Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 1999, n. 3004

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione V penale

Sentenza 5 marzo 1999 n. 3004
(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A D. G., insegnante di educazione tecnica presso la scuola media “Francescani”, istituto privato parificato, e T.
W., assistente del primo, veniva contestato di avere alterato il giornale del professore, modificando la
valutazione relativa allo studente D. D. dopo la riunione del Consiglio di classe del 4 giugno 1993.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 17 novembre 1995, affermava la penale responsabilità di entrambi gli
imputati per il delitto previsto dall’art. 476 c.p. per avere alterato un atto pubblico e li condannava, concesse le
attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175
c.p., oltre alle spese processuali ed a quelle di costituzione e difesa della parte civile ed al risarcimento dei
danni nei confronti di quest’ultima.
La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 16 ottobre 1997, confermava
integralmente la sentenza impugnata, rigettando l’appello degli imputati, che condannava a pagare le ulteriori
spese processuali oltre a quelle sostenute dalle parti civili nel secondo grado del giudizio.
Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, i quali deducevano i seguenti motivi di gravame:
1) Non sussiste il delitto contestato perché il registro del Professore non è un atto pubblico ne’ tantomeno un
atto a formazione progressiva esso è valido quando diviene definitivo e cioè dopo il Consiglio di classe che
nel caso di specie, si è tenuto il giorno 11 giugno 1993;
2) Trattasi, comunque, di un falso grossolano non idoneo ad ingannare nessuno;
3) Trattasi, in ogni caso, di falso innocuo non destinato ad incidere sul giudizio finale del Consiglio di classe;
4) Manca qualsiasi motivazione sul dolo, che, nel caso di specie, non sussiste perché la correzione della
valutazione del profitto dello studente D. D. è stata fatta in assoluta buona fede;
5) Manca la motivazione in ordine al concorso del privato, l’assistente T. nel reato proprio contestato
all’insegnante D.;
6) Insussistenza di un danno risarcibile e difetto di motivazione in ordine alla concessione di una provvisionale.
I ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È necessario premettere che in tema di scuole secondarie, quale è quella di cui è processo, l’equiparazione alle
scuole pubbliche, secondo la legge 19 gennaio 1942 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o quella
del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e
degli esami sostenuti presso la scuola.
Ciò comporta che ai soggetti che dirigono o svolgono attività di insegnamento quali professori, nelle scuole
suddette, siano esse legalmente riconosciute o pareggiate, spetta la qualifica di pubblico ufficiale, considerato
che l’insegnamento impartito in dette scuole – cui consegue il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami
sostenuti – si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero
della Pubblica istruzione in concorrenza con l’insegnamento pubblico (in termini vedi Cass. 24 gennaio 1997 n.
421, Scaricabarozzi, rv. n. 206630).
L’impugnata sentenza ha, pertanto, correttamente ritenuto che l’imputato D. G., nella sua qualità di insegnante
presso un istituto legalmente riconosciuto, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto ha esercitato
pubbliche funzioni (vedi Cass. sent. n. 421 del 24 gennaio 1997 citata).
Alle stesse conclusioni non si può pervenire per l’imputato T., assistente tecnico del professore D.. Questa
figura fu istituita dall’art. 68 del RD 30 aprile 1924 n. 965 e ad essa furono attribuiti compiti meramente
esecutivi necessari per coadiuvare l’insegnante di materie tecniche che faceva uso di laboratori. Il T. quindi,
non avrebbe mai potuto rispondere del delitto di falso contestato se non a titolo di concorso con il D., poiché il
delitto di cui all’art. 476 c.p. è un reato proprio che può essere commesso soltanto da pubblici ufficiali.
Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e
per gli effetti previsti dall’art. 476 c.p..
In effetti il registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali
che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell’atto pubblico, in quanto posto in
essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti
giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza
(Cass. 4 febbraio 1997 n. 790, Zaro + uno, rv. 208196). Esso fu istituito nel 1924 dal RD citato,
contrariamente al giornale del professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme
legislative e regolamentari.
Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce
per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza
dell’azione complessiva svolta nel corso dell’anno scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale
del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che
non fu istituito con il RD 965124 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non
essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica – presenze,
compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni – vanno annotati sul registro di classe e non su quello del
professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività
dell’insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed
insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l’attività dell’insegnante
può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l’attività
dell’insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti
ed in particolare la C.M. 252/78 punto cinque, chiarisce che è opportuno che tale registro contenga
“l’annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell’alunno , in modo da consentire al docente
di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali” e
finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato
il sistema di valutazione degli alunni.
Cosicché risulta evidente che la funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un
promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell’anno scolastico e dei processi di
maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di
classe.
È, peraltro, del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà, forse più complicato lo scrutinio finale,
ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi
indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro.
Si vuol dire, cioè, che il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella
formazione dell’atto amministrativo che è costituito dallo scrutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è
tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell’obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale
sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa
riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante.
La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a note di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà mai incidere sulla validità della valutazione finale dello alunno e lo
stesso docente, in effetti, non è vincolato nella espressione del giudizio finale dalle annotazioni del giornale del
professore, come si può facilmente dedurre dalle norme che dettano i criteri di valutazione degli alunni nelle
scuole dell’obbligo.
Da tutto quanto precede risulta evidente che il giornale del professore non possiede i requisiti necessari per
essere considerato un atto pubblico al fini della legge penale, perché non rappresenta una estrinsecazione
dell’attività della P.A. e, più specificamente, non ha attitudine ad assumere rilevanza ai fini della
documentazione di fatti ed operazioni inerenti all’attività ed agli scopi della stessa. Le conclusioni raggiunte
consentirebbero di risolvere i ricorsi e, tuttavia appare opportuno soffermare l’attenzione su un altro aspetto
rilevante. In fatto è accaduto che il D., dopo avere annotato sul giornale del professore un giudizio di
sufficienza su un lavoro svolto dall’alunno D. D., apprese che, in effetti, il lavoro fu completato dall’assistente
T. a causa delle numerose assenze dell’alunno.
Il D. mutò, allora, opinione e, prima di riferire la sua complessiva valutazione al Consiglio di classe del 13
giugno 1993, apportò sul suo Giornale la modifica ritenuta necessaria. Cancellò il precedente giudizio ritenuto
erroneo e sostituì il nuovo giudizio formulato dopo avere appreso circostanze prima a lui ignote. Appose anche
la sua firma a margine della correzione per “giustificare” la cancellatura. Ed allora devesi parlare di correzione
più che di alterazione; correzione avvenuta senza il rispetto della procedura prevista dalla legge per la
correzione degli atti pubblici, ammesso che tale dovesse essere considerato il giornale del professore, fatto che
deve essere escluso, come si è già detto e, quindi irrituale ma ciò non vale a trasformare quella condotta in un
reato. È vero infatti, che il dolo richiesto nel delitti di falso è generico e, quindi è sufficiente la consapevolezza
della immutatio veri e non appare necessario secondo la giurisprudenza, l’animus nocendi vel decipiendi, ma
ciò ovviamente, non significa che il dolo sia in ripresa e ricorra per il solo fatto che una alterazione si sia
verificata.
Esso deve essere rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro
la volontà dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una
negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.
Nel caso di specie il D. ha commesso una leggerezza correggendo una sua precedente valutazione in modo non
conforme alle leggi che disciplinano la correzione degli atti pubblici, ma assolutamente non è ravvisabile nel
suo comportamento la volontà di alterare la verità per fare apparire una situazione diversa da quella esistente
in re.
Anche sotto tale profilo i ricorsi appaiono, pertanto, fondati.
Appare superfluo l’esame degli altri motivi di gravame, anche se è necessario rilevare che la motivazione in
ordine al concorso del T. nel reato proprio contestato al D. appare del tutto carente.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato ai due ricorrenti non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999