Nota 30 gennaio 2015, Prot. n. AOODGPER. 3214

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.: Al Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca
S E D E
Al CINECA
Via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Alla CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Palazzo Rondanini
Piazza Rondanini, 48
00186 Roma

Oggetto: Procedura TFA. Chiarimenti

Si fa seguito alla nota 20175 del 29 dicembre 2014 e si chiariscono alcuni punti controversi.

  1. Procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie
    A seguito di interlocuzioni avute con il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR e la CRUI, al fine di contemperare sia la posizione di quei candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione utile, ma ammessi con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali, sia la posizione di coloro i quali, inseriti a pieno titolo, siano risultati in posizione non utile a causa delle predette inclusioni, si ritiene opportuno scorrere le graduatorie per un numero di posizioni pari a quella dei candidati inseriti nel novero dei vincitori ammessi con riserva.
    Infatti non sarebbe legittima un’ammissione indistinta degli idonei inseriti con riserva, che andrebbe oltre l’ottemperanza delle cautelari, finalizzate esclusivamente alla prosecuzione delle procedure selettive.
    Si è inoltre convenuto sulla possibilità di ammettere in soprannumero gli idonei I ciclo T.F.A. che abbiano nel frattempo acquisito l’abilitazione attraverso i P.A.S. Nel caso, inoltre, di candidati già abilitati nella specifica classe di concorso attraverso P.A.S. e che abbiano però maturato il diritto all’iscrizione al T.F.A. secondo ciclo, in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie del II T.F.A., si ritiene opportuno consentire lo scorrimento della graduatoria e l’inclusione degli idonei del II ciclo per un numero pari di posizioni. Ciò a fronte del fatto che tali iscrizioni, trattandosi di personale già abilitato, non incidono sul contingente previsto.
    Appare, infine, opportuno precisare che, al fine di tutelare la posizione degli aspiranti nelle procedure inerenti classi di concorso, ove il numero complessivo dei presenti nelle graduatorie di merito sia inferiore ai rispettivi contingenti definiti dal D.M. 312/2014, le istituzioni accademiche sono autorizzate a procedere all’immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie, dopo l’inserimento dei relativi dati . Le classi di concorso saranno segnalate con comunicazioni da parte di CINECA, una volta verificate le singole situazioni. A tal fine, è essenziale che le istituzioni accademiche che hanno terminato le procedure inseriscano a sistema le informazioni.

  2. Tirocinio
    Pervengono numerosi quesiti relativi allo svolgimento del tirocinio. Si rimanda a quanto già previsto dal DM 487/2014 e relativi allegati, ma appaiono necessarie alcune ulteriori precisazioni.
    Nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, al fine di facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore.
    Riguardo ,inoltre, gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, si conferma l’obbligo di svolgimento di tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado. E’ demandata ai consigli di tirocinio e alle istituzioni scolastiche la pianificazione dei percorsi, che tengano conto delle esigenze professionali dei corsisti, ferme restando la serietà dell’impegno richiesto e la garanzia dell’assolvimento dei relativi obblighi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli