Il precario nella Rsu, sindacalista ma a tempo

da ItaliaOggi

Il precario nella Rsu, sindacalista ma a tempo

L’agenzia governativa ha precisato: fa fede la scadenza del contratto

La presentazione delle liste per la partecipazione alle elezioni delle Rsu sarà consentita fino al 6 febbraio prossimo. La scadenza del termine del 6 febbraio, ricorda la circolare dell’Aran, coinciderà con l’orario di chiusura dell’istituzione scolastica abilitata a riceverle e sarà reso noto dalla commissione elettorale che vi si insedierà. Le liste potranno essere presentate solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative oppure che abbiano aderito all’accordo quadro del 1998.

Per avere titolo a candidarsi non è necessario essere iscritti ad un sindacato, ma non è consentito farlo autonomamente, presentando una propria lista. E dunque, per avere accesso all’elettorato passivo, è necessario essere inclusi in una lista di un sindacato compreso tra quelli aventi titolo a partecipare alle elezioni. A differenza della scorsa tornata, nella quale non potevano essere candidati i precari, adesso il diritto all’elettorato passivo è consentito anche ai supplenti. Purché l’incarico di supplenza abbia come termine almeno il 30 giugno.

Qualora il lavoratore a tempo determinato dovesse risultare eletto, la durata del mandato sarà circoscritta al periodo della supplenza. Al decorso del termine del contratto, dunque, l’interessato cesserà anche dall’incarico di rappresentante sindacale. In ogni caso, non hanno diritto a candidarsi i dirigenti scolastici, i componenti la commissione elettorale e i presentatori di lista. I presentatori di lista non vanno confusi con i firmatari delle liste. Il presentatore, infatti, è il dirigente sindacale, o un suo delegato, che presenta materialmente la lista previa garanzia dell’autenticità delle firme apposte dai lavoratori dell’istituzione scolastica. Firme necessarie a rendere valida la lista, che però non precludono ai firmatari la facoltà di candidarsi. Di qui la prassi, per i candidati, di apporre la propria firma sulla lista al solo fine di validarne la presentazione. L’Aran ha ricordato, inoltre, che ai fini della legittimità della candidatura non è necessaria alcuna dichiarazione di accettazione, non essendo prevista dalla normativa contrattuale. In ogni caso, i firmatari possono firmare per una sola lista. La firma del presentatore deve essere autenticata e ciò può avvenire in uno qualsiasi dei modi consenti dalla legge, compresa l’autenticazione da parte del dirigente scolastico della scuola di servizio.