Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 907

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l’articolo 18, comma 4, in cui si prevede che “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”;

VISTO l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede: “Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5” e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l’indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

VISTO in particolare il comma 6 dell’art. 7 del predetto Decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale per la ridefinizione delle disposizioni di cui al medesimo art. 7;

VISTO l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato comma 6 dell’ articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, relativamente al triennio 2014-2016;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  relativamente al triennio 2014-2016, non è stato adottato entro i termini e che si procederà pertanto con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il triennio di programmazione 2015-2017;

TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire agli Atenei per l’anno 2014 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente nazionale corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente;

TENUTO CONTO della graduazione  delle facoltà assunzionali previste dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 49 del 2012 in relazione all’indicatore delle spese di personale e all’indicatore delle spese per indebitamento come risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente di ciascun ateneo;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi”, ai sensi del quale spetta alla Provincia stabilire, d’intesa con l’Università, gli obblighi e i vincoli per l’attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all’Università;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2013 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 116.968;

VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 66, comma 13-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l’anno 2014;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l’articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

  • 1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto tra ciascuna Istituzione Universitaria statale del 50% del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2014 espresso in termini di Punto Organico rispetto alle corrispondenti cessazioni di personale registrate nell’anno precedente;
  • 2. La rispettiva assegnazione e utilizzo è disposto in coerenza con quanto previsto dall’articolo 66, comma 13-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6  agosto  2008,  n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Articolo 2
(Assegnazione quota Punti Organico 2014 a ciascuna Istituzione Universitaria)

  • 1. Ad ogni Istituzione Universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2014 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri:
    • a. per le Università con un indicatore di spese di personale superiore o uguale all’80% e con un indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10%, è attribuito un contingente assunzionale pari al 10% delle cessazioni dell’anno 2013;
    • b. per le Università con un indicatore di spese di personale superiore o uguale all’80% e con un indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10%, è attribuito un contingente assunzionale pari al 20% delle cessazioni dell’anno 2013;
    • c. per le Università con un indicatore di spese di personale inferiore all’80%:
      • i. è attribuito un contingente assunzionale base pari al 20% delle cessazioni dell’anno 2013;
      • ii .è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del 50% massimo a livello di sistema, ripartito in misura proporzionale al 15 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs 49/2012 al netto delle spese per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2013.

 

Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  • 1. I Punti Organico attribuiti ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione Universitaria.
  • 2. L’utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell’ambito della programmazione triennale 2014-2016 di ciascun ateneo, a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  • 3. Le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto determinano, in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario, penalizzazioni disposte ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

(Trasmesso alla Corte dei Conti e all’ufficio Centrale di bilancio in data 18 dicembre 2014)

Roma, 18 dicembre 2014

IL MINISTRO
F.to
Prof.ssa Stefania Giannini