Circolare Ministeriale 3 marzo 2011, n. 19

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio I

 

 

Alle Direzioni Generali

LORO SEDI

 

Alla Direzione Generale per l’Università,

lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario

Uff. VIII – SEDE

 

Alla Sovrintendenza agli Studi

Della Regione Autonoma Valle D’Aosta

AOSTA

 

Alla Sovrintendenza Scolastica

Della Provincia Autonoma di Trento

TRENTO

 

Al Direttore dell’Ufficio

Della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

BOLZANO

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

All’Organisation du Baccalaureat International

15, route des Morrillons

1218 Grand Sacconex

Geneve – Suisse

 

Al Rettore Del Collegio

del Mondo Unito dell’Adriatico

Via Trieste, n. 29

34013 – DUINO (TS)

 

E, p.c. Al Gabinetto dell’On.le Ministro

SEDE

 

Al Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

Oggetto: Iscrizione delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il Diploma di Baccellierato Internazionale nell’elenco di cui all’art. 2 della legge n. 738/86 – D.M. 18 ottobre 2010 applicativo del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164

 

Sono pervenute, a questa Direzione Generale, notizie su alcuni presunti dubbi interpretativi sul D.M del 18 ottobre 2010 e relativi allegati A e B, con cui sono state fornite indicazioni per l’applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, con particolare riferimento all’insegnamento della lingua italiana da parte istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il Diploma di Baccellierato Internazionale nell’elenco di cui all’art. 2 della legge n. 738/86.

 

Al riguardo, va evidenziato, in via di premessa, come l’insieme delle disposizioni contenute nella sopra citata normativa non abbia apportato significative e sostanziali innovazioni rispetto a quanto stabilito sull’argomento nel D.P.R. n. 777/1994 e nell’O.M. n. 52/1997 e relativi allegati.

 

Ciò detto, non si può fare a meno di rilevare come l’inserimento – nell’ambito dei piani di studio delle istituzioni scolastiche in parola – dell’insegnamento della lingua italiana, risulti comunque quanto mai opportuno soprattutto per quelle operanti sul territorio italiano.

 

L’insegnamento infatti dell’italiano – per natura, tipologia e finalità di tale materia – assume un’indubbia rilevanza, per assicurare, in rapporto, tra l’altro, alle esigenze dell’utenza, l’erogazione del servizio in termini effettivi di qualità, attraverso un’offerta formativa che sia quindi in linea con la necessità di garantire un’istruzione organica e completa.

 

Si ribadisce pertanto l’opportunità che, da parte delle istituzioni scolastiche in oggetto, l’insegnamento dell’italiano venga inserito nei relativi piani di studio, tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 1 – comma 3 – del D.P.R. n. 164/2010, dove viene disposto che qualora l’insegnamento della lingua italiana non fosse stato contemplato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma di Baccellierato Internazionale ai fini dell’immatricolazione, da parte dei singoli atenei può essere prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana.

 

Il DIRETTORE GENERALE

Marcello Limina

 

Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010