Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893

Determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (15A00300) (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2015)

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell’Economia e delle Finanze

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’articolo 5:

A. c. 1, lett. a) e c. 3, lett a, il quale prevede la “introduzione di un sistema di accreditamento .. dei corsi di studio universitari …,  fondato  sull’utilizzazione di specifici  indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso  da  parte  degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione  dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria”;

B. c. 1 , lett. b, e c. 4, lett. f, il quale prevede la “introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’Università, cui collegare l’attribuzione di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge  10  novembre 2008,  n.  180, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 gennaio 2009, n. 1″;

VISTO il d.leg.vo 27 gennaio 2012, n. 19, in attuazione della delega di cui al sopraindicato punto A);

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 che dà attuazione, fra l’altro, alla delega di cui al sopraindicato punto B, ed in particolare l’articolo 8 comma 2, il quale prevede che “la determinazione del costo standard per studente è definita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero  dell’economia e delle finanze, sentita l’ANVUR, …considerando le voci di costo relative a:

a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione  di personale docente  e  ricercatore  destinato  alla  formazione  dello studente;
b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico- amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;
c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;
d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate   alla tipologia degli ambiti disciplinari;

VISTO il Decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 313 – Trattamento economico  spettante  ai  titolari  dei  contratti per attività di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l’importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, per ciascuna ora  di insegnamento, al   netto degli oneri a carico dell’amministrazione;

RITENUTO CHE la definizione del costo standard relativamente alle voci di costo di cui alle lett. a) e b) debba avere come riferimento gli indicatori per l’accreditamento dei corsi di studio; mentre per quanto riguarda le voci di costo di cui alle lett c) e d) si debba fare riferimento soltanto a standard complessivi di Ateneo;

CONSIDERATO che, anche in relazione all’analisi delle caratteristiche dei diversi corsi di studio e con particolare riferimento al diverso peso dei Crediti formativi in termini di numero medio di ore di didattica frontale, ore di laboratorio e ore di studio autonomo, sia necessario classificare i corsi di studio aventi caratteristiche omogenee in aree disciplinari;

CONSIDERATO che al fine di consentire agli studenti di poter disporre di un adeguato livello di servizi in termini di docenza di riferimento e di servizi amministrativi, didattici e strumentali, riconducibile a criteri di efficienza nell’impiego delle risorse e standard quantitativi omogenei a parità di area disciplinare, si rende necessario definire un numero di studenti di riferimento per area disciplinare;

CONSIDERATO che il costo standard unitario di formazione per studente in corso di cui al presente decreto rappresenta un valore di riferimento che, rispetto alle voci di costo utilizzate, non incorpora tutti i costi sostenuti dall’ateneo ma esclusivamente quelli che secondo un approccio uniforme a livello nazionale sono riconducibili a standard predefinibili;

TENUTO CONTO delle analisi dei dati relativi al triennio 2010 – 2012 desunti dalle banche ministeriali relative agli studenti, ai bilanci e al personale delle Università;

CONSIDERATO che tali standard sono finalizzati a consentire un’equa valorizzazione degli studenti in corso tenendo conto del contesto economico e territoriale in cui è collocata l’Università e a definire un criterio oggettivo per l’attribuzione di una percentuale della quota del Fondo di finanziamento ordinario non attribuita con finalità premiali;

VISTO il parere dell’ANVUR in data 17 ottobre 2014;

DECRETA

Art. 1
Definizione di studente in corso

  • 1. Ai fini del presente decreto, il concetto di studente in corso è riferito alla condizione di studente iscritto entro la durata normale del corso di studi. A tal fine sono considerati  esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell’Ateneo da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.
  • 2. Gli studenti iscritti part – time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.

Articolo 2
Metodologia e Costi considerati nel calcolo del costo standard

  • 1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la determinazione del costo standard unitario per studente in corso è definita secondo le modalità e includendo le voci di costo indicate ai successivi commi 2 e 3. I parametri relativi alla quantificazione di tali voci di costo sono riportati nell’allegato 1 al presente decreto, che ne è parte integrante.
  • 2. I costi relativi alle voci di cui all’art. 8, c. 2, del d.leg.vo 49/2012, lett. a) e b), sono determinati con riferimento a ciascuna delle tre Aree disciplinari (medico-sanitaria, scientifico-tecnologica ed umanistico-sociale) e a ciascuna classe di corso di studio di cui alla Tabella 1 che prendono in considerazione la numerosità di riferimento degli studenti in corso, secondo quanto di seguito indicato:
    • a) Attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente
      • 1) Costo del personale docente, riferito alla numerosità standard di Professori di I e II fascia e di ricercatori di cui alla Tabella 2 avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico dello specifico ateneo del Professore di I fascia.
      • 2) Costo della docenza a contratto, riferito alle ore di didattica integrativa aggiuntiva pari al 30% del monte ore di didattica standard attribuito alla docenza di cui al punto 1), rispettivamente pari a 120 ore per i Professori e 60 ore per i ricercatori. Le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2014 – 2016 in € 100,00 lordo dipendente, pari a un costo orario standard di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell’ateneo.
    • b) Servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente.
      • 1) Il costo standard di tali servizi è fissato al 37,5% del costo medio caratteristico di ateneo del Professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla Tabella 2, colonna e.
  • 3. I costi relativi alle voci di cui all’art. 8, c. 2, del d.leg.vo 49/2012, lett. c) e d) sono determinati in termini complessivi di Ateneo, secondo quanto di seguito indicato:
    • c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari.
      • 1) La quantificazione del costo standard è ottenuta attraverso la formula di cui all’allegato 1, che tiene conto della dimensione dell’Ateneo, della numerosità di studenti in corso e della tipologia di corsi cui sono iscritti rispetto alle Aree disciplinari di cui alla Tabella 1, dei costi di cui alla Tabella 3.
    • d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.
      • 1) Numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e a tempo indeterminato: ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di 1 Professore di I fascia;
      • 2) numero di figure specialistiche nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di Conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema 1 Professore di I fascia;
      • 3) numero di tutors per i corsi di studio a distanza, nel numero di 3 per i corsi di laurea, 2 per ii corsi di laurea magistrale e 5 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema 1 Professore di I fascia.

 

Articolo 3
Perequazione del costo standard

  • 1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui ogni Università si trova ad operare, al costo standard per studente in corso, viene aggiunto un importo di natura perequativa, identico per tutte le Università aventi sede nella medesima Regione, parametrato alla diversa capacità contributiva per studente della Regione ove ha sede l’Ateneo, sulla base del reddito familiare medio (al netto dei fitti imputati) rilevato dall’ISTAT.
  • 2. L’importo di cui al comma 1 corrisponde alla differenza tra il contributo standard regionale massimo per studente in corso, riferito alle Regione con reddito  familiare medio più elevato, e il contributo standard regionale per studente in corso della Regione in cui ha sede l’ateneo, secondo quanto indicato nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne è parte integrante

 

Articolo 4
Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso

  • 1. Il Costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni ateneo è determinato sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3  secondo la formula di cui all’allegato 3 al presente decreto che ne è parte integrante.

Articolo 5
Calcolo e aggiornamento del costo standard

  • 1. Il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo, determinato secondo quanto indicato agli articoli 1, 2,  3  e 4 del presente decreto, viene pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base dei dati relativi all’anno accademico e all’anno solare precedente con riferimento a:
    • numero degli studenti in corso rilevati nell’Anagrafe nazionale degli studenti e pubblicati sul sito del Servizio Statistico del MIUR;
    • costo medio caratteristico di ateneo e di sistema dei Professori di I fascia;
    • costi di cui all’articolo 2, comma 3, lettere c) e d).I dati relativi alla capacità contributiva degli studenti di cui all’art. 3 sono aggiornati con cadenza triennale.
  • 2. Relativamente all’anno 2014 il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato contestualmente all’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario.

 

Articolo 6
Disposizioni finali

  • 1. Il presente decreto trova applicazione per le Università statali, con l’esclusione degli Istituti ad ordinamento speciale.
  • 2. Secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 4, lett. f., della legge n. 240/2010 e dall’art. 2, c. 1, lett. d, del d.leg. vo n. 49/2012, agli standard di costo individuati nel presente decreto è parametrata l’attribuzione di una percentuale della parte del Fondo di Finanziamento Ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del  decreto-legge 10 novembre  2008,  n.180, convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
  • 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al triennio 2014-2016 e sono comunque confermate anche per gli anni successivi fino all’emanazione del decreto di modifica delle medesime.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(trasmesso alla Corte dei Conti e all’Ufficio centrale di Bilancio)

Registrato dalla Corte dei Conti il 17 dicembre 2014 – Foglio n. 5589
Roma, 9 dicembre 2014

IL MINISTRO DELL’ ISTRUZIONE,
DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
f.to Stefania Giannini

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
f.to Pier Carlo Padoan