Chiarimenti in tema di ripetenze degli alunni con disabilità

Chiarimenti in tema di ripetenze degli alunni con disabilità

 

di Salvatore Nocera

 

Si nota un crescente ricorso da parte delle famiglie degli alunni con disabilità alla richiesta di trattenimento degli stessi in scuola dell’infanzia oltre il compimento del 6° anno di età o di ripetenze nei successivi ordini e gradi di scuola, specie nell’anno terminale di ciascuno di essi.

Tali richieste, se sono comprensibili a causa dei timori dei timori dei genitori circa l’incertezza del passaggio ad un ordine di scuola ignoto, non sono giuridicamente legittime, a mio avviso, per i motivi che di seguito si espongono.

 

La ripetenza è un modo per aiutare gli alunni che hanno difficoltà a raggiungere in un solo anno gli obiettivi del percorso di istruzione di quell’anno a raggiungerli in due o più anni. La norma di riferimento è l’art. 192 del decreto legislativo n° 297/94; esso, dopo aver precisato che il passaggio da un anno scolastico all’altro dipende dalla delibera del consiglio di classe o della commissione di esami, precisa che è consentita una ripetenza sempre con delibera del consiglio di classe ed un’eccezionale seconda ripetenza con delibera del collegio dei docenti; nel caso di alunni con disabilità, in questa seconda ipotesi è necessario il parere degli esperti sociosanitari che seguono l’alunno.

 

Scendendo più in dettaglio è da precisare che:

 

  1. a) nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria non c’è problema di valutazione; una vecchia circolare (C.M. n° 335/75) consentiva il trattenimento in scuola dell’infanzia, sentiti gli esperti; ma tale norma è stata abrogata dalla n° 53/03 che ha fissato in modo inderogabile l’inizio dell’obbligo scolastico per tutti al compimento dei sei anni di età.

Tanto è vero che una circolare che riprendeva nel 2014 tale vecchia circolare è stata prima sospesa e poi riemanata senza più il riferimento a tale vecchia norma (confrontare l’apposita scheda n° 462. E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (Nota 547/14)).

 

  1. b) Per gli alunni di scuola primaria, il problema è quasi inesistente, dal momento che sono stati aboliti gli esami di licenza elementare e dove per bocciare occorre l’unanimità dei docenti della classe; basta quindi che uno solo sia contrario, compreso il dirigente scolastico, che la bocciatura è impossibile.

 

  1. c) Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di primo grado è ancora in vigore l’art. 14 comma 1 lettera c) della n° 104/92 che consente, per il raggiungimento dell’obbligo scolastico sino al 18° anno di età, sino ad una terza ripetenza (quindi quarta frequenza della stessa classe).

Però tale norma aveva un senso quando non si poteva andare alle scuole superiori senza diploma di licenza media. Ormai essa è resa inutile dall’art. 11 comma 11 dell’O.M. n° 90/01 che consente per tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori col semplice attestato certificante i crediti formativi maturati.

 

 

 

 

 

  1. d) Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, la ripetenza è consentita, a mio avviso, solo per quanti seguono la programmazione normale o un PEI semplificato.

Per quelli che seguono un PEI differenziato la ripetenza non ha senso, dal momento che il PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi statali, ma quelli specifici fissati per quel determinato alunno.

E’ quindi, a mio avviso, illegittima la prassi di non fare presentare agli esami tali alunni, credendo che con ciò l’alunno, che è per legge bocciato, abbia diritto a ripetere l’anno. A mio avviso, se l’alunno non si presenta agli esami viene bocciato per legge e per ripetere occorre la delibera del consiglio di classe che, sempre a mio avviso, deve essere negativa circa la ripetenza per quanto detto sopra.

Sbagliano quindi, a mio avviso, quei consigli di classe che consentono la ripetenza di alunni col PEI differenziato.

 

In conclusione, al fine di fugare i timori delle famiglie, è indispensabile che appena ricevuta l’iscrizione ad un successivo grado di scuola, il dirigente scolastico attivi il gruppo di lavoro misto di cui alla C.M. n° 339/92 composto dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari, da alcuni docenti della nuova scuola e da alcuni di quelle di provenienza. Esso ha il compito di raccogliere e fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a formulare il PEI che contenga tutte le indicazioni delle risorse materiali e umane (sostegno, assistenza, ecc.) che il dirigente scolastico dovrà richiedere ai diversi enti (USR per il sostegno, Comune o provincia per il trasporto gratuito, la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ausilii, ecc.). Tali richieste corredate dal PEI devono essere inviate dal dirigente scolastico delle scuola dove l’alunno si è iscritto entro maggio per poter ottenere per settembre le risorse richieste. Ciò ai sensi della l. n° 122/10 art. 10 comma 5.

E’ importante infine che, in seno a tale gruppo misto, vi sia uno scambio tra i docenti di informazioni, esperienze e strategie per garantire la continuità del progetto inclusivo.

 

Inoltre la C.M. n° 1/88 consente l’utilizzo per i primi due mesi di frequenza della nuova scuola del docente per il sostegno che ha seguito l’alunno nell’anno precedente.

 

E’ buona prassi, attuata in molte scuole, la realizzazione di un “progetto ponte” in forza del quale l’alunno si reca alcune volte nella nuova scuola già durante l’ultimo anno della scuola precedente, in modo da conoscere ed essere conosciuto dai docenti ivi operanti.

 

E’ indispensabile che, non oltre l’inizio dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, si avvii un percorso di orientamento che faciliti all’alunno l’abbandono della scuola per entrare, ove possibile, all’università, nel mondo della formazione professionale o del lavoro o per la realizzazione del progetto globale di vita di cui all’art. 14 della l. n° 328/00 finanziato anche con la l. n° 62/98.