Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio I
Alle Direzioni Generali
LORO SEDI
Alla Direzione Generale per l’Università,
lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
Uff. VIII – SEDE
Alla Sovrintendenza agli Studi
Della Regione Autonoma Valle D’Aosta
AOSTA
Alla Sovrintendenza Scolastica
Della Provincia Autonoma di Trento
TRENTO
Al Direttore dell’Ufficio
Della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
BOLZANO
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All’Organisation du Baccalaureat International
15, route des Morrillons
1218 Grand Sacconex
Geneve – Suisse
Al Rettore Del Collegio
del Mondo Unito dell’Adriatico
Via Trieste, n. 29
34013 – DUINO (TS)
E, p.c. Al Gabinetto dell’On.le Ministro
SEDE
Al Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Oggetto: Iscrizione delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il Diploma di Baccellierato Internazionale nell’elenco di cui all’art. 2 della legge n. 738/86 – D.M. 18 ottobre 2010 applicativo del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164
Sono pervenute, a questa Direzione Generale, notizie su alcuni presunti dubbi interpretativi sul D.M del 18 ottobre 2010 e relativi allegati A e B, con cui sono state fornite indicazioni per l’applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, con particolare riferimento all’insegnamento della lingua italiana da parte istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il Diploma di Baccellierato Internazionale nell’elenco di cui all’art. 2 della legge n. 738/86.
Al riguardo, va evidenziato, in via di premessa, come l’insieme delle disposizioni contenute nella sopra citata normativa non abbia apportato significative e sostanziali innovazioni rispetto a quanto stabilito sull’argomento nel D.P.R. n. 777/1994 e nell’O.M. n. 52/1997 e relativi allegati.
Ciò detto, non si può fare a meno di rilevare come l’inserimento – nell’ambito dei piani di studio delle istituzioni scolastiche in parola – dell’insegnamento della lingua italiana, risulti comunque quanto mai opportuno soprattutto per quelle operanti sul territorio italiano.
L’insegnamento infatti dell’italiano – per natura, tipologia e finalità di tale materia – assume un’indubbia rilevanza, per assicurare, in rapporto, tra l’altro, alle esigenze dell’utenza, l’erogazione del servizio in termini effettivi di qualità, attraverso un’offerta formativa che sia quindi in linea con la necessità di garantire un’istruzione organica e completa.
Si ribadisce pertanto l’opportunità che, da parte delle istituzioni scolastiche in oggetto, l’insegnamento dell’italiano venga inserito nei relativi piani di studio, tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 1 – comma 3 – del D.P.R. n. 164/2010, dove viene disposto che qualora l’insegnamento della lingua italiana non fosse stato contemplato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma di Baccellierato Internazionale ai fini dell’immatricolazione, da parte dei singoli atenei può essere prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana.
Il DIRETTORE GENERALE
Marcello Limina
Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010