Decreto Ministeriale 5 dicembre 2014 n. 892

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2014, n. 612, recante “Bando per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/14”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 agosto 2014, n. 712, recante “Rettifica DM 612/2014 Contratti Scuole di specializzazione Medicina a.a. 2013/14”;

CONSIDERATO che l’inizio delle attività didattiche è fissato al 10 dicembre 2014;

CONSIDERATO che alla data del presente decreto non sono stati ancora coperti tutti i contratti programmati con il D.M. n. 712/2014;

RAVVISATA l’opportunità di consentire agli studenti in posizione utile di scegliere se iscriversi nella sede in cui risultano temporaneamente collocati ovvero di attendere l’assegnazione definitiva a seguito dei successivi scorrimenti di graduatoria;

D E C R E T A

Articolo 1

 

  • 1. Le graduatorie delle Scuole di specializzazione in Medicina proseguono con le procedure di scorrimento a partire dal 9 dicembre 2014 e fino ad esaurimento posti, secondo quanto indicato all’articolo 8, comma 5, del DM 612/14;
  • 2. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna Scuola ai fini dell’iscrizione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

 

a)    il giorno 9 dicembre 2014, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili per ciascuna scuola e per ciascuna Università, sull’area riservata i candidati non ancora iscritti in nessuna scuola risultano ASSEGNATI o PRENOTATI nella sede indicata come prima preferenza utile;

b)   entro le ore 17.00 del 11 dicembre (ovvero entro 2 giorni, festivi inclusi, dal termine di cui al punto a) per gli scorrimenti successivi) ciascun candidato in posizione utile su graduatorie di più scuole, tenuto conto del numero di posti disponibili e delle preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria di scuola, accedendo all’apposita procedura telematica. Conseguentemente il candidato decade dalle graduatorie delle altre scuole in cui era collocato in posizione utile. Qualora il candidato non opti per alcuna scuola tra quelle in cui è collocato in posizione utile, viene automaticamente considerato “rinunciatario” e cancellato da tutte le graduatorie delle scuole in cui è collocato in posizione utile. Restano in attesa e non sono tenuti ad optare i candidati che, nella graduatoria provvisoria, non si collocano in posizione utile in alcuna sede tra quelle indicate al momento dell’iscrizione;

c)    il giorno 12 dicembre, alla conclusione della fase di cui alla lettera b), vengono pubblicate le graduatorie aggiornate di ogni scuola di specializzazione con l’indicazione per ogni candidato della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è assegnato (prima preferenza utile) tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze. I candidati che risultano ASSEGNATI devono provvedere all’iscrizione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede. I candidati che risultano PRENOTATI possono provvedere all’iscrizione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede. Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per iscriversi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato ASSEGNATO decade dal diritto all’iscrizione nella specifica scuola e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo, il candidato PRENOTATO che non esercita tale possibilità non decade dalla graduatoria. A seguito dell’iscrizione il candidato, sia ASSEGNATO che PRENOTATO, decade automaticamente da tutte le graduatorie delle scuole per cui ha concorso;

d)   entro il giorno 18 dicembre (ovvero entro le ore 12 del quinto giorno dall’assegnazione di cui alla lettera c) ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi dei candidati iscritti alla scuola;

e)    il 19 dicembre il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto d) procede, in relazione alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove graduatorie provvisorie e si riavviano conseguentemente le procedure indicate ai punti da b) a d);

f)    le date dei successivi scorrimenti sono pubblicate settimanalmente sul sito riservato dei candidati.

 

Roma, 5 dicembre 2014

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini