18 febbraio DdL Conferenza della Repubblica

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 18 febbraio, approva un disegno di legge delega che modifica il modello organizzativo e il funzionamento delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città ed Autonomie locali e Unificata, introducendo un’unica Conferenza della Repubblica suddivisa in due Sezioni, una per le Regioni ed una per le Autonomie locali.

La Conferenza della Repubblica: nuova sede di confronto tra Stato ed autonomie regionali e locali

Presentazione

Con il disegno di legge, approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, si avvia il percorso volto ad istituire la Conferenza della Repubblica, un nuovo modello organizzativo che assorbe al suo interno e le sostituisce le attuali conferenze: Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata.

Il provvedimento individua nella Conferenza della Repubblica, la nuova sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

“Un provvedimento che ha una grande valenza politica” l’ha definito il ministro Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

A partire dai prossimi giorni si apre una fase di confronto – ha aggiunto il ministro – con le regioni e le autonomie locali per arrivare presto ad un nuovo modello più appropriato all’assetto costituzionale vigente, che consenta una accelerazione nel funzionamento e nell’azione del sistema delle autonomie, uno dei nodi che la legge delega vuole affrontare e risolvere.

Come è noto, quasi tutti i provvedimenti del governo, anche alla luce delle nuove competenze costituzionali, passano al vaglio e al confronto con il sistema delle regioni e delle autonomie locali – ha spiegato il ministro Fitto. Con l’istituzione della Conferenza della Repubblica vengono definiti tempi e procedure più celeri nell’esame dei provvedimenti, oggetto di confronto tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :

– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,

– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;

– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

Cosa prevede la riforma

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, si prevede che i decreti legislativi:

– istituiscano la “Conferenza della Repubblica”, quale sede plenaria, composta da due Sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l’altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente “Sezione Stato e regioni” e “Sezione Stato e autonomie locali”;

– disciplinino le funzioni, i compiti e la composizione sia della sede plenaria che delle Sezioni, prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;

– confermino le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona e collocandole nell’ambito delle predette Sezioni.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Tale criterio risponde all’esigenza di stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando, in particolare, la richiesta da parte di Regioni e autonomie locali di sedute straordinarie.

La delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si prevede che il legislatore delegato possa disciplinare, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le intese, anche prevedendo espressamente l’adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.

E’ prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni.

Uno specifico criterio di delega si riferisce alla necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all’interno delle amministrazioni.

Nella delega viene prevista anche l’istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l’organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni .

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :

– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,

– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;

– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

Il contesto della riforma

Il nuovo organismo prenderà il posto delle attuali tre conferenze:

1. la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e disciplinata, successivamente, con l’articolo 12 della legge 400 del 1988,

2. la Conferenza Stato, città e autonomie locali istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.

3. la Conferenza Unificata (le due precedenti riunite insieme) per l’esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali

Quest’ultima, è stata istituita nel 1997. Con il decreto legislativo n. 281 in attuazione della delega prevista dall’articolo 9 della legge n . 59/1997 il Governo ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato città ed autonomi e locali.

Il “sistema delle Conferenze ” costituisce attualmente la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

Dopo l’entrata in vigore del “nuovo” Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

L’attuale assetto del sistema delle conferenze, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento organizzativo e funzionale.

Il disegno di legge delega tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi la Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal “nuovo” Titolo V della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

Il disegno di legge delega si propone di razionalizzare l’organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata “Conferenza della Repubblica”, che sostituisce le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall’articolo 114 della Costituzione.