Legge 27 febbraio 2015, n. 11

Legge 27 febbraio 2015, n. 11 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00031) (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2015)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 febbraio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Testo del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 (in questa stessa
Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative.». (15A01556) 

(GU n.49 del 28-2-2015)

 

 Vigente al: 28-2-2015

 

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  b) al comma 2 le parole: «31  dicembre  2014»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno  2013,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  114,  dall'articolo  66,  commi   9-bis   e   13-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2015. 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2015». 
  4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 
  5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai  sensi  del  comma  1,
lettera b) e del comma 2, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  non   e'   stata   presentata   alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca. 
  6. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  7. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle
funzioni  ad  essa  attribuite,  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia  per  l'attribuzione  di
funzioni dirigenziali,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  7,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in  essere  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con  scadenza  entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, al 31  dicembre  2015.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata  in  495.440  euro
per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: «e' prorogato al 31  dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre 2015». 
  8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «Per  il
quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli  anni
dal 2011 al 2020». 
  8-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  8-bis  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89. 
  9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2,   comma   12,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici. 
  10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015». 
  11. All'articolo 1, comma 298, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 
  11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre  il  31  maggio
2015». 
  11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 
  12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede  mediante  l'utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2,  comma
7,  lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
  12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n.
190,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Fino   alla
conclusione   delle   procedure   di   stabilizzazione,   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  le
regioni  possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a   tempo
determinato interessati alle procedure di cui  al  presente  periodo,
fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti  dall'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica». 
  12-ter. Al fine di assicurare, con  carattere  di  continuita',  il
regolare svolgimento delle attivita' afferenti  all'allertamento,  al
monitoraggio e al coordinamento operativo delle  strutture  regionali
che  compongono  il  Servizio  nazionale  della  protezione   civile,
prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di  cui
all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso  le
Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata  fino  al
31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di  cui  all'articolo
14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891
del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  21
agosto  2010,  e  successive  modificazioni.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma  si  provvede  con  le  risorse  a
carico dei bilanci regionali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  14
dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010. 
  12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare  la
piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di
cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,  n.  96,  per
l'anno 2015, i termini relativi  al  procedimento  di  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013,  di  cui
all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96  del  2012,  sono
prorogati di sessanta giorni. Il termine per la  presentazione  delle
richieste di accesso, per  l'anno  2015,  ai  benefici  di  cui  agli
articoli 11  e  12  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I  partiti
politici che,  entro  tale  data,  abbiano  presentato  richiesta  di
ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del  presente  comma
per l'anno 2015  e  abbiano  attestato  di  essere  in  possesso  dei
requisiti  indicati  all'articolo  10,  commi  1  e  2,  del   citato
decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla
deliberazione 15  gennaio  2014,  n.  1,  della  Commissione  di  cui
all'articolo 9, comma 3, della citata legge n.  96  del  2012,  hanno
accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel
registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  149  del
2013 alla data del 31  gennaio  2015.  A  tal  fine,  la  Commissione
trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco
dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni  di
cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino  al  31  dicembre
2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di  cui  al
terzo  periodo  del  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149  del  2013,
anche qualora non risultino  ancora  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della  percezione
dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3. 
                               Art. 2 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                     di giustizia amministrativa 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il  31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»; 
  b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1º gennaio 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2015». 
  1-bis. Il termine di cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015.
Entro tale termine, gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, le unioni di comuni, nonche' le comunita'  montane  possono
richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace  soppressi,
indicati  nella  vigente  tabella  A  allegata  al   citato   decreto
legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori,
anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente  carico
delle spese di funzionamento  e  di  erogazione  del  servizio  della
giustizia  nelle  relative  sedi,  ivi  compreso  il  fabbisogno   di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento  di
territori limitrofi compresi nel circondario di un  unico  tribunale.
Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della  giustizia,  valutata  la
rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai  criteri  di
cui al presente comma, apporta con  proprio  decreto  le  conseguenti
modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato  decreto
legislativo n. 156 del 2012. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,
da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto di cui al  quarto  periodo  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
determinate  le  piante  organiche  del  personale  di   magistratura
onoraria degli  uffici  del  giudice  di  pace  ripristinati  e  sono
altresi' apportate le necessarie  variazioni  alle  piante  organiche
degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore  della
magistratura definisce, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto di cui al  periodo  precedente,  la  procedura  di
trasferimento  dei  magistrati  onorari  destinati  agli  uffici  del
giudice  di  pace  ripristinati.  Si  applicano  i  commi   4   e   5
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n.  156  del  2012,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                             Art. 2-bis 
 
 
                  Proroga di interventi in materia 
                    di contratti di solidarieta' 
 
  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel  limite  di  50
milioni  di  euro.  A  tal  fine,  l'ammontare  del  trattamento   di
integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta'  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni, e' aumentato nella  misura  del  10  per  cento  della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di
cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti
dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati
nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                             Art. 2-ter 
 
 
Proroga della disciplina  transitoria  per  l'esame  di  abilitazione
             all'esercizio della professione di avvocato 
 
  1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 
                               Art. 3 
 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1°
gennaio  2013  per   gli   apparecchi   atti   a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico.  Al  fine
di  assicurare  ai  consumatori  la  migliore  qualita'  di   visione
dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio  2016  gli  apparecchi
atti  a  ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  dalle   aziende
produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature  elettroniche   al
dettaglio  sul  territorio  nazionale  integrano  un   sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte
le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione  internazionale  delle
telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal  1°
gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi
venduti  ai  consumatori  nel  territorio  nazionale   integrano   un
sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi  in  tecnologia
DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per  le
successive evoluzioni delle  codifiche,  gli  obblighi  previsti  dal
presente comma  decorrono  rispettivamente  dal  diciottesimo  e  dal
ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte  dell'ITU.
Con regolamento dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
sono indicate le codifiche che devono  considerarsi  tecnologicamente
superate, in ordine alle quali non sussistono gli  obblighi  previsti
dal presente comma». 
  2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11  novembre  2014,  n.  164,  le  parole:  «31  gennaio  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre  mesi
successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro
il 31 maggio 2015» e le parole:  «30  aprile  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2015». 
  3. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  3-bis.  Al  fine  di  favorire  il   completamento   di   programmi
realizzativi nelle aree colpite da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio  2014,  il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' prorogato al 30 settembre 2015. 
  3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al
comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
relativamente  al  primo  e  al   secondo   raggruppamento   di   cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,  n.  226,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015. 
  3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento
di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del  bando
di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui  all'allegato
1 allo stesso regolamento, sono prorogati  all'11  luglio  2015,  con
esclusione degli ambiti di  cui  all'articolo  4,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3-quinquies. La data  di  inizio  dell'anno  convenzionale  di  cui
all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015,  e'  differita
al 1° ottobre 2014. 
  3-sexies. All'articolo 3,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall'1° aprile 2011, per
anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile
di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite
dalle seguenti: «Per anno convenzionale  si  intende  l'anno  termico
intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno  e  il  30  settembre
dell'anno successivo;». 
  3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno 2015 e il relativo
limite massimo di spesa  e'  incrementato  di  55  milioni  di  euro.
L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                             Art. 3-bis 
 
 
            Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia 
               a favore delle piccole e medie imprese 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto fino al 31  dicembre  2015  e'  sospesa  l'efficacia
dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Fino
al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano  ad  applicarsi  nel
testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge n.  190  del  2014.  Sono  fatte  comunque  salve  le  garanzie
eventualmente concesse fino alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
                  Proroghe di termini di competenza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2015». 
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore  dello
stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016». 
  2-ter. La proroga del termine di cui al comma  2-bis  del  presente
articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono
agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  fermi  restando  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 4 del medesimo regolamento. 
  3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui  all'articolo
41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015». 
  5. Le province che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014
sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. 
  5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita' di riparto  tra
le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2015  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68. 
  5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo  precedente»  sono
inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento  fra
gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante
10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna». 
  5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 573: 
  1) al primo periodo: 
  1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti  locali  che  hanno
avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio  comunale  del
piano  di  riequilibrio  finanziario,  come  previsto   dall'articolo
243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  enti
locali  che,  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, non abbiano presentato il piano di  riequilibrio  entro
il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni,»; 
  1.2) le parole: «entro il termine perentorio di  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; 
  2) al secondo periodo,  le  parole:  «di  centoventi  giorni»  sono
soppresse; 
  b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole:  «entro  il  termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30
giugno 2015». 
  6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal  1º
gennaio 2015, anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato,  per
un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque  nel  rispetto
del limite complessivo della spesa  autorizzata,  fino  al  31  marzo
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di  9,7  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni  di  euro,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1  della
medesima legge, alla prosecuzione del  concorso  delle  forze  armate
alle  operazioni  di  sicurezza  e  di   controllo   del   territorio
finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita'  organizzata
e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015. 
  6-bis.  I  termini  di  cui  all'articolo  14,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  sono
prorogati al 31 dicembre 2015. 
  6-ter.  All'articolo  17,  comma  4-quater,  del  decreto-legge   9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno
2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015». 
                               Art. 5 
 
 
           Proroga di termini in materia di beni culturali 
 
  1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro  il  31  marzo  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015». 
  1-bis. Le attivita' della Fondazione di  studi  universitari  e  di
perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e  5  dell'articolo
67  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  sono  estese  al
settore dei beni e delle attivita' culturali e sono prorogate fino al
31 dicembre  2017  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che
assume la  denominazione  di  «Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo». 
                               Art. 6 
 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «30 marzo  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2015». 
  2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite  dalle  parole:  «31
ottobre 2015». 
  2-bis. La durata  complessiva  dei  rapporti  instaurati  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'
prorogata di due anni. 
  3. Al decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3,  comma  1,  dopo  le  parole:  «2013-2014»  sono
inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»; 
  b) all'articolo 19, comma  1,  dopo  le  parole:  «2013-2014»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  per  gli  anni  accademici  2014-2015  e
2015-2016». 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque  ricorrano  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «28
febbraio 2015»; 
  c) le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015». 
  5. Per gli interventi di edilizia scolastica  di  cui  all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il  termine  per
l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015. 
  5-bis.  All'articolo  18,  comma  8-ter,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2015». 
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
le  parole:  «Entro  il  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 31 marzo 2015». 
  6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma
745, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  e'  differito  al  31
dicembre 2015. All'onere finanziario  derivante  dal  primo  periodo,
pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto  ad  euro
10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni,  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  58,   comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni
normative o amministrative  ai  problemi  occupazionali  connessi  ai
rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il  Governo  attiva  un
tavolo di confronto tra  le  amministrazioni  interessate,  gli  enti
locali   e   le   organizzazioni   rappresentative   dei   lavoratori
interessati. 
                               Art. 7 
 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole «entro  il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «1º gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; 
  b)  le  parole:  «31  dicembre  2016»,  ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  c)  le  parole:  «31  dicembre  2014»,  ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  d) le parole: «1º gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2018»; 
  e) all'articolo 2, comma 5,  le  parole:  «per  l'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»; 
  f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e  le  parole:  «e  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»; 
  g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31  ottobre  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»; 
  g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Nelle  procedure  di  selezione  per  la  formazione   del
contingente di personale militare di cui  al  comma  6  del  presente
articolo,  centocinquanta   posti   sono   riservati   al   personale
appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9,  terzo
periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014,  ferma  restando
l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento»; 
  h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il  30  giugno  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»; 
  i) all'articolo 8, comma 1, le parole:  «e  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2014 e 2015». 
  2-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  425,  426,  427,  428  e  429
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  si  applicano
anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato  dal
presente articolo. 
  3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro  il  1º  gennaio  2015»,  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2016». 
  4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «fino alla data del  31  dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015». 
  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, le parole: «al 90 percento nel 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 90 per cento nel 2016». 
  4-ter. La concessione del contributo per il  sostegno  al  progetto
pilota per il trattamento di minori vittime di abuso  e  sfruttamento
sessuale, di cui all'avviso pubblico n.1/2011, di cui  al  comunicato
della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le
pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  208  del  7
settembre  2011,  aggiudicato  al   Dipartimento   di   pediatria   e
neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di  Roma  «La
Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura  e  ricerca  sull'abuso
all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre  2015.  All'onere  derivante
dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per  l'anno
2015,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto
del concorso straordinario di cui all'articolo 11  del  decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27,  e  successive  modificazioni,  l'efficacia  delle
disposizioni in materia  di  requisiti  per  il  trasferimento  della
titolarita' della farmacia, di cui  all'articolo  12  della  legge  2
aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino  al
31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini  dell'acquisizione  della
titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione
all'albo dei farmacisti. 
                               Art. 8 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  le
parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2015». 
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: «entro il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»; 
  b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro  il  31  dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro
il 31 agosto 2015». 
  3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016 ». 
  3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a
lavori, disciplinati dal codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite  o  di  altra
procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo  26-ter,  comma
1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e
successive modificazioni, e' elevata al  20  per  cento  dell'importo
contrattuale. 
  3-ter.  All'articolo  23-ter,   comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1°  gennaio  2015»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
settembre 2015». 
  3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle
procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. All'articolo 55, comma 23-quinquies,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015». 
  5. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  le  parole:  «22  marzo  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  6. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e),  h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015. 
  7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, la parola: «sessanta»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«centottanta». 
  8. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «31 dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «entro il 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31  agosto  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.». 
  10-bis. Nelle more  dell'attuazione,  per  l'annualita'  2015,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,  e
successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse
alle regioni, e comunque fino  al  centoventesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa  a  casa
per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio  per
finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n.  15,  il  competente  giudice  dell'esecuzione,  su
richiesta della  parte  interessata,  puo'  disporre  la  sospensione
dell'esecuzione di dette  procedure.  Ai  fini  della  determinazione
della misura dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche dovuto per l'anno 2016,  non  si  tiene  conto  dei  benefici
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui  al  primo
periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3  milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del  fondo  di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo  49,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
                               Art. 9 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, e' prorogato al 31
dicembre 2015. 
  2 All'articolo  1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; 
  b) la parola: «260-bis» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «260-bis,
commi da 3 a 9,»; 
  c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015». 
  Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «
30 settembre 2015». 
  4-bis.  All'articolo  27,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi». 
  4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, e successive modificazioni, le parole: «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta  nelle  more
della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. 
  4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia
delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo  5,
comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al  31
dicembre 2015. All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei
limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006. 
                             Art. 9-bis 
 
 
                Proroga della Commissione istruttoria 
          per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC 
 
  1. Ferma restando la  possibilita'  di  rinnovo  dopo  l'originaria
scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria  per  l'autorizzazione
ambientale integrata  -  IPPC  in  carica  al  31  dicembre  2014  e'
prorogata  nelle  proprie  funzioni  fino  al  subentro   dei   nuovi
componenti nominati con successivo decreto. 
                               Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2015». 
  3.  E'  prorogato   fino   al   31   dicembre   2015   il   termine
dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8,  comma
30, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo  22,  comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30
aprile 2015. 
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma
176, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2018. 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le  parole:  «Sino  al  31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015». 
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2013, 2014 e 2015». 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «per gli anni  2012,  2013  e  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015». 
  7-bis. Al quarto periodo del  comma  484,  dell'articolo  1,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:  «ed  e'  destinato  dalle
regioni all'estinzione anticipata del debito» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito». 
  8. All'articolo 23, comma 12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 
  8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge  23  dicembre
2014, n.  190,  le  parole:  «per  il  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il 2016». 
  9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al  periodo  precedente
emerga un  andamento  che  non  consenta  la  copertura  degli  oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102  del  2013,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti  per  il  periodo
d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio  2016,  delle
accise di  cui  alla  Direttiva  del  Consiglio  2008/118/CE  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle
minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell'aumento
degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 
  10. All'articolo  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2014, 2015 e 2016»; 
  b) al comma 16, le parole: «2014  e  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011- 2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo
2011- 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14  marzo
2011, n. 23, e successive  modificazioni,  le  parole:  «a  decorrere
dall'anno  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a   decorrere
dall'anno 2016». 
  11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del
debito  per  quota  capitale,  da  intendersi  automatica,   disposta
dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12  maggio  2014,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
e' prorogata per ulteriori  dodici  mesi.  La  durata  del  piano  di
ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2014,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,  n.  50.
Agli oneri per interessi derivanti dai  finanziamenti  rimodulati  ai
sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere  sulle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  11,  comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  come  modificata
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio  2014,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  giugno  2014,  n.  93,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. 
  11-quater. La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  integrate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
e dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  in
coerenza con le disposizioni di cui  al  comma  11-ter  del  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  213  del  2012,  del
citato articolo 1, comma 367, della legge n.  228  del  2012,  e  del
citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  n.  43  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71  del  2013,  senza
ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e  modalita'  operative
stabiliti nei predetti decreti. 
  12. All'articolo 20  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il
seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a.  concorrono,  nell'ambito  del  bilancio  consolidato
della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014
e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine  per  il  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.». 
  12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: «per l'anno 2014, nel limite di  5  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite
di 5 milioni di euro per ciascun anno». 
  12-ter. All'articolo  35,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2015». 
  12-quater. All'articolo 35, comma 3,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018». 
  12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole: «22  giugno  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  2) alla lettera b), le parole: «31  luglio  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2015»; 
  b) al comma 2 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A
seguito della presentazione della richiesta del piano di  rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se  la  rateazione
e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  e  successive  modificazioni,  la  stessa  non  puo'  essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto». 
  12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.
184, e successive modificazioni, le parole: «2013  e  2014»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016». 
  12-septies.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del   comma
12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni  2015  e
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  12-novies. All'articolo 2, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le  parole:
«15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  12-decies. All'articolo 20, comma  1,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014,  n.  68,  le  parole:  «all'esercizio  finanziario  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014». 
  12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85,
lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate
le disposizioni previste dagli articoli 27,  commi  1,  2  e  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96  a  115  e  117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per
i soggetti  che,  avendone  i  requisiti,  decidono  di  avvalersene,
consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1  milioni  di  euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per
l'anno 2021, affluiscono  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui  al  citato  articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013  e  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017». 
  12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo,  della
legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile». 
  12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite  le
seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»  e  le  parole:
«comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter». 
  12-quinquiesdecies. In deroga  all'articolo  1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'anno  2014  sono  valide  le
deliberazioni regolamentari e tariffarie  in  materia  di  tassa  sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni  entro  il  30  novembre  2014.  I
comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI
entro il 30 novembre 2014 procedono alla  riscossione  degli  importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno
2013. Le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le
previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate  nell'anno
successivo. 
  12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto
periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  opera  per  le
regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche
nell''anno  2014.  La  predetta  disapplicazione  opera   anche   nei
confronti delle regioni che non hanno  rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli del patto di stabilita' interno  e  che  hanno  destinato  al
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del
patto  di  stabilita'  superiore  al  50  per  cento  dello   stesso,
limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle  entrate  del
titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita',  e
del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. 
  12-septiesdecies. Le  regioni  di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo, del  presente  articolo  possono  dare  applicazione
all'articolo 40, comma  3-quinquies,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il  rispetto  degli
ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonche' di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  in  ogni  caso  compatibilmente  con   il
rispetto, nel 2015, dei  vincoli  di  bilancio  e  a  condizione  che
abbiano, altresi', provveduto alla regolare  costituzione  dei  fondi
per  la  contrattazione  integrativa.  Le  predette  regioni  possono
procedere  ad  assunzioni  a  tempo   indeterminato   unicamente   in
attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 
  12-duodevicies.  Nei  confronti  delle  regioni  di  cui  al  comma
12-sexiesdecies,  secondo  periodo,  del  presente  articolo  non  si
applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma  462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento
alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi
le rimanenti sanzioni. 
  12-undevicies. Per le regioni  di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo,  del  presente  articolo  il  mancato  rispetto  dei
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2014   non
costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12-vicies.  In  attesa  di  apposita  regolamentazione  in   ordine
all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31  dicembre
2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto
obbligato al pagamento  dell'accisa  qualora  dalla  conclusione  del
procedimento penale instaurato per i medesimi fatti  e  definito  con
sentenza anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il  coinvolgimento  del
medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo  o  colpa.  Resta  fermo
l'eventuale recupero nei confronti  dell'effettivo  responsabile  del
reato. 
  12-vicies semel. All'articolo  18,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015». 
  12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno». 
  12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  12-
vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2017,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                             Art. 10-bis 
 
 
             Proroga di termini in materia previdenziale 
 
  1. Il primo periodo dell'articolo 1,  comma  744,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i  lavoratori
autonomi, titolari di posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  che  non  risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del  27  per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per  l'anno  2016  e
del 29 per cento per l'anno 2017». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  si  provvede,  quanto  a  60
milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  60
milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                               Art. 11 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
2014, n. 93,  il  riferimento  all'anno:  «2014»  e'  sostituito  dal
seguente: «2015». 
  1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2014»,
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2015». 
  1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  2.  L'incarico  del  Commissario  delegato,   nominato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e
successive  modificazioni,  prosegue  fino  al  completamento   degli
interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle  strade
statali e provinciali interrotte  o  danneggiate  dall'alluvione  del
mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  2015.
Restano ferme le disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014,  n.  144,  come
integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164. 
                               Art. 12 
 
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
  agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti  ottenuti  da
  produzioni vegetali 
  1. All'articolo 22,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  b)  al  comma  1-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «Limitatamente
all'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «Limitatamente  agli
anni 2014 e 2015». 
  2.  Alle   minori   entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
dicembre 2015». 
                               Art. 13 
 
 
                   Federazioni sportive nazionali 
 
  1. E' differita al 1º gennaio 2016 l'applicazione alle  Federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  delle  norme  di  contenimento  delle  spese  previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di  cui
al precedente periodo  si  provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti
autorizzati a legislazione vigente. 
                               Art. 14 
 
 
              Proroga contratti affidamento di servizi 
 
  1. Nelle more del riordino delle funzioni di  cui  all'articolo  1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e  al  fine  di
assicurare la continuita' delle  attivita'  dei  centri  dell'impiego
connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007- 2013, in scadenza il 31  dicembre  2015,  i
contratti di affidamenti di servizi  per  l'impiego  e  le  politiche
attive, in scadenza a partire dal  1º  gennaio  2015,  stipulati  dai
centri per l'impiego, possono essere prorogati fino  al  31  dicembre
2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte  riguardante
le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti  a  carico  dei
programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate. 
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 418, le parole:  «15  febbraio  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2015»; 
  b) al comma 419, le  parole:  «30  aprile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio». 
                               Art. 15 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

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