Nessuna circolare può statuire sulle abilitazioni all’insegnamento

da La Tecnica della Scuola

Nessuna circolare può statuire sulle abilitazioni all’insegnamento

L.L.

Per il Tar di Catania, è illegittima la delibera di un Collegio docenti se stabilisce la confluenza di una classe di concorso in un’altra e istituisce di conseguenza una graduatoria di istituto unificata

È da ritenersi nulla la delibera di un Collegio dei docenti di un Liceo nella parte in cui stabilisce la “confluenza” di una classe di concorso in un’altra e quindi la corrispondenza tra di esse nell’ambito del Liceo Classico e il conseguente inserimento in una graduatoria di Istituto unificata.

La decisione è contenuta nella sentenza n. 2656 del 9 ottobre 2014, con la quale il Tar Sicilia – Catania – Sezione 2, ha stabilito che “la statuizione con semplici note circolari su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, come le abilitazioni, e secondo le norme del previgente ordinamento, integra violazione del principio di legalità”.

Questa la vicenda.

Una docente di ruolo presso un Liceo Classico di Siracusa aveva impugnato la delibera con cui il relativo Collegio docenti aveva stabilito la confluenza nella classe di concorso A052 (Materie Letterarie – Latino – Greco), alla quale la docente appartiene, della classe di concorso A051 (Materie Letterarie – Latino) e il conseguente inserimento in una graduatoria di istituto unificata.

Il ricorso dell’insegnante è stato accolto, stante la fondatezza del motivo di censura con cui si deduce la violazione dell’art. 64 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Infatti, come già affermato da un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tar, la professione di docente è tra quelle cd. regolamentate disciplinate dal D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 e basate sulla preventiva acquisizione di una abilitazione. Su tali posizioni – rileva il Tar – continua ad incidere la mancata definizione del Regolamento sulle classi di materia previsto dall’art. 64, comma 4, lett. a) del d.l. n. 112 del 26 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

In questo quadro, il Tar ha affermato che semplici note circolari non possono intervenire su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, quali appunto le abilitazioni, e secondo le norme del ordinamento previgente.

Deve essere dunque annullata in parte qua la delibera del Collegio Docenti del Liceo Classico nella parte in cui stabilisce la “confluenza” della classe A051 in quella A052 e, quindi, la corrispondenza tra di esse nell’ambito del liceo classico convenuto e il conseguente inserimento in una graduatoria di istituto unificata.