Con l’abrogazione degli esoneri in bilico 3.500 «vicepresidi»

da  Il Sole 24 Ore

Con l’abrogazione degli esoneri  in bilico 3.500 «vicepresidi»

di Nicola Da Settimo

Il progetto della legge di stabilità abroga l’articolo 459 del Decreto legislativo 297/94 (Testo unico scuola) e fa saltare dal prossimo anno scolastico gli esoneri e i semiesoneri del personale docente attualmente utilizzato, anziché in classe, come collaboratore del dirigente, cioè i cosiddetti vicepresidi. Da molte parti si è levato il grido d’allarme, in particolare per le 1.174 scuole affidate in reggenza (cioè senza un dirigente scolastico titolare), che si aggiungono ad altre 600 sottodimensionate.

Il sistema attuale

La norma che sta per essere abrogata (articolo 459 del Dlgs 297/94) prevede un esonero per i docenti di scuola materna ed elementare quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi. Per la ex scuola media scatta l’esonero quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o il semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria occorrono più di 50 classi per l’esonero e più di 35 classi per il semiesonero. L’autorizzazione all’esonero o al semiesonero può essere anche disposta sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto in caso di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri appena indicati, l’esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
Da sottolineare che le scuole sottodimensionate sono strutturalmente prive di un dirigente ed affidate a reggenza, in quanto l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, impedisce l’assegnazione di un dirigente e di un direttore dei servizi alle scuole con meno di 600 alunni (400 per scuole di montagna o piccole isole). La possibilità di esonerare i collaboratori dei dirigenti delle scuole affidate a reggenza è stata dunque finora essenziale al buon funzionamento delle scuole che non hanno un dirigente, tanto che solo un anno fa l’articolo 17 del Decreto legge 104 del 12 settembre 2013 aveva previsto che nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni dove non si erano ancora concluse le procedure concorsuali si potessero derogare i limiti numerici fissati dall’articolo 459 del TU del 1994.

I risparmi

Un calcolo anche approssimativo dei risparmi attesi dall’abrogazione dell’articolo 459 non è al momento possibile per mancanza del dato degli esoneri concessi. Tuttavia, ipotizzando 2mila esoneri totali e 3mila semiesoneri, i supplenti in meno sarebbero 3.500, con un risparmio di circa 100 milioni di euro all’anno.

Il nuovo sistema

La bozza di legge di stabilità prevede l’abrogazione dell’articolo 459 a decorrere dal 1° settembre 2015 «in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa». In pratica: le funzioni finora svolte dai docenti esonerati dovranno essere ricondotte alle risorse dell’organico funzionale, o di rete, per l’attuazione del quale la stessa legge di stabilità ha stanziato un miliardo di euro. In effetti, dunque, la soppressione degli esoneri è la logica conseguenza dell’attuazione dell’organico funzionale, regolato, da ultimo, dall’articolo 50 del decreto “Sviluppo”, n. 5 del 9 febbraio 2012 (sinora rimasto sulla carta per mancanza di risorse). Il legislatore, ormai due anni e mezzo fa, aveva promesso la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia in qualche modo stabile e omnicomprensivo, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico. Si tratta, in definitiva, di una quota di personale docente, privo di classe (similmente ai docenti con esonero) che servirà alla scuola per ampliare l’offerta formativa, per le supplenze, ma anche con funzioni di staff e collaborazione con la dirigenza.