Collaboratori assenti, paga il Mof

da ItaliaOggi

Collaboratori assenti, paga il Mof

Lo prevede la legge di stabilità 2015. Nessuna supplenza per gli assistenti amministrativi.

Antimo Di Geronimo

Tagli al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per finanziare le sostituzioni dei collaboratori scolastici assenti. La decurtazione è prevista nella legge finanziaria di quest’anno ammonta a 21,3 milioni di euro nel 2015 e, a regime, dal 2016, a 64 milioni di euro. Il dispositivo (articolo 1, comma 83) prevede il divieto di conferimento di supplenze brevi per i primi 7 giorni di assenza del personale Ata.

E stabilisce che per le sostituzioni dei collaboratori scolastici, la scuola debba provvedere per il tramite del conferimento di ore eccedenti al personale in servizio. Il costo di tali ore di straordinario sarà posto a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Per il restante personale Ata non si darà corso all’attribuzione di ore eccedenti.

Nel caso degli assistenti tecnici, la sostituzione avverrà con altro assistente tecnico già in servizio oppure con un’insegnante tecnico pratico o un docente della disciplina cui fa riferimento l’attività dell’assistente tecnico. Per gli assistenti amministrativi, invece, non si darà corso ad alcuna sostituzione, in analogia con quanto avviene negli altri comparti della pubblica amministrazione. Salvo che l’assenza riguardi l’unico assistente amministrativo assegnato alla scuola. Nel qual caso si procederà alla sostituzione, per non gravare ulteriormente il direttore dei servizi generali e amministrativi con gli ulteriori oneri a carico dell’assistente amministrativo assente. Con questa operazione il governo conta di risparmiare i soldi necessari all’attribuzione di supplenze brevi. Si tratta dell’equivalente di oltre un milione di contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda gli assistenti tecnici e gli assistenti amministrativi, la cifra ammonterebbe a circa 35 milioni di euro. Che dovrebbe essere risparmiata senza necessità di trovare coperture. La norma, infatti, prevede il mero divieto di disporre supplenze, senza indicare soluzioni alternative.

Il problema sussiste per i collaboratori scolastici. Per questa categoria di personale la spesa per i contratti a termine per le supplenze brevi ammonterebbe a 32 milioni e 600mila euro. Ma siccome la presenza del collaboratore scolastico è assolutamente indefettibile, in caso di assenza è necessario individuare dei sostituti. Si pensi al collaboratore scolastico a cui è affidata l’apertura e la chiusura delle porte del plesso e alla necessità di assicurare l’igiene dei servizi sanitari e dei locali scolastici. In questo caso, dunque, la legge di stabilità, fermo il divieto di disporre supplenze, prevede che vengano assegnate ore di straordinario al personale in servizio. E qui i problemi sono due. Il primo è la copertura finanziaria. Che il legislatore individua nel fondo di istituto. Il che significa che le risorse da destinare ai progetti didattici e alla retribuzione dei collaboratori del dirigente subiranno un’ulteriore decurtazione.

Infine c’è il problema della non obbligatorietà dello straordinario. Ciò vuole dire che, se i collaboratori scolastici in servizio dovessero rifiutarsi di prestare ore di straordinario, il rischio è quello di non poter assicurare il servizio. Giova ricordare che la Corte di giustizia europea (quinta sezione, sentenza 8 febbraio 2001, procedimento C-350/99) ha chiarito che lo straordinario può essere preteso dal datore di lavoro solo qualora costituisca elemento essenziale del contratto di lavoro. E non è questo il caso. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, con l’ordinanza 18/10/2003 n. 54.