26 febbraio Milleproroghe al Senato

Il 26 febbraio, l’Aula del Senato, approva definitivamente il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dalla Camera dei deputati (cosiddetto decreto “milleproroghe”). 

Il 24 e 25 febbraio, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, esaminano il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dalla Camera dei deputati (cosiddetto decreto “milleproroghe”). 

 La Camera il 20 febbraio approva il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 Il 19 febbraio l’Aula della Camera La Camera, con 354 voti favorevoli, 169 voti contrari e 1 astenuto, vota la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel testo delle Commissioni. 

 Il 22 gennaio la 7a Commissione della Camera esprime parere favorevole con condizioni sul DdL di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2803 Governo, recante Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
rilevato che il provvedimento reca numerose importanti disposizioni di proroga di disposizioni legislative in materia di istruzione, università, editoria e sport, dirette a garantire la continuità e la funzionalità dell’azione amministrativa in questi decisivi settori dell’ordinamento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. con riferimento all’articolo 6, provvedano le Commissioni di merito, dopo il comma 2, a specificare che la durata complessiva dei rapporti instaurati dalle Università concernenti gli assegni di ricerca possa essere prorogata di due anni;
2. con riferimento alla lettera a), comma 3, dell’articolo 6, provvedano le Commissioni di merito a correggere la disposizione, al fine di consentire l’effettiva utilizzabilità delle risorse stanziate, e non ancora impegnate, per l’erogazione dei premi in favore degli studenti delle istituzioni AFAM, prevedendo anche il differimento del termine per l’emanazione dei bandi e quello per la comunicazione delle graduatorie;
3. con riferimento all’articolo 13, provvedano le Commissioni di merito a modificare la disposizione, al fine di individuare puntualmente le norme dirette al contenimento della spesa pubblica delle quali si dispone, con riferimento alle federazioni sportive nazionali, la proroga sino al 1o gennaio 2016 e di precisare che la medesima proroga riguarda unicamente le federazioni sportive nazionali ricomprese nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, il quale rappresenta il parametro rilevante al fine della verifica degli andamenti della finanza pubblica.

(7a Camera, 20.1.15) Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, rileva come nel decreto-legge in esame, composto complessivamente di 15 articoli, le disposizioni che più direttamente interessano la VII Commissione sono presenti nell’articolo 1, comma 9, riguardante assunzioni presso il MIBACT; nell’articolo 3, comma 3, riguardante il divieto di incroci proprietari tra TV e giornali; nell’articolo 5, riguardante i progetti per l’attrattività turistica e la valorizzazione dei beni culturali; nell’articolo 6, riguardante scuola e università; nell’articolo 10, comma 1, riguardante il Commissario liquidatore dell’Agenzia per i giochi olimpici Torino 2006; nell’articolo 13, riguardante le federazioni sportive nazionali.
Segnala altresì che ulteriori disposizioni, in alcuni casi di interesse trasversale, sono presenti in altri articoli.
In linea generale, fa presente che, in molti casi, si tratta di proroghe di termini non scaduti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge: in alcuni casi, tuttavia, si tratta di differimento di termini già scaduti.
In particolare, segnala che: l’articolo 1, comma 9, consente al MIBACT di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n.135 del 2012), limitatamente ai profili professionali specialistici. A tal fine, con una modifica non testuale, estende al 2015 la validità delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n.125 del 2013) – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie – circoscrivendone però l’ambito applicativo, come già evidenziato, ai soli profili professionali specialistici; l’articolo 3, comma 3, proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all’8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani. Aggiunge che si conferma la deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica e che l’articolo 5 proroga (dal 31 marzo 2015) al 30 giugno 2015 il termine che i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 150.000 abitanti devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013 (legge n. 9 del 2014) – dei progetti per l’attrattività turistica, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e il miglioramento di servizi per l’informazione al turista.
Sottolinea che l’articolo 6, comma 1, dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) – organo che, in base al decreto legislativo 233 del 1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) – nonché la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Ricorda che, fino al 31 dicembre 2012 è rimasto operativo il CNPI: in tale data, infatti, è spirata l’ultima proroga disposta con l’articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011 (legge n. 14 del 2012); pertanto, a decorrere da tale data, le funzioni del CNPI sono definitivamente cessate. Sottolinea che dopo lo spirare del termine ultimo di operatività del CNPI, l’articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014), nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti (fino ad allora) adottati in assenza del parere dello stesso CNPI, stabilendo, al contempo, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo doveva esprimere, non sono dovuti. Sottolinea come questa disposizione sia importante nell’ottica della realizzazione del piano della «Buona scuola» predisposto dal Governo. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 6 proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 e all’articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del già spirato 31 ottobre 2014) con l’articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014). Rileva che la relazione illustrativa chiarisce che la proroga è motivata dalla necessità di consentire a tutti gli abilitati della tornata 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di poter partecipare alle procedure di selezione. Evidenzia, infatti, che «sono stati pubblicati i risultati di 48 settori su 184 e si andrà avanti almeno per altri 3 mesi». Aggiunge che il comma 3, lettera a), estende agli studenti iscritti nell’anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni AFAM la possibilità di fruire dei premi previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n.128 del 2013). In proposito, tuttavia, segnala che le risorse stanziate dalla relativa autorizzazione di spesa – originariamente fissate in 3 milioni di euro per il 2014 e, successivamente, ridotte a 1 milione di euro dall’articolo 9, comma 2-quinquies, del decreto-legge n.133 del 2014 (legge n. 164 del 2014), che le ha destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM – non risulterebbero utilizzabili nell’anno 2015, in quanto non preventivamente impegnate (i bandi, infatti, non sono stati emanati). Inoltre, come rilevato anche dal Comitato per la legislazione nel parere reso il 15 gennaio scorso, occorrerebbe, differire anche il termine per la comunicazione della graduatoria, stabilito nel 31 marzo 2014, e quello per l’emanazione dei bandi, fissato in quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2013. Rileva poi che la lettera b) del comma 3 estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 (legge n. 143 del 2004) per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM e che il comma 4 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall’articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) –, nonché (dal 30 giugno 2014) al 28 febbraio 2015 quello per l’affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, dispone che il MIUR provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Aggiunge che il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l’affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi dell’articolo 48, comma2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014). Al riguardo, segnala che si proroga un termine fissato con disposizioni non legislative e che il Comitato per la legislazione si è soffermato anche su tale aspetto. Specifica poi che il comma 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine previsto dal decreto-legge n. 58 del 2014 (legge n. 87 del 2014) per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011: al riguardo, il Comitato per la legislazione ha ricordato che, nel parere sul decreto-legge n. 58 del 2014, aveva segnalato la complessità della procedura prevista, confermata ora dalla relazione illustrativa del decreto in esame.
Rileva altresì che l’articolo 10, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006; l’articolo 13 differisce (dal 1o gennaio 2015) al 1o gennaio 2016 l’applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche. Rileva che, fino al precedente differimento si faceva esplicito riferimento alle misure di contenimento della spesa recate dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), la cui applicazione è stata differita, per la prima volta, fino al 1o gennaio 2012, dall’articolo 2, comma 2-quaterdecies, del decreto-legge 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011). Aggiunge che successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) sono stati disposti fino al 1o gennaio 2015 e che la disposizione in esame, invece, fa generico riferimento alle «norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche». Al riguardo segnala, innanzitutto, che sembrerebbe necessario specificare le norme di cui si intende differire l’applicazione, necessità segnalata anche dal Comitato per la legislazione. Inoltre, occorrerebbe precisare la platea dei destinatari, dal momento che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea. Segnala che, in particolare, occorrerebbe chiarire se il differimento riguardi solo le federazioni incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.
Con riferimento alle disposizioni di interesse trasversale, segnala, anzitutto, l’articolo 1, commi da 1 a 5, che reca proroghe della possibilità di assunzioni a tempo indeterminato in varie pubbliche amministrazioni al fine, evidenziato nella relazione illustrativa, di poter disporre anche per il 2015 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti.
In particolare, per quanto più direttamente interessa la VII Commissione, il comma 1, lettera a), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato riferite a budget del 2008 e del 2009 per le amministrazioni dello Stato (e, dunque, per i Ministeri). La lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, per (sempre per quanto di interesse) le università e gli enti di ricerca. Aggiunge che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite a budget del 2014 nelle amministrazioni dello Stato e negli enti di ricerca, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013. Rileva inoltre che i commi 3 e 4 riguardano amministrazioni non di interesse di questa Commissione, mentre il comma 5, dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, apposita richiesta dalle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta: sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.
Rileva altresì che l’articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l’accesso al credito d’imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga e che l’articolo 10, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine fino al quale qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non può superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. Rileva poi che il comma 6 del medesimo articolo 10, nel prorogare anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, conferma l’eccezione relativa all’acquisto di mobili e arredi destinati all’uso scolastico o ai servizi all’infanzia. Aggiunge che i commi 10 e 11 dello stesso articolo 10, infine, prorogano la possibilità per le amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Sottolinea come, in particolare, il predetto comma 10 estende agli esercizi finanziari 2015 e 2016 l’applicazione della norma che consente – con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti – di effettuare variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli di ciascuno stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti; nonché estende al 2016, e relativo bilancio pluriennale, l’applicazione della disposizione prevista – in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – che consente di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa. Infine, rileva che il comma 11 dell’articolo 10 estende fino all’esercizio finanziario 2016 la facoltà prevista per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, già prevista per il triennio 2011-2013 e poi estesa al 2014. Rimanda, infine, per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il 12 gennaio la Camera esamina il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative