Nota 2 marzo 2011, Prot. n. 2065

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione

 

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali

SEDE

e, p.c. Al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Foro Italico

00194 ROMA

 

OGGETTO: D.P.R. 22.6.2009, n. 122 – Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica.

 

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha sottoposto all’attenzione dell’On.le Ministro il tema del contemperamento fra profitto scolastico e svolgimento della pratica sportiva agonistica da parte degli alunni.

La questione si lega alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 19.2.2004, n. 59 e 17 ottobre 2006, n. 226, riprese dal D.P.R. 22.6.2009, n. 122 che richiedono la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni ai fini della validità dell’anno scolastico.

Non si tratta di un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica. Sono infatti previste delle deroghe motivate in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze e che debbono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei consigli di classe, fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.

Questo principio derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita all’interrogazione parlamentare n. 5-03509 dell’On.le Di Centa nella seduta della Commissione cultura del 9 novembre 2010. La circostanza che nella risposta di cui trattasi sia stato fatto riferimento agli “studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico” va riferita allo specifico tema sollevato dall’Onorevole interrogante ma è anche espressione di un orientamento generale che non può non coinvolgere tutte le discipline sportive. La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse.

Nel ringraziare le SS.LL. per l’attenzione, si prega di diffondere la presente nota fra i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate.

 

IL DIRETTORE GENERALE

– Massimo Zennaro –