Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123

Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123

(in GU 7 febbraio 1924, n. 32)

Ordinamento dell’istruzione artistica

Art. 1. Tutti gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l’arte e l’istruzione artistica sono posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2. L’istruzione artistica si impartisce:

nelle scuole ed istituti d’arte e negli istituti superiori per le industrie artistiche;

nei licei artistici, nelle accademie di belle arti e nelle scuole superiori di architettura;

nei conservatori di musica e nella scuola di recitazione.

Art. 3. I regi istituti di istruzione artistica sono istituiti per decreto reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le finanze.

Essi sono governati per mezzo della direzione generale per le antichità e belle arti.

Delle scuole ed istituti d’arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche

Art. 4. Le scuole ed istituti d’arte hanno il fine di addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della regione.

Le scuole ed istituti d’arte hanno almeno un’officina.

Quando in una scuola od istituto d’arte si insegnino più di una lavorazione, la scuola od istituto è diviso in tante sezioni quante sono le specie di lavorazione.

Art. 5. La scuola d’arte, o corso inferiore dell’istituto d’arte, fornisce la preparazione tecnica e la cultura necessaria ad un artiere; il corso superiore dell’istituto d’arte esercita i giovani, già addestrati nell’officina al lavoro esecutivo, in lavori originali di arte applicata e li fornisce della cultura necessaria a formare capi d’arte.

Il corso superiore dell’istituto d’arte può essere istituito solo nelle sedi in cui esista una scuola d’arte. I locali e le officine dei due corsi sono comuni.

Art. 6. Le materie d’insegnamento della scuola d’arte o corso inferiore dell’istituto d’arte si dividono in tre gruppi:

a) lavoro d’officina, sotto la guida di un capo d’arte, che la dirige;

b) disegno applicato, e plastica nelle sezioni in cui occorra, che possono essere insegnati dallo stesso capo d’arte;

c) materie di cultura generale, che possono essere affidate a un abilitato all’insegnamento elementare.

Art. 7. Le materie d’insegnamento del corso superiore dell’istituto d’arte si dividono in tre gruppi;

a) lavoro d’officina, esercitazioni ed applicazioni delle forme naturali e delle forme storiche dell’arte;

b) disegno, plastica, pittura applicata, architettura domestica;

c) materie tecnologiche e di cultura generale.

Art. 8. Il personale stabile, direttivo ed insegnante dell’istituto d’arte deve essere in numero non inferiore a tre.

Art. 9. Lo Stato contribuisce all’istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti d’arte, in misura non superiore ai tre quarti della spesa totale, nel limite degli appositi stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10. Con il concorso degli enti locali il Ministro della pubblica istruzione potrà promuovere l’istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche col fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche direttive in un’industria artistica.

A tali istituti saranno ammessi per concorso, in numero da stabilirsi, alunni licenziati dall’istituto d’arte.

Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l’istituzione e il mantenimento di questi istituti.

Art. 11. La regia accademia di belle arti di Carrara è conservata, con lo stesso titolo, come «Scuola del marmo», con due corsi, uno per la figura ed uno per l’ornato, della durata di quattro anni ciascuno.

Le materie d’insegnamento sono le seguenti:

a) comuni ad ambedue i corsi: figura disegnata, figura modellata, ornato disegnato, ornato modellato, disegno geometrico, tecnica del marmo, prospettiva, elementi di architettura, aritmetica, storia dell’arte e del costume, storia generale, lingua italiana, storia naturale;

b) per il solo corso di figura: anatomia artistica;

c) per il solo corso di ornato: modellazione degli animali, anatomia degli animali.

Art. 12. La regia scuola di disegno degli operai «Gaetano Chierici» in Reggio Emilia è conservata con l’attuale ordinamento.

Dei regi licei artistici e delle regie accademie di belle arti

Art. 13. L’insegnamento dell’arte, indipendentemente dalle sue applicazioni alle industrie, si impartisce nei licei artistici e nelle accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

[Nota: Vedi anche il R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 214]

Art. 14. Il liceo artistico, della durata di quattro anni, è annesso a ciascuna delle accademie di cui al precedente articolo. Esso ha il fine di preparare allo studio specializzato della pittura, scultura, decorazione, scenografia ed architettura, mediante insegnamento di materie artistiche e di cultura generale.

Art. 15. Nel liceo artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie:

a) materie artistiche: figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura, anatomia artistica;

b) materie di cultura: letteratura italiana e straniera, storia e storia dell’arte, matematica, fisica, storia naturale, chimica e geografia.

Art. 16. L’insegnamento delle materie del gruppo a) nel liceo artistico è impartito in classi, alle quali non possono essere inscritti più di venticinque alunni.

Per la parte teorica delle materie artistiche e per le materie di cultura l’insegnamento è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno.

Art. 17. A ciascun anno di liceo artistico non possono essere iscritti più di cinquanta alunni, che vengono prescelti per ordine di merito.

A parità di merito è preferito il più giovane.

Art. 18. Gli alunni inscritti a ciascun anno del liceo artistico hanno l’obbligo della frequenza per tutte le materie indicate nell’art. 15; possono però, con deliberazione del consiglio delle scuole, essere esentati dall’obbligo della frequenza e degli esami per non più di tre insegnamenti di materie di cultura ed obbligati, per il numero di ore settimanali corrispondenti, a una maggiore frequenza ad uno o due fra gli insegnamenti di materie artistiche.

Art. 19. Gli insegnanti di ruolo di materie artistiche del liceo artistico possono ottenere l’uso gratuito di uno studio nei locali dell’istituto, quando, a giudizio del consiglio di amministrazione, ciò sia compatibile con le necessità dell’insegnamento dei professori di materie artistiche e dei maestri d’arte dei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e del corso speciale di architettura dell’accademia.

Art. 20. Per l’insegnamento delle materie di cultura nel liceo artistico sono messi a disposizione di ciascun istituto professori del ruolo A degli istituti medi, aumentando di altrettanti posti il ruolo medesimo.

Tali professori sono prescelti soltanto tra coloro che abbiano vinto un concorso speciale per una delle materie per le quali sono messi a disposizione.

Art. 21. Le accademie di belle arti hanno il fine di preparare all’esercizio dell’arte mediante la frequenza e il lavoro nello studio di un maestro; comprendono i corsi di pittura, scultura e decorazione, i quali hanno la durata di quattro anni ciascuno.

Un corso di scenografia della durata di quattro anni, è istituito nelle regie accademie di belle arti di Milano, Bologna e Roma.

Art. 22. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell’incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell’arte e del costume.

Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell’arte e del costume.

Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell’incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell’arte e del costume.

Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti di scenografia, di stile, di storia dell’arte e storia del costume.

Art. 23. L’insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo professore di ruolo.

Gli alunni sono ammessi a lavorare nei locali adiacenti e nello stesso studio del professore, il quale ha facoltà di avvalersi, anche senza compensarli, dell’opera degli alunni, per la esecuzione dei lavori dell’arte sua.

Quando a tal fine sia necessario che gli alunni si rechino a lavorare fuori del locale dell’accademia, il professore ne richiede apposita autorizzazione al presidente, il quale determina le condizioni e modalità da osservarsi per conciliare queste speciali esigenze dell’insegnamento con le norme sulla frequenza e sulla disciplina degli alunni.

Art. 24. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

Gli insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l’insegnamento della storia dell’arte nel corso di scenografia.

Art. 25. L’insegnamento della pittura, scultura, decorazione e scenografia può essere impartito a titolo privato da maestri d’arte, abilitati, con decreto ministeriale, su conforme parere di una commissione di cinque membri nominata ogni tre anni, per ciascuna delle arti suddette, dal Ministro per la pubblica istruzione.

I maestri d’arte hanno diritto all’uso gratuito di uno studio.

Il numero massimo dei maestri d’arte per ciascuna materia ed accademia è determinato dal Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere dei consigli di amministrazione, in relazione alla disponibilità di locali, all’importanza e alle esigenze di ciascuna accademia.

Nessuno degli insegnanti di ruolo può impartire insegnamenti a titolo privato nell’istituto al quale appartiene.

Art. 26. Gli studenti dei corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia dichiarano all’inizio dell’anno scolastico se intendono seguire gli insegnamenti delle materie artistiche nella scuola del professore di ruolo o in quella di uno dei maestri d’arte insegnanti a titolo privato.

L’insegnamento impartito a titolo privato ha, per gli studenti che vi si inscrivono, valore legale uguale a quello del corrispondente insegnamento impartito a titolo ufficiale.

Art. 27. I professori, di ruolo, di materie artistiche dei corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia e del corso speciale di architettura, di cui all’art. 79, hanno diritto all’uso gratuito di uno studio per l’insegnamento e l’esercizio dell’arte loro nei locali dell’accademia.

Art. 28. Nei corsi di pittura scultura, decorazione, scenografia e architettura, può essere assunto un aiuto od assistente per ciascuna cattedra.

La proposta è fatta dal titolare della cattedra ed è sottoposta all’approvazione del Ministro, che stabilisce la misura della retribuzione.

Art. 29. Il governo dell’accademia di belle arti e del liceo artistico è affidato ad un presidente nominato dal Ministro ed assistito dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle scuole, del quale fanno parte tutti gli insegnanti di ruolo e privati dell’accademia e del liceo.

Nelle accademie presso le quali sono costituiti collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al consiglio delle scuole ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma degli statuti e regolamenti in vigore.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 30. L’insegnamento per le classi e materie dell’accademia e del liceo, per le quali non è assegnato un professore di ruolo, è affidato:

a) a professori di ruolo del liceo artistico della stessa materia o di materia affine;

b) a estranei al ruolo del personale insegnante dell’istituto con preferenza a coloro che conseguirono idoneità nei concorsi a cattedre della stessa materia o di materie affini nelle accademie di belle arti e nei licei artistici.

I professori di ruolo del liceo artistico e quelli di storia dell’arte e anatomia artistica possono assumere insegnamento retribuito, a norma dei commi precedenti, purché non superino le ventiquattro ore settimanali.

Art. 31. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.

Nelle dette scuole gl’insegnamenti sono impartiti da professori del ruolo delle accademie e dei licei, o, in mancanza, da incaricati retribuiti nella misura indicata nell’art. 57.

Delle regie scuole superiori di architettura

Art. 32. Le scuole superiori di architettura hanno il fine di fornire la preparazione artistica e la cultura scientifica necessaria per la professione di architetto.

Esse possono essere istituite per convenzione tra lo Stato ed enti che intendano contribuire al loro mantenimento.

La convenzione è approvata con decreto reale promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze.

[Nota: Vedi anche il R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 214]

Art. 33. Salvo il disposto del secondo comma dell’art. 3, nulla è innovato nelle vigenti norme relative alla regia scuola superiore di architettura in Roma.

Dei regi conservatori di musica e della regia scuola di recitazione

Art. 34. I regi conservatori di musica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Roma hanno per fine l’educazione musicale o sono governati dalle norme in vigore per gli istituti governativi esistenti, con lo stesso fine, nelle dette città, salvo le disposizioni del presente decreto.

[Nota: Vedi anche il R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945]

Art. 35. Il direttore del conservatorio è assistito nel governo dell’istituto, oltreché dal consiglio di amministrazione, da un consiglio delle scuole composto di tutti i professori.

Artt. 36-37.. Abrogati dall’art. 3, R.D. 28 aprile 1927, n. 801.

Art. 38. Il Ministro ha facoltà di nominare a bibliotecario stabile senza concorso chi sia venuto in meritata fama di storico dell’arte musicale.

Art. 39. Nei regi conservatori può essere istituito un solo corso aggiunto per ogni posto di ruolo assegnato ai singoli insegnamenti.

Gli alunni inscritti solo al corso fondamentale non possono eccedere il numero di trenta.

Possono essere istituiti corsi aggiunti di teoria, solfeggio e dettato musicale, e di materie complementari, anche oltre il limite di cui al primo comma, quando ciò sia richiesto a causa del numero degli alunni inscritti ai corsi principali.

I professori di ruolo possono assumere un solo insegnamento retribuito per supplenza o incarico.

Art. 40. Alla regia scuola di recitazione in Roma si applicano le disposizioni del primo e del quarto comma dell’articolo precedente.

[Nota: La scuola è stata sostituita dalla Accademia d’arte drammatica dal R.D.L. 1 luglio 1937, n. 1369.]

Art. 41. L’ufficio centrale per la conservazione del corista uniforme è mantenuto presso l’istituto fisico della regia università degli studi in Roma ed è affidato ad un assistente dell’istituto stesso, che godrà di una retribuzione annua di lire 1.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Disposizioni comuni

Sez. I

Dell’ordinamento amministrativo

Art. 42. Ogni istituto di istruzione artistica ha uno speciale statuto che ne determina il carattere individuale in rapporto alle particolari finalità.

Lo statuto è approvato con decreto reale promosso dal Ministro per la pubblica istruzione.

Per gli istituti di cui al secondo alinea dell’art. 2 la proposta è fatta di concerto con il Ministro per le finanze.

[Nota: Vedi anche il R.D.L. 2 dicembre 1935, n. 2081]

Art. 43. Lo statuto stabilisce il numero degli anni di studio, il numero delle cattedre ed officine e detta ogni altra norma relativa all’ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare dell’istituto in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Art. 44. Il consiglio di amministrazione delle scuole ed istituti di arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche è composto come prescrive il rispettivo statuto.

Per tutti gli altri istituti contemplati dall’articolo 2, eccettuate le scuole superiori di architettura e gli istituti di cui al comma seguente, il consiglio di amministrazione è composto del presidente o direttore, che lo presiede di diritto, di due insegnanti di ruolo dell’istituto stesso, designati dal consiglio delle scuole, di due rappresentanti del Ministro per la pubblica istruzione, il quale potrà anche ammettervi rappresentanti di altri enti che concorrano, in maniera continuativa, al mantenimento dell’istituto. Il capo dell’ufficio di segreteria assiste alle sedute con voto consultivo.

Il consiglio per l’amministrazione del patrimonio, istituito nel regio conservatorio di musica San Pietro a Maiella in Napoli con il D.Lgt. 19 aprile 1917, n. 716, e la commissione amministrativa del regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, di cui all’art. 5 della convenzione approvata con R.D. 22 agosto 1919, n. 1672, mantengono la presente costituzione.

Di detti corpi vengono, inoltre, attribuite le funzioni del consiglio di amministrazione.

Art. 45. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico, e ogni altro fine inerente ai singoli istituti e per sussidi ad alunni poveri sono annualmente ripartiti tra i vari istituti a cura del Ministero, tenendo presenti i bilanci approvati dai consigli di amministrazione non più tardi del 31 marzo, tolta una parte riservata al Ministero per far fronte alle spese di carattere straordinario che si verifichino nel corso dell’esercizio e per le quali vengano fatte apposite proposte dagli istituti.

Il pagamento dei fondi sopra descritti è disposto dal Ministero sotto forma di assegno, in due rate semestrali anticipate.

Art. 46. L’erogazione dei fondi assegnati a ciascun istituto è fatta dal presidente del consiglio di amministrazione sotto la sua personale responsabilità; le spese eccedenti la somma di lire 3000 sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

I conti consuntivi saranno presentati al Ministero, per la approvazione, entro il 30 settembre.

Art. 47. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l’uso di locali dell’istituto per fini analoghi a quelli dell’istituto stesso e l’uso di strumenti a scopo di studio.

Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell’istituto per l’esercizio seguente.

Art. 48. I lavori eseguiti nelle officine delle scuole ed istituti d’arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio della scuola o dell’istituto.

Art. 49. Il personale di segreteria e d’ordine e il personale subalterno destinati a ciascun istituto sono posti alla immediata dipendenza del direttore della segreteria o, in mancanza di esso, del funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il direttore della segreteria risponde al capo dell’istituto di tutti i servizi affidati al personale dipendente.

Art. 50. È ammesso il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai capi degli istituti, entro 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 51. Le disposizioni relative all’amministrazione dei regi licei artistici e accademie di belle arti valgono anche per gli istituti di cui agli articoli 11 e 12.

Sezione II

Dello stato dei direttori e dei professori

Art. 52. Nelle scuole ed istituti d’arte e negli istituti superiori per le industrie artistiche il personale insegnante stabile è nominato, con deliberazione dell’amministrazione al cui bilancio fa carico la spesa relativa, in seguito a concorso bandito dal Ministero, il quale forma la commissione giudicatrice e promuove gli atti del giudizio.

Nei licei artistici nelle accademie di belle arti, nei conservatori di musica e nella scuola di recitazione il personale insegnante di ruolo è nominato giusta la L. 6 luglio 1912, n. 734, salvo il disposto dell’art. 20.

I posti di ruolo del personale insegnante indicati nella tabella 38 dell’allegato II al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 sono distribuiti con decreto ministeriale fra gli istituti di cui agli artt. 11, 12, 13, 34 e 40 del presente decreto.

L’insegnante può essere destinato a insegnare materie diverse da quelle per il cui insegnamento è stato nominato.

Il numero dei professori di regi istituti d’istruzione media di cui all’art. 20 è determinato annualmente per decreto ministeriale entro il mese di maggio.

Art. 53. I posti vacanti nel ruolo del personale insegnante possono essere conferiti, mediante promozione dal grado immediatamente inferiore, non oltre la metà per i licei artistici e le accademie, e non oltre il quarto per i conservatori di musica e la scuola di recitazione.

In questi ultimi istituti la disposizione di cui al comma precedente non si applica per i posti vacanti nei gradi superiori al decimo.

La promozione è conferita per merito assoluto su designazione del consiglio di amministrazione del Ministero.

Allo stesso insegnante non possono essere conferite più di due promozioni di grado a norma dei commi precedenti.

Art. 54. Per i direttori e i professori di ruolo degli istituti di istruzione artistica, eccettuata la scuola superiore di architettura, valgono le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto non siano in contrasto con quelle della L. 6 luglio 1912, n. 734, e salve le disposizioni del presente decreto.

Art. 55. Il Ministro ha facoltà di accordare al personale suddetto congedi, per ragioni d’arte, della durata massima complessiva di quarantacinque giorni per ogni anno scolastico.

I direttori e i professori sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell’anno in cui compiono settanta anni.

Art. 56. Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d’insegnamento di qualunque specie, negli istituti di istruzione artistica, eccettuata la scuola superiore d’architettura, sono conferiti dai capi degli istituti, in base a un giudizio di merito comparativo fra i vari aspiranti.

Art. 57. La retribuzione ai supplenti o incaricati, nei regi licei artistici e accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella scuola di recitazione, è corrisposta nei mesi di lezione e di esami, per il servizio effettivamente prestato, in ragione di annue lire 350, per ogni ora settimanale di lezione.

Alle retribuzioni e indennità suddette si provvede con aperture di credito a favore degli economi degli istituti, mediante ordini di pagamento firmati dai capi degli istituti medesimi.

Nello stesso modo si provvede al pagamento delle retribuzioni e indennità spettanti agli aiuti ed assistenti di cui all’art. 28.

Art. 58. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai concorsi a posti di ruolo nei regi istituti d’istruzione artistica in deroga al limite di età fissato dalla legge, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni.

Art. 59. È fatto divieto agli insegnanti di impartire lezioni private, a titolo oneroso, ai propri alunni.

Sezione III

Degli studenti, degli esami e delle tasse

Art. 60. La frequenza nella scuola d’arte o corso inferiore dell’istituto d’arte e nei conservatori di musica è valida per l’adempimento dell’obbligo scolastico.

Art. 61. Gli alunni sono puniti per le loro mancanze in scuola e fuori di scuola secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

Art. 62. Nel liceo artistico e nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso.

Allo stesso corso dell’accademia di belle arti non si può essere inscritti per più di cinque anni.

Art. 63. Gli stranieri sono inscritti nelle regie accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella regia scuola di recitazione a quell’anno di corso pel quale siano ritenuti idonei, a giudizio del consiglio delle scuole.

Art. 64. Gli esami negli istituti d’istruzione artistica sono di ammissione, promozione e idoneità, licenza, maturità.

Con l’esame d’ammissione si accede al corso superiore dell’istituto d’arte, al liceo artistico, all’accademia di belle arti, al conservatorio di musica ed alla scuola di recitazione.

Con l’esame di maturità si accede alla accademia di belle arti e alla scuola superiore d’architettura.

Alle classi di ciascun istituto, per le quali non è prescritto esame di ammissione, si accede dagli alunni interni con esame di promozione, dagli esterni con esame di idoneità.

L’esame di licenza è sostenuto al compimento degli studi nella scuola d’arte o corso inferiore dell’istituto d’arte, nell’istituto superiore per le industrie artistiche, nei singoli corsi dell’accademia di belle arti e dei conservatori di musica, e nella scuola di recitazione.

La scuola superiore d’architettura conferisce la laurea, ai sensi degli artt. 4 e 5 del R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 [Nota: ora T.U. 31 agosto 1933, n. 1592.]

Art. 65. Alla scuola d’arte o al corso inferiore dell’istituto d’arte si accede con il certificato di promozione alla sesta elementare o di ammissione a scuola media di primo grado.

Al corso superiore dell’istituto d’arte si accede, altresì, o con la licenza da scuola d’arte o corso inferiore dell’istituto d’arte, ovvero con la licenza da scuola complementare o con certificato di ammissione o promozione alla quarta classe d’una scuola media di primo grado. L’esame di ammissione al liceo artistico per i candidati forniti di licenza da scuola complementare o di ammissione o promozione alla quarta classe di altra scuola media è limitato alle sole prove artistiche.

All’accademia di belle arti si accede, altresì, con la licenza da istituto d’arte.

Alla scuola superiore d’architettura si accede, altresì, con esame d’ammissione per le materie artistiche, da chi abbia conseguito la maturità propria del liceo classico o quella propria del liceo scientifico.

Art. 66. Non può presentarsi all’esame di licenza dell’istituto d’arte chi non abbia conseguito uno dei titoli di ammissione tanti anni prima quanti sono gli anni del corso superiore dell’istituto stesso.

Non può presentarsi all’esame di maturità, di cui al terzo comma dell’art. 64, o all’esame di ammissione all’accademia, chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima uno dei titoli d’ammissione al liceo artistico.

Il regolamento determina quali periodi di tempo debbano intercedere fra gli esami che si danno nei conservatori di musica.

Le limitazioni di cui ai commi precedenti non valgono per i candidati che si trovano nel ventiduesimo anno di età.

All’esame di licenza dall’accademia non sono ammessi privatisti.

La dispensa di cui all’art. 18 non esenta dagli esami per le materie non frequentate chi si presenti all’esame di maturità.

Art. 67. Chi nella prima sessione dell’anno scolastico non superi, o non compia l’esame, è ammesso a sostenere, o a ripetere, le prove solo nella sessione autunnale dello stesso anno.

Art. 68. I diplomi di licenza dai corsi della accademia di belle arti hanno esclusivamente valore di qualifica accademica.

Non si possono più conferire diplomi di professore di disegno architettonico.

L’abilitazione all’insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media si consegue per esame di Stato al quale è ammesso chi abbia superato l’esame di maturità propria del liceo artistico o sia provveduto della licenza da istituto d’arte o da liceo femminile.

Art. 69. Vale per gli studenti del liceo artistico la norma sancita dall’art. 75 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 70. Gli orari d’insegnamento del liceo artistico e quelli delle materie di cultura per gli altri istituti, fatta eccezione della scuola superiore di architettura, sono determinati per decreto reale.

Pure con decreto reale sono approvati i programmi degli esami di ammissione al liceo artistico e ai singoli corsi dell’accademia di belle arti e di maturità.

Tutti gli altri orari e programmi sono determinati per decreto ministeriale.

Art. 71. La commissione giudicatrice dell’esame di ammissione al corso superiore dell’istituto d’arte, al liceo artistico, all’accademia di belle arti, al conservatorio di musica e alla scuola di recitazione è composta di professori dell’istituto e di uno o due membri estranei. Allo stesso modo è composta la commissione degli esami di promozione o idoneità e di licenza.

La commissione dell’esame di maturità è composta di tre professori dell’accademia di belle arti, di un professore universitario e di due professori di istituto medio di secondo grado.

Le commissioni degli esami di ammissione, di promozione o idoneità e di licenza sono nominate dal presidente o direttore dell’istituto: la commissione dell’esame di maturità è nominata dal Ministro.

Art. 72. Negli istituti di cui al secondo e terzo alinea dell’art. 2 le opere degli alunni debbono essere esposte al pubblico alla fine dell’anno scolastico almeno per una settimana.

Negli istituti di cui al quarto alinea dello stesso articolo almeno una parte dei saggi deve essere pubblica.

Art. 73. Le tasse scolastiche negli istituti di cui al secondo alinea dell’art. 2, fatta eccezione per gli istituti di cui agli artt. 11 e 12, sono determinate dallo statuto.

Per tutti gli altri istituti sono stabilite dall’annessa tabella, salvo il disposto dell’art. 33.

Le tasse di frequenza possono essere pagate in quattro rate bimestrali anticipate a decorrere dal 1° novembre.

Art. 74. Il pagamento delle tasse di esame indicate nell’annessa tabella deve effettuarsi direttamente all’economo dell’istituto che ne verserà una terza parte all’erario entro trenta giorni dall’inizio degli esami.

Le altre due terze parti saranno distribuite a titolo di propina tra i membri delle commissioni giudicatrici nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Nello stesso regolamento sarà determinata la misura delle indennità spettanti ai commissari d’esame estranei al ruolo degli insegnanti dell’istituto, e al personale non insegnante che, per ragioni tecniche, debba partecipare ai lavori di esame. [Articolo abrogato dall’art. 4, L. 20 maggio 1966, n. 335]

Art. 75. Sono istituite borse di studio dell’ammontare annuo di lire 3.000 da conferirsi, secondo le norme del regolamento, nei regi licei artistici ed accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella scuola di recitazione, ad alunni di condizione disagiata.

I fondi destinati a tal fine sono compresi negli assegni di cui all’art. 45.

Art. 76. L’assegno annuo del pensionato artistico nazionale è di lire 10.000.

L’indennità per il viaggio all’estero del pensionato di architettura è di lire 12.000.

Art. 77. Il pensionato per l’arte musicale è un premio annuo di lire 10.000, da conferirsi mediante concorso all’autore di una composizione sinfonica.

Tale premio non può essere conferito alla stessa persona per più di due volte.

Art. 78. La villa nazionale di Stra può essere adibita per soggiorno temporaneo di artisti e di studenti di accademia che intendano ritirarvisi per il compimento d’opere d’arte.

La concessione è fatta dal Ministro.

Un maestro d’arte della regia accademia di belle arti di Venezia è incaricato della vigilanza, con una retribuzione annua da fissarsi nel decreto di nomina.

Disposizioni transitorie

Artt. 79-88.

. . . o m i s s i s . . .[Recano disposizioni ormai prive di interesse].

Disposizioni finali

Art. 89. Le disposizioni relative alla distribuzione degl’insegnanti negli istituti, alle tasse e al nuovo ordinamento degli studi, salvo che per gli esami di ammissione, avranno effetto dal 1° novembre 1924.

Art. 90. Sono abrogati gli artt. 4 e 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211.

Art. 91. Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre vigenti disposizioni di legge relative allo stesso oggetto.