Legge 11 novembre 2014, n. 164

Legge 11 novembre 2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive. (14G00176) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 85)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   1. Il decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive,  e'  convertito   in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                LUPI, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Testo del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  212  del  12  settembre  2014),
coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n.  164  (in
questo stesso supplemento ordinario alla pag.  1),  recante:  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive.». (14A08767) 

(GU n.262 del 11-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 85)

 

 Vigente al: 11-11-2014

 

Capo I

Misure per la riapertura dei cantieri

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi   sugli   assi
  ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina  ed  altre  misure
  urgenti per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di  interesse
  nazionale 
 
  1. L'Amministratore Delegato  di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A  e'
nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico
e' rinnovabile con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti  e  verificati  in  esito
alla rendicontazione di cui al comma 8.  Al  Commissario  di  cui  al
primo periodo non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire  le  condizioni  per  l'effettiva  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,  in  modo
da poter avviare i lavori  relativi  a  parte  dell'intero  tracciato
entro e non  oltre  il  31  ottobre  2015,  il  Commissario  provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta  appenninica   Apice-Orsara,   fatta   salva   la   previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria  in
superficie, il Commissario rielabora i progetti anche gia'  approvati
ma  non  ancora  appaltati.  Anche  sulla  base  dei  soli   progetti
preliminari, il Commissario puo' bandire  la  gara  e  tassativamente
entro centoventi giorni  dall'approvazione  dei  progetti  decorrenti
dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei
lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza.  Negli  avvisi,  nei
bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la
mancata  accettazione,  da  parte  delle  imprese,   delle   clausole
contenute nei protocolli di legalita'  stipulati  con  le  competenti
prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle  misure  di
prevenzione, controllo e contrasto  dei  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della  regolarita'
dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione  dalla  gara  e
che il mancato adempimento degli  obblighi  previsti  dalle  clausole
medesime,  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  comporta  la
risoluzione  del  contratto  stesso.  Il  mancato  inserimento  delle
suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il
Commissario  provvede  inoltre  all'espletamento  di  ogni  attivita'
amministrativa,  tecnica  ed  operativa,  comunque  finalizzata  alla
realizzazione della citata tratta ferroviaria,  utilizzando  all'uopo
le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento
delle  strutture  tecniche  citate.  In  sede  di  aggiornamento  del
Contratto di programma il Commissario trasmette al  CIPE  i  progetti
approvati, il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di
avanzamento,   segnalando   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento  degli  interventi.  Il  contratto  istituzionale  di
sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari
puo' essere derogato in base alle decisioni assunte  dal  Commissario
di cui al comma 1. 
  2-bis. Si applicano gli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  agli
articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di  sedime  della  tratta
ferroviaria Napoli-Bari, nonche' quelli  strettamente  connessi  alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'. 
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli  interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti. Qualora alla conferenza di  servizi  il  rappresentante  di
un'amministrazione invitata sia risultato assente, o,  comunque,  non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la  conferenza  delibera
prescindendo dalla sua presenza e dalla  adeguatezza  dei  poteri  di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in
sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a  pena
di  non  ammissibilita',  le   specifiche   indicazioni   progettuali
necessarie ai fini dell'assenso. Con riferimento agli  interventi  di
cui al presente comma, in  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da
un'amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico  ovvero
alla tutela della salute e della  pubblica  incolumita',  si  applica
l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini  previsti  dal
citato comma 3 sono ridotti alla meta'. 
  5. I pareri, i visti ed  i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  al
comma 4, sono resi  dalle  Amministrazioni  competenti  entro  trenta
giorni dalla  richiesta  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  6. Sulla  base  di  apposita  convenzione  fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  si  avvale  della
predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento  e  i
rapporti  con  i  territori  interessati,  ai  fini  della   migliore
realizzazione dell'opera. 
  7. La realizzazione delle opere relative  alla  tratta  ferroviaria
Napoli  --  Bari  e'  eseguita  a  valere  sulle   risorse   previste
nell'ambito del  Contratto  di  programma  stipulato  tra  RFI  e  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Il Commissario, entro il 31 gennaio  dell'esercizio  finanziario
successivo a quello di  riferimento,  provvede  alla  rendicontazione
annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria  Napoli
- Bari sulla scorta dei singoli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,
segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,
anche ai fini della valutazione di definanziamento degli  interventi.
Il rendiconto semestrale e' pubblicato nei  siti  web  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  delle  regioni  il   cui
territorio e' attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli - Bari. 
  8-bis. Al fine di non incorrere  nelle  limitazioni  del  patto  di
stabilita' interno, il Commissario  e'  autorizzato  a  richiedere  i
trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di
competenza  nazionale  e,  in  via  successiva,  sulle   risorse   di
competenza  regionale,  che  insieme  concorrono  a  determinare   la
copertura finanziaria dell'opera. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del  presente  articolo
si applicano anche alla  realizzazione  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Palermo-Catania-Messina. 
  10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui  periodo  di
vigenza e' scaduto e  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in  data  8  agosto  2014  tra  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo
schema di decreto di cui al primo periodo e'  trasmesso  alle  Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri  sono
espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale
termine, il decreto puo' comunque essere emanato. Una  quota  pari  a
220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge  27  dicembre
2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di  RFI  e'
finalizzata agli interventi di  manutenzione  straordinaria  previsti
nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014,  con  conseguente
automatico aggiornamento delle relative  tabelle  contrattuali.  Agli
enti locali che  hanno  sottoscritto,  entro  il  31  dicembre  2013,
apposite convenzioni con la societa'  RFI  Spa  per  l'esecuzione  di
opere  volte  all'eliminazione  di  passaggi  a  livello,  anche   di
interesse regionale,  pericolosi  per  la  pubblica  incolumita',  e'
concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di  stabilita'  interno
per gli  anni  2014  e  2015  le  spese  da  essi  sostenute  per  la
realizzazione di tali interventi, a condizione che  la  societa'  RFI
Spa  disponga  dei  relativi   progetti   esecutivi,   di   immediata
cantierabilita', alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si  provvede  per
l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  e
per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Alla ripartizione  degli  spazi  finanziari  tra  gli  enti
locali si provvede con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere  di
interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  redige  il  Piano  di  ammodernamento  dell'infrastruttura
ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri  di  convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da  ammodernare,
anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting  Europe  Facility,
sia per il settore delle merci sia per il trasporto  dei  passeggeri.
Il  Piano  e'  redatto  in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria  del  settore  ed  e'  tempestivamente  reso  pubblico  nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  11.  Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti   previsti   nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'articolo 698 del codice della  navigazione  sono  approvati,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi  improrogabilmente
entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti  dall'ENAC
con i gestori degli scali aeroportuali di  interesse  nazionale.  Per
gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e
dagli enti locali interessati sui piani  regolatori  aeroportuali  in
base  alle  disposizioni  del  regolamento  recante  disciplina   dei
procedimenti di localizzazione delle opere di  interesse  statale  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe,  a  tutti  gli
effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle  singole  opere
inserite negli stessi piani regolatori. 
  11-bis. Al fine di garantire la  tempestivita'  degli  investimenti
negli aeroporti, il modello  tariffario  e  il  livello  dei  diritti
aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura  della
procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti per  la  successiva  approvazione  entro  i  successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa  aeroportuale  entra
in vigore, fatti salvi  i  poteri  dell'Autorita'  di  sospendere  il
regime  tariffario  ai  sensi  dell'articolo   80,   comma   2,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Per  i  contratti  di  programma
vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la  disciplina  in  essi
prevista in relazione  sia  al  sistema  di  tariffazione,  sia  alla
consultazione, salvo il rispetto del  termine  di  centoventi  giorni
dall'apertura della procedura di consultazione  per  gli  adeguamenti
tariffari. 
  11-ter.  In  attuazione  degli  articoli  1,  paragrafo  5,  e  11,
paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura  per  la  risoluzione  di
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti  dell'aeroporto
non puo' essere promossa quando riguarda  il  piano  di  investimento
approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  e  le  relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano  di  investimento  risulta
gia' approvato dalle competenti amministrazioni. 
  11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti
nel  piano  di  investimento  degli  aeroporti  i  cui  contratti  di
programma risultano  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  2014,  i
corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono  determinati  applicando
il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla
International    Air    Transportation    Association     ai     fini
dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le  agenzie  di
vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data  di
entrata in vigore dei livelli tariffari determinati  in  applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo  II  del  titolo  III  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. 
                               Art. 2 
 
 
Semplificazioni  procedurali  per   le   infrastrutture   strategiche
                       affidate in concessione 
 
  1. All'articolo 174 del codice di cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-ter. Il bando di gara puo' altresi' prevedere,  nell'ipotesi  di
sviluppo  del  progetto  per  stralci  funzionali  o  nei  casi  piu'
complessi  di  successive   articolazioni   per   fasi,   l'integrale
caducazione  della   relativa   concessione,   con   la   conseguente
possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione
per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non
superiore a tre anni, da indicare nel bando  di  gara  stesso,  dalla
data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo  dello
stralcio funzionale immediatamente  finanziabile,  la  sostenibilita'
economico finanziaria degli stralci successivi non sia  attestata  da
primari istituti finanziari.». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con  bando  gia'
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 175, comma 5-bis, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  infine,  le
seguenti parole:  «Si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 174». 
  4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole : «ne' agli interventi da realizzare  mediante  finanza  di
progetto le cui proposte  sono  state  gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente  decreto»  sono
soppresse. 
                               Art. 3 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili,
  urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia 
 
  1. Per consentire nell'anno 2014 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  e'
incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26  milioni
per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per  l'anno
2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018  e
148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato, per  un
importo  pari  a  39  milioni  di  euro,  mediante   utilizzo   delle
disponibilita', iscritte in conto residui,  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo  32,  comma  6,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, quanto alle opere di cui  alle  lettere  a)  e  b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere  di  cui
alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis: 
  a) i seguenti interventi ai  sensi  degli  articoli  18  e  25  del
decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre  2014:
Completamento della copertura del  Passante  ferroviario  di  Torino;
Completamento sistema idrico Basento  --  Bradano,  Settore  G;  Asse
autostradale  Trieste  --  Venezia;  Interventi  di  soppressione   e
automazione  di  passaggi   a   livello   sulla   rete   ferroviaria,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta  Colosseo
-- Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
  b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31  dicembre  2014  e
cantierabili entro il 30 giugno  2015:  ulteriore  lotto  costruttivo
Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -- Bergamo;
Messa  in  sicurezza  dell'asse  ferroviario  Cuneo  --  Ventimiglia;
Completamento  e  ottimizzazione  della  Torino  --  Milano  con   la
viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32  e  la  SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico  dei  Giovi
-- AV Milano Genova; Quadrilatero  Umbria  --  Marche;  Completamento
Linea 1 metropolitana di  Napoli;  rifinanziamento  dell'articolo  1,
comma  70,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  relativo  al
superamento delle criticita' sulle infrastrutture viarie  concernenti
ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei  principali  svincoli  della
Strada Statale 131 in Sardegna; 
  c) i seguenti interventi appaltabili entro  il  30  aprile  2015  e
cantierabili entro  il  31  agosto  2015:  metropolitana  di  Torino;
tramvia  di  Firenze;  Lavori  di   ammodernamento   ed   adeguamento
dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano
allo  svincolo  di  Atilia;  Autostrada  Salerno  -  Reggio  Calabria
svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della  strada  statale  n.
372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada  statale  n.
372  e  lo  svincolo  di  Benevento  sulla  strada  statale  n.   88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina»
sulla  strada  statale  internazionale  340  «Regina»;   Collegamento
stradale  Masserano-Ghemme;  Ponte  stradale  di   collegamento   tra
l'autostrada    per    Fiumicino     e     l'EUR;     Asse     viario
Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto  Asse  viario  S.S.
212 Fortorina; Continuita'  interventi  nuovo  tunnel  del  Brennero;
Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti  di
Firenze e  Salerno;  Completamento  sistema  idrico  integrato  della
Regione Abruzzo; opere  segnalate  dai  Comuni  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai
sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3. Le  richieste  di  finanziamento  inoltrate  dagli  enti  locali
relative agli interventi di cui al comma 2, lettera c), sono istruite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  e  finalizzate,  nel
limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse  di  cui
al comma 1, a nuovi progetti  di  interventi,  secondo  le  modalita'
indicate  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   assegnando   priorita':   a)   alla   qualificazione   e
manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione  di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla  riduzione  del
rischio idrogeologico;  b)  alla  riqualificazione  e  all'incremento
dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'
alla realizzazione di  impianti  di  produzione  e  distribuzione  di
energia da fonti  rinnovabili;  c)  alla  messa  in  sicurezza  degli
edifici pubblici, con particolare riferimento  a  quelli  scolastici,
alle strutture socio-assistenziali  di  proprieta'  comunale  e  alle
strutture di  maggiore  fruizione  pubblica.  Restano  in  ogni  caso
esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni  che  non  abbiano
rispettato i vincoli di finanza  pubblica  ad  essi  attribuiti.  Una
quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis e' destinata ai  Provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro
competenza. 
  4. Agli oneri derivanti  dal  comma  1  del  presente  articolo  si
provvede: 
  a) (Soppressa); 
  b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,  mediante  parziale
utilizzo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle  revoche   disposte
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.
9, e confluite nel  fondo  di  cui  all'articolo  32,  comma  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  c) quanto a 15 milioni di euro per  l'anno  2014,  quanto  a  5,200
milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni  per  l'anno  2016  e
quanto a 148 milioni per  ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
  d) quanto  a  94,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  e) quanto  a  79,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a  155,8  milioni
per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni  per
l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota  nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere  a),
b) e c),  per  l'appaltabilita'  e  la  cantierabilita'  delle  opere
determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente
decreto. 
  6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel  Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e sono attribuite prioritariamente: 
  a) al primo lotto  funzionale  asse  autostradale  Termoli  --  San
Vittore; 
  b) al completamento della rete della Circumetnea; 
  c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto -- Notarbartolo; 
  d) alla metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete  attuale  e
interazione con l'hinterland. 
  d-bis)  all'elettrificazione  della  tratta   ferroviaria   Martina
Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della  societa'
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici; 
  d-ter)  al  potenziamento  del  Sistema  ferroviario  metropolitano
regionale veneto (SFMR),  attraverso  la  chiusura  del  quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
  d-quater)    all'ammodernamento    della     tratta     ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto; 
  d-quinquies) al prolungamento  della  metropolitana  di  Genova  da
Brignole a piazza Martinez; 
  d-sexies)  alla  strada  statale  n.  172  «dei   Trulli»,   tronco
Casamassima-Putignano. 
  7. Con i provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le  modalita'
di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca. 
  8. Per consentire  la  continuita'  dei  cantieri  in  corso,  sono
confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento  Milano
- Venezia secondo lotto  Rho  -  Monza,  di  cui  alla  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  8
agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  60
del 13 marzo 2014; nonche' sono  definitivamente  assegnate  all'Anas
S.P.A.   per    il    completamento    dell'intervento    «Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19 - Adeguamento a quattro corsie  della  SS
640 tra i km  9  800  e  44  400»,  le  somme  di  cui  alla  tabella
«Integrazioni e completamenti di lavori in corso»  del  Contratto  di
programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e  ANAS
S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3  milioni  di  euro  a  valere
sulle risorse destinate al Contratto  di  programma  2013  e  a  42,5
milioni di euro a valere sulle  risorse  destinate  al  Contratto  di
programma  2012.  Le  risorse  relative  alla   realizzazione   degli
interventi  concernenti   il   completamento   dell'asse   strategico
nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui  alla  delibera
del CIPE  3  agosto  2011,  n.  62/2011,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla
societa' ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. 
  9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture  approvato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal  CIPE
nella seduta del 1o agosto 2014, che, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era
prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo  Sviluppo
e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel  nuovo  periodo
di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a
diverso titolo partecipano al finanziamento e  o  alla  realizzazione
delle opere di cui  al  primo  periodo  confermano  o  rimodulano  le
assegnazioni finanziarie inizialmente previste. 
  9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture  approvato
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e
successive modificazioni, dal CIPE nella seduta  del  1°agosto  2014,
che  siano  gia'  state  precedentemente   qualificate   come   opere
strategiche  da   avviare   nel   rispetto   dell'articolo   41   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  e
per  le  quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sia stata indetta la  conferenza  di
servizi di  cui  all'articolo  165  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  ai  fini  dell'assegnazione   delle   risorse   finanziarie
necessarie per la loro realizzazione, previa verifica  dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' confermato
Autorita' Nazionale capofila  e  Capo  Delegazione  dei  Comitati  di
Sorveglianza con  riferimento  al  nuovo  periodo  di  programmazione
2014-2020  dei  programmi  di  cooperazione  interregionale  ESPON  e
URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera  del
CIPE 21  dicembre  2007,  n.  158/2007,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12  giugno  2008,
ed in relazione  alla  missione  istituzionale  di  programmazione  e
sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del  decreto-legge
n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013. 
  12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26  giugno
2014, n. 92, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis.  Le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio  2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello  Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a uno o piu' capitoli di bilancio dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
della giustizia secondo le ordinarie competenze definite  nell'ambito
del decreto di cui al comma 2.». 
  12-bis. Per il completamento degli interventi  infrastrutturali  di
viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata  la
spesa di 487.000 euro per l'anno 2014. 
  12-ter. All'onere derivante  dal  comma  12-bis  si  provvede,  per
l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno  1998,
n. 194. 
                               Art. 4 
 
Misure di semplificazione per le  opere  incompiute  segnalate  dagli
  Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali 
 
  1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15  giugno
2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe  di  cui  all'articolo
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali  la
problematica emersa attenga al mancato concerto  tra  Amministrazioni
interessate al  procedimento  amministrativo,  e'  data  facolta'  di
riconvocare la Conferenza di  Servizi,  ancorche'  gia'  definita  in
precedenza,  funzionale  al  riesame   dei   pareri   ostativi   alla
realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i
termini di cui all'articolo 14-ter, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, sono ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da  parte  del
Comune  o  dell'unione  dei  Comuni  procedenti,  di   rimettere   il
procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai  sensi
dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241  del  1990,  i  cui
termini sono ridotti alla meta'. 
  2. In caso di mancato  perfezionamento  del  procedimento  comunque
riconducibile  ad  ulteriori  difficolta'  amministrative,  e'   data
facolta'  di  avvalimento  a  scopo  consulenziale  --  acceleratorio
dell'apposita cabina di regia  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  3. I pagamenti connessi  agli  investimenti  in  opere  oggetto  di
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono
esclusi dal patto di stabilita'  interno  alle  seguenti  condizioni,
accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, da  concludere  entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le opere alle quali si riferiscono  i  pagamenti  devono  essere
state preventivamente previste nel Programma  Triennale  delle  opere
pubbliche; 
  b) i pagamenti devono riguardare  opere  realizzate,  in  corso  di
realizzazione o per le quali  sia  possibile  l'immediato  avvio  dei
lavori da parte dell'ente locale richiedente; 
  c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione  del  patto
di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014; 
  c-bis) i pagamenti per i quali  viene  richiesta  l'esclusione  dal
patto di stabilita'  devono  riguardare  prioritariamente  l'edilizia
scolastica,  gli  impianti  sportivi,  il  contrasto   del   dissesto
idrogeologico, la sicurezza stradale. 
  4. Entro 15 giorni dalla conclusione  dell'istruttoria  di  cui  al
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono
individuati i Comuni che beneficiano della esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere. 
  4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n.  211,»  sono  inserite  le
seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,». 
  5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un
importo complessivo di 300 milioni di euro,  i  pagamenti,  sostenuti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali  per  gli
anni 2014  e  2015.  L'esclusione  opera  per  200  milioni  di  euro
relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di  euro  relativamente
all'anno 2015. I suddetti pagamenti  devono  riferirsi  a  debiti  in
conto capitale: 
  a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 
  b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di
pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
  c)  riconosciuti  alla  data  del  31  dicembre  2013  ovvero   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data. 
  5-bis. Rilevano ai fini dell' esclusione prevista dal comma 5  solo
i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di
crediti connessi a spese ascrivibili ai codici  gestionali  SIOPE  da
2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da  2101
a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanita'. 
  6.  Per  l'anno  2014,  l'esclusione  di  cui  al  secondo  periodo
dell'alinea del comma 5 e'  destinata  per  50  milioni  di  euro  ai
pagamenti dei debiti delle  regioni  sostenuti  successivamente  alla
data del 1° luglio 2014, ivi inclusi  quelli  ascrivibili  ai  codici
gestionali da 2139 a 2332,  che  beneficiano  di  entrate  rivenienti
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori  a  100  milioni.  Ai
fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra  i
singoli enti  territoriali,  i  comuni,  le  province  e  le  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il
sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it»  della  Ragioneria
generale dello Stato, entro il termine perentorio  del  30  settembre
2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel  2014
i pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente  ed  entro  il  termine
perentorio  del  28  febbraio  2015  gli  spazi  finanziari  di   cui
necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini  del
riparto, si considerano solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il
predetto termine. Con decreti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre
2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun  ente,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015. 
  7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto  capitale
sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»; 
  b) al  terzo  periodo,  le  parole  «derivanti  dal  periodo»  sono
sostituite da «derivanti dall'esclusione di  cui  al  periodo»  e  le
parole «nel primo  semestre  dell'anno»  sono  sostituite  da  «entro
l'anno». 
  8. Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'emanazione  dei
provvedimenti  di  concessione  dei   contributi   finalizzati   alla
ricostruzione  in  Abruzzo,  l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
rifinanziata di 250 milioni  per  l'anno  2014  in  termini  di  sola
competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare
si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  non  necessari  al  pagamento  degli   interessi   passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alla    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente  al  bilancio
dello Stato. 
  8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita,
irrevocabile e a prima richiesta,  che  resta  in  vigore  fino  alla
scadenza del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  della
stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196». 
  8-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza
abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno  dei  nuclei
familiari  con  componenti  disabili  o  in  condizioni  di   disagio
economico e sociale, i contratti di locazione  e  gli  interventi  di
sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile  2010
e all'articolo 27 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono  essere  prorogati,  in
relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto
di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno
2016,  ferma  restando  l'erogazione  delle  somme  nei   limiti   di
stanziamento annuali iscritti in bilancio. 
  8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo  si  fa  fronte
nei  limiti  delle  risorse   effettivamente   disponibili   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto  CASE  e
dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti  al  pagamento  del
canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la
manutenzione ordinaria degli stessi e  delle  parti  comuni.  Per  la
gestione  della  complessa  situazione  emergenziale  delineatasi   a
seguito degli eventi sismici, per l'edilizia  residenziale  pubblica,
Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono  i  consumi  rilevati  per
ogni edificio, anche per il riscaldamento e la  produzione  di  acqua
calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La
manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei  MAP
e' effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli  alloggi,
nei limiti delle risorse disponibili stanziate per  la  ricostruzione
dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  del
6 aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con delibera del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito  delle
risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle  esigenze
rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del
coordinatore della struttura di missione  per  il  coordinamento  dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal  sisma
del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2014. 
  8-sexies. In fase di esecuzione  delle  sentenze  di  condanna  dei
comuni e  degli  Uffici  speciali  di  cui  all'articolo  67-ter  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  a  provvedere  sulle  domande
disciplinate, rispettivamente,  dall'articolo  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9  luglio  2009,  e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  2   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  4  febbraio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013,  il  commissario  ad
acta, nominato dall'autorita' giudiziaria,  e'  tenuto  a  rispettare
l'ordine di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto  dai
comuni  in  conformita'  ai  vincoli   della   pianificazione   della
ricostruzione e della programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  e
della registrazione in protocollo delle richieste di contributo. 
  8-septies.  Il  termine  di  conclusione  dell'istruttoria  per  il
riconoscimento  dei  contributi  alla  ricostruzione  degli  immobili
privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in
ragione dei criteri di priorita' definiti e resi pubblici, prende  in
carico la pratica comunicando all'istante l'avvio  del  procedimento.
Tale termine non puo' comunque superare centottanta giorni. 
  8-octies. Al comma 3  dell'articolo  67-ter  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
«Gli Uffici speciali  si  avvalgono  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». 
  9. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi  3,  5  e  8,
pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014,  180  milioni
per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per  l'anno
2017, si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  strumenti  finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  non  necessari  al  pagamento  degli   interessi   passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alle    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
  c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014,  180  milioni  per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70  milioni  per  l'anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni; 
  d) quanto a 50 milioni di euro per  l'anno  2014,  a  valere  sugli
spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014  di  cui
al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis.  Al  fine  di  consentire  l'integrale  attribuzione  delle
risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi e prestiti  Spa
acquisisce le richieste di anticipazione  di  liquidita'  di  cui  al
comma 9 da parte degli enti locali  non  pervenute  entro  i  termini
stabiliti  a  causa  di  errori  meramente  formali   relativi   alla
trasmissione telematica». 
  9-ter.  All'articolo  1,   comma   10-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le
parole: «in data  successiva»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ove
necessario, previo contestuale incremento fino a pari  importo  degli
stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita'  alla  legislazione
vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati». 
  9-quater. Per l'anno 2014, ai  fini  della  verifica  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati  a  valere
sui residui passivi di  parte  corrente  a  fronte  di  corrispettivi
residui  attivi  degli  enti  locali,  effettuati  a   valere   sulla
liquidita' riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  e  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
                             Art. 4-bis 
 
 
              Pubblicazione dei dati in formato aperto 
 
  1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3  e  4  sono
resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 

Capo II

Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di
telecomunicazioni

                               Art. 5 
 
 
            Norme in materia di concessioni autostradali 
 
  1. Nel rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,  al  fine  di
assicurare  gli  investimenti  necessari  per   gli   interventi   di
potenziamento,  adeguamento  strutturale,  tecnologico  e  ambientale
delle  infrastrutture  autostradali  nazionali,  nel   rispetto   dei
parametri di  sicurezza  piu'  avanzati  prescritti  da  disposizioni
dell'Unione europea, nonche' per assicurare un  servizio  reso  sulla
base di tariffe e condizioni  di  accesso  piu'  favorevoli  per  gli
utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31
dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate
a   procedure   di   aggiornamento   o   revisione   anche   mediante
l'unificazione di tratte  interconnesse,  contigue  ovvero  tra  loro
complementari,  ai  fini  della  loro  gestione  unitaria.  Entro  la
medesima  data  il  concessionario  sottopone   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano  economico-finanziario,
corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di  soggetti
autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di  apposita
convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per  quanto
di sua competenza l'Autorita' di regolazione dei trasporti, trasmette
gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione  e  i  relativi  piani
economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa
vigente, ivi compreso quello del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica, alle Camere per il parere delle  competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni  dalla
trasmissione. Decorso tale termine,  il  procedimento  puo'  comunque
avere corso. Le richieste di modifica di  cui  al  presente  articolo
prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono
comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti  gia'  previsti
nei vigenti atti di concessione. 
  2. Il piano  deve  assicurare  l'equilibrio  economico-finanziario,
senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  nonche'  la
disponibilita' delle risorse necessarie per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie  concessioni  e
di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al  comma
1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu'  favorevole  per
l'utenza. 
  3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei servizi,
ulteriori rispetto  a  quelli  previsti  dalle  vigenti  convenzioni,
avviene  nel  rispetto   delle   procedure   di   evidenza   pubblica
disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo  11,  comma  5,
lettera f), della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  e  successive
modificazioni. 
  4. Al fine di accelerare l'iter  relativo  al  riaffidamento  delle
concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e  diramazione
per  Fiorenzuola  d'Arda  (PC)»  e  A3  «Napoli-Pompei-Salerno»  sono
approvati gli schemi  di  convenzione,  come  modificati  secondo  le
prescrizioni del Nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) rese
con i pareri nn. 6 e 7  del  7  agosto  2014  da  considerarsi  parte
integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari
gia' trasmessi al CIPE. 
  4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' subordinata al  rilascio  del  preventivo  assenso  da  parte  dei
competenti organi dell'Unione europea. 
  4-ter. Gli introiti pubblici derivanti  da  canoni  di  concessioni
autostradali  provenienti  dall'applicazione   del   comma   1   sono
destinati, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti per materia,  a  interventi  di  manutenzione  della  rete
stradale affidata in gestione alla  societa'  ANAS  Spa,  nonche'  ad
alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo  16-bis
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, e,  per  finalita'  di  investimenti  e  compensazioni
ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni. 
                             Art. 5-bis 
 
 
                Disposizioni in materia di autostrade 
 
  1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'
subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e
conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla
concessione di costruzione  e  gestione  dell'asse  autostradale  che
connette  l'autostrada  A22,  dal  casello  di   Reggiolo-Rolo,   con
l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud,  denominato  «Autostrada
Cispadana», previo  parere  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE). A tale fine il  CIPE  valuta,  anche
con riguardo alla ricognizione  dei  rapporti  attivi  e  passivi  in
essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna
alla  costruzione  dell'opera,  la  sostenibilita'  finanziaria   del
progetto  e  del  piano  economico-finanziario,  da  cui  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                               Art. 6 
 
Agevolazioni  per  la  realizzazione   di   reti   di   comunicazione
  elettronica a banda ultralarga e norme di  semplificazione  per  le
  procedure di scavo e  di  posa  aerea  dei  cavi,  nonche'  per  la
  realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche 
 
  1. Dopo il comma 7-bis  dell'  articolo  33  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti: 
  «7-ter. In via sperimentale, fino  al  31  dicembre  2015,  possono
essere ammessi ai  benefici  di  cui  al  comma  7-sexies  interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete  a  banda  ultralarga,  relativi
alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda
ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) siano interventi infrastrutturali nuovi e  aggiuntivi  non  gia'
previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
funzionali ad assicurare il servizio a banda  ultralarga  a  tutti  i
soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; 
  b)  soddisfino  un  obiettivo  di   pubblico   interesse   previsto
dall'Agenda  digitale  europea,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
  c) prevedano un investimento privato non inferiore alle  soglie  di
seguito  indicate  finalizzato  all'estensione  della  rete  a  banda
ultralarga: 
  1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000   abitanti:
investimento non inferiore  a  200.000  euro  e  completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  nove  mesi  dalla   data   della
prenotazione di cui al comma 7-septies; 
  2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore  a  500.000  euro  e  completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della
prenotazione di cui al comma 7-septies; 
  3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000   abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della
prenotazione di cui  al  comma  7-septies.  Il  suddetto  termine  di
completamento  e'  esteso  a  ventiquattro  mesi   per   investimenti
superiori a 10 milioni di euro  e  a  trenta  mesi  per  investimenti
superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata
la connessione a tutti gli edifici scolastici  nell'area  interessata
entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al  secondo  periodo,  i
benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito
e all'imposta regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP)  relative
all'anno 2016; 
  d) le condizioni del mercato siano insufficienti  a  garantire  che
l'investimento privato sia realizzato entro due anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e'  di  tre
anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. 
  7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: 
  a)  rete  a  banda  ultralarga  a  30   Mbit/s:   l'insieme   delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e  di  upload
di almeno 3 Mbit/s su una determinata area; 
  b)  rete  a  banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:   l'insieme   delle
infrastrutture e tecnologie  in  grado  di  erogare  un  servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di  upload
di almeno 10 Mbit/s su una determinata area; 
  c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' con la
banda di cui alle lettere a) e b) e con  l'obbligo  di  copertura  di
tutti i potenziali utenti (residenziali,  pubbliche  amministrazioni,
imprese) di  una  determinata  area  geografica  con  un  fattore  di
contemporaneita'  di  almeno  il  50  per  cento  della   popolazione
residente servita e assicurando la copertura  di  tutti  gli  edifici
scolastici dell'area interessata. 
  7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti  gli   interventi
infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il  servizio  di
cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree
nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi  sia  gia'  un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del  comma  7-quater,  eguali  o
superiori a quelle dell'intervento  per  il  quale  e'  richiesto  il
contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi
in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.  Non  sono
ammessi i costi per  apparati  tecnologici  di  qualunque  natura.  I
benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un  solo
soggetto nella stessa area. 
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di  cui  al
comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito  d'imposta  a   valere
sull'IRES  e  sull'IRAP  complessivamente  dovute  dall'impresa   che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del
50 per cento del costo dell'investimento. Il  credito  d'imposta  non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell'IRAP  ed  e'
utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  7-septies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e fino al  31  gennaio  2015,  per  ottenere  i
benefici di cui  al  comma  7-sexies,  l'operatore  interessato  alla
realizzazione   dell'investimento   deve   dare   evidenza   pubblica
all'impegno che intende assumere, manifestando il  proprio  interesse
per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel  sito
web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'  inserita
un'apposita sezione con la classificazione delle  aree  ai  fini  del
Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi
a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di  conflitto  di  prenotazione,
ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di  una  prenotazione,  il
beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
una maggiore copertura del territorio  e  livelli  di  servizio  piu'
elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'  evolute.  Nei  tre
mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena  di  decadenza,
deve  trasmettere  un  progetto   esecutivo   firmato   digitalmente,
conformemente a quanto previsto  dalla  decisione  della  Commissione
europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30  aprile
2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione  di
tutte  le  aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta  di
contributo  e  di  tutte  le  aree   bianche   rimanenti.   Dopo   il
completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto  ad  inviare  una
comunicazione  certificata  del  collaudo  tecnico   dell'intervento,
affinche'   l'amministrazione   possa   verificare   la   conformita'
dell'intervento rispetto agli  impegni  assunti,  e  deve  mettere  a
disposizione  degli  altri  operatori  l'accesso   all'infrastruttura
passiva, secondo le determinazioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni. Sia in fase di  progettazione  sia  in  fase  di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico  ha  la  facolta'  di
predisporre ogni tipo  di  controllo  necessario  per  verificare  la
conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti. 
  7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentiti, per  quanto  di  loro  competenza,  i  Ministeri  competenti
nonche' l'Agenzia delle entrate,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies,  nonche'  il  procedimento,
analogo e congruente rispetto a quello  previsto  dal  comma  2,  per
l'individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi
agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le
modalita' atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
nuovo e  aggiuntivo  dell'intervento  infrastrutturale  proposto,  la
modulazione della struttura delle aliquote del credito  d'imposta  di
cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in  funzione   delle   specifiche
condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di  controllo
e di monitoraggio, per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'
sottese al beneficio concesso, tenuto  conto  della  decisione  della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012». 
  2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni 
  a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le
seguenti: «nonche' la posa di cavi o  tubi  aerei  su  infrastrutture
esistenti»; 
  b) dopo  le  parole:  «banda  larga  e  ultralarga  nel  territorio
nazionale » e' soppressa la parola: «anche». 
  3.  Dopo  l'articolo  87-bis   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). -  1.  Al
fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  investimenti  per  il
completamento delle reti di comunicazione elettronica,  nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo  abilitativo,  che  comportino  aumenti  delle   altezze   non
superiori a  1  metro  e  aumenti  della  superficie  di  sagoma  non
superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente  un'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei  limiti,
dei valori e degli obiettivi  di  cui  all'articolo  87,  da  inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi  organismi
che hanno rilasciato i titoli». 
  3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre  1964,
n. 847, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,  di  cui
agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione  per  la  realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'  in  fibra
ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a  banda  ultralarga
effettuate anche all'interno degli edifici». 
  4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  non  sono  soggette   ad   autorizzazione
paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,  da  eseguire
su edifici e tralicci preesistenti, che comportino  la  realizzazione
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5  metri
e superficie  delle  medesime  antenne  non  superiore  a  0,5  metri
quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del
codice di cui al  citato  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
successive modificazioni. 
  5.  All'articolo  14,  comma  8,  lettera  a),   numero   2),   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici  come
ambienti abitativi» sono soppresse  e  dopo  le  parole:  «pertinenze
esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili». 
  5-bis. Per la realizzazione di  nuove  stazioni  radio  base  e  le
modifiche   delle   medesime   che    non    comportino    variazioni
plano-altimetriche  per  dimensioni  o  ingombro  su   infrastrutture
dell'autorita'  aeronautica  competente  deve  essere  esclusivamente
inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione  civile,
all'Aeronautica militare e  alla  societa'  ENAV  Spa  per  eventuali
accertamenti, contestualmente alla loro attivazione 
  5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e
le modifiche  di  stazioni  radio  base  oggetto  di  valutazione  di
compatibilita' per ostacoli  e  pericoli  alla  navigazione  aerea  i
termini  di  rilascio  del  nulla  osta   da   parte   dell'autorita'
aeronautica competente si intendono conformi  a  quanto  disciplinato
dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al  decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259. 
  5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione  alla
banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei  beni  immobili
pubblici appartenenti,  in  gestione  o  affidati  in  concessione  a
qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o
privato, nonche' nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche  e
dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  successive  modificazioni,  con
esclusivo   riferimento   alle   infrastrutture    funzionali    alla
realizzazione di reti  a  banda  larga  e  ultralarga,  le  pubbliche
amministrazioni, le regioni, le province, i comuni,  gli  enti  o  le
societa' a partecipazione pubblica possono esentare  l'operatore  dal
pagamento degli oneri, tasse o indennizzi,  fermo  restando  il  solo
obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui  all'articolo  93
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
successive modificazioni. 
  5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole:  «reti  pubbliche
di comunicazione, di cui agli articoli 87 e  88,»  sono  inserite  le
seguenti: «e le opere di  infrastrutturazione  per  la  realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'  in  fibra
ottica in grado di fornire servizi di  accesso  a  banda  ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici». 
  5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, dopo le parole: «[aiuto di  Stato  n.  SA  33807  (2011/N)  -
Italia],»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  l'avvio  del
Progetto strategico nazionale per  la  banda  ultralarga  autorizzato
dalla Commissione europea». 
                             Art. 6-bis 
 
 
Istituzione  del  Sistema  informativo   nazionale   federato   delle
                           infrastrutture 
 
  1. Al fine di elaborare soluzioni innovative  volte  a  colmare  il
divario digitale in relazione alla banda  larga  e  ultralarga  e  di
conseguire una  mappatura  delle  infrastrutture  di  banda  larga  e
ultralarga presenti nel  territorio  nazionale,  il  Ministero  dello
sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  stabilisce  le  regole  tecniche  per  la
definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale  federato
delle  infrastrutture,  le  modalita'  di  prima   costituzione,   di
raccolta, di inserimento e di  consultazione  dei  dati,  nonche'  le
regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e  la  pubblicita'
dei  dati  territoriali  detenuti   dalle   singole   amministrazioni
competenti  e  dagli   altri   soggetti   titolari   o   gestori   di
infrastrutture di banda larga e ultralarga.  I  dati  cosi'  ricavati
devono  essere  resi  disponibili  in  formato  di  tipo   aperto   e
interoperabile, ai sensi del comma  3  dell'articolo  68  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, elaborabili elettronicamente  e  georeferenziati,  senza
compromettere   il   carattere   riservato   dei   dati    sensibili.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la  pianificazione  degli  interventi  entro  i   centoventi   giorni
successivi  alla  sua  costituzione  devono  confluire  nel   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte  le  banche
di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e
ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o  comunque  i  dati  ivi
contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le  regole
tecniche   del   Sistema   informativo   nazionale   federato   delle
infrastrutture. 
                             Art. 6-ter 
 
 
        Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici 
              con impianti di comunicazione elettronica 
 
  1.  Dopo  il  comma  4-bis  dell'articolo  91  del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
  «4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase  di  sviluppo
della rete in fibra ottica,  puo'  installare  a  proprie  spese  gli
elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee  o  simili,  nei  percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni  sia  interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione  che  sia  garantito
che  l'installazione  medesima   non   alteri   l'aspetto   esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo.  Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis». 
  2. Nel capo VI della parte III del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   dopo
l'articolo 135 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  135-bis  (Norme  per  l'infrastrutturazione  digitale  degli
edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali  le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1°  luglio
2015  devono  essere  equipaggiati   con   un'infrastruttura   fisica
multiservizio passiva interna all'edificio,  costituita  da  adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad  alta  velocita'
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal  1°  luglio  2015,  in  caso  di  opere  che
richiedano  il  rilascio  di  un  permesso  di  costruire  ai   sensi
dell'articolo 10, comma 1,  lettera  c).  Per  infrastruttura  fisica
multiservizio interna all'edificio  si  intende  il  complesso  delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti  reti  di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o  senza  fili
che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda  ultralarga  e
di  connettere  il  punto  di  accesso  dell'edificio  con  il  punto
terminale di rete. 
  2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono
essere equipaggiati di un punto di  accesso.  Lo  stesso  obbligo  si
applica, a decorrere  dal  1°  luglio  2015,  in  caso  di  opere  di
ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di  un  permesso
di costruire ai sensi dell'articolo  10.  Per  punto  di  accesso  si
intende  il  punto  fisico,   situato   all'interno   o   all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a  fornire  reti
pubbliche  di  comunicazione,  che  consente   la   connessione   con
l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per  i  servizi  di
accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 
  3. Gli edifici equipaggiati in  conformita'  al  presente  articolo
possono beneficiare, ai fini della  cessione,  dell'affitto  o  della
vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante  di
"edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta e' rilasciata
da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3». 

Capo III

Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del
dissesto idrogeologico

                               Art. 7 
 
Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle
  procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034,  sentenze
  C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme  di
  accelerazione degli  interventi  per  la  mitigazione  del  rischio
  idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,
  fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento  di
  opere urgenti di sistemazione idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle
  aree  metropolitane  interessate  da  fenomeni  di  esondazione   e
  alluvione 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante  «Norme  in
materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella Parte  III,  ovunque  ricorrano,  le  parole  «l'Autorita'
d'ambito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'ente   di   governo
dell'ambito» e le parole  «le  Autorita'  d'ambito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»; 
  b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 1 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
regioni che non hanno individuato gli  enti  di  governo  dell'ambito
provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre
2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti  nel  medesimo
ambito ottimale partecipano  obbligatoriamente  all'ente  di  governo
dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun  ambito
territoriale ottimale,  al  quale  e'  trasferito  l'esercizio  delle
competenze ad essi spettanti in materia  di  gestione  delle  risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture  idriche
di cui all'articolo 143, comma 1.»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo
dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato
dalle regioni e  dalle  province  autonome  e,  comunque,  non  oltre
sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad  adempiere  entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le  relative
spese a carico dell'ente inadempiente.  Si  applica  quanto  previsto
dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»; 
  3) al comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
unicita' della gestione»; 
  4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Qualora  l'ambito  territoriale  ottimale   coincida   con
l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al  fine  di
conseguire  una  maggiore  efficienza  gestionale  ed  una   migliore
qualita' del servizio all'utenza,  e'  consentito  l'affidamento  del
servizio  idrico  integrato  in  ambiti  territoriali  comunque   non
inferiori agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o
alle citta' metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del  servizio
idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione
inferiore  a  1.000  abitanti  istituite  ai  sensi   del   comma   5
dell'articolo 148.»; 
  b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Il programma degli interventi individua  le  opere  di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresi
gli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,
nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minore
densita' di popolazione.»; 
  c) l'articolo 150 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
  «Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1.  L'ente  di  governo
dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo  149
e del  principio  di  unicita'  della  gestione  per  ciascun  ambito
territoriale ottimale, delibera  la  forma  di  gestione  fra  quelle
previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,   conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della  normativa  nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali  a  rete  di
rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore  di
societa'  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   dall'ordinamento
europeo per  la  gestione  in  house,  partecipate  esclusivamente  e
direttamente  da  enti  locali  compresi   nell'ambito   territoriale
ottimale. 
  2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,  al  fine  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  di
scadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»; 
  2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e
di evitare contenziosi tra i soggetti interessati,  le  procedure  di
gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con
la puntuale indicazione delle opere che il  gestore  incaricato  deve
realizzare durante la gestione del servizio. 
  2-ter. L'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  come  sostituito  dal  comma  4
dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso»; 
    e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  rapporto  tra
l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto  gestore  del  servizio
idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente
di  governo  dell'ambito  sulla  base  delle  convenzioni  tipo,  con
relativi  disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214.»; 
  2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «A tal fine, le
convenzioni tipo, con  relativi  disciplinari,  devono  prevedere  in
particolare:»; 
  3) (Soppresso). 
  3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) le opere da realizzare durante  la  gestione  del  servizio
come individuate dal bando di gara»; 
  4)  al  comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «l'obbligo  del
raggiungimento», sono aggiunte le  seguenti:  «e  gli  strumenti  per
assicurare il mantenimento»; 
  5) al comma 2, lettera m), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole : «, nonche' la disciplina delle conseguenze  derivanti  dalla
eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto
delle  previsioni  di  cui  agli  articoli  143  e  158  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le  modalita'  per
la valutazione del valore residuo degli investimenti  realizzati  dal
gestore uscente»; 
  6) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Sulla  base  della
convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza  di  questa,  sulla
base  della  normativa  vigente,  l'ente   di   governo   dell'ambito
predispone uno schema di convenzione con  relativo  disciplinare,  da
allegare ai  capitolati  della  procedura  di  gara.  Le  convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle  previsioni  di
cui al comma 2, secondo le  modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»; 
  7) il comma 7 e' abrogato; 
    f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti
locali  proprietari  provvedono  in  tal  senso  entro   il   termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento  relative
anche  ad  interventi  di  manutenzione.   Nelle   ipotesi   di   cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono  alla  data  di
decorrenza dell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora
gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica
quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La  violazione  della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.»; 
  2) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie  e  nelle  obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed
a corrispondere al gestore uscente un  valore  di  rimborso  definito
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico.»; 
    g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  in
base a quanto stabilito dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico.»; 
  2) al comma 2 le parole:  «della  regione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
sistema idrico»; 
    h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: 
  «Art.  158-bis  (Approvazione  dei  progetti  degli  interventi   e
individuazione  dell'autorita'  espropriante).  -   1.   I   progetti
definitivi delle  opere,  degli  interventi  previsti  nei  piani  di
investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149  del
presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e  omogenei  istituiti  o  designati  ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13  agosto  2011,  n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011,  n.
148, che provvedono  alla  convocazione  di  apposita  conferenza  di
servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge  7  agosto
1990, n. 241. La medesima  procedura  si  applica  per  le  modifiche
sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 
  2. L'approvazione di cui  al  comma  1  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani  paesaggistici.  Qualora  l'approvazione  costituisca
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
tale variante deve essere  coordinata  con  il  piano  di  protezione
civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali  e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambito
della convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»; 
    i) all'articolo 172, i  commi  da  1  a  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1.  Gli  enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro  il  termine  perentorio
del  30  settembre  2015,  ad  adottare  i   predetti   provvedimenti
disponendo  l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico  con  la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla  disciplina
pro tempore vigente. 
  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della
gestione all'interno dell'ambito territoriale  ottimale,  il  gestore
del servizio idrico integrato  subentra,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti  operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti  soggetti
gestiscano il  servizio  in  base  ad  un  affidamento  assentito  in
conformita' alla normativa  pro  tempore  vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel
rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma  1,
dispone  l'affidamento  al  gestore  unico   di   ambito   ai   sensi
dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistenti
nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimale
di riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agli
ulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
  3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il
30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  una
relazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
  a) a carico delle  regioni,  per  la  costituzione  degli  enti  di
governo dell'ambito; 
  b) a carico degli enti di governo  dell'ambito,  per  l'affidamento
del servizio idrico integrato; 
  c) a carico degli enti locali,  in  relazione  alla  partecipazione
agli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  in
concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idrico
integrato ai gestori affidatari del servizio. 
  4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
  5. Alla scadenza del periodo  di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione.»; 
    l) all'articolo 124, comma 6, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se
gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli  impianti  o
sulle infrastrutture ad essi  connesse,  finalizzati  all'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione  o
alla dismissione». 
  2. A partire dalla programmazione  2015  le  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico  sono   utilizzate   tramite   accordo   di   programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisce  altresi'  la
quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi  sono  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  Le
risorse sono prioritariamente destinate  agli  interventi  integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino
gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e  della  direttiva  2007/60/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa
alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni.  In
particolare, gli  interventi  sul  reticolo  idrografico  non  devono
alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei  corsi  d'acqua,
bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla  base  di
adeguati bilanci del trasporto solido a scala  spaziale  e  temporale
adeguata.  A  questo  tipo  di  interventi  integrati,  in  grado  di
garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il
miglioramento dello stato ecologico dei corsi  d'acqua  e  la  tutela
degli  ecosistemi  e  della  biodiversita',  in  ciascun  accordo  di
programma deve essere destinata una percentuale  minima  del  20  per
cento delle risorse. Nei  suddetti  interventi  assume  priorita'  la
delocalizzazione  di  edifici  e  di  infrastrutture   potenzialmente
pericolosi per la pubblica incolumita'. L'attuazione degli interventi
e' assicurata dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario
di Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  con  i  compiti,  le
modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, avvalendosi dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), previo parere  favorevole  dell'Autorita'
di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti  con
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,  n.  180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  con
i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002,  n.
179,  nonche'  con  i  decreti   ministeriali   adottati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  e
dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai  sensi  dell'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  con  i
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  per  la  realizzazione  di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali  alla
data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o
non e' stato disposto  l'affidamento  dei  lavori,  nonche'  per  gli
interventi che risultano difformi dalle finalita'  suddette.  L'ISPRA
assicura  l'espletamento  degli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi
necessari all'istruttoria entro  il  30  novembre  2014.  Le  risorse
rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito  fondo,
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e sono riassegnate per la  medesima  finalita'
di mitigazione del rischio  idrogeologico  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di finanziamento degli interventi definiti con  il  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  11
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi
di mitigazione del rischio  idrogeologico  di  cui  agli  accordi  di
programma stipulati con le Regioni ai sensi  dell'articolo  2,  comma
240, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  i  Presidenti  delle
Regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto  delle
procedure ad evidenza  pubblica  prescritte  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese societa'  in
house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di  specifica
competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che  esercitano
il controllo  analogo  sulle  rispettive  societa',  ai  sensi  della
disciplina nazionale ed europea. 
  5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e  per
le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi inclusi negli accordi  di  cui  al  comma  4,  emanato  il
relativo  decreto,  provvedono  alla   redazione   dello   stato   di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  6. Al fine di garantire  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un apposito Fondo  destinato  al  finanziamento
degli  interventi  relativi  alle  risorse  idriche.  Il   Fondo   e'
finanziato mediante la revoca  delle  risorse  gia'  stanziate  dalla
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica  (CIPE)  30  aprile  2012,  n.  60/2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  160  dell'11  luglio  2012,   destinate   ad
interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre
2014, non risultino essere stati ancora assunti  atti  giuridicamente
vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche  tecniche
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi  impedimenti  di
carattere tecnico-progettuale  o  urbanistico  ovvero  situazioni  di
inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente  previsto
dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera
del CIPE n. 60/2012 e della delibera del  CIPE  30  giugno  2014,  n.
21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22  settembre
2014, relative al monitoraggio,  alla  pubblicita',  all'assegnazione
del codice unico di progetto  e,  ad  esclusione  dei  termini,  alle
modalita' attuative.  I  Presidenti  delle  Regioni  o  i  commissari
straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui  al  presente
comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi  sessanta  giorni
ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare.  L'utilizzo
delle risorse del Fondo e' subordinato  all'avvenuto  affidamento  al
gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito  territoriale
ottimale, il quale e' tenuto a garantire una quota di  partecipazione
al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio
idrico  integrato  commisurata  all'entita'  degli  investimenti   da
finanziare.  I  criteri,  le  modalita'  e  l'entita'  delle  risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione  sono  definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di  concerto,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi necessari all'adeguamento dei  sistemi  di  collettamento,
fognatura e depurazione oggetto  di  procedura  di  infrazione  o  di
provvedimento  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea in ordine all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2014,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, puo' essere attivata la procedura di esercizio  del  potere
sostitutivo del Governo  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con  la  nomina  di
appositi  commissari  straordinari,  che  possono   avvalersi   della
facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I  commissari  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, nei successivi quindici  giorni.  I  commissari  esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 4,  5  e  6  dell'articolo  10  del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014. Ai commissari non  sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
  8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'  ambientale
delle aree metropolitane interessate da  fenomeni  di  esondazione  e
alluvione, previa istruttoria del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di  concerto  con  la  Struttura  di
missione contro il  dissesto  idrogeologico  appositamente  istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  e'  assegnata  alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere  sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione  2007-2013  per  interventi  di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 
  8-bis. Al comma 3  dell'articolo  185  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le  parole:  «i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali»  sono  inserite
le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche». 
  9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  nelle  attivita'  pianificatorie,  istruttorie  e  di
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
  9-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle  relative  norme  di
attuazione. 
  9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2015. 
  9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: 
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun  Presidente  di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro  25
milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016». 
  9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
  «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle  contabilita'  dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni  2015,
2016 e 2017 le possibilita'  assunzionali  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 3-bis». 
  9-sexies.   Le   disposizioni   previste   dall'articolo   1    del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano  anche  ai  territori
dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013,
per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza  con  deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16  maggio  2013,  individuati  dal  Commissario
delegato nominato con  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  127  del  1°   giugno   2013.   All'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede  nel  limite  delle
risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. 
  9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020». 
  9-octies. Al comma 256 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  le
regioni Basilicata e Calabria, si provvede  all'individuazione  delle
modalita'  di  ripartizione  tra  le  regioni  interessate  e   delle
finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne  gli  interventi  di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso  produttivo,  delle
predette risorse, che sono riversate nelle contabilita'  speciali  di
cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153  del  2  luglio
2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita'  di
ripartizione  delle  risorse  finalizzate  ad  assicurare  l'autonoma
sistemazione dei cittadini la  cui  abitazione  principale  e'  stata
oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351». 
                               Art. 8 
 
Disciplina semplificata del deposito temporaneo  e  della  cessazione
  della qualifica di rifiuto delle terre e rocce  da  scavo  che  non
  soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto Disciplina
  della gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo  con  presenza  di
  materiali di riporto e delle procedure  di  bonifica  di  aree  con
  presenza di materiali di riporto 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  la  realizzazione   degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,  sono  adottate  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino  e  di  semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni  vigenti,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire   la   coerenza
giuridica, logica e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
  a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1,  lettera  bb),  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  prevedendo  specifici
criteri  e  limiti  qualitativi  e  quantitativi  per   il   deposito
temporaneo delle terre e rocce da scavo; 
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  interventi
da realizzare; 
  d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a  quelli
previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008; 
  d-bis) razionalizzazione e  semplificazione  del  riutilizzo  nello
stesso sito di terre e rocce da  scavo  provenienti  da  cantieri  di
piccole dimensioni, come definiti dall'articolo  266,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, finalizzati alla costruzione o  alla  manutenzione  di
reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti  da  siti
contaminati ai sensi del titolo V della  parte  quarta  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; 
  d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria  almeno
pari  a  quelli  attualmente  vigenti  e  comunque  coerenti  con  la
normativa europea. 
  1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di
consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  tenuto  a
pubblicare  entro  trenta  giorni  eventuali   controdeduzioni   alle
osservazioni pervenute. 

Capo IV

Misure per la semplificazione burocratica

                               Art. 9 
 
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di
  normativa  antisismica  e  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
  scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -
  AFAM 
 
  1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma  2,  lettera
c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo  compreso  fino  alla
soglia comunitaria,  costituisce  «estrema  urgenza»,  la  situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte  dell'Ente  interessato
che certifica come indifferibili gli interventi, anche  su  impianti,
arredi e dotazioni, funzionali: 
  a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni  ordine
e grado e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove  edificazioni  sostitutive  di
manufatti  non  rispondenti  ai  requisiti  di   salvaguardia   della
incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; 
  b) alla mitigazione  dei  rischi  idraulici  e  geomorfologici  del
territorio; 
  c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
  d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
  2. Agli interventi di cui al comma  1,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione  delle
procedure, nel  rispetto  della  normativa  europea  a  tutela  della
concorrenza: 
  a) per i lavori di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  ad
eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria  di
cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  e
degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo  53,
comma 2, lettere b) e c), del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  successive  modificazioni,  non  si
applicano  i  commi  10  e  10-ter  dell'articolo  11   del   decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
  b) i bandi  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006,  ad  eccezione  di  quelli  relativi  ai
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte
II,  titolo  I,  capo  IV,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006,  e  successive  modificazioni,  e  degli
appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53,  comma
2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n.  163  del  2006,  e  successive  modificazioni,  sono   pubblicati
unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; 
  c) i termini di cui  al  comma  6  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad  eccezione  di  quelli
relativi ai servizi attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  di
cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e  successive  modificazioni,  e
agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui  all'articolo  53,
comma 2, lettere b) e c), del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; 
  d) i lavori di importo inferiore alla  soglia  comunitaria  possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile
del  procedimento,  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo
57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  163
del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; 
  e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici  scolastici  di
ogni ordine e grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento  diretto  da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 
  2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di  cui  all'articolo
7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di  pubblicazione
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  puo'  disporre  controlli   a
campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1  e  2  del
presente articolo. 
  2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono  inserite  le
seguenti: «,  direttamente  o  tramite  intermediari  bancari  a  cui
fornisca la relativa provvista,». 
  2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, dopo le  parole:  «all'istruzione  scolastica  e»  sono
inserite le seguenti:  «all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica e». 
  2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
131, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e'  incrementata  di  2
milioni di euro per  l'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse
generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010,  n.  104,  quelle  funzionali  alla   tutela   dell'incolumita'
pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza  pubblica  avviate  o  da
avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di  verbale  di  somma
urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato  di
emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente  articolo,
il  tribunale  amministrativo  regionale,  nel   valutare   l'istanza
cautelare, puo' accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di
estrema gravita' e urgenza previsti dall'articolo 119, comma  4,  del
citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di  incolumita'
pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi  di  cui  al
presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa  la  data
di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo
119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010. 
  2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli  interventi  di
mitigazione del rischio idrogeologico  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  tra  quelli  previsti  negli
accordi di programma sottoscritti tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  e  le  regioni  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non
si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. 
                               Art. 10 
 
 
         Disposizioni per il potenziamento dell'operativita' 
        di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  «a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  «dai
medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni  nei  settori  di
interesse generale individuati ai  sensi  del  successivo  comma  11,
lettera e),»; 
  b) al comma 7, lettera b) le parole:  «alla  fornitura  di  servizi
pubblici ed  alle  bonifiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
iniziative di pubblica utilita' nonche'  investimenti  finalizzati  a
ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,
ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel  campo
della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti
creditizi e comunque»; 
  c) al  comma  11,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «ammissibili  a
finanziamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  e  i  settori   di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i  criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento»; 
  d) al comma 11, lettera  e-bis),  le  parole:  «con  riferimento  a
ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai  sensi
del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse  da
quelle di cui al comma 7, lettera  b),»;  le  parole:  «con  rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole:  «a
condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine della  lettera  sono
aggiunte le seguenti parole: «Con  una  o  piu'  convenzioni  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i  criteri  e  le  modalita'  operative,  la
durata e la remunerazione della predetta garanzia.». 
  2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dopo  le  parole:  «stabiliti
negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte  le  seguenti:
«enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)  a  23),
della direttiva 2013/36/UE,». 
  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7,  lettera  a),  le  parole:  «Tali  operazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito  delle
attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  di  cui
all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»; 
  b) al comma 11-bis, dopo  le  parole:  «per  l'effettuazione  delle
operazioni» sono inserite le seguenti:  «adottate  nell'ambito  delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo». 
                               Art. 11 
 
 
            Disposizioni in materia di defiscalizzazione 
     degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto 
 
  1. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «previste in piani o  programmi  approvati
da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» e' sostituita dalla
seguente: «50»; 
  b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza  strategica  nazionale»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «previste  in  piani  o  programmi
approvati  da  amministrazioni  pubbliche»  e  la  parola:  «200»  e'
sostituita dalla seguente: «50». 
  c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica  nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non  puo'
superare l'importo di 2 miliardi di euro.». 
                               Art. 12 
 
 
         Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei 
 
  1.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,  ritardo  o
inadempimento   delle    amministrazioni    pubbliche    responsabili
dell'attuazione  di  piani,  programmi  ed  interventi   cofinanziati
dall'UE, ovvero in caso di inerzia,  ritardo  o  inadempimento  delle
amministrazioni  pubbliche  responsabili  dell'utilizzo   dei   fondi
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata, che si  esprime  entro
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali  il  parere  si  intende
reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione  delle
risorse   non   impegnate,   fermo   restando   il    principio    di
territorialita', anche prevedendone l'attribuzione ad  altro  livello
di governo. 
  2. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri
ispettivi e di monitoraggio volti  ad  accertare  il  rispetto  della
tempistica e degli  obiettivi  dei  piani,  programmi  ed  interventi
finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  anche
avvalendosi delle amministrazioni statali e  non  statali  dotate  di
specifica competenza tecnica. 
  3.  In  caso  di  accertato  inadempimento,   inerzia   o   ritardo
nell'attuazione degli interventi, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo  9,  comma
2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 13 
 
 
                  Misure a favore dei project bond 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 157: 
  1) al comma 1, le  parole  «del  regolamento  di  attuazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  100»;  dopo  le  parole:
«decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58»  sono  inserite  le
seguenti: «, fermo restando che sono da intendersi  inclusi  in  ogni
caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le  societa'  ed
altri soggetti giuridici controllati da  investitori  qualificati  ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile»;  le  parole:  «sono
nominativi»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «possono   essere
dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da
2414-bis a 2420 del codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo,
e da 2415 a 2420 del codice civile»; 
  2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di
offerta deve»; 
  3)  al  comma  3,   dopo   le   parole:   «avvio   della   gestione
dell'infrastruttura da parte del  concessionario»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei  titoli
medesimi»; 
  4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra  natura
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che  assistono  le
obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore
dei sottoscrittori o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime. 
  4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non  pregiudicano
quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente  decreto  in
relazione  alla  facolta'  del  contraente   generale   di   emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»; 
    b) all'articolo 159: 
  1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite
le seguenti:  «ivi  inclusi  i  titolari  di  obbligazioni  e  titoli
similari emessi dal concessionario»; 
  2) al comma 2-bis le parole:  «di  progetto  costituite  per»  sono
eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»; 
  c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono
inserite le seguenti: «o  rifinanziano,  a  qualsiasi  titolo,  anche
tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli  similari,»;  dopo
le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi  inclusi  i
crediti,». 
  d) All'articolo 160-ter, comma  6,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole «Il contratto  individua,  anche  a  salvaguardia  degli  enti
finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei  titolari  di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto». 
  2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono  i  titoli
obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori
delle obbligazioni o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime.». 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  parte
delle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali   surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a  tali  emissioni,  nonche'  i  trasferimenti  di   garanzie   anche
conseguenti alla cessione delle predette  obbligazioni  e  titoli  di
debito,  sono  soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
catastali in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.». 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
                               Art. 14 
 
 
             Disposizioni in materia di standard tecnici 
 
  1. Non possono essere richieste da parte  degli  organi  competenti
modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti  a  standard
tecnici piu'  stringenti  rispetto  a  quelli  definiti  dal  diritto
europeo e prescritti dagli Organi comunitari,  senza  che  le  stesse
siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari  e  da  una
analisi di sostenibilita' economica  e  finanziaria  per  il  gestore
dell'infrastruttura o  dell'opera,  corredata  da  stime  ragionevoli
anche in termini di relativi tempi di attuazione. 
                               Art. 15 
 
 
            Fondo di servizio per la patrimonializzazione 
                            delle imprese 
 
  1. Il  Governo  promuove  l'istituzione  di  un  Fondo  privato  di
servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali
italiane caratterizzate da equilibrio  economico  operativo,  ma  con
necessita' di adeguata patrimonializzazione , senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale
attraverso nuove risorse che favoriscano, tra  l'altro,  processi  di
consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di
addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.  L'intervento
del Fondo sara' costituito da operazioni di  patrimonializzazione  al
servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. 
  3. Il Fondo  sara'  sottoscritto  da  investitori  istituzionali  e
professionali. e la sua operativita' e'  subordinata  alla  dotazione
minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno  tre  investitori
partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per  cento  e  non
superiore  al   40   per   cento   e   che   dovranno   rappresentare
complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del  valore
totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non  finanziarie»,
quale  risultante  dall'ultima  «Indagine  sul  credito  bancario  in
Italia» effettuata da Banca d'Italia. 
  4. Il Fondo ha durata  decennale  prorogabile  e  gli  investimenti
hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo  potra'  altresi'
investire  in  imprese  oggetto  di  procedure  di   ristrutturazione
societarie e del debito. 
  5. La gestione del Fondo e' affidata ad una  societa'  di  gestione
del  risparmio  selezionata  attraverso  una  procedura  di  evidenza
pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di  cui  al  comma  3,
assicurando la  massima  partecipazione,  la  trasparenza  e  la  non
discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo
35 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
  6. La procedura di evidenza pubblica deve in  ogni  caso  prevedere
l'esclusione delle offerte che: 
  a) pur  tenendo  conto  della  tipologia  d'investimento  prevedano
remunerazioni di carattere speculativo; 
  b) prevedano un gestore del  Fondo  soggetto  a  partecipazione  di
controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori  del
Fondo; 
  c) non prevedano la presenza di un comitato  di  controllo  con  la
partecipazione di almeno un rappresentante  per  ogni  sottoscrittore
che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve
contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di
gestione del risparmio. 
  7. Il soggetto gestore del Fondo opera in  situazione  di  completa
neutralita', imparzialita',  indipendenza  e  terzieta'  rispetto  ai
sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero
dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si  trovi  in
situazioni di conflitto di interesse. 
  Il soggetto gestore e' tenuto a presentare annualmente al Ministero
dello sviluppo economico la relazione  sull'operativita'  del  Fondo,
comprensiva di una banca dati completa per singola operazione. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo,
le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al  fine
di evitare  remunerazioni  di  carattere  speculativo,  le  modalita'
organizzative del Fondo , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 
                             Art. 15-bis 
 
Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla  legge  27
  febbraio 1985, n. 49, da  parte  delle  cooperative  di  lavoratori
  provenienti da aziende confiscate 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  e
successive  modificazioni,  dopo   le   parole:   «funzionamento   ed
esercizio» sono aggiunte le  seguenti:  «,  ad  esclusione  dei  beni
immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi  a  favore
delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159». 
                             Art. 15-ter 
 
 
                Disposizione concernente la cessione 
                        dei crediti d'impresa 
 
  1. Alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  1  della  legge  21
febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono  aggiunte,  in
fine, le  seguenti  parole:  «o  un  soggetto,  costituito  in  forma
societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti
del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari». 
                               Art. 16 
 
 
         Misure di agevolazioni per gli investimenti privati 
                     nelle strutture ospedaliere 
 
  1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti  stranieri
per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna,
con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero
da realizzarsi nell'ospedale di  Olbia,  ai  fini  del  rispetto  dei
parametri del numero di posti  letto  per  mille  abitanti,  previsti
dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto  dei  posti
letto accreditati in tale struttura. La  regione  Sardegna,  in  ogni
caso,   assicura,   mediante   la   trasmissione   della   necessaria
documentazione al competente Ministero della  Salute,  l'approvazione
di un  programma  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  che
garantisca che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, i predetti parametri
siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche  quelli
accreditati nella citata struttura. 
  2. Sempre in relazione al carattere sperimentale  dell'investimento
nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione  del  provvedimento
di riorganizzazione della rete ospedaliera di  cui  al  comma  1,  la
regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare
fino al 6% il tetto  di  incidenza  della  spesa  per  l'acquisto  di
prestazioni sanitarie da soggetti privati  di  cui  all'articolo  15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  La  copertura  di
tali maggiori oneri  avviene  annualmente  all'interno  del  bilancio
regionale, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  836,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna  e  il  Ministero
della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva  rispondenza  della
qualita' delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con
la  restante  offerta  sanitaria  pubblica  in  Sardegna  nonche'  la
mobilita' sanitaria verso altre regioni. 
                             Art. 16-bis 
 
 
             Disciplina degli accessi su strade affidate 
                alla gestione della societa' ANAS Spa 
 
  1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre  1997,
n. 449, sono inseriti i seguenti: 
 
  «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione
della societa'  ANAS  Spa  alla  data  del  31  dicembre  2014,  gia'
autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1° gennaio  2015
non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo  dell'autorizzazione.  Per
il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies. 
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014  e
privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito  di  istanza
di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla
verifica delle condizioni  di  sicurezza  e  determina,  in  base  ai
criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere  in
unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 
  23-quater. Le somme dovute e  non  corrisposte  alla  data  del  31
dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore  fino  alla  predetta
data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che  il
versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del  40
per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il
28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di  opzione
ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni  per
il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. 
  23-quinquies.  Per  i   nuovi   accessi   la   cui   richiesta   di
autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre  2014  e'
dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente  una
somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione,
determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il
31 dicembre 2014. Tale somma non puo' superare l'importo  del  canone
esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
aggiornato in  base  agli  indici  dei  prezzi  al  consumo  rilevati
dall'Istituto nazionale di statistica. 
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter,  23-quater
e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali  con  impianti
di distribuzione di carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di
carburanti. 
  23-septies. Alle eventuali minori entrate della societa'  ANAS  Spa
conseguenti all'attuazione dei  commi  23-bis,  23-ter,  23-quater  e
23-quinquies si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  previste  dal
contratto di programma - parte servizi. 
  23-octies. La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno  2015,
al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle
strade di propria competenza, al fine di garantire le  condizioni  di
sicurezza della circolazione anche  attraverso  l'eventuale  chiusura
degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». 
                             Art. 16-ter 
 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di metropolitane in esercizio 
 
  1.  Gli  adempimenti  previsti  dall'articolo  11,  comma  4,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni,  si  applicano  alle
metropolitane in  esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo regolamento, con le modalita' e nei  termini  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le  procedure
previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il termine ultimo  per  conformarsi
ai predetti adempimenti  secondo  quanto  disposto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni
caso superiore a ventiquattro  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
decreto medesimo. 

Capo V

Misure per il rilancio dell’edilizia

                               Art. 17 
 
 
         Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia 
 
  1. Al fine di semplificare le  procedure  edilizie  e  ridurre  gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di  assicurare
processi  di  sviluppo  sostenibile,  con  particolare  riguardo   al
recupero del patrimonio  edilizio  esistente  e  alla  riduzione  del
consumo di suolo, al testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b): 
  1) le parole:  «i  volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   volumetria
complessiva degli edifici»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Nell'ambito degli interventi di  manutenzione  straordinaria  sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o  accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la  variazione  delle  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari
nonche'  del  carico  urbanistico  purche'  non  sia  modificata   la
volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga  l'originaria
destinazione d'uso;»; 
    b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis  (Interventi  di  conservazione).  -  1.  Lo  strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili  con
gli indirizzi della pianificazione.  In  tal  caso  l'amministrazione
comunale  puo'  favorire,  in  alternativa   all'espropriazione,   la
riqualificazione  delle  aree  attraverso  forme   di   compensazione
incidenti sull'area interessata  e  senza  aumento  della  superficie
coperta, rispondenti al  pubblico  interesse  e  comunque  rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento  dell'azione  amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta  salva  la  facolta'  del
proprietario  di  eseguire  tutti  gli  interventi  conservativi,  ad
eccezione  della   demolizione   e   successiva   ricostruzione   non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine  statico
od igienico sanitario.»; 
    c) all'articolo 6 (L): 
  01)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:   «manutenzione
ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a), ivi compresi gli  interventi  di  installazione  delle
pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW» ; 
  1) al comma 2: 
  a) alla lettera a), le parole da: «,  non  comportino»,  fino  alla
fine della lettera, sono soppresse; 
  b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla  superficie  coperta
dei fabbricati adibiti ad  esercizio  d'impresa,»  sono  inserite  le
seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  ed
e-bis),   l'interessato   trasmette   all'amministrazione    comunale
l'elaborato progettuale e  la  comunicazione  di  inizio  dei  lavori
asseverata da un  tecnico  abilitato,  il  quale  attesta,  sotto  la
propria responsabilita', che i lavori sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonche'  che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio;  la  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori , laddove integrata con la  comunicazione  di  fine
dei lavori, e' valida anche ai fini di  cui  all'articolo  17,  primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
ed  e'  tempestivamente  inoltrata  da   parte   dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»; 
      4) al comma 6, le  lettere  b)  e  c),  sono  sostituite  dalla
seguente: 
    «b) disciplinano con legge le modalita' per  l'effettuazione  dei
controlli.»; 
      5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione  della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  2,  ovvero  la  mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» e
le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro» ; 
  d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di
unita' immobiliari, modifiche  del  volume,  dei  prospetti  o  delle
superfici,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «modifiche   della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»; 
  e) all'articolo 14 (L): 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia,  attuati
anche in aree  industriali  dismesse,  e'  ammessa  la  richiesta  di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico , a condizione che il mutamento di  destinazione  d'uso  non
comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione,  fermo   restando,   nel   caso   di   insediamenti
commerciali,  quanto  disposto  dall'articolo  31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»; 
      2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le
seguenti: «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis,  le  destinazioni
d'uso,»; 
    f) all'articolo 15 (R): 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo;  quello  di  ultimazione,  entro  il
quale l'opera deve essere completata,  non  puo'  superare  tre  anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il  permesso  decade  di
diritto per la parte non eseguita,  tranne  che,  anteriormente  alla
scadenza,  venga  richiesta  una  proroga.  La  proroga  puo'  essere
accordata,  con  provvedimento  motivato,  per  fatti   sopravvenuti,
estranei  alla  volonta'  del  titolare  del  permesso,   oppure   in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare,  delle   sue
particolari caratteristiche  tecnico-costruttive,  o  di  difficolta'
tecnico-esecutive  emerse  successivamente  all'inizio  dei   lavori,
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui  finanziamento  sia
previsto in piu' esercizi finanziari.» ; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La proroga dei termini per  l'inizio  e  l'ultimazione  dei
lavori e' comunque accordata qualora  i  lavori  non  possano  essere
iniziati   o   conclusi   per   iniziative   dell'amministrazione   o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.»; 
    g) all'articolo 16 (L): 
  1) (Soppresso); 
  2) (Soppresso); 
  3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-bis)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione; 
  d-ter) alla valutazione del maggior valore generato  da  interventi
su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione    d'uso.     Tale     maggior     valore,     calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura  non  inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata  ed  e'  erogato  da
quest'ultima   al   comune   stesso   sotto   forma   di   contributo
straordinario,  che  attesta  l'interesse  pubblico,  in   versamento
finanziario,  vincolato  a  specifico  centro   di   costo   per   la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da  destinare
a servizi di pubblica  utilita',  edilizia  residenziale  sociale  od
opere pubbliche.»; 
  3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della
lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse  disposizioni
delle legislazioni regionali e degli strumenti  urbanistici  generali
comunali.» ; 
      4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto
dal comma 4-bis.»; 
      5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«Al  fine  di  incentivare  il  recupero  del   patrimonio   edilizio
esistente, per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la
facolta' di deliberare che i costi di costruzione  ad  essi  relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»; 
    h) all'articolo 17 (L): 
  1) al comma 4, dopo le parole: «di proprieta'  dello  Stato»,  sono
inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi  di  manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma  2,  lettera  a),  qualora
comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle
sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti:  «,  purche'
ne derivi un aumento della superficie calpestabile.»; 
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  «4-bis.  Al  fine  di
agevolare  gli  interventi  di  densificazione   edilizia,   per   la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello  previsto  per  le
nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti  urbanistiche,
deroghe o cambi di  destinazione  d'uso  comportanti  maggior  valore
rispetto alla destinazione originaria. I  comuni  definiscono,  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,  i
criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della  relativa
riduzione.»; 
    i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»; 
    l) nel Capo III, Titolo II, Parte  I  la  rubrica  e'  sostituita
dalla seguente:  «SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA'  E
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'»; 
    m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di  inizio  attivita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «segnalazione  certificata  di   inizio
attivita'» e le parole «denunce di inizio attivita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attivita'»; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Sono  realizzabili   mediante   segnalazione   certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori  con  attestazione  del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore.»; 
    n) nel capo III del titolo II  della  parte  I,  dopo  l'articolo
23-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 23-ter (Mutamento d'uso  urbanisticamente  rilevante).  -  1.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,  costituisce
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma  di  utilizzo
dell'immobile o della singola unita' immobiliare  diversa  da  quella
originaria,  ancorche'  non  accompagnata  dall'esecuzione  di  opere
edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione  dell'immobile  o
dell'unita'  immobiliare  considerati  ad   una   diversa   categoria
funzionale tra quelle sotto elencate: 
  a) residenziale; 
  a-bis) turistico-ricettiva; 
  b) produttiva e direzionale; 
  c) commerciale; 
  d) rurale. 
  2.  La  destinazione  d'uso  di  un  fabbricato  o  di  una  unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile. 
  3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi  di  cui
al presente articolo  entro  novanta  giorni  dalla  data  della  sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta
le disposizioni del presente articolo. Salva  diversa  previsione  da
parte delle leggi regionali e degli strumenti  urbanistici  comunali,
il  mutamento  della  destinazione  d'uso  all'interno  della  stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.»; 
  o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole  «il  soggetto  che  ha
presentato» sono inserite le seguenti: «la  segnalazione  certificata
di inizio attivita' o»; 
  p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole:  «per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse; 
  q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le
esigenze  di  urbanizzazione  possano  essere  soddisfatte  con   una
modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di  un  permesso  di
costruire convenzionato. 
  2. La convenzione , approvata con delibera del consiglio  comunale,
salva  diversa  previsione   regionale,   specifica   gli   obblighi,
funzionali al  soddisfacimento  di  un  interesse  pubblico,  che  il
soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il  rilascio
del titolo edilizio, il quale resta la  fonte  di  regolamento  degli
interessi. 
  3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 
  a) la cessione di aree  anche  al  fine  dell'utilizzo  di  diritti
edificatori; 
  b) la realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
  d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 
  4. La  convenzione  puo'  prevedere  modalita'  di  attuazione  per
stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli  oneri  e  le  opere  di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 
  5. Il termine di validita' del permesso di costruire  convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli  stralci  funzionali  previsti
dalla convenzione. 
  6.  Il  procedimento  di  formazione  del  permesso  di   costruire
convenzionato e' quello previsto dal Capo  II  del  Titolo  II  della
presente parte. Alla convenzione si applica  altresi'  la  disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ; 
  q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra  2.000
euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure  e  sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di  abusi  realizzati
sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2  dell'articolo  27,  ivi
comprese le aree soggette a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto
elevato, e' sempre  irrogata  nella  misura  massima.  La  mancata  o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le
responsabilita' penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della
performance individuale nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile   del   dirigente    e    del    funzionario
inadempiente. 
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano  al
comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e  rimessione
in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura  di
aree destinate a verde pubblico. 
  4-quater. Ferme restando le  competenze  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a  statuto  ordinario  possono  aumentare  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis  e  stabilire  che
siano periodicamente reiterabili  qualora  permanga  l'inottemperanza
all'ordine di demolizione». 
  2. L'espressione «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra nel
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3,  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'». 
  2-bis. Le regioni a statuto ordinario  assicurano  l'attuazione  di
quanto previsto al comma 1, lettera c),  numero  4),  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  2-ter. La disposizione di cui  al  comma  1,  lettera  i),  non  si
applica ai comuni obbligati all'esercizio in  forma  associata  della
funzione fondamentale della pianificazione urbanistica  ed  edilizia,
prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le regioni, con  proprie  leggi,  assicurano  l'attivazione  del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai  comuni  per
l'adozione  da  parte  degli  stessi  dei  piani  attuativi  comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale. 
  4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  dopo  il
sesto comma, e' inserito il seguente: «L'attuazione degli  interventi
previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo  ovvero  degli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti.  In
tal caso per  ogni  stralcio  funzionale  nella  convenzione  saranno
quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione
da realizzare e le relative garanzie  purche'  l'attuazione  parziale
sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                             Art. 17-bis 
 
 
                     Regolamento unico edilizio 
 
  1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e'
inserito il seguente: 
  «1-sexies. Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie  locali,  in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in  sede
di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di  uno  schema  di
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare  e  uniformare  le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettere e) e  m),  della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono
livello essenziale delle prestazioni,  concernenti  la  tutela  della
concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere  garantiti
su tutto il territorio nazionale. Il regolamento  edilizio-tipo,  che
indica i  requisiti  prestazionali  degli  edifici,  con  particolare
riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico,  e'  adottato  dai
comuni nei termini fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i
termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.». 
                               Art. 18 
 
 
         Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni 
                        ad uso non abitativo 
 
  1. All'articolo 79 della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «In deroga alle disposizioni del  primo  comma,  nei  contratti  di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali  sia  pattuito
un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a
locali qualificati di interesse storico a  seguito  di  provvedimento
regionale  o   comunale,   e'   facolta'   delle   parti   concordare
contrattualmente termini e condizioni  in  deroga  alle  disposizioni
della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono
essere approvati per iscritto». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  contratti
in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. Ai giudizi in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto continuano  ad
applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti. 
                               Art. 19 
 
 
        Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione 
                       dei canoni di locazione 
 
  1. La registrazione dell'atto con  il  quale  le  parti  dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto  di  locazione
ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo. 
  1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo,
anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti  per
le  locazioni,  comunque  denominati,  le  parti  possono   avvalersi
dell'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e  dei
conduttori, sia in relazione ai  contratti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  sia  in  relazione  ai
contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge  n.
431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con  propria
comunicazione, puo' avanzare  richiesta  motivata  di  riduzione  del
canone  contrattuale.  Ove  la  trattativa   si   concluda   con   la
determinazione  di  un  canone  ridotto  e'   facolta'   dei   comuni
riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria. 
                               Art. 20 
 
 
           Misure per il rilancio del settore immobiliare 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 119: 
  1)  le  parole:  «del  51  per  cento»,  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»; 
  2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in  ogni  caso  per  le
societa'  il  cui  capitale  sia  gia'  quotato.  Ove  il   requisito
partecipativo  del  60  per  cento  venisse  superato  a  seguito  di
operazioni societarie straordinarie o sul  mercato  dei  capitali  il
regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei  limiti
imposti dalla presente norma.»; 
    b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti: 
  «119-bis. I requisiti partecipativi di  cui  al  comma  119  devono
essere verificati  entro  il  primo  periodo  d'imposta  per  cui  si
esercita l'opzione ai sensi del comma 120;  in  tal  caso  il  regime
speciale esplica i  propri  effetti  dall'inizio  di  detto  periodo.
Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo  d'imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento  e'  consentito
di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del  60  per  cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo  d'imposta
in cui detto requisito  partecipativo  viene  verificato  e  fino  ad
allora la societa' applica in via  ordinaria  l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.
L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da  conferimento  di  cui  al  comma  137  e  le  imposte
ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  139   sono   applicate,
rispettivamente dalla societa' che  ha  presentato  l'opzione  e  dal
soggetto  conferente,  in  via  provvisoria   fino   al   realizzarsi
dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale  non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute  in  via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo  alla
presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d'imposta utilizzabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  119-ter.  Le  SIIQ  non  costituiscono  Organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58.»; 
    c) al comma 121: 
  1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Agli  stessi
effetti assumono rilevanza  le  quote  di  partecipazione  nei  fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»; 
  2) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili  destinati
alla locazione,  anche  nel  caso  di  loro  classificazione  tra  le
attivita' correnti, ai fini della verifica del  parametro  reddituale
concorrono  a  formare  i   componenti   positivi   derivanti   dallo
svolgimento  di  attivita'  di  locazione  immobiliare  soltanto   le
eventuali plusvalenze realizzate»; 
  d) al comma 122, le parole: «due esercizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre esercizi»; 
  e) al comma 123: 
  1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «il
70 per cento»; 
  2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in  fondi  immobiliari  di
cui al comma 131»; 
    f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente: 
  «123-bis. Ai fini  del  comma  123,  i  proventi  rivenienti  dalle
plusvalenze nette realizzate su  immobili  destinati  alla  locazione
nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ  o
di quote in fondi immobiliari di cui  al  comma  131,  incluse  nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti all'obbligo  di
distribuzione per il 50 per  cento  nei  due  esercizi  successivi  a
quello di realizzo.»; 
  g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  anteriormente
a tale termine, la differenza  fra  il  valore  normale  assoggettato
all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell'ingresso nel regime speciale,  al  netto  delle  quote  di
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad  imposizione
ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente  imputabile  agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»; 
  h) al comma 131, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare  svolta  da  tali  societa'»,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i
proventi  e  le  plusvalenze  o  minusvalenze  relativi  a  quote  di
partecipazione a fondi comuni di investimento  immobiliare  istituiti
in  Italia  e  disciplinati  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono  almeno  l'80  per
cento  del  valore  delle  attivita'  in  immobili,   diritti   reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria  su  immobili  a  carattere  traslativo,  e  in
partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi  immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i  fondi  destinati
all'investimento in beni  immobili  a  prevalente  utilizzo  sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.  Sui  proventi  di  cui  al
periodo precedente distribuiti dai predetti  fondi  immobiliari  alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo  7,  comma  2,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»; 
  i) al comma 134: 
  1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi  dell'articolo  2,
comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431»,  e'  inserito  il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti  di  locazione  relativi
agli  alloggi  sociali  realizzati   o   recuperati   in   attuazione
dell'articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
dell'articolo  11  dell'Allegato  al  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 16  luglio  2009,  pubblicato  nella  gazzetta
ufficiale del 19  agosto  2009,  n.  191;  la  presente  disposizione
costituisce deroga all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le  distribuzioni  eseguite  nei  confronti  di  soggetti  non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti,  le  convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410». 
    l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare» sono aggiunte  le  seguenti  «,  anche  svolta  mediante
partecipazioni in societa' che abbiano espresso  l'opzione  congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125». 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il
comma 140 sono inseriti i seguenti: 
  «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari  istituiti  e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti
di azioni di societa' che abbiano optato per  il  regime  di  cui  al
comma 119, ricevute a  seguito  di  conferimento  di  immobili  nelle
stesse societa' non costituisce realizzo ai fini  delle  imposte  sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ  ricevute  dagli
stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle  quote
del fondo. Per  la  SIIQ  conferitaria,  il  valore  di  conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il  conferimento  di  cui  ai  periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una  SIIQ  gia'  esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda  all'assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. 
  140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in
societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui  al  comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita'  di  immobili  prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I  predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte  I,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della  tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di  liquidazione  di  cui  al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
operazioni  che  non  formano  oggetto  dell'attivita'  propria   del
soggetto passivo. 
  140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di
immobili prevalentemente locati eseguite per  la  liquidazione  delle
quote da fondi  immobiliari  istituiti  e  disciplinati  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa'  che  abbiano  optato
per il regime di cui al comma 119.». 
  3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
di euro per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni
per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17  milioni  per
l'anno 2018, a 4,97 milioni per  l'anno  2019,  a  5,30  milioni  per
l'anno 2020 e a 4,90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  4. All'articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «nonche'  dalle   dichiarazioni   di   conformita'
catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122»; 
  c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito
successivamente agli atti  di  trasferimento  e  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.». 
  c-bis) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis.  Agli  immobili  del  patrimonio  abitativo  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  oggetto  di   conferimenti   o
trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare
di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a  20
del  presente  articolo.  Al  fine  di  accelerare  il  processo   di
dismissione  del  patrimonio  suddetto  ai  conduttori,  il   termine
previsto  dal  comma  1  dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013». 
  4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20  giugno  2005,
n. 122, e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Disposizione interpretativa dell'articolo  13,  comma
2). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso  che  il
requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13,  e
conseguentemente la tutela prevista nel citato  comma  2,  non  viene
meno anche nei casi di acquisto della proprieta' o  di  conseguimento
dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali o di  aggiudicazione
di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva». 
  4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «E'  altresi'  esclusa  la   soppressione   delle
esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti  di  cui
ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto  immobili  pubblici  interessati  da
operazioni di permuta, dalle procedure di cui  agli  articoli  2,  3,
3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  all'articolo  11-quinquies   del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33
e 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 
  4-quater. Al terzo periodo del comma 1  dell'articolo  11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:
«degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e  delle  altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,»  e
dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti:
«e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  provvedono  secondo  i
rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
  4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  2014,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2-quater e' abrogato; 
  b) al comma 2-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio e'
in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al  conferimento
dei beni da essa individuati, salvo parere  contrario  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  rendere
entro trenta giorni dalla richiesta»; 
  c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le  parole:  «Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e il» sono  soppresse,
la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica» e le
parole: «ai commi 2-quater e» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In  assenza
della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso
consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei  beni  da
essa individuati, salvo parere contrario del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  da  rendere  entro  trenta
giorni dalla richiesta». 
                               Art. 21 
 
 
           Misure per l'incentivazione degli investimenti 
                     in abitazioni in locazione 
 
  1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014  al  31  dicembre
2017, di unita' immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova
costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto  od  oggetto  di  interventi   di
ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e'  riconosciuta  all'acquirente,  persona   fisica   non   esercente
attivita' commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari  al
20  per  cento  del  prezzo  di  acquisto  dell'immobile   risultante
dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo  di  spesa
di 300.000 euro, nonche' degli interessi passivi dipendenti da  mutui
contratti per l'acquisto delle unita' immobiliari medesime. 
  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima  misura  e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente  attivita'  commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la
costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione  residenziale  su
aree  edificabili  gia'  possedute  dal  contribuente  stesso   prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia'  riconosciuti  diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. 
  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l'acquisto o  realizzazione  di  ulteriori
unita' immobiliari da destinare alla locazione. 
  4. La deduzione, spetta a condizione che: 
  a) l'unita' immobiliare acquistata sia destinata,  entro  sei  mesi
dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per  almeno  otto  anni  e  purche'  tale  periodo  abbia   carattere
continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,
per motivi non imputabili al locatore, il contratto di  locazione  si
risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne  viene  stipulato
un altro entro un anno dalla  data  della  suddetta  risoluzione  del
precedente contratto; 
  b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,
A/8 e A/9; 
  c)  l'unita'  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee
classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444; 
  d)   l'unita'   immobiliare   consegua   prestazioni    energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi  dell'allegato  4  delle  Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di
cui al G decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio  2009,
ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; 
  e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella
convenzione di cui all' articolo 18 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia
superiore al minore importo tra il canone  definito  ai  sensi  dell'
articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  e  quello
stabilito ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  114,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra
locatore e locatario. 
  4-bis. Le  persone  fisiche  non  esercenti  attivita'  commerciale
possono  cedere  in  usufrutto,  anche  contestualmente  all'atto  di
acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione
di otto anni, le unita' immobiliari acquistate  con  le  agevolazioni
fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici  o
privati operanti da  almeno  dieci  anni  nel  settore  dell'alloggio
sociale, come definito dal decreto del Ministro delle  infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24
giugno 2008,  a  condizione  che  venga  mantenuto  il  vincolo  alla
locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e),
e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia
superiore all'importo  dei  canoni  di  locazione  calcolati  con  le
modalita' stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). 
  5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d'imposta nel  quale  avviene  la  stipula  del
contratto di locazione e non e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni
fiscali previste da altre  disposizioni  di  legge  per  le  medesime
spese. 
  6. Le ulteriori modalita'  attuative  del  presente  articolo  sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  10,1  milioni
di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a  47,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a  43,0  milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro  per  l'anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di  euro
per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,
rispettivamente: 
  a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017,  a  27,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e  a
13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno  2025
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica; 
  b) quanto a 30 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  quanto  a  20
milioni per l'anno 2018, mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni.». 
                               Art. 22 
 
 
                            Conto termico 
 
  1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie  e  soggetti
pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da  fonti
rinnovabili   e   per   interventi    di    efficienza    energetica,
l'aggiornamento  del  sistema  di  incentivi  di  cui  al  comma  154
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' definito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro  il  31  dicembre  2014,  secondo  criteri  di  semplificazione
procedurale,   con   possibilita'   di   utilizzo   di    modulistica
predeterminata e accessibilita' per  via  telematica,  e  perseguendo
obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo
a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso
anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione,  in
grado di favorire il massimo accesso alle risorse  gia'  definite  ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo  economico
effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare,  il  monitoraggio  dell'applicazione  del
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1  e,  se  del  caso,
adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto  correttivo,  in
grado di dare la  massima  efficacia  al  sistema,  riferendone  alle
competenti Commissioni parlamentari. 
  2-bis. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, le  parole:  «secondo  quanto  previsto  dalla
norma UNI EN 834» sono sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  quanto
previsto dalle norme tecniche vigenti». 
                             Art. 22-bis 
 
 
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita'  prodotta  da
                        impianti fotovoltaici 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6  dell'articolo  26  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti  i
cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della
predetta legge di conversione, enti locali o scuole. 
                               Art. 23 
 
 
          Disciplina dei contratti di godimento in funzione 
              della successiva alienazione di immobili 
 
  1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che  prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine  determinato  imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di  canone  indicata  nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell'  articolo  2645-bis  codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 
  1-bis. Le parti definiscono  in  sede  contrattuale  la  quota  dei
canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in
caso di mancato esercizio del diritto  di  acquistare  la  proprieta'
dell'immobile entro il termine stabilito. 
  2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche  non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle  parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 
  3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  2668,
quarto comma, 2775-bis e  2825-bis  del  codice  civile.  Il  termine
triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del  codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e  comunque  ad  un
periodo  non  superiore  a  dieci  anni.  Si  applicano  altresi'  le
disposizioni degli articoli da 1002 a  1007  nonche'  degli  articoli
1012 e 1013 del codice civile, in  quanto  compatibili.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. 
  4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto  un'abitazione,
il divieto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento. 
  5. In caso di risoluzione  per  inadempimento  del  concedente,  lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata  degli  interessi  legali.  In  caso  di  risoluzione  per
inadempimento  del  conduttore,  il  concedente   ha   diritto   alla
restituzione dell'immobile  ed  acquisisce  interamente  i  canoni  a
titolo di indennita', se non  e'  stato  diversamente  convenuto  nel
contratto. 
  6. In caso di fallimento  del  concedente  il  contratto  prosegue,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.
In caso di fallimento del conduttore, si applica  l'articolo  72  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni;  se
il curatore si scioglie dal contratto, si applicano  le  disposizioni
di cui al comma 5. 
  7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.
47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.  80,
e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprieta'
vincolante  per  ambedue  le  parti  e  di  vendita  con  riserva  di
proprieta', stipulati successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente disposizione.». 
  8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e'  subordinata
al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione  della
Commissione  Europea  di  cui  all'articolo  107  del  Trattato   sul
Funzionamento  dell'Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e'   data
comunicazione nella gazzetta ufficiale. 
                               Art. 24 
 
Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in
  materia di tutela e valorizzazione del territorio 
 
  1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri  e  le
condizioni per la realizzazione di interventi su progetti  presentati
da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione al
territorio da riqualificare. Gli  interventi  possono  riguardare  la
pulizia, la  manutenzione,  l'abbellimento  di  aree  verdi,  piazze,
strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e  riuso,  con
finalita'  di  interesse  generale,   di   aree   e   beni   immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona  del
territorio urbano o extraurbano.  In  relazione  alla  tipologia  dei
predetti  interventi,  i  comuni  possono  deliberare   riduzioni   o
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta  in  essere.
L'esenzione e' concessa per  un  periodo  limitato  e  definito,  per
specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in  ragione
dell'esercizio  sussidiario  dell'attivita'  posta  in  essere.  Tali
riduzioni sono concesse prioritariamente  a  comunita'  di  cittadini
costituite   in   forme   associative   stabili   e    giuridicamente
riconosciute. 
                               Art. 25 
 
Misure urgenti di semplificazione amministrativa e  di  accelerazione
  delle procedure in materia di patrimonio culturale 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto  il  seguente:
«8-bis. I termini di validita' di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.»; 
  b) all'articolo 14-quater, comma  3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa  dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri,  che»  sono
inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione.  Il
Consiglio dei ministri»; 
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, motivando un'eventuale decisione  in  contrasto  con  il  motivato
dissenso»; 
  b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:
«degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le  seguenti:
«, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»; 
  b-ter) all'articolo 21-quinquies,  comma  1,  le  parole  da:  «Per
sopravvenuti» fino a: «pubblico  originario»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  ovvero  nel
caso di mutamento  della  situazione  di  fatto  non  prevedibile  al
momento  dell'adozione  del  provvedimento  o,  salvo   che   per   i
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi
economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»; 
  b-quater)  all'articolo  21-nonies,  comma  1,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  1) dopo le  parole:  «dell'articolo  21-octies»  sono  inserite  le
seguenti: «, esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo  21-octies,
comma 2,»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono  ferme  le
responsabilita' connesse all'adozione e al mancato  annullamento  del
provvedimento illegittimo». 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  il   medesimo
regolamento sono altresi' individuate: 
  a)  le  tipologie  di  interventi  per  i  quali   l'autorizzazione
paesaggistica non  e'  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  149  del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sia  nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi  nell'allegato  1  al
suddetto  regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  mediante
definizione  di  ulteriori  interventi  minori  privi  di   rilevanza
paesaggistica; 
  b) le tipologie di intervento di lieve entita' che  possano  essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  specifico
riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
autonomie territoriali.». 
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo  periodo   sono
soppressi e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.». 
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed  efficacia  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le
linee guida di cui al comma 6 del medesimo  articolo  sono  stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014. 
                               Art. 26 
 
 
                Misure urgenti per la valorizzazione 
                degli immobili pubblici inutilizzati 
 
  1.   In   considerazione   dell'eccezionalita'   della   situazione
economico-finanziaria  del  Paese,  al  fine  di   contribuire   alla
stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione e di promuovere iniziative di  valorizzazione  del
patrimonio  pubblico  volte  allo  sviluppo  economico   e   sociale,
l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati  del
patrimonio immobiliare pubblico,  costituisce  variante  urbanistica.
Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di  programma,  il
Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,  quanto
disposto dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, presenta una proposta di recupero  dell'immobile  anche
attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia  del  demanio,
che e' tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione  della
stessa, alvo opponga diversa ipotesi  di  utilizzo  finanziata  o  in
corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione. 
  1-bis. Hanno priorita' di valutazione i  progetti  di  recupero  di
immobili a fini di edilizia residenziale  pubblica,  da  destinare  a
nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia economica  e  popolare  e  a  nuclei
sottoposti a provvedimenti di  rilascio  per  morosita'  incolpevole,
nonche'  gli  immobili  da  destinare  ad  autorecupero,  affidati  a
cooperative composte esclusivamente da soggetti  aventi  i  requisiti
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I  progetti  aventi
scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di  programma,  in
relazione agli interventi di cui al periodo  precedente,  finalizzati
alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla  dimostrazione  che
non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti. 
  2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Agenzia  del
demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le  operazioni  di
cui al presente articolo comprendono immobili in uso  a  quest'ultimo
Dicastero  e  non  piu'  utili  alle  sue  finalita'   istituzionali,
effettuano   la   prima   individuazione   degli    immobili    entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Il provvedimento di  individuazione
degli immobili dell'Amministrazione della difesa non piu'  utilizzati
e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Sono  esclusi
dall'applicazione della presente  disposizione  gli  immobili  per  i
quali  e'  stata  accolta  la  domanda  di   trasferimento   di   cui
all'articolo  56-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i
quali si continua ad applicare la disciplina  ivi  prevista  fino  al
trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 
  3.  Entro  30  giorni   dalla   adozione   dei   provvedimenti   di
individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, d'intesa con
il Ministero della difesa  limitatamente  agli  immobili  in  uso  al
medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui  al
comma 2, puo' formulare all'amministrazione comunale una proposta  di
recupero dell'immobile  a  diversa  destinazione  urbanistica,  fermo
restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto  disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, anche previa pubblicazione di  un  avviso
di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta
da parte di privati. 
  4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di  cui  ai
commi   precedenti,   sottoscritto   dall'amministrazione    comunale
interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio e  con  il  Ministero
della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non  piu'
utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, costituisce
variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto  legislativo  del
18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal  ricevimento
della  citata  proposta.  Entro  30  giorni  dalla  sua   conclusione
l'accordo e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale. 
  5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, adottano  le  misure
necessarie a garantire, in  base  ai  principi  di  proporzionalita',
adeguatezza,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  della  pubblica
amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea  sul  territorio
nazionale  del  presente  articolo,  le  occorrenti   semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli
atti,  per  l'approvazione  delle   varianti   urbanistiche   e   per
l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione  sovraordinati,
discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 
  6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del  demanio  e  il
Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e
non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui  al  comma  2,
procedono,  secondo   le   norme   vigenti,   all'alienazione,   alla
concessione e alla  costituzione  del  diritto  di  superficie  degli
immobili. 
  7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui
ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla  sua  conclusione,  il
Ministro competente puo' proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di nominare, previa diffida,  un  commissario  ad  acta  che
provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, ferme
restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso  di  nomina
del commissario ad acta non si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 8. Al  commissario  di  cui  al  periodo  precedente  non  sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri  emolumenti,
comunque denominati. 
  8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la
cui destinazione d'uso  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del
presente articolo, e' attribuita agli  enti  territoriali  che  hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
modalita' determinate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione
della difesa, di concerto con il Ministro della difesa. 
  8-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' abrogato. 
                               Art. 27 
 
 
         Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottare entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  vengono  individuate  le  opere  di  pubblica  utilita'   da
finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato di realizzazione e in particolare per la bonifica dell'amianto,
la messa in sicurezza e l'incremento  dell'efficienza  energetica  di
scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia  residenziale
pubblica, nell'ambito degli  investimenti  immobiliari  dell'istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153  e
successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'INAIL,  fatti  salvi  gli
investimenti  immobiliari  gia'  programmati,  utilizza  le   risorse
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti  immobiliari
2014-2016 previsto dal decreto del  ministro  dell'economia  e  delle
finanze 10 novembre 2010,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12. 

Capo VI

Misure urgenti in materia di porti e aeroporti

                               Art. 28 
 
 
                    Misure urgenti per migliorare 
                    la funzionalita' aeroportuale 
 
  1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita'  di  volo  previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita'  di  cui  al
periodo precedente concorrono alla determinazione della  retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n.  250  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto  a  14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  e  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11-decies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,   convertito   con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni
di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica,  quanto  a  4
milioni   di   euro    per    l'anno    2016    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma  616  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  riferimento  al  fondo  iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e quanto a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di  cui  all'articolo
2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successive
modificazioni. 
  3. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5  maggio  1976,  n.
324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto  non  e'
dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo
base operativa in un determinato  aeroporto,  devono  raggiungere  un
altro aeroporto per prendere servizio  (crew  must  go),  sia  per  i
membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno  terminato  il
servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro
aeroporto, assegnato dalla compagnia di  appartenenza  quale  propria
base operativa (crew returning  to  base),  purche'  in  possesso  di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che  certifichi
che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio». 
  4.  Nel  quadro  delle  attivita'  volte  alla   razionalizzazione,
efficientamento e riduzione degli oneri  a  carico  dello  Stato  per
l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed  in
quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto  soccorso  e'
assicurato con oneri a  carico  del  gestore  dell'aeroporto  che  ha
sottoscritto la convenzione con ENAC per  la  gestione  totale  dello
scalo. 
  5. In via transitoria gli oneri  relativi  al  servizio  di  pronto
soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato  rimangono  a
carico  del  Ministero  della  salute  fino  a  quando  le   previste
convenzioni per la gestione totale stipulate  con  l'ENAC  non  siano
approvate dai Ministeri competenti. 
  6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il
Ministero della Salute,  l'ENAC  e  i  gestori  aeroportuali  per  lo
svolgimento del servizio di pronto soccorso  aeroportuale,  in  tutti
gli aeroporti in cui il predetto servizio sia  stato  assicurato  dal
Ministero della salute sulla base  di  apposita  convenzione  con  la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,
pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli  oneri
connessi allo svolgimento del servizio medesimo  rimangono  a  carico
del bilancio del Ministero stesso. 
  7. Al fine di definire un livello uniforme  nello  svolgimento  del
servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e  non  oltre  il  31
ottobre 2014, previo parere  del  Ministero  della  salute,  apposite
linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono  individuati
i requisiti minimi del  servizio  di  pronto  soccorso  sanitario  da
assicurare negli aeroporti nazionali. 
  8. Al Codice della navigazione,  approvato  con  Regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le
parole: «, se del caso, » e, dopo  le  parole  «del  Ministero  della
difesa», aggiungere le seguenti:  «anche  al  fine  di  garantire  un
livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»; 
  b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: 
  «Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida
e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla  fornitura
dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). - I
compiti, le  attribuzioni  e  le  relative  procedure  operative  del
personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma,  lettera  a),
nonche' del personale non di volo  di  cui  all'articolo  733,  primo
comma, lettera a),  e  del  personale  militare  quando  fornisce  il
servizio di navigazione aerea per il traffico  aereo  generale,  sono
disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica
nazionale adottata dall'ENAC  ai  sensi  degli  articoli  687,  primo
comma, e 690, primo e secondo comma, nonche'  dai  manuali  operativi
dei fornitori di servizi della  navigazione  aerea,  dell'Aeronautica
Militare e degli operatori aerei.». 
  8-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   mantenimento   dei   livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, promuove la  definizione  di  nuovi
accordi bilaterali del  trasporto  aereo  o  la  modifica  di  quelli
vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi  bilaterali
o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per  l'aviazione
civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale
e intercontinentale  diretta,  rilascia,  nel  rispetto  delle  norme
europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  ai  vettori  che  ne   fanno   richiesta   autorizzazioni
temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative
a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui  validita'  non
puo' essere inferiore  a  diciotto  mesi,  eventualmente  rinnovabili
nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali. 
                               Art. 29 
 
 
             Pianificazione strategica della portualita' 
                          e della logistica 
 
  1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema  portuale  e
logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e  delle
persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche
in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e  all'accorpamento
delle Autorita' portuali esistenti,  da  effettuare  ai  sensi  della
legge n. 84 del 1994, e' adottato, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto-legge, previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  il  piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano
di  cui  al  presente  comma  e'  trasmesso  alle  Camere   ai   fini
dell'acquisizione   del   parere   delle    competenti    Commissioni
parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di
assegnazione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'  essere  comunque
emanato. 
  1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore  portuale,
deve essere valutata, con priorita', la  possibile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' valutata con priorita' la». 
  2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti  inerenti
alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  Autorita'
portuali presentano alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  un
resoconto  degli  interventi  correlati  a  progetti  in   corso   di
realizzazione  o  da  intraprendere,  corredato  dai  relativi  crono
programmi  e  piani  finanziari.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  seleziona,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,   gli
interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte  contenute
nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al  fine  di
valutarne l'inserimento nel piano  strategico  di  cui  al  comma  1,
ovvero  di  valutare  interventi  sostitutivi.  Resta  fermo   quanto
disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e  7  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni,  dalla  legge  21
febbraio 2014, n. 9 per  i  progetti  volti  al  miglioramento  della
competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici  anche
tra l'Europa e l'Oriente. 
                             Art. 29 bis 
 
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.
  395, in materia di requisiti di  onorabilita'  dei  titolari  delle
  imprese di autotrasporto 
  1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo  22  dicembre
2000, n. 395, e successive modificazioni, e' aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
  «h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia  interdittiva
ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni». 

Capo VII

Misure urgenti per le imprese

                               Art. 30 
 
 
             Promozione straordinaria del Made in Italy 
            e misure per l'attrazione degli investimenti 
 
  1. Al fine di ampliare il  numero  delle  imprese,  in  particolare
piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le  quote
italiane del commercio  internazionale,  valorizzare  l'immagine  del
Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione  degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello  sviluppo  economico
adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia.  Il
Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   con
riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte  alle  imprese  agricole  e  agroalimentari,   nonche'   alle
iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare  le  seguenti
azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
  a) iniziative straordinarie  di  formazione  e  informazione  sulle
opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese  in  particolare
piccole e medie; 
  b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane
di livello internazionale; 
  c) valorizzazione delle produzioni di  eccellenza,  in  particolare
agricole e agroalimentari, e tutela all'estero  dei  marchi  e  delle
certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; 
  d) sostegno alla penetrazione dei  prodotti  italiani  nei  diversi
mercati,  anche  attraverso  appositi  accordi   con   le   reti   di
distribuzione; 
  e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di
promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015,  delle
produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative  della
qualita' e del patrimonio enogastronomico italiano; 
  f) realizzazione di campagne di promozione strategica  nei  mercati
piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; 
  g) sostegno all'utilizzo degli strumenti  di  e-commerce  da  parte
delle piccole e medie imprese; 
  h)  realizzazione  di   tipologie   promozionali   innovative   per
l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; 
  i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle  micro,
piccole e medie imprese in  particolare  attraverso  l'erogazione  di
contributi a fondo perduto in forma di voucher; 
  l) sostegno ad  iniziative  di  promozione  delle  opportunita'  di
investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli
investitori esteri in Italia. 
  3.   L'ICE   -   Agenzia   per   la   promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione    delle    imprese    italiane     provvede
all'attuazione del piano di  cui  al  comma  1  nell'esercizio  delle
proprie  competenze  istituzionali  e  tenuto  conto   delle   intese
raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f). 
  3-bis.  L'ICE  -   Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette  ogni  anno
alle  competenti  Commissioni  parlamentari   una   relazione   sugli
interventi  svolti  e,  in  particolare,  sulle  azioni   realizzate,
attraverso la rete estera, a sostegno della promozione  del  made  in
Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. 
  4. I  contributi  di  cui  alla  lettera  i),  del  comma  2,  sono
destinati, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro,  di  figure
professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al
fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e  gestione  di
processi e programmi su mercati esteri.  Con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei voucher. 
  5. Tramite apposita convenzione, da  stipularsi  tra  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  e  l'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  sono
definiti: 
  a) gli obiettivi attribuiti all'ICE -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  per
favorire l'attrazione degli  investimenti  esteri,  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  b) i risultati attesi; 
  c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
  6.  L'   ICE   -   Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l'attivita' di
attrazione degli investimenti all'estero attraverso la  propria  rete
estera che opera  nell'ambito  delle  Rappresentanze  Diplomatiche  e
consolari Italiane. 
  7. Presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'  istituito  un
Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di
attrazione  degli  investimenti  esteri,  nonche'  di  favorire,  ove
necessario, la sinergia tra le  diverse  amministrazioni  centrali  e
locali. Il Comitato e' composto da un  rappresentante  del  Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante dl Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e da un rappresentante  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i  rappresentanti
delle amministrazioni centrali  e  territoriali  di  volta  in  volta
coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono  corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di  cui
al presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e  comunque
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 
  8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali presenta  annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui
risultati raggiunti. 
  9. La  dotazione  del  Fondo  per  la  promozione  degli  scambi  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  da  assegnare  all'  ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane di cui all'articolo 14, comma 19, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge  di
stabilita' annuale e' destinata  anche  agli  interventi  di  cui  al
presente articolo. 
                               Art. 31 
 
 
      Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri 
 
  1. Al fine di diversificare  l'offerta  turistica  e  favorire  gli
investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi  alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  sede  di  Conferenza  Unificata   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi  tali
gli esercizi alberghieri aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed
eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in
forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione
residenziale,  dotate  di  servizio  autonomo  di  cucina,   la   cui
superficie non puo' superare il quaranta per cento  della  superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati. 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione residenziale di cui al  medesimo  comma.  In
ogni caso,  il  vincolo  di  destinazione  puo'  essere  rimosso,  su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi  e
agevolazioni  pubbliche  eventualmente  percepiti  ove  lo   svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 
  3. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma  1  entro  un  anno  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con  quanto  disposto
dal  presente  articolo,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25  settembre  2002,  recante  il
recepimento dell'accordo fra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la  valorizzazione  e  lo
sviluppo del sistema turistico. 
                             Art. 31-bis 
 
 
                 Operativita' degli impianti a fune 
 
  1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle  norme  regolamentari
di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  2  gennaio  1985,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  31  gennaio  1985,
relativi alla scadenza di  vita  tecnica  complessiva  massima  degli
impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che  risultano
positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali
secondo  i  criteri  definiti  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale  di  cui  al
comma 1, gli impianti  la  cui  vita  tecnica,  compresa  l'eventuale
proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e'  scaduta
possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della  loro
idoneita'  ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte  dei
competenti uffici ministeriali. 
  3. Possono godere dei benefici di cui ai commi  1  e  2  anche  gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale  proroga  prevista
dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini  della
sicurezza   dell'esercizio,   da   parte   dei   competenti    uffici
ministeriali. 
                               Art. 32 
 
 
Marina Resort e implementazione sistema telematico  centrale  nautica
                             da diporto 
 
  1. Al fine di rilanciare le imprese della  filiera  nautica,  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate  per  la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in  2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo  delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 
  3. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite
le seguenti: «l'ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto , »; 
  b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le
seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65»,  dopo  la  parola:  «registri»,  e'
inserita la seguente: «, uffici», e alla fine  del  periodo  dopo  la
parola:  «amministrative»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.». 
                             Art. 32-bis 
 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. All'articolo 46-bis  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «regolamento  (CEE)  n.  3118/93  del
Consiglio, del 25  ottobre  1993»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 21 ottobre 2009»; 
  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1  si  applicano  nel  caso  di
circolazione  nel  territorio  nazionale  di  veicoli   immatricolati
all'estero qualora  sia  riscontrata,  durante  la  circolazione,  la
mancata corrispondenza fra le registrazioni del  tachigrafo  o  altri
elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che
devono essere fornite ai sensi  dell'articolo  8,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche'  nel  caso  in  cui  le  prove
stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo». 
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di
beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie  destinate
al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della  legge
27 dicembre 2013, n.  147,  per  l'esercizio  finanziario  2014,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  effettivamente  disponibili   e,
comunque, non oltre complessivi  15  milioni  di  euro,  sono  fruiti
mediante credito d'imposta da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, presentando il modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari
presentino espressa dichiarazione  di  voler  fruire  del  contributo
diretto.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede  al  versamento  delle  somme  occorrenti  per  la
regolazione contabile dei  crediti  da  utilizzare  in  compensazione
sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca  d'Italia
e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia  medesima
gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli  importi
dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il  credito  d'imposta
puo' essere utilizzato in  compensazione  solo  successivamente  alla
comunicazione dei dati di cui  al  periodo  precedente,  da  eseguire
secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra  l'Agenzia  delle
entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In  fase
di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle  imprese,  l'Agenzia
delle entrate verifica che  l'ammontare  dei  crediti  utilizzati  in
compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando
le operazioni di versamento che non  rispettano  tale  requisito.  Al
credito d'imposta riconosciuto per le finalita' di cui alla  presente
norma non si applica il limite previsto dall'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano agli incentivi per  la  formazione  professionale  relativi
all'articolo 2, comma 2,  lettera  f),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre  2007,  n.  227,
solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa  dichiarazione
di voler fruire del  credito  d'imposta,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  effettivamente  disponibili  e,  comunque,   non   oltre
complessivi 10 milioni di euro. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo  21  novembre
2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la  lettera  l-quater)
e' aggiunta la seguente: 
  «l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso
i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile  in
materia  di  iscrizione,  sospensione,  cancellazione  e   radiazione
dall'albo degli  autotrasportatori,  nonche'  di  applicazione  delle
sanzioni disciplinari. Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento impugnato. Le  decisioni  del  comitato  centrale  sono
definitive e devono essere notificate  al  ricorrente  e  all'ufficio
della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di
cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati  al
competente ufficio della motorizzazione civile per  la  revoca  o  la
sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori». 
  4. Al fine di assicurare la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
finalizzata alla prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali  e  del
riciclaggio del  denaro  derivante  da  traffici  illegali,  tutti  i
soggetti della filiera dei  trasporti  provvedono  al  pagamento  del
corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un  contratto
di trasporto di merci su strada, di cui  al  decreto  legislativo  21
novembre  2005,  n.  286,  utilizzando   strumenti   elettronici   di
pagamento, ovvero il canale  bancario  attraverso  assegni,  bonifici
bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire
la   piena   tracciabilita'   delle   operazioni,   indipendentemente
dall'ammontare  dell'importo  dovuto.   Per   le   violazioni   delle
disposizioni di cui al presente comma si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni. 

Capo VIII

Misure urgenti in materia ambientale

                               Art. 33 
 
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle  aree  di  rilevante
  interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio 
 
  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche'  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m)
della  Costituzione  le  disposizioni   finalizzate   alla   bonifica
ambientale e  alla  rigenerazione  urbana  delle  aree  di  rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
particolare,   le   disposizioni   relative   alla   disciplina   del
procedimento di bonifica, al trasferimento  delle  aree,  nonche'  al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione  del  programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei  servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno  l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e  di  rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi. 
  2. Sulla base dei principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui  ai  seguenti
commi  sono  attribuite  allo  Stato  per   assicurarne   l'esercizio
unitario,  garantendo   comunque   la   partecipazione   degli   enti
territoriali interessati alle determinazioni in  materia  di  governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1. 
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le  disposizioni  del  presente   articolo   sono   individuate   con
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri  partecipano  i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e'  predisposto  uno  specifico
programma di risanamento  ambientale  e  un  documento  di  indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: 
  a) a individuare e realizzare i lavori  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica dell'area; 
  b)  a  definire  gli  indirizzi  per  la  riqualificazione   urbana
dell'area; 
  c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di   proprieta'   pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
  d) a localizzare e realizzare  le  opere  infrastrutturali  per  il
potenziamento della rete stradale e dei  trasporti  pubblici,  per  i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e  le
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  funzionali   agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno  finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 
  4. Alla formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono  preposti  un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore,  anche
ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto  attuatore  procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e  non  anche  con
riguardo  ai  criteri,  alle  modalita'  per  lo  svolgimento   delle
operazioni  necessarie   per   l'eliminazione   delle   sorgenti   di
inquinamento e comunque per la riduzione delle  sostanze  inquinanti,
in armonia con i principi e le norme  comunitarie  e,  comunque,  nel
rispetto delle  procedure  di  scelta  del  contraente,  sia  per  la
progettazione sia per l'esecuzione, previste dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'  nominato   in
conformita' all'articolo 11 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentito il Presidente della Regione  interessata.  Allo  stesso  sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d'interesse statale con quelli privati  da  effettuare  nell'area  di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto  dei  principi   europei   di
trasparenza e  di  concorrenza.  Ad  esso  compete  l'elaborazione  e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di  cui  al
comma 3, con le risorse disponibili a  legislazione  vigente  per  la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale  e  di  realizzazione
delle   opere   infrastrutturali.   In   via    straordinaria,    per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di  cui  al
presente articolo i  termini  previsti  dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  ad  esclusione  di  quelli  processuali,  sono
dimezzati. 
  7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui  al  comma
1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al  medesimo  comma  sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 
  8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo  la  proposta  di  programma  di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana  di  cui  al  comma  3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base  dei  dati  dello  stato  di  contaminazione   del   sito,   dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo  242-bis
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  da  uno   studio   di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione  ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),
nonche'   da   un   piano   economico-finanziario    relativo    alla
sostenibilita' degli interventi  previsti,  contenente  l'indicazione
delle  fonti  finanziarie  pubbliche  disponibili  e   dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva  del  programma.
La proposta di programma  e  il  documento  di  indirizzo  strategico
dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia  degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova  edificazione  e
mutamento di destinazione d'uso dei  beni  immobili,  comprensivi  di
eventuali  premialita'  edificatorie,  la  previsione   delle   opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e  di  quelle  che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori  del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di  concorrenza
e dell'evidenza pubblica e  del  possibile  ricorso  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse. 
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di  servizi  al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il  termine  di  30
giorni dalla sua indizione, entro il  quale  devono  essere  altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma  di  svolgimento
dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, la  valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un  accordo  entro
il termine predetto, provvede il  Consiglio  dei  ministri  anche  in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla  seduta  del  Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 
  10. Il programma  di  rigenerazione  urbana,  da  attuarsi  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, e' adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro
10 giorni dalla conclusione  della  conferenza  di  servizi  o  dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al  comma  9,  ed  e'
approvato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri.   L'approvazione   del
programma sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,  i  pareri  e  gli
assensi  previsti  dalla  legislazione  vigente,  fermo  restando  il
riconoscimento   degli   oneri   costruttivi    in    favore    delle
amministrazioni   interessate.    Costituisce    altresi'    variante
urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita'
delle  opere  e  di  urgenza  e  indifferibilita'  dei   lavori.   Il
Commissario straordinario  del  Governo  vigila  sull'attuazione  del
programma ed esercita i poteri  sostitutivi  previsti  dal  programma
medesimo. 
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in  cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio  sito  nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della  legge  n.
388 del 2000 con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, le stesse sono  dichiarate  con
il presente provvedimento aree di rilevante interesse  nazionale  per
gli effetti di cui ai precedenti commi. 
  12. In riferimento al predetto comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma
6 e' trasferita  al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a  carico  del
medesimo, la proprieta'  delle  aree  e  degli  immobili  di  cui  e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A.  in  stato  di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa'
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto  ad  altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree  ed  immobili  limitrofi  al
comprensorio  di  Bagnoli-Coroglio  meritevoli  di   salvaguardia   e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo.  Alla  procedura  fallimentare  della  societa'  Bagnoli
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal  Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base  del  valore  di  mercato
delle aree e degli  immobili  trasferiti  rilevato  dall'Agenzia  del
Demanio alla data del  trasferimento  della  proprieta',  che  potra'
essere versato mediante azioni o altri  strumenti  finanziari  emessi
dalla societa', il cui rimborso e'  legato  all'incasso  delle  somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli  immobili
trasferiti, secondo le modalita' indicate con il  decreto  di  nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del  decreto  di  nomina  del
Soggetto Attuatore produce gli  effetti  di  cui  all'articolo  2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente  alla  trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi  quelli  inerenti  alla
procedura fallimentare della societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate.  La  trascrizione  del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti  previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di  registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta. 
  13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto  Attuatore  e
la societa'  di  cui  al  comma  12  partecipano  alle  procedure  di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica  ambientale,  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economica-finanziaria dell'operazione. 
  13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,  predisposto  secondo
le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, deve  garantire
la piena compatibilita'  e  il  rispetto  dei  piani  di  evacuazione
aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 12 maggio 2014. 
  13-ter. Ai fini della definizione del  programma  di  rigenerazione
urbana, il  Soggetto  Attuatore  acquisisce  in  fase  consultiva  le
proposte del comune  di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del  comune
di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita'  del  redigendo
programma  di  rigenerazione  urbana  e   alla   sua   sostenibilita'
economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito
della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle
sue eventuali proposte non accolte. In caso  di  mancato  accordo  si
procede ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
  13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della
procedura di mobilita' di cui all'articolo 1, commi 563  e  seguenti,
della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  verifica  i  fabbisogni  di
personale necessari per  le  attivita'  di  competenza  del  Soggetto
Attuatore ovvero della societa' da quest'ultimo costituita  e  assume
ogni  iniziativa  utile  al   fine   di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali dei  lavoratori  facenti  capo  alla  societa'  Bagnoli
Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. 
                             Art. 33-bis 
 
Interventi di  bonifica  dall'amianto  da  realizzare  nei  territori
  compresi nel sito di bonifica  di  interesse  nazionale  di  Casale
  Monferrato 
  1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica  dall'amianto
effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito  di
bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato»,  a  valere  e
nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla  regione
Piemonte, nonche' i trasferimenti stessi, sono esclusi dal  patto  di
stabilita' interno del medesimo comune. 
                               Art. 34 
 
Modifiche al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  per  la
  semplificazione delle procedure in materia di bonifica e  messa  in
  sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la  realizzazione
  di opere lineari realizzate nel corso  di  attivita'  di  messa  in
  sicurezza e di bonifica 
 
  1. Al comma 1-bis  dell'articolo  48  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e  messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,  Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». 
  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito  dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole:  «nella  misura  strettamente
necessaria», sono inserite  le  seguenti:  «,  nei  casi  urgenti  di
bonifica e messa in sicurezza di  siti  contaminati  ai  sensi  della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, o». 
  4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi  previsti  dal  presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»; 
  5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) nei casi  di  bonifica  e/o  messa  in  sicurezza  di  siti
contaminati ai sensi  della  Parte  quarta,  Titolo  V,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
  b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un  importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore  al  10  per  cento  per  i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 3, dopo le parole  «alle  disposizioni  di  tutela  di  beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di  bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  7. Nei siti inquinati di proprieta' di enti territoriali, nei quali
sono in corso o  non  sono  ancora  avviate  attivita'  di  messa  in
sicurezza e di bonifica, possono essere  realizzati,  con  esclusione
dal patto di stabilita' interno,  interventi  e  opere  di  bonifica,
interventi e opere richiesti  dalla  normativa  sulla  sicurezza  nei
luoghi di  lavoro,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
impianti e infrastrutture,  compresi  adeguamenti  alle  prescrizioni
autorizzative, nonche' opere lineari necessarie  per  l'esercizio  di
impianti e forniture di servizi e,  piu'  in  generale,  altre  opere
lineari  a  condizione  che  detti  interventi  realizzino  opere  di
pubblico  interesse  e   non   pregiudichino   il   completamento   e
l'esecuzione  della  bonifica,  ne'  interferiscano  con  esso,   ne'
determinino rischi  per  la  salute  dei  lavoratori  e  degli  altri
fruitori dell'area. 
  7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di  bonifica
in situ piu' idonee, la regione  puo'  autorizzare  l'applicazione  a
scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica  innovative,  anche
finalizzata all'individuazione dei parametri  di  progetto  necessari
per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale  applicazione
avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari  e
ambientali»; al secondo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  periodo
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo». 
  8. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  7  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati: 
  a)  nel  caso  in  cui  non  sia   stata   ancora   realizzata   la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un
numero significativo di  campioni  di  suolo  e  sottosuolo  insaturo
prelevati  da  stazioni  di  misura  rappresentative  dell'estensione
dell'opera  e  del  quadro  ambientale  conoscitivo.   I   punti   di
campionamento e analisi  devono  interessare  per  ogni  stazione  il
campione  di  suolo  superficiale,  puntuale,   il   campione   medio
rappresentativo del primo metro di profondita', il campione  puntuale
del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che  presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione,  comprensivo  della  lista   degli   analisti   da
ricercare e' concordato con l'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione
dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta  del  proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione  definitivo,  comprensivo  del  piano  operativo
degli interventi previsti e  di  un  dettagliato  cronoprogramma  con
l'indicazione della data di inizio dei lavori; 
  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione  di  cui
alla lettera a), previa comunicazione  all'ARPA  da  effettuarsi  con
almeno quindici giorni di anticipo,  puo'  avviare  la  realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori,  l'interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
  c) le  attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel rispetto delle norme in materia di  gestione  rifiuti.  I
terreni e i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel
rispetto dei commi 3 e 4. 
  9. Il riutilizzo in situ dei  materiali  prodotti  dagli  scavi  e'
sempre  consentito  se  ne   e'   garantita   la   conformita'   alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 
  10.  I  terreni  non  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione/valori di  fondo,  ma  inferiori  alle  concentrazioni
soglia di  rischio,  possono  essere  riutilizzati  in  situ  con  le
seguenti prescrizioni: 
  a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito  dell'analisi  di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di  servizi.
I  terreni  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di  rischio  sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio; 
  b) qualora ai fini  del  calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di
rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di
lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e'  consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di  barrieramento
fisico  o  idraulico  di  cui   siano   comprovate   l'efficienza   e
l'efficacia. 
  10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «La
caratterizzazione  e  il  relativo  progetto  di  bonifica  non  sono
sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242  e
252, bensi' a controllo ai  sensi  dei  commi  3  e  4  del  presente
articolo  per  la  verifica   del   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la  specifica
destinazione d'uso»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1  riguardi
un sito di estensione superiore a 15.000 metri  quadrati,  esso  puo'
essere attuato in non piu' di  tre  fasi,  ciascuna  delle  quali  e'
soggetta al termine di esecuzione di cui al  comma  2.  Nel  caso  di
bonifica di un sito  avente  estensione  superiore  a  400.000  metri
quadrati, il numero delle fasi o  dei  lotti  funzionali  in  cui  si
articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi
annesso, la cui  definizione  deve  formare  oggetto  di  intesa  con
l'autorita'  competente.  Il  crono-programma  deve   precisare,   in
particolare,  gli  interventi  per  la  bonifica  e  le   misure   di
prevenzione e  messa  in  sicurezza  relativi  all'intera  area,  con
specifico riferimento anche alle acque di falda». 
  10-ter. Per gli affidamenti, comunque  definiti  e  denominati,  di
lavori e servizi attinenti alla materia delle  bonifiche  ambientali,
all'ente o all'autorita' procedente e' fatto  obbligo  di  pubblicare
nel proprio  sito  web  il  curriculum  del  soggetto  affidatario  e
l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso. 
                               Art. 35 
 
Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un  sistema
  adeguato  e  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e   per
  conseguire  gli  obiettivi   di   raccolta   differenziata   e   di
  riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilita'
  dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni in polietilene 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con proprio decreto, individua  a  livello  nazionale  la
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a  livello
nazionale, con l'indicazione  espressa  della  capacita'  di  ciascun
impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico  di
rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire  il  fabbisogno
residuo,  determinato  con  finalita'  di  progressivo   riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e  nel  rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata e di  riciclaggio,  tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi'  individuati
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse nazionale,  attuano  un  sistema  integrato  e  moderno  di
gestione di rifiuti urbani e assimilati,  garantiscono  la  sicurezza
nazionale nell'autosufficienza, consentono di  superare  e  prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle  norme
europee  di  settore  e  limitano  il  conferimento  di  rifiuti   in
discarica. 
  2. Ai medesimi fini di cui al comma  1,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  effettua  la  ricognizione   dell'offerta   esistente   e
individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti  di
recupero della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in
maniera differenziata, articolato per regioni; sino  alla  definitiva
realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura  del
fabbisogno residuo  cosi'  determinato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente
possibile, un incremento fino al 10 per cento della  capacita'  degli
impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero
di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e  la  produzione  di
compost di qualita'. 
  3. Tutti  gli  impianti  di  recupero  energetico  da  rifiuti  sia
esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico
termico,  come  previsto   dall'articolo   237-sexies   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  qualora  sia  stata  valutata
positivamente la  compatibilita'  ambientale  dell'impianto  in  tale
assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato
della qualita' dell'aria di cui  al  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  autorita'
competenti  provvedono  ad  adeguare  le   autorizzazioni   integrate
ambientali  degli  impianti  esistenti,  qualora  la  valutazione  di
impatto ambientale sia stata autorizzata  a  saturazione  del  carico
termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita'  dell'aria
come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010. 
  4. Gli impianti di nuova  realizzazione  devono  essere  realizzati
conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico
di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per gli impianti  esistenti,  le
autorita' competenti  provvedono  a  verificare  la  sussistenza  dei
requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1
e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano
in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali. 
  6. Ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  non
sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei  rifiuti  urbani  in
impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve  comunque
essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel
territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo  fabbisogno
e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento  di
rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi'  ammessi,  in
via  complementare,  rifiuti  speciali  pericolosi  a  solo   rischio
infettivo nel pieno rispetto del  principio  di  prossimita'  sancito
dall'articolo 182-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali  che  disciplinano
la materia, a condizione che l'impianto  sia  dotato  di  sistema  di
caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto
tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le  autorizzazioni
integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma. 
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero  energetico  di  rifiuti
urbani localizzati in  una  regione  siano  smaltiti  rifiuti  urbani
prodotti in altre regioni, i gestori degli  impianti  sono  tenuti  a
versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella
misura massima di 20 euro  per  ogni  tonnellata  di  rifiuto  urbano
indifferenziato  di  provenienza   extraregionale.   Il   contributo,
incassato  e  versato  a  cura  del  gestore  in  un  apposito  fondo
regionale,  e'  destinato  alla  prevenzione  della  produzione   dei
rifiuti,   all'incentivazione   della   raccolta   differenziata,   a
interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe  di
gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente
dai gestori degli impianti localizzati nel territorio  della  regione
che riceve i rifiuti a valere sulla  quota  incrementale  dei  ricavi
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale
e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe
poste a carico dei cittadini. 
  8. I termini  per  le  procedure  di  espropriazione  per  pubblica
utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti  della  meta'.
Nel caso tali procedimenti siano in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono ridotti  di  un  quarto  i  termini
residui.  I  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le
procedure di valutazione di impatto ambientale  e  di  autorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si  considerano
perentori. 
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8
si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, dopo le parole: «il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche
avvalendosi della societa'  Consip  Spa,  per  lo  svolgimento  delle
relative procedure, previa stipula di convenzione per  la  disciplina
dei relativi rapporti,». 
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il divieto di cui al comma 3  non  si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225». 
  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  ogni
caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare  parte
un rappresentante  indicato  da  ciascuna  associazione  maggiormente
rappresentativa  a  livello  nazionale  delle  categorie   produttive
interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello  sviluppo
economico»; 
  c) al comma 13 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura
variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel
bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto
di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei  contributi
di cui al comma 10, lettera b)». 
  13.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di   cui   al   comma   13
dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal  medesimo
articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti  nella  misura  del  30  per
cento dei relativi importi. 

Capo IX

Misure urgenti in materia di energia

                               Art. 36 
 
 
            Misure a favore degli interventi di sviluppo 
             delle regioni per la ricerca di idrocarburi 
 
  1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «n-septies)  delle   spese   sostenute   dalle   regioni   per   la
realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione  e  delle
attivita'  economiche,  di  sviluppo  industriale,  di  bonifica,  di
ripristino ambientale e  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
nonche'  per  il  finanziamento  di  strumenti  della  programmazione
negoziata per gli importi stabiliti con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun  anno,  sulla  base
dell'ammontare  delle  maggiori  entrate  riscosse   dalla   regione,
rivenienti   dalla    quota    spettante    alle    stesse    regioni
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite  delle  aliquote  di
prodotto relative agli incrementi di produzione  realizzati  rispetto
all'anno 2013». 
  2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e con  quelle  successive
e' definito per le Regioni,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di  stabilita'
interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle
aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
  2-bis. All'articolo 45  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione del  Fondo
per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione  di
una  social  card  nei  territori  interessati  dalle  estrazioni  di
idrocarburi liquidi e gassosi»; 
  b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  promozione  di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»; 
  c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo  economico»
sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate,». 
                             Art. 36-bis 
 
 
                 Interventi in favore dei territori 
               con insediamenti produttivi petroliferi 
 
  1.  L'articolo  16  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  si
applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso  i
versamenti dei soggetti titolari di concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi  liquidi  o  gassosi  in  terraferma  con  riferimento  a
progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli
articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,  e
all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n.  886,  e  successive  modificazioni,  sia  stata  rilasciata
successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate
da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del  decreto-legge
n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per  cento  di  tali
maggiori  entrate  per  i  dieci  periodi   di   imposta   successivi
all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto  attuativo
di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del  2012  continua  ad
applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del  presente
articolo. 
                               Art. 37 
 
 
               Misure urgenti per l'approvvigionamento 
                   e il trasporto del gas naturale 
 
  1. Al fine di aumentare la sicurezza  delle  forniture  di  gas  al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle situazioni di crisi internazionali  esistenti,  i  gasdotti  di
importazione di gas dall'estero, i terminali di  rigassificazione  di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e  le  infrastrutture  della  rete
nazionale di  trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse  rivestono  carattere  di  interesse   strategico   e
costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di  pubblica
utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni alle normative vigenti: 
  a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole
«appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo  9
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,»  sono  inserite  le
parole: «per i gasdotti di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse,» e in fine allo  stesso  primo
periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di  gestione  e  tutela
del territorio comunque denominati»; 
  b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole
«urbanistici  ed  edilizi»  sono  inserite  le   seguenti:   «nonche'
paesaggistici»; 
  c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto  del  Presidente
della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  il  quinto  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «I  soggetti  titolari  o  gestori  di  beni
demaniali, di aree demaniali marittime e  lacuali,  fiumi,  torrenti,
canali, miniere e foreste  demaniali,  strade  pubbliche,  aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche,  e  impianti  similari,  linee  di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche,  che  siano
interessati  dal  passaggio  di  gasdotti  della  rete  nazionale  di
trasporto  o  da  gasdotti  di  importazione  di   gas   dall'estero,
partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione  e  in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita'  di  attraversamento
degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano
indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei  gasdotti  entro  i
successivi trenta  giorni  propone  direttamente  ai  soggetti  sopra
indicati le modalita' di attraversamento,  che,  trascorsi  ulteriori
trenta giorni senza osservazioni,  si  intendono  comunque  assentite
definitivamente e approvate con il  decreto  di  autorizzazione  alla
costruzione.»; 
  c-bis)  all'articolo  52-quinquies,  comma  5   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, previa  acquisizione  del  parere  degli
enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  il  parere  si  intende
acquisito»; 
  d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonche'  quelli
facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con  potenza  termica
di almeno 50 MW». 
  3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per  accrescere  la
risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di
erogazione e di iniezione, l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di  regolazione  che
inizia dal 2015, stabilisce meccanismi  regolatori  incentivanti  gli
investimenti per  lo  sviluppo  di  ulteriori  prestazioni  di  punta
effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli
sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta
e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti  sul  sistema
nazionale del gas. 
                               Art. 38 
 
 
                    Misure per la valorizzazione 
                 delle risorse energetiche nazionali 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche  nazionali  e
garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del  Paese,   le
attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono  carattere
di interesse strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza
dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  dei
beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. 
  1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con  proprio  decreto,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, predispone un piano  delle  aree  in  cui  sono  consentite  le
attivita' di cui al comma 1. 
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazione  degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
variante urbanistica. 
  3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole:
«coltivazione di  idrocarburi»  sono  inserite  le  seguenti:  «sulla
terraferma e»; 
  b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole:
«degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse; 
  c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda: 
  1) la lettera g) e' abrogata; 
  2) alla lettera l), le parole: «, di  petrolio,  di  gas  naturale»
sono soppresse. 
  4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso
presso le regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi,  la  regione  presso  la  quale  e'  stato  avviato   il
procedimento conclude lo stesso  entro  il  31  marzo  2015.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  la   regione   trasmette   la   relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di
spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e  sono
versati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. 
  5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi  e
gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito
del rilascio di  un  titolo  concessorio  unico,  sulla  base  di  un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,
per la durata di sei anni, prorogabile due volte per  un  periodo  di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere  di  ricerca,  a
cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed
economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo
economico, la fase di  coltivazione  della  durata  di  trenta  anni,
prorogabile per una o piu' volte per un periodo  di  dieci  anni  ove
siano  stati  adempiuti  gli  obblighi  derivanti  dal   decreto   di
concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e  quella  di
ripristino finale. 
  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato: 
  a) a seguito  di  un  procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di  servizi,  nel  cui
ambito e' svolta anche  la  valutazione  ambientale  preliminare  del
programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con
parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
  b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la regione o  la  provincia  autonoma  di  Trento  o  di  Bolzano
territorialmente  interessata,  per  le  attivita'  da  svolgere   in
terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e  le  risorse
minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale  minerario
idrocarburi e georisorse; 
  c) a soggetti che dispongono di  capacita'  tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate  alla   esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e,  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di  altri  Paesi.  Il  rilascio  del  titolo
concessorio  unico  ai  medesimi   soggetti   e'   subordinato   alla
presentazione  di  idonee  fideiussioni   bancarie   o   assicurative
commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste. 
  6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle  attivita'
di ricerca  e  di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi
relativi a un titolo  concessorio  unico  di  cui  al  comma  5  sono
sottoposti a valutazione di impatto  ambientale  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea. La valutazione di  impatto  ambientale
e' effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste  dalla
parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni. 
  6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per  la
coltivazione   di   idrocarburi   e'   vincolato   a   una   verifica
sull'esistenza  di  tutte  le  garanzie  economiche  da  parte  della
societa' richiedente, per coprire i costi di un  eventuale  incidente
durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal  piu'  grave
incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi
dei rischi. 
  7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite,  entro   centoottanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5,  nonche'
le modalita' di esercizio  delle  relative  attivita'  ai  sensi  del
presente articolo. 
  8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del
richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  anche  ai
titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  ai  procedimenti  in
corso. Il  comma  4  si  applica  fatta  salva  l'opzione,  da  parte
dell'istante, di proseguimento del  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale presso la  regione,  da  esercitare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  9. (Soppresso). 
  10. All'articolo 8  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi  in
mare  localizzate  nel  mare  continentale  e  in  ambiti  posti   in
prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi  rivieraschi  oggetto   di
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il
relativo gettito fiscale allo  Stato  e  al  fine  di  valorizzare  e
provare  in  campo  l'utilizzo  delle   migliori   tecnologie   nello
svolgimento dell'attivita' mineraria,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare,  sentite  le  Regioni  interessate,  puo'
autorizzare, previo espletamento della procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di  effetti  di  subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti antropici, per un periodo non superiore a  cinque  anni,
progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti  sono
corredati  sia  da  un'analisi   tecnico-scientifica   che   dimostri
l'assenza  di  effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e  sia
dai relativi progetti  e  programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.  Ove  nel  corso  delle  attivita'  di  verifica  vengano
accertati   fenomeni   di   subsidenza   sulla   costa    determinati
dall'attivita',   il   programma   dei   lavori   e'   interrotto   e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine  del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   venga   accertato   che
l'attivita'  e'  stata   condotta   senza   effetti   di   subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici,  il  periodo  di  sperimentazione  puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,  applicando  le  medesime
procedure di controllo. 
  1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma  1-bis,  ai  territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma  5,  della
legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.». 
  1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto  2004,  n.
239, e successive modificazioni, dopo le parole:  "Le  regioni"  sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"». 
  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono  aggiunte  le
parole «e la reiniezione delle  acque  di  strato  o  della  frazione
gassosa estratta in giacimento ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di
strato  o  della  frazione  gassosa  estratta  in   giacimento   sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche  necessarie
a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi  idrici  o
nuocere ad altri ecosistemi"». 
  11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.
117, e successive modificazioni, dopo  il  comma  5  e'  inserito  il
seguente: 
  «5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni  dei
commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto  ad  avere  un  registro  delle
quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi,  pena  la
revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva». 
  11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1
per mille». 
  11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.   Ai   fini   della   tutela   delle   acque    sotterranee
dall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   del
patrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  di
idrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativi
titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresi
eventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  in
via  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso». 
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico  sono
definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore
valorizzazione dell'energia  da  cogenerazione  ad  alto  rendimento,
ottenuta a seguito  della  riconversione  di  impianti  esistenti  di
generazione  di  energia  elettrica  a  bioliquidi  sostenibili,  che
alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione
asservite ai medesimi siti. La predetta  maggiore  valorizzazione  e'
riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad
alto rendimento, come disciplinato in  attuazione  dell'articolo  30,
comma  11,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,   e   successive
modificazioni, e in conformita' alla disciplina  dell'Unione  europea
in materia. 
                               Art. 39 
 
 
                      Revisione degli incentivi 
             per i veicoli a basse emissioni complessive 
 
  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  misure  urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e'  sostituito  dal
seguente: 
  «c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere  e),  f),
g) ed n) del codice della strada di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  appartenenti  alle
categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e,  L3e,  L4e,
L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del  medesimo  articolo  47,  nonche'
quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f)  e  g)
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;» 
  b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «anche  in  locazione
finanziaria» e prima delle parole:  «un  veicolo»  sono  inserite  le
seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da  almeno  dodici  mesi,»
sono soppresse; 
  2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 
  3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 
  4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 
  5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 
  6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 
  7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 
  8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il  contributo
spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla  data
di operativita' della piattaforma  di  prenotazione  dei  contributi,
resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web  www.bec.mise.gov.it,
e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»; 
  9) al comma 2, lettera  c),  le  parole  «e  risulti  immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di
cui alla lettera b)» sono soppresse; 
  10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici  mesi  dalla
data di acquisto del veicolo nuovo di  cui  alla  lettera  b),»  sono
soppresse; 
  c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a)  e  b)  le  parole
«esclusivamente  come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa»  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole  «come  beni
strumentali   nell'attivita'   propria   dell'impresa   o   dati   in
disponibilita' ai dipendenti in uso  proprio  e  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa». 
  1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  13  marzo
2013, n. 30, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a
partire dalle aree e dai siti protetti  nazionali,  internazionali  e
dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e
strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto
dell'inquinamento». 
                             Art. 39-bis 
 
 
          Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti 
 
  1.  La  lettera  tt)  del  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituita dalla seguente: 
  «tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema  di
teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  che  usa,  in  alternativa,
almeno: 
  a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
  b) il 50 per cento di calore di scarto; 
  c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
  d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti». 

Capo X

Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed
ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

                               Art. 40 
 
 
       Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 
 
  1. In considerazione della necessita' di  assicurare  una  adeguata
tutela del reddito dei  lavoratori  in  modo  tale  da  garantire  il
perseguimento  della  coesione  sociale,   il   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e
integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma  12,  lettera
b),  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'  incrementata  di
70 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante i seguenti interventi: 
  a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014  e  70  milioni  di
euro per il 2015 della dotazione di cui  all'articolo  1,  comma  12,
lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  b) riduzione pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  della
dotazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  12,  lettera   b),   del
decreto-legge n. 76 del 2013; 
  c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del  Fondo  per
il finanziamento di interventi a favore  dell'incremento  in  termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle  donne,
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  d) versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  da  parte
dell'Inps, di 292.343.544  euro  a  valere  sulle  risorse  derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano  per  un
importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per  la
restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali  per
la formazione continua; 
  e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo
delle  risorse  finanziarie  stanziate,  per  l'anno  2012,  ai  fini
dell'attribuzione  degli  sgravi  contributivi   sulle   retribuzioni
previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo
1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  e  rimaste
inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le  quali  sono  appositamente
riversate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014,  del  Fondo
di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247 e  successive  modificazioni,  con  conseguente
rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di  557  milioni  di
euro per l'anno 2014 medesimo; 
  g) per 50 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che,  conseguentemente,  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato. 
  3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra  le
regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del  decreto-legge  n.
76 del 2013, le parole «, ripartiti tra le  Regioni  sulla  base  dei
criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono soppresse. 
  Al fine di completare l'erogazione dei  trattamenti  di  competenza
dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3,  comma  17,
della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  per  il  medesimo  anno  e'
incrementato di 8 milioni di euro a  carico  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e  successive  modificazioni  e'
incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. 
                               Art. 41 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  nella
                 regione Calabria e Regione Campania 
 
  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio  finanziario
derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico  del
bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto  pubblico
regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un
contributo straordinario per la copertura dei costi  del  sistema  di
mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria
e' autorizzata ad utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le risorse ad essa assegnate a  valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel
limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a
copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di
euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che
la  regione  deve  attuare  ai   sensi   dell'articolo   16-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un piu' rapido  raggiungimento
degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi  effettivi,
in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19  novembre
1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria  integra,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo  articolo  16-bis,
da approvare con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere  il  contenimento  dei
corrispettivi a treno/km  prodotti,  attuato  tramite  iniziative  di
razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure
di efficientamento coerenti,  per  il  servizio  ferroviario,  con  i
corrispettivi medi a treno/km registrati nelle  regioni,  e,  per  il
servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che  rispecchi  la
media rilevata nelle  principali  regioni  italiane.  Il  piano  deve
altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano  conto  della
tariffa media applicata a livello  nazionale  per  passeggero/km,  ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione
non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare  che,  stanti
le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard  di
qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio  di  trasporto
pubblico locale dall'anno 2016  avvenga  senza  ulteriori  contributi
straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al
comma 1 relativo alle annualita' 2014 e  2015,  la  regione  Calabria
deve dimostrare  l'effettiva  attuazione  delle  misure  previste  in
termini di  diminuzione  del  corrispettivo  necessario  a  garantire
l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'. 
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60
milioni di euro complessivi, previa  rimodulazione  degli  interventi
gia' programmati a valere sulle risorse stesse. 
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura  degli  oneri
relativi all'esercizio  2013  sono  disponibili,  nel  limite  di  20
milioni  di  euro,  previa  delibera  della   Giunta   regionale   di
rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo  per
lo sviluppo e la coesione,  adottata  previo  parere  favorevole  dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze   e   dello   sviluppo   economico,   successivamente    alla
presentazione del piano di cui al comma 1. 
  5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione  delle  attivita'
del  piano  di  rientro  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2015,  non  e'
consentito intraprendere azioni  esecutive,  anche  concorsuali,  ivi
compresi gli atti di intervento nelle  procedure  esecutive  pendenti
alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui  all'articolo
16, comma 7, del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  ne'  sulle
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre  2012,  n.  213,  destinate   alla   Regione   Campania.   I
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e
i terzi pignorati, i  quali  possono  disporre  delle  somme  per  le
finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo. 
                               Art. 42 
 
 
          Disposizioni in materia di finanza delle Regioni 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  all'articolo  46,
comma  6,  le  parole:  «31  ottobre  2014»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2014» e dopo  il  comma  7  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto  stabilito
dall'intesa  sancita,  ai  sensi  del  comma  6,   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta  del  29  maggio  2014,
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
comma 7-quater, le spese nei  confronti  dei  beneficiari,  a  valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente
pari a 100 milioni di euro; 
  b)  articolo  2  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  il
diritto allo studio, per  un  importo  complessivamente  pari  a  150
milioni di euro; 
  c)  articolo  1  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita',
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
  d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,
per il fondo per il diritto al lavoro dei  disabili  per  un  importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro; 
  e) articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per
l'erogazione  gratuita   di   libri   di   testo   per   un   importo
complessivamente pari a 80 milioni di euro; 
  f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per
il materiale rotabile per un  importo  complessivamente  pari  a  135
milioni di euro. 
  7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di  cui  al
comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo  1,
comma 461, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Le  regioni  che,
sulla  base  della  certificazione  di  cui  al  periodo  precedente,
risultino  non  aver  effettuato  integralmente  la  spesa,   versano
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  la  quota  di   spesa   non
effettuata. 
  7-quater. Per l'anno 2014,  non  si  applicano  le  esclusioni  dai
vincoli del patto  di  stabilita'  interno  previste  dalle  seguenti
disposizioni: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il  comma  7  del
presente articolo.». 
  2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014». 
  3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014,  il
termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e'  posticipato  al  30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al  secondo  periodo,  e'
posticipato al 15 ottobre». 
  4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre
2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il  seguente
periodo: «Nelle more della individuazione delle  risorse  di  cui  al
primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari  di
spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  5. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia  e  delle
finanze ed il Presidente  della  regione  Siciliana,  l'obiettivo  di
patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al  comma
454 dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
determinato in 5.786 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  in  5.665
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I  predetti
obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono  essere  rideterminati  in
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a  carico
delle autonomie speciali con legge statale. Per  gli  anni  2014-2017
non si applica alla regione Siciliana quanto  disposto  dagli  ultimi
due periodi del comma 454 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Dai predetti  obiettivi  sono  escluse  le  sole  spese
individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014. 
  6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente  per  l'anno
2014  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  della   regione
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in  misura  corrispondente
all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza  della
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012. 
  7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  8. Gli  effetti  positivi  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno derivanti  dall'applicazione  del  comma  5,  pari  a  400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017,  alimentano
il «Fondo Rapporti finanziari con le  autonomie  speciali»  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  9. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e  delle
finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto
di stabilita' interno della regione Sardegna, di  cui  al  comma  454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  determinato
in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014.  Dall'obiettivo  2014  sono
escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente  e  le
spese per i  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e  locale
erogati da Trenitalia s.p.a. 
  10. A decorrere dall'anno 2015  la  regione  Sardegna  consegue  il
pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243
del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano
il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 e  le  disposizioni  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo  periodo.  Restano  ferme  le  disposizioni   in   materia   di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  11. Non si applica alla  regione  Sardegna  quanto  disposto  dagli
ultimi due periodi del comma  454  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  13. Gli oneri  in  termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del  presente  articolo,
pari a 320 milioni di euro  annui,  trovano  compensazione  per  pari
importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali»  di
cui al comma 8 del presente articolo. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  14-bis. Per l'anno 2014,  al  fine  di  consentire  l'accelerazione
delle procedure per  l'intesa  finalizzata  alla  determinazione  dei
fabbisogni standard regionali in materia di sanita',  le  regioni  di
riferimento  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  27   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella  seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013. 
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via  transitoria,  nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce  il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo  anche
conto di criteri di  riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
percentuale  indicata  al  citato  articolo   15,   comma   23,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento». 
  14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma
508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  afferenti  al  territorio
della regione Sardegna, sono finalizzate alla  riduzione  dei  debiti
commerciali contratti dalla medesima regione. 
  14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al  comma  14-quater
in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di  euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per
l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle  regioni
e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e  sanitari».  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno  2016,
a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018  e
a 2.526.288 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede,
quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per  l'anno
2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a  2.142.288  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a
384.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2016,   mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  l'anno  2016,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                             Art. 42-bis 
 
 
Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma
                        di edilizia sanitaria 
 
  1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui
all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
fissati  in  trenta  mesi  dalla  sottoscrizione  degli  accordi   di
programma,  per  gli  accordi  di  programma  di  edilizia  sanitaria
sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge  11
marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati  in  trentasei  mesi
dalla sottoscrizione degli accordi di programma  i  termini  relativi
agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento
risulti presentata, ma valutata non ammissibile al  finanziamento  ai
sensi del medesimo articolo 1, comma 310,  della  legge  n.  266  del
2005. 
                               Art. 43 
 
Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione  per  assicurare
  la stabilita' finanziaria degli enti territoriali  e  di  fondo  di
  solidarieta' comunale 
 
  1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso  alla  procedura
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  ai  sensi  dell'articolo
243-bis del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono
prevedere, tra le misure di cui alla  lettera  c)  del  comma  6  del
medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo  di
amministrazione accertato e per il  finanziamento  dei  debiti  fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
valere  sul  «Fondo  di  rotazione  per  assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli  enti  locali»  di  cui  all'articolo  243-ter  del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  da   parte   della
competente  Sezione  regionale  della  Corte   dei   conti,   qualora
l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo  di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali»
risulti inferiore a quello  di  cui  al  periodo  precedente,  l'ente
locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla  ricezione  della
comunicazione di approvazione del piano stesso,  ad  indicare  misure
alternative di finanziamento per un  importo  pari  all'anticipazione
non attribuita. 
  2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di  rotazione  per
assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali»  di  cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000  secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo,  categoria  01,  voce
economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle  medesime
risorse e' iscritta in spesa al titolo  primo,  intervento  05,  voce
economica 15, codice SIOPE 1570. 
  3. Le entrate di cui al comma 2  rilevano  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di euro per  il  2014  e
180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei  limiti  delle  somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate  nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in  sede  di  adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1  del
decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013,  recante  «Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.
33,  individua  per  ciascun  ente,  proporzionalmente  alle  risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di  stabilita'  interno
nei limiti del periodo precedente. 
  3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del  patto  di
stabilita' interno del 2013, ferme restando  le  rimanenti  sanzioni,
nel 2014 si applica fino ad un importo pari  al  3  per  cento  delle
entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo  disponibile  del
comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno  attivato
nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale
prevista  dall'articolo  243-bis  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  nonche'  di  quelli
che nel medesimo anno hanno deliberato il  dissesto  finanziario,  il
pagamento  della  sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari  determinati  dalla
sua applicazione non concorrono alla riduzione  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero  dell'interno  eroga  ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul  sito  internet  del  Ministero
dell'interno come spettante per l'anno 2014  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate  in  base  alle
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  e
all' articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88. 
  5. Per l'anno 2014 l'importo di euro  49.400.000  impegnato  e  non
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte  corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di  solidarieta'  comunale,  di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. 
  5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «I  comuni
per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile
recuperare sul fondo di solidarieta'  comunale  per  l'anno  2014  le
somme  risultanti  a  debito  per  effetto  delle  variazioni   sulle
assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2013  di
cui al comma 729-bis possono  chiedere  la  rateizzazione  triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  ivi  comprese
quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle  entrate,  con
le modalita' che sono rese note dal Ministero  dell'interno  mediante
apposito comunicato. A seguito delle richieste  di  rateizzazione  di
cui al periodo precedente,  il  Ministero  dell'interno  comunica  ai
comuni  beneficiari  delle  maggiori  assegnazioni   del   fondo   di
solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma  729-bis,  gli
importi da riconoscere in ciascuna  delle  annualita'  2015,  2016  e
2017». 
  5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «75 per cento». 
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa  in
sede di Conferenza Stato  -  citta'  ed  autonomie  locali,  la  nota
metodologica relativa alla procedura di  calcolo  e  la  stima  delle
capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a   statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni.  Lo  schema  di
decreto con la nota metodologica  e  la  stima,  di  cui  al  periodo
precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione,  il   parere   della   Commissione   parlamentare   per
l'attuazione del federalismo fiscale, di  cui  all'articolo  3  della
legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,  e  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso  il  termine
di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque essere  adottato.
Il Ministro, se  non  intende  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri. 
                             Art. 43-bis 
 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione. 
                               Art. 44 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui. 
                               Art. 45 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.