Circolare Ministeriale 26 febbraio 2015, n. 5

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Prot. n. 1665

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

 

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

 

AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

LORO SEDI

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI, PARITARI

LORO SEDI

 

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI AFAM

LORO SEDI

 

e, p. c.   AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ROMA

 

AL DIRETTORE GENERALE DELLA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

 

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA’ STATALI

LORO SEDI

 

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA

BOLZANO

 

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE

BOLZANO

 

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

 

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

 

ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA

PALERMO

 

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

 

 

OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014/15.

 

Come è noto, con il D.M. n. 39 del 29 gennaio 2015 (in seguito D.M. 39/2015) sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché le materie affidate ai commissari esterni. Con la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti su:

 

  1. la formazione delle commissioni
  2. la nomina dei presidenti e dei commissari esterni
  3. i casi particolari

 

 

  1. LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

 

I Direttori preposti agli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano, secondo i criteri di seguito indicati, le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni.

 

 

1.a. Principi generali

 

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse.

La commissione di esame di stato è composta da non più di sei commissari.

I commissari esterni sono in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

In ogni caso deve essere assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

 

Ciascuna classe-commissione di istituto statale o paritario è abbinata ad altra classe-commissione di istituto statale o paritario.

La commissione deve essere costituita sulla base dell’indirizzo d’esame, come individuato nelle tabelle allegate al D.M. 39/2015. Si sottolinea l’importanza della corretta individuazione dell’indirizzo d’esame, in quanto ad esso sono direttamente associate sia la materia oggetto della seconda prova scritta sia le materie d’esame affidate ai commissari esterni.

 

 

1.b. I candidati esterni

 

Gli uffici scolastici regionali

L’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in seguito, legge n. 425/1997), secondo l’attuale formulazione, assegna ai Dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni.

I Direttori preposti agli uffici scolastici regionali avviano le operazioni relative all’assegnazione delle domande dei candidati esterni, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, in base alle indicazioni fornite con la C.M. n. 88 del 18-10-2012 e con la Nota n. 7316 del 25-11-2014.

In particolare, nell’assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame il Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale è tenuto al rispetto dei vincoli posti dall’articolo 4 della legge n. 425/1997 con particolare riguardo al criterio della territorialità.

Si rammenta che, ai sensi della citata Nota n.7316 del 25-11-2014, i candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente presentate.

Ai sensi del D.M. n. 95 dell’8 febbraio 2013, recante norme in materia di esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC, considerata la peculiarità dei corsi di studio, non è prevista in alcun caso l’ammissione di candidati esterni agli esami di Stato per tale indirizzo di studio.

Parimenti, non è prevista l’ammissione dei candidati esterni agli indirizzi della sperimentazione quadriennale del nuovo ordinamento, attesa la peculiarità di tali corsi di studio.

I candidati esterni, in possesso di idoneità conseguite con i programmi del previgente ordinamento, possono sostenere gli esami di Stato con gli alunni dei nuovi ordinamenti sulle competenze degli stessi, effettuando gli esami preliminari solo sulle discipline del quinto anno.

 

 

Le istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico dell’istituto statale (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o paritario, con riferimento ai candidati esterni, procede attenendosi alle seguenti disposizioni, in linea con la normativa vigente:

  • ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 425/1997, i candidati esterni – assegnati all’istituto dal Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale, come sopra specificato – vanno ripartiti tra le diverse classi terminali e relative commissioni ed il loro numero per ciascuna classe non deve superare il 50 per cento di quello dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per ciascuna classe;
  • nel caso in cui non sia possibile assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere autorizzate dal Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale – fermo restando il predetto limite numerico di 35 candidati per classe-commissione – commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre solo presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale;
  • negli indirizzi di studio riportati nell’allegato 13  alla presente circolare, per i quali è stata affidata a commissari esterni la seconda prova scritta di lingua straniera, associata alla classe di concorso generica “46/A – Lingue e civiltà straniere” i candidati esterni vanno assegnati a classi-commissioni assicurando che le lingue straniere presentate dal candidato coincidano con le lingue straniere insegnate nella classe;
  • allo stesso modo, negli indirizzi di studio riportati nell’allegato 14 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica “46/A – Lingue e civiltà straniere”, i candidati esterni vanno assegnati a classi-commissioni assicurando che le lingue straniere presentate dal candidato coincidano con le lingue straniere insegnate nella classe.

 

Si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 425/1997 preclude l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate (cfr. capoverso art. 2, comma 4, della legge n. 1/2007, come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176).

 

 

1.c. Ipotesi specifiche

 

Il dirigente scolastico dell’istituto statale o paritario, nella costituzione delle commissioni di esame, si deve attenere, nei seguenti casi particolari, ai seguenti criteri:

  • una commissione va costituita anche per le classi terminali di corsi serali, in questo caso va esplicitato il codice meccanografico dell’istituto che individua il corso serale;
  • per la regione Lombardia, se sono presenti studenti forniti del diploma professionale di tecnico che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’articolo 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa del 16 marzo 2009, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR) e la Regione Lombardia si deve operare considerando tali studenti quali alunni interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell’istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale classe articolata;
  • per le province autonome di Trento e Bolzano, dove si tengono i corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’art. 20, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 226/2005, si opererà considerando tali studenti quali alunni interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l’articolazione dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d’Intesa del 7 febbraio 2013 stipulato tra il MIUR e le Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. articolo 6, comma 5, DPR 15 marzo 2010, n. 87).

 

 

1.d. Abbinamenti delle classi-commissioni

 

Le istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie – dopo aver attribuito alle classi terminali gli alunni ammessi per abbreviazione per merito nonché i candidati esterni come assegnati all’istituto dal Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale – avvalendosi dell’allegato modello ES-0 (allegato 1)formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi, sulla base dei seguenti criteri vincolanti:

  1. per ciascuna classe terminale, statale o paritaria, di ordinamento e/o sperimentale – ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio – va costituita una sola commissione;
  2. il codice dell’istituto della prima classe della commissione deve essere statale (anche relativo a corso serale) o paritario;
  3. è consentito, di norma, abbinare classi solo nell’ambito dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali). Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione del previgente ordinamento attivati in due ordini scolastici (licei, istituti tecnici, istituti professionali) diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti;
  4. l’abbinamento tra le due classi-commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati. Nel caso in cui la lingua straniera risulti come materia oggetto di seconda prova scritta o come altra materia orale affidata a commissario esterno, l’abbinamento deve essere effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso “46/A – Lingue e civiltà straniere”, ma anche della lingua straniera studiata dai candidati. Gli indirizzi di studio interessati a questo aspetto sono quelli riportati negli allegati 13 e 14 alla presente circolare.
  5. l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:
    • tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
    • tra due classi-commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della materia oggetto della seconda prova scritta affidata al commissario esterno.

 

Fermo restando il prioritario e rigoroso rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile attuare tali principi, è possibile effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi, dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali) ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti ad ordini di studio diversi, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola.

Non è consentito in assoluto procedere all’abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell’abbinamento di classi/commissioni in presenza di classi articolate.

Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d’esame, limitatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dalla legge.

 

MODELLO ES-0 – INDICAZIONE LINGUA STRANIERA

Indirizzi di studio riportati negli allegati 13 e 14 alla presente circolare

Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d’esame e individuazione dei commissari esterni, negli indirizzi di studio (allegati 13 e 14) per i quali la materia della seconda prova scritta è genericamente referenziata come Prima lingua straniera o Seconda lingua straniera o Terza lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso “46/A – Lingue e civiltà straniere”, è necessaria una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0.
INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL’ALLEGATO 13 Per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell’allegato 13 alla presente circolare, è necessario indicare la lingua straniera che, nel rispetto delle priorità del piano di studi seguito dal gruppo, corrisponde alla effettiva scelta del Ministro di cui al DM n. 39/2015. Nell’ipotesi in cui la materia oggetto di seconda prova scritta sia “Lingua e cultura straniera 1” l’istituto è tenuto a precisare nella rispettiva casella del modello ES-0 qual è la Prima lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d’esame. Nell’ipotesi in cui nella classe-commissione l’insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovrà essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla effettiva scelta del Ministro di cui al DM n.39/2015.
INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL’ALLEGATO 14 Per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera, negli indirizzi riportati in allegato 14 alla presente circolare dove la Prima lingua straniera o la Seconda lingua straniera o la Terza lingua straniera, abbinata alla classe di concorso “46/A – Lingue e civiltà straniere”, sia indicata tra le altre materie affidate a commissario esterno, l’istituto è tenuto a precisare nella relativa casella del modello ES-0 la lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il DM n.39/2015, sempre nel rispetto delle priorità del piano di studi seguito dal gruppo di candidati in esame. Nell’ipotesi in cui la materia orale affidata a commissario esterno sia “Lingua e cultura straniera 2” l’istituto è tenuto a precisare nella rispettiva casella del modello ES-0 qual è la Seconda lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d’esame. Nell’ipotesi in cui nella classe/commissione l’insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovrà essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla effettiva scelta del Ministro di cui al DM 39/2015.

 

Si precisa che l’indicazione delle Lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti allegati.

 

Al fine della predisposizione dei plichi telematici occorrenti per le prove scritte degli esami di Stato, destinati alle commissioni della provincia di Bolzano, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei licei sperimentali musicali presso i Conservatori di musica, nonché degli istituti per sordomuti, nonché dei corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’Intesa tra Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le province autonome di Trento e di Bolzano, i dati contenuti nei modelli ES-0 devono essere acquisiti nel sistema informativo con la funzione “Configurazioni valide ai soli fini dei plichi”.

I dati relativi alle commissioni della Regione Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione, devono essere indirizzati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio sesto.

 

La corretta compilazione del modello ES-0 da parte delle Istituzioni Scolastiche e la successiva registrazione a sistema sono requisiti essenziali per la puntuale individuazione e nomina dei commissari necessari al funzionamento della commissione d’esame.

Si richiama, perciò, l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nei succitati modelli da compilare indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. Si sottolinea, altresì, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e veridicità dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici e dal personale preposto nelle scuole interessate.

I dirigenti scolastici avranno, inoltre, cura di trasmettere agli uffici scolastici regionali entro il 31 marzo 2015:

  • l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti membri delle commissioni di esame che hanno presentato domanda secondo il modello ES-1 (allegato 3 alla presente circolare) meglio descritto in seguito;
  • i dati relativi ai commissari interni, con la compilazione del modello ES-C (allegato 2 alla presente circolare);
  • l’elenco degli esonerati;
  • l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda, indicandone i motivi.

 

Uffici scolastici regionali

Come già precisato, le proposte dei dirigenti scolastici di formazione e abbinamento delle classi-commissioni tramite modello ES-0 (contenente, appunto, i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni) e l’indicazione dei nominativi dei commissari interni designati tramite modello ES-C (contenente, appunto, i dati relativi ai commissari interni- allegato 2) sono inviate al Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale.

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, in conformità dei criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici e provvede alle modifiche ritenute necessarie.

Nel caso in cui sia necessario, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi-commissioni rimaste isolate nell’istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari.

In caso di impossibilità di procedere all’abbinamento, il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, in via eccezionale, costituisce una commissione a sé stante, nella quale, pertanto, la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale classe-commissione.

Si rammenta che – come sopra detto – non è possibile, in assoluto, effettuare l’abbinamento tra classi/commissioni operanti in province diverse secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato.

 

Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, terminata la fase di lavorazione delle proposte di configurazione/abbinamento delle commissioni inoltrate dai dirigenti scolastici, ne dà comunicazione al Sistema Informativo, utilizzando la scheda di rilevazione modello ES-0, ossia la scheda di rilevazione delle configurazioni delle commissioni.

Si precisa che il modello ES-0 è utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l’inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda deve essere acquisita nel sistema informativo con la funzione “Configurazioni delle commissioni”.

Si richiama l’attenzione dei Direttori preposti all’Ufficio scolastico regionale sull’opportunità di verificare che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l’assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non sia dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di sicurezza.

 

 

1.e. Designazione dei commissari interni

Dopo l’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, l’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta e l’effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:

Criteri generali

  1. I commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio della classe-commissione, titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi:
  • i docenti di sostegno in possesso della specifica abilitazione che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;
  • i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo;
  • gli insegnanti di arte applicata;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6.

Deve essere assicurata comunque la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui tale materia non sia assegnata al commissario esterno.

  1. le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l’esigenza di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. A tale riguardo, è opportuno precisare che nella terza prova scritta possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n. 429 e con l’osservanza delle regole concernenti l’uso delle lingue straniere negli indirizzi linguistici, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione, sia tra i commissari esterni sia tra i commissari interni, personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa (abilitazione o, in mancanza, laurea). Parimenti, occorre precisare che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del Consiglio di classe, al fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.
  2. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi-commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali. Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato.
  3. Nel caso, assolutamente residuale, come sopra specificato, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.
  4. Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
  5. I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.
  6. Per le istituzioni scolastiche italiane del progetto sperimentale ESABAC è assicurata sempre la presenza sia del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia (cfr. art. 3, comma 1, del D.M. 95 dell’8 febbraio 2013).
  7. E’ assicurata, per le classi degli alunni che sostengono l’esame ESABAC, la presenza del docente di storia, qualora la materia non risulti assegnata a commissari esterni. I commissari interni non potranno, comunque, essere superiori a tre.

 

 

 

 

Criteri particolari

  1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio, nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere diverse e nelle classi in cui l’educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di loro rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni.
  2. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni.
  3. Per i corsi dei Licei linguistici, in cui è obbligatorio lo studio di tre lingue straniere (Lingua e cultura straniera 1, Lingua e cultura straniera 2, Lingua e cultura straniera 3), qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro con il DM 39/2015. Gli altri due commissari interni devono essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
  4. Per i corsi di studio ad indirizzo linguistico degli Istituti Tecnici (Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria), in cui è obbligatorio lo studio di due lingue straniere, qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro con il DM 39/2015. Gli altri due commissari interni devo essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
  5. Per i corsi di studio degli Istituti Professionali, in cui è obbligatorio lo studio di due lingue straniere (Lingua inglese, Lingua e cultura straniera), qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro con il DM 39/2015. Gli altri due commissari interni devono essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
  6. Nei Licei artistici, qualora la scuola abbia assegnato la disciplina di indirizzo a docenti della classe di concorso della Tabella D, possono essere designati quali commissari interni sia docenti appartenenti a classi di concorso della Tabella D sia docenti appartenenti a classi di concorso della Tabella A.
  7. Nei Licei Artistici – Indirizzo Arti Figurative (Arte del plastico-pittorico) – codice di esame LIC6, la seconda prova scritta “Discipline pittoriche, plastiche e scultoree” facendo riferimento a due diversi insegnamenti comporta da parte del candidato la possibilità di scelta di uno dei due e, pertanto, permette la designazione, come commissari interni, a pieno titolo, dei docenti dei due distinti insegnamenti, ove i distinti insegnamenti non siano affidati ad un unico docente. I commissari interni non potranno, comunque, essere superiori a tre.
  8. Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale cui sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di tecnico che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dal succitato articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe di “associazione” dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

 

 

  1. NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI ESTERNI

 

2.a. Soggetti aventi titolo alla nomina e ordini di precedenza

 

Le nomine dei membri delle commissioni di esame sono disposte dal Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo.

Le domande di partecipazione alle Commissioni di esame sono effettuate attraverso le schede di partecipazione di cui ai modelli ES-1 (allegato 3 alla presente circolare) e modello ES-2 (allegato 4 alla presente circolare).

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6.

Gli allegati 6 e 7 alla presente circolare riportano, nell’ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla propria posizione giuridica, da individuare e contrassegnare nell’apposita scheda di partecipazione agli esami.

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1 ed ES-2, il Sistema Informativo mette a disposizione di ciascuno degli uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni.

Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura dell’ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C (allegato 2 alla presente circolare), contenenti i nominativi dei commissari interni designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce anche atto formale di nomina dei commissari interni.

I provvedimenti di nomina sono notificati dagli uffici scolastici regionali agli interessati.

Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche hanno cura di assicurare l’informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle commissioni, nell’ambito territoriale e nella scuola.

 

MODELLO ES-1
Scheda di partecipazione del personale scolastico (docente e dirigente) in servizio o riposo
Il modello ES-1 (allegato 3 alla presente circolare), completo delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione, deve essere utilizzato solo dal personale della scuola, docente e/o dirigente , in servizio o a riposo.

La domande di partecipazione presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line in ambiente POLIS.

Una apposita istanza on line sarà disponibile per gli aspiranti alla nomina della Provincia Autonoma di Trento.

La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l’istanza POLIS, dovrà avvenire, per tutti, come riportato nell’allegato 5 alla presente circolare, entro le ore 14,00 del giorno 20 marzo 2015.

Solo il personale della scuola della regione Valle d’Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole slovene delle province di Gorizia e Trieste dovrà trasmettere tale modello in modalità cartacea.

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.

 

Le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ognuno per le istanze di propria competenza, dovranno provvedere alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e procedere alla loro convalida, come precisato in dettaglio nell’allegato 12 alla presente circolare.

I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima dell’invio agli uffici scolastici regionali.

Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede la convalida della domanda registrata sul sistema informativo da parte di detti responsabili.

Si precisa che le procedure automatiche del Sistema Informativo tratteranno, per la nomina delle commissioni d’esame, esclusivamente le domande controllate e convalidate.

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. Si sottolinea la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e veridicità dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni).

Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia, indirizzati agli uffici scolastici regionali, dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

 

 

 

 

 

 

MODELLO ES-2
Scheda di partecipazione del personale universitario od appartenente alle istituzioni A.F.A.M.
Il modello ES-2 (allegato 4 alla presente circolare) contiene i dati relativi alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato in qualità di presidenti da parte del personale universitario o appartenente alle istituzioni A.F.A.M.

Le schede (modello ES-2) compilate dal personale interessato alla nomina a presidente, una volta completate, devono essere consegnate in formato cartaceo ai Rettori o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il 25 marzo 2015.

Le stesse devono pervenire agli uffici scolastici regionali entro il termine tassativo del 27 marzo 2015.

Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori ed i ricercatori universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M. destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno in corso o in quello precedente.

Le istruzioni sulle modalità di compilazione sono riportate in allegato al modello stesso, reperibile unitamente alla presente circolare nel sito Web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, www.istruzione.it

Si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.

 

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni di esame, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d’ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all’Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati 8 e 9 alla presente circolare). Nell’apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l’opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina.

Si affida alla cortese collaborazione del Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, al quale la presente circolare è indirizzata per conoscenza, l’adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni AFAM.

 

2.a.a. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda:

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
  • i docenti – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:
  • che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  • che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
  • che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:
  • che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;
  • i docenti, se non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado oppure provvisti di laurea almeno quadriennale e specialistica.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (allegato 11).

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.

I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1.e. lettera a) criteri generali).

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

 

2.a.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)

  1. Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori delle istituzioni F.A.M.;
  • i docenti di ruolo delle istituzioni F.A.M.;
  • i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata;
  • i dirigenti e i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,lettera f) della legge n. 425/1997;
  • i docenti di sostegno che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che vanno ad esame di Stato, dovendo i docenti medesimi prestare assistenza durante gli esami (cfr. art.6, comma 1 DPR 23 luglio 1998,n.323);
  • i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
  • i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007,articolo 5, comma 1, lettera i).

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall’art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

 

  1. Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:
  • i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
  • i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che vanno ad esame di Stato, dovendo i medesimi docenti prestare assistenza durante l’esame (cfr. art.6, comma 1, DPR 23-7-1998,n.323);
  • i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
  • i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo posizione giuridica “H” di cui all’allegato 6 alla presente circolare);
  • i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Il personale a) e b) di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda secondo il modello ES-1 all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

 

2.b. Criteri di priorità nelle nomine

 

2.b.a. Presidenti

Nomine dei dirigenti scolastici

Si premette che le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, come precisato al paragrafo 2.d) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza.

Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili sono disposte considerando prioritariamente e unicamente le preferenze espresse dagli aspiranti (posizione giuridica A, di cui all’ allegato 6 alla presente circolare) relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).

In subordine, si procede alla nomina d’ufficio dei dirigenti scolastici (posizione giuridica A) di cui sopra nell’ambito del comune, e, poi, della provincia. L’assegnazione d’ufficio viene effettuata tenendo conto dell’eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio e di residenza.

In assenza dell’opzione si procede a partire dal comune di servizio.

 

Nomine delle altre categorie di personale

Successivamente alle nomine d’ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici appartenenti alla posizione giuridica A di cui all’allegato 6 della presente circolare, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale dalle altre categorie di personale, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Anche in questo caso è data, comunque, priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o residenza.

A seguire, si procede alla nomina d’ufficio, nell’ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti (ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già trattati). L’assegnazione d’ufficio è effettuata considerando l’eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, per una eventuale nomina d’ufficio.

In assenza dell’opzione si procede a partire dal comune di servizio.

 


Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici che per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni della provincia.

 

Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie

Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato – tenuto conto della Nota n. 676 del 4-3-2014 – solo per le province con non più di cinque distretti, si procede nel pubblico interesse, alla nomina d’ufficio delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell’ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui all’art. 13 del DM n.6 del 17 gennaio 2007 di seguito specificate:

  • divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • divieto di nomina sulla stessa scuola di insegnamento e nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi del tutto residuale ed eccezionale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, si potrà nominare d’ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

 


 

In ciascuna delle sopra elencate modalità di nomina, sia su preferenza che d’ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione, nel rispetto dell’ordine previsto, a parità di condizioni, in base all’anzianità di servizio e, poi, all’anzianità anagrafica.

L’assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l’ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del MIUR, contenente l’elenco delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall’elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso sono considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.

 

2.b.b.  Commissari

Si precisa che le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, come precisato al paragrafo 2.d) ed i comuni della provincia di servizio o residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza.

Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte per gli aspiranti individuati con i progressivi da 1 a 6 nell’allegato 7 alla presente circolare (con l’avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell’abilitazione deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n. 124/1999), corrispondenti alle posizioni giuridiche C, D, E, F, H ed I del modello ES-1 (allegato 3 alla presente circolare), nel seguente ordine:

  1. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
  2. d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza;
  3. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
  4. d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia.

Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – individuare i commissari di tutte le commissioni di esame, si provvede, nel pubblico interesse, al fine esclusivo di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, nello stesso ambito distrettuale, come meglio specificato a proposito della nomina dei presidenti.

 

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività didattica in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui all’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

In caso di ulteriore necessità, sono assegnate le sedi, prendendo in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell’allegato 7 alla presente circolare). L’assegnazione degli incarichi avviene seguendo nuovamente le fasi sopradescritte.

Qualora, al termine dell’assegnazione delle sedi agli aspiranti non abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare, le stesse fasi territoriali sono ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti, indicate ai punti 11 e 12 dell’allegato 7 alla presente circolare:

  • docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l’anno in corso);
  • docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame ovvero dell’idoneità di cui all’art.2 della legge 3.5.1999, n. 124 (corrispondenti alle posizioni giuridiche L ed M del modello ES-1).

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell’ambito provinciale.

 

******

In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina degli aspiranti, nel rispetto dell’ordine previsto, si tiene conto, a parità di condizione, dell’anzianità di servizio ed, a parità di servizio, dell’anzianità anagrafica.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avvengono prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso.

L’assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l’ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l’elenco delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, integrato con l’elenco delle scuole non statali paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

 

2.c. Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e modello ES-2)

 

È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali.

Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali nonché per il personale che si trovi in una della seguenti posizioni:

  • sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
  • sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);
  • sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno presso l’Amministrazione Scolastica Centrale o Periferica ovvero presso altri Enti;
  • sia impegnato, nell’espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell’esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (modello ES-1);
  • si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Non è consentita la presentazione della scheda al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile.

Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina è conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.

 

2.d. Divieti di nomina

 

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • nelle scuole di completamento dell’orario;
  • in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
  • in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.

Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:

  • destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
  • che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare con riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;
  • che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;
  • nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale.

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale, quale presidente di commissione d’esame di Stato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. La verifica di tale incompatibilità è esclusivamente amministrativa, in quanto le nomine nelle commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite con il sistema informativo.

 

2.e. Norme comuni

 

2.e.a. Obbligo di espletamento dell’incarico

Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.

I docenti degli istituti professionali, nominati nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

 

2.e.b.  Impedimento ad espletare l’incarico

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore dell’ufficio scolastico regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore dell’ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

 

2.e.c.  Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori preposto agli uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.

Per le procedure da seguire ai fini dell’esonero si rinvia all’allegato 12.

 

2.e.d.  Personale non utilizzato

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori preposti agli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

 

2.e.f.   Sostituzioni dei componenti delle commissioni

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all’art. 16 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 e alle disposizioni dell’Ordinanza sugli esami di Stato 2015, di prossima emanazione.

 

  1. I CASI PARTICOLARI

 

3.a.     Licei musicali sperimentali presso i conservatori di musica

 

3.a.a.   Commissioni

Per quel che concerne la composizione delle commissioni nei corsi a indirizzo musicale presso i conservatori di musica si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto di prossima emanazione, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2014-2015.

In particolare, per quanto concerne i Licei musicali con corsi sperimentali di ordinamento e struttura, attivati presso i Conservatori di Musica, il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:

  • direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
  • docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
  • docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
  • docenti di ruolo di “Scuole” principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.

 

3.a.b.  Nomine dei commissari esterni di strumento

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia ed il Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO fissano la data entro la quale i Direttori dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati devono trasmettere le domande dei Docenti di strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti gli elementi utili alla formalizzazione dell’eventuale nomina.

Il Direttore Generale predetto e il Dirigente del Dipartimento Istruzione – Provincia Autonoma di Trento provvedono alla nomina degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali, tenendo conto delle indicazioni eventualmente fatte pervenire dai Direttori dei Conservatori interessati, unitamente alle domande dei docenti.

I Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli esami di Stato sono i seguenti:

  • “Giuseppe Verdi” di MILANO;
  • “F. Bonporti” di TRENTO.

 

3.b.     Commissioni nelle scuole italiane all’estero

 

Per le scuole italiane all’estero, nel richiamare le specifiche disposizioni di cui al DM n.39 del 29 gennaio 2015, si fa presente che, attesa la speciale regolamentazione dell’esame di Stato presso tali istituzioni, si applica la legge n. 425/1997 per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate, tenuta presente la compatibilità con il particolare contesto.

Al riguardo, nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si richiama l’attenzione sulla norma di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, relativa agli abbinamenti delle classi.

Si ravvisa, inoltre, l’esigenza di tener presente la specificità dei programmi d’insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d’esame sia coerente con i programmi stessi.

 

Allegati:

 

  1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (Modello ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
  2. Modello per l’individuazione dei commissari interni (Modello ES-C), con le relative istruzioni per la compilazione;
  3. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o commissario, alle commissioni degli esami di Stato (Modello ES-1), con le relative istruzioni per la compilazione;
  4. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (Modello ES-2), con le relative istruzioni per la compilazione;
  5. Elenco recante l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
  6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente;
  7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a commissario;
  8. Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
  9. Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
  10. Elenco degli uffici scolastici regionali cui trasmettere i modelli ES-2;
  11. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;
  12. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori preposti agli uffici scolastici regionali;
  13. Elenchi indirizzi di studio con scelta “LINGUA STRANIERA”

 

I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.

 

QUADRO NORMATIVO – PRINCIPALI DISPOSIZIONI
Legge 10 dicembre 1997, n. 425 – “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”
Legge 11 gennaio 2007, n. 1 – “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, commi 1 e 3
Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, contenente “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007,n. 176
Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, relativa agli abbinamenti delle classi
Decreto Legge 1 ° settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”
Art.15, comma 6, Decreto Legislativo n.226/2005 – “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003,n. 53”
Capo III delle Linee Guida (allegate alla Intesa del 16 dicembre 2010 stipulata in sede di Conferenza Unificata) di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007,n.40
Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico
D.M. 18 settembre 1998, n. 358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte
D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi
D.M. 20 novembre 2000, n. 429, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
D.M. 8 febbraio 2013, n. 95, recante norme, per la fase a regime, in materia di esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)
Art.18, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca)
D.M. n. 39 del 29 gennaio 2015 sulla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e sulla scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2014/2015

 

Per IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

IL DIRIGENTE

Antonietta D’AMATO


Allegati

2 commenti su “Circolare Ministeriale 26 febbraio 2015, n. 5”

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