Legge 13 luglio 2015, n. 107

buonascuola_12315

Disegno di Legge (CdM, 12.3.15)

Disegno di Legge (7a Camera, 9.5.15)

Disegno di Legge (Camera, 20.5.15)

Maxiemendamento (Senato, 23.6.15)

Disegno di Legge (Senato, 25.6.15)


LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)

(GU n.162 del 15-7-2015 )

Testo con note

Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015) (15A05606)

(GU Serie Generale n.175 del 30-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 44)

 

 Vigente al: 16-7-2015

 

Avvertenza: 
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
10,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato  il  rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo  a  suo
tempo pubblicato.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1 
 
    

+------------------------------------+------------------------------+
|1. Per affermare il ruolo centrale  |                              |
|della scuola nella societa' della   |                              |
|conoscenza e innalzare i livelli di |                              |
|istruzione e le competenze delle    |                              |
|studentesse e degli studenti,       |                              |
|rispettandone i tempi e gli stili di|                              |
|apprendimento, per contrastare le   |                              |
|diseguaglianze socio-culturali e    |                              |
|territoriali, per prevenire e       |                              |
|recuperare l'abbandono e la         |                              |
|dispersione scolastica, in coerenza |                              |
|con il profilo educativo, culturale |                              |
|e professionale dei diversi gradi di|                              |
|istruzione, per realizzare una      |                              |
|scuola aperta, quale laboratorio    |                              |
|permanente di ricerca,              |                              |
|sperimentazione e innovazione       |                              |
|didattica, di partecipazione e di   |                              |
|educazione alla cittadinanza attiva,|                              |
|per garantire il diritto allo       |                              |
|studio, le pari opportunita' di     |                              |
|successo formativo e di istruzione  |                              |
|permanente dei cittadini, la        |                              |
|presente legge da' piena attuazione |                              |
|all'autonomia delle istituzioni     |                              |
|scolastiche di cui all'articolo 21  |                              |
|della legge 15 marzo 1997, n. 59, e |                              |
|successive modificazioni, anche in  |Oggetto e finalita' della     |
|relazione alla dotazione            |riforma del sistema nazionale |
|finanziaria.                        |di istruzione e formazione    |
+------------------------------------+------------------------------+
|2. Per i fini di cui al comma 1, le |                              |
|istituzioni scolastiche garantiscono|                              |
|la partecipazione alle decisioni    |                              |
|degli organi collegiali e la loro   |                              |
|organizzazione e' orientata alla    |                              |
|massima flessibilita',              |                              |
|diversificazione, efficienza ed     |                              |
|efficacia del servizio scolastico,  |                              |
|nonche' all'integrazione e al       |                              |
|miglior utilizzo delle risorse e    |                              |
|delle strutture, all'introduzione di|                              |
|tecnologie innovative e al          |                              |
|coordinamento con il contesto       |                              |
|territoriale. In tale ambito,       |                              |
|l'istituzione scolastica effettua la|                              |
|programmazione triennale            |                              |
|dell'offerta formativa per il       |                              |
|potenziamento dei saperi e delle    |                              |
|competenze delle studentesse e degli|                              |
|studenti e per l'apertura della     |                              |
|comunita' scolastica al territorio  |Organizzazione scolastica e   |
|con il pieno coinvolgimento delle   |programmazione triennale      |
|istituzioni e delle realta' locali. |dell'offerta formativa.       |
+------------------------------------+------------------------------+
|3. La piena realizzazione del       |                              |
|curricolo della scuola e il         |                              |
|raggiungimento degli obiettivi di   |                              |
|cui ai commi da 5 a 26, la          |                              |
|valorizzazione delle potenzialita' e|                              |
|degli stili di apprendimento nonche'|                              |
|della comunita' professionale       |                              |
|scolastica con lo sviluppo del      |                              |
|metodo cooperativo, nel rispetto    |                              |
|della liberta' di insegnamento, la  |                              |
|collaborazione e la progettazione,  |                              |
|l'interazione con le famiglie e il  |                              |
|territorio sono perseguiti mediante |                              |
|le forme di flessibilita'           |                              |
|dell'autonomia didattica e          |                              |
|organizzativa previste dal          |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |Forme di flessibilita'        |
|Presidente della Repubblica 8 marzo |dell'autonomia didattica e    |
|1999, e in particolare attraverso:  |organizzativa.                |
|a) l'articolazione modulare del     |                              |
|monte orario annuale di ciascuna    |                              |
|disciplina, ivi compresi attivita' e|                              |
|insegnamenti interdisciplinari;     |                              |
|b) il potenziamento del tempo       |                              |
|scolastico anche oltre i modelli e i|                              |
|quadri orari, nei limiti della      |                              |
|dotazione organica dell'autonomia di|                              |
|cui al comma 5, tenuto conto delle  |                              |
|scelte degli studenti e delle       |                              |
|famiglie;                           |                              |
|c) la programmazione                |                              |
|plurisettimanale e flessibile       |                              |
|dell'orario complessivo del         |                              |
|curricolo e di quello destinato alle|                              |
|singole discipline, anche mediante  |                              |
|l'articolazione del gruppo della    |                              |
|classe.                             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|4. All'attuazione delle disposizioni|                              |
|di cui ai commi da 1 a 3 si provvede|                              |
|nei limiti della dotazione organica |                              |
|dell'autonomia di cui al comma 201, |                              |
|nonche' della dotazione organica di |                              |
|personale amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario e delle risorse          |                              |
|strumentali e finanziarie           |Copertura finanziaria per la  |
|disponibili.                        |dotazione organica complessiva|
+------------------------------------+------------------------------+
|5. Al fine di dare piena attuazione |                              |
|al processo di realizzazione        |                              |
|dell'autonomia e di riorganizzazione|                              |
|dell'intero sistema di istruzione,  |                              |
|e' istituito per l'intera           |                              |
|istituzione scolastica, o istituto  |                              |
|comprensivo, e per tutti gli        |                              |
|indirizzi degli istituti secondari  |                              |
|di secondo grado afferenti alla     |                              |
|medesima istituzione scolastica     |                              |
|l'organico dell'autonomia,          |                              |
|funzionale alle esigenze didattiche,|                              |
|organizzative e progettuali delle   |                              |
|istituzioni scolastiche come        |                              |
|emergenti dal piano triennale       |                              |
|dell'offerta formativa predisposto  |                              |
|ai sensi del comma 14. I docenti    |                              |
|dell'organico dell'autonomia        |                              |
|concorrono alla realizzazione del   |                              |
|piano triennale dell'offerta        |Istituzione dell'organico     |
|formativa con attivita' di          |dell'autonomia funzionale alle|
|insegnamento, di potenziamento, di  |esigenze didattiche,          |
|sostegno, di organizzazione, di     |organizzative e progettuali   |
|progettazione e di coordinamento.   |delle istituzioni scolastiche |
+------------------------------------+------------------------------+
|6. Le istituzioni scolastiche       |                              |
|effettuano le proprie scelte in     |                              |
|merito agli insegnamenti e alle     |                              |
|attivita' curricolari,              |                              |
|extracurricolari, educative e       |                              |
|organizzative e individuano il      |                              |
|proprio fabbisogno di attrezzature e|                              |
|di infrastrutture materiali, nonche'|Autonomia scolastica e        |
|di posti dell'organico              |individuazione del fabbisogno |
|dell'autonomia di cui al comma 64.  |delle istituzioni scolastiche |
+------------------------------------+------------------------------+
|7. Le istituzioni scolastiche, nei  |                              |
|limiti delle risorse umane,         |                              |
|finanziarie e strumentali           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |                              |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |                              |
|oneri per la finanza pubblica,      |                              |
|individuano il fabbisogno di posti  |                              |
|dell'organico dell'autonomia, in    |                              |
|relazione all'offerta formativa che |                              |
|intendono realizzare, nel rispetto  |                              |
|del monte orario degli insegnamenti |                              |
|e tenuto conto della quota di       |                              |
|autonomia dei curricoli e degli     |                              |
|spazi di flessibilita', nonche' in  |                              |
|riferimento a iniziative di         |                              |
|potenziamento dell'offerta formativa|                              |
|e delle attivita' progettuali, per  |                              |
|il raggiungimento degli obiettivi   |Fabbisogno dei posti          |
|formativi individuati come          |dell'organico dell'autonomia. |
|prioritari tra i seguenti:          |Obiettivi formativi prioritari|
|a) valorizzazione e potenziamento   |                              |
|delle competenze linguistiche, con  |                              |
|particolare riferimento all'italiano|                              |
|nonche' alla lingua inglese e ad    |                              |
|altre lingue dell'Unione europea,   |                              |
|anche mediante l'utilizzo della     |                              |
|metodologia Content language        |                              |
|integrated learning;                |                              |
|b) potenziamento delle competenze   |                              |
|matematico-logiche e scientifiche;  |                              |
|c) potenziamento delle competenze   |                              |
|nella pratica e nella cultura       |                              |
|musicali, nell'arte e nella storia  |                              |
|dell'arte, nel cinema, nelle        |                              |
|tecniche e nei media di produzione e|                              |
|di diffusione delle immagini e dei  |                              |
|suoni, anche mediante il            |                              |
|coinvolgimento dei musei e degli    |                              |
|altri istituti pubblici e privati   |                              |
|operanti in tali settori;           |                              |
|d) sviluppo delle competenze in     |                              |
|materia di cittadinanza attiva e    |                              |
|democratica attraverso la           |                              |
|valorizzazione dell'educazione      |                              |
|interculturale e alla pace, il      |                              |
|rispetto delle differenze e il      |                              |
|dialogo tra le culture, il sostegno |                              |
|dell'assunzione di responsabilita'  |                              |
|nonche' della solidarieta' e della  |                              |
|cura dei beni comuni e della        |                              |
|consapevolezza dei diritti e dei    |                              |
|doveri; potenziamento delle         |                              |
|conoscenze in materia giuridica ed  |                              |
|economico-finanziaria e di          |                              |
|educazione                          |                              |
|all'autoimprenditorialita';         |                              |
|e) sviluppo di comportamenti        |                              |
|responsabili ispirati alla          |                              |
|conoscenza e al rispetto della      |                              |
|legalita', della sostenibilita'     |                              |
|ambientale, dei beni paesaggistici, |                              |
|del patrimonio e delle attivita'    |                              |
|culturali;                          |                              |
|f) alfabetizzazione all'arte, alle  |                              |
|tecniche e ai media di produzione e |                              |
|diffusione delle immagini;          |                              |
|g) potenziamento delle discipline   |                              |
|motorie e sviluppo di comportamenti |                              |
|ispirati a uno stile di vita sano,  |                              |
|con particolare riferimento         |                              |
|all'alimentazione, all'educazione   |                              |
|fisica e allo sport, e attenzione   |                              |
|alla tutela del diritto allo studio |                              |
|degli studenti praticanti attivita' |                              |
|sportiva agonistica;                |                              |
|h) sviluppo delle competenze        |                              |
|digitali degli studenti, con        |                              |
|particolare riguardo al pensiero    |                              |
|computazionale, all'utilizzo critico|                              |
|e consapevole dei social network e  |                              |
|dei media nonche' alla produzione e |                              |
|ai legami con il mondo del lavoro;  |                              |
|h) identica;                        |                              |
|i) potenziamento delle metodologie  |                              |
|laboratoriali e delle attivita' di  |                              |
|laboratorio;                        |                              |
|l) prevenzione e contrasto della    |                              |
|dispersione scolastica, di ogni     |                              |
|forma di discriminazione e del      |                              |
|bullismo, anche informatico;        |                              |
|potenziamento dell'inclusione       |                              |
|scolastica e del diritto allo studio|                              |
|degli alunni con bisogni educativi  |                              |
|speciali attraverso percorsi        |                              |
|individualizzati e personalizzati   |                              |
|anche con il supporto e la          |                              |
|collaborazione dei servizi          |                              |
|socio-sanitari ed educativi del     |                              |
|territorio e delle associazioni di  |                              |
|settore e l'applicazione delle linee|                              |
|di indirizzo per favorire il diritto|                              |
|allo studio degli alunni adottati,  |                              |
|emanate dal Ministero               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca il 18 dicembre 2014;  |                              |
|m) valorizzazione della scuola      |                              |
|intesa come comunita' attiva, aperta|                              |
|al territorio e in grado di         |                              |
|sviluppare e aumentare l'interazione|                              |
|con le famiglie e con la comunita'  |                              |
|locale, comprese le organizzazioni  |                              |
|del terzo settore e le imprese;     |                              |
|n) apertura pomeridiana delle scuole|                              |
|e riduzione del numero di alunni e  |                              |
|di studenti per classe o per        |                              |
|articolazioni di gruppi di classi,  |                              |
|anche con potenziamento del tempo   |                              |
|scolastico o rimodulazione del monte|                              |
|orario rispetto a quanto indicato   |                              |
|dal regolamento di cui al decreto   |                              |
|del Presidente della Repubblica 20  |                              |
|marzo 2009, n. 89;                  |                              |
|o) incremento dell'alternanza       |                              |
|scuola-lavoro nel secondo ciclo di  |                              |
|istruzione;                         |                              |
|p) valorizzazione di percorsi       |                              |
|formativi individualizzati e        |                              |
|coinvolgimento degli alunni e degli |                              |
|studenti;                           |                              |
|q) individuazione di percorsi e di  |                              |
|sistemi funzionali alla premialita' |                              |
|e alla valorizzazione del merito    |                              |
|degli alunni e degli studenti;      |                              |
|r) alfabetizzazione e               |                              |
|perfezionamento dell'italiano come  |                              |
|lingua seconda attraverso corsi e   |                              |
|laboratori per studenti di          |                              |
|cittadinanza o di lingua non        |                              |
|italiana, da organizzare anche in   |                              |
|collaborazione con gli enti locali e|                              |
|il terzo settore, con l'apporto     |                              |
|delle comunita' di origine, delle   |                              |
|famiglie e dei mediatori culturali; |                              |
|s) definizione di un sistema di     |                              |
|orientamento.                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|8. In relazione a quanto disposto   |                              |
|dalla lettera c) del comma 7, le    |                              |
|scuole con lingua di insegnamento   |                              |
|slovena o con insegnamento bilingue |                              |
|della regione Friuli Venezia Giulia |                              |
|possono sottoscrivere, senza nuovi o|Convenzioni delle scuole con  |
|maggiori oneri per la finanza       |lingua di insegnamento slovena|
|pubblica, apposite convenzioni con i|o bilingue della regione      |
|centri musicali di lingua slovena di|Friuli Venezia Giulia con i   |
|cui al comma 2 dell'articolo 15     |centri musicali di lingua     |
|della legge 23 febbraio 2001, n. 38.|slovena                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|9. All'articolo 4, comma 5-quater,  |                              |
|del decreto-legge 12 settembre 2013,|                              |
|n. 104, convertito, con             |                              |
|modificazioni, dalla legge 8        |                              |
|novembre 2013, n. 128, le parole:   |                              |
|«un'adeguata quota di prodotti      |                              |
|agricoli e agroalimentari           |                              |
|provenienti da sistemi di filiera   |                              |
|corta e biologica» sono sostituite  |Servizi di refezione          |
|dalle seguenti: «un'adeguata quota  |scolastica e fornitura di     |
|di prodotti agricoli, ittici e      |prodotti agricoli, ittici e   |
|agroalimentari provenienti da       |agroalimentari provenienti da |
|sistemi di filiera corta e biologica|sistemi di filiera corta e    |
|e comunque a ridotto impatto        |biologica a ridotto impatto   |
|ambientale e di qualita'».          |ambientale e di qualita'.     |
+------------------------------------+------------------------------+
|10. Nelle scuole secondarie di primo|                              |
|e di secondo grado sono realizzate, |                              |
|nell'ambito delle risorse umane,    |                              |
|finanziarie e strumentali           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |                              |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |                              |
|oneri a carico della finanza        |                              |
|pubblica, iniziative di formazione  |                              |
|rivolte agli studenti, per          |                              |
|promuovere la conoscenza delle      |                              |
|tecniche di primo soccorso, nel     |                              |
|rispetto dell'autonomia scolastica, |                              |
|anche in collaborazione con il      |                              |
|servizio di emergenza territoriale  |                              |
|«118» del Servizio sanitario        |Iniziative di formazione per  |
|nazionale e con il contributo delle |gli studenti relative alle    |
|realta' del territorio.             |tecniche di primo soccorso    |
+------------------------------------+------------------------------+
|11. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2015/2016, il Ministero             |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca provvede, entro il    |                              |
|mese di settembre, alla tempestiva  |                              |
|erogazione a ciascuna istituzione   |                              |
|scolastica autonoma del fondo di    |                              |
|funzionamento in relazione alla     |                              |
|quota corrispondente al periodo     |                              |
|compreso tra il mese di settembre e |                              |
|il mese di dicembre dell'anno       |                              |
|scolastico di riferimento.          |                              |
|Contestualmente il Ministero        |                              |
|comunica in via preventiva          |                              |
|l'ulteriore risorsa finanziaria,    |                              |
|tenuto conto di quanto eventualmente|                              |
|previsto nel disegno di legge di    |                              |
|stabilita', relativa al periodo     |                              |
|compreso tra il mese di gennaio ed  |                              |
|il mese di agosto dell'anno         |                              |
|scolastico di riferimento, che sara'|                              |
|erogata nei limiti delle risorse    |                              |
|iscritte in bilancio a legislazione |                              |
|vigente entro e non oltre il mese di|                              |
|febbraio dell'esercizio finanziario |                              |
|successivo. Con il decreto di cui al|                              |
|comma 143 e' determinata la         |                              |
|tempistica di assegnazione ed       |                              |
|erogazione delle risorse finanziarie|                              |
|alle istituzioni scolastiche al fine|                              |
|di incrementare i livelli di        |                              |
|programmazione finanziaria a        |                              |
|carattere pluriennale dell'attivita'|                              |
|delle scuole. Entro novanta giorni  |                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge, con decreto   |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|sono ridefiniti i criteri di riparto|                              |
|del Fondo per il funzionamento delle|                              |
|istituzioni scolastiche di cui      |                              |
|all'articolo 1, comma 601, della    |Assegnazione e erogazione alle|
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, e   |istituzioni scolastiche del   |
|successive modificazioni            |Fondo di funzionamento        |
+------------------------------------+------------------------------+
|12. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|predispongono, entro il mese di     |                              |
|ottobre dell'anno scolastico        |                              |
|precedente al triennio di           |                              |
|riferimento, il piano triennale     |                              |
|dell'offerta formativa. Il predetto |                              |
|piano contiene anche la             |                              |
|programmazione delle attivita'      |                              |
|formative rivolte al personale      |                              |
|docente e amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario, nonche' la definizione  |                              |
|delle risorse occorrenti in base    |                              |
|alla quantificazione disposta per le|Tempi e contenuti per la      |
|istituzioni scolastiche. Il piano   |predisposizione del piano     |
|puo' essere rivisto annualmente     |triennale dell'offerta        |
|entro il mese di ottobre.           |formativa                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|13. L'ufficio scolastico regionale  |                              |
|verifica che il piano triennale     |                              |
|dell'offerta formativa rispetti il  |                              |
|limite dell'organico assegnato a    |                              |
|ciascuna istituzione scolastica e   |                              |
|trasmette al Ministro               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca gli esiti della       |Verifica del piano triennale  |
|verifica.                           |dell'offerta formativa.       |
+------------------------------------+------------------------------+
|14. L'articolo 3 del regolamento di |Caratteristiche, contenuti e  |
|cui al decreto del Presidente della |modalita' di predisposizione  |
|Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' |del piano dell'offerta        |
|sostituito dal seguente:            |formativa                     |
|«Art. 3. - (Piano triennale         |                              |
|dell'offerta formativa). - 1. Ogni  |                              |
|istituzione scolastica predispone,  |                              |
|con la partecipazione di tutte le   |                              |
|sue componenti, il piano triennale  |                              |
|dell'offerta formativa, rivedibile  |                              |
|annualmente. Il piano e' il         |                              |
|documento fondamentale costitutivo  |                              |
|dell'identita' culturale e          |                              |
|progettuale delle istituzioni       |                              |
|scolastiche ed esplicita la         |                              |
|progettazione curricolare,          |                              |
|extracurricolare, educativa e       |                              |
|organizzativa che le singole scuole |                              |
|adottano nell'ambito della loro     |                              |
|autonomia.                          |                              |
|2. Il piano e' coerente con gli     |                              |
|obiettivi generali ed educativi dei |                              |
|diversi tipi e indirizzi di studi,  |                              |
|determinati a livello nazionale a   |                              |
|norma dell'articolo 8, e riflette le|                              |
|esigenze del contesto culturale,    |                              |
|sociale ed economico della realta'  |                              |
|locale, tenendo conto della         |                              |
|programmazione territoriale         |                              |
|dell'offerta formativa. Esso        |                              |
|comprende e riconosce le diverse    |                              |
|opzioni metodologiche, anche di     |                              |
|gruppi minoritari, valorizza le     |                              |
|corrispondenti professionalita' e   |                              |
|indica gli insegnamenti e le        |                              |
|discipline tali da coprire:         |                              |
|a) il fabbisogno dei posti comuni e |                              |
|di sostegno dell'organico           |                              |
|dell'autonomia, sulla base del monte|                              |
|orario degli insegnamenti, con      |                              |
|riferimento anche alla quota di     |                              |
|autonomia dei curricoli e agli spazi|                              |
|di flessibilita', nonche' del numero|                              |
|di alunni con disabilita', ferma    |                              |
|restando la possibilita' di         |                              |
|istituire posti di sostegno in      |                              |
|deroga nei limiti delle risorse     |                              |
|previste a legislazione vigente;    |                              |
|b) il fabbisogno dei posti per il   |                              |
|potenziamento dell'offerta          |                              |
|formativa.                          |                              |
|3. Il piano indica altresi' il      |                              |
|fabbisogno relativo ai posti del    |                              |
|personale amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario, nel rispetto dei limiti |                              |
|e dei parametri stabiliti dal       |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 22      |                              |
|giugno 2009, n. 119, tenuto conto di|                              |
|quanto previsto dall'articolo 1,    |                              |
|comma 334, della legge 29 dicembre  |                              |
|2014, n. 190, il fabbisogno di      |                              |
|infrastrutture e di attrezzature    |                              |
|materiali, nonche' i piani di       |                              |
|miglioramento dell'istituzione      |                              |
|scolastica previsti dal regolamento |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 28 marzo 2013, n.  |                              |
|80.                                 |                              |
|4. Il piano e' elaborato dal        |                              |
|collegio dei docenti sulla base     |                              |
|degli indirizzi per le attivita'    |                              |
|della scuola e delle scelte di      |                              |
|gestione e di amministrazione       |                              |
|definiti dal dirigente scolastico.  |                              |
|Il piano e' approvato dal consiglio |                              |
|d'istituto.                         |                              |
|5. Ai fini della predisposizione del|                              |
|piano, il dirigente scolastico      |                              |
|promuove i necessari rapporti con   |                              |
|gli enti locali e con le diverse    |                              |
|realta' istituzionali, culturali,   |                              |
|sociali ed economiche operanti nel  |                              |
|territorio; tiene altresi' conto    |                              |
|delle proposte e dei pareri         |                              |
|formulati dagli organismi e dalle   |                              |
|associazioni dei genitori e, per le |                              |
|scuole secondarie di secondo grado, |                              |
|degli studenti».                    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|15. All'attuazione delle            |                              |
|disposizioni di cui all'articolo 3, |                              |
|comma 2, secondo periodo, del       |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 8 marzo |                              |
|1999, n. 275, come sostituito dal   |                              |
|comma 14 del presente articolo, si  |                              |
|provvede nel limite massimo della   |                              |
|dotazione organica complessiva del  |Limite massimo della dotazione|
|personale docente di cui al comma   |organica complessiva del      |
|201 del presente articolo.          |personale docente e copertura.|
+------------------------------------+------------------------------+
|16. Il piano triennale dell'offerta |                              |
|formativa assicura l'attuazione dei |                              |
|principi di pari opportunita'       |                              |
|promuovendo nelle scuole di ogni    |                              |
|ordine e grado l'educazione alla    |                              |
|parita' tra i sessi, la prevenzione |                              |
|della violenza di genere e di tutte |                              |
|le discriminazioni, al fine di      |                              |
|informare e di sensibilizzare gli   |                              |
|studenti, i docenti e i genitori    |                              |
|sulle tematiche indicate            |                              |
|dall'articolo 5, comma 2, del       |                              |
|decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,|                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel  |                              |
|rispetto dei limiti di spesa di cui |Attuazione dei principi di    |
|all'articolo 5-bis, comma 1, primo  |pari opportunita' e di        |
|periodo, del predetto decreto-legge |prevenzione delle             |
|n. 93 del 2013.                     |discriminazioni.              |
+------------------------------------+------------------------------+
|17. Le istituzioni scolastiche,     |                              |
|anche al fine di permettere una     |                              |
|valutazione comparativa da parte    |                              |
|degli studenti e delle famiglie,    |                              |
|assicurano la piena trasparenza e   |                              |
|pubblicita' dei piani triennali     |                              |
|dell'offerta formativa, che sono    |                              |
|pubblicati nel Portale unico di cui |                              |
|al comma 136. Sono altresi' ivi     |Trasparenza e pubblicita' dei |
|pubblicate tempestivamente eventuali|piani triennali dell'offerta  |
|revisioni del piano triennale.      |formativa.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|18. Il dirigente scolastico         |Individuazione del personale  |
|individua il personale da assegnare |da assegnare ai posti         |
|ai posti dell'organico              |dell'organico dell'autonomia  |
|dell'autonomia, con le modalita' di |da parte del dirigente        |
|cui ai commi da 79 a 83.            |scolastico.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|19. Le istituzioni scolastiche, nel |                              |
|limite delle risorse disponibili,   |                              |
|realizzano i progetti inseriti nei  |Risorse per la realizzazione  |
|piani triennali dell'offerta        |dei progetti dei piani        |
|formativa, anche utilizzando le     |triennali dell'offerta        |
|risorse di cui ai commi 62 e 63.    |formativa.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|20. Per l'insegnamento della lingua |                              |
|inglese, della musica e             |                              |
|dell'educazione motoria nella scuola|                              |
|primaria sono utilizzati,           |                              |
|nell'ambito delle risorse di        |                              |
|organico disponibili, docenti       |                              |
|abilitati all'insegnamento per la   |                              |
|scuola primaria in possesso di      |                              |
|competenze certificate, nonche'     |                              |
|docenti abilitati all'insegnamento  |                              |
|anche per altri gradi di istruzione |Docenti specialisti per       |
|in qualita' di specialisti, ai quali|l'insegnamento della lingua   |
|e' assicurata una specifica         |inglese, della musica e       |
|formazione nell'ambito del Piano    |dell'educazione motoria nella |
|nazionale di cui al comma 124.      |scuola primaria.              |
+------------------------------------+------------------------------+
|21. Per il potenziamento degli      |                              |
|obiettivi formativi riguardanti le  |                              |
|materie di cui al comma 7, lettere  |                              |
|e) e f), nonche' al fine di         |                              |
|promuovere l'eccellenza italiana    |                              |
|nelle arti, e' riconosciuta, secondo|                              |
|le modalita' e i criteri stabiliti, |                              |
|entro sessanta giorni dalla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, con decreto del Ministro     |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dei beni e delle attivita' |                              |
|culturali e del turismo,            |                              |
|l'equipollenza, rispetto alla       |                              |
|laurea, alla laurea magistrale e al |                              |
|diploma di specializzazione, dei    |                              |
|titoli rilasciati da scuole e       |Equipollenza dei titoli       |
|istituzioni formative di rilevanza  |rilasciati da scuole e        |
|nazionale operanti nei settori di   |istituzioni formative di      |
|competenza del Ministero dei beni e |rilevanza nazionale operanti  |
|delle attivita' culturali e del     |nei settori di competenza del |
|turismo, alle quali si accede con il|Ministero dei beni e delle    |
|possesso del diploma di istruzione  |attivita' culturali e del     |
|secondaria di secondo grado.        |turismo.                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|22. Nei periodi di sospensione      |                              |
|dell'attivita' didattica, le        |                              |
|istituzioni scolastiche e gli enti  |                              |
|locali, anche in collaborazione con |                              |
|le famiglie interessate e con le    |                              |
|realta' associative del territorio e|                              |
|del terzo settore, possono          |                              |
|promuovere, nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |Attivita' educative,          |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |ricreative, culturali,        |
|finanza pubblica, attivita'         |artistiche e sportive presso  |
|educative, ricreative, culturali,   |gli edifici scolastici nei    |
|artistiche e sportive da svolgere   |periodi di sospensione        |
|presso gli edifici scolastici.      |dell'attivita' didattica.     |
+------------------------------------+------------------------------+
|23. Per sostenere e favorire, nel   |                              |
|piu' ampio contesto                 |                              |
|dell'apprendimento permanente       |                              |
|definito dalla legge 28 giugno 2012,|                              |
|n. 92, la messa a regime di nuovi   |                              |
|assetti organizzativi e didattici,  |                              |
|in modo da innalzare i livelli di   |                              |
|istruzione degli adulti e potenziare|                              |
|le competenze chiave per            |                              |
|l'apprendimento permanente,         |                              |
|promuovere l'occupabilita' e la     |                              |
|coesione sociale, contribuire a     |                              |
|contrastare il fenomeno dei giovani |                              |
|non occupati e non in istruzione e  |                              |
|formazione, favorire la conoscenza  |                              |
|della lingua italiana da parte degli|                              |
|stranieri adulti e sostenere i      |                              |
|percorsi di istruzione negli        |                              |
|istituti di prevenzione e pena, il  |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|effettua, con la collaborazione     |                              |
|dell'Istituto nazionale di          |                              |
|documentazione, innovazione e       |                              |
|ricerca educativa (INDIRE), senza   |                              |
|ulteriori oneri a carico della      |                              |
|finanza pubblica, un monitoraggio   |                              |
|annuale dei percorsi e delle        |                              |
|attivita' di ampliamento            |                              |
|dell'offerta formativa dei centri di|                              |
|istruzione per gli adulti e piu' in |                              |
|generale sull'applicazione del      |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 29      |                              |
|ottobre 2012, n. 263. Decorso un    |                              |
|triennio dal completo avvio del     |                              |
|nuovo sistema di istruzione degli   |                              |
|adulti e sulla base degli esiti del |                              |
|monitoraggio, possono essere        |                              |
|apportate modifiche al predetto     |Monitoraggio annuale dei      |
|regolamento, ai sensi dell'articolo |percorsi e delle attivita' dei|
|17, comma 2, della legge 23 agosto  |Centri per l'istruzione degli |
|1988, n. 400.                       |adulti.                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|24. L'insegnamento delle materie    |                              |
|scolastiche agli studenti con       |                              |
|disabilita' e' assicurato anche     |                              |
|attraverso il riconoscimento delle  |                              |
|differenti modalita' di             |Riconoscimento delle diverse  |
|comunicazione, senza nuovi o        |modalita' di comunicazione per|
|maggiori oneri a carico della       |l'insegnamento a studenti con |
|finanza pubblica.                   |disabilita'.                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|25. Il Fondo per il funzionamento   |                              |
|delle istituzioni scolastiche       |                              |
|statali, di cui all'articolo 1,     |                              |
|comma 601, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296, e successive          |                              |
|modificazioni, e' incrementato di   |                              |
|euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e |Incremento del Fondo per il   |
|di euro 126 milioni annui dall'anno |funzionamento delle           |
|2017 fino all'anno 2021.            |istituzioni scolastiche       |
+------------------------------------+------------------------------+
|26. I fondi per il funzionamento    |                              |
|amministrativo e didattico delle    |                              |
|istituzioni statali dell'alta       |                              |
|formazione artistica, musicale e    |Incremento dei fondi per il   |
|coreutica sono incrementati di euro |funzionamento amministrativo e|
|7 milioni per ciascuno degli anni   |didattico delle istituzioni   |
|dal 2015 al 2022.                   |AFAM.                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|27. Nelle more della ridefinizione  |                              |
|delle procedure per la rielezione   |                              |
|del Consiglio nazionale per l'alta  |                              |
|formazione artistica e musicale, gli|                              |
|atti e i provvedimenti adottati dal |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca in |Efficacia degli atti e dei    |
|mancanza del parere del medesimo    |provvedimenti adottati dal    |
|Consiglio, nei casi esplicitamente  |MIUR in assenza del parere del|
|previsti dall'articolo 3, comma 1,  |Consiglio nazionale per l'alta|
|della legge 21 dicembre 1999, n.    |formazione artistica e        |
|508, sono perfetti ed efficaci.     |musicale.                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|28. Le scuole secondarie di secondo |                              |
|grado introducono insegnamenti      |                              |
|opzionali nel secondo biennio e     |                              |
|nell'ultimo anno anche utilizzando  |                              |
|la quota di autonomia e gli spazi di|                              |
|flessibilita'. Tali insegnamenti,   |                              |
|attivati nell'ambito delle risorse  |                              |
|finanziarie disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e dei posti di |                              |
|organico dell'autonomia assegnati   |                              |
|sulla base dei piani triennali      |                              |
|dell'offerta formativa, sono parte  |                              |
|del percorso dello studente e sono  |                              |
|inseriti nel curriculum dello       |                              |
|studente, che ne individua il       |                              |
|profilo associandolo a un'identita' |                              |
|digitale e raccoglie tutti i dati   |                              |
|utili anche ai fini                 |                              |
|dell'orientamento e dell'accesso al |                              |
|mondo del lavoro, relativi al       |                              |
|percorso degli studi, alle          |                              |
|competenze acquisite, alle eventuali|                              |
|scelte degli insegnamenti opzionali,|                              |
|alle esperienze formative anche in  |                              |
|alternanza scuola-lavoro e alle     |                              |
|attivita' culturali, artistiche, di |                              |
|pratiche musicali, sportive e di    |                              |
|volontariato, svolte in ambito      |                              |
|extrascolastico. Con decreto del    |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, da|                              |
|adottare, ai sensi dell'articolo 17,|                              |
|comma 3, della legge 23 agosto 1988,|                              |
|n. 400, entro centottanta giorni    |                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge, sentito il    |                              |
|Garante per la protezione dei dati  |                              |
|personali, sono disciplinate le     |                              |
|modalita' di individuazione del     |                              |
|profilo dello studente da associare |                              |
|ad un'identita' digitale, le        |                              |
|modalita' di trattamento dei dati   |                              |
|personali contenuti nel curriculum  |                              |
|dello studente da parte di ciascuna |                              |
|istituzione scolastica, le modalita'|                              |
|di trasmissione al Ministero        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca dei suddetti dati ai  |                              |
|fini di renderli accessibili nel    |                              |
|Portale unico di cui al comma 136,  |                              |
|nonche' i criteri e le modalita' per|                              |
|la mappatura del curriculum dello   |Percorso formativo,           |
|studente ai fini di una trasparente |insegnamenti opzionali,       |
|lettura della progettazione e della |curriculum e identita'        |
|valutazione per competenze.         |digitale dello studente       |
+------------------------------------+------------------------------+
|29. Il dirigente scolastico, di     |                              |
|concerto con gli organi collegiali, |                              |
|puo' individuare percorsi formativi |                              |
|e iniziative diretti                |                              |
|all'orientamento e a garantire un   |                              |
|maggiore coinvolgimento degli       |                              |
|studenti nonche' la valorizzazione  |                              |
|del merito scolastico e dei talenti.|                              |
|A tale fine, nel rispetto           |                              |
|dell'autonomia delle scuole e di    |                              |
|quanto previsto dal regolamento di  |                              |
|cui al decreto del Ministro della   |Percorsi formativi, iniziative|
|pubblica istruzione 1o febbraio     |per l'orientamento, e         |
|2001, n. 44, possono essere         |valorizzazione del merito     |
|utilizzati anche finanziamenti      |scolastico e dei talenti degli|
|esterni.                            |studenti                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|30. Nell'ambito dell'esame di Stato |                              |
|conclusivo dei percorsi di          |                              |
|istruzione secondaria di secondo    |                              |
|grado, nello svolgimento dei        |                              |
|colloqui la commissione d'esame     |Curriculum dello studente     |
|tiene conto del curriculum dello    |nell'ambito dell'esame di     |
|studente.                           |Stato                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|31. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|possono individuare, nell'ambito    |                              |
|dell'organico dell'autonomia,       |                              |
|docenti cui affidare il             |                              |
|coordinamento delle attivita' di cui|Docenti per il coordinamento  |
|al comma 28.                        |degli insegnamenti opzionali  |
+------------------------------------+------------------------------+
|32. Le attivita' e i progetti di    |                              |
|orientamento scolastico nonche' di  |                              |
|accesso al lavoro sono sviluppati   |                              |
|con modalita' idonee a sostenere    |                              |
|anche le eventuali difficolta' e    |                              |
|problematiche proprie degli studenti|                              |
|di origine straniera. All'attuazione|                              |
|delle disposizioni del primo periodo|                              |
|si provvede nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |                              |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |Orientamento per gli studenti |
|finanza pubblica.                   |di origine straniera          |
+------------------------------------+------------------------------+
|33. Al fine di incrementare le      |                              |
|opportunita' di lavoro e le         |                              |
|capacita' di orientamento degli     |                              |
|studenti, i percorsi di alternanza  |                              |
|scuola-lavoro di cui al decreto     |                              |
|legislativo 15 aprile 2005, n. 77,  |                              |
|sono attuati, negli istituti tecnici|                              |
|e professionali, per una durata     |                              |
|complessiva, nel secondo biennio e  |                              |
|nell'ultimo anno del percorso di    |                              |
|studi, di almeno 400 ore e, nei     |                              |
|licei, per una durata complessiva di|                              |
|almeno 200 ore nel triennio. Le     |                              |
|disposizioni del primo periodo si   |                              |
|applicano a partire dalle classi    |                              |
|terze attivate nell'anno scolastico |                              |
|successivo a quello in corso alla   |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge. I percorsi di       |                              |
|alternanza sono inseriti nei piani  |Percorsi di alternanza scuola |
|triennali dell'offerta formativa.   |- lavoro                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|34. All'articolo 1, comma 2, del    |                              |
|decreto legislativo 15 aprile 2005, |                              |
|n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi |                              |
|quelli del terzo settore,» sono     |                              |
|inserite le seguenti: «o con gli    |                              |
|ordini professionali, ovvero con i  |                              |
|musei e gli altri istituti pubblici |                              |
|e privati operanti nei settori del  |                              |
|patrimonio e delle attivita'        |                              |
|culturali, artistiche e musicali,   |                              |
|nonche' con enti che svolgono       |Soggetti che possono          |
|attivita' afferenti al patrimonio   |accogliere gli studenti per i |
|ambientale o con enti di promozione |percorsi di alternanza        |
|sportiva riconosciuti dal CONI,».   |scuolalavoro                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|35. L'alternanza scuola-lavoro puo' |                              |
|essere svolta durante la sospensione|                              |
|delle attivita' didattiche secondo  |                              |
|il programma formativo e le         |                              |
|modalita' di verifica ivi stabilite |                              |
|nonche' con la modalita'            |                              |
|dell'impresa formativa simulata. Il |                              |
|percorso di alternanza scuola-lavoro|Modalita' di svolgimento      |
|si puo' realizzare anche all'estero.|dell'alternanza scuola-lavoro |
+------------------------------------+------------------------------+
|36. All'attuazione delle            |                              |
|disposizioni di cui ai commi 34 e 35|                              |
|si provvede nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |                              |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|37. All'articolo 5, comma 4-ter, del|                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|il primo periodo e' sostituito dal  |                              |
|seguente: «Ai fini dell'attuazione  |                              |
|del sistema di alternanza           |                              |
|scuola-lavoro, delle attivita' di   |                              |
|stage, di tirocinio e di didattica  |                              |
|in laboratorio, con decreto del     |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali e con il  |                              |
|Ministro per la semplificazione e la|                              |
|pubblica amministrazione nel caso di|                              |
|coinvolgimento di enti pubblici,    |                              |
|sentito il Forum nazionale delle    |                              |
|associazioni studentesche di cui    |                              |
|all'articolo 5-bis del regolamento  |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 10 ottobre 1996, n.|                              |
|567, e successive modificazioni, e' |                              |
|adottato un regolamento, ai sensi   |                              |
|dell'articolo 17, comma 3, della    |                              |
|legge 23 agosto 1988, n. 400, con   |                              |
|cui e' definita la Carta dei diritti|                              |
|e dei doveri degli studenti in      |                              |
|alternanza scuola-lavoro,           |                              |
|concernente i diritti e i doveri    |                              |
|degli studenti della scuola         |                              |
|secondaria di secondo grado         |                              |
|impegnati nei percorsi di formazione|                              |
|di cui all'articolo 4 della legge 28|                              |
|marzo 2003, n. 53, come definiti dal|                              |
|decreto legislativo 15 aprile 2005, |                              |
|n. 77, con particolare riguardo alla|                              |
|possibilita' per lo studente di     |                              |
|esprimere una valutazione           |                              |
|sull'efficacia e sulla coerenza dei |Carta dei diritti e dei doveri|
|percorsi stessi con il proprio      |degli studenti in alternanza  |
|indirizzo di studio».               |scuola-lavoro.                |
+------------------------------------+------------------------------+
|38. Le scuole secondarie di secondo |                              |
|grado svolgono attivita' di         |                              |
|formazione in materia di tutela     |                              |
|della salute e della sicurezza nei  |                              |
|luoghi di lavoro, nei limiti delle  |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili, mediante   |                              |
|l'organizzazione di corsi rivolti   |                              |
|agli studenti inseriti nei percorsi |Attivita' di formazione in    |
|di alternanza scuola-lavoro ed      |materia di tutela della salute|
|effettuati secondo quanto disposto  |e della sicurezza nei luoghi  |
|dal decreto legislativo 9 aprile    |di lavoro nelle scuole        |
|2008, n. 81.                        |secondarie di secondo grado   |
+------------------------------------+------------------------------+
|39. Per le finalita' di cui ai commi|                              |
|33, 37 e 38, nonche' per            |                              |
|l'assistenza tecnica e per il       |                              |
|monitoraggio dell'attuazione delle  |                              |
|attivita' ivi previste, e'          |                              |
|autorizzata la spesa di euro 100    |                              |
|milioni annui a decorrere dall'anno |                              |
|2016. Le risorse sono ripartite tra |                              |
|le istituzioni scolastiche ai sensi |                              |
|del comma 11.                       |Copertura finanziaria.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|40. Il dirigente scolastico         |                              |
|individua, all'interno del registro |                              |
|di cui al comma 41, le imprese e gli|                              |
|enti pubblici e privati disponibili |                              |
|all'attivazione dei percorsi di cui |                              |
|commi da 33 a 44 e stipula apposite |                              |
|convenzioni anche finalizzate a     |                              |
|favorire l'orientamento scolastico e|                              |
|universitario dello studente.       |                              |
|Analoghe convenzioni possono essere |                              |
|stipulate con musei, istituti e     |                              |
|luoghi della cultura e delle arti   |                              |
|performative, nonche' con gli uffici|                              |
|centrali e periferici del Ministero |                              |
|dei beni e delle attivita' culturali|                              |
|e del turismo. Il dirigente         |                              |
|scolastico, al termine di ogni anno |                              |
|scolastico, redige una scheda di    |                              |
|valutazione sulle strutture con le  |                              |
|quali sono state stipulate          |                              |
|convenzioni, evidenziando la        |Attivita' del dirigente       |
|specificita' del loro potenziale    |scolastico relativa ai        |
|formativo e le eventuali difficolta'|percorsi di alternanza        |
|incontrate nella collaborazione.    |scuola-lavoro                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|41. A decorrere dall'anno scolastico|Istituzione del registro      |
|2015/2016 e' istituito presso le    |nazionale per l'alternanza    |
|camere di commercio, industria,     |scuola-lavoro                 |
|artigianato e agricoltura il        |                              |
|registro nazionale per l'alternanza |                              |
|scuola-lavoro. Il registro e'       |                              |
|istituito d'intesa con il Ministero |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, sentiti il Ministero |                              |
|del lavoro e delle politiche sociali|                              |
|e il Ministero dello sviluppo       |                              |
|economico, e consta delle seguenti  |                              |
|componenti:                         |                              |
|a) un'area aperta e consultabile    |                              |
|gratuitamente in cui sono visibili  |                              |
|le imprese e gli enti pubblici e    |                              |
|privati disponibili a svolgere i    |                              |
|percorsi di alternanza. Per ciascuna|                              |
|impresa o ente il registro riporta  |                              |
|il numero massimo degli studenti    |                              |
|ammissibili nonche' i periodi       |                              |
|dell'anno in cui e' possibile       |                              |
|svolgere l'attivita' di alternanza; |                              |
|b) una sezione speciale del registro|                              |
|delle imprese di cui all'articolo   |                              |
|2188 del codice civile, a cui devono|                              |
|essere iscritte le imprese per      |                              |
|l'alternanza scuola-lavoro; tale    |                              |
|sezione consente la condivisione,   |                              |
|nel rispetto della normativa sulla  |                              |
|tutela dei dati personali, delle    |                              |
|informazioni relative               |                              |
|all'anagrafica, all'attivita'       |                              |
|svolta, ai soci e agli altri        |                              |
|collaboratori, al fatturato, al     |                              |
|patrimonio netto, al sito internet e|                              |
|ai rapporti con gli altri operatori |                              |
|della filiera delle imprese che     |                              |
|attivano percorsi di alternanza.    |                              |
|                                    |                              |
|42. Si applicano, in quanto         |                              |
|compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 |                              |
|dell'articolo 4 del decreto-legge 24|                              |
|gennaio 2015, n. 3, convertito, con |                              |
|modificazioni, dalla legge 24 marzo |                              |
|2015, n. 33.                        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|43. All'attuazione delle            |                              |
|disposizioni di cui ai commi 41 e 42|                              |
|si provvede nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |                              |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|44. Nell'ambito del sistema         |                              |
|nazionale di istruzione e formazione|                              |
|e nel rispetto delle competenze     |                              |
|delle regioni, al potenziamento e   |                              |
|alla valorizzazione delle conoscenze|                              |
|e delle competenze degli studenti   |                              |
|del secondo ciclo nonche' alla      |                              |
|trasparenza e alla qualita' dei     |                              |
|relativi servizi possono concorrere |                              |
|anche le istituzioni formative      |                              |
|accreditate dalle regioni per la    |                              |
|realizzazione di percorsi di        |                              |
|istruzione e formazione             |                              |
|professionale, finalizzati          |                              |
|all'assolvimento del diritto-dovere |                              |
|all'istruzione e alla formazione.   |                              |
|L'offerta formativa dei percorsi di |                              |
|cui al presente comma e' definita,  |                              |
|entro centottanta giorni dalla data |                              |
|di entrata in vigore della presente |                              |
|legge, dal Ministro dell'istruzione,|                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali, previa   |                              |
|intesa in sede di Conferenza        |                              |
|permanente per i rapporti tra lo    |                              |
|Stato, le regioni e le province     |                              |
|autonome di Trento e di Bolzano, ai |                              |
|sensi dell'articolo 3 del decreto   |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |                              |
|Al fine di garantire agli allievi   |                              |
|iscritti ai percorsi di cui al      |                              |
|presente comma pari opportunita'    |                              |
|rispetto agli studenti delle scuole |                              |
|statali di istruzione secondaria di |                              |
|secondo grado, si tiene conto, nel  |                              |
|rispetto delle competenze delle     |                              |
|regioni, delle disposizioni di cui  |                              |
|alla presente legge. All'attuazione |                              |
|del presente comma si provvede      |                              |
|nell'ambito delle risorse           |                              |
|finanziarie disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e della        |                              |
|dotazione organica dell'autonomia e,|                              |
|comunque, senza nuovi o maggiori    |Istruzione e Formazione       |
|oneri per la finanza pubblica.      |professionale (IeFP)          |
+------------------------------------+------------------------------+
|45. Le risorse messe a disposizione |                              |
|dal Ministero dell'istruzione,      |                              |
|dell'universita' e della ricerca, a |                              |
|valere sul Fondo previsto           |                              |
|dall'articolo 1, comma 875, della   |                              |
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, e   |                              |
|successive modificazioni, destinate |                              |
|ai percorsi degli istituti tecnici  |                              |
|superiori, da ripartire secondo     |                              |
|l'accordo in sede di Conferenza     |                              |
|unificata ai sensi dell'articolo 9  |                              |
|del decreto legislativo 28 agosto   |                              |
|1997, n. 281, dall'anno 2016 sono   |                              |
|assegnate, in misura non inferiore  |                              |
|al 30 per cento del loro ammontare, |                              |
|alle singole fondazioni, tenendo    |                              |
|conto del numero dei diplomati e del|                              |
|tasso di occupabilita' a dodici mesi|                              |
|raggiunti in relazione ai percorsi  |                              |
|attivati da ciascuna di esse, con   |                              |
|riferimento alla fine dell'anno     |                              |
|precedente a quello del             |                              |
|finanziamento. Tale quota           |                              |
|costituisce elemento di premialita',|Premialita' per l'assegnazione|
|da destinare all'attivazione di     |delle risorse da destinare    |
|nuovi percorsi degli istituti       |all'attivazione di nuovi      |
|tecnici superiori da parte delle    |percorsi degli Istituti       |
|fondazioni esistenti.               |Tecnici Superiori             |
+------------------------------------+------------------------------+
|46. I giovani e gli adulti accedono |                              |
|ai percorsi realizzati dagli        |                              |
|istituti tecnici superiori con il   |Titoli di studio per l'accesso|
|possesso di uno dei seguenti titoli |agli Istituti tecnici         |
|di studio:                          |Superiori                     |
|a) diploma di istruzione secondaria |                              |
|di secondo grado;                   |                              |
|b) diploma professionale conseguito |                              |
|al termine dei percorsi quadriennali|                              |
|di istruzione e formazione          |                              |
|professionale di cui al decreto     |                              |
|legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,|                              |
|compresi nel Repertorio nazionale di|                              |
|cui agli accordi in sede di         |                              |
|Conferenza permanente per i rapporti|                              |
|tra lo Stato, le regioni e le       |                              |
|province autonome di Trento e di    |                              |
|Bolzano del 27 luglio 2011, di cui  |                              |
|al decreto del Ministro             |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 11 novembre 2011,     |                              |
|pubblicato nel supplemento ordinario|                              |
|n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n.   |                              |
|296 del 21 dicembre 2011, e del 19  |                              |
|gennaio 2012, di cui al decreto del |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca 23 |                              |
|aprile 2012, pubblicato nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31    |                              |
|luglio 2012, integrato da un        |                              |
|percorso di istruzione e formazione |                              |
|tecnica superiore ai sensi          |                              |
|dell'articolo 9 delle linee guida di|                              |
|cui al decreto del Presidente del   |                              |
|Consiglio dei ministri 25 gennaio   |                              |
|2008, pubblicato nella Gazzetta     |                              |
|Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,|                              |
|di durata annuale, la cui struttura |                              |
|e i cui contenuti sono definiti con |                              |
|accordo in sede di Conferenza       |                              |
|permanente per i rapporti tra lo    |                              |
|Stato, le regioni e le province     |                              |
|autonome di Trento e di Bolzano.    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|47. Per favorire le misure di       |                              |
|semplificazione e di promozione     |                              |
|degli istituti tecnici superiori,   |                              |
|con decreto del Ministro            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da adottare entro    |                              |
|novanta giorni dalla data di entrata|                              |
|in vigore della presente legge, di  |                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali, con il   |                              |
|Ministro dello sviluppo economico e |                              |
|con il Ministro dell'economia e     |                              |
|delle finanze, previa intesa in sede|                              |
|di Conferenza unificata ai sensi    |                              |
|dell'articolo 9 del decreto         |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|sono emanate le linee guida per     |                              |
|conseguire i seguenti obiettivi, a  |                              |
|sostegno delle politiche di         |                              |
|istruzione e formazione sul         |                              |
|territorio e dello sviluppo         |                              |
|dell'occupazione dei giovani:       |                              |
|a) semplificare e snellire le       |                              |
|procedure per lo svolgimento delle  |                              |
|prove conclusive dei percorsi       |                              |
|attivati dagli istituti tecnici     |                              |
|superiori, prevedendo modifiche alla|                              |
|composizione delle commissioni di   |                              |
|esame e alla predisposizione e      |                              |
|valutazione delle prove di verifica |                              |
|finali;                             |                              |
|b) prevedere l'ammontare del        |                              |
|contributo dovuto dagli studenti per|                              |
|gli esami conclusivi dei percorsi e |                              |
|per il rilascio del diploma;        |                              |
|c) prevedere che la partecipazione  |                              |
|dei soggetti pubblici in qualita' di|                              |
|soci fondatori delle fondazioni di  |                              |
|partecipazione cui fanno capo gli   |                              |
|istituti tecnici superiori e le loro|                              |
|attivita' possa avvenire senza      |                              |
|determinare nuovi o maggiori oneri a|                              |
|carico dei loro bilanci;            |                              |
|d) prevedere che, ai fini del       |                              |
|riconoscimento della personalita'   |                              |
|giuridica da parte del prefetto, le |                              |
|fondazioni di partecipazione cui    |                              |
|fanno capo gli istituti tecnici     |                              |
|superiori siano dotate di un        |                              |
|patrimonio, uniforme per tutto il   |                              |
|territorio nazionale, non inferiore |                              |
|a 50.000 euro e comunque che        |                              |
|garantisca la piena realizzazione di|                              |
|un ciclo completo di percorsi;      |                              |
|e) prevedere per le fondazioni di   |                              |
|partecipazione cui fanno capo gli   |                              |
|istituti tecnici superiori un regime|                              |
|contabile e uno schema di bilancio  |                              |
|per la rendicontazione dei percorsi |                              |
|uniforme in tutto il territorio     |                              |
|nazionale;                          |                              |
|f) prevedere che le fondazioni      |                              |
|esistenti alla data di entrata in   |                              |
|vigore della presente legge possano |                              |
|attivare nel territorio provinciale |                              |
|altri percorsi di formazione anche  |                              |
|in filiere diverse, fermo restando  |                              |
|il rispetto dell'iter di            |                              |
|autorizzazione e nell'ambito delle  |                              |
|risorse disponibili a legislazione  |                              |
|vigente. In questo caso gli istituti|                              |
|tecnici superiori devono essere     |                              |
|dotati di un patrimonio non         |                              |
|inferiore a 100.000 euro.           |                              |
|                                    |                              |
|48. Con decreto del Ministro        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da adottare entro    |                              |
|novanta giorni dalla data di entrata|                              |
|in vigore della presente legge, di  |                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali, con il   |                              |
|Ministro dello sviluppo economico,  |                              |
|con il Ministro dell'economia e     |                              |
|delle finanze e con il Ministro     |                              |
|delle infrastrutture e dei          |                              |
|trasporti, previa intesa in sede di |                              |
|Conferenza unificata ai sensi       |                              |
|dell'articolo 9 del decreto         |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|sono emanate, senza nuovi o maggiori|                              |
|oneri per la finanza pubblica, le   |                              |
|linee guida relativamente ai        |                              |
|percorsi degli istituti tecnici     |                              |
|superiori relativi all'area della   |                              |
|Mobilita' sostenibile, ambiti       |                              |
|«Mobilita' delle persone e delle    |                              |
|merci - conduzione del mezzo navale»|                              |
|e «Mobilita' delle persone e delle  |                              |
|merci - gestione degli apparati e   |                              |
|impianti di bordo», per unificare le|                              |
|prove di verifica finale con le     |                              |
|prove di esame di abilitazione allo |                              |
|svolgimento della professione di    |                              |
|ufficiale di marina mercantile, di  |                              |
|coperta e di macchina, integrando la|Linee guida per la            |
|composizione della commissione di   |semplificazione e la          |
|esame, mediante modifica delle norme|promozione degli Istituti     |
|vigenti in materia.                 |Tecnici Superiori             |
+------------------------------------+------------------------------+
|49. All'articolo 2 del regolamento  |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |Disposizioni in materia di    |
|della Repubblica 16 aprile 2013, n. |soggetti abilitati alla       |
|75, e successive modificazioni, sono|certificazione energetica     |
|apportate le seguenti modificazioni:|degli edifici                 |
|a) al comma 3, dopo la lettera b) e'|                              |
|inserita la seguente: «b-bis)       |                              |
|diploma di tecnico superiore        |                              |
|previsto dalle linee guida di cui al|                              |
|decreto del Presidente del Consiglio|                              |
|dei ministri 25 gennaio 2008,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |                              |
|n. 86 dell'11 aprile 2008,          |                              |
|conseguito in esito ai percorsi     |                              |
|relativi alle figure nazionali      |                              |
|definite dall'allegato A, area 1 -  |                              |
|efficienza energetica, al decreto   |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca 7  |                              |
|settembre 2011»;                    |                              |
|b) al comma 5, dopo le parole:      |                              |
|«ordini e collegi professionali,»   |                              |
|sono inserite le seguenti: «istituti|                              |
|tecnici superiori dell'area         |                              |
|efficienza energetica,».            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|50. Dopo la lettera a) del comma 1  |                              |
|dell'articolo 4 del regolamento di  |Disposizioni in materia di    |
|cui al decreto del Ministro dello   |requisiti tecnico-            |
|sviluppo economico 22 gennaio 2008, |professionali per l'attivita' |
|n. 37, e' inserita la seguente: 50. |di installazione di impianti  |
|Identico.                           |negli edifici                 |
|«a-bis) diploma di tecnico superiore|                              |
|previsto dalle linee guida di cui al|                              |
|decreto del Presidente del Consiglio|                              |
|dei ministri 25 gennaio 2008,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |                              |
|n. 86 dell'11 aprile 2008,          |                              |
|conseguito in esito ai percorsi     |                              |
|relativi alle figure nazionali      |                              |
|definite dall'allegato A, area 1 -  |                              |
|efficienza energetica, del decreto  |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca 7  |                              |
|settembre 2011».                    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+

    

    

|51. Con decreto del Ministro        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, adottato ai sensi    |                              |
|dell'articolo 17, comma 3, della    |                              |
|legge 23 agosto 1988, n. 400, entro |                              |
|novanta giorni dalla data di entrata|                              |
|in vigore della presente legge,     |                              |
|sentiti i Ministri competenti, sono |                              |
|definiti i criteri per il           |                              |
|riconoscimento dei crediti acquisiti|                              |
|dallo studente a conclusione dei    |                              |
|percorsi realizzati dagli istituti  |                              |
|tecnici superiori previsti dal capo |                              |
|II delle linee guida di cui al      |                              |
|decreto del Presidente del Consiglio|                              |
|dei ministri 25 gennaio 2008,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |                              |
|n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti |                              |
|ai sensi dell'articolo 69, comma 1, |                              |
|della legge 17 maggio 1999, n. 144, |                              |
|secondo le tabelle di confluenza tra|                              |
|gli esiti di apprendimento in       |                              |
|relazione alle competenze acquisite |                              |
|al termine dei suddetti percorsi e  |                              |
|le competenze in esito ai corsi di  |                              |
|laurea ad essi assimilabili.        |                              |
|L'ammontare dei crediti formativi   |                              |
|universitari riconosciuti non puo'  |                              |
|essere comunque inferiore a cento   |Regolamento in materia di     |
|per i percorsi della durata di      |crediti formativi acquisiti a |
|quattro semestri e a centocinquanta |conclusione dei percorsi degli|
|per i percorsi della durata di sei  |Istituti Tecnici Superiori    |
|semestri.                           |(ITS)                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|52. All'articolo 55, comma 3, del   |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 5 giugno|                              |
|2001, n. 328, dopo le parole: «della|                              |
|durata di quattro semestri» sono    |                              |
|inserite le seguenti: «, oppure i   |                              |
|percorsi formativi degli istituti   |                              |
|tecnici superiori previsti dalle    |                              |
|linee guida di cui al decreto del   |                              |
|Presidente del Consiglio dei        |Accesso all'esame di Stato per|
|ministri 25 gennaio 2008, pubblicato|le professioni di agrotecnico,|
|nella Gazzetta Ufficiale n. 86      |geometra, perito agrario,     |
|dell'11 aprile 2008»                |perito industriale            |
+------------------------------------+------------------------------+
|53. Per consentire al sistema degli |                              |
|istituti superiori per le industrie |                              |
|artistiche di continuare a garantire|                              |
|i livelli formativi di qualita'     |                              |
|attuali e di fare fronte al         |                              |
|pagamento del personale e degli     |                              |
|oneri di funzionamento connessi con |Autorizzazione di spesa a     |
|l'attivita' istituzionale, e'       |favore degli Istituti         |
|autorizzata la spesa di 1 milione di|Superiori per le Industrie    |
|euro per l'anno 2015.               |Artistiche (ISIA)             |
+------------------------------------+------------------------------+
|54. Nelle more dell'adozione dei    |                              |
|regolamenti di cui all'articolo 2,  |                              |
|comma 7, della legge 21 dicembre    |                              |
|1999, n. 508, l'autorizzazione di   |                              |
|spesa di cui all'articolo 19, comma |                              |
|4, del decreto-legge 12 settembre   |                              |
|2013, n. 104, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 8        |                              |
|novembre 2013, n. 128, e'           |                              |
|incrementata di 2,9 milioni di euro |Autorizzazione di spesa a     |
|per l'anno 2015 e di 5 milioni di   |favore degli Istituti         |
|euro annui a decorrere dall'anno    |superiori di studi musicali   |
|2016.                               |non statali ex pareggiati     |
+------------------------------------+------------------------------+
|55. Agli oneri derivanti            |                              |
|dall'attuazione delle disposizioni  |                              |
|dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9  |                              |
|milioni per l'anno 2015 e a euro 5  |                              |
|milioni annui a decorrere dall'anno |                              |
|2016, si provvede per euro 2 milioni|                              |
|per l'anno 2015 e per euro 3 milioni|                              |
|a decorrere dall'anno 2016 mediante |                              |
|corrispondente riduzione            |                              |
|dell'autorizzazione di spesa di cui |                              |
|all'articolo 5, comma 1, lettera a),|                              |
|della legge 24 dicembre 1993, n.    |                              |
|537. Per i restanti euro 1,9 milioni|                              |
|per l'anno 2015 e euro 2 milioni a  |                              |
|decorrere dall'anno 2016 si provvede|                              |
|ai sensi di quanto previsto dal     |                              |
|comma 204.                          |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|56. Al fine di sviluppare e di      |                              |
|migliorare le competenze digitali   |                              |
|degli studenti e di rendere la      |                              |
|tecnologia digitale uno strumento   |                              |
|didattico di costruzione delle      |                              |
|competenze in generale, il Ministero|                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca adotta il Piano       |                              |
|nazionale per la scuola digitale, in|                              |
|sinergia con la programmazione      |                              |
|europea e regionale e con il        |                              |
|Progetto strategico nazionale per la|Piano nazionale per la scuola |
|banda ultralarga.                   |digitale                      |
|                                    |                              |
|57. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|successivo a quello in corso alla   |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, le istituzioni      |                              |
|scolastiche promuovono, all'interno |                              |
|dei piani triennali dell'offerta    |                              |
|formativa e in collaborazione con il|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|azioni coerenti con le finalita', i |                              |
|principi e gli strumenti previsti   |                              |
|nel Piano nazionale per la scuola   |                              |
|digitale di cui al comma 56.        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|58. Il Piano nazionale per la scuola|                              |
|digitale persegue i seguenti        |Obiettivi del Piano nazionale |
|obiettivi:                          |scuola digitale               |
|a) realizzazione di attivita' volte |                              |
|allo sviluppo delle competenze      |                              |
|digitali degli studenti, anche      |                              |
|attraverso la collaborazione con    |                              |
|universita', associazioni, organismi|                              |
|del terzo settore e imprese, nel    |                              |
|rispetto dell'obiettivo di cui al   |                              |
|comma 7,lettera h);                 |                              |
|b) potenziamento degli strumenti    |                              |
|didattici e laboratoriali necessari |                              |
|a migliorare la formazione e i      |                              |
|processi di innovazione delle       |                              |
|istituzioni scolastiche;            |                              |
|c) adozione di strumenti            |                              |
|organizzativi e tecnologici per     |                              |
|favorire la governance, la          |                              |
|trasparenza e la condivisione di    |                              |
|dati, nonche' lo scambio di         |                              |
|informazioni tra dirigenti, docenti |                              |
|e studenti e tra istituzioni        |                              |
|scolastiche ed educative e          |                              |
|articolazioni amministrative del    |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca;   |                              |
|d) formazione dei docenti per       |                              |
|l'innovazione didattica e sviluppo  |                              |
|della cultura digitale per          |                              |
|l'insegnamento, l'apprendimento e la|                              |
|formazione delle competenze         |                              |
|lavorative, cognitive e sociali     |                              |
|degli studenti;                     |                              |
|e) formazione dei direttori dei     |                              |
|servizi generali e amministrativi,  |                              |
|degli assistenti amministrativi e   |                              |
|degli assistenti tecnici per        |                              |
|l'innovazione digitale              |                              |
|nell'amministrazione;               |                              |
|f) potenziamento delle              |                              |
|infrastrutture di rete, sentita la  |                              |
|Conferenza unificata di cui         |                              |
|all'articolo 8 del decreto          |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|e successive modificazioni, con     |                              |
|particolare riferimento alla        |                              |
|connettivita' nelle scuole;         |                              |
|g) valorizzazione delle migliori    |                              |
|esperienze delle istituzioni        |                              |
|scolastiche anche attraverso la     |                              |
|promozione di una rete nazionale di |                              |
|centri di ricerca e di formazione;  |                              |
|h) definizione dei criteri e delle  |                              |
|finalita' per l'adozione di testi   |                              |
|didattici in formato digitale e per |                              |
|la produzione e la diffusione di    |                              |
|opere e materiali per la didattica, |                              |
|anche prodotti autonomamente dagli  |                              |
|istituti scolastici.                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|59. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|possono individuare, nell'ambito    |                              |
|dell'organico dell'autonomia,       |                              |
|docenti cui affidare il             |                              |
|coordinamento delle attivita' di cui|                              |
|al comma 57. Ai docenti puo' essere |                              |
|affiancato un insegnante            |                              |
|tecnico-pratico. Dall'attuazione    |                              |
|delle disposizioni di cui al        |                              |
|presente comma non devono derivare  |Docenti per il coordinamento  |
|nuovi o maggiori oneri per la       |delle attivita' del Piano     |
|finanza pubblica.                   |nazionale scuola digitale     |
+------------------------------------+------------------------------+
|60. Per favorire lo sviluppo della  |                              |
|didattica laboratoriale, le         |                              |
|istituzioni scolastiche, anche      |                              |
|attraverso i poli                   |                              |
|tecnico-professionali, possono      |                              |
|dotarsi di laboratori territoriali  |                              |
|per l'occupabilita' attraverso la   |                              |
|partecipazione, anche in qualita' di|                              |
|soggetti cofinanziatori, di enti    |                              |
|pubblici e locali, camere di        |                              |
|commercio, industria, artigianato e |                              |
|agricoltura, universita',           |                              |
|associazioni, fondazioni, enti di   |                              |
|formazione professionale, istituti  |                              |
|tecnici superiori e imprese private,|Creazione e obiettivi dei     |
|per il raggiungimento dei seguenti  |Laboratori territoriali per   |
|obiettivi:                          |l'occupabilita'               |
|a) orientamento della didattica e   |                              |
|della formazione ai settori         |                              |
|strategici del made in Italy, in    |                              |
|base alla vocazione produttiva,     |                              |
|culturale e sociale di ciascun      |                              |
|territorio;                         |                              |
|b) fruibilita' di servizi           |                              |
|propedeutici al collocamento al     |                              |
|lavoro o alla riqualificazione di   |                              |
|giovani non occupati;               |                              |
|c) apertura della scuola al         |                              |
|territorio e possibilita' di        |                              |
|utilizzo degli spazi anche al di    |                              |
|fuori dell'orario scolastico.       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|61. I soggetti esterni che          |                              |
|usufruiscono dell'edificio          |                              |
|scolastico per effettuare attivita' |                              |
|didattiche e culturali sono         |Responsabilita' dei soggetti  |
|responsabili della sicurezza e del  |esterni per l'utilizzo        |
|mantenimento del decoro degli spazi.|dell'edificio scolastico      |
+------------------------------------+------------------------------+
|62. Al fine di consentire alle      |                              |
|istituzioni scolastiche di attuare  |                              |
|le attivita' previste nei commi da  |                              |
|56 a 61, nell'anno finanziario 2015 |                              |
|e' utilizzata quota parte, pari a   |                              |
|euro 90 milioni, delle risorse gia' |                              |
|destinate nell'esercizio 2014 in    |                              |
|favore delle istituzioni scolastiche|                              |
|ed educative statali sul Fondo per  |                              |
|il funzionamento delle istituzioni  |                              |
|scolastiche, di cui all'articolo 1, |                              |
|comma 601, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296, e successive          |                              |
|modificazioni. A decorrere dall'anno|                              |
|2016, e' autorizzata la spesa di    |                              |
|euro 30 milioni annui. Le risorse   |                              |
|sono ripartite tra le istituzioni   |                              |
|scolastiche ai sensi del comma 11.  |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|63. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|perseguono le finalita' di cui ai   |                              |
|commi da 1 a 4 e l'attuazione di    |                              |
|funzioni organizzative e di         |                              |
|coordinamento attraverso l'organico |                              |
|dell'autonomia costituito dai posti |                              |
|comuni, per il sostegno e per il    |                              |
|potenziamento dell'offerta          |                              |
|formativa.                          |Organico dell'autonomia       |
+------------------------------------+------------------------------+
|64. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017, con cadenza triennale,   |                              |
|con decreti del Ministro            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze e con il Ministro per la    |                              |
|semplificazione e la pubblica       |                              |
|amministrazione, sentita la         |                              |
|Conferenza unificata di cui         |                              |
|all'articolo 8 del decreto          |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|e successive modificazioni, e       |                              |
|comunque nel limite massimo di cui  |                              |
|al comma 201 del presente articolo, |                              |
|e' determinato l'organico           |Determinazione triennale      |
|dell'autonomia su base regionale.   |dell'organico dell'autonomia  |
+------------------------------------+------------------------------+
|65. Il riparto della dotazione      |                              |
|organica tra le regioni e'          |                              |
|effettuato sulla base del numero    |                              |
|delle classi, per i posti comuni, e |                              |
|sulla base del numero degli alunni, |                              |
|per i posti del potenziamento, senza|                              |
|ulteriori oneri rispetto alla       |                              |
|dotazione organica assegnata. Il    |                              |
|riparto della dotazione organica per|                              |
|il potenziamento dei posti di       |                              |
|sostegno e' effettuato in base al   |                              |
|numero degli alunni disabili. Si    |                              |
|tiene conto, senza ulteriori oneri  |                              |
|rispetto alla dotazione organica    |                              |
|assegnata, della presenza di aree   |                              |
|montane o di piccole isole, di aree |                              |
|interne, a bassa densita'           |                              |
|demografica o a forte processo      |                              |
|immigratorio, nonche' di aree       |                              |
|caratterizzate da elevati tassi di  |                              |
|dispersione scolastica. Il riparto, |                              |
|senza ulteriori oneri rispetto alla |                              |
|dotazione organica assegnata,       |                              |
|considera altresi' il fabbisogno per|                              |
|progetti e convenzioni di           |                              |
|particolare rilevanza didattica e   |                              |
|culturale espresso da reti di scuole|                              |
|o per progetti di valore nazionale. |                              |
|In ogni caso il riparto non deve    |                              |
|pregiudicare la realizzazione degli |                              |
|obiettivi di risparmio del          |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 20 marzo|                              |
|2009, n. 81. Il personale della     |                              |
|dotazione organica dell'autonomia e'|                              |
|tenuto ad assicurare                |                              |
|prioritariamente la copertura dei   |Criteri di riparto della      |
|posti vacanti e disponibili.        |dotazione organica            |
+------------------------------------+------------------------------+
|66. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017 i ruoli del personale     |                              |
|docente sono regionali, articolati  |                              |
|in ambiti territoriali, suddivisi in|                              |
|sezioni separate per gradi di       |                              |
|istruzione, classi di concorso e    |                              |
|tipologie di posto. Entro il 30     |                              |
|giugno 2016 gli uffici scolastici   |                              |
|regionali, su indicazione del       |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|sentiti le regioni e gli enti       |                              |
|locali, definiscono l'ampiezza degli|                              |
|ambiti territoriali, inferiore alla |Ruoli del personale docente e |
|provincia o alla citta'             |articolazione in ambiti       |
|metropolitana, considerando:        |territoriali                  |
|a) la popolazione scolastica;       |                              |
|b) la prossimita' delle istituzioni |                              |
|scolastiche;                        |                              |
|c) le caratteristiche del           |                              |
|territorio, tenendo anche conto     |                              |
|delle specificita' delle aree       |                              |
|interne, montane e delle piccole    |                              |
|isole, della presenza di scuole     |                              |
|nelle carceri, nonche' di ulteriori |                              |
|situazioni o esperienze territoriali|                              |
|gia' in atto.                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|67. Dall'attuazione delle           |                              |
|disposizioni di cui al comma 66 non |                              |
|devono derivare nuovi o maggiori    |Clausola di invarianza        |
|oneri per la finanza pubblica.      |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|68. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017 con decreto del dirigente |                              |
|preposto all'ufficio scolastico     |                              |
|regionale, l'organico dell'autonomia|                              |
|e' ripartito tra gli ambiti         |                              |
|territoriali. L'organico            |                              |
|dell'autonomia comprende l'organico |                              |
|di diritto e i posti per il         |                              |
|potenziamento, l'organizzazione, la |                              |
|progettazione e il coordinamento    |                              |
|incluso il fabbisogno per i progetti|                              |
|e le convenzioni di cui al quarto   |                              |
|periodo del comma 65. A quanto      |                              |
|previsto dal presente comma si      |Ripartizione dell'organico    |
|provvede nel limite massimo di cui  |dell'autonomia tra gli ambiti |
|al comma 201.                       |territoriali                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|69. All'esclusivo scopo di far      |                              |
|fronte ad esigenze di personale     |                              |
|ulteriori rispetto a quelle         |                              |
|soddisfatte dall'organico           |                              |
|dell'autonomia come definite dalla  |                              |
|presente legge, a decorrere         |                              |
|dall'anno scolastico 2016/2017, ad  |                              |
|esclusione dei posti di sostegno in |                              |
|deroga, nel caso di rilevazione     |                              |
|delle inderogabili necessita'       |                              |
|previste e disciplinate, in         |                              |
|relazione ai vigenti ordinamenti    |                              |
|didattici, dal regolamento di cui al|                              |
|decreto del Presidente della        |                              |
|Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' |                              |
|costituito annualmente con decreto  |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro            |                              |
|dell'economia e delle finanze, un   |                              |
|ulteriore contingente di posti non  |                              |
|facenti parte dell'organico         |                              |
|dell'autonomia ne' disponibili, per |                              |
|il personale a tempo indeterminato, |                              |
|per operazioni di mobilita' o       |                              |
|assunzioni in ruolo. A tali         |                              |
|necessita' si provvede secondo le   |                              |
|modalita', i criteri e i parametri  |                              |
|previsti dal citato decreto del     |                              |
|Presidente della Repubblica 20 marzo|                              |
|2009, n. 81. Alla copertura di tali |                              |
|posti si provvede a valere sulle    |                              |
|graduatorie di personale aspirante  |                              |
|alla stipula di contratti a tempo   |                              |
|determinato previste dalla normativa|                              |
|vigente ovvero mediante l'impiego di|                              |
|personale a tempo indeterminato con |                              |
|provvedimenti aventi efficacia      |                              |
|limitatamente ad un solo anno       |                              |
|scolastico. All'attuazione del      |                              |
|presente comma si provvede nei      |                              |
|limiti delle risorse disponibili    |                              |
|annualmente nello stato di          |                              |
|previsione del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca indicate nel decreto  |                              |
|ministeriale di cui al primo        |                              |
|periodo, fermo restando quanto      |Contingente di posti per      |
|previsto dall'articolo 64, comma 6, |esigenze di personale         |
|del decreto-legge 25 giugno 2008, n.|ulteriori rispetto a quelle   |
|112, convertito, con modificazioni, |soddisfatte dall'organico     |
|dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  |dell'autonomia                |
+------------------------------------+------------------------------+
|70. Gli uffici scolastici regionali |                              |
|promuovono, senza nuovi o maggiori  |                              |
|oneri per la finanza pubblica, la   |                              |
|costituzione di reti tra istituzioni|                              |
|scolastiche del medesimo ambito     |                              |
|territoriale. Le reti, costituite   |                              |
|entro il 30 giugno 2016, sono       |                              |
|finalizzate alla valorizzazione     |                              |
|delle risorse professionali, alla   |                              |
|gestione comune di funzioni e di    |                              |
|attivita' amministrative, nonche'   |                              |
|alla realizzazione di progetti o di |                              |
|iniziative didattiche, educative,   |                              |
|sportive o culturali di interesse   |                              |
|territoriale, da definire sulla base|                              |
|di accordi tra autonomie scolastiche|Costituzione di reti tra      |
|di un medesimo ambito territoriale, |istituzioni scolastiche del   |
|definiti «accordi di rete».         |medesimo ambito territoriale  |
+------------------------------------+------------------------------+
|71. Gli accordi di rete individuano:|Finalita' degli accordi di    |
|a) i criteri e le modalita' per     |rete                          |
|l'utilizzo dei docenti nella rete,  |                              |
|nel rispetto delle disposizioni     |                              |
|legislative vigenti in materia di   |                              |
|non discriminazione sul luogo di    |                              |
|lavoro, nonche' di assistenza e di  |                              |
|integrazione sociale delle persone  |                              |
|con disabilita', anche per          |                              |
|insegnamenti opzionali,             |                              |
|specialistici, di coordinamento e di|                              |
|progettazione funzionali ai piani   |                              |
|triennali dell'offerta formativa di |                              |
|piu' istituzioni scolastiche        |                              |
|inserite nella rete;                |                              |
|b) i piani di formazione del        |                              |
|personale scolastico;               |                              |
|c) le risorse da destinare alla rete|                              |
|per il perseguimento delle proprie  |                              |
|finalita';                          |                              |
|d) le forme e le modalita' per la   |                              |
|trasparenza e la pubblicita' delle  |                              |
|decisioni e dei rendiconti delle    |                              |
|attivita' svolte.                   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|72. Al fine di razionalizzare gli   |                              |
|adempimenti amministrativi a carico |                              |
|delle istituzioni scolastiche,      |                              |
|l'istruttoria sugli atti relativi a |                              |
|cessazioni dal servizio, pratiche in|                              |
|materia di contributi e pensioni,   |                              |
|progressioni e ricostruzioni di     |                              |
|carriera, trattamento di fine       |                              |
|rapporto del personale della scuola,|                              |
|nonche' sugli ulteriori atti non    |                              |
|strettamente connessi alla gestione |                              |
|della singola istituzione           |                              |
|scolastica, puo' essere svolta dalla|                              |
|rete di scuole in base a specifici  |Razionalizzazione degli       |
|accordi.                            |adempimenti amministrativi    |
+------------------------------------+------------------------------+
|73. Il personale docente gia'       |                              |
|assunto in ruolo a tempo            |                              |
|indeterminato alla data di entrata  |                              |
|in vigore della presente legge      |                              |
|conserva la titolarita' della       |                              |
|cattedra presso la scuola di        |                              |
|appartenenza. Al personale docente  |                              |
|assunto nell'anno scolastico        |                              |
|2015/2016 mediante le procedure di  |                              |
|cui all'articolo 399 del testo unico|                              |
|di cui al decreto legislativo 16    |                              |
|aprile 1994, n. 297, continuano ad  |                              |
|applicarsi le disposizioni del      |                              |
|medesimo decreto legislativo in     |                              |
|merito all'attribuzione della sede  |                              |
|durante l'anno di prova e alla      |                              |
|successiva destinazione alla sede   |                              |
|definitiva. Il personale docente    |                              |
|assunto ai sensi del comma 98,      |                              |
|lettere b) e c), e' assegnato agli  |                              |
|ambiti territoriali a decorrere     |                              |
|dall'anno scolastico 2016/2017. Il  |                              |
|personale docente in esubero o      |                              |
|soprannumerario nell'anno scolastico|                              |
|2016/2017 e' assegnato agli ambiti  |                              |
|territoriali. Dall'anno scolastico  |                              |
|2016/2017 la mobilita' territoriale |                              |
|e professionale del personale       |Titolarita', attribuzione     |
|docente opera tra gli ambiti        |della sede e mobilita' del    |
|territoriali.                       |personale docente             |
+------------------------------------+------------------------------+
|74. Gli ambiti territoriali e le    |                              |
|reti sono definiti assicurando il   |                              |
|rispetto dell'organico              |                              |
|dell'autonomia e nell'ambito delle  |                              |
|risorse finanziarie disponibili a   |                              |
|legislazione vigente, senza nuovi o |                              |
|maggiori oneri a carico della       |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|75. L'organico dei posti di sostegno|                              |
|e' determinato nel limite previsto  |                              |
|dall'articolo 2, comma 414, secondo |                              |
|periodo, della legge 24 dicembre    |                              |
|2007, n. 244, e successive          |                              |
|modificazioni, e dall'articolo 15,  |                              |
|comma 2-bis, del decreto-legge 12   |                              |
|settembre 2013, n. 104, convertito, |                              |
|con modificazioni, dalla legge 8    |                              |
|novembre 2013, n. 128, ferma        |                              |
|restando la possibilita' di         |                              |
|istituire posti in deroga ai sensi  |                              |
|dell'articolo 35, comma 7, della    |                              |
|legge 27 dicembre 2002, n. 289, e   |                              |
|dell'articolo 1, comma 605, lettera |                              |
|b), della legge 27 dicembre 2006, n.|                              |
|296.                                |Organico dei posti di sostegno|
+------------------------------------+------------------------------+
|76. Nella ripartizione dell'organico|                              |
|dell'autonomia si tiene conto delle |                              |
|esigenze delle scuole con lingua di |                              |
|insegnamento slovena o con          |                              |
|insegnamento bilingue               |                              |
|sloveno-italiano della regione      |                              |
|Friuli Venezia Giulia. Per tali     |                              |
|scuole, sia il numero dei posti     |Organico dell'autonomia per le|
|comuni sia quello dei posti per il  |scuole con lingua di          |
|potenziamento dell'offerta formativa|insegnamento slovena o        |
|e' determinato a livello regionale. |bilingue sloveno-italiano     |
+------------------------------------+------------------------------+
|77. Restano salve le diverse        |                              |
|determinazioni che la regione Valle |                              |
|d'Aosta e le province autonome di   |                              |
|Trento e di Bolzano hanno adottato e|                              |
|che possono adottare in materia di  |                              |
|assunzione del personale docente ed |                              |
|educativo in considerazione delle   |Clausola di salvaguardia per  |
|rispettive specifiche esigenze      |la regione Valle d'Aosta e per|
|riferite agli organici regionali e  |le province autonome di Trento|
|provinciali.                        |e Bolzano                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|78. Per dare piena attuazione       |                              |
|all'autonomia scolastica e alla     |                              |
|riorganizzazione del sistema di     |                              |
|istruzione, il dirigente scolastico,|                              |
|nel rispetto delle competenze degli |                              |
|organi collegiali, fermi restando i |                              |
|livelli unitari e nazionali di      |                              |
|fruizione del diritto allo studio,  |                              |
|garantisce un'efficace ed efficiente|                              |
|gestione delle risorse umane,       |                              |
|finanziarie, tecnologiche e         |                              |
|materiali, nonche' gli elementi     |                              |
|comuni del sistema scolastico       |                              |
|pubblico, assicurandone il buon     |                              |
|andamento. A tale scopo, svolge     |                              |
|compiti di direzione, gestione,     |                              |
|organizzazione e coordinamento ed e'|                              |
|responsabile della gestione delle   |                              |
|risorse finanziarie e strumentali e |                              |
|dei risultati del servizio secondo  |                              |
|quanto previsto dall'articolo 25 del|                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165, nonche' della valorizzazione|Competenze del dirigente      |
|delle risorse umane.                |scolastico.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|79. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017, per la copertura dei     |                              |
|posti dell'istituzione scolastica,  |                              |
|il dirigente scolastico propone gli |                              |
|incarichi ai docenti di ruolo       |                              |
|assegnati all'ambito territoriale di|                              |
|riferimento, prioritariamente sui   |                              |
|posti comuni e di sostegno, vacanti |                              |
|e disponibili, al fine di garantire |                              |
|il regolare avvio delle lezioni,    |                              |
|anche tenendo conto delle           |                              |
|candidature presentate dai docenti  |                              |
|medesimi e della precedenza         |                              |
|nell'assegnazione della sede ai     |                              |
|sensi degli articoli 21 e 33, comma |                              |
|6, della legge 5 febbraio 1992, n.  |                              |
|104. Il dirigente scolastico puo'   |                              |
|utilizzare i docenti in classi di   |                              |
|concorso diverse da quelle per le   |                              |
|quali sono abilitati, purche'       |                              |
|posseggano titoli di studio validi  |                              |
|per l'insegnamento della disciplina |                              |
|e percorsi formativi e competenze   |                              |
|professionali coerenti con gli      |                              |
|insegnamenti da impartire e purche' |Proposta di incarico ai       |
|non siano disponibili nell'ambito   |docenti da parte del dirigente|
|territoriale docenti abilitati in   |scolastico e modalita' di     |
|quelle classi di concorso.          |utilizzo.                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|80. Il dirigente scolastico formula |                              |
|la proposta di incarico in coerenza |                              |
|con il piano triennale dell'offerta |                              |
|formativa. L'incarico ha durata     |                              |
|triennale, ed e' rinnovato purche'  |                              |
|in coerenza con il piano            |                              |
|dell'offerta formativa. Sono        |                              |
|valorizzati il curriculum, le       |                              |
|esperienze e le competenze          |                              |
|professionali e possono essere      |                              |
|svolti colloqui. La trasparenza e la|                              |
|pubblicita' dei criteri adottati,   |                              |
|degli incarichi conferiti e dei     |                              |
|curricula dei docenti sono          |                              |
|assicurate attraverso la            |Durata triennale e            |
|pubblicazione nel sito internet     |rinnovabilita' dell'incarico  |
|dell'istituzione scolastica.        |ai docenti.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|81. Nel conferire gli incarichi ai  |                              |
|docenti, il dirigente scolastico e' |                              |
|tenuto a dichiarare l'assenza di    |                              |
|cause di incompatibilita' derivanti |                              |
|da rapporti di coniugio, parentela o|Cause di incompatibilita' nel |
|affinita', entro il secondo grado,  |conferimento degli incarichi  |
|con i docenti stessi.               |ai docenti.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|82. L'incarico e' assegnato dal     |                              |
|dirigente scolastico e si perfeziona|                              |
|con l'accettazione del docente. Il  |                              |
|docente che riceva piu' proposte di |                              |
|incarico opta tra quelle ricevute.  |                              |
|L'ufficio scolastico regionale      |                              |
|provvede al conferimento degli      |                              |
|incarichi ai docenti che non abbiano|Modalita' di assegnazione     |
|ricevuto o accettato proposte e     |dell'incarico da parte del    |
|comunque in caso di inerzia del     |dirigente scolastico e potere |
|dirigente scolastico.               |sostitutivo degli USR.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|83. Il dirigente scolastico puo'    |                              |
|individuare nell'ambito             |                              |
|dell'organico dell'autonomia fino al|                              |
|10 per cento di docenti che lo      |                              |
|coadiuvano in attivita' di supporto |                              |
|organizzativo e didattico           |                              |
|dell'istituzione scolastica.        |                              |
|Dall'attuazione delle disposizioni  |Individuazione fino al 10% di |
|del presente comma non devono       |docenti per attivita' di      |
|derivare nuovi o maggiori oneri a   |supporto organizzativo e      |
|carico della finanza pubblica.      |didattico.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|84. Il dirigente scolastico,        |                              |
|nell'ambito dell'organico           |                              |
|dell'autonomia assegnato e delle    |                              |
|risorse, anche logistiche,          |                              |
|disponibili, riduce il numero di    |                              |
|alunni e di studenti per classe     |                              |
|rispetto a quanto previsto dal      |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 20 marzo|                              |
|2009, n. 81, allo scopo di          |                              |
|migliorare la qualita' didattica    |                              |
|anche in rapporto alle esigenze     |                              |
|formative degli alunni con          |Riduzione del numero di alunni|
|disabilita'.                        |e studenti per classe.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|85. Tenuto conto del perseguimento  |                              |
|degli obiettivi di cui al comma 7,  |                              |
|il dirigente scolastico puo'        |                              |
|effettuare le sostituzioni dei      |                              |
|docenti assenti per la copertura di |                              |
|supplenze temporanee fino a dieci   |                              |
|giorni con personale dell'organico  |                              |
|dell'autonomia che, ove impiegato in|                              |
|gradi di istruzione inferiore,      |                              |
|conserva il trattamento stipendiale |                              |
|del grado di istruzione di          |Sostituzioni per supplenze    |
|appartenenza.                       |temporanee fino a 10 giorni.  |
+------------------------------------+------------------------------+
|86. In ragione delle competenze     |                              |
|attribuite ai dirigenti scolastici, |                              |
|a decorrere dall'anno scolastico    |                              |
|2015/2016 il Fondo unico nazionale  |                              |
|per la retribuzione della posizione,|                              |
|fissa e variabile, e della          |                              |
|retribuzione di risultato dei       |                              |
|medesimi dirigenti e' incrementato  |                              |
|in misura pari a euro 12 milioni per|                              |
|l'anno 2015 e a euro 35 milioni     |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2016, al|                              |
|lordo degli oneri a carico dello    |                              |
|Stato. Il Fondo e' altresi'         |                              |
|incrementato di ulteriori 46 milioni|                              |
|di euro per l'anno 2016 e di 14     |                              |
|milioni di euro per l'anno 2017 da  |Incremento del Fondo Unico    |
|corrispondere a titolo di           |Nazionale per la retribuzione |
|retribuzione di risultato una       |di posizione e di risultato   |
|tantum.                             |dei dirigenti scolastici (FUN)|
+------------------------------------+------------------------------+
|87. Al fine di tutelare le esigenze |                              |
|di economicita' dell'azione         |                              |
|amministrativa e di prevenire le    |                              |
|ripercussioni sul sistema scolastico|                              |
|dei possibili esiti del contenzioso |                              |
|pendente relativo ai concorsi per   |                              |
|dirigente scolastico di cui al comma|                              |
|88, con decreto del Ministro        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da emanare entro     |                              |
|trenta giorni dalla data di entrata |                              |
|in vigore della presente legge, sono|                              |
|definite le modalita' di svolgimento|                              |
|di un corso intensivo di formazione |                              |
|e della relativa prova scritta      |                              |
|finale, volto all'immissione dei    |                              |
|soggetti di cui al comma 88 nei     |                              |
|ruoli dei dirigenti scolastici. Alle|                              |
|attivita' di formazione e alle      |                              |
|immissioni in ruolo si provvede,    |                              |
|rispettivamente, nei limiti delle   |                              |
|risorse disponibili a legislazione  |                              |
|vigente e a valere sulle assunzioni |                              |
|autorizzate per effetto             |                              |
|dell'articolo 39 della legge 27     |Contenzioso relativo ai       |
|dicembre 1997, n. 449, e successive |concorsi per dirigenti        |
|modificazioni.                      |scolastici                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|88. Il decreto di cui al comma 87   |                              |
|riguarda:                           |Soggetti destinatari          |
|a) i soggetti gia' vincitori ovvero |                              |
|utilmente collocati nelle           |                              |
|graduatorie ovvero che abbiano      |                              |
|superato positivamente tutte le fasi|                              |
|di procedure concorsuali            |                              |
|successivamente annullate in sede   |                              |
|giurisdizionale, relative al        |                              |
|concorso per esami e titoli per il  |                              |
|reclutamento di dirigenti scolastici|                              |
|indetto con decreto direttoriale del|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca 13 |                              |
|luglio 2011, pubblicato nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale, 4ª serie        |                              |
|speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; |                              |
|b) i soggetti che abbiano avuto una |                              |
|sentenza favorevole almeno nel primo|                              |
|grado di giudizio ovvero non abbiano|                              |
|avuto, alla data di entrata in      |                              |
|vigore della presente legge, alcuna |                              |
|sentenza definitiva, nell'ambito del|                              |
|contenzioso riferito ai concorsi per|                              |
|dirigente scolastico di cui al      |                              |
|decreto direttoriale del Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 22 novembre 2004,     |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,|                              |
|4ª serie speciale, n. 94 del 26     |                              |
|novembre 2004, e al decreto del     |                              |
|Ministro della pubblica istruzione 3|                              |
|ottobre 2006, pubblicato nella      |                              |
|Gazzetta Ufficiale, 4ª serie        |                              |
|speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, |                              |
|ovvero avverso la rinnovazione della|                              |
|procedura concorsuale ai sensi della|                              |
|legge 3 dicembre 2010, n. 202.      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|89. Le graduatorie regionali, di cui|                              |
|al comma 1-bis dell'articolo 17 del |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|e successive modificazioni, nelle   |                              |
|regioni in cui, alla data di        |                              |
|adozione del decreto di cui al comma|                              |
|87 del presente articolo, sono in   |                              |
|atto i contenziosi relativi al      |                              |
|concorso ordinario per il           |                              |
|reclutamento di dirigenti scolastici|                              |
|indetto con decreto direttoriale del|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca 13 |                              |
|luglio 2011, pubblicato nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale, 4a serie        |                              |
|speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, |                              |
|rimangono aperte in funzione degli  |                              |
|esiti dei percorsi formativi di cui |Mantenimento dell'apertura    |
|al medesimo comma 87.               |delle graduatorie regionali   |
+------------------------------------+------------------------------+
|90. Per le finalita' di cui al comma|                              |
|87, oltre che per quelle connesse   |                              |
|alla valorizzazione di esperienze   |                              |
|professionali gia' positivamente    |                              |
|formate e impiegate, i soggetti di  |                              |
|cui al comma 88, lettera a), che,   |                              |
|nell'anno scolastico 2014/2015,     |                              |
|hanno prestato servizio con         |                              |
|contratti di dirigente scolastico,  |                              |
|sostengono una sessione speciale di |                              |
|esame consistente nell'espletamento |                              |
|di una prova orale sull'esperienza  |                              |
|maturata, anche in ordine alla      |                              |
|valutazione sostenuta, nel corso del|                              |
|servizio prestato. A seguito del    |                              |
|superamento di tale prova con esito |                              |
|positivo, sono confermati i rapporti|Sessione speciale di esame per|
|di lavoro instaurati con i predetti |dirigenti scolastici in       |
|dirigenti scolastici.               |servizio nell'a.s. 2014/2015  |
+------------------------------------+------------------------------+
|91. All'attuazione delle procedure  |                              |
|di cui ai commi da 87 a 90 si       |                              |
|provvede con le risorse strumentali |                              |
|e finanziarie disponibili a         |                              |
|legislazione vigente e senza nuovi o|                              |
|maggiori oneri a carico della       |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|92. Per garantire la tempestiva     |                              |
|copertura dei posti vacanti di      |                              |
|dirigente scolastico, a conclusione |                              |
|delle operazioni di mobilita' e     |                              |
|previo parere dell'ufficio          |                              |
|scolastico regionale di             |                              |
|destinazione, fermo restando        |                              |
|l'accantonamento dei posti destinati|                              |
|ai soggetti di cui al comma 88, i   |                              |
|posti autorizzati per l'assunzione  |                              |
|di dirigenti scolastici sono        |                              |
|conferiti nel limite massimo del 20 |                              |
|per cento ai soggetti idonei inclusi|                              |
|nelle graduatorie regionali del     |                              |
|concorso per il reclutamento di     |                              |
|dirigenti scolastici bandito con    |                              |
|decreto direttoriale del Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 13 luglio 2011,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,|                              |
|4ª serie speciale, n. 56 del 15     |                              |
|luglio 2011. Il Ministro            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, con proprio decreto, |                              |
|predispone le necessarie misure     |Assunzione di dirigenti       |
|applicative                         |scolastici.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|93. La valutazione dei dirigenti    |                              |
|scolastici e' effettuata ai sensi   |                              |
|dell'articolo 25, comma 1, del      |                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165. Nell'individuazione degli   |                              |
|indicatori per la valutazione del   |                              |
|dirigente scolastico si tiene conto |                              |
|del contributo del dirigente al     |                              |
|perseguimento dei risultati per il  |                              |
|miglioramento del servizio          |                              |
|scolastico previsti nel rapporto di |                              |
|autovalutazione ai sensi del        |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 28 marzo|                              |
|2013, n. 80, in coerenza con le     |                              |
|disposizioni contenute nel decreto  |Modalita' e criteri generali  |
|legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,|per la valutazione dei        |
|e dei seguenti criteri generali:    |dirigenti scolastici.         |
|a) competenze gestionali ed         |                              |
|organizzative finalizzate al        |                              |
|raggiungimento dei risultati,       |                              |
|correttezza, trasparenza, efficienza|                              |
|ed efficacia dell'azione            |                              |
|dirigenziale, in relazione agli     |                              |
|obiettivi assegnati nell'incarico   |                              |
|triennale;                          |                              |
|b) valorizzazione dell'impegno e dei|                              |
|meriti professionali del personale  |                              |
|dell'istituto, sotto il profilo     |                              |
|individuale e negli ambiti          |                              |
|collegiali;                         |                              |
|c) apprezzamento del proprio operato|                              |
|all'interno della comunita'         |                              |
|professionale e sociale;            |                              |
|d) contributo al miglioramento del  |                              |
|successo formativo e scolastico     |                              |
|degli studenti e dei processi       |                              |
|organizzativi e didattici,          |                              |
|nell'ambito dei sistemi di          |                              |
|autovalutazione, valutazione e      |                              |
|rendicontazione sociale;            |                              |
|e) direzione unitaria della scuola, |                              |
|promozione della partecipazione e   |                              |
|della collaborazione tra le diverse |                              |
|componenti della comunita'          |                              |
|scolastica, dei rapporti con il     |                              |
|contesto sociale e nella rete di    |                              |
|scuole.                             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|94. Il nucleo per la valutazione dei|                              |
|dirigenti scolastici e' composto    |                              |
|secondo le disposizioni             |                              |
|dell'articolo 25, comma 1, del      |                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165, e puo' essere articolato con|                              |
|una diversa composizione in         |                              |
|relazione al procedimento e agli    |                              |
|oggetti di valutazione. La          |                              |
|valutazione e' coerente con         |                              |
|l'incarico triennale e con il       |                              |
|profilo professionale ed e' connessa|                              |
|alla retribuzione di risultato. Al  |                              |
|fine di garantire le indispensabili |                              |
|azioni di supporto alle scuole      |                              |
|impegnate per l'attuazione della    |                              |
|presente legge e in relazione       |                              |
|all'indifferibile esigenza di       |                              |
|assicurare la valutazione dei       |                              |
|dirigenti scolastici e la           |                              |
|realizzazione del sistema nazionale |                              |
|di valutazione previsto dal         |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 28 marzo|                              |
|2013, n. 80, per il triennio        |                              |
|2016-2018 possono essere attribuiti |                              |
|incarichi temporanei di livello     |                              |
|dirigenziale non generale di durata |                              |
|non superiore a tre anni per le     |                              |
|funzioni ispettive. Tali incarichi  |                              |
|possono essere conferiti,           |                              |
|nell'ambito della dotazione organica|                              |
|dei dirigenti tecnici del Ministero |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, ai sensi             |                              |
|dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,  |                              |
|del decreto legislativo 30 marzo    |                              |
|2001, n. 165, e successive          |                              |
|modificazioni, anche in deroga, per |                              |
|il periodo di durata di detti       |                              |
|incarichi, alle percentuali ivi     |                              |
|previste per i dirigenti di seconda |                              |
|fascia. Ai fini di cui al presente  |                              |
|comma e' autorizzata, per il        |                              |
|triennio 2016-2018, la spesa nel    |                              |
|limite massimo di 7 milioni di euro |                              |
|per ciascun anno del triennio. La   |                              |
|percentuale di cui all'articolo 19, |                              |
|commi 5-bis e 6, del citato decreto |                              |
|legislativo n. 165 del 2001, per i  |                              |
|dirigenti tecnici del Ministero     |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, e' rideterminata,    |                              |
|nell'ambito della relativa dotazione|                              |
|organica, per il triennio 2016-2018,|                              |
|in misura corrispondente ad una     |                              |
|maggiore spesa non superiore a 7    |                              |
|milioni di euro per ciascun anno.   |                              |
|Gli incarichi per le funzioni       |                              |
|ispettive di cui ai periodi         |                              |
|precedenti sono conferiti in base   |                              |
|alla procedura pubblica di cui      |                              |
|all'articolo 19, comma 1- bis, del  |                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165, e successive modificazioni, |                              |
|mediante valutazione comparativa dei|                              |
|curricula e previo avviso pubblico, |                              |
|da pubblicare nel sito del Ministero|                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, che renda conoscibili|                              |
|il numero dei posti e la loro       |                              |
|ripartizione tra amministrazione    |Nucleo per la valutazione dei |
|centrale e uffici scolastici        |dirigenti scolastici e        |
|regionali, nonche' i criteri di     |conferimento di incarichi     |
|scelta da adottare per la           |temporanei per le funzioni    |
|valutazione comparativa.            |ispettive.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|95. Per l'anno scolastico 2015/2016,|                              |
|il Ministero dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca e' |                              |
|autorizzato ad attuare un piano     |                              |
|straordinario di assunzioni a tempo |                              |
|indeterminato di personale docente  |                              |
|per le istituzioni scolastiche      |                              |
|statali di ogni ordine e grado, per |                              |
|la copertura di tutti i posti comuni|                              |
|e di sostegno dell'organico di      |                              |
|diritto, rimasti vacanti e          |                              |
|disponibili all'esito delle         |                              |
|operazioni di immissione in ruolo   |                              |
|effettuate per il medesimo anno     |                              |
|scolastico ai sensi dell'articolo   |                              |
|399 del testo unico di cui al       |                              |
|decreto legislativo 16 aprile 1994, |                              |
|n. 297, al termine delle quali sono |                              |
|soppresse le graduatorie dei        |                              |
|concorsi per titoli ed esami banditi|                              |
|anteriormente al 2012. Per l'anno   |                              |
|scolastico 2015/2016, il Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e' altresi'           |                              |
|autorizzato a coprire gli ulteriori |                              |
|posti di cui alla Tabella 1 allegata|                              |
|alla presente legge, ripartiti tra i|                              |
|gradi di istruzione della scuola    |                              |
|primaria e secondaria e le tipologie|                              |
|di posto come indicato nella        |                              |
|medesima Tabella, nonche' tra le    |                              |
|regioni in proporzione, per ciascun |                              |
|grado, alla popolazione scolastica  |                              |
|delle scuole statali, tenuto        |                              |
|altresi' conto della presenza di    |                              |
|aree montane o di piccole isole, di |                              |
|aree interne, a bassa densita'      |                              |
|demografica o a forte processo      |                              |
|immigratorio, nonche' di aree       |                              |
|caratterizzate da elevati tassi di  |                              |
|dispersione scolastica. I posti di  |                              |
|cui alla Tabella 1 sono destinati   |                              |
|alla finalita' di cui ai commi 7 e  |                              |
|85. Alla ripartizione dei posti di  |                              |
|cui alla Tabella 1 tra le classi di |                              |
|concorso si provvede con decreto del|                              |
|dirigente preposto all'ufficio      |                              |
|scolastico regionale, sulla base del|                              |
|fabbisogno espresso dalle           |                              |
|istituzioni scolastiche medesime,   |                              |
|ricondotto nel limite delle         |                              |
|graduatorie di cui al comma 96. A   |                              |
|decorrere dall'anno scolastico      |                              |
|2016/2017, i posti di cui alla      |                              |
|Tabella 1 confluiscono nell'organico|                              |
|dell'autonomia, costituendone i     |                              |
|posti per il potenziamento. A       |                              |
|decorrere dall'anno scolastico      |                              |
|2015/2016, i posti per il           |                              |
|potenziamento non possono essere    |                              |
|coperti con personale titolare di   |                              |
|contratti di supplenza breve e      |                              |
|saltuaria. Per il solo anno         |                              |
|scolastico 2015/2016, detti posti   |                              |
|non possono essere destinati alle   |                              |
|supplenze di cui all'articolo 40,   |                              |
|comma 9, della legge 27 dicembre    |                              |
|1997, n. 449, e non sono disponibili|                              |
|per le operazioni di mobilita',     |Assunzioni a tempo            |
|utilizzazione o assegnazione        |indeterminato di personale    |
|provvisoria.                        |docente                       |
|                                    |                              |
|96. Sono assunti a tempo            |                              |
|indeterminato, nel limite dei posti |                              |
|di cui al comma 95:                 |                              |
|a) i soggetti iscritti a pieno      |                              |
|titolo, alla data di entrata in     |                              |
|vigore della presente legge, nelle  |                              |
|graduatorie del concorso pubblico   |                              |
|per titoli ed esami a posti e       |                              |
|cattedre bandito con decreto        |                              |
|direttoriale del Ministero          |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca n. 82 del 24 settembre|                              |
|2012, pubblicato nella Gazzetta     |                              |
|Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 |                              |
|del 25 settembre 2012, per il       |                              |
|reclutamento di personale docente   |                              |
|per le scuole statali di ogni ordine|                              |
|e grado;                            |                              |
|b) i soggetti iscritti a pieno      |                              |
|titolo, alla data di entrata in     |                              |
|vigore della presente legge, nelle  |                              |
|graduatorie ad esaurimento del      |                              |
|personale docente di cui            |                              |
|all'articolo 1, comma 605, lettera  |                              |
|c), della legge 27 dicembre 2006, n.|                              |
|296, e successive modificazioni,    |                              |
|esclusivamente con il punteggio e   |                              |
|con i titoli di preferenza e        |                              |
|precedenza posseduti alla data      |                              |
|dell'ultimo aggiornamento delle     |                              |
|graduatorie ad esaurimento, avvenuto|                              |
|per il triennio 2014-2017.          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|97. Al piano straordinario di       |                              |
|assunzioni partecipano i soggetti di|                              |
|cui al comma 96. Alle fasi di cui al|                              |
|comma 98, lettere b) e c),          |                              |
|partecipano i soggetti che abbiano  |                              |
|presentato apposita domanda di      |                              |
|assunzione secondo le modalita' e   |                              |
|nel rispetto dei termini stabiliti  |                              |
|dal comma 103. I soggetti che       |                              |
|appartengono a entrambe le categorie|                              |
|di cui alle lettere a) e b) del     |Modalita' di partecipazione al|
|comma 96 scelgono, con la stessa    |Piano straordinario di        |
|domanda, per quale delle due        |assunzioni a tempo            |
|categorie essere trattati.          |indeterminato                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|98. Al piano straordinario di       |                              |
|assunzioni si provvede secondo le   |                              |
|modalita' e le fasi, in ordine di   |                              |
|sequenza, di seguito indicate:      |Fasi del Piano straordinario  |
|a) i soggetti di cui al comma 96,   |                              |
|lettere a) e b), sono assunti entro |                              |
|il 15 settembre 2015, nel limite dei|                              |
|posti vacanti e disponibili in      |                              |
|organico di diritto di cui al primo |                              |
|periodo del comma 95, secondo le    |                              |
|ordinarie procedure di cui          |                              |
|all'articolo 399 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, e successive          |                              |
|modificazioni, di competenza degli  |                              |
|uffici scolastici regionali;        |                              |
|b) in deroga all'articolo 399 del   |                              |
|testo unico di cui al decreto       |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|e successive modificazioni, i       |                              |
|soggetti di cui al comma 96, lettere|                              |
|a) e b), che non risultano          |                              |
|destinatari della proposta di       |                              |
|assunzione nella fase di cui alla   |                              |
|lettera a) del presente comma, sono |                              |
|assunti, con decorrenza giuridica al|                              |
|1o settembre 2015, nel limite dei   |                              |
|posti vacanti e disponibili in      |                              |
|organico di diritto che residuano   |                              |
|dopo la fase di cui alla lettera a),|                              |
|secondo la procedura nazionale di   |                              |
|cui al comma 100;                   |                              |
|c) in deroga all'articolo 399 del   |                              |
|testo unico di cui al decreto       |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|e successive modificazioni, i       |                              |
|soggetti di cui al comma 96, lettere|                              |
|a) e b), che non risultano          |                              |
|destinatari della proposta di       |                              |
|assunzione nelle fasi di cui alle   |                              |
|lettere a) o b) del presente comma, |                              |
|sono assunti, con decorrenza        |                              |
|giuridica al 1o settembre 2015, nel |                              |
|limite dei posti di cui alla Tabella|                              |
|1, secondo la procedura nazionale di|                              |
|cui al comma 100.                   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|99. Per i soggetti assunti nelle    |                              |
|fasi di cui alle lettere b) e c) del|                              |
|comma 98, l'assegnazione alla sede  |                              |
|avviene al termine della relativa   |                              |
|fase, salvo che siano titolari di   |                              |
|contratti di supplenza diversi da   |                              |
|quelli per supplenze brevi e        |                              |
|saltuarie. In tal caso              |                              |
|l'assegnazione avviene al 1o        |                              |
|settembre 2016, per i soggetti      |                              |
|impegnati in supplenze annuali, e al|                              |
|1o luglio 2016 ovvero al termine    |                              |
|degli esami conclusivi dei corsi di |                              |
|studio della scuola secondaria di   |                              |
|secondo grado, per il personale     |                              |
|titolare di supplenze sino al       |                              |
|termine delle attivita' didattiche. |                              |
|La decorrenza economica del relativo|                              |
|contratto di lavoro consegue alla   |                              |
|presa di servizio presso la sede    |Modalita' di assunzione e     |
|assegnata.                          |assegnazione della sede       |
|                                    |                              |
|100. I soggetti interessati dalle   |                              |
|fasi di cui al comma 98, lettere b) |                              |
|e c), se in possesso della relativa |                              |
|specializzazione, esprimono l'ordine|                              |
|di preferenza tra posti di sostegno |                              |
|e posti comuni. Esprimono, inoltre, |                              |
|l'ordine di preferenza tra tutte le |                              |
|province, a livello nazionale. In   |                              |
|caso di indisponibilita' sui posti  |                              |
|per tutte le province, non si       |                              |
|procede all'assunzione.             |                              |
|All'assunzione si provvede scorrendo|                              |
|l'elenco di tutte le iscrizioni     |                              |
|nelle graduatorie, dando priorita'  |                              |
|ai soggetti di cui al comma 96,     |                              |
|lettera a), rispetto agli iscritti  |                              |
|nelle graduatorie ad esaurimento e, |                              |
|in subordine, in base al punteggio  |                              |
|posseduto per ciascuna classe di    |                              |
|concorso.                           |                              |

    

    

|                                    |                              |
|101. Per ciascuna iscrizione in     |                              |
|graduatoria, e secondo l'ordine di  |                              |
|cui al comma 100, la provincia e la |                              |
|tipologia di posto su cui ciascun   |                              |
|soggetto e' assunto sono determinate|                              |
|scorrendo, nell'ordine, le province |                              |
|secondo le preferenze indicate e,   |                              |
|per ciascuna provincia, la tipologia|                              |
|di posto secondo la preferenza      |                              |
|indicata.                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|102. I soggetti di cui al comma 98, |                              |
|lettere b) e c), accettano          |                              |
|espressamente la proposta di        |                              |
|assunzione entro dieci giorni dalla |                              |
|data della sua ricezione secondo le |                              |
|modalita' di cui al comma 103. In   |                              |
|caso di mancata accettazione, nel   |                              |
|termine e con le modalita' predetti,|                              |
|i soggetti di cui al comma 96 non   |                              |
|possono essere destinatari di       |                              |
|ulteriori proposte di assunzione a  |                              |
|tempo indeterminato ai sensi del    |                              |
|piano straordinario di assunzioni. I|                              |
|soggetti che non accettano la       |                              |
|proposta di assunzione eventualmente|                              |
|effettuata in una fase non          |                              |
|partecipano alle fasi successive e  |                              |
|sono definitivamente espunti dalle  |                              |
|rispettive graduatorie. Le          |                              |
|disponibilita' di posti sopravvenute|                              |
|per effetto delle rinunce           |                              |
|all'assunzione non possono essere   |                              |
|assegnate in nessuna delle fasi di  |Accettazione della proposta di|
|cui al comma 98.                    |assunzione                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|103. Per le finalita' di cui ai     |                              |
|commi da 95 a 105 e' pubblicato un  |                              |
|apposito avviso nella Gazzetta      |                              |
|Ufficiale. Il medesimo avviso       |                              |
|disciplina i termini e le modalita' |                              |
|previste per le comunicazioni con i |                              |
|soggetti di cui al comma 96, incluse|                              |
|la domanda di assunzione e          |                              |
|l'espressione delle preferenze, la  |                              |
|proposta di assunzione,             |                              |
|l'accettazione o la rinuncia.       |                              |
|L'avviso stabilisce quali           |                              |
|comunicazioni vengono effettuate a  |                              |
|mezzo di posta elettronica          |                              |
|certificata ovvero attraverso l'uso,|                              |
|anche esclusivo, del sistema        |                              |
|informativo, gestito dal Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, in deroga agli       |                              |
|articoli 45, comma 2, e 65 del      |                              |
|codice dell'amministrazione         |                              |
|digitale, di cui al decreto         |Modalita' per le comunicazioni|
|legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  |con i destinatari del Piano   |
|successive modificazioni.           |straordinario                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|104. E' escluso dal piano           |                              |
|straordinario di assunzioni il      |                              |
|personale gia' assunto quale docente|                              |
|a tempo indeterminato alle          |                              |
|dipendenze dello Stato, anche se    |                              |
|presente nelle graduatorie di cui al|                              |
|comma 96, lettere a) e b), e        |                              |
|indipendentemente dalla classe di   |                              |
|concorso, dal tipo di posto e dal   |                              |
|grado di istruzione per i quali vi  |                              |
|e' iscritto o in cui e' assunto.    |                              |
|Sono altresi' esclusi i soggetti che|                              |
|non sciolgano la riserva per        |                              |
|conseguimento del titolo abilitante |                              |
|entro il 30 giugno 2015, fermo      |                              |
|restando quanto previsto dal periodo|Esclusione dal Piano          |
|precedente.                         |straordinario                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|105. A decorrere dal 1o settembre   |                              |
|2015, le graduatorie di cui al comma|                              |
|96, lettera b), se esaurite, perdono|                              |
|efficacia ai fini dell'assunzione   |                              |
|con contratti di qualsiasi tipo e   |Disposizioni in materia di    |
|durata.                             |graduatorie                   |
|                                    |                              |
|106. La prima fascia delle          |                              |
|graduatorie di circolo e d'istituto |                              |
|del personale docente ed educativo  |                              |
|previste dall'articolo 5 del        |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Ministro della pubblica istruzione  |                              |
|13 giugno 2007, n. 131, continua a  |                              |
|esplicare la propria efficacia, per |                              |
|i soli soggetti gia' iscritti alla  |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, non assunti a       |                              |
|seguito del piano straordinario di  |                              |
|assunzioni di cui al comma 95 del   |                              |
|presente articolo.                  |                              |
|                                    |                              |
|107. A decorrere dall'anno          |                              |
|scolastico 2016/2017, l'inserimento |                              |
|nelle graduatorie di circolo e di   |                              |
|istituto puo' avvenire              |                              |
|esclusivamente a seguito del        |                              |
|conseguimento del titolo di         |                              |
|abilitazione.                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|108. Per l'anno scolastico 2016/2017|                              |
|e' avviato un piano straordinario di|                              |
|mobilita' territoriale e            |                              |
|professionale su tutti i posti      |                              |
|vacanti dell'organico               |                              |
|dell'autonomia, rivolto ai docenti  |                              |
|assunti a tempo indeterminato entro |                              |
|l'anno scolastico 2014/2015. Tale   |                              |
|personale partecipa, a domanda, alla|                              |
|mobilita' per tutti gli ambiti      |                              |
|territoriali a livello nazionale, in|                              |
|deroga al vincolo triennale di      |                              |
|permanenza nella provincia, di cui  |                              |
|all'articolo 399, comma 3, del testo|                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, e successive|                              |
|modificazioni, per tutti i posti    |                              |
|vacanti e disponibili inclusi quelli|                              |
|assegnati in via provvisoria        |                              |
|nell'anno scolastico 2015/2016 ai   |                              |
|soggetti di cui al comma 96, lettera|                              |
|b), assunti ai sensi del comma 98,  |                              |
|lettere b) e c). Successivamente, i |                              |
|docenti di cui al comma 96, lettera |                              |
|b), assunti a tempo indeterminato a |                              |
|seguito del piano straordinario di  |                              |
|assunzioni ai sensi del comma 98,   |                              |
|lettere b) e c), e assegnati su sede|                              |
|provvisoria per l'anno scolastico   |                              |
|2015/2016, partecipano per l'anno   |                              |
|scolastico 2016/2017 alle operazioni|                              |
|di mobilita' su tutti gli ambiti    |                              |
|territoriali a livello nazionale, ai|                              |
|fini dell'attribuzione dell'incarico|                              |
|triennale. Limitatamente all'anno   |                              |
|scolastico 2015/2016, i docenti     |                              |
|assunti a tempo indeterminato entro |                              |
|l'anno scolastico 2014/2015, anche  |                              |
|in deroga al vincolo triennale sopra|                              |
|citato, possono richiedere          |                              |
|l'assegnazione provvisoria          |                              |
|interprovinciale. Tale assegnazione |                              |
|puo' essere disposta dal Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca nel limite dei posti  |Piano straordinario di        |
|di organico dell'autonomia          |mobilita' del personale       |
|disponibili e autorizzati.          |docente                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|109. Fermo restando quanto previsto |                              |
|nei commi da 95 a 105, nel rispetto |                              |
|della procedura autorizzatoria di   |                              |
|cui all'articolo 39, commi 3 e      |                              |
|3-bis, della legge 27 dicembre 1997,|                              |
|n. 449, e successive modificazioni, |                              |
|l'accesso ai ruoli a tempo          |                              |
|indeterminato del personale docente |                              |
|ed educativo della scuola statale   |Procedure di assunzione del   |
|avviene con le seguenti modalita':  |personale docente ed educativo|
|a) mediante concorsi pubblici       |                              |
|nazionali su base regionale per     |                              |
|titoli ed esami ai sensi            |                              |
|dell'articolo 400 del testo unico di|                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come modificato dal   |                              |
|comma 113 del presente articolo. La |                              |
|determinazione dei posti da mettere |                              |
|a concorso tiene conto del          |                              |
|fabbisogno espresso dalle           |                              |
|istituzioni scolastiche nei piani   |                              |
|triennali dell'offerta formativa. I |                              |
|soggetti utilmente collocati nelle  |                              |
|graduatorie di merito dei concorsi  |                              |
|pubblici per titoli ed esami del    |                              |
|personale docente sono assunti, nei |                              |
|limiti dei posti messi a concorso e |                              |
|ai sensi delle ordinarie facolta'   |                              |
|assunzionali, nei ruoli di cui al   |                              |
|comma 66, sono destinatari della    |                              |
|proposta di incarico di cui ai commi|                              |
|da 79 a 82 ed esprimono, secondo    |                              |
|l'ordine di graduatoria, la         |                              |
|preferenza per l'ambito territoriale|                              |
|di assunzione, ricompreso fra quelli|                              |
|della regione per cui hanno         |                              |
|concorso. La rinuncia all'assunzione|                              |
|nonche' la mancata accettazione in  |                              |
|assenza di una valida e motivata    |                              |
|giustificazione comportano la       |                              |
|cancellazione dalla graduatoria di  |                              |
|merito;                             |                              |
|b) i concorsi di cui alla lettera a)|                              |
|sono banditi anche per i posti di   |                              |
|sostegno; a tal fine, in conformita'|                              |
|con quanto previsto dall'articolo   |                              |
|400 del testo unico di cui al       |                              |
|decreto legislativo 16 aprile 1994, |                              |
|n. 297, come modificato dal comma   |                              |
|113 del presente articolo, i bandi  |                              |
|di concorso prevedono lo svolgimento|                              |
|di distinte prove concorsuali per   |                              |
|titoli ed esami, suddivise per i    |                              |
|posti di sostegno della scuola      |                              |
|dell'infanzia, per i posti di       |                              |
|sostegno della scuola primaria, per |                              |
|i posti di sostegno della scuola    |                              |
|secondaria di primo grado e per     |                              |
|quelli della scuola secondaria di   |                              |
|secondo grado; il superamento delle |                              |
|rispettive prove e la valutazione   |                              |
|dei relativi titoli da' luogo ad una|                              |
|distinta graduatoria di merito      |                              |
|compilata per ciascun grado di      |                              |
|istruzione. Conseguentemente, per i |                              |
|concorsi di cui alla lettera a) non |                              |
|possono essere predisposti elenchi  |                              |
|finalizzati all'assunzione a tempo  |                              |
|indeterminato sui posti di sostegno;|                              |
|c) per l'assunzione del personale   |                              |
|docente ed educativo, continua ad   |                              |
|applicarsi l'articolo 399, comma 1, |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|fino a totale scorrimento delle     |                              |
|relative graduatorie ad esaurimento;|                              |
|i soggetti iscritti nelle           |                              |
|graduatorie ad esaurimento del      |                              |
|personale docente sono assunti, ai  |                              |
|sensi delle ordinarie facolta'      |                              |
|assunzionali, nei ruoli di cui al   |                              |
|comma 66, sono destinatari della    |                              |
|proposta di incarico di cui ai commi|                              |
|da 79 a 82 ed esprimono, secondo    |                              |
|l'ordine delle rispettive           |                              |
|graduatorie, la preferenza per      |                              |
|l'ambito territoriale di assunzione,|                              |
|ricompreso fra quelli della         |                              |
|provincia in cui sono iscritti.     |                              |
|Continua ad applicarsi, per le      |                              |
|graduatorie ad esaurimento,         |                              |
|l'articolo 1, comma 4-quinquies, del|                              |
|decreto-legge 25 settembre 2009, n. |                              |
|134, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 24 novembre 2009, n.    |                              |
|167.                                |                              |
|                                    |                              |
|110. A decorrere dal concorso       |                              |
|pubblico di cui al comma 114, per   |                              |
|ciascuna classe di concorso o       |                              |
|tipologia di posto possono accedere |                              |
|alle procedure concorsuali per      |                              |
|titoli ed esami, di cui all'articolo|                              |
|400 del testo unico di cui al       |                              |
|decreto legislativo 16 aprile 1994, |                              |
|n. 297, come modificato dal comma   |                              |
|113 del presente articolo,          |                              |
|esclusivamente i candidati in       |                              |
|possesso del relativo titolo di     |                              |
|abilitazione all'insegnamento e, per|                              |
|i posti di sostegno per la scuola   |                              |
|dell'infanzia, per la scuola        |                              |
|primaria e per la scuola secondaria |                              |
|di primo e di secondo grado, i      |                              |
|candidati in possesso del relativo  |                              |
|titolo di specializzazione per le   |                              |
|attivita' di sostegno didattico agli|                              |
|alunni con disabilita'. Per il      |                              |
|personale educativo continuano ad   |                              |
|applicarsi le specifiche            |                              |
|disposizioni vigenti per l'accesso  |                              |
|alle relative procedure concorsuali.|                              |
|Ai concorsi pubblici per titoli ed  |                              |
|esami non puo' comunque partecipare |                              |
|il personale docente ed educativo   |                              |
|gia' assunto su posti e cattedre con|                              |
|contratto individuale di lavoro a   |                              |
|tempo indeterminato nelle scuole    |                              |
|statali.                            |                              |
|                                    |                              |
|111. Per la partecipazione ai       |                              |
|concorsi pubblici per titoli ed     |                              |
|esami di cui all'articolo 400 del   |                              |
|testo unico di cui al decreto       |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|come modificato dal comma 113 del   |                              |
|presente articolo, e' dovuto un     |                              |
|diritto di segreteria il cui        |                              |
|ammontare e' stabilito nei relativi |                              |
|bandi.                              |                              |
|                                    |                              |
|112. Le somme riscosse ai sensi del |                              |
|comma 111 sono versate all'entrata  |                              |
|del bilancio dello Stato per essere |                              |
|riassegnate ai pertinenti capitoli  |                              |
|di spesa della missione «Istruzione |                              |
|scolastica» dello stato di          |                              |
|previsione del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, per lo svolgimento   |                              |
|della procedura concorsuale.        |                              |
|                                    |                              |
|113. All'articolo 400 del testo     |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, e successive|                              |
|modificazioni, sono apportate le    |                              |
|seguenti modificazioni:             |                              |
|a) il primo periodo del comma 01 e' |                              |
|sostituito dai seguenti: «I concorsi|                              |
|per titoli ed esami sono nazionali e|                              |
|sono indetti su base regionale, con |                              |
|cadenza triennale, per tutti i posti|                              |
|vacanti e disponibili, nei limiti   |                              |
|delle risorse finanziarie           |                              |
|disponibili, nonche' per i posti che|                              |
|si rendano tali nel triennio. Le    |                              |
|relative graduatorie hanno validita'|                              |
|triennale a decorrere dall'anno     |                              |
|scolastico successivo a quello di   |                              |
|approvazione delle stesse e perdono |                              |
|efficacia con la pubblicazione delle|                              |
|graduatorie del concorso successivo |                              |
|e comunque alla scadenza del        |                              |
|predetto triennio»;                 |                              |
|b) al secondo periodo del comma 01, |                              |
|dopo le parole: «di un'effettiva»   |                              |
|sono inserite le seguenti: «vacanza |                              |
|e»;                                 |                              |
|c) al primo periodo del comma 02, le|                              |
|parole: «All'indizione dei concorsi |                              |
|regionali per titoli ed esami» sono |                              |
|sostituite dalle seguenti:          |                              |
|«All'indizione dei concorsi di cui  |                              |
|al comma 01» e, al secondo periodo  |                              |
|del comma 02, le parole: «in ragione|                              |
|dell'esiguo numero di candidati»    |                              |
|sono sostituite dalle seguenti: «in |                              |
|ragione dell'esiguo numero dei posti|                              |
|conferibili»;                       |                              |
|d) al terzo periodo del comma 02, la|                              |
|parola: «disponibili» e' sostituita |                              |
|dalle seguenti: «messi a concorso»; |                              |
|e) al comma 1, le parole: «e, per le|                              |
|scuole e per le classi di concorso  |                              |
|per le quali sia prescritto, del    |                              |
|titolo di abilitazione              |                              |
|all'insegnamento, ove gia'          |                              |
|posseduto» sono soppresse;          |                              |
|f) al comma 14, la parola: «e'» e'  |                              |
|sostituita dalle seguenti: «puo'    |                              |
|essere»;                            |                              |
|g) al comma 15 e' aggiunto, in fine,|                              |
|il seguente periodo: «La predetta   |                              |
|graduatoria e' composta da un numero|                              |
|di soggetti pari, al massimo, ai    |                              |
|posti messi a concorso, maggiorati  |                              |
|del 10 per cento»;                  |                              |
|h) il comma 17 e' abrogato;         |                              |
|i) al comma 21, le parole: «in      |                              |
|ruolo» sono soppresse.              |                              |
|a)                                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|114. Il Ministero dell'istruzione,  |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|ferma restando la procedura         |                              |
|autorizzatoria, bandisce, entro il  |                              |
|1o dicembre 2015, un concorso per   |                              |
|titoli ed esami per l'assunzione a  |                              |
|tempo indeterminato di personale    |                              |
|docente per le istituzioni          |                              |
|scolastiche ed educative statali ai |                              |
|sensi dell'articolo 400 del testo   |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, come        |                              |
|modificato dal comma 113 del        |                              |
|presente articolo, per la copertura,|                              |
|nei limiti delle risorse finanziarie|                              |
|disponibili, di tutti i posti       |                              |
|vacanti e disponibili nell'organico |                              |
|dell'autonomia, nonche' per i posti |                              |
|che si rendano tali nel triennio.   |Concorso per titoli ed esami  |
|Limitatamente al predetto bando sono|per l'assunzione a tempo      |
|valorizzati, fra i titoli valutabili|indeterminato di personale    |
|in termini di maggiore punteggio:   |docente                       |
|a) il titolo di abilitazione        |                              |
|all'insegnamento conseguito a       |                              |
|seguito sia dell'accesso ai percorsi|                              |
|di abilitazione tramite procedure   |                              |
|selettive pubbliche per titoli ed   |                              |
|esami, sia del conseguimento di     |                              |
|specifica laurea magistrale o a     |                              |
|ciclo unico;                        |                              |
|b) il servizio prestato a tempo     |                              |
|determinato, per un periodo         |                              |
|continuativo non inferiore a        |                              |
|centottanta giorni, nelle           |                              |
|istituzioni scolastiche ed educative|                              |
|statali di ogni ordine e grado.     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|115. Il personale docente ed        |                              |
|educativo e' sottoposto al periodo  |                              |
|di formazione e di prova, il cui    |Periodo di formazione e di    |
|positivo superamento determina      |prova del personale docente ed|
|l'effettiva immissione in ruolo.    |educativo                     |
|                                    |                              |
|116. Il superamento del periodo di  |                              |
|formazione e di prova e' subordinato|                              |
|allo svolgimento del servizio       |                              |
|effettivamente prestato per almeno  |                              |
|centottanta giorni, dei quali almeno|                              |
|centoventi per le attivita'         |                              |
|didattiche.                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|117. Il personale docente ed        |                              |
|educativo in periodo di formazione e|                              |
|di prova e' sottoposto a valutazione|                              |
|da parte del dirigente scolastico,  |                              |
|sentito il comitato per la          |                              |
|valutazione istituito ai sensi      |                              |
|dell'articolo 11 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come sostituito dal   |                              |
|comma 129 del presente articolo,    |                              |
|sulla base dell'istruttoria di un   |                              |
|docente al quale sono affidate dal  |                              |
|dirigente scolastico le funzioni di |Valutazione del periodo di    |
|tutor.                              |formazione e di prova         |
|                                    |                              |
|118. Con decreto del Ministro       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca sono individuati gli  |                              |
|obiettivi, le modalita' di          |                              |
|valutazione del grado di            |                              |
|raggiungimento degli stessi, le     |                              |
|attivita' formative e i criteri per |                              |
|la valutazione del personale docente|                              |
|ed educativo in periodo di          |                              |
|formazione e di prova.              |                              |
|                                    |                              |
|119. In caso di valutazione negativa|                              |
|del periodo di formazione e di      |                              |
|prova, il personale docente ed      |                              |
|educativo e' sottoposto ad un       |                              |
|secondo periodo di formazione e di  |                              |
|prova, non rinnovabile.             |                              |
|                                    |                              |
|120. Continuano ad applicarsi, in   |                              |
|quanto compatibili con i commi da   |                              |
|115 a 119 del presente articolo, gli|                              |
|articoli da 437 a 440 del testo     |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297.             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|121. Al fine di sostenere la        |                              |
|formazione continua dei docenti e di|                              |
|valorizzarne le competenze          |                              |
|professionali, e' istituita, nel    |                              |
|rispetto del limite di spesa di cui |                              |
|al comma 123, la Carta elettronica  |                              |
|per l'aggiornamento e la formazione |                              |
|del docente di ruolo delle          |                              |
|istituzioni scolastiche di ogni     |                              |
|ordine e grado. La Carta,           |                              |
|dell'importo nominale di euro 500   |                              |
|annui per ciascun anno scolastico,  |                              |
|puo' essere utilizzata per          |                              |
|l'acquisto di libri e di testi,     |                              |
|anche in formato digitale, di       |                              |
|pubblicazioni e di riviste comunque |                              |
|utili all'aggiornamento             |                              |
|professionale, per l'acquisto di    |                              |
|hardware e software, per            |                              |
|l'iscrizione a corsi per attivita'  |                              |
|di aggiornamento e di qualificazione|                              |
|delle competenze professionali,     |                              |
|svolti da enti accreditati presso il|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca, a |                              |
|corsi di laurea, di laurea          |                              |
|magistrale, specialistica o a ciclo |                              |
|unico, inerenti al profilo          |                              |
|professionale, ovvero a corsi post  |                              |
|lauream o a master universitari     |                              |
|inerenti al profilo professionale,  |                              |
|per rappresentazioni teatrali e     |                              |
|cinematografiche, per l'ingresso a  |                              |
|musei, mostre ed eventi culturali e |                              |
|spettacoli dal vivo, nonche' per    |                              |
|iniziative coerenti con le attivita'|                              |
|individuate nell'ambito del piano   |                              |
|dell'offerta formativa delle scuole |                              |
|e del Piano nazionale di formazione |Istituzione della Carta       |
|di cui al comma 124. La somma di cui|elettronica per               |
|alla Carta non costituisce          |l'aggiornamento e la          |
|retribuzione accessoria ne' reddito |formazione del docente e      |
|imponibile.                         |autorizzazione di spesa       |
|                                    |                              |
|122. Con decreto del Presidente del |                              |
|Consiglio dei ministri, di concerto |                              |
|con il Ministro dell'istruzione,    |                              |
|dell'universita' e della ricerca e  |                              |
|con il Ministro dell'economia e     |                              |
|delle finanze, da adottare entro    |                              |
|sessanta giorni dalla data di       |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, sono definiti i criteri e le |                              |
|modalita' di assegnazione e utilizzo|                              |
|della Carta di cui al comma 121,    |                              |
|l'importo da assegnare nell'ambito  |                              |
|delle risorse disponibili di cui al |                              |
|comma 123, tenendo conto del sistema|                              |
|pubblico per la gestione            |                              |
|dell'identita' digitale, nonche' le |                              |
|modalita' per l'erogazione delle    |                              |
|agevolazioni e dei benefici         |                              |
|collegati alla Carta medesima.      |                              |
|                                    |                              |
|123. Per le finalita' di cui al     |                              |
|comma 121 e' autorizzata la spesa di|                              |
|euro 381,137 milioni annui a        |                              |
|decorrere dall'anno 2015.           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|124. Nell'ambito degli adempimenti  |                              |
|connessi alla funzione docente, la  |                              |
|formazione in servizio dei docenti  |                              |
|di ruolo e' obbligatoria, permanente|                              |
|e strutturale. Le attivita' di      |                              |
|formazione sono definite dalle      |                              |
|singole istituzioni scolastiche in  |                              |
|coerenza con il piano triennale     |                              |
|dell'offerta formativa e con i      |                              |
|risultati emersi dai piani di       |                              |
|miglioramento delle istituzioni     |                              |
|scolastiche previsti dal regolamento|                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 28 marzo 2013, n.  |                              |
|80, sulla base delle priorita'      |                              |
|nazionali indicate nel Piano        |                              |
|nazionale di formazione, adottato   |                              |
|ogni tre anni con decreto del       |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |Formazione in servizio dei    |
|sentite le organizzazioni sindacali |docenti e Piano nazionale di  |
|rappresentative di categoria.       |formazione                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|125. Per l'attuazione del Piano     |                              |
|nazionale di formazione e per la    |                              |
|realizzazione delle attivita'       |                              |
|formative di cui ai commi da 121 a  |                              |
|124 e' autorizzata la spesa di euro |                              |
|40 milioni annui a decorrere        |                              |
|dall'anno 2016.                     |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|126. Per la valorizzazione del      |                              |
|merito del personale docente e'     |                              |
|istituito presso il Ministero       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca un apposito fondo, con|                              |
|lo stanziamento di euro 200 milioni |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2016,   |                              |
|ripartito a livello territoriale e  |                              |
|tra le istituzioni scolastiche in   |                              |
|proporzione alla dotazione organica |                              |
|dei docenti, considerando altresi' i|                              |
|fattori di complessita' delle       |                              |
|istituzioni scolastiche e delle aree|                              |
|soggette a maggiore rischio         |                              |
|educativo, con decreto del Ministro |Istituzione del Fondo per la  |
|dell'istruzione, dell'universita' e |valorizzazione del merito del |
|della ricerca.                      |personale docente             |
+------------------------------------+------------------------------+
|127. Il dirigente scolastico, sulla |                              |
|base dei criteri individuati dal    |                              |
|comitato per la valutazione dei     |                              |
|docenti, istituito ai sensi         |                              |
|dell'articolo 11 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come sostituito dal   |                              |
|comma 129 del presente articolo,    |                              |
|assegna annualmente al personale    |                              |
|docente una somma del fondo di cui  |                              |
|al comma 126 sulla base di motivata |Assegnazione del Fondo al     |
|valutazione.                        |personale docente             |
+------------------------------------+------------------------------+
|128. La somma di cui al comma 127,  |                              |
|definita bonus, e' destinata a      |                              |
|valorizzare il merito del personale |                              |
|docente di ruolo delle istituzioni  |                              |
|scolastiche di ogni ordine e grado e|                              |
|ha natura di retribuzione           |                              |
|accessoria.                         |Finalita' e natura del bonus  |
+------------------------------------+------------------------------+
|129. Dall'inizio dell'anno          |                              |
|scolastico successivo a quello in   |                              |
|corso alla data di entrata in vigore|                              |
|della presente legge, l'articolo 11 |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |Comitato per la valutazione   |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |dei docenti: durata,          |
|e' sostituito dal seguente:         |composizione, funzioni        |
|«Art. 11. - (Comitato per la        |                              |
|valutazione dei docenti). 1. Presso |                              |
|ogni istituzione scolastica ed      |                              |
|educativa e' istituito, senza nuovi |                              |
|o maggiori oneri per la finanza     |                              |
|pubblica, il comitato per la        |                              |
|valutazione dei docenti.            |                              |
|2. Il comitato ha durata di tre anni|                              |
|scolastici, e' presieduto dal       |                              |
|dirigente scolastico ed e'          |                              |
|costituito dai seguenti componenti: |                              |
|a) tre docenti dell'istituzione     |                              |
|scolastica, di cui due scelti dal   |                              |
|collegio dei docenti e uno dal      |                              |
|consiglio di istituto;              |                              |
|b) due rappresentanti dei genitori, |                              |
|per la scuola dell'infanzia e per il|                              |
|primo ciclo di istruzione; un       |                              |
|rappresentante degli studenti e un  |                              |
|rappresentante dei genitori, per il |                              |
|secondo ciclo di istruzione, scelti |                              |
|dal consiglio di istituto;          |                              |
|c) un componente esterno individuato|                              |
|dall'ufficio scolastico regionale   |                              |
|tra docenti, dirigenti scolastici e |                              |
|dirigenti tecnici.                  |                              |
|3. Il comitato individua i criteri  |                              |
|per la valorizzazione dei docenti   |                              |
|sulla base:                         |                              |
|a) della qualita' dell'insegnamento |                              |
|e del contributo al miglioramento   |                              |
|dell'istituzione scolastica, nonche'|                              |
|del successo formativo e scolastico |                              |
|degli studenti;                     |                              |
|b) dei risultati ottenuti dal       |                              |
|docente o dal gruppo di docenti in  |                              |
|relazione al potenziamento delle    |                              |
|competenze degli alunni e           |                              |
|dell'innovazione didattica e        |                              |
|metodologica, nonche' della         |                              |
|collaborazione alla ricerca         |                              |
|didattica, alla documentazione e    |                              |
|alla diffusione di buone pratiche   |                              |
|didattiche;                         |                              |
|c) delle responsabilita' assunte nel|                              |
|coordinamento organizzativo e       |                              |
|didattico e nella formazione del    |                              |
|personale.                          |                              |
|4. Il comitato esprime altresi' il  |                              |
|proprio parere sul superamento del  |                              |
|periodo di formazione e di prova per|                              |
|il personale docente ed educativo. A|                              |
|tal fine il comitato e' composto dal|                              |
|dirigente scolastico, che lo        |                              |
|presiede, dai docenti di cui al     |                              |
|comma 2, lettera a), ed e' integrato|                              |
|dal docente a cui sono affidate le  |                              |
|funzioni di tutor.                  |                              |
|5. Il comitato valuta il servizio di|                              |
|cui all'articolo 448 su richiesta   |                              |
|dell'interessato, previa relazione  |                              |
|del dirigente scolastico; nel caso  |                              |
|di valutazione del servizio di un   |                              |
|docente componente del comitato, ai |                              |
|lavori non partecipa l'interessato e|                              |
|il consiglio di istituto provvede   |                              |
|all'individuazione di un sostituto. |                              |
|Il comitato esercita altresi' le    |                              |
|competenze per la riabilitazione del|                              |
|personale docente, di cui           |                              |
|all'articolo 501».                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|130. Al termine del triennio        |                              |
|2016-2018, gli uffici scolastici    |                              |
|regionali inviano al Ministero      |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca una relazione sui     |                              |
|criteri adottati dalle istituzioni  |                              |
|scolastiche per il riconoscimento   |                              |
|del merito dei docenti ai sensi     |                              |
|dell'articolo 11 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come sostituito dal   |                              |
|comma 129 del presente articolo.    |                              |
|Sulla base delle relazioni ricevute,|                              |
|un apposito Comitato tecnico        |                              |
|scientifico nominato dal Ministro   |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, previo confronto con |                              |
|le parti sociali e le rappresentanze|                              |
|professionali, predispone le linee  |                              |
|guida per la valutazione del merito |                              |
|dei docenti a livello nazionale.    |                              |
|Tali linee guida sono riviste       |                              |
|periodicamente, su indicazione del  |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|sulla base delle evidenze che       |                              |
|emergono dalle relazioni degli      |                              |
|uffici scolastici regionali. Ai     |                              |
|componenti del Comitato non spetta  |                              |
|alcun compenso, indennita', gettone |Linee guida per la valutazione|
|di presenza, rimborso di spese o    |del merito dei docenti a      |
|emolumento comunque denominato.     |livello nazionale             |
+------------------------------------+------------------------------+
|131. A decorrere dal 1o settembre   |                              |
|2016, i contratti di lavoro a tempo |                              |
|determinato stipulati, con il       |                              |
|personale docente, educativo,       |                              |
|amministrativo, tecnico e ausiliario|                              |
|presso le istituzioni scolastiche ed|                              |
|educative statali, per la copertura |                              |
|di posti vacanti e disponibili, non |Limite della durata dei       |
|possono superare la durata          |contratti di lavoro a tempo   |
|complessiva di trentasei mesi, anche|determinato del personale     |
|non continuativi.                   |scolastico                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|132. Nello stato di previsione del  |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca e' |                              |
|istituito un fondo per i pagamenti  |                              |
|in esecuzione di provvedimenti      |                              |
|giurisdizionali aventi ad oggetto il|                              |
|risarcimento dei danni conseguenti  |                              |
|alla reiterazione di contratti a    |                              |
|termine per una durata complessiva  |                              |
|superiore a trentasei mesi, anche   |                              |
|non continuativi, su posti vacanti e|                              |
|disponibili, con la dotazione di    |                              |
|euro 10 milioni per ciascuno degli  |                              |
|anni 2015 e 2016, fermo restando    |                              |
|quanto previsto dall'articolo 14 del|                              |
|decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  |Istituzione del fondo per il  |
|669, convertito, con modificazioni, |risarcimento dei danni per la |
|dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,|reiterazione di contratti a   |
|e successive modificazioni.         |tempo determinato             |
+------------------------------------+------------------------------+
|133. Il personale docente,          |                              |
|educativo, amministrativo, tecnico o|                              |
|ausiliario in posizione di comando, |                              |
|distacco o fuori ruolo alla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, sulla base di un             |                              |
|provvedimento formale adottato ai   |                              |
|sensi della normativa vigente, puo' |                              |
|transitare, a seguito di una        |                              |
|procedura comparativa, nei ruoli    |                              |
|dell'amministrazione di             |                              |
|destinazione, di cui all'articolo 1,|                              |
|comma 2, del decreto legislativo 30 |                              |
|marzo 2001, n. 165, previa          |                              |
|valutazione delle esigenze          |                              |
|organizzative e funzionali          |                              |
|dell'amministrazione medesima e nel |Personale scolastico in       |
|limite delle facolta' assunzionali, |posizione di comando,         |
|fermo restando quanto disposto      |distacco, fuori ruolo o       |
|dall'articolo 1, comma 330, della   |utilizzato presso altre       |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190.     |amministrazioni pubbliche     |
+------------------------------------+------------------------------+
|134. Le disposizioni di cui         |                              |
|all'articolo 1, comma 331, della    |                              |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190, non |                              |
|si applicano nell'anno scolastico   |Revoca per l'anno scolastico  |
|2015/2016. Agli oneri derivanti dal |2015/2016 del divieto di      |
|presente comma, pari ad euro 12     |comando, distacco, fuori ruolo|
|milioni nell'anno 2015 e ad euro    |o utilizzazione comunque      |
|25,1 milioni nell'anno 2016, si     |denominata del personale del  |
|provvede ai sensi del comma 204.    |comparto scuola               |
+------------------------------------+------------------------------+
|135. Il contingente di 300 posti di |                              |
|docenti e dirigenti scolastici      |                              |
|assegnati presso il Ministero       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca ai sensi dell'articolo|                              |
|26, comma 8, primo periodo, della   |Proroga per l'anno scolastico |
|legge 23 dicembre 1998, n. 448, e   |2015/2016 del contingente di  |
|successive modificazioni, e'        |300 unita' di docenti e       |
|confermato per l'anno scolastico    |dirigenti scolastici per      |
|2015/2016, in deroga al limite      |compiti connessi con          |
|numerico di cui al medesimo primo   |l'attuazione dell'autonomia   |
|periodo                             |scolastica.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|136. E' istituito il Portale unico  |Istituzione del Portale unico |
|dei dati della scuola.              |dei dati della scuola         |
+------------------------------------+------------------------------+
|137. Il Ministero dell'istruzione,  |                              |
|dell'universita' e della ricerca, in|                              |
|conformita' con l'articolo 68, comma|                              |
|3, del codice dell'amministrazione  |                              |
|digitale, di cui al decreto         |                              |
|legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  |                              |
|successive modificazioni, e in      |                              |
|applicazione del decreto legislativo|                              |
|24 gennaio 2006, n. 36, garantisce  |                              |
|stabilmente l'accesso e la          |                              |
|riutilizzabilita' dei dati pubblici |                              |
|del sistema nazionale di istruzione |                              |
|e formazione, pubblicando in formato|                              |
|aperto i dati relativi ai bilanci   |                              |
|delle scuole, i dati pubblici       |                              |
|afferenti al Sistema nazionale di   |                              |
|valutazione, l'Anagrafe             |                              |
|dell'edilizia scolastica, i dati in |                              |
|forma aggregata dell'Anagrafe degli |                              |
|studenti, i provvedimenti di        |                              |
|incarico di docenza, i piani        |                              |
|dell'offerta formativa, compresi    |                              |
|quelli delle scuole paritarie del   |                              |
|sistema nazionale di istruzione di  |                              |
|cui all'articolo 1 della legge 10   |                              |
|marzo 2000, n. 62, e successive     |                              |
|modificazioni, i dati               |                              |
|dell'Osservatorio tecnologico, i    |                              |
|materiali didattici e le opere      |                              |
|autoprodotti dagli istituti         |                              |
|scolastici e rilasciati in formato  |                              |
|aperto secondo le modalita' di cui  |                              |
|all'articolo 15 del decreto-legge 25|                              |
|giugno 2008, n. 112, convertito, con|                              |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto |                              |
|2008, n. 133, e successive          |                              |
|modificazioni. Pubblica altresi' i  |                              |
|dati, i documenti e le informazioni |                              |
|utili a valutare l'avanzamento      |                              |
|didattico, tecnologico e            |                              |
|d'innovazione del sistema           |Accesso ai dati del Portale   |
|scolastico.                         |unico (Open data)             |
+------------------------------------+------------------------------+
|138. Il Portale di cui al comma 136,|                              |
|gestito dal Ministero               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, sentito il Garante   |                              |
|per la protezione dei dati          |                              |
|personali, rende accessibili i dati |                              |
|del curriculum dello studente di cui|                              |
|al comma 28, condivisi con il       |                              |
|Ministero da ciascuna istituzione   |                              |
|scolastica, e il curriculum del     |Accessibilita' dei dati del   |
|docente di cui al comma 80.         |curriculum dello studente     |
+------------------------------------+------------------------------+
|139. Il Portale di cui al comma 136 |                              |
|pubblica, inoltre, la normativa, gli|                              |
|atti e le circolari in conformita'  |                              |
|alle disposizioni del decreto-legge |                              |
|22 dicembre 2008, n. 200,           |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del |Pubblicazione nel Portale     |
|decreto legislativo 14 marzo 2013,  |unico di atti, normativa e    |
|n. 33.                              |circolari                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|140. I dati presenti nel Portale di |                              |
|cui al comma 136 o comunque nella   |                              |
|disponibilita' del Ministero        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |Impossibilita' di richiedere  |
|della ricerca non possono piu'      |alle istituzioni scolastiche  |
|essere oggetto di richiesta alle    |dati presenti nel Portale     |
|istituzioni scolastiche.            |unico                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|141. Per l'anno 2015 e' autorizzata |                              |
|la spesa di euro 1 milione per la   |                              |
|predisposizione del Portale di cui  |                              |
|al comma 136 e, a decorrere         |                              |
|dall'anno 2016, e' autorizzata la   |                              |
|spesa di euro 100.000 annui per le  |Autorizzazione di spesa per la|
|spese di gestione e di mantenimento |predisposizione e la gestione |
|del medesimo Portale.               |del Portale unico             |
+------------------------------------+------------------------------+
|142. Al fine di fornire un supporto |                              |
|tempestivo alle istituzioni         |                              |
|scolastiche ed educative nella      |                              |
|risoluzione di problemi connessi    |                              |
|alla gestione amministrativa e      |                              |
|contabile, attraverso la creazione  |                              |
|di un canale permanente di          |                              |
|comunicazione con gli uffici        |                              |
|competenti del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e valorizzando la     |                              |
|condivisione di buone pratiche tra  |                              |
|le istituzioni scolastiche medesime,|                              |
|a decorrere dall'anno scolastico    |                              |
|successivo a quello in corso alla   |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge e' avviato un        |                              |
|progetto sperimentale per la        |                              |
|realizzazione di un servizio di     |                              |
|assistenza. Il servizio di          |                              |
|assistenza e' realizzato nell'ambito|Progetto sperimentale per la  |
|delle risorse umane, finanziarie e  |realizzazione di un servizio  |
|strumentali disponibili a           |di assistenza alle scuole     |
|legislazione vigente e, comunque,   |nella risoluzione di problemi |
|senza nuovi o maggiori oneri a      |connessi alla gestione        |
|carico della finanza pubblica.      |amministrativa e contabile.   |
+------------------------------------+------------------------------+
|143. Ai fini di incrementare        |                              |
|l'autonomia contabile delle         |                              |
|istituzioni scolastiche ed educative|                              |
|statali e di semplificare gli       |                              |
|adempimenti amministrativi e        |                              |
|contabili, il Ministro              |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca provvede, con proprio |                              |
|decreto, di concerto con il Ministro|                              |
|dell'economia e delle finanze, entro|                              |
|centottanta giorni dalla data di    |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, ad apportare le necessarie   |                              |
|modifiche al regolamento di cui al  |                              |
|decreto del Ministro della pubblica |                              |
|istruzione 1 febbraio 2001, n. 44,  |                              |
|provvedendo anche all'armonizzazione|                              |
|dei sistemi contabili e alla        |                              |
|disciplina degli organi e           |Decreto di modifica al        |
|dell'attivita' di revisione         |Regolamento sulla gestione    |
|amministrativo-contabile dei        |amministrativo- contabile     |
|convitti e degli educandati.        |delle istituzioni scolastiche.|
+------------------------------------+------------------------------+
|144. Al fine di potenziare il       |                              |
|sistema di valutazione delle scuole,|                              |
|previsto dal regolamento di cui al  |                              |
|decreto del Presidente della        |                              |
|Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' |                              |
|autorizzata la spesa di euro 8      |                              |
|milioni per ciascuno degli anni dal |                              |
|2016 al 2019 a favore dell'Istituto |                              |
|nazionale per la valutazione del    |                              |
|sistema educativo di istruzione e di|Risorse per il potenziamento  |
|formazione (INVALSI). La spesa e'   |del sistema di valutazione    |
|destinata prioritariamente:         |delle scuole                  |
|a) alla realizzazione delle         |                              |
|rilevazioni nazionali degli         |                              |
|apprendimenti;                      |                              |
|b) alla partecipazione dell'Italia  |                              |
|alle indagini internazionali;       |                              |
|c) all'autovalutazione e alle visite|                              |
|valutative delle scuole.            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|145. Per le erogazioni liberali in  |                              |
|denaro destinate agli investimenti  |                              |
|in favore di tutti gli istituti del |                              |
|sistema nazionale di istruzione, per|                              |
|la realizzazione di nuove strutture |                              |
|scolastiche, la manutenzione e il   |                              |
|potenziamento di quelle esistenti e |                              |
|per il sostegno a interventi che    |                              |
|migliorino l'occupabilita' degli    |                              |
|studenti, spetta un credito         |                              |
|d'imposta pari al 65 per cento delle|                              |
|erogazioni effettuate in ciascuno   |                              |
|dei due periodi d'imposta successivi|                              |
|a quello in corso al 31 dicembre    |                              |
|2014 e pari al 50 per cento di      |Credito d'imposta per le      |
|quelle effettuate nel periodo       |erogazioni liberali a favore  |
|d'imposta successivo a quello in    |delle istituzioni scolastiche |
|corso al 31 dicembre 2016.          |(School bonus)                |
+------------------------------------+------------------------------+
|146. Il credito d'imposta di cui al |                              |
|comma 145 e' riconosciuto alle      |                              |
|persone fisiche nonche' agli enti   |                              |
|non commerciali e ai soggetti       |                              |
|titolari di reddito d'impresa e non |                              |
|e' cumulabile con altre agevolazioni|Soggetti titolari del credito |
|previste per le medesime spese.     |d'imposta                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|147. Il credito d'imposta di cui al |                              |
|comma 145 e' ripartito in tre quote |                              |
|annuali di pari importo. Le spese di|                              |
|cui al comma 145 sono ammesse al    |                              |
|credito d'imposta nel limite        |                              |
|dell'importo massimo di euro 100.000|                              |
|per ciascun periodo d'imposta. Per i|                              |
|soggetti titolari di reddito        |                              |
|d'impresa, il credito d'imposta,    |                              |
|ferma restando la ripartizione in   |                              |
|tre quote annuali di pari importo,  |                              |
|e' utilizzabile tramite             |                              |
|compensazione ai sensi dell'articolo|                              |
|17 del decreto legislativo 9 luglio |                              |
|1997, n. 241, e successive          |                              |
|modificazioni, e non rileva ai fini |                              |
|delle imposte sui redditi e         |Limite dell'importo massimo   |
|dell'imposta regionale sulle        |delle spese ammesse al credito|
|attivita' produttive.               |d'imposta.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|148. Il credito d'imposta e'        |                              |
|riconosciuto a condizione che le    |                              |
|somme siano versate in un apposito  |                              |
|capitolo dell'entrata del bilancio  |                              |
|dello Stato secondo le modalita'    |                              |
|definite con decreto del Ministro   |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze. Le predette somme sono     |                              |
|riassegnate ad apposito fondo       |                              |
|iscritto nello stato di previsione  |                              |
|del Ministero dell'istruzione,      |                              |
|dell'universita' e della ricerca per|                              |
|l'erogazione alle scuole            |                              |
|beneficiarie. Una quota pari al 10  |                              |
|per cento delle somme               |                              |
|complessivamente iscritte           |                              |
|annualmente sul predetto fondo e'   |                              |
|assegnata alle istituzioni          |                              |
|scolastiche che risultano           |                              |
|destinatarie delle erogazioni       |                              |
|liberali in un ammontare inferiore  |                              |
|alla media nazionale, secondo le    |Condizione per il             |
|modalita' definite con il decreto di|riconoscimento del credito    |
|cui al primo periodo.               |d'imposta e fondo perequativo.|
+------------------------------------+------------------------------+
|149. I soggetti beneficiari         |                              |
|provvedono a dare pubblica          |                              |
|comunicazione dell'ammontare delle  |                              |
|somme erogate ai sensi del comma    |                              |
|148, nonche' della destinazione e   |                              |
|dell'utilizzo delle erogazioni      |                              |
|stesse tramite il proprio sito web  |                              |
|istituzionale, nell'ambito di una   |                              |
|pagina dedicata e facilmente        |                              |
|individuabile, e nel portale        |                              |
|telematico del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, nel rispetto delle   |                              |
|disposizioni del codice in materia  |                              |
|di protezione dei dati personali, di|                              |
|cui al decreto legislativo 30 giugno|                              |
|2003, n. 196. All'attuazione del    |                              |
|presente comma si provvede          |                              |
|nell'ambito delle risorse umane,    |Pubblicita' dell'ammontare    |
|finanziarie e strumentali           |delle somme erogate, della    |
|disponibili a legislazione vigente  |destinazione e dell'utilizzo  |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |da parte dei soggetti         |
|oneri per il bilancio dello Stato.  |beneficiari.                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|150. Ai maggiori oneri derivanti    |                              |
|dalla concessione del credito       |                              |
|d'imposta di cui ai commi da 145 a  |                              |
|149, valutati in euro 7,5 milioni   |                              |
|per l'anno 2016, in euro 15 milioni |                              |
|per l'anno 2017, in euro 20,8       |                              |
|milioni per l'anno 2018, in euro    |                              |
|13,3 milioni per l'anno 2019 e in   |                              |
|euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si|                              |
|provvede ai sensi dei commi 201 e   |                              |
|seguenti.                           |Copertura finanziaria.        |
+------------------------------------+------------------------------+

    

    

|151. All'articolo 15 del testo unico|                              |
|delle imposte sui redditi, di cui al|                              |
|decreto del Presidente della        |                              |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,|Detraibilita' delle spese     |
|e successive modificazioni, sono    |sostenute per la frequenza    |
|apportate le seguenti modificazioni:|scolastica                    |
|a) al comma 1, la lettera e) e'     |                              |
|sostituita dalla seguente:          |                              |
|«e) le spese per frequenza di corsi |                              |
|di istruzione universitaria, in     |                              |
|misura non superiore a quella       |                              |
|stabilita per le tasse e i          |                              |
|contributi delle universita'        |                              |
|statali»;                           |                              |
|b) al comma 1, dopo la lettera e) e'|                              |
|inserita la seguente:               |                              |
|«e-bis) le spese per la frequenza di|                              |
|scuole dell'infanzia, del primo     |                              |
|ciclo di istruzione e della scuola  |                              |
|secondaria di secondo grado del     |                              |
|sistema nazionale di istruzione di  |                              |
|cui all'articolo 1 della legge 10   |                              |
|marzo 2000, n. 62, e successive     |                              |
|modificazioni, per un importo annuo |                              |
|non superiore a 400 euro per alunno |                              |
|o studente. Per le erogazioni       |                              |
|liberali alle istituzioni           |                              |
|scolastiche per l'ampliamento       |                              |
|dell'offerta formativa rimane fermo |                              |
|il beneficio di cui alla lettera    |                              |
|i-octies), che non e' cumulabile con|                              |
|quello di cui alla presente         |                              |
|lettera»;                           |                              |
|c) al comma 2, dopo le parole:      |                              |
|«lettere c), e),» e' inserita la    |                              |
|seguente: «e-bis),».                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|152. Il Ministero dell'istruzione,  |                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|avvia, entro centoventi giorni dalla|                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, un piano            |                              |
|straordinario di verifica della     |                              |
|permanenza dei requisiti per il     |                              |
|riconoscimento della parita'        |                              |
|scolastica di cui all'articolo 1,   |                              |
|comma 4, della legge 10 marzo 2000, |                              |
|n. 62, con particolare riferimento  |                              |
|alla coerenza del piano triennale   |                              |
|dell'offerta formativa con quanto   |                              |
|previsto dalla legislazione vigente |                              |
|e al rispetto della regolarita'     |                              |
|contabile, del principio della      |                              |
|pubblicita' dei bilanci e della     |                              |
|legislazione in materia di contratti|                              |
|di lavoro. Ai fini delle predette   |                              |
|attivita' di verifica, il piano     |                              |
|straordinario e' diretto a          |                              |
|individuare prioritariamente le     |                              |
|istituzioni scolastiche secondarie  |                              |
|di secondo grado caratterizzate da  |                              |
|un numero di diplomati che si       |                              |
|discosta significativamente dal     |                              |
|numero degli alunni frequentanti le |                              |
|classi iniziali e intermedie. Il    |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|presenta annualmente alle Camere una|                              |
|relazione recante l'illustrazione   |                              |
|degli esiti delle attivita' di      |                              |
|verifica. All'attuazione del        |                              |
|presente comma si provvede          |                              |
|nell'ambito delle risorse umane,    |                              |
|finanziarie e strumentali           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |Piano straordinario di        |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |verifica dei requisiti per il |
|oneri a carico della finanza        |riconoscimento della parita'  |
|pubblica.                           |scolastica                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|153. Al fine di favorire la         |                              |
|costruzione di scuole innovative dal|                              |
|punto di vista architettonico,      |                              |
|impiantistico, tecnologico,         |                              |
|dell'efficienza energetica e della  |                              |
|sicurezza strutturale e antisismica,|                              |
|caratterizzate dalla presenza di    |                              |
|nuovi ambienti di apprendimento e   |                              |
|dall'apertura al territorio, il     |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|con proprio decreto, d'intesa con la|                              |
|Struttura di missione per il        |                              |
|coordinamento e impulso             |                              |
|nell'attuazione di interventi di    |                              |
|riqualificazione dell'edilizia      |                              |
|scolastica, istituita con decreto   |                              |
|del Presidente del Consiglio dei    |                              |
|ministri 27 maggio 2014 presso la   |                              |
|Presidenza del Consiglio dei        |                              |
|ministri, entro trenta giorni dalla |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, provvede a ripartire|                              |
|le risorse di cui al comma 158 tra  |                              |
|le regioni e individua i criteri per|                              |
|l'acquisizione da parte delle stesse|                              |
|regioni delle manifestazioni di     |                              |
|interesse degli enti locali         |                              |
|proprietari delle aree oggetto di   |                              |
|intervento e interessati alla       |                              |
|costruzione di una scuola           |Criteri per l'individuazione  |
|innovativa.                         |delle scuole innovative       |
+------------------------------------+------------------------------+
|154. Le regioni, entro i sessanta   |                              |
|giorni successivi al termine di cui |                              |
|al comma 153, provvedono a          |                              |
|selezionare almeno uno e fino a     |                              |
|cinque interventi sul proprio       |                              |
|territorio e a dare formale         |                              |
|comunicazione della selezione al    |Selezione degli interventi da |
|Ministero dell'istruzione,          |parte delle Regioni e         |
|dell'universita' e della ricerca.   |comunicazione al MIUR         |
+------------------------------------+------------------------------+
|155. Il Ministro dell'istruzione,   |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|con proprio decreto, sentita la     |                              |
|Conferenza permanente per i rapporti|                              |
|tra lo Stato, le regioni e le       |                              |
|province autonome di Trento e di    |                              |
|Bolzano, indice specifico concorso  |                              |
|con procedura aperta, anche mediante|                              |
|procedure telematiche, avente ad    |                              |
|oggetto proposte progettuali        |                              |
|relative agli interventi individuati|                              |
|dalle regioni ai sensi del comma    |                              |
|154, nel limite delle risorse       |                              |
|assegnate dal comma 158 e comunque  |                              |
|nel numero di almeno uno per        |Concorso per la selezione dei |
|regione.                            |progetti                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|156. I progetti sono valutati da una|                              |
|commissione di esperti, cui         |                              |
|partecipano anche la Struttura di   |                              |
|missione di cui al comma 153 e un   |                              |
|rappresentante del Ministero        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca. La commissione, per  |                              |
|ogni area di intervento, comunica al|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca il |                              |
|primo, il secondo e il terzo        |                              |
|classificato ai fini del            |                              |
|finanziamento. Ai membri della      |                              |
|commissione non spetta alcun gettone|Procedura di valutazione dei  |
|di presenza o altro emolumento      |progetti e nomina della       |
|comunque denominato.                |Commissione                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|157. Gli enti locali proprietari    |                              |
|delle aree oggetto di intervento    |                              |
|possono affidare i successivi       |                              |
|livelli di progettazione ai soggetti|                              |
|individuati a seguito del concorso  |                              |
|di cui al comma 155 del presente    |                              |
|articolo, ai sensi dell'articolo    |                              |
|108, comma 6, del codice dei        |                              |
|contratti pubblici relativi a       |                              |
|lavori, servizi e forniture, di cui |Criteri per l'affidamento dei |
|al decreto legislativo 12 aprile    |successivi livelli di         |
|2006, n. 163.                       |progettazione                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|158. Per la realizzazione delle     |                              |
|scuole di cui al comma 153 e'       |                              |
|utilizzata quota parte delle risorse|                              |
|di cui all'articolo 18, comma 8, del|                              |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a  |                              |
|euro 300 milioni nel triennio       |                              |
|2015-2017, rispetto alle quali i    |                              |
|canoni di locazione da corrispondere|                              |
|all'Istituto nazionale per          |                              |
|l'assicurazione contro gli infortuni|                              |
|sul lavoro (INAIL) sono posti a     |                              |
|carico dello Stato nella misura di  |                              |
|euro 3 milioni per l'anno 2016, di  |                              |
|euro 6 milioni per l'anno 2017 e di |                              |
|euro 9 milioni annui a decorrere    |Copertura finanziaria per 300 |
|dall'anno 2018.                     |milioni                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|159. All'Osservatorio per l'edilizia|                              |
|scolastica di cui all'articolo 6    |                              |
|della legge 11 gennaio 1996, n. 23, |                              |
|al quale partecipa la Struttura di  |                              |
|missione per il coordinamento e     |                              |
|impulso nell'attuazione di          |                              |
|interventi di riqualificazione      |                              |
|dell'edilizia scolastica, istituita |                              |
|con decreto del Presidente del      |                              |
|Consiglio dei ministri 27 maggio    |                              |
|2014 presso la Presidenza del       |                              |
|Consiglio dei ministri, sono        |                              |
|attribuiti, senza nuovi o maggiori  |                              |
|oneri per la finanza pubblica, anche|                              |
|compiti di indirizzo, di            |                              |
|programmazione degli interventi in  |                              |
|materia di edilizia scolastica      |                              |
|nonche' di diffusione della cultura |                              |
|della sicurezza. Alle sedute        |                              |
|dell'Osservatorio e' consentita, su |                              |
|specifiche tematiche, la            |Ampliamento della composizione|
|partecipazione delle organizzazioni |e delle competenze            |
|civiche aventi competenza ed        |dell'Osservatorio per         |
|esperienza comprovate sulla base di |l'edilizia scolastica e       |
|criteri oggettivi e predefiniti. E' |istituzione della Giornata    |
|istituita una Giornata nazionale per|nazionale per la sicurezza    |
|la sicurezza nelle scuole.          |nelle scuole                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|160. Al fine di consentire lo       |                              |
|svolgimento del servizio scolastico |                              |
|in ambienti adeguati e sicuri, la   |                              |
|programmazione nazionale predisposta|                              |
|in attuazione dell'articolo 10 del  |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|come da ultimo modificato dai commi |                              |
|173 e 176 del presente articolo,    |                              |
|rappresenta il piano del fabbisogno |                              |
|nazionale in materia di edilizia    |                              |
|scolastica per il triennio          |                              |
|2015-2017, e' aggiornata annualmente|                              |
|e, per il triennio di riferimento,  |                              |
|sostituisce i piani di cui          |                              |
|all'articolo 11, comma 4- bis, del  |                              |
|decreto-legge 18 ottobre 2012, n.   |                              |
|179, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 17 dicembre 2012, n.    |                              |
|221, anche tenendo conto dei dati   |                              |
|inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia|                              |
|scolastica, ed e' utile per         |                              |
|l'assegnazione di finanziamenti     |                              |
|statali comunque destinati alla     |                              |
|messa in sicurezza degli edifici    |                              |
|scolastici, comprese le risorse di  |                              |
|cui all'articolo 18, comma 8, del   |                              |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, a       |                              |
|beneficio degli enti locali con la  |                              |
|possibilita' che i canoni di        |                              |
|investimento siano posti a carico   |                              |
|delle regioni. La programmazione    |                              |
|nazionale e' altresi' utile per     |                              |
|l'assegnazione di tutte le risorse  |                              |
|destinate nel triennio di           |                              |
|riferimento all'edilizia scolastica,|                              |
|comprese quelle relative alla quota |                              |
|a gestione statale dell'otto per    |                              |
|mille dell'imposta sul reddito delle|                              |
|persone fisiche di cui all'articolo |                              |
|48 della legge 20 maggio 1985, n.   |                              |
|222, e successive modificazioni,    |                              |
|nonche' quelle di cui al Fondo      |                              |
|previsto dall'articolo 32-bis del   |                              |
|decreto-legge 30 settembre 2003, n. |                              |
|269, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 24 novembre 2003, n.    |                              |
|326, come da ultimo incrementato    |                              |
|dall'articolo 2, comma 276, della   |                              |
|legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  |                              |
|riferimento al quale i termini e le |                              |
|modalita' di individuazione degli   |                              |
|interventi di adeguamento           |                              |
|strutturale e antisismico sono      |                              |
|definiti con decreto del Presidente |                              |
|del Consiglio dei ministri, su      |                              |
|proposta del Ministro               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca. A tali fini i poteri |                              |
|derogatori per interventi di        |                              |
|edilizia scolastica di cui          |                              |
|all'articolo 18, comma 8-ter, del   |                              |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|Definizione della             |
|convertito, con modificazioni, dalla|Programmazione unica nazionale|
|legge 9 agosto 2013, n. 98, e       |in materia di edilizia        |
|successive modificazioni, sono      |scolastica (2015-2017) -      |
|estesi per tutta la durata della    |assegnazione delle risorse    |
|programmazione nazionale triennale  |relative al Fondo della       |
|2015-2017.                          |Protezione civile             |
+------------------------------------+------------------------------+
|161. Le risorse non utilizzate alla |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge e relative ai        |                              |
|finanziamenti attivati ai sensi     |                              |
|dell'articolo 11 del decreto-legge  |                              |
|1o luglio 1986, n. 318, convertito, |                              |
|con modificazioni, dalla legge 9    |                              |
|agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1|                              |
|della legge 23 dicembre 1991, n.    |                              |
|430, e dell'articolo 2, comma 4,    |                              |
|della legge 8 agosto 1996, n. 431,  |                              |
|nonche' ai finanziamenti erogati ai |                              |
|sensi dell'articolo 4 della legge 11|                              |
|gennaio 1996, n. 23, fatte salve    |                              |
|quelle relative a interventi in     |                              |
|corso di realizzazione o le cui     |                              |
|procedure di appalto sono aperte,   |                              |
|come previsto dal regolamento di cui|                              |
|al decreto del Presidente della     |                              |
|Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  |                              |
|sono destinate all'attuazione di    |                              |
|ulteriori interventi urgenti per la |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici. |                              |
|Entro sessanta giorni dalla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, gli enti locali beneficiari  |                              |
|dei predetti finanziamenti          |                              |
|trasmettono al Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e alla societa' Cassa |                              |
|depositi e prestiti Spa il          |                              |
|monitoraggio degli interventi       |                              |
|realizzati, pena la revoca delle    |                              |
|citate risorse ancora da erogare. Le|                              |
|conseguenti economie accertate, a   |                              |
|seguito del completamento           |                              |
|dell'intervento finanziato ovvero   |                              |
|della sua mancata realizzazione,    |                              |
|sono destinate, secondo criteri e   |                              |
|modalita' definiti con decreto del  |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro            |                              |
|dell'economia e delle finanze, a    |                              |
|ulteriori interventi urgenti di     |                              |
|edilizia scolastica individuati     |                              |
|nell'ambito della programmazione    |                              |
|nazionale di cui al comma 160, fermi|                              |
|restando i piani di ammortamento in |                              |
|corso e le correlate autorizzazioni |                              |
|di spesa, nonche' agli interventi   |Recupero delle risorse gia'   |
|che si rendono necessari all'esito  |stanziate e non utilizzate,   |
|delle indagini diagnostiche sugli   |relative a precedenti         |
|edifici scolastici di cui ai commi  |programmazioni in materia di  |
|da 177 a 179 e a quelli che si      |edilizia scolastica, per il   |
|rendono necessari sulla base dei    |finanziamento di ulteriori    |
|dati risultanti dall'Anagrafe       |interventi per la sicurezza   |
|dell'edilizia scolastica.           |degli edifici scolastici.     |
+------------------------------------+------------------------------+
|162. Le regioni sono tenute a       |                              |
|fornire al Ministero                |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, entro sessanta giorni|                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge, il            |                              |
|monitoraggio completo dei piani di  |                              |
|edilizia scolastica relativi alle   |                              |
|annualita' 2007, 2008 e 2009,       |                              |
|finanziati ai sensi dell'articolo 1,|                              |
|comma 625, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296, pena la mancata       |                              |
|successiva assegnazione di ulteriori|                              |
|risorse statali. Le relative        |                              |
|economie accertate all'esito del    |                              |
|monitoraggio restano nella          |                              |
|disponibilita' delle regioni per    |                              |
|essere destinate a interventi       |                              |
|urgenti di messa in sicurezza degli |                              |
|edifici scolastici sulla base di    |                              |
|progetti esecutivi presenti nella   |                              |
|rispettiva programmazione regionale |                              |
|predisposta ai sensi dell'articolo  |                              |
|10 del decreto-legge 12 settembre   |                              |
|2013, n. 104, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 8        |                              |
|novembre 2013, n. 128, come da      |                              |
|ultimo modificato dai commi 173 e   |                              |
|176, nonche' agli interventi che si |                              |
|rendono necessari all'esito delle   |                              |
|indagini diagnostiche sugli edifici |                              |
|scolastici di cui ai commi da 177 a |                              |
|179 e a quelli che si rendono       |                              |
|necessari sulla base dei dati       |                              |
|risultanti dall'Anagrafe            |Monitoraggio delle risorse    |
|dell'edilizia scolastica. Gli       |relative alla Programmazione  |
|interventi devono essere comunicati |in materia di edilizia        |
|dalla regione competente al         |scolastica con riferimento    |
|Ministero dell'istruzione,          |alle annualita' 2007, 2008 e  |
|dell'universita' e della ricerca,   |2009 da concludersi entro 60  |
|che definisce tempi e modalita' di  |giorni dall'entrata in vigore |
|attuazione degli stessi.            |della legge.                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|163. A valere sui rimborsi delle    |                              |
|quote dell'Unione europea e di      |                              |
|cofinanziamento nazionale della     |                              |
|programmazione PON FESR 2007/2013,  |                              |
|le risorse relative ai progetti     |                              |
|retrospettivi per interventi di     |                              |
|edilizia scolastica, al netto delle |                              |
|eventuali somme ancora dovute ai    |                              |
|beneficiari finali degli stessi     |                              |
|progetti, confluiscono nel Fondo    |                              |
|unico per l'edilizia scolastica per |                              |
|essere impiegate, sulla base della  |                              |
|programmazione regionale di cui al  |                              |
|comma 160, nello stesso territorio  |                              |
|al quale erano destinate e per      |                              |
|progetti con analoghe finalita' di  |                              |
|edilizia scolastica. Le risorse sono|                              |
|altresi' destinate agli interventi  |                              |
|che si rendono necessari all'esito  |                              |
|delle indagini diagnostiche sugli   |                              |
|edifici scolastici di cui ai commi  |                              |
|da 177 a 179 e a quelli che si      |                              |
|rendono necessari sulla base dei    |                              |
|dati risultanti dall'Anagrafe       |                              |
|dell'edilizia scolastica. Alle      |                              |
|eventuali decurtazioni di spesa     |                              |
|successivamente decise dalla        |                              |
|Commissione europea in esito ad     |                              |
|audit riguardanti i progetti        |                              |
|retrospettivi di cui al presente    |                              |
|comma e alle conseguenti            |                              |
|restituzioni delle risorse          |                              |
|dell'Unione europea e di            |Individuazione dei criteri per|
|cofinanziamento nazionale si fa     |la riassegnazione dei rimborsi|
|fronte mediante corrispondente      |dei progetti retrospettivi    |
|riduzione del Fondo unico per       |della programmazione PON FESR |
|l'edilizia scolastica.              |2007-2013.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|164. La sanzione di cui all'articolo|                              |
|31, comma 26, lettera a), della     |                              |
|legge 12 novembre 2011, n. 183, e   |                              |
|successive modificazioni, da        |                              |
|applicare nell'anno 2015 agli enti  |                              |
|locali che non hanno rispettato il  |                              |
|patto di stabilita' interno per     |                              |
|l'anno 2014, e' ridotta di un       |                              |
|importo pari alla spesa per edilizia|                              |
|scolastica sostenuta nel corso      |                              |
|dell'anno 2014, purche' non gia'    |                              |
|oggetto di esclusione dal saldo     |                              |
|valido ai fini della verifica del   |                              |
|rispetto del patto di stabilita'    |                              |
|interno. A tale fine, gli enti      |                              |
|locali che non hanno rispettato il  |                              |
|patto di stabilita' interno         |                              |
|nell'anno 2014 comunicano al        |                              |
|Ministero dell'economia e delle     |                              |
|finanze, mediante il sistema web    |                              |
|della Ragioneria generale dello     |                              |
|Stato, entro il termine perentorio  |                              |
|di quindici giorni dalla data di    |Riduzione delle sanzioni,     |
|entrata in vigore della presente    |nell'anno 2015, per violazione|
|legge, le spese sostenute nell'anno |del patto di stabilita' del   |
|2014 per l'edilizia scolastica.     |2014.                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|165. Al fine di assicurare la       |                              |
|prosecuzione e il completamento     |                              |
|degli interventi di messa in        |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici  |                              |
|finanziati ai sensi dell'articolo   |                              |
|80, comma 21, della legge 27        |                              |
|dicembre 2002, n. 289, e successive |                              |
|modificazioni, con le delibere del  |                              |
|Comitato interministeriale per la   |                              |
|programmazione economica (CIPE) n.  |                              |
|102/04 del 20 dicembre 2004, di     |                              |
|approvazione del primo programma    |                              |
|stralcio, e n. 143/2006 del 17      |                              |
|novembre 2006, di approvazione del  |                              |
|secondo programma stralcio, come    |                              |
|rimodulati dalla delibera del CIPE  |                              |
|n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, e' |                              |
|consentito agli enti beneficiari,   |                              |
|previa rendicontazione dei lavori   |                              |
|eseguiti da produrre al Ministero   |                              |
|delle infrastrutture e dei trasporti|                              |
|entro sessanta giorni dalla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge e comunque non oltre il 31    |                              |
|dicembre 2015, l'utilizzo delle     |                              |
|economie derivanti dai ribassi      |                              |
|d'asta per la realizzazione di altri|                              |
|interventi finalizzati alla         |                              |
|sicurezza delle scuole anche sugli  |                              |
|stessi edifici e nel rispetto del   |                              |
|limite complessivo del finanziamento|                              |
|gia' autorizzato. Le modalita' della|                              |
|rendicontazione sono rese note      |                              |
|attraverso il sito web istituzionale|                              |
|del Ministero delle infrastrutture e|                              |
|dei trasporti entro trenta giorni   |                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge. La mancata    |                              |
|rendicontazione nel termine indicato|                              |
|preclude l'utilizzo delle eventuali |                              |
|risorse residue ancora nella        |                              |
|disponibilita' dell'ente, che sono  |                              |
|versate all'entrata del bilancio    |                              |
|dello Stato entro trenta giorni     |                              |
|dalla scadenza del termine di cui al|                              |
|primo periodo del presente comma. Le|                              |
|somme relative a interventi non     |                              |
|avviati e per i quali non siano     |                              |
|stati assunti obblighi              |                              |
|giuridicamente vincolanti, anche    |                              |
|giacenti presso la societa' Cassa   |                              |
|depositi e prestiti Spa, sono       |                              |
|destinate dal CIPE alle medesime    |                              |
|finalita' di edilizia scolastica in |                              |
|favore di interventi compresi nella |                              |
|programmazione nazionale triennale  |                              |
|2015-2017 di cui al comma 160,      |                              |
|secondo modalita' individuate dallo |                              |
|stesso Comitato, nonche' degli      |                              |
|interventi che si rendono necessari |                              |
|all'esito delle indagini            |                              |
|diagnostiche sugli edifici          |                              |
|scolastici di cui ai commi da 177 a |                              |
|179 e di quelli che si rendono      |                              |
|necessari sulla base dei dati       |                              |
|risultanti dall'Anagrafe            |                              |
|dell'edilizia scolastica. Al fine di|                              |
|garantire la sollecita attuazione   |                              |
|dei programmi finanziati ai sensi   |                              |
|dell'articolo 18, comma 1, lettera  |                              |
|b), del decreto-legge 29 novembre   |                              |
|2008, n. 185, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 28       |                              |
|gennaio 2009, n. 2, con la delibera |                              |
|del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio   |                              |
|2010, e dei programmi di intervento |                              |
|finanziati ai sensi dell'articolo   |                              |
|33, comma 3, della legge 12 novembre|                              |
|2011, n. 183, con la delibera del   |                              |
|CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il   |                              |
|parere richiesto ai provveditorati  |                              |
|per le opere pubbliche sui progetti |                              |
|definitivi presentati dagli enti    |                              |
|beneficiari si intende positivamente|                              |
|reso entro trenta giorni dalla      |                              |
|richiesta, ovvero entro trenta      |                              |
|giorni dalla data di entrata in     |                              |
|vigore della presente legge per     |                              |
|quelli presentati precedentemente.  |                              |
|Gli enti beneficiari trasmettono al |                              |
|Ministero delle infrastrutture e dei|                              |
|trasporti le aggiudicazioni         |                              |
|provvisorie dei lavori entro        |                              |
|centottanta giorni dalla data di    |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, pena la revoca dei           |Recupero delle risorse gia'   |
|finanziamenti. Le risorse oggetto di|stanziate e non utilizzate,   |
|revoca sono destinate dal CIPE alle |relative a precedenti         |
|medesime finalita' di edilizia      |programmazioni in materia di  |
|scolastica in favore di interventi  |edilizia scolastica, per il   |
|compresi nella programmazione       |finanziamento di ulteriori    |
|nazionale triennale 2015-2017,      |interventi per la sicurezza   |
|secondo modalita' individuate dal   |degli edifici scolastici      |
|medesimo Comitato.                  |(risorse MIT).                |
+------------------------------------+------------------------------+
|166. Il termine di utilizzo delle   |                              |
|risorse del Fondo rotativo per la   |                              |
|progettualita' per gli interventi di|                              |
|edilizia scolastica, di cui         |                              |
|all'articolo 1, comma 54, quarto    |                              |
|periodo, della legge 28 dicembre    |Proroga al 31 dicembre 2018   |
|1995, n. 549, come da ultimo        |del termine di utilizzo delle |
|modificato dal comma 167 del        |risorse del Fondo rotativo per|
|presente articolo, e' differito al  |interventi di edilizia        |
|31 dicembre 2018.                   |scolastica                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|167. All'articolo 1, comma 54,      |                              |
|quarto periodo, della legge 28      |                              |
|dicembre 1995, n. 549, e successive |                              |
|modificazioni, le parole: «inseriti |                              |
|nel piano straordinario di messa in |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici, |                              |
|con particolare riguardo a quelli   |                              |
|che insistono sul territorio delle  |                              |
|zone soggette a rischio sismico»    |                              |
|sono sostituite dalle seguenti: «di |Alimentazione del Fondo       |
|edilizia scolastica e puo' essere   |rotativo anche attraverso     |
|alimentato anche da risorse         |risorse provenienti da        |
|finanziarie di soggetti esterni».   |soggetti esterni              |
+------------------------------------+------------------------------+
|168. All'articolo 9 del             |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2014, n. |                              |
|133, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 11 novembre 2014, n.    |Accelerazione delle procedure |
|164, e' aggiunto, in fine, il       |relative agli interventi di   |
|seguente comma:                     |"estrema urgenza"             |
|«2-octies. I pareri, i visti e i    |                              |
|nulla osta relativi agli interventi |                              |
|di cui al comma 1 sono resi dalle   |                              |
|amministrazioni competenti entro    |                              |
|quarantacinque giorni dalla         |                              |
|richiesta, anche tramite conferenza |                              |
|di servizi, e, decorso inutilmente  |                              |
|tale termine, si intendono acquisiti|                              |
|con esito positivo».                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|169. All'articolo 23-ter, comma 1,  |                              |
|del decreto-legge 24 giugno 2014, n.|                              |
|90, convertito, con modificazioni,  |                              |
|dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, |Proroga dell'entrata in vigore|
|e successive modificazioni, le      |delle procedure di            |
|parole: «1o settembre 2015» sono    |centralizzazione degli        |
|sostituite dalle seguenti: «1o      |acquisti per tutti i comuni   |
|novembre 2015».                     |non capoluogo di provincia    |
+------------------------------------+------------------------------+
|170. Le risorse di cui all'articolo |                              |
|2, comma 239, della legge 23        |                              |
|dicembre 2009, n. 191, e successive |                              |
|modificazioni, destinate alla       |                              |
|realizzazione del piano             |                              |
|straordinario di messa in sicurezza |                              |
|degli edifici scolastici individuati|                              |
|dalla risoluzione parlamentare n.   |                              |
|8-00143 del 2 agosto 2011 delle     |                              |
|Commissioni riunite V e VII della   |                              |
|Camera dei deputati, in relazione   |                              |
|alle quali non siano state assunte  |                              |
|obbligazioni giuridicamente         |                              |
|vincolanti alla data di entrata in  |                              |
|vigore della presente legge, sono   |                              |
|destinate alla programmazione       |                              |
|nazionale di cui all'articolo 10 del|                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|come da ultimo modificato dai commi |                              |
|173 e 176 del presente articolo,    |                              |
|nonche' agli interventi che si      |Destinazione delle economie   |
|rendono necessari all'esito delle   |accertate relative alle       |
|indagini diagnostiche sugli edifici |risorse di cui all'articolo 2,|
|scolastici di cui ai commi da 177 a |comma 239, della legge 23     |
|179 del presente articolo e a quelli|dicembre 2009, n. 191, e      |
|che si rendono necessari sulla base |successive modificazioni, alla|
|dei dati risultanti dall'Anagrafe   |programmazione nazionale      |
|dell'edilizia scolastica.           |2015-2017                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|171. Il monitoraggio degli          |                              |
|interventi di cui ai commi da 159 a |                              |
|176 e' effettuato secondo quanto    |                              |
|disposto dal decreto legislativo 29 |Modalita' del monitoraggio    |
|dicembre 2011, n. 229.              |degli interventi              |
+------------------------------------+------------------------------+
|172. Le risorse della quota a       |                              |
|gestione statale dell'otto per mille|                              |
|dell'imposta sul reddito delle      |                              |
|persone fisiche, di cui all'articolo|                              |
|48 della legge 20 maggio 1985, n.   |                              |
|222, e successive modificazioni,    |                              |
|relative all'edilizia scolastica    |                              |
|sono destinate agli interventi di   |                              |
|edilizia scolastica che si rendono  |                              |
|necessari a seguito di eventi       |                              |
|eccezionali e imprevedibili         |                              |
|individuati annualmente con decreto |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |Disposizioni in materia di    |
|anche sulla base dei dati contenuti |utilizzo della quota dell'otto|
|nell'Anagrafe dell'edilizia         |per mille relativa            |
|scolastica.                         |all'edilizia scolastica       |
+------------------------------------+------------------------------+
|173. Dopo il comma 2 dell'articolo  |                              |
|10 del decreto-legge 12 settembre   |                              |
|2013, n. 104, convertito, con       |Stanziamento di risorse in    |
|modificazioni, dalla legge 8        |favore delle Istituzioni AFAM |
|novembre 2013, n. 128, sono inseriti|per la stipula dei mutui per  |
|i seguenti:                         |l'edilizia.                   |
|«2-bis. Per le medesime finalita' di|                              |
|cui al comma 1 e con riferimento    |                              |
|agli immobili di proprieta' pubblica|                              |
|adibiti all'alta formazione         |                              |
|artistica, musicale e coreutica, le |                              |
|istituzioni dell'alta formazione    |                              |
|artistica, musicale e coreutica, di |                              |
|cui all'articolo 1 della legge 21   |                              |
|dicembre 1999, n. 508, possono      |                              |
|essere autorizzate dal Ministero    |                              |
|dell'economia e delle finanze,      |                              |
|d'intesa con il Ministero           |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, a stipulare mutui    |                              |
|trentennali sulla base dei criteri  |                              |
|di economicita' e di contenimento   |                              |
|della spesa, con oneri di           |                              |
|ammortamento a totale carico dello  |                              |
|Stato, con la Banca europea per gli |                              |
|investimenti, con la Banca di       |                              |
|sviluppo del Consiglio d'Europa, con|                              |
|la societa' Cassa depositi e        |                              |
|prestiti Spa e con i soggetti       |                              |
|autorizzati all'esercizio           |                              |
|dell'attivita' bancaria, ai sensi   |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|legislativo 1o settembre 1993, n.   |                              |
|385. Ai sensi dell'articolo 1, comma|                              |
|75, della legge 30 dicembre 2004, n.|                              |
|311, le rate di ammortamento dei    |                              |
|mutui attivati sono pagate agli     |                              |
|istituti finanziatori direttamente  |                              |
|dallo Stato. A tale fine sono       |                              |
|stanziati contributi pluriennali    |                              |
|pari a euro 4 milioni annui per la  |                              |
|durata dell'ammortamento del mutuo a|                              |
|decorrere dall'anno 2016, mediante  |                              |
|riduzione dell'autorizzazione di    |                              |
|spesa di cui all'articolo 1, comma  |                              |
|131, della citata legge n. 311 del  |                              |
|2004. Alla compensazione degli      |                              |
|effetti finanziari, in termini di   |                              |
|fabbisogno e di indebitamento netto,|                              |
|derivanti dall'attuazione delle     |                              |
|disposizioni del presente comma si  |                              |
|provvede, quanto a euro 5 milioni   |                              |
|per l'anno 2017, a euro 15 milioni  |                              |
|per l'anno 2018, a euro 30 milioni  |                              |
|per l'anno 2019 e a euro 30 milioni |                              |
|per l'anno 2020, mediante           |                              |
|corrispondente utilizzo del fondo   |                              |
|per la compensazione degli effetti  |                              |
|finanziari non previsti a           |                              |
|legislazione vigente conseguenti    |                              |
|all'attualizzazione di contributi   |                              |
|pluriennali, di cui all'articolo 6, |                              |
|comma 2, del decreto-legge 7 ottobre|                              |
|2008, n. 154, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 4        |                              |
|dicembre 2008, n. 189, e successive |                              |
|modificazioni.                      |                              |
|2-ter. Le modalita' di attuazione   |                              |
|del comma 2-bis sono stabilite con  |                              |
|decreto del Ministero dell'economia |                              |
|e delle finanze, di concerto con il |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca, da|                              |
|adottare entro tre mesi dalla data  |                              |
|di entrata in vigore della presente |                              |
|disposizione».                      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|174. All'articolo 2, comma 1, del   |                              |
|decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 5 giugno 2014, n. 87, sono    |Servizi di pulizia nelle      |
|apportate le seguenti modifiche:    |scuole.                       |
|a) le parole: «2014/2015» sono      |                              |
|sostituite dalle seguenti:          |                              |
|«2015/2016»;                        |                              |
|b) dopo le parole: «ove non e'      |                              |
|ancora attiva» sono inserite le     |                              |
|seguenti: «, ovvero sia stata       |                              |
|sospesa,»;                          |                              |
|c) le parole: «e comunque fino e non|                              |
|oltre il 31 luglio 2015» sono       |                              |
|sostituite dalle seguenti: «alla    |                              |
|data di effettiva attivazione della |                              |
|citata convenzione e comunque fino a|                              |
|non oltre il 31 luglio 2016».       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|175. Agli oneri derivanti dal comma |                              |
|174 si provvede a valere sulle      |                              |
|risorse di cui all'articolo 58,     |                              |
|comma 5, del decreto-legge 21 giugno|                              |
|2013, n. 69, convertito, con        |                              |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto |                              |
|2013, n. 98.                        |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|176. All'articolo 10 del            |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|al comma 1, terzo periodo, le       |                              |
|parole: «40 milioni annui per la    |                              |
|durata dell'ammortamento del mutuo, |                              |
|a decorrere dall'anno 2015» sono    |                              |
|sostituite dalle seguenti: «40      |                              |
|milioni per l'anno 2015 e per euro  |                              |
|50 milioni annui per la durata      |                              |
|residua dell'ammortamento del mutuo,|                              |
|a decorrere dall'anno 2016» e, al   |                              |
|comma 2, dopo le parole: «effettuati|Incremento pari a 10 milioni  |
|dalle Regioni,» sono inserite le    |della rata di ammortamento del|
|seguenti: «anche attraverso la      |mutuo di cui all'art. 10 del  |
|delegazione di pagamento,».         |D.L. 104/2013                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|177. Al fine di garantire la        |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici e|                              |
|di prevenire eventi di crollo dei   |                              |
|relativi solai e controsoffitti e'  |                              |
|autorizzata la spesa di euro 40     |                              |
|milioni per l'anno 2015 per         |                              |
|finanziare indagini diagnostiche dei|Finanziamento e definizione   |
|solai degli edifici scolastici,     |dei criteri per l'erogazione  |
|anche attraverso quote di           |delle risorse da destinare a  |
|cofinanziamento da parte degli enti |indagini diagnostiche dei     |
|locali proprietari, a valere sul    |solai e dei controsoffitti    |
|Fondo di cui al comma 202.          |nelle scuole                  |
|                                    |                              |
|178. Con decreto del Ministro       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da adottare entro    |                              |
|sessanta giorni dalla data di       |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, sono definiti i termini e le |                              |
|modalita' per l'erogazione dei      |                              |
|finanziamenti agli enti locali di   |                              |
|cui al comma 177, tenendo conto     |                              |
|anche della vetusta' degli edifici  |                              |
|valutata anche in base ai dati      |                              |
|contenuti nell'Anagrafe             |                              |
|dell'edilizia scolastica.           |                              |
|                                    |                              |
|179. Gli interventi di messa in     |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici  |                              |
|che si rendono necessari all'esito  |                              |
|delle indagini diagnostiche possono |                              |
|essere finanziati anche a valere    |                              |
|sulle risorse di cui ai commi 160,  |                              |
|161, 162, 163, 166 e 170.           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|180. Il Governo e' delegato ad      |                              |
|adottare, entro diciotto mesi dalla |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, uno o piu' decreti  |                              |
|legislativi al fine di provvedere al|                              |
|riordino, alla semplificazione e    |                              |
|alla codificazione delle            |                              |
|disposizioni legislative in materia |                              |
|di istruzione, anche in             |Delega al Governo in materia  |
|coordinamento con le disposizioni di|di sistema nazionale di       |
|cui alla presente legge.            |istruzione e formazione       |
+------------------------------------+------------------------------+
|181. I decreti legislativi di cui al|                              |
|comma 180 sono adottati nel rispetto|                              |
|dei principi e criteri direttivi di |                              |
|cui all'articolo 20 della legge 15  |                              |
|marzo 1997, n. 59, e successive     |Principi generali per         |
|modificazioni, nonche' dei seguenti:|l'esercizio della delega      |
|a) riordino delle disposizioni      |                              |
|normative in materia di sistema     |a) Redazione di un testo unico|
|nazionale di istruzione e formazione|delle disposizioni in materia |
|attraverso:                         |di istruzione                 |
|1) la redazione di un testo unico   |                              |
|delle disposizioni in materia di    |                              |
|istruzione gia' contenute nel testo |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, nonche'     |                              |
|nelle altre fonti normative;        |                              |
|2) l'articolazione e la rubricazione|                              |
|delle disposizioni di legge incluse |                              |
|nella codificazione per materie     |                              |
|omogenee, secondo il contenuto      |                              |
|precettivo di ciascuna di esse;     |                              |
|3) il riordino e il coordinamento   |                              |
|formale e sostanziale delle         |                              |
|disposizioni di legge incluse nella |                              |
|codificazione, anche apportando     |                              |
|integrazioni e modifiche innovative |                              |
|e per garantirne la coerenza        |                              |
|giuridica, logica e sistematica,    |                              |
|nonche' per adeguare le stesse      |                              |
|all'intervenuta evoluzione del      |                              |
|quadro giuridico nazionale e        |                              |
|dell'Unione europea;                |                              |
|4) l'adeguamento della normativa    |                              |
|inclusa nella codificazione alla    |                              |
|giurisprudenza costituzionale e     |                              |
|dell'Unione europea;                |                              |
|5) l'indicazione espressa delle     |                              |
|disposizioni di legge abrogate;     |                              |
|b) riordino, adeguamento e          |                              |
|semplificazione del sistema di      |                              |
|formazione iniziale e di accesso nei|                              |
|ruoli di docente nella scuola       |b) Riordino, adeguamento e    |
|secondaria, in modo da renderlo     |semplificazione del sistema di|
|funzionale alla valorizzazione      |formazione iniziale e di      |
|sociale e culturale della           |accesso nei ruoli di docente  |
|professione, mediante:              |nella scuola secondaria       |
|1) l'introduzione di un sistema     |                              |
|unitario e coordinato che comprenda |                              |
|sia la formazione iniziale dei      |                              |
|docenti sia le procedure per        |                              |
|l'accesso alla professione,         |                              |
|affidando i diversi momenti e       |                              |
|percorsi formativi alle universita' |                              |
|o alle istituzioni dell'alta        |                              |
|formazione artistica, musicale e    |                              |
|coreutica e alle istituzioni        |                              |
|scolastiche statali, con una chiara |                              |
|distinzione dei rispettivi ruoli e  |                              |
|competenze in un quadro di          |                              |
|collaborazione strutturata;         |                              |
|2) l'avvio di un sistema regolare di|                              |
|concorsi nazionali per l'assunzione,|                              |
|con contratto retribuito a tempo    |                              |
|determinato di durata triennale di  |                              |
|tirocinio, di docenti nella scuola  |                              |
|secondaria statale. L'accesso al    |                              |
|concorso e' riservato a coloro che  |                              |
|sono in possesso di un diploma di   |                              |
|laurea magistrale o di un diploma   |                              |
|accademico di secondo livello per le|                              |
|discipline artistiche e musicali,   |                              |
|coerente con la classe disciplinare |                              |
|di concorso. I vincitori sono       |                              |
|assegnati a un'istituzione          |                              |
|scolastica o a una rete tra         |                              |
|istituzioni scolastiche. A questo   |                              |
|fine sono previsti:                 |                              |
|2.1 la determinazione di requisiti  |                              |
|per l'accesso al concorso nazionale,|                              |
|anche in base al numero di crediti  |                              |
|formativi universitari acquisiti    |                              |
|nelle discipline                    |                              |
|antropo-psico-pedagogiche e in      |                              |
|quelle concernenti le metodologie e |                              |
|le tecnologie didattiche, comunque  |                              |
|con il limite minimo di ventiquattro|                              |
|crediti conseguibili sia come       |                              |
|crediti curricolari che come crediti|                              |
|aggiuntivi;                         |                              |
|2.2 la disciplina relativa al       |                              |
|trattamento economico durante il    |                              |
|periodo di tirocinio, tenuto anche  |                              |
|conto della graduale assunzione     |                              |
|della funzione di docente;          |                              |
|3) il completamento della formazione|                              |
|iniziale dei docenti assunti secondo|                              |
|le procedure di cui al numero 2)    |                              |
|tramite:                            |                              |
|3.1 il conseguimento, nel corso del |                              |
|primo anno di contratto, di un      |                              |
|diploma di specializzazione per     |                              |
|l'insegnamento secondario al termine|                              |
|di un corso annuale istituito, anche|                              |
|in convenzione con istituzioni      |                              |
|scolastiche o loro reti, dalle      |                              |
|universita' o dalle istituzioni     |                              |
|dell'alta formazione artistica,     |                              |
|musicale e coreutica, destinato a   |                              |
|completare la preparazione degli    |                              |
|iscritti nel campo della didattica  |                              |
|delle discipline afferenti alla     |                              |
|classe concorsuale di appartenenza, |                              |
|della pedagogia, della psicologia e |                              |
|della normativa scolastica;         |                              |
|3.2 la determinazione degli standard|                              |
|nazionali per la valutazione        |                              |
|finalizzata al conseguimento del    |                              |
|diploma di specializzazione, nonche'|                              |
|del periodo di apprendistato;       |                              |
|3.3 per i vincitori dei concorsi    |                              |
|nazionali, l'effettuazione, nei due |                              |
|anni successivi al conseguimento del|                              |
|diploma, di tirocini formativi e la |                              |
|graduale assunzione della funzione  |                              |
|docente, anche in sostituzione di   |                              |
|docenti assenti, presso             |                              |
|l'istituzione scolastica o presso la|                              |
|rete tra istituzioni scolastiche di |                              |
|assegnazione;                       |                              |
|3.4 la possibilita', per coloro che |                              |
|non hanno partecipato o non sono    |                              |
|risultati vincitori nei concorsi    |                              |
|nazionali di cui al numero 2), di   |                              |
|iscriversi a proprie spese ai       |                              |
|percorsi di specializzazione per    |                              |
|l'insegnamento secondario di cui al |                              |
|numero 3.1);                        |                              |
|4) la sottoscrizione del contratto  |                              |
|di lavoro a tempo indeterminato,    |                              |
|all'esito di positiva conclusione e |                              |
|valutazione del periodo di          |                              |
|tirocinio, secondo la disciplina di |                              |
|cui ai commi da 63 a 85 del presente|                              |
|articolo;                           |                              |
|5) la previsione che il percorso di |                              |
|cui al numero 2) divenga            |                              |
|gradualmente l'unico per accedere   |                              |
|all'insegnamento nella scuola       |                              |
|secondaria statale, anche per       |                              |
|l'effettuazione delle supplenze;    |                              |
|l'introduzione di una disciplina    |                              |
|transitoria in relazione ai vigenti |                              |
|percorsi formativi e abilitanti e al|                              |
|reclutamento dei docenti nonche' in |                              |
|merito alla valutazione della       |                              |
|competenza e della professionalita' |                              |
|per coloro che hanno conseguito     |                              |
|l'abilitazione prima della data di  |                              |
|entrata in vigore del decreto       |                              |
|legislativo di cui alla presente    |                              |
|lettera;                            |                              |
|6) il riordino delle classi         |                              |
|disciplinari di afferenza dei       |                              |
|docenti e delle classi di laurea    |                              |
|magistrale, in modo da assicurarne  |                              |
|la coerenza ai fini dei concorsi di |                              |
|cui al numero 2), nonche' delle     |                              |
|norme di attribuzione degli         |                              |
|insegnamenti nell'ambito della      |                              |
|classe disciplinare di afferenza    |                              |
|secondo principi di semplificazione |                              |
|e di flessibilita', fermo restando  |                              |
|l'accertamento della competenza     |                              |
|nelle discipline insegnate;         |                              |
|7) la previsione dell'istituzione di|                              |
|percorsi di formazione in servizio, |                              |
|che integrino le competenze         |                              |
|disciplinari e pedagogiche dei      |                              |
|docenti, consentendo, secondo       |                              |
|principi di flessibilita' e di      |                              |
|valorizzazione, l'attribuzione di   |                              |
|insegnamenti anche in classi        |                              |
|disciplinari affini;                |                              |
|8) la previsione che il             |                              |
|conseguimento del diploma di        |                              |
|specializzazione di cui al numero   |                              |
|3.1) costituisca il titolo          |                              |
|necessario per l'insegnamento nelle |                              |
|scuole paritarie;                   |                              |
|c) promozione dell'inclusione       |c) Promozione dell'inclusione |
|scolastica degli studenti con       |degli studenti con disabilita'|
|disabilita' e riconoscimento delle  |e ridefinizione del ruolo del |
|differenti modalita' di             |personale docente di sostegno |
|comunicazione attraverso:           |anche attraverso l'istituzione|
|1) la ridefinizione del ruolo del   |di appositi percorsi di       |
|personale docente di sostegno al    |formazione universitaria      |
|fine di favorire l'inclusione       |                              |
|scolastica degli studenti con       |                              |
|disabilita', anche attraverso       |                              |
|l'istituzione di appositi percorsi  |                              |
|di formazione universitaria;        |                              |
|2) la revisione dei criteri di      |                              |
|inserimento nei ruoli per il        |                              |
|sostegno didattico, al fine di      |                              |
|garantire la continuita' del diritto|                              |
|allo studio degli alunni con        |                              |
|disabilita', in modo da rendere     |                              |
|possibile allo studente di fruire   |                              |
|dello stesso insegnante di sostegno |                              |
|per l'intero ordine o grado di      |                              |
|istruzione;                         |                              |
|3) l'individuazione dei livelli     |                              |
|essenziali delle prestazioni        |                              |
|scolastiche, sanitarie e sociali,   |                              |
|tenuto conto dei diversi livelli di |                              |
|competenza istituzionale;           |                              |
|4) la previsione di indicatori per  |                              |
|l'autovalutazione e la valutazione  |                              |
|dell'inclusione scolastica;         |                              |
|5) la revisione delle modalita' e   |                              |
|dei criteri relativi alla           |                              |
|certificazione, che deve essere     |                              |
|volta a individuare le abilita'     |                              |
|residue al fine di poterle          |                              |
|sviluppare attraverso percorsi      |                              |
|individuati di concerto con tutti   |                              |
|gli specialisti di strutture        |                              |
|pubbliche, private o convenzionate  |                              |
|che seguono gli alunni riconosciuti |                              |
|disabili ai sensi degli articoli 3 e|                              |
|4 della legge 5 febbraio 1992, n.   |                              |
|104, e della legge 8 ottobre 2010,  |                              |
|n. 170, che partecipano ai gruppi di|                              |
|lavoro per l'integrazione e         |                              |
|l'inclusione o agli incontri        |                              |
|informali;                          |                              |
|6) la revisione e la                |                              |
|razionalizzazione degli organismi   |                              |
|operanti a livello territoriale per |                              |
|il supporto all'inclusione;         |                              |
|7) la previsione dell'obbligo di    |                              |
|formazione iniziale e in servizio   |                              |
|per i dirigenti scolastici e per i  |                              |
|docenti sugli aspetti               |                              |
|pedagogicodidattici e organizzativi |                              |
|dell'integrazione scolastica;       |                              |
|8) la previsione dell'obbligo di    |                              |
|formazione in servizio per il       |                              |
|personale amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario, rispetto alle specifiche|                              |
|competenze, sull'assistenza di base |                              |
|e sugli aspetti organizzativi ed    |                              |
|educativo-relazionali relativi al   |                              |
|processo di integrazione scolastica;|                              |
|9) la previsione della garanzia     |                              |
|dell'istruzione domiciliare per gli |                              |
|alunni che si trovano nelle         |                              |
|condizioni di cui all'articolo 12,  |                              |
|comma 9, della legge 5 febbraio     |                              |
|1992, n. 104;                       |                              |
|d) revisione dei percorsi           |                              |
|dell'istruzione professionale, nel  |                              |
|rispetto dell'articolo 117 della    |                              |
|Costituzione, nonche' raccordo con i|                              |
|percorsi dell'istruzione e          |                              |
|formazione professionale,           |d) Revisione dei percorsi di  |
|attraverso:                         |istruzione professionale      |
|1) la ridefinizione degli indirizzi,|                              |
|delle articolazioni e delle opzioni |                              |
|dell'istruzione professionale;      |                              |
|2) il potenziamento delle attivita' |                              |
|didattiche laboratoriali anche      |                              |
|attraverso una rimodulazione, a     |                              |
|parita' di tempo scolastico, dei    |                              |
|quadri orari degli indirizzi, con   |                              |
|particolare riferimento al primo    |                              |
|biennio;                            |                              |
|e) istituzione del sistema integrato|                              |
|di educazione e di istruzione dalla |                              |
|nascita fino a sei anni, costituito |                              |
|dai servizi educativi per l'infanzia|                              |
|e dalle scuole dell'infanzia, al    |                              |
|fine di garantire ai bambini e alle |                              |
|bambine pari opportunita' di        |                              |
|educazione, istruzione, cura,       |                              |
|relazione e gioco, superando        |                              |
|diseguaglianze e barriere           |                              |
|territoriali, economiche, etniche e |                              |
|culturali, nonche' ai fini della    |                              |
|conciliazione tra tempi di vita, di |e) Istituzione del sistema    |
|cura e di lavoro dei genitori, della|integrato di educazione e di  |
|promozione della qualita'           |istruzione dalla nascita fino |
|dell'offerta educativa e della      |a sei anni e definizione dei  |
|continuita' tra i vari servizi      |livelli essenziali delle      |
|educativi e scolastici e la         |prestazioni della scuola      |
|partecipazione delle famiglie,      |dell'infanzia e dei servizi   |
|attraverso:                         |educativi per l'infanzia      |
|1) la definizione dei livelli       |                              |
|essenziali delle prestazioni della  |                              |
|scuola dell'infanzia e dei servizi  |                              |
|educativi per l'infanzia previsti   |                              |
|dal Nomenclatore interregionale     |                              |
|degli interventi e dei servizi      |                              |
|sociali, sentita la Conferenza      |                              |
|unificata di cui all'articolo 8 del |                              |
|decreto legislativo 28 agosto 1997, |                              |
|n. 281, e successive modificazioni, |                              |
|prevedendo:                         |                              |
|1.1) la generalizzazione della      |                              |
|scuola dell'infanzia;               |                              |
|1.2) la qualificazione universitaria|                              |
|e la formazione continua del        |                              |
|personale dei servizi educativi per |                              |
|l'infanzia e della scuola           |                              |
|dell'infanzia;                      |                              |
|1.3) gli standard strutturali,      |                              |
|organizzativi e qualitativi dei     |                              |
|servizi educativi per l'infanzia e  |                              |
|della scuola dell'infanzia,         |                              |
|diversificati in base alla          |                              |
|tipologia, all'eta' dei bambini e   |                              |
|agli orari di servizio, prevedendo  |                              |
|tempi di compresenza del personale  |                              |
|dei servizi educativi per l'infanzia|                              |
|e dei docenti di scuola             |                              |
|dell'infanzia, nonche' il           |                              |
|coordinamento pedagogico            |                              |
|territoriale e il riferimento alle  |                              |
|Indicazioni nazionali per il        |                              |
|curricolo della scuola dell'infanzia|                              |
|e del primo ciclo di istruzione,    |                              |
|adottate con il regolamento di cui  |                              |
|al decreto del Ministro             |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 16 novembre 2012, n.  |                              |
|254;                                |                              |
|2) la definizione delle funzioni e  |                              |
|dei compiti delle regioni e degli   |                              |
|enti locali al fine di potenziare la|                              |
|ricettivita' dei servizi educativi  |                              |
|per l'infanzia e la qualificazione  |                              |
|del sistema integrato di cui alla   |                              |
|presente lettera;                   |                              |
|3) l'esclusione dei servizi         |                              |
|educativi per l'infanzia e delle    |                              |
|scuole dell'infanzia dai servizi a  |                              |
|domanda individuale;                |                              |
|4) l'istituzione di una quota       |                              |
|capitaria per il raggiungimento dei |                              |
|livelli essenziali, prevedendo il   |                              |
|cofinanziamento dei costi di        |                              |
|gestione, da parte dello Stato con  |                              |
|trasferimenti diretti o con la      |                              |
|gestione diretta delle scuole       |                              |
|dell'infanzia e da parte delle      |                              |
|regioni e degli enti locali al netto|                              |
|delle entrate da compartecipazione  |                              |
|delle famiglie utenti del servizio; |                              |
|5) l'approvazione e il finanziamento|                              |
|di un piano di azione nazionale per |                              |
|la promozione del sistema integrato |                              |
|di cui alla presente lettera,       |                              |
|finalizzato al raggiungimento dei   |                              |
|livelli essenziali delle            |                              |
|prestazioni;                        |                              |
|6) la copertura dei posti della     |                              |
|scuola dell'infanzia per            |                              |
|l'attuazione del piano di azione    |                              |
|nazionale per il sistema integrato  |                              |
|anche avvalendosi della graduatoria |                              |
|a esaurimento per il medesimo grado |                              |
|di istruzione come risultante alla  |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge;                     |                              |
|7) la promozione della costituzione |                              |
|di poli per l'infanzia per bambini  |                              |
|di eta' fino a sei anni, anche      |                              |
|aggregati a scuole primarie e       |                              |
|istituti comprensivi;               |                              |
|8) l'istituzione, senza nuovi o     |                              |
|maggiori oneri per il bilancio dello|                              |
|Stato, di un'apposita commissione   |                              |
|con compiti consultivi e            |                              |
|propositivi, composta da esperti    |                              |
|nominati dal Ministero              |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, dalle regioni e dagli|                              |
|enti locali;                        |                              |
|f) garanzia dell'effettivita' del   |                              |
|diritto allo studio su tutto il     |                              |
|territorio nazionale, nel rispetto  |                              |
|delle competenze delle regioni in   |                              |
|tale materia, attraverso la         |                              |
|definizione dei livelli essenziali  |                              |
|delle prestazioni, sia in relazione |                              |
|ai servizi alla persona, con        |                              |
|particolare riferimento alle        |                              |
|condizioni di disagio, sia in       |                              |
|relazione ai servizi strumentali;   |                              |
|potenziamento della Carta dello     |                              |
|studente, tenuto conto del sistema  |                              |
|pubblico per la gestione            |                              |
|dell'identita' digitale, al fine di |                              |
|attestare attraverso la stessa lo   |                              |
|status di studente e rendere        |                              |
|possibile l'accesso a programmi     |                              |
|relativi a beni e servizi di natura |                              |
|culturale, a servizi per la         |                              |
|mobilita' nazionale e               |                              |
|internazionale, ad ausili di natura |                              |
|tecnologica per lo studio e per     |                              |
|l'acquisto di materiale scolastico, |                              |
|nonche' possibilita' di associare   |                              |
|funzionalita' aggiuntive per        |f) Garanzia del diritto allo  |
|strumenti di pagamento attraverso   |studio e potenziamento della  |
|borsellino elettronico;             |Carta dello studente          |
|g) promozione e diffusione della    |                              |
|cultura umanistica, valorizzazione  |g) Promozione e diffusione    |
|del patrimonio e della produzione   |della cultura umanistica e    |
|culturali, musicali, teatrali,      |valorizzazione del patrimonio |
|coreutici e cinematografici e       |e della produzione culturali, |
|sostegno della creativita' connessa |musicali, teatrali, coreutici |
|alla sfera estetica, attraverso:    |e cinematografici             |
|1) l'accesso, nelle sue varie       |                              |
|espressioni amatoriali e            |                              |
|professionali, alla formazione      |                              |
|artistica, consistente              |                              |
|nell'acquisizione di conoscenze e   |                              |
|nel contestuale esercizio di        |                              |
|pratiche connesse alle forme        |                              |
|artistiche, musicali, coreutiche e  |                              |
|teatrali, mediante:                 |                              |
|1.1) il potenziamento della         |                              |
|formazione nel settore delle arti   |                              |
|nel curricolo delle scuole di ogni  |                              |
|ordine e grado, compresa la prima   |                              |
|infanzia, nonche' la realizzazione  |                              |
|di un sistema formativo della       |                              |
|professionalita' degli educatori e  |                              |
|dei docenti in possesso di          |                              |
|specifiche abilitazioni e di        |                              |
|specifiche competenze               |                              |
|artistico-musicali e                |                              |
|didatticometodologiche;             |                              |
|1.2) l'attivazione, da parte di     |                              |
|scuole o reti di scuole di ogni     |                              |
|ordine e grado, di accordi e        |                              |
|collaborazioni anche con soggetti   |                              |
|terzi, accreditati dal Ministero    |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e dal Ministero dei   |                              |
|beni e delle attivita' culturali e  |                              |
|del turismo ovvero dalle regioni o  |                              |
|dalle province autonome di Trento e |                              |
|di Bolzano anche mediante accordi   |                              |
|quadro tra le istituzioni           |                              |
|interessate;                        |                              |
|1.3) il potenziamento e il          |                              |
|coordinamento dell'offerta formativa|                              |
|extrascolastica e integrata negli   |                              |
|ambiti artistico, musicale,         |                              |
|coreutico e teatrale anche in       |                              |
|funzione dell'educazione permanente;|                              |
|2) il riequilibrio territoriale e il|                              |
|potenziamento delle scuole          |                              |
|secondarie di primo grado a         |                              |
|indirizzo musicale nonche'          |                              |
|l'aggiornamento dell'offerta        |                              |
|formativa anche ad altri settori    |                              |
|artistici nella scuola secondaria di|                              |
|primo grado e l'avvio di poli, nel  |                              |
|primo ciclo di istruzione, a        |                              |
|orientamento artistico e            |                              |
|performativo;                       |                              |
|3) la presenza e il rafforzamento   |                              |
|delle arti nell'offerta formativa   |                              |
|delle scuole secondarie di secondo  |                              |
|grado;                              |                              |
|4) il potenziamento dei licei       |                              |
|musicali, coreutici e artistici     |                              |
|promuovendo progettualita' e scambi |                              |
|con gli altri Paesi europei;        |                              |
|5) l'armonizzazione dei percorsi    |                              |
|formativi di tutta la filiera del   |                              |
|settore artistico-musicale, con     |                              |
|particolare attenzione al percorso  |                              |
|pre-accademico dei giovani talenti  |                              |
|musicali, anche ai fini dell'accesso|                              |
|all'alta formazione artistica,      |                              |
|musicale e coreutica e              |                              |
|all'universita';                    |                              |
|6) l'incentivazione delle sinergie  |                              |
|tra i linguaggi artistici e le nuove|                              |
|tecnologie valorizzando le          |                              |
|esperienze di ricerca e innovazione;|                              |
|7) il supporto degli scambi e delle |                              |
|collaborazioni artistico musicali   |                              |
|tra le diverse istituzioni formative|                              |
|sia italiane che straniere,         |                              |
|finalizzati anche alla              |                              |
|valorizzazione di giovani talenti;  |                              |
|8) la sinergia e l'unitarieta' degli|                              |
|obiettivi nell'attivita' dei        |                              |
|soggetti preposti alla promozione   |                              |
|della cultura italiana all'estero;  |                              |
|h) revisione, riordino e adeguamento|                              |
|della normativa in materia di       |                              |
|istituzioni e iniziative scolastiche|                              |
|italiane all'estero al fine di      |                              |
|realizzare un effettivo e sinergico |                              |
|coordinamento tra il Ministero degli|                              |
|affari esteri e della cooperazione  |                              |
|internazionale e il Ministero       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |h) Revisione, riordino e      |
|della ricerca nella gestione della  |adeguamento della normativa in|
|rete scolastica e della promozione  |materia di istituzioni e      |
|della lingua italiana all'estero    |iniziative scolastiche        |
|attraverso:                         |italiane all'estero           |
|1) la definizione dei criteri e     |                              |
|delle modalita' di selezione,       |                              |
|destinazione e permanenza in sede   |                              |
|del personale docente e             |                              |
|amministrativo;                     |                              |
|2) la revisione del trattamento     |                              |
|economico del personale docente e   |                              |
|amministrativo;                     |                              |
|3) la previsione della disciplina   |                              |
|delle sezioni italiane all'interno  |                              |
|di scuole straniere o               |                              |
|internazionali;                     |                              |
|4) la revisione della disciplina    |                              |
|dell'insegnamento di materie        |                              |
|obbligatorie secondo la legislazione|                              |
|locale o l'ordinamento scolastico   |                              |
|italiano da affidare a insegnanti a |                              |
|contratto locale;                   |                              |
|i) adeguamento della normativa in   |                              |
|materia di valutazione e            |                              |
|certificazione delle competenze     |                              |
|degli studenti, nonche' degli esami |i) Adeguamento della normativa|
|di Stato, anche in raccordo con la  |in materia di valutazione e   |
|normativa vigente in materia di     |certificazione delle          |
|certificazione delle competenze,    |competenze degli studenti e   |
|attraverso:                         |degli esami di Stato.         |
|1) la revisione delle modalita' di  |                              |
|valutazione e certificazione delle  |                              |
|competenze degli studenti del primo |                              |
|ciclo di istruzione, mettendo in    |                              |
|rilievo la funzione formativa e di  |                              |
|orientamento della valutazione, e   |                              |
|delle modalita' di svolgimento      |                              |
|dell'esame di Stato conclusivo del  |                              |
|primo ciclo;                        |                              |
|2) la revisione delle modalita' di  |                              |
|svolgimento degli esami di Stato    |                              |
|relativi ai percorsi di studio della|                              |
|scuola secondaria di secondo grado  |                              |
|in coerenza con quanto previsto dai |                              |
|regolamenti di cui ai decreti del   |                              |
|Presidente della Repubblica 15 marzo|                              |
|2010, nn. 87, 88 e 89.              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|182. I decreti legislativi di cui al|                              |
|comma 180 sono adottati su proposta |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro per la     |                              |
|semplificazione e la pubblica       |                              |
|amministrazione e con il Ministro   |                              |
|dell'economia e delle finanze       |                              |
|nonche' con gli altri Ministri      |                              |
|competenti, previo parere della     |                              |
|Conferenza unificata di cui         |                              |
|all'articolo 8 del decreto          |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|e successive modificazioni. Gli     |                              |
|schemi dei decreti sono trasmessi   |                              |
|alle Camere per l'espressione del   |                              |
|parere da parte delle Commissioni   |                              |
|parlamentari competenti per materia |                              |
|e per i profili finanziari, che si  |                              |
|esprimono nel termine di sessanta   |                              |
|giorni dalla data di trasmissione,  |                              |
|decorso il quale i decreti possono  |                              |
|comunque essere adottati. Se il     |                              |
|termine previsto per l'espressione  |                              |
|del parere da parte delle           |                              |
|Commissioni parlamentari scade nei  |                              |
|trenta giorni che precedono la      |                              |
|scadenza del termine per l'esercizio|                              |
|della delega previsto al comma 180, |                              |
|o successivamente, quest'ultimo e'  |Procedura per l'adozione dei  |
|prorogato di novanta giorni.        |decreti legislativi           |
+------------------------------------+------------------------------+
|183. Con uno o piu' decreti adottati|                              |
|ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e|                              |
|3, della legge 23 agosto 1988, n.   |                              |
|400, e successive modificazioni,    |                              |
|sono raccolte per materie omogenee  |                              |
|le norme regolamentari vigenti negli|                              |
|ambiti di cui alla presente legge,  |                              |
|con le modificazioni necessarie al  |                              |
|fine di semplificarle e adeguarle   |                              |
|alla disciplina legislativa         |                              |
|conseguente all'adozione dei decreti|                              |
|legislativi di cui al comma 180 del |                              |
|presente articolo.                  |Norme regolamentari           |
+------------------------------------+------------------------------+
|184. Entro due anni dalla data di   |                              |
|entrata in vigore di ciascuno dei   |                              |
|decreti legislativi di cui al comma |                              |
|180, nel rispetto dei principi e    |                              |
|criteri direttivi e con la procedura|                              |
|previsti dai commi 181 e 182 del    |                              |
|presente articolo, il Governo puo'  |                              |
|adottare disposizioni integrative e |Disposizioni integrative e    |
|correttive dei decreti medesimi.    |correttive                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|185. Dall'attuazione delle deleghe  |                              |
|di cui ai commi 180 e 184 non devono|                              |
|derivare nuovi o maggiori oneri a   |                              |
|carico della finanza pubblica. A tal|                              |
|fine, per gli adempimenti dei       |                              |
|decreti legislativi adottati in     |                              |
|attuazione dei commi 180 e 184 le   |                              |
|amministrazioni competenti          |                              |
|provvedono attraverso una diversa   |                              |
|allocazione delle ordinarie risorse |                              |
|umane, finanziarie e strumentali    |                              |
|allo stato in dotazione alle        |                              |
|medesime amministrazioni. In        |                              |
|conformita' all'articolo 17, comma  |                              |
|2, della legge 31 dicembre 2009, n. |                              |
|196, qualora uno o piu' decreti     |                              |
|legislativi determinino nuovi o     |                              |
|maggiori oneri che non trovino      |                              |
|compensazione al proprio interno,   |                              |
|essi sono emanati solo              |                              |
|successivamente o contestualmente   |                              |
|all'entrata in vigore dei           |                              |
|provvedimenti legislativi, ivi      |                              |
|compresa la legge di stabilita', che|                              |
|stanzino le occorrenti risorse      |                              |
|finanziarie.                        |Copertura finanziaria.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|186. Alla provincia autonoma di     |Disposizioni per la provincia |
|Bolzano spetta la legittimazione    |autonoma di Bolzano in materia|
|attiva e passiva nei procedimenti   |di: legittimazione nei        |
|giudiziari concernenti il personale |procedimenti giudiziari, linee|
|docente, direttivo ed ispettivo     |guida per la personalizzazione|
|delle scuole a carattere statale.   |dei percorsi didattici e      |
|                                    |formativi, adeguamento alla   |
|187. Al fine di rispondere alle     |normativa statale sugli esami |
|esigenze socio-culturali e          |di Stato, formazione degli    |
|linguistiche della scuola dei       |insegnanti, riconoscimento dei|
|diversi gruppi linguistici, la      |titoli di formazione          |
|provincia autonoma di Bolzano adotta|professionale, potesta'.      |
|linee guida, sulla base di ricerche |                              |
|di settore, per la personalizzazione|                              |
|dei percorsi didattici e formativi, |                              |
|nell'ambito della flessibilita'     |                              |
|ordinamentale e ferma restando      |                              |
|l'autonomia delle istituzioni       |                              |
|scolastiche, per rispondere alle    |                              |
|esigenze socio- culturali e         |                              |
|linguistiche dei tre gruppi         |                              |
|linguistici italiano, tedesco e     |                              |
|ladino, nel quadro dell'unitarieta' |                              |
|dell'ordinamento scolastico         |                              |
|provinciale definito dall'articolo  |                              |
|19 del testo unico di cui al decreto|                              |
|del Presidente della Repubblica 31  |                              |
|agosto 1972, n. 670.                |                              |
|                                    |                              |
|188. La provincia autonoma di       |                              |
|Bolzano si adegua alla normativa    |                              |
|statale sugli esami di Stato con    |                              |
|legge provinciale, al fine di       |                              |
|integrare i percorsi nazionali con  |                              |
|aspetti culturali e linguistici     |                              |
|legati alla realta' locale. Le norme|                              |
|per l'attuazione delle predette     |                              |
|disposizioni sono adottate dalla    |                              |
|provincia autonoma, sentito il      |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca. La|                              |
|provincia autonoma nomina i         |                              |
|presidenti e i membri delle         |                              |
|commissioni per l'esame di Stato    |                              |
|delle scuole di ogni ordine e grado.|                              |
|In relazione al particolare         |                              |
|ordinamento scolastico di cui       |                              |
|all'articolo 9 del testo unificato  |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 10 febbraio 1983,  |                              |
|n. 89, e successive modificazioni,  |                              |
|la terza prova dell'esame di Stato  |                              |
|conclusivo della scuola secondaria  |                              |
|di secondo grado e' determinata in  |                              |
|aderenza alle linee guida definite  |                              |
|dalla provincia autonoma, sentito il|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca.   |                              |
|                                    |                              |
|189. In attuazione dell'articolo 19 |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|del Presidente della Repubblica 31  |                              |
|agosto 1972, n. 670, la provincia   |                              |
|autonoma di Bolzano, d'intesa con   |                              |
|l'universita' ed il conservatorio di|                              |
|musica che hanno sede nella         |                              |
|provincia stessa, disciplina la     |                              |
|formazione disciplinare e           |                              |
|pedagogico-didattica degli          |                              |
|insegnanti delle scuole funzionanti |                              |
|nella provincia autonoma di Bolzano |                              |
|di ogni ordine e grado dei tre      |                              |
|gruppi linguistici, anche nelle     |                              |
|materie artistiche, nonche' le      |                              |
|modalita' e i contenuti delle       |                              |
|relative prove di accesso nel       |                              |
|rispetto di quelli minimi previsti a|                              |
|livello nazionale, con possibilita' |                              |
|di discostarsi dalla tempistica     |                              |
|nazionale, svolgendole anche in     |                              |
|lingua tedesca e ladina, ove        |                              |
|necessario, e basandosi sui         |                              |
|programmi di insegnamento sviluppati|                              |
|ed in vigore nella provincia        |                              |
|autonoma stessa. Tale formazione    |                              |
|puo' comprendere fino a quarantotto |                              |
|crediti formativi universitari del  |                              |
|percorso quinquennale per attivita' |                              |
|di insegnamento che riguardano il   |                              |
|relativo contesto culturale. La     |                              |
|provincia autonoma di Bolzano,      |                              |
|d'intesa con l'universita' ed il    |                              |
|conservatorio di cui al primo       |                              |
|periodo, definisce altresi' il      |                              |
|punteggio con il quale integrare la |                              |
|votazione della prova di accesso, in|                              |
|caso di possesso di certificazioni  |                              |
|di competenze linguistiche almeno di|                              |
|livello B1 del Quadro comune europeo|                              |
|di riferimento. Al fine di garantire|                              |
|ai futuri insegnanti delle scuole   |                              |
|con lingua di insegnamento tedesca e|                              |
|delle scuole delle localita' ladine |                              |
|la formazione nella madre lingua,   |                              |
|l'abilitazione all'insegnamento si  |                              |
|consegue mediante il solo compimento|                              |
|del tirocinio formativo attivo      |                              |
|(TFA). Il TFA stesso, nonche' le    |                              |
|relative modalita' di accesso a     |                              |
|numero programmato, sono            |                              |
|disciplinati dalla provincia        |                              |
|autonoma di Bolzano. Per lo         |                              |
|specifico contesto linguistico e    |                              |
|culturale della provincia autonoma  |                              |
|di Bolzano e per l'impegno          |                              |
|istituzionale della Libera          |                              |
|Universita' di Bolzano a garantire  |                              |
|nei percorsi di formazione i        |                              |
|presupposti per l'acquisizione delle|                              |
|competenze indispensabili al fine di|                              |
|poter partecipare alla vita         |                              |
|culturale ed economicosociale e di  |                              |
|accedere al mondo del lavoro nella  |                              |
|provincia autonoma stessa, la Libera|                              |
|Universita' di Bolzano, d'intesa con|                              |
|il Ministero dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca, ha|                              |
|facolta' di ampliare, in tutti i    |                              |
|corsi di laurea e di laurea         |                              |
|magistrale da essa attivati, i      |                              |
|settori scientifici disciplinari    |                              |
|afferenti alle discipline letterarie|                              |
|e linguistiche, previsti dai        |                              |
|rispettivi decreti ministeriali tra |                              |
|le attivita' formative di base e    |                              |
|caratterizzanti.                    |                              |
|                                    |                              |
|190. La provincia autonoma di       |                              |
|Bolzano e' delegata ad esercitare le|                              |
|attribuzioni dello Stato in materia |                              |
|di riconoscimento dei titoli di     |                              |
|formazione professionale rilasciati |                              |
|da un Paese membro dell'Unione      |                              |
|europea ai fini dell'esercizio della|                              |
|professione di docente nelle scuole |                              |
|di istruzione primaria, secondaria  |                              |
|ed artistica in relazione alle      |                              |
|classi di concorso esistenti nella  |                              |
|sola provincia autonoma di Bolzano o|                              |
|ai soli fini dell'accesso ai posti  |                              |
|di insegnamento nelle scuole con    |                              |
|lingua di insegnamento tedesca della|                              |
|provincia autonoma di Bolzano o ai  |                              |
|posti di insegnamento nelle scuole  |                              |
|delle localita' ladine della        |                              |
|provincia autonoma di Bolzano per   |                              |
|materie impartite in lingua tedesca.|                              |
|Resta fermo che il beneficiario del |                              |
|riconoscimento delle qualifiche     |                              |
|professionali deve possedere le     |                              |
|conoscenze linguistiche necessarie. |                              |
|L'ultimo periodo del comma 4        |                              |
|dell'articolo 427 del testo unico di|                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, e' soppresso.         |                              |
|                                    |                              |
|191. Sono fatte salve le potesta'   |                              |
|attribuite alla provincia autonoma  |                              |
|di Bolzano dallo statuto speciale e |                              |
|dalle relative norme di attuazione, |                              |
|nonche' ai sensi dell'articolo 10   |                              |
|della legge costituzionale 18       |                              |
|ottobre 2001, n. 3. La provincia    |                              |
|autonoma di Bolzano provvede        |                              |
|all'adeguamento del proprio         |                              |
|ordinamento nel rispetto dei        |                              |
|principi desumibili dalla presente  |                              |
|legge.                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|192. Per l'adozione dei regolamenti,|Deroga in materia di pareri   |
|dei decreti e degli atti attuativi  |dell'organo collegiale        |
|della presente legge non e'         |consultivo nazionale della    |
|richiesto il parere dell'organo     |scuola e delle Commissioni    |
|collegiale consultivo nazionale     |parlamentari nonche'          |
|della scuola.                       |all'applicazione del          |
|                                    |Regolamento sulla             |
|193. Il regolamento di cui          |razionalizzazione e           |
|all'articolo 64, comma 4, lettera   |accorpamento delle classi di  |
|a), del decretolegge 25 giugno 2008,|concorso.                     |
|n. 112, convertito, con             |                              |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto |                              |
|2008, n. 133, non si applica per la |                              |
|procedura del piano straordinario di|                              |
|assunzioni.                         |                              |
|                                    |                              |
|194. In sede di prima applicazione  |                              |
|della presente legge e limitatamente|                              |
|all'anno scolastico 2015/2016, per  |                              |
|la determinazione dell'organico     |                              |
|dell'autonomia non e' richiesto il  |                              |
|parere di cui all'articolo 22, comma|                              |
|2, della legge 28 dicembre 2001, n. |                              |
|448.                                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|195. Fermo restando il contingente  |                              |
|di cui all'articolo 639, comma 3,   |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|e successive modificazioni, le      |                              |
|disposizioni della presente legge si|                              |
|applicano alle scuole italiane      |                              |
|all'estero in quanto compatibili e  |                              |
|nell'ambito delle risorse           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |Scuole italiane all'estero    |
+------------------------------------+------------------------------+
|196. Sono inefficaci le norme e le  |                              |
|procedure contenute nei contratti   |Inefficacia delle norme e     |
|collettivi, contrastanti con quanto |delle procedure dei contratti |
|previsto dalla presente legge.      |collettivi                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|197. Al fine di adeguare            |                              |
|l'applicazione delle disposizioni   |                              |
|della presente legge alle scuole con|                              |
|lingua di insegnamento slovena o con|                              |
|insegnamento bilingue della regione |                              |
|Friuli Venezia Giulia, il Ministro  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca emana, entro sessanta |                              |
|giorni dalla data di entrata in     |                              |
|vigore della medesima legge, un     |Disposizione per le scuole con|
|decreto stabilendo, per le medesime |lingua di insegnamento slovena|
|scuole, le norme speciali           |o bilingue della regione      |
|riguardanti in particolare:         |Friuli Venezia Giulia.        |
|a) la formazione iniziale e         |                              |
|l'aggiornamento, l'abilitazione e il|                              |
|reclutamento del personale docente; |                              |
|b) le modalita' di assunzione,      |                              |
|formazione e valutazione dei        |                              |
|dirigenti scolastici;               |                              |
|c) il diritto di rappresentanza     |                              |
|riferito alla riforma degli organi  |                              |
|collegiali, a livello sia nazionale |                              |
|sia territoriale.                   |                              |
|                                    |                              |
|198. Per l'attuazione delle         |                              |
|disposizioni di cui alla presente   |                              |
|legge nonche' del decreto di cui al |                              |
|comma 197, per quanto riguarda le   |                              |
|scuole con lingua di insegnamento   |                              |
|slovena o con insegnamento bilingue |                              |
|della regione Friuli Venezia Giulia,|                              |
|il Ministero dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca si |                              |
|avvale dell'Ufficio per l'istruzione|                              |
|in lingua slovena.                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|199. L'articolo 50 del decreto-legge|                              |
|9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  |                              |
|con modificazioni, dalla legge 4    |                              |
|aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 |                              |
|dell'articolo 19 del decreto-legge 6|                              |
|luglio 2011, n. 98, convertito, con |                              |
|modificazioni, dalla legge 15 luglio|                              |
|2011, n. 111, sono abrogati a       |                              |
|decorrere dall'inizio dell'anno     |                              |
|scolastico 2015/2016.               |Abrogazioni                   |
|                                    |                              |
|200. Al comma 7 dell'articolo 19 del|                              |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, la    |                              |
|parola: « docente, » e' soppressa.  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+

    

|201. A decorrere dall'anno          |                              |
|scolastico 2015/2016, la dotazione  |                              |
|organica complessiva di personale   |                              |
|docente delle istituzioni           |                              |
|scolastiche statali e' incrementata |                              |
|nel limite di euro 544,18 milioni   |                              |
|nell'anno 2015, 1.828,13 milioni    |                              |
|nell'anno 2016, 1.839,22 milioni    |                              |
|nell'anno 2017, 1.878,56 milioni    |                              |
|nell'anno 2018, 1.915,91 milioni    |                              |
|nell'anno 2019, 1.971,34 milioni    |                              |
|nell'anno 2020, 2.012,32 milioni    |                              |
|nell'anno 2021, 2.053,60 milioni    |                              |
|nell'anno 2022, 2.095,20 milioni    |                              |
|nell'anno 2023, 2.134,04 milioni    |                              |
|nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni   |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2025    |                              |
|rispetto a quelle determinate ai    |                              |
|sensi dell'articolo 19, comma 7, del|                              |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, nel   |                              |
|testo vigente prima della data di   |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, nonche' ai sensi             |                              |
|dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis,  |                              |
|del decreto-legge 12 settembre 2013,|                              |
|n. 104, convertito, con             |Limiti di spesa incremento    |
|modificazioni, dalla legge 8        |della dotazione organica del  |
|novembre 2013, n. 128.              |personale docente.            |
+------------------------------------+------------------------------+
|202. E' iscritto nello stato di     |                              |
|previsione del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca un fondo di parte     |                              |
|corrente, denominato « Fondo "La    |                              |
|Buona Scuola" per il miglioramento e|                              |
|la valorizzazione dell'istruzione   |                              |
|scolastica », con uno stanziamento  |                              |
|pari a 83.000 euro per l'anno 2015, |                              |
|a 533.000 euro per l'anno 2016, a   |                              |
|104.043.000 euro per l'anno 2017, a |                              |
|69.903.000 euro per l'anno 2018, a  |                              |
|47.053.000 euro per l'anno 2019, a  |                              |
|43.490.000 euro per l'anno 2020, a  |                              |
|48.080.000 euro per l'anno 2021, a  |                              |
|56.663.000 euro per l'anno 2022 e a |                              |
|45.000.000 di euro annui a decorrere|                              |
|dall'anno 2023. Al riparto del Fondo|                              |
|si provvede con decreto del Ministro|                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze. Il decreto di cui al       |                              |
|presente comma puo' destinare un    |                              |
|importo fino a un massimo del 10 per|                              |
|cento del Fondo ai servizi          |                              |
|istituzionali e generali            |Fondo "La Buona Scuola" per il|
|dell'amministrazione per le         |miglioramento e la            |
|attivita' di supporto al sistema di |valorizzazione dell'istruzione|
|istruzione scolastica.              |scolastica                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|203. Per l'anno 2015 il Fondo       |                              |
|relativo alle spese di funzionamento|                              |
|della Scuola nazionale              |                              |
|dell'amministrazione, iscritto nel  |                              |
|bilancio dello stato di previsione  |                              |
|del Ministero dell'economia e delle |                              |
|finanze, in aggiunta allo           |                              |
|stanziamento di cui all'articolo 17,|                              |
|comma 3, del decreto-legge 12       |                              |
|settembre 2013, n. 104, convertito, |                              |
|con modificazioni, dalla legge 8    |                              |
|novembre 2013, n. 128, e'           |                              |
|incrementato di 1 milione di euro   |Incremento del Fondo relativo |
|per l'espletamento della procedura  |alle spese di funzionamento   |
|concorsuale per l'accesso ai ruoli  |della Scuola nazionale        |
|della dirigenza scolastica.         |dell'amministrazione          |
+------------------------------------+------------------------------+
|204. Agli oneri derivanti dai commi |                              |
|25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, |                              |
|86, 94, 123, 125, 126, 132, 134,    |                              |
|135, 141, 144, 158, 176, 177, 201,  |                              |
|202 e 203, pari complessivamente a  |                              |
|1.012 milioni di euro per l'anno    |                              |
|2015, a 2.860,3 milioni di euro per |                              |
|l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di   |                              |
|euro per l'anno 2017, a 2.903,7     |                              |
|milioni di euro per l'anno 2018, a  |                              |
|2.911,2 milioni di euro per l'anno  |                              |
|2019, a 2.955,067 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni|                              |
|di euro per l'anno 2021, a 2.924,5  |                              |
|milioni di euro per l'anno 2022, a  |                              |
|2.947,437 milioni di euro per l'anno|                              |
|2023, a 2.986,277 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2024 e a 3.021,867       |                              |
|milioni di euro annui a decorrere   |                              |
|dall'anno 2025, nonche' agli oneri  |                              |
|derivanti dai commi 150 e 151,      |                              |
|valutati in 139,7 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2016, in 90,5 milioni di |                              |
|euro per l'anno 2017, in 96,3       |                              |
|milioni di euro per l'anno 2018, in |                              |
|88,8 milioni di euro per l'anno     |                              |
|2019, in 81,3 milioni di euro per   |                              |
|l'anno 2020 e in 75,5 milioni di    |                              |
|euro annui a decorrere dall'anno    |                              |
|2021, si provvede:                  |Copertura finanziaria         |
|a) quanto a 1.000 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di|                              |
|euro annui a decorrere dall'anno    |                              |
|2016, mediante riduzione del Fondo «|                              |
|La Buona Scuola », di cui           |                              |
|all'articolo 1, comma 4, della legge|                              |
|23 dicembre 2014, n. 190;           |                              |
|b) quanto a 36.367.000 euro per     |                              |
|l'anno 2020, a 76.137.000 euro per  |                              |
|l'anno 2021, a 22.937.000 euro per  |                              |
|l'anno 2023, a 61.777.000 euro per  |                              |
|l'anno 2024 e a 97.367.000 euro     |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2025,   |                              |
|mediante corrispondente riduzione   |                              |
|del Fondo per interventi strutturali|                              |
|di politica economica, di cui       |                              |
|all'articolo 10, comma 5, del       |                              |
|decreto-legge 29 novembre 2004, n.  |                              |
|282, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 27 dicembre 2004, n.    |                              |
|307;                                |                              |
|c) quanto a euro 12 milioni per     |                              |
|l'anno 2015, mediante corrispondente|                              |
|riduzione del fondo per il          |                              |
|funzionamento di cui all'articolo 1,|                              |
|comma 601, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296.                       |                              |
|                                    |                              |
|205. Alla compensazione degli       |                              |
|ulteriori effetti finanziari, in    |                              |
|termini di fabbisogno e di          |                              |
|indebitamento netto, derivanti dalle|                              |
|medesime disposizioni richiamate    |                              |
|dall'alinea del comma 204, pari a   |                              |
|178.956.700 euro per l'anno 2015,   |                              |
|338.135.700 euro per l'anno 2016,   |                              |
|379.003.500 euro per l'anno 2017,   |                              |
|419.923.410 euro per l'anno 2018,   |                              |
|466.808.650 euro per l'anno 2019,   |                              |
|479.925.100 euro per l'anno 2020,   |                              |
|370.049.800 euro per l'anno 2021,   |                              |
|350.029.000 euro per l'anno 2022,   |                              |
|368.399.000 euro per l'anno 2023,   |                              |
|351.818.000 euro per l'anno 2024 e  |                              |
|293.754.500 euro annui a decorrere  |                              |
|dall'anno 2025, si provvede mediante|                              |
|corrispondente utilizzo del Fondo   |                              |
|per la compensazione degli effetti  |                              |
|finanziari non previsti a           |                              |
|legislazione vigente conseguenti    |                              |
|all'attualizzazione di contributi   |                              |
|pluriennali, di cui all'articolo 6, |                              |
|comma 2, del decreto-legge 7 ottobre|                              |
|2008, n. 154, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 4        |                              |
|dicembre 2008, n. 189, e successive |                              |
|modificazioni.                      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|206. Ferme restando le competenze   |                              |
|istituzionali di controllo e        |                              |
|verifica spettanti al Ministero     |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e al Ministero        |                              |
|dell'economia e delle finanze, con  |                              |
|decreto del Ministro                |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze, e' costituito, a decorrere |                              |
|dall'anno scolastico 2015/2016 e    |                              |
|senza maggiori oneri a carico del   |                              |
|bilancio dello Stato, un comitato di|                              |
|verifica tecnico-finanziaria        |                              |
|composto da rappresentanti del      |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca e  |                              |
|del Ministero dell'economia e delle |                              |
|finanze, con lo scopo di monitorare |                              |
|la spesa concernente l'organico     |                              |
|dell'autonomia in relazione         |                              |
|all'attuazione del piano            |                              |
|straordinario di assunzioni, la     |                              |
|progressione economica dei docenti  |                              |
|nonche' l'utilizzo del fondo per il |                              |
|risarcimento, di cui al comma 132.  |                              |
|Gli eventuali risparmi rispetto alle|                              |
|previsioni contenute nella presente |                              |
|legge connesse all'attuazione delle |                              |
|disposizioni di cui ai commi da 95 a|                              |
|105, accertati nell'esercizio       |                              |
|finanziario 2015 con decreto del    |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro            |                              |
|dell'economia e delle finanze, anche|                              |
|tenendo conto delle verifiche       |                              |
|effettuate dal comitato di cui al   |                              |
|primo periodo, sono destinati nel   |Costituzione del comitato di  |
|medesimo anno all'incremento del    |verifica tecnico-finanziaria e|
|Fondo di cui al comma 202.          |clausola di salvaguardia      |
|                                    |                              |
|207. Qualora, a seguito della       |                              |
|procedura di monitoraggio di cui al |                              |
|comma 206, dovesse emergere una     |                              |
|spesa complessiva superiore a quella|                              |
|prevista dalla presente legge, sono |                              |
|adottate idonee misure correttive ai|                              |
|sensi dell'articolo 17, comma 13,   |                              |
|della legge 31 dicembre 2009, n.    |                              |
|196.                                |                              |
|                                    |                              |
|208. Ai componenti del comitato di  |                              |
|cui al comma 206 non spetta alcun   |                              |
|compenso, indennita', gettone di    |                              |
|presenza, rimborso di spese o       |                              |
|emolumento comunque denominato.     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|209. Le domande per il              |                              |
|riconoscimento dei servizi agli     |                              |
|effetti della carriera del personale|                              |
|scolastico sono presentate al       |                              |
|dirigente scolastico nel periodo    |                              |
|compreso tra il 1o settembre e il 31|                              |
|dicembre di ciascun anno, ferma     |                              |
|restando la disciplina vigente per  |                              |
|l'esercizio del diritto al          |                              |
|riconoscimento dei servizi agli     |                              |
|effetti della carriera. Entro il    |                              |
|successivo 28 febbraio, ai fini di  |                              |
|una corretta programmazione della   |                              |
|spesa, il Ministero dell'istruzione,|                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|comunica al Ministero dell'economia |                              |
|e delle finanze - Dipartimento della|                              |
|Ragioneria generale dello Stato le  |                              |
|risultanze dei dati relativi alle   |                              |
|istanze per il riconoscimento dei   |Domanda per la ricostruzione  |
|servizi agli effetti della carriera |di carriera del personale     |
|del personale scolastico.           |scolastico                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|210. Il Ministro dell'economia e    |                              |
|delle finanze e' autorizzato ad     |                              |
|apportare, con propri decreti, le   |                              |
|occorrenti variazioni di bilancio.  |Variazioni di bilancio        |
+------------------------------------+------------------------------+
|211. Le disposizioni di cui alla    |                              |
|presente legge si applicano nelle   |                              |
|regioni a statuto speciale e nelle  |                              |
|province autonome di Trento e di    |Clausola di salvaguardia per  |
|Bolzano compatibilmente con le norme|le regioni a statuto speciale |
|dei rispettivi statuti e con le     |e le province autonome di     |
|relative norme di attuazione.       |Trento e di Bolzano.          |
+------------------------------------+------------------------------+
|212. La presente legge entra in     |                              |
|vigore il giorno successivo a quello|                              |
|della sua pubblicazione nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale.                 |Entrata in vigore.            |
+------------------------------------+------------------------------+
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando




          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 21 della legge  15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              "Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto conto  delle  loro  specificita'
          ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p); 
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
              d) valorizzazione del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
              e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'affidamento, nel rispetto delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
              b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera  a)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
              c) la revisione del sistema di reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con  le  modalita'  previste  dall'art.  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; 
              d) l'attribuzione della dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.". 
          Comma 3: 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme
          in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'art. 21 della L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
          Comma 7: 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 2009,  n.  89  (Revisione  dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 2009, n. 162. 
          Comma 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della  legge
          23 febbraio 2001, n. 38 (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: 
              "Art. 15. Istruzione musicale. 
              (Omissis). 
              2. Con ordinanza del Ministero dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  saranno  fissate   le
          modalita' di  funzionamento  e  le  materie  della  sezione
          autonoma di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di
          reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico
          ed ausiliario.  Ai  fini  del  reclutamento  del  personale
          docente il servizio prestato nei centri musicali di  lingua
          slovena « Glasbena matica» e « Emil Komel»  e'  considerato
          alla  stregua  del  servizio  prestato  in  conservatori  o
          istituti di musica  pareggiati.  Per  il  reclutamento  del
          personale docente e non docente  a  tempo  indeterminato  o
          determinato si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.
          425 del testo unico approvato con  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297. 
              (Omissis).". 
          Comma 9: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art. 4, comma  5-quater  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              "Art. 4. Tutela della salute nelle scuole 
              (Omissis). 
              5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,
          nei bandi delle  gare  d'appalto  per  l'affidamento  e  la
          gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
          di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
          scuole dell'infanzia, alle  scuole  primarie,  alle  scuole
          secondarie di  primo  e  di  secondo  grado  e  alle  altre
          strutture pubbliche  che  abbiano  come  utenti  bambini  e
          giovani fino a diciotto anni di eta', i  relativi  soggetti
          appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata
          quota  di  prodotti  agricoli,  ittici   e   agroalimentari
          provenienti da sistemi  di  filiera  corta  e  biologica  e
          comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di  qualita',
          nonche' l'attribuzione di un punteggio per  le  offerte  di
          servizi e forniture  rispondenti  al  modello  nutrizionale
          denominato    "dieta    mediterranea",    consistente    in
          un'alimentazione in cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di
          fibre, in particolare  cereali  integrali  e  semintegrali,
          frutta fresca e secca, verdure  crude  e  cotte  e  legumi,
          nonche' pesce, olio extravergine  d'oliva,  uova,  latte  e
          yogurt, con una limitazione nel consumo di  carni  rosse  e
          zuccheri semplici.  I  suddetti  bandi  prevedono  altresi'
          un'adeguata quota di prodotti per soddisfare  le  richieste
          di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 
              (Omissis).". 
          Comma 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2007) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O. : 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
          Comma 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275 (Regolamento recante  norme  in  materia  di  autonomia
          delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21  della
          L. 15 marzo 1997, n. 59), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              « Art. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa). - 
              1.  Ogni  istituzione  scolastica  predispone,  con  la
          partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il   piano
          triennale dell'offerta formativa,  rivedibile  annualmente.
          Il  piano  e'   il   documento   fondamentale   costitutivo
          dell'identita' culturale e  progettuale  delle  istituzioni
          scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,
          extracurricolare, educativa e organizzativa che le  singole
          scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
              2. Il piano e' coerente con gli obiettivi  generali  ed
          educativi  dei  diversi  tipi   e   indirizzi   di   studi,
          determinati a livello nazionale  a  norma  dell'art.  8,  e
          riflette le esigenze del  contesto  culturale,  sociale  ed
          economico  della  realta'  locale,  tenendo   conto   della
          programmazione territoriale  dell'offerta  formativa.  Esso
          comprende e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,
          anche di gruppi  minoritari,  valorizza  le  corrispondenti
          professionalita' e indica gli insegnamenti e le  discipline
          tali da coprire: 
              a)  il  fabbisogno  dei  posti  comuni  e  di  sostegno
          dell'organico dell'autonomia, sulla base del  monte  orario
          degli insegnamenti, con riferimento  anche  alla  quota  di
          autonomia dei curricoli  e  agli  spazi  di  flessibilita',
          nonche'  del  numero  di  alunni  con  disabilita',   ferma
          restando la possibilita' di istituire posti di sostegno  in
          deroga nei limiti delle  risorse  previste  a  legislazione
          vigente; 
              b)  il  fabbisogno  dei  posti  per  il   potenziamento
          dell'offerta formativa. 
              3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai
          posti del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,
          nel rispetto dei  limiti  e  dei  parametri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 334, della  legge  29  dicembre
          2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
          attrezzature materiali, nonche' i  piani  di  miglioramento
          dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,
          n. 80. 
              4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla
          base degli indirizzi per le attivita' della scuola e  delle
          scelte  di  gestione  e  di  amministrazione  definiti  dal
          dirigente scolastico. Il piano e' approvato  dal  consiglio
          d'istituto. 
              5.  Ai  fini  della  predisposizione  del   piano,   il
          dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con  gli
          enti  locali  e  con  le  diverse  realta'   istituzionali,
          culturali, sociali ed economiche operanti  nel  territorio;
          tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri  formulati
          dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
          scuole secondarie di secondo grado, degli studenti ». 
              Il Regolamento di cui al Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119  (Disposizioni  per  la
          definizione  dei   criteri   e   dei   parametri   per   la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA)
          delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
          dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 334 della  legge
          29 dicembre 2014 n. 19 ( Disposizioni per la formazione del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              "334.  Con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di   entrata   in   vigore   della   presente   legge,   in
          considerazione di un generale processo di  digitalizzazione
          e  incremento  dell'efficienza   dei   processi   e   delle
          lavorazioni, si procede alla revisione dei  criteri  e  dei
          parametri  previsti  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
          dall'anno  scolastico   2015/2016,   fermi   restando   gli
          obiettivi di cui all'art. 64 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              a) una riduzione nel numero  dei  posti  pari  a  2.020
          unita'; 
              b) una riduzione nella spesa di personale pari  a  50,7
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              Il Regolamento di cui al Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80  (Regolamento  sul  sistema
          nazionale  di  valutazione  in  materia  di  istruzione   e
          formazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          luglio 2013, n. 155. 
 
          Comma 15: 
              Per il testo dell'art. 3, comma 2, del  Regolamento  n.
          275 del 1999, si veda nelle note al comma 14. 
          Comma 16: 
              Si riportano il testo degli art. 5, comma 2,  e  5-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di  commissariamento  delle  province),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n.  191
          e convertito, con modificazioni,  nella  legge  15  ottobre
          2013,  n.  119,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          ottobre 2013, n. 242: 
              "Art.  5.  Piano  d'azione  straordinario   contro   la
          violenza sessuale e di genere 
              (Omissis). 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              (Omissis)." 
              "Art. 5-bis. Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio 
              1.  Al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,  il
          Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita',  di  cui  all'  art.   19,   comma   3,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248  ,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all' art. 61, comma 22, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 , e  successive  modificazioni,
          e, quanto a 7 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  a  10
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' art. 10, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307 , relativa al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).". 
          Comma 23: 
              Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  luglio
          2012, n. 153, S.O. 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Norme generali  per  la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. 
              Si riporta il testo, dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 25: 
 
              Per i riferimenti all'art. 1, comma  601,  della  legge
          296 del 2006, si veda nelle note al comma 11. 
 
          Comma 27: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 3.  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
          artistica e musicale. 
              1. E' costituito, presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  il  Consiglio
          nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: 
              a) sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  7
          dell'art. 2, nonche' sugli schemi  di  decreto  di  cui  al
          comma 5 dello stesso articolo; 
              b) sui regolamenti didattici degli istituti; 
              c) sul reclutamento del personale docente; 
              d)  sulla  programmazione  dell'offerta  formativa  nei
          settori artistico, musicale e coreutico. 
              (Omissis).". 
          Comma 28: 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis). 
          Comma 29: 
              Il decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°
          febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni
          generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile   delle
          istituzioni  scolastiche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. 
          Comma 33: 
              Il  decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  maggio
          2005, n. 103. 
          Comma 34: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 77 del 2005, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione. 
              (Omissis). 
              2. I percorsi in alternanza sono  progettati,  attuati,
          verificati   e   valutati    sotto    la    responsabilita'
          dell'istituzione scolastica  o  formativa,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con le imprese, o  con  le  rispettive
          associazioni  di  rappresentanza,  o  con  le   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con  gli
          enti pubblici e  privati,  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore o con gli ordini professionali, ovvero con i  musei
          e gli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
          settori  del  patrimonio  e  delle   attivita'   culturali,
          artistiche  e  musicali,  nonche'  con  enti  che  svolgono
          attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti  di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  disponibili  ad
          accogliere gli studenti per  periodi  di  apprendimento  in
          situazione  lavorativa,  che  non  costituiscono   rapporto
          individuale  di  lavoro.  Le  istituzioni   scolastiche   e
          formative,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti   di
          bilancio, destinano specifiche risorse  alle  attivita'  di
          progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
              (Omissis).". 
          Comma 37: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art.  5,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              "Art. 5. Potenziamento dell'offerta formativa 
              (Omissis). 
              4-ter.  Ai  fini   dell'attuazione   del   sistema   di
          alternanza scuola-lavoro,  delle  attivita'  di  stage,  di
          tirocinio e di didattica in laboratorio,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti
          pubblici, sentito il  Forum  nazionale  delle  associazioni
          studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
          n.  567,  e  successive  modificazioni,  e'   adottato   un
          regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
          diritti  e  dei  doveri  degli   studenti   in   alternanza
          scuola-lavoro, concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli
          studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati
          nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28
          marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15
          aprile  2005,  n.  77,  con   particolare   riguardo   alla
          possibilita' per lo studente di esprimere  una  valutazione
          sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con  il
          proprio indirizzo di  studio.  Il  regolamento  ridefinisce
          altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di
          cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  agli
          studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
          impegnati  in  attivita'  di  stage,  di  tirocinio  e   di
          didattica in laboratorio, senza pregiudizio per  la  tutela
          della salute e della sicurezza degli stessi nei  luoghi  di
          lavoro e nei laboratori. Il regolamento  provvede  altresi'
          all'individuazione analitica delle disposizioni legislative
          con esso incompatibili, che sono  abrogate  dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento medesimo. 
              (Omissis).". 
          Comma 38: 
 
              Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
          recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,
          n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro",  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
          Comma 41: 
              Si riporta il testo dell'art. 2188 del Codice Civile: 
              "Art.. 2188. Registro delle imprese 
              E'  istituito  il  registro  delle   imprese   per   le
          iscrizioni previste dalla legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.". 
          Comma 42: 
              Si riporta il testo, dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e  7
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli  investimenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19: 
              "Art. 4. Piccole e medie imprese innovative 
              (Omissis). 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
              a) ragione sociale e codice fiscale; 
              b) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              d) oggetto sociale; 
              e) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
              f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
          fiduciarie e holding ove non iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita',  indicando  altresi',  per  ciascuno   e   ove
          sussistano, gli eventuali  soggetti  terzi  per  conto  dei
          quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il  socio
          agisce; 
              g) elenco delle societa' partecipate; 
              h) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del personale la  cui  prestazione
          lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle  PMI,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              i)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              m)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
              n) numero dei dipendenti; 
              o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, il rappresentante legale  delle  PMI  innovative
          attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
          dal  comma  1  del  presente  articolo,  e  deposita   tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, le  PMI  innovative  sono
          cancellate d'ufficio dalla sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma  2,  permanendo  l'iscrizione
          alla sezione ordinaria del  registro  delle  imprese.  Alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 6. 
              (Omissis).". 
          Comma 44: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202: 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
          Comma 45: 
 
              Si riporta il testo,  dell'art.  1,  comma  875,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              (Omissis). 
              875.  Al  fine  di   assicurare   una   piu'   efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
          euro 14 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  svolti
          dagli istituti tecnici superiori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane . 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dal Presidente delegato . 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
          Comma 46: 
              Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226  (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, S.O. 
              Il   decreto   11   novembre    2011    del    Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca  e  del
          Ministro  del  Lavoro  e   delle   Politiche   Sociali   di
          recepimento dell'Accordo in  Conferenza  Stato  Regioni  27
          luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, per il passaggio a
          nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione  e  Formazione
          Professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          dicembre 2011, n. 296 S.O. 
              Il decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'Istruzione,
          dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro del  Lavoro
          e delle Politiche Sociali di  recepimento  dell'Accordo  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni  e  Province  autonome  di
          Trento   e   Bolzano   19   gennaio    2012,    riguardante
          l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di
          riferimento   nazionale,   approvato   con   l'Accordo   in
          Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento  e
          Bolzano del 27 luglio 2011, e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008
          (Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli  istituti  tecnici   superiori),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: 
              "Art. 9. Standard dei percorsi 
              1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle  regioni
          nell'ambito delle loro competenze esclusive in  materia  di
          programmazione dell'offerta formativa,  con  riferimento  a
          quanto previsto  all'  art.  4  ,  rispondono  ai  seguenti
          standard: 
              a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per  un
          totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al  conseguimento
          di un certificato di specializzazione tecnica superiore; 
              b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati  di
          cui all' art. 69, legge n.  144/1999  ,  per  rispondere  a
          fabbisogni  formativi  riferiti   ai   settori   produttivi
          individuati, per ogni triennio,  con  accordo  in  sede  di
          conferenza unificata a norma  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.". 
          Comma 47: 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane . 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dal Presidente delegato . 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
          Comma 48; 
 
              Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, si veda nelle note al comma 47. 
 
 
          Comma 49: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti  dei
          soggetti abilitati  alla  certificazione  energetica  degli
          edifici 
              1. Ai sensi dell' art. 4 , comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo, sono abilitati ai fini  dell'attivita'
          di certificazione energetica, e  quindi  riconosciuti  come
          soggetti certificatori: 
              a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti
          e' riportata al comma 2, lettera b); 
              b)  gli  Enti  pubblici  e  gli  organismi  di  diritto
          pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,
          che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con  un  gruppo
          di tecnici abilitati, in organico e la cui  disciplina  dei
          requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); 
              c) gli  organismi  pubblici  e  privati  qualificati  a
          effettuare  attivita'  di  ispezione  nel   settore   delle
          costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
          impiantistica  connessa,  accreditati  presso   l'organismo
          nazionale italiano di accreditamento di cui  all'  art.  4,
          comma 2, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  o  altro
          soggetto equivalente in ambito europeo,  sulla  base  delle
          norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,  criteri  generali  per  il
          funzionamento dei vari tipi  di  organismi  che  effettuano
          attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con
          un tecnico, o  con  un  gruppo  di  tecnici  abilitati,  in
          organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata  al
          comma 2, lettera b); 
              d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di  cui  al
          comma  2,  lettera  a),  che  operano  conformemente   alle
          disposizioni di recepimento e  attuazione  della  direttiva
          2006/32/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5
          aprile 2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi  finali
          dell'energia e i servizi  energetici  sempre  che  svolgano
          l'attivita' con un tecnico, o  con  un  gruppo  di  tecnici
          abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e'
          riportata al comma 2, lettera b). 
              2. Ai fini del presente  decreto  sono  disciplinati  i
          seguenti requisiti: 
              a)  societa'  di  servizi  energetici  (ESCO),  persona
          fisica o giuridica che fornisce servizi  energetici  ovvero
          altre misure di  miglioramento  dell'efficienza  energetica
          nelle  installazioni  o  nei  locali  dell'utente  e,  cio'
          facendo, accetta un  margine  di  rischio  finanziario.  Il
          pagamento  dei  servizi  forniti  si  basa,  totalmente   o
          parzialmente,  sui  risparmi   di   spesa   derivanti   dal
          miglioramento dell'efficienza energetica conseguito  e  sul
          raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in  veste
          di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di
          servizi  pubbliche  o  private,  comprese  le  societa'  di
          ingegneria, che di professionista libero  od  associato.  I
          tecnici  abilitati  devono  rispondere  almeno  a  uno  dei
          requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 
              3. Il tecnico abilitato di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli  di  cui
          alle lettere da a) ad e) del presente  comma,  iscritto  ai
          relativi ordini e collegi professionali, ove  esistenti,  e
          abilitato all'esercizio  della  professione  relativa  alla
          progettazione di edifici e impianti asserviti agli  edifici
          stessi, nell'ambito  delle  specifiche  competenze  a  esso
          attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato
          opera quindi all'interno delle proprie competenze.  Ove  il
          tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati  o
          nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio  ambito  di
          competenza, egli deve operare in collaborazione  con  altro
          tecnico abilitato in modo che il  gruppo  costituito  copra
          tutti gli ambiti  professionali  su  cui  e'  richiesta  la
          competenza. I titoli richiesti sono: 
              a) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71,
          LM-73, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca in  data  16  marzo  2007  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
          luglio 2007, ovvero laurea specialistica  conseguita  nelle
          seguenti classi: 4/S, da 25/S a  38/S,  54/S,  61/S,  74/S,
          77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  data  28
          novembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2001,  ovvero
          corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          in data 5 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 196 del 21 agosto 2004; 
              b) laurea conseguita nelle  seguenti  classi:  L7,  L9,
          L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale  in  data  16
          marzo 2007 ,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero  laurea
          conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di  cui  al  decreto
          ministeriale  in  data  4  agosto  2000  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
          ottobre 2000; 
              b-bis) diploma  di  tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 7 settembre 2011; 
              c) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico,
          in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1
          "meccanica,   meccatronica   ed   energia"    articolazione
          '"energia", indirizzo C3  "elettronica  ed  elettrotecnica"
          articolazione  "elettrotecnica",  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ,  ovvero,
          diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi
          specializzati:   edilizia,    elettrotecnica,    meccanica,
          termotecnica, aeronautica, energia  nucleare,  metallurgia,
          navalmeccanica,  metalmeccanica,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ,  e
          successive modificazioni; 
              d) diploma di istruzione tecnica,  settore  tecnologico
          indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio",  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
          n. 88 , ovvero diploma di geometra; 
              e) diploma di istruzione tecnica,  settore  tecnologico
          indirizzo  C8  "agraria,  agroalimentare  e  agroindustria"
          articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  88  ,  ovvero  diploma  di  perito   agrario   o
          agrotecnico. 
              4. Il tecnico abilitato di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli  di  cui
          alle lettere da a)  a  d)  del  presente  comma,  e  di  un
          attestato di frequenza, con superamento dell'esame  finale,
          relativo  a  specifici   corsi   di   formazione   per   la
          certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5.
          Il soggetto in  possesso  di  detti  requisiti  e'  tecnico
          abilitato  esclusivamente  in  materia  di   certificazione
          energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: 
              a) titoli di cui al comma 3, ove  non  corredati  della
          abilitazione professionale in tutti i campi concernenti  la
          progettazione di edifici e impianti asserviti agli  edifici
          stessi; 
              b) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54,  LM-60,  LM-74,  LM-75,
          LM-79, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca  in  data  16  marzo  2007,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
          luglio 2007, ovvero laurea specialistica  conseguita  nelle
          seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S,  85/S,
          86/S, di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre
          2000 , pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero  corrispondente
          diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca in  data  5  maggio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; (4) 
              c) laurea conseguita nelle seguenti  classi:  L8,  L30,
          L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale  in
          data 16 marzo 2007 , pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6  luglio  2007,  ovvero
          laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25,  27,  32,
          di cui al decreto ministeriale in  data  4  agosto  2000  ,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 
              d) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
          2010, n. 88 , con  indirizzi  e  articolazioni  diversi  da
          quelli indicati al comma 3, lettere c), d)  ed  e),  ovvero
          diploma  di  perito  industriale  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ,  e
          successive  modificazioni,  con   indirizzi   specializzati
          diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c). 
              5.  I  corsi  di  formazione  per   la   certificazione
          energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti,  a
          livello nazionale, da universita', da organismi ed enti  di
          ricerca, e da consigli,  ordini  e  collegi  professionali,
          istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,
          autorizzati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
          intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare;  a  livello  regionale,  i  medesimi
          corsi  sono  svolti  direttamente  da  regioni  e  province
          autonome, e da  altri  soggetti  di  ambito  regionale  con
          competenza  in   materia   di   certificazione   energetica
          autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per
          le finalita' di cui all' art. 1,  comma  1,  i  corsi  sono
          svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'  Allegato
          1 . L'attestato  di  frequenza  con  superamento  di  esame
          finale e' rilasciato dai soggetti  erogatori  dei  corsi  e
          degli esami. 
              6. Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le
          definizioni di cui all' art. 2, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo.". 
          Comma 50: 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma  1  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.
          37   (Regolamento   concernente   l'attuazione    dell'art.
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno  degli  edifici),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo  2008,  n.  61,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 
              1.   I   requisiti   tecnico-professionali   sono,   in
          alternativa, uno dei seguenti: 
              a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
              a-bis) diploma  di  tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato  A,  area  1  -  efficienza  energetica,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 7 settembre 2011; 
              b) diploma o qualifica conseguita al termine di  scuola
          secondaria del secondo ciclo con specializzazione  relativa
          al settore delle attivita' di cui  all'art.  1,  presso  un
          istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti  da  un
          periodo di inserimento, di almeno  due  anni  continuativi,
          alle dirette dipendenze di  una  impresa  del  settore.  Il
          periodo di inserimento per le attivita' di cui all'art.  1,
          comma 2, lettera d) e' di un anno; 
              c)  titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi   della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e' di  due
          anni; 
              d)  prestazione   lavorativa   svolta,   alle   dirette
          dipendenze di una impresa abilitata nel ramo  di  attivita'
          cui si riferisce la prestazione  dell'operaio  installatore
          per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello
          computato ai fini dell'apprendistato e quello  svolto  come
          operaio qualificato, in qualita'  di  operaio  installatore
          con  qualifica  di   specializzato   nelle   attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.". 
          Comma 51: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
          legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  Capo  II  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008
          (Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli  istituti  tecnici   superiori),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: 
              "Capo II 
              Istituti tecnici superiori (its) 
              Art. 6. Standard organizzativi delle strutture 
              1.  Nel  rispetto  delle  competenze  esclusive   delle
          regioni   in   materia   di   programmazione   dell'offerta
          formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40 ,
          art. 13 , comma 2,  possono  essere  costituiti  sempreche'
          previsti dai piani territoriali di cui  all'  art.  11  del
          presente decreto. 
              2. Gli ITS, che sono configurati secondo  gli  standard
          organizzativi di cui al comma 3, operano  per  favorire  il
          raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 1 , con una
          offerta formativa stabile e visibile con  riferimento  alla
          dimensione regionale, nazionale e comunitaria. 
              3. Ai fini di determinare gli elementi  essenziali  per
          la  riconoscibilita'  degli  ITS  su  tutto  il  territorio
          nazionale e con  l'obiettivo  di  consolidare  ed  ampliare
          l'associazione tra i soggetti pubblici  e  privati  di  cui
          alla  legge  n.  144/1999,  art.  69  ,  comma  2,  nonche'
          l'integrazione  tra  risorse  pubbliche   e   private,   la
          denominazione  di   «Istituto   Tecnico   Superiore»,   con
          l'indicazione del settore  di  riferimento,  e'  attribuita
          esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee  guida
          contenute nell' allegato a) che sono configurate secondo lo
          standard organizzativo della fondazione  di  partecipazione
          con riferimento agli articoli  14  e  seguenti  del  Codice
          Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'
          allegato b) . 
              4. Gli istituti tecnici e gli  istituti  professionali,
          fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono  le
          istituzioni di riferimento. 
              5. Gli ITS acquistano la personalita' giuridica a norma
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
          2000, n. 361, art. 1 . 
              6. Gli ITS realizzano,  nel  rispetto  delle  priorita'
          indicate dalle regioni,  nell'ambito  della  programmazione
          regionale di loro competenza, i percorsi  rispondenti  agli
          standard di cui all' art. 7 e  le  tipologie  di  attivita'
          indicate nell' allegato a) . 
              7. Il Prefetto della provincia in cui  ha  sede  legale
          l'ITS  esercita  il  controllo  sull'amministrazione  della
          fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo
          II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare,
          dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26,  27  e
          28. 
              Art. 7. Standard di percorso 
              1.  Gli  ITS   realizzano   percorsi   finalizzati   al
          conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle
          figure adottate con il decreto di cui all' art. 4  ,  comma
          3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi  diffusi
          sul territorio nazionale,  con  riferimento  alle  seguenti
          aree tecnologiche: 
              1. efficienza energetica; 
              2. mobilita' sostenibile; 
              3. nuove tecnologie della vita; 
              4. nuove tecnologie per il made in Italy; 
              5. tecnologie innovative per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali; 
              6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 
              2. Ferme restando le caratteristiche  dei  percorsi  di
          cui all' art. 4 ,  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          tecnico superiore di cui al comma 1, i  percorsi  hanno  la
          durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
          per particolari figure, tali percorsi possono  avere  anche
          una durata superiore, nel limite massimo di  sei  semestri,
          sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1. 
              3.  I  giovani  e  gli  adulti  accedono  ai   percorsi
          realizzati  dagli  ITS  con  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria superiore. 
              Art. 8. Certificazione dei percorsi 
              1. Ai fini del rilascio  della  certificazione  di  cui
          all' art. 7 , comma 1, da  parte  dell'istituto  tecnico  o
          professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi  si
          concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
          condotte da  commissioni  d'esame  costituite  in  modo  da
          assicurare la  presenza  di  rappresentanti  della  scuola,
          dell'universita', della formazione professionale ed esperti
          del mondo del lavoro. 
              2. Con il decreto di cui all' art. 4 ,  comma  3,  sono
          definite le modalita' per la costituzione delle commissioni
          di cui al comma 1 nonche' le indicazioni  generali  per  la
          verifica finale delle competenze acquisite da  parte  delle
          commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione,
          ai  fini  della  spendibilita'  dei  titoli  conseguiti   a
          conclusione dei percorsi in ambito nazionale e  dell'Unione
          europea.". 
              Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, della  legge
          17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, S.O.: 
              "Art. 69. Istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1. Per riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'art. 68 e determinano  i  criteri  per
          l'equipollenza dei rispettivi percorsi  e  titoli;  con  il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e  utilizzazione,  a  norma  dell'art.  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.". 
          Comma 52: 
              Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328
          (Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei  requisiti
          per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
          per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'   della
          disciplina  dei  relativi  ordinamenti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17  agosto  2001,  n.  190,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge 
              "Art. 55. Professioni di agrotecnico  geometra,  perito
          agrario, perito industriale. 
              (Omissis). 
              3. Possono, altresi', partecipare agli esami  di  Stato
          per le predette professioni coloro  i  quali,  in  possesso
          dello  specifico  diploma  richiesto  dalla  normativa  per
          l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano  frequentato  con
          esito positivo, corsi di istruzione  e  formazione  tecnica
          superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  recante  norme   di
          attuazione dell' art. 69 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144, della durata di quattro semestri,  oppure  i  percorsi
          formativi degli istituti tecnici superiori  previsti  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 comprensivi di tirocini
          non inferiori a sei mesi coerenti con le  attivita'  libero
          professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. 
              (Omissis).". 
          Comma 54: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale 
              (Omissis). 
              7. Con uno o piu' regolamenti emanati  ai  sensi  dell'
          art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono   dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale (6); 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma  3,
          per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli
          accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'art. 1. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.
          214: 
              "Art.  19.  Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica 
              (Omissis). 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              (Omissis).". 
          Comma 55: 
              Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre
          1993, n. 303, S.O.: 
              "Art. 5. (Universita') 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (54) 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              (Omissis).". 
          Comma 58: 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 62: 
              Per i riferimenti al  testo  dell'art.  1,  comma  601,
          della legge n. 296 del 2006, si veda nelle  note  al  comma
          11. 
 
          Comma 64: 
 
              Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, si veda nelle note al comma 58. 
 
          Comma 65: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81  (Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
          scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. 
          Comma 69: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          repubblica n. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  64,  comma  6,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O. : 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              (Omissis).". 
          Comma 73: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge.". 
          Comma 75: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 414, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.: 
              "414. La dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai
          docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata,  nel
          triennio  2008-2010,  fino  al  raggiungimento,   nell'anno
          scolastico 2010/2011, di una consistenza organica  pari  al
          70  per  cento   del   numero   dei   posti   di   sostegno
          complessivamente attivati nell'anno  scolastico  2006/2007,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449.  La  predetta  percentuale  e'
          rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
          in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90  per
          cento ed e' pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche  al  fine  di
          evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art.
          40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  sono  soppresse  le  parole   da:   "nonche'   la
          possibilita'"  fino  a:  "particolarmente  gravi,",   fermo
          restando il rispetto dei principi  sull'integrazione  degli
          alunni diversamente abili fissati dalla  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. Sono abrogate tutte le  disposizioni  vigenti
          non compatibili con le disposizioni previste dal comma  413
          e dal presente comma. ". 
              Si riporta il testo  dell'art.  15,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e  ricerca),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013,  n.  214  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  novembre
          2013, n. 264 S.O.: 
              "2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015  il  riparto  di
          cui al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale,
          in modo  da  determinare  una  situazione  di  organico  di
          diritto dei posti di sostegno  percentualmente  uguale  nei
          territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione
          del   primo   periodo   non   puo'    comunque    risultare
          complessivamente    superiore    a     quello     derivante
          dall'attuazione del comma 2.". 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 7, della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2002, n. 305, S.O. 
              "7. Ai fini dell'integrazione scolastica  dei  soggetti
          portatori  di  handicap  si  intendono  destinatari   delle
          attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli  alunni  che  presentano
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
          o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
          al  rapporto  insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap
          particolarmente gravi, di cui all'art. 40  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal   dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico   regionale   assicurando
          comunque le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione  di
          handicap di cui al predetto art. 3 della legge  5  febbraio
          1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come  soggetto
          portatore  di  handicap  provvedono  le  aziende  sanitarie
          locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
          e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  da  emanare,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  e  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari,   su   proposta   dei   Ministri
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  della
          salute, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              b) il perseguimento  della  sostituzione  del  criterio
          previsto dall'art. 40, comma 3,  della  legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; ". 
 
          Comma 78: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   25,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. : 
              "Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.
          25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 
              In   vigore   dal   24   maggio   20011.    Nell'ambito
          dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita  la
          qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
          istituzioni scolastiche ed educative alle  quali  e'  stata
          attribuita personalita'  giuridica  ed  autonomia  a  norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e  successive
          modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici  sono
          inquadrati in ruoli di dimensione regionale  e  rispondono,
          agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono
          valutati tenuto conto della specificita' delle  funzioni  e
          sulla base delle  verifiche  effettuate  da  un  nucleo  di
          valutazione istituito presso  l'amministrazione  scolastica
          regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
          anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
              2.  II  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia e della personalita' giuridica a norma  dell'art.
          21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,  per  quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'art.  29.  In
          tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini  giuridici
          dalla prima applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al
          comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione  ad
          una istituzione scolastica autonoma.". 
              Si riporta il testo degli articoli 21 e  33,  comma  6,
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              "Art. 21. 
              1. La persona handicappata con un grado di  invalidita'
          superiore ai due terzi  o  con  minorazioni  iscritte  alle
          categorie prima, seconda e terza della  tabella  A  annessa
          alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli  enti
          pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,  ha
          diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza  in
          sede di trasferimento a domanda." 
              "Art. 33. 
              (Omissis). 
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso.". 
 
          Comma 84: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 81 del 2009, si veda nelle note al comma 65. 
          Comma 87: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
              a) i concorsi sono espletati su  base  circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
              b) il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
              c) i concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
              d) la prova attitudinale deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 
              e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite . 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, e dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche  previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". 
          Comma 88: 
              La  legge  3  dicembre  2010,  n.  202  (Norme  per  la
          salvaguardia del sistema scolastico in  Sicilia  e  per  la
          rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici  indetto
          con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4^  serie  speciale,  n.  94  del  26
          novembre 2004), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          dicembre 2010, n. 284. 
          Comma 89: 
              Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1-bis,  del
          citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              (Omissis). 
              1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
          dirigente scolastico, indetto  con  decreto  del  Direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca 13 luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
          la  copertura  di  n.   2.386   posti   complessivi,   sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita'  di
          tali graduatorie permane fino  all'assunzione  di  tutti  i
          vincitori e degli idonei in esse inseriti. E'  fatta  salva
          la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3  e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni.". 
 
          Comma 93: 
              Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche  (Art.
          25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 
              1.    Nell'ambito    dell'amministrazione    scolastica
          periferica e' istituita la  qualifica  dirigenziale  per  i
          capi di istituto preposti alle istituzioni  scolastiche  ed
          educative  alle  quali  e'  stata  attribuita  personalita'
          giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge  15
          marzo  1997,  n.   59   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni. I dirigenti  scolastici  sono  inquadrati  in
          ruoli di dimensione regionale e  rispondono,  agli  effetti
          dell'art. 21, in ordine ai  risultati,  che  sono  valutati
          tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base
          delle verifiche effettuate  da  un  nucleo  di  valutazione
          istituito presso  l'amministrazione  scolastica  regionale,
          presieduto da un dirigente e composto da esperti anche  non
          appartenenti all'amministrazione stessa. 
              (Omissis). ". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  28  marzo
          2013,  n.  80  (Regolamento  sul   sistema   nazionale   di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
          Comma 94: 
 
              Per  il  testo  dell'art.  25,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle  note  al  comma
          93. 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. 
              Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-bis e 6,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) : 
              (Omissis). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:. 
              Art. 19. Incarichi di funzioni  dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) 
              (Omissis). 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.". 
              (Omissis).". 
 
          Comma 95: 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 40, comma 9, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 40. Personale della scuola. 
              (Omissis). 
              9. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  1,  comma
          24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e  dall'art.  1,
          comma  77,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
          attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica la competenza
          all'ordinazione dei  pagamenti,  a  mezzo  ruoli  di  spesa
          fissa, delle  retribuzioni  spettanti  al  personale  della
          scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
          annuali  e  supplenze  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del  direttore  generale  per  il  personale
          scolastico n. 82  del  24  settembre  2012  (Indizione  dei
          concorsi  a  posti  e  cattedre,  per  titoli   ed   esami,
          finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle
          scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado)
          e' pubblicato nella Gazz.Uff. n. 75 del 25 settembre 2012. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c),
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie  speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4aserie  speciale,  n.  100  del   20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza. 
              (Omissis).". 
          Comma 98: 
              Si riporta il testo dell'art. 399  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge. ". 
          Comma 103: 
 
              Si riportano il testo degli articoli 45, comma 2, e  65
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. : 
              "Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 
              (Omissis). 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore." 
              "Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti  di  cui  all'art.  64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'art. 71, e cio'  sia  attestato  dal
          gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In
          tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione
          vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo  periodo.
          Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
          l'uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel
          settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82". 
 
          Comma 106: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007,  n.  131
          (Regolamento  recante  norme  per  il  conferimento   delle
          supplenze al  personale  docente  ed  educativo,  ai  sensi
          dell'art. 4 della L. 3 maggio  1999,  n.  124),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, n. 194: 
              "Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto. 
              1. Il dirigente scolastico, ai  fini  del  conferimento
          delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla  base
          delle domande prodotte  ai  sensi  del  comma  6,  apposite
          graduatorie in relazione agli insegnamenti o  tipologia  di
          posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di  cui  al
          comma 3. 
              2.  I  titoli  di  studio   e   di   abilitazione   per
          l'inclusione nelle graduatorie di  circolo  e  di  istituto
          sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso
          ai corrispondenti posti di ruolo. 
              3. Per ciascun posto di insegnamento  viene  costituita
          una  graduatoria  distinta  in  tre  fasce,  da  utilizzare
          nell'ordine, composte come segue: 
              I  Fascia:  comprende  gli  aspiranti  inseriti   nelle
          graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto  o  classe
          di concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e  di
          istituto; 
              II Fascia: comprende gli aspiranti non  inseriti  nella
          corrispondente  graduatoria  ad  esaurimento   forniti   di
          specifica abilitazione o di specifica idoneita' a  concorso
          cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto; 
              III Fascia: comprende gli aspiranti forniti  di  titolo
          di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. 
              4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la
          graduazione   derivante    dall'automatica    trasposizione
          dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza  con
          cui   figurano   nella   corrispondente   graduatoria    ad
          esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati  inclusi
          nella II  fascia,  sono  graduati  secondo  la  tabella  di
          valutazione, dei titoli, utilizzata per le  graduatorie  ad
          esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella  III
          fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione  dei
          titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato  A).  Per
          la  valutazione  dei  titoli  artistici  dei   docenti   di
          strumento musicale  (cl.  77/A)  sono  costituite  apposite
          Commissioni   presiedute   dal    dirigente    dell'ufficio
          scolastico provinciale o da un suo delegato e  composte  da
          un dirigente  scolastico  di  una  scuola  media,  ove  sia
          presente  l'insegnamento  di  strumento  musicale,  da   un
          docente  di  Conservatorio  di   musica   dello   specifico
          strumento e da un docente titolare  di  strumento  musicale
          nella scuola media per strumento diverso da quello  cui  si
          riferisce la graduatoria. La commissione  e'  nominata  dal
          competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. 
              5.  Le  graduatorie  della  I  fascia  hanno  validita'
          temporale correlata alle  cadenze  di  aggiornamento  delle
          corrispondenti  graduatorie  ad   esaurimento   e   vengono
          riformulate a seguito di  ciascuna  fase  di  aggiornamento
          delle predette graduatorie. Le graduatorie della II  e  III
          fascia hanno validita' biennale. 
              6.  L'aspirante  a  supplenza  puo',   per   tutte   le
          graduatorie in cui ha titolo a essere  incluso,  presentare
          domanda  per  una  sola  provincia  fino   a   un   massimo
          complessivo di 20 istituzioni scolastiche  con  il  limite,
          per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria,  di
          10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici;  le
          indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per
          la scuola dell'infanzia e primaria solo entro  il  predetto
          limite di 10  istituzioni.  Nell'ambito  del  numero  delle
          istituzioni sopra specificato, gli  aspiranti  a  supplenze
          nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino
          ad  un  massimo  di  2  circoli  didattici  e  5   istituti
          comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita'  ad
          accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con  particolari
          e celeri modalita' di interpello e presa  di  servizio.  In
          occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10
          giorni,  nelle  scuole  interessate  si   dara'   luogo   a
          scorrimento  prioritario  assoluto  della  graduatoria  nei
          riguardi dei soli  aspiranti  di  prima,  seconda  e  terza
          fascia che hanno fornito tale disponibilita'. Le  modalita'
          di interpello,  accettazione  e  presa  di  servizio  degli
          aspiranti a  supplenze  temporanee  vengono  definite,  con
          provvedimento    ministeriale    emanato    o    richiamato
          annualmente,  secondo  criteri  che,  tenendo  conto  delle
          diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata  del
          periodo  per  cui  necessita  la   sostituzione,   potranno
          prevedere l'utilizzo del telefono cellulare,  ovvero  della
          posta elettronica,  i  cui  dati  di  riferimento  dovranno
          essere indicati dagli aspiranti nello specifico  modulo  di
          domanda. 
              7. Per coloro che sono  inclusi  nelle  graduatorie  ad
          esaurimento di due province, la provincia di inclusione  in
          graduatorie di circolo e di istituto  coincide  con  quella
          prescelta ai fini  del  conferimento  delle  supplenze,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 3. 
              8. Coloro che hanno  titolo  ad  essere  inclusi  nelle
          graduatorie ad esaurimento  di  una  sola  provincia  hanno
          facolta'  di  scegliere,  ai  fini  dell'inclusione   nelle
          graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa
          da quella in cui  figurano  inclusi  nelle  graduatorie  ad
          esaurimento medesime. Resta  comunque  preclusa,  ai  sensi
          dell'art. 4, comma  1,  la  cumulabilita'  di  rapporti  di
          lavoro in due diverse province. 
              9. Avverso le graduatorie di circolo e di  istituto  e'
          ammesso  reclamo  alla  scuola  che  ha   provveduto   alla
          valutazione della domanda entro il  termine  di  10  giorni
          dalla data  di  pubblicazione  della  graduatoria  all'albo
          della scuola e la  scuola  deve  pronunciarsi  sul  reclamo
          stesso nel termine  di  15  giorni,  decorso  il  quale  la
          graduatoria diviene  definitiva.  La  graduatoria  diviene,
          altresi',  definitiva  a  seguito   della   decisione   sul
          reclamo.". 
          Comma 108: 
              Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              (Omissis). 
              3.  I   docenti   destinatari   di   nomina   a   tempo
          indeterminato   possono    chiedere    il    trasferimento,
          l'assegnazione  provvisoria  o  l'utilizzazione  in   altra
          provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo  servizio   nella
          provincia di  titolarita'.  La  disposizione  del  presente
          comma non si applica al personale di cui all'art. 21  della
          legge 5 febbraio  1992,  n.  104  e  al  personale  di  cui
          all'art. 33, comma 5, della medesima legge.". 
          Comma 109: 
              Si riporta il testo dell'art.  39,  commi  3  e  3-bis,
          della citata legge n. 449 del 1997: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 

              (Omissis).". 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal comma  113
          della presente legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
              Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994, 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-quinquies, del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167
          (Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed  educativo  per  l'anno  2009-2010),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre  2009,  n.
          223: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              4-quinquies.   A   decorrere    dall'anno    scolastico
          2010-2011,  non   e'   consentita   la   permanenza   nelle
          graduatorie ad  esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'
          stipulato contratto a  tempo  indeterminato  per  qualsiasi
          tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 110: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla 
              presente legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
 
          Comma 111: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
 
          Comma 113: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art. 400 del decreto  legislativo  n.  297  del
          1994: 
 
              "Art. 400. Concorsi per titoli ed esami 
              01. I concorsi per titoli ed  esami  sono  nazionali  e
          sono indetti su base regionale, con cadenza triennale,  per
          tutti i posti  vacanti  e  disponibili,  nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si
          rendano tali nel triennio. Le  relative  graduatorie  hanno
          validita'  triennale  a  decorrere   dall'anno   scolastico
          successivo a quello di approvazione delle stesse e  perdono
          efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie   del
          concorso successivo e comunque alla scadenza  del  predetto
          triennio. L'indizione  dei  concorsi  e'  subordinata  alla
          previsione del verificarsi nell'ambito della  regione,  nel
          triennio  di  riferimento,  di   un'effettiva   vacanza   e
          disponibilita' di cattedre  o  di  posti  di  insegnamento,
          tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le  nuove
          nomine  e  dalle  disposizioni  in  materia  di   mobilita'
          professionale del personale docente recate dagli  specifici
          contratti  collettivi  nazionali  decentrati,  nonche'  del
          numero dei passaggi  di  cattedra  o  di  ruolo  attuati  a
          seguito dei corsi di riconversione  professionale.  Per  la
          scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40,
          comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              02. All'indizione dei  concorsi  di  cui  al  comma  01
          provvede  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,   che
          determina    altresi'    l'ufficio     dell'amministrazione
          scolastica  periferica   responsabile   dello   svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in  ragione
          dell'esiguo  numero  dei  posti   conferibili,   si   ponga
          l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
          delle  commissioni  giudicatrici,  il   Ministero   dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio dell'amministrazione  scolastica  periferica  che
          deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.  I
          vincitori del concorso scelgono, nell'ordine  in  cui  sono
          inseriti nella graduatoria, il posto di  ruolo  fra  quelli
          messi a concorso nella regione. 
              03. I bandi relativi al  personale  educativo,  nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della scuola elementare, fissano, oltre ai posti  di  ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire agli aspiranti che, in  possesso  dei  titoli  di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 
              1. I concorsi constano di una  o  piu'  prove  scritte,
          grafiche o pratiche e di una prova orale e  sono  integrati
          dalla valutazione dei titoli di studio  e  degli  eventuali
          titoli accademici, scientifici  e  professionali,  nonche',
          per gli  insegnamenti  di  natura  artistico-professionale,
          anche dei titoli artistico-professionali. 
              2. E' stabilita piu' di una prova  scritta,  grafica  o
          pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
          licei artistici e degli istituti  d'arte  e  la  classe  di
          concorso comprenda piu' insegnamenti  che  richiedono  tale
          forma di accertamento. 
              3. Nel  concorso  per  esami  e  titoli  per  l'accesso
          all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle  prove
          di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una  prova
          facoltativa,  scritta  e  orale,  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
          capacita'  didattica  in  relazione   alle   capacita'   di
          apprendimento proprie della fascia di  eta'  dei  discenti.
          Detta prova e'  integrata  da  una  valutazione  di  titoli
          specifici; ad essa sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
          conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
          nella prova scritta che nella prova orale. 
              4.  Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le
          commissioni giudicatrici  dispongono  di  dieci  punti,  in
          aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 
              5. Il Ministero della pubblica istruzione determina  le
          lingue straniere oggetto della prova, nonche',  sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i  relativi
          programmi,  il   punteggio   minimo   necessario   per   il
          superamento  della  prova  facoltativa  ed  i  criteri   di
          ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
          prova d'esame e titoli. E' attribuita  specifica  rilevanza
          al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
          per il cui conseguimento siano stati sostenuti  almeno  due
          esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  per   la   prova
          facoltativa di cui  al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta
          consiste  nella   trattazione   articolata   di   argomenti
          culturali e professionali. La prova  orale  e'  finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
              7. Per il  personale  educativo  le  prove  vertono  su
          argomenti attinenti ai compiti di istituto. 
              8.  Le  prove  di  esame  del  concorso  e  i  relativi
          programmi, nonche' i criteri di ripartizione del  punteggio
          dei titoli, sono stabiliti  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione. 
              9. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  cento
          punti di cui quaranta per  le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 
              10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
          non inferiore a ventotto quarantesimi. 
              11. La valutazione delle prove scritte  e  grafiche  ha
          luogo congiuntamente secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1989,  n.
          116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un  punteggio
          che, riportato a decimi, sia inferiore a  sei  preclude  la
          valutazione della prova successiva. 
              12. Fino al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi  di
          studio universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti
          dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          i candidati che  abbiano  superato  la  prova  e  le  prove
          scritte, grafiche o pratiche e la  prova  orale  conseguono
          l'abilitazione   all'insegnamento,   qualora   questa   sia
          prescritta ed essi ne siano  sprovvisti.  I  candidati  che
          siano  gia'  abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale
          migliore punteggio conseguito nelle predette  prove  per  i
          concorsi successivi e per gli altri fini  consentiti  dalla
          legge. 
              13. Terminate la prova o le prove scritte,  grafiche  o
          pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
          titoli nei riguardi dei soli candidati che  hanno  superato
          dette prove. 
              14. Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  puo'  essere
          attribuito un particolare  punteggio  anche  all'inclusione
          nelle graduatorie di  precedenti  concorsi  per  titoli  ed
          esami,  relativi  alla  stessa  classe  di  concorso  o  al
          medesimo posto. 
              15. La graduatoria di merito e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. La  predetta  graduatoria  e'
          composta da un numero di  soggetti  pari,  al  massimo,  ai
          posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 
              15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
          essere  attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per   il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche. 
              16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
          graduatorie. 
              17. (abrogato). 
              18. 
              19.  Conseguono  la  nomina  i   candidati   dichiarati
          vincitori che  si  collocano  in  una  posizione  utile  in
          relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti  messi   a
          concorso. 
 
              20.  I  provvedimenti  di  nomina  sono  adottati   dal
          provveditore  agli  studi  territorialmente  competente.  I
          titoli  di  abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal
          sovrintendente scolastico regionale. 
              21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
          graduatoria  per  la  quale  la  nomina  stessa  e'   stata
          conferita.". 
 
          Comma 114: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
          Comma 117: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 120: 
              Si riporta il testo degli articoli da  437  a  440  del
          citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina 
              1. Il personale docente, educativo  e  direttivo  della
          scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. 
              2. La nomina decorre dalla  data  di  inizio  dell'anno
          scolastico. 
              3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e'
          ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno  di  formazione,
          che e' valido come periodo di prova. 
              Art. 438. Prova 
              1. La prova ha la durata di un anno scolastico.  A  tal
          fine il servizio effettivamente prestato  deve  essere  non
          inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. 
              2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  od
          artistica il periodo di  prova  del  personale  docente  e'
          valido anche se prestato per un orario inferiore  a  quello
          di cattedra. 
              3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
          impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio  per  il
          quale  la  nomina  e'  stata  conseguita.  Non  costituisce
          interruzione della prova il periodo di frequenza  di  corsi
          di formazione o aggiornamento indetti  dall'amministrazione
          scolastica. 
              4. Per il personale direttivo la conferma in  ruolo  e'
          disposta con decreto del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio centrale competente, tenuto conto  degli  elementi
          forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
          a seguito di eventuale visita ispettiva. 
              5.  Qualora  nell'anno  scolastico  non   siano   stati
          prestati 180 giorni di  effettivo  servizio,  la  prova  e'
          prorogata  di  un  anno   scolastico,   con   provvedimento
          motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 
              6. I provvedimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          definitivi. 
              Art. 439. Esito sfavorevole della prova 
              1.  In  caso  di  esito  sfavorevole  della  prova,  il
          provveditore agli studi, sentito  il  consiglio  scolastico
          provinciale, se trattasi di personale docente della  scuola
          materna,  elementare  e  media  o  sentito   il   Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  se   trattasi   di
          personale docente degli istituti  o  scuole  di  istruzione
          secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o  capo
          del servizio  centrale  competente,  sentito  il  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, se trattasi  di  altro
          personale appartenente a ruoli  nazionali,  provvede:  alla
          dispensa dal servizio o, se il personale proviene da  altro
          ruolo docente o direttivo, alla restituzione  al  ruolo  di
          provenienza, nel quale il personale interessato  assume  la
          posizione giuridica ed economica che gli  sarebbe  derivata
          dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a  concedere  la
          proroga di un altro anno scolastico al  fine  di  acquisire
          maggiori elementi di valutazione. 
              Art. 440. Anno di formazione 
              1. Durante l'anno  di  formazione  il  Ministero  della
          pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune  intese
          a  carattere  nazionale  con  gli  istituti  regionali   di
          ricerca, sperimentazione e  aggiornamento  educativi  e  le
          universita', e tramite  i  provveditorati  agli  studi,  la
          realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 
              2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
          dal quale decorrono le nomine e termina con la  fine  delle
          lezioni; per la sua  validita'  e'  richiesto  un  servizio
          minimo di 180 giorni. 
              3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i  docenti
          nominati in relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle
          dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
          dello stesso tipo di quelle  cui  si  riferiscono  i  posti
          messi a concorso. I docenti sono  addetti  all'espletamento
          delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
          all'utilizzazione dei  docenti  delle  dotazioni  organiche
          aggiuntive previste dall'art. 455. 
              4. Ai fini  della  conferma  in  ruolo  i  docenti,  al
          termine dell'anno di formazione, discutono con il  comitato
          per  la  valutazione  del  servizio  una  relazione   sulle
          esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di  essa  e
          degli  altri  elementi  di  valutazione  forniti  dal  capo
          d'istituto, il comitato per  la  valutazione  del  servizio
          esprime il parere per la conferma in ruolo. 
              5. Il disposto di cui al comma  4  non  si  applica  al
          personale   educativo   dei   convitti   nazionali,   degli
          educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
          istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
          di danza. 
              6. Compiuto l'anno di formazione il  personale  docente
          consegue la conferma in ruolo con decreto del  provveditore
          agli studi tenuto conto del  parere  del  comitato  per  la
          valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.". 
          Comma 124: 
 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 80 del 2013,  si  veda  nelle  note  al
          comma 93. 
          Comma 127: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 129: 
              Si riporta il testo dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dalla presente
          legge. La  novella  avra'  efficacia  a  partire  dall'anno
          scolastico 2015/2016: 
              "Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio  dei
          docenti 
              1. Presso ogni istituzione scolastica ed  educativa  e'
          istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
              2. Il comitato ha durata di  tre  anni  scolastici,  e'
          presieduto dal dirigente scolastico ed  e'  costituito  dai
          seguenti componenti: 
              a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui  due
          scelti dal collegio dei docenti  e  uno  dal  consiglio  di
          istituto; 
              b) due  rappresentanti  dei  genitori,  per  la  scuola
          dell'infanzia e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione;  un
          rappresentante  degli  studenti  e  un  rappresentante  dei
          genitori, per il secondo ciclo di  istruzione,  scelti  dal
          consiglio di istituto; 
              c)  un  componente  esterno  individuato   dall'ufficio
          scolastico regionale tra docenti,  dirigenti  scolastici  e
          dirigenti tecnici. 
              3.   Il   comitato   individua   i   criteri   per   la
          valorizzazione dei docenti sulla base: 
              a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
          miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'   del
          successo formativo e scolastico degli studenti; 
              b) dei risultati ottenuti dal docente o dal  gruppo  di
          docenti in  relazione  al  potenziamento  delle  competenze
          degli alunni e dell'innovazione didattica  e  metodologica,
          nonche' della collaborazione alla ricerca  didattica,  alla
          documentazione  e  alla  diffusione   di   buone   pratiche
          didattiche; 
 
              c)  delle  responsabilita'  assunte  nel  coordinamento
          organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
              4. Il comitato esprime altresi' il proprio  parere  sul
          superamento del periodo di formazione e  di  prova  per  il
          personale docente ed educativo. A tal fine il  comitato  e'
          composto dal dirigente scolastico,  che  lo  presiede,  dai
          docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato  dal
          docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
              5. Il comitato valuta il servizio di cui  all'art.  448
          su  richiesta  dell'interessato,   previa   relazione   del
          dirigente scolastico; nel caso di valutazione del  servizio
          di un  docente  componente  del  comitato,  ai  lavori  non
          partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
          all'individuazione di un sostituto.  Il  comitato  esercita
          altresi' le competenze per la riabilitazione del  personale
          docente, di cui all'art. 501.". 
          Comma 130: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 132: 
              Si riporta il testo dell'art. 14 del  decreto-legge  31
          dicembre 1996, n.  669  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria, finanziaria e contabile a  completamento  della
          manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale   del   31/12/1996,   n.   305,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997,  n.  30,  pubblicata  in   Gazzetta   Ufficiale   del
          1/03/1997, n. 50, S.O.: 
              "Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
          amministrazioni 
              1. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          non economici completano le procedure per l'esecuzione  dei
          provvedimenti giurisdizionali e dei lodi  arbitrali  aventi
          efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
          somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
          notificazione del titolo esecutivo. Prima di  tale  termine
          il creditore non puo' procedere ad esecuzione  forzata  ne'
          alla notifica di atto di precetto. 
              1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione,
          gli atti di precetto nonche' gli  atti  di  pignoramento  e
          sequestro devono  essere  notificati  a  pena  di  nullita'
          presso la struttura territoriale dell'Ente  pubblico  nella
          cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati
          e contenere i dati anagrafici dell'interessato,  il  codice
          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
          all'articolo 543 del codice di  procedura  civile  promosso
          nei confronti  di  Enti  ed  Istituti  esercenti  forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati  su  base
          territoriale   deve   essere   instaurato,   a   pena    di
          improcedibilita'   rilevabile   d'ufficio,   esclusivamente
          innanzi al giudice dell'esecuzione  della  sede  principale
          del Tribunale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio
          giudiziario che ha emesso il  provvedimento  in  forza  del
          quale la procedura esecutiva e' promossa.  Il  pignoramento
          perde efficacia quando dal suo compimento e'  trascorso  un
          anno  senza  che   sia   stata   disposta   l'assegnazione.
          L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553  del  codice
          di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento
          perde  efficacia  se  il  creditore  procedente,  entro  il
          termine di un anno dalla data in cui e' stata  emessa,  non
          provvede all'esazione delle somme assegnate. 
              1-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
          applicano anche  ai  pignoramenti  mobiliari  di  cui  agli
          articoli 513 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile
          promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti  forme
          di previdenza ed  assistenza  obbligatorie  organizzati  su
          base territoriale. 
              2. Nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato,  nei
          casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile  della
          spesa,  in  assenza  di  disponibilita'   finanziarie   nel
          pertinente  capitolo,   dispone   il   pagamento   mediante
          emissione di  uno  speciale  ordine  di  pagamento  rivolto
          all'istituto tesoriere, da regolare in  conto  sospeso.  La
          reintegrazione dei capitoli  avviene  a  carico  del  fondo
          previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  in
          deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del
          Ministro  del  tesoro  sono  determinate  le  modalita'  di
          emissione nonche' le caratteristiche dello speciale  ordine
          di pagamento previsto dal presente comma. 
              3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art.  1  del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  luglio  1994,  n.  460,  e'
          estesa, con  decorrenza  dall'esercizio  finanziario  1993,
          anche alle somme destinate ai progetti  finanziati  con  il
          fondo nazionale di intervento  per  la  lotta  alla  droga,
          istituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate  alle  spese  di
          missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a
          quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3,  4
          e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 
              4. Nell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio
          1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          luglio 1994, n. 460, dopo le  parole:  "Polizia  di  Stato"
          sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del
          Corpo forestale dello Stato.". 
          Comma 133: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane. e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
 
              (Omissis).". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  300
          del 29-12-2014 - S. O. n. 99: 
              "330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma
          8, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2016/2017.". 
          Comma 134: 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  331,  della
          citata legge n. 190 del 2014: 
 
              "331. Al fine  di  contribuire  al  mantenimento  della
          continuita' didattica e alla piena attuazione  dell'offerta
          formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015  il  comma  59
          dell'art. 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «59. Salve le ipotesi di collocamento  fuori  ruolo  di
          cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, e successive modificazioni, nonche'  di  cui  all'art.
          307 e alla parte V  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   e   successive
          modificazioni, e all'art. 1, comma 4, della legge 3  agosto
          1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi  della
          normativa vigente, il personale  appartenente  al  comparto
          scuola non puo'  essere  posto  in  posizione  di  comando,
          distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque  denominata,
          presso le  pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni»". 
          Comma 135: 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  8,  primo
          periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di
          finanza pubblica per la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo),
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  302  del  29  dicembre
          1998 - Suppl. Ordinario n. 210: 
 
              "8. L'amministrazione scolastica centrale e  periferica
          puo' avvalersi, per i  compiti  connessi  con  l'attuazione
          dell'autonomia  scolastica,   dell'opera   di   docenti   e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici e professionali, nei limiti di  un  contingente
          non superiore  a  centocinquanta  unita',  determinato  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica.  Le  assegnazioni  di   cui   al
          presente    comma,    ivi    comprese     quelle     presso
          l'amministrazione   scolastica   centrale   e   periferica,
          comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo.  Il
          personale collocato  fuori  ruolo  deve  aver  superato  il
          periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
          valido a tutti gli effetti come servizio di istituto  nella
          scuola. All'atto  del  rientro  in  ruolo  i  docenti  e  i
          dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
          titolari al momento del  collocamento  fuori  ruolo  se  il
          periodo di servizio prestato nella predetta  posizione  non
          e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
          essi sono assegnati con priorita' ad una  sede  disponibile
          da loro scelta. E' abrogato  l'art.  456  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          con eccezione dei commi 12, 13 e 14.". 
          Comma 137: 
              Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3,  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "3. Agli effetti del presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione. 
              L'Agenzia per l'Italia  digitale  deve  stabilire,  con
          propria  deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati
          secondo criteri oggettivi, trasparenti e  verificabili,  in
          cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi
          marginali. In ogni caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei
          casi eccezionali individuati, si attiene  alle  indicazioni
          fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". 
 
              Il  decreto  legislativo  24  gennaio   2006,   n.   36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel  settore  pubblico),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio  2006,  n.
          37, S.O. 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della  legge  10  marzo
          2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni
          sul diritto allo studio e  all'istruzione),  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000: 
 
              "Art. 1. 1. Il sistema nazionale di  istruzione,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
          Costituzione, e' costituito dalle scuole  statali  e  dalle
          scuole paritarie private e egli enti locali. La  Repubblica
          individua   come   obiettivo    prioritario    l'espansione
          dell'offerta formativa e  la  conseguente  generalizzazione
          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
          l'arco della vita. 
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per   quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi  valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche   non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              3. Alle scuole paritarie private  e'  assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
              4-bis. Ai fini di cui  al  comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si  applica  l'art.  334  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti. 
              6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
              7. Alle scuole non statali che non  intendano  chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              8. Alle scuole paritarie,  senza  fini  di  lucro,  che
          abbiano  i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 
              9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo  studio
          e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali  e
          paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e  nella
          successiva frequenza della scuola secondaria e  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12,  lo  Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare a sostegno della spesa sostenuta  e  documentata
          dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione  di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per  ordine  e  grado  di  istruzione.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su  proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  e  per  l'individuazione   dei   beneficiari,   in
          relazione alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie  da
          determinare ai sensi dell'art. 27 della legge  23  dicembre
          1998, n. 448, nonche' le modalita'  per  la  fruizione  dei
          benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 
              10. I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
              11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente  a
          favore delle famiglie in condizioni  svantaggiate.  Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
              12. Per le finalita' di cui ai commi  9,  10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
              14. E' autorizzata,  a  decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
              15.  All'onere  complessivo  di   lire   347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              16. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              17. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
 
              "Art. 15. Costo dei libri scolastici 
              1.  A  partire  dall'anno  scolastico  2008-2009,   nel
          rispetto della normativa vigente e fatte salve  l'autonomia
          didattica   e   la   liberta'   di   scelta   dei   docenti
          nell'eventuale   adozione   dei   libri    di    testo    o
          nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti,  in
          coerenza  con  il   piano   dell'offerta   formativa,   con
          l'ordinamento scolastico e con il limite  di  spesa,  nelle
          scuole   di   ogni   ordine   e   grado,    tenuto    conto
          dell'organizzazione  didattica  esistente,   i   competenti
          organi  individuano  preferibilmente  i  libri   di   testo
          disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.  Gli
          studenti accedono ai testi  disponibili  tramite  internet,
          gratuitamente  o  dietro  pagamento  a  seconda  dei   casi
          previsti  dalla  normativa  vigente.  I  testi  consigliati
          possono essere indicati dal collegio dei  docenti  solo  se
          hanno carattere di approfondimento o monografico. 
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale  o  mista,  costituita  da  un  testo  in  formato
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          secondaria di secondo grado. La delibera del  collegio  dei
          docenti relativa all'adozione della dotazione  libraria  e'
          soggetta,  per  le  istituzioni   scolastiche   statali   e
          limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
          di cui al  comma  3-bis,  al  controllo  contabile  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
          Sono fatte salve le disposizioni relative  all'adozione  di
          strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 
              2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita'
          e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere  dall'anno  scolastico   2014-2015,   anche   per
          consentire  ai  protagonisti  del  processo  educativo   di
          interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali
          e multimediali in  ambienti  preferibilmente  con  software
          open source e di sperimentare nuovi contenuti  e  modalita'
          di studio con  processo  di  costruzione  dei  saperi,  gli
          istituti  scolastici   possono   elaborare   il   materiale
          didattico digitale per specifiche discipline da  utilizzare
          come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
          di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
          ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
          di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto  il  profilo
          scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
          delle  proprie  classi  in  orario  curriculare  nel  corso
          dell'anno scolastico. L'opera didattica e'  registrata  con
          licenza che consenta la  condivisione  e  la  distribuzione
          gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
          scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca  e  resa  disponibile  a  tutte  le  scuole
          statali,  anche  adoperando   piattaforme   digitali   gia'
          preesistenti  prodotte  da  reti  nazionali   di   istituti
          scolastici e  nell'ambito  di  progetti  pilota  del  Piano
          Nazionale Scuola Digitale  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  'Editoria
          Digitale Scolastica'. 
              2-ter.  All'attuazione  del  comma  2-bis  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          a tal fine stanziate a legislazione  vigente  e,  comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo  della  cultura
          digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda  di
          servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
          anche tramite una nuova  generazione  di  testi  scolastici
          preferibilmente su  piattaforme  aperte  che  prevedano  la
          possibilita' di azioni collaborative tra docenti,  studenti
          ed   editori,   nonche'   la   ricerca   e    l'innovazione
          tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di  progresso  e
          opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
          come previsto dall'art. 8 del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              3. I libri di testo sviluppano i  contenuti  essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
              a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
          versione  cartacea,  anche  al  fine  di   assicurarne   il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista; 
              b) le caratteristiche tecnologiche dei libri  di  testo
          nella versione digitale,  anche  al  fine  di  un'effettiva
          integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i   contenuti
          digitali integrativi; 
              c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
          i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria  necessaria
          per ciascun anno della scuola secondaria di I e  II  grado,
          nel  rispetto  dei  diritti  patrimoniali   dell'autore   e
          dell'editore,  tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi
          dell'intera dotazione libraria derivanti dal  passaggio  al
          digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; 
              c-bis) i criteri  per  ottimizzare  l'integrazione  tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche. 
              3-bis. La scuola assicura  alle  famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 
              3-ter.  La  scuola  assicura  la   disponibilita'   dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3. 
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.". 
 
          Comma 139: 
              Il decreto-legge  22  dicembre  2008,  n.  200  (Misure
          urgenti   in   materia   di   semplificazione   normativa),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2009, n. 9, e' stato pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  n.
          298 del 22 dicembre 2008, S. O. n. 282. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e' stato pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. 
 
          Comma 143: 
              Il decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°
          febbraio  2001,   n.   44   (Regolamento   concernente   le
          «Istruzioni         generali         sulla         gestione
          amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche»),
          e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
          2001, S. O. n. 49. 
 
          Comma 144: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. 
 
          Comma 147: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          28 luglio 1997: 
              "Art. 17. Oggetto 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
 
          Comma 149: 
 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione  dei  dati  personali),  e'  stato
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio  2003
          - S. O. n. 123. 
 
          Comma 151: 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31  dicembre
          1986 - S. O., come modificato dalla presente legge. 
 
              "Art. 15. Detrazioni per oneri 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  22
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e  dalle  spese
          chirurgiche, per prestazioni specialistiche e  per  protesi
          dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
          spesa sanitaria relativa all'acquisto  di  medicinali  deve
          essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino  fiscale
          contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'  e
          quantita' dei beni e l'indicazione del codice  fiscale  del
          destinatario.  Le  spese  riguardanti  i  mezzi   necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a  facilitare  l'autosufficienza  e  le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, si  assumono  integralmente.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  soggetti  indicati
          nel precedente periodo, con ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, si  comprendono  i  motoveicoli  e  gli
          autoveicoli di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  53,
          comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,  lettere  a),
          c), f) ed m), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, anche se prodotti in  serie  e  adattati  in  funzione
          delle  suddette  limitazioni  permanenti  delle   capacita'
          motorie. Tra i veicoli adattati alla  guida  sono  compresi
          anche quelli dotati  di  solo  cambio  automatico,  purche'
          prescritto dalla commissione medica locale di cui  all'art.
          119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  non  vedenti  sono
          compresi i cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote annuali costanti e  di  pari  importo.  .  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta. 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'art. 433 del codice  civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
          di lire per ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria, in misura non superiore a  quella  stabilita
          per le tasse e i contributi delle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.
          62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo  non
          superiore  a  400  euro  per  alunno  o  studente.  Per  le
          erogazioni  liberali  alle  istituzioni   scolastiche   per
          l'ampliamento  dell'offerta  formativa  rimane   fermo   il
          beneficio  di  cui  alla  lettera  i-octies),  che  non  e'
          cumulabile con quello di cui alla presente lettera; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  sentito  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni   private   (ISVAP),   sono   stabilite    le
          caratteristiche alle quali devono  rispondere  i  contratti
          che assicurano il rischio di  non  autosufficienza.  Per  i
          percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
          tiene conto, ai fini del predetto limite, anche  dei  premi
          di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro
          ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,  e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato. 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'art. 1 della legge 15  aprile  1886,
          n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
          di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
          in caso  di  decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie.  La
          detrazione e' consentita a condizione che il versamento  di
          tali  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
          previsti dall'art. 23  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis) 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          1'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro. 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato,  di  cui  all'art.  45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e  secondo  ulteriori   modalita'   idonee   a   consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis),
          f), i-quinquies) e i-sexies)  del  comma  1  la  detrazione
          spetta anche se sono stati sostenuti  nell'interesse  delle
          persone  indicate  nell'art.  12  che  si   trovino   nelle
          condizioni ivi previste, fermo restando, per gli  oneri  di
          cui alla lettera f), il limite complessivo  ivi  stabilito.
          Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo  comma  1
          sostenuti nell'interesse delle persone  indicate  nell'art.
          12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2
          del medesimo  articolo,  affette  da  patologie  che  danno
          diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione  alla   spesa
          sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non  trova
          capienza nell'imposta da esse  dovuta,  relativamente  alle
          sole spese sanitarie riguardanti tali patologie,  ed  entro
          il limite annuo di lire 12.000.000. Per  le  spese  di  cui
          alla lettera i-septies) del citato comma 1,  la  detrazione
          spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono  state
          sostenute per le persone indicate  nell'art.  12  ancorche'
          non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
          medesimo articolo. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli  soci  nella  stessa   proporzione   prevista   nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". 
 
 
          Comma 152: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della  citata
          legge n. 62 del 2000: 
 
              "4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore.". 
 
 
          Comma 153: 
 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 27 maggio 2014, istitutivo della "Struttura di missione
          per  il  coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di
          interventi di riqualificazione  dell'edilizia  scolastica",
          e' stato registrato dalla Corte dei  conti  con  provv.  n.
          2058 del 22 luglio 2014. 
 
          Comma 157: 
              Si riporta il testo dell'art. 108, comma 6, del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "6. La stazione appaltante puo' affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare.". 
          Comma 158: 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni,  destina  fino  a
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e  di  costruzione  di  nuovi  edifici
          scolastici, anche  con  strumenti  previsti  dall'art.  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni.". 
          Comma 159: 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11  gennaio
          1996, n. 23 (Norme per l'edilizia  scolastica),  pubblicata
          in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996. 
              "Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica 
              1. E' istituito  presso  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  l'Osservatorio   per   l'edilizia   scolastica,
          composto  dai  rappresentanti  degli  organismi  nazionali,
          regionali  e  locali  competenti  in  materia  di  edilizia
          scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero per
          i beni culturali e ambientali, con compiti  di  promozione,
          di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di  studio,
          ricerca e normazione  tecnica  espletate  dalle  regioni  e
          dagli enti locali territoriali nel  campo  delle  strutture
          edilizie per la scuola  e  del  loro  assetto  urbanistico,
          nonche' di supporto dei soggetti programmatori e  attuatori
          degli interventi previsti dalla presente legge. 
              2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro  della
          pubblica istruzione, il quale ne determina la  composizione
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano.  La  partecipazione  alle
          riunioni  dell'Osservatorio  non  comporta  il  diritto   a
          percepire  alcun  compenso  a  carico  del   bilancio   del
          Ministero della pubblica istruzione. 
              3. I  competenti  uffici  e  i  servizi  statistico  ed
          informatico operanti presso  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle
          attivita' di cui al comma 1. Ai medesimi fini,  nonche'  ai
          fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il  Ministero
          della pubblica  istruzione  un'apposita  struttura  tecnica
          funzionalmente  incardinata  nel  competente  Ufficio   per
          l'edilizia scolastica. Per le esigenze  di  tale  struttura
          puo' essere disposto il comando  di  personale  qualificato
          appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  dello  Stato,
          fino  ad  un  massimo  di  cinque  unita'  nella  fase   di
          predisposizione delle norme tecniche  di  cui  all'art.  5,
          comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.". 
 
          Comma 160: 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), pubblicato in  Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19  ottobre  2012  -  S.  O.  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n.  221  in  S.O.  n.  208,  relativo  alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: 
 
              "4-bis. Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del
          servizio scolastico  in  ambienti  adeguati  e  sicuri,  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  unificata,
          definisce  le  priorita'  strategiche,  le  modalita'  e  i
          termini per la  predisposizione  e  per  l'approvazione  di
          appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
          di interventi di edilizia scolastica,  nonche'  i  relativi
          finanziamenti.". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni,  destina  fino  a
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e  di  costruzione  di  nuovi  edifici
          scolastici, anche  con  strumenti  previsti  dall'art.  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni.". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio nelle diocesi), pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale
          n. 129 del 3 giugno 1985 - S. O.: 
              "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  32-bis  del   citato
          decreto-legge n. 269 del 2003: 
              " Art. 32-bis. Fondo per interventi straordinari  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri 
              1.  A1  fine  di  contribuire  alla  realizzazione   di
          interventi  infrastrutturali,  con  priorita'  per   quelli
          connessi alla riduzione del  rischio  sismico,  e  per  far
          fronte ad eventi  straordinari  nei  territori  degli  enti
          locali, delle aree metropolitane e delle citta'  d'arte  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per il  triennio  2003-2005,
          un apposito fondo per interventi straordinari. A  tal  fine
          e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno  2003
          e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  vengono  individuati  gli
          interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
          da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo. 
              3. All'onere di cui al presente articolo, pari  a  euro
          73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per  ciascuno
          degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003   allo   scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  276,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
 
              "276. Il fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20
          milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008,  da  destinare
          ad interventi di  adeguamento  strutturale  ed  antisismico
          degli  edifici  del  sistema   scolastico,   nonche'   alla
          costruzione di nuovi  immobili  sostitutivi  degli  edifici
          esistenti, laddove indispensabili  a  sostituire  quelli  a
          rischio sismico, secondo  programmi  basati  su  aggiornati
          gradi di rischiosita'.". 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  8-ter,  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da
          4-bis a 4-octies, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico
          di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle  more
          della  completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
          l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
          Per le suddette finalita', nonche' per  quelle  di  cui  al
          comma 8, per gli interventi finanziati con  le  risorse  di
          cui ai commi  8  e  8-sexies,  nella  misura  definita  dal
          decreto di cui al presente periodo,  fino  al  31  dicembre
          2015, i sindaci e i presidenti delle  province  interessati
          operano in qualita' di commissari governativi,  con  poteri
          derogatori rispetto alla  normativa  vigente,  che  saranno
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies.". 
          Comma 161: 
              Si riporta il testo dell'art. 11  del  decreto-legge  1
          luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          locale), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          dicembre 1991, n. 430, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 luglio 1986, n. 151: 
              "Art. 11. Edilizia scolastica. 
              1.  Tra  le  opere  di  edilizia  scolastica   previste
          dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 gennaio  1972,  n.  8  ,
          sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 
              2. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere mutui ai comuni e alle province per un  ammontare
          complessivo di 2.000,  1.000  e  1.000  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987   e   1988,   da
          destinare: 
              a)  quanto  a  1.200,  600  e  600  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987  e  1988,   alla
          eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole  primarie  e
          secondarie di primo  e  secondo  grado,  compresi  i  licei
          artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e
          le accademie di belle arti; 
              b)  quanto  a  800,  400  e  400  miliardi   di   lire,
          rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988,  alle
          seguenti finalita': 
              1) conversione, acquisizione o costruzione  di  edifici
          allo  scopo  di  assicurare,  in  ambito   distrettuale   o
          interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di  istituti
          esistenti e  anche  attraverso  strutture  polivalenti,  la
          presenza  di  diversi  indirizzi  di   studio   di   scuola
          secondaria superiore, con una  popolazione  scolastica  non
          eccedente le mille unita', con esclusione  degli  indirizzi
          particolarmente specializzati, per i quali e' da  prevedere
          un bacino di utenza piu' ampio  di  quello  distrettuale  o
          interdistrettuale; 
              2) completamento delle opere  di  edilizia  scolastica,
          finanziate ai sensi della legge 5 agosto  1975,  n.  412  o
          finanziate da comuni e province con  mutui  a  loro  carico
          assistiti da  contributi  regionali  o  con  mezzi  propri;
          previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso
          di esecuzione alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto; 
              3) con riferimento ai  criteri  di  cui  al  precedente
          numero  1),  conversione,  acquisizione  e  costruzione  di
          edifici per nuovi  istituti  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado, compresi i  licei  artistici,  gli  istituti
          d'arte, i conservatori di musica e le  accademie  di  belle
          arti, tenuto  conto  della  consistenza  e  dell'incremento
          della popolazione scolastica; 
              4) adeguamento alle norme di  sicurezza  degli  edifici
          scolastici  e  ristrutturazione  di  edifici  in  stato  di
          particolare  fatiscenza,  nonche'  di  edifici   e   locali
          destinati ad  uso  scolastico,  anche  se  attualmente  non
          adibiti a tale uso. 
              3. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              4. I  progetti  di  edilizia  scolastica  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
          di impianti sportivi. A tal fine, nei  programmi  regionali
          di edilizia scolastica sono favoriti  i  progetti  volti  a
          realizzare impianti sportivi polivalenti di  uso  comune  a
          piu'  scuole  e  aperti  alle  attivita'   sportive   delle
          comunita' locali e delle altre formazioni sociali  operanti
          nel  territorio,  per  i  quali  si  possono  utilizzare  i
          finanziamenti di cui alla predetta lettera b)  sino  al  15
          per cento delle risorse annualmente previste.  Il  Ministro
          della pubblica istruzione ed  il  Ministro  del  turismo  e
          dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
          devono corrispondere  gli  impianti  sportivi  polivalenti,
          nonche' lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  tra  le
          autorita'  scolastiche  competenti  e   gli   enti   locali
          interessati per la utilizzazione integrata  degli  impianti
          medesimi. 
              5. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione
          saranno  individuati  gli  enti  destinatari   dei   mutui,
          nell'ambito  di  un  programma  annuale   formulato   dalle
          regioni,  sentiti  gli  enti  locali   interessati   ed   i
          sovrintendenti scolastici regionali. 
              6. Il programma  relativo  all'anno  1986  deve  essere
          formulato entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              7.  Le  regioni  trasmetteranno  al   Ministero   della
          pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni,  i
          programmi con le eventuali osservazioni degli  enti  locali
          interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali. 
              8. In caso di mancata  trasmissione  del  programma  da
          parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
          entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine di cui al precedente comma 7, formula il  programma
          medesimo sulla base delle  indicazioni  degli  enti  locali
          interessati e del sovrintendente scolastico regionale. 
              9. I programmi relativi agli anni 1987 e  1988  debbono
          essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
          istruzione entro il  31  marzo  di  ciascun  anno.  Decorso
          inutilmente tale termine si osservano  le  disposizioni  di
          cui al precedente comma 8. 
              10. Gli enti interessati inoltreranno la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi e prestiti, entro il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5. 
              11.   Le   quote   dei   finanziamenti   non   concesse
          nell'esercizio cui sono imputate  possono  essere  concesse
          nei due esercizi successivi.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.
          430 del 1991: 
              "Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica 
              1. In attesa di un'organica disciplina da definire  con
          una  legge-quadro,  per  interventi  urgenti  di  opere  di
          edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del
          presente articolo. 
              2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo   quanto
          disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
          151 , come sostituito dalla legge di conversione 12  luglio
          1991, n. 202, e' autorizzata a concedere  mutui  ventennali
          ai comuni, alle province ed  alle  istituzioni  scolastiche
          dotate di personalita' giuridica,  che  siano  proprietarie
          degli  immobili  in  cui  hanno  sede,  per  un   ammontare
          complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di  cui
          al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e'  a  carico
          dello Stato. 
              3. Le quote dei finanziamenti di cui  all'art.  11  del
          decreto-legge 1° luglio 1986,  n.  318  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,  n.  488,  ancora
          disponibili alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, possono essere concesse, fino al  31  dicembre  1992
          (3), in applicazione dei criteri definiti al comma  7.  Con
          le stesse procedure e modalita'  puo'  essere  autorizzata,
          nell'ambito dei mutui concessi,  una  diversa  destinazione
          dei fondi. 
              4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
          comma 2 e' finalizzato: 
              a) per non meno di due terzi del  suo  ammontare,  alla
          realizzazione  delle  opere  occorrenti  per  l'adeguamento
          degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
          agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione  alla
          situazione di pericolosita'  derivante  dallo  stato  degli
          edifici stessi; 
              b) per la parte residua, al completamento di  opere  di
          edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
          a  tipi  di  scuole  diverse,   sentito   il   parere   del
          provveditore. 
              5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
          di cui al comma 4 si attua con le  modalita'  previste  nei
          commi da 6 a 14. 
              6. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Ministro della  pubblica  istruzione  analitiche  richieste
          relative al fabbisogno  finanziario  per  la  realizzazione
          degli interventi di cui al comma  4,  ivi  compresi  quelli
          inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei  artistici,
          conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 
              7. Il Ministro della pubblica  istruzione,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, con proprio decreto,  sulla
          base delle richieste di  cui  al  comma  6,  provvede,  nei
          successivi trenta giorni, a  ripartire  tra  le  regioni  i
          relativi finanziamenti, ferma restando la  riserva  del  40
          per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
          comma dell'art. 107 del testo unico approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218  ,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro,  formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad   esse
          assegnate, il piano  di  finanziamento,  con  l'indicazione
          degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
          delle opere  da  realizzare  con  le  rispettive  quote  di
          finanziamento, accompagnato  dalle  eventuali  osservazioni
          degli  enti  locali  interessati   e   dei   sovrintendenti
          scolastici. 
              9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione  dei  piani
          regionali, in assenza di  osservazioni  del  Ministro,  gli
          enti interessati inoltrano immediatamente la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi e prestiti,  che  provvede  alla  concessione  dei
          mutui. 
              10. Gli enti locali devono  provvedere  all'affidamento
          delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
          concessione del mutuo. 
              11. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  6,
          nei successivi trenta giorni il  commissario  del  Governo,
          sentiti il sovrintendente scolastico regionale e  gli  enti
          locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
          Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
          fabbisogno finanziario. Analogamente,  decorso  inutilmente
          il termine di cui al comma 8,  relativamente  al  piano  di
          finanziamento provvede, nei trenta  giorni  successivi,  il
          commissario del Governo. 
              12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi  9  e
          10,  rispettivamente  per  l'inoltro  della  richiesta   di
          finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione; ove la regione non provveda nel termine di  trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          del Governo. 
              13. Per gli interventi di cui al comma  4  inerenti  ad
          immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
          di musica ed accademie di  belle  arti  statali,  la  Cassa
          depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i  mutui  di
          cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta. 
              14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
          comma 2 e' destinato agli interventi  di  cui  al  comma  4
          inerenti  ad  immobili  di  proprieta'  delle   istituzioni
          scolastiche dotate di personalita'  giuridica.  I  relativi
          piani di finanziamento sono  formulati  dai  sovrintendenti
          scolastici regionali. Alle richieste  di  finanziamento  ed
          all'affidamento  delle  opere  provvedono  direttamente  le
          stesse istituzioni scolastiche. 
              15.  Per  l'applicazione  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 165 miliardi  annui  a  decorrere  dall'anno  1994.
          All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1991-1993,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1991, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          la proiezione  per  il  medesimo  anno  dell'accantonamento
          «Concorso statale per mutui contratti dalle  province,  dai
          comuni  e  dalle  comunita'  montane   per   finalita'   di
          investimento di  preminente  interesse  (rate  ammortamento
          mutui)».". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della  citata
          legge n. 431 del 1996: 
              "Art.  2.  Accelerazione   delle   procedure   per   la
          realizzazione di opere di edilizia scolastica 
              (Omissis). 
              4. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere  mutui,  per  un  importo  non  superiore  a  200
          miliardi di lire, a comuni e  province  per  interventi  di
          edilizia scolastica da realizzare nelle aree  depresse  del
          territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1  richiamato
          nell'allegato  I  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/93   del
          Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e
          di  urgenza,  di  celere  esecuzione  o  di   completamento
          funzionale, individuati con apposito programma  predisposto
          dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le  regioni
          interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
          la programmazione economica. I pareri  delle  regioni  sono
          espressi  entro  venti  giorni  dalla  richiesta;   decorso
          inutilmente  tale  termine  si  intendono  resi  in   senso
          favorevole. Gli oneri di  ammortamento  dei  mutui  vengono
          assunti  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,   mediante
          parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2,
          del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.  In  caso
          di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
          giorni dalla data della concessione del mutuo, ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione; ove questa non  provveda  nel  termine  di  trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          di Governo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.
          23 del 1996: 
              Art.  4.  Programmazione,  procedure  di  attuazione  e
          finanziamento degli interventi. 
              1. Per gli interventi previsti dalla presente legge  la
          Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  agli
          enti territoriali competenti mutui ventennali con onere  di
          ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo piano annuale di attuazione di cui  al  comma  2  del
          presente articolo il complessivo  ammontare  dei  mutui  e'
          determinato in lire 225 miliardi. 
              2.  La  programmazione  dell'edilizia   scolastica   si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di  attuazione  predisposti  e  approvati  dalle   regioni,
          sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla  base  delle
          proposte  formulate  dagli  enti  territoriali   competenti
          sentiti gli uffici  scolastici  provinciali,  che  all'uopo
          adottano le procedure consultive  dei  consigli  scolastici
          distrettuali e provinciali. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   legge,   il   Ministro   della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i  criteri  per
          la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica  le  somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita' e fissa gli indirizzi  volti  ad  assicurare  il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale. 
              4. Le regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al  comma  3,  sulla   base   degli   indirizzi   formulati
          dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
          6, approvano  e  trasmettono  al  Ministro  della  pubblica
          istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
          preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli
          enti territoriali  competenti  per  i  singoli  interventi.
          Entro la stessa data le regioni approvano i  piani  annuali
          relativi al triennio. In caso di difformita' rispetto  agli
          indirizzi della  programmazione  scolastica  nazionale,  il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  invita  le   regioni
          interessate a modificare opportunamente i rispettivi  piani
          generali entro trenta giorni  dalla  data  del  ricevimento
          delle disposizioni ministeriali.  Decorsi  sessanta  giorni
          dalla trasmissione dei piani, in  assenza  di  osservazioni
          del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   le   regioni
          provvedono   alla   loro   pubblicazione   nei   rispettivi
          Bollettini ufficiali. 
              5. Entro centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,  gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli interventi relativi al  primo  anno  del  triennio  e
          provvedono alla richiesta di  concessione  dei  mutui  alla
          Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,  mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi  e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni. 
              7.  Gli  enti  territoriali  competenti   sono   tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo. 
              8. I piani generali triennali successivi al primo  sono
          formulati  dalle  regioni  entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato di attuazione dei piani  precedenti.  Gli  interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono essere inseriti in quello successivo;  le  relative
          quote di finanziamento non utilizzate  vengono  ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento. 
              9. I termini di  cui  ai  commi  4,  5,  7  e  8  hanno
          carattere perentorio. Qualora  gli  enti  territoriali  non
          provvedano agli adempimenti di loro competenza,  provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  alla
          legislazione vigente. Decorsi trenta  giorni,  in  caso  di
          inadempienza delle regioni o  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
          Comma 162: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  625,  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "625.  Per  l'attivazione   dei   piani   di   edilizia
          scolastica di cui all'art. 4 della legge 11  gennaio  1996,
          n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 100 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle  risorse  assegnate
          annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
          completamento delle attivita' di messa in  sicurezza  e  di
          adeguamento a norma degli edifici scolastici da  parte  dei
          competenti  enti  locali.  Per  le  finalita'  di  cui   al
          precedente periodo, lo Stato, la regione  e  l'ente  locale
          interessato  concorrono,  nell'ambito  dei  piani  di   cui
          all'art. 4 della medesima legge n. 23 del  1996,  in  parti
          uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini  del
          finanziamento dei singoli interventi. Per il  completamento
          delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
          le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza  al
          riguardo, comunque non  successivo  al  31  dicembre  2009,
          decorrente  dalla  data  di   sottoscrizione   dell'accordo
          denominato «patto per la  sicurezza»  tra  Ministero  della
          pubblica istruzione, regione ed enti locali della  medesima
          regione.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
          Comma 164: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 31, comma 26, lettera a),
          della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  di  stabilita'
          2012) , pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  novembre
          2011, n. 265, S.O.: 
 
              "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010.". 
 
          Comma 165: 
              Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
              Modificazioni  (Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio annuale e pluriennale dello 
              Stato -  legge  finanziaria  2003)",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.: 
              "Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse 
              (Omissis). 
              21.  Nell'ambito  del   programma   di   infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,
          possono essere ricompresi gli  interventi  straordinari  di
          ricostruzione delle aree danneggiate da  eventi  calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli edifici scolastici con particolare riguardo a  quelli
          che insistono sul territorio delle zone soggette a  rischio
          sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  presenta  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il predetto piano straordinario al  CIPE  che,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  ripartisce  una  quota
          parte delle risorse di cui  all'art.  13,  comma  1,  della
          legge 1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di  quanto
          stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996,  n.  23.
          Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
          inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
          comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che  risultano
          disponibili al 1° gennaio 2004. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera  b),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 2008, n. 280, S.O.: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali. 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              (Omissis). 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della citata
          legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 33. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e'  assegnata
          una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno  2015
          per il periodo di programmazione  2014-2020,  da  destinare
          prioritariamente   alla    prosecuzione    di    interventi
          indifferibili infrastrutturali, nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia  sanitaria,
          per il dissesto idrogeologico e  per  interventi  a  favore
          delle imprese sulla base di titoli  giuridici  perfezionati
          alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti  nell'ambito
          dei  programmi  nazionali  per  il  periodo  2007-2013.   I
          predetti  interventi  sono  individuati  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro delegato per la politica  di  coesione  economica,
          sociale  e   territoriale,   su   proposta   del   Ministro
          interessato al singolo intervento. 
              (Omissis).". 
          Comma 166: 
 
              Per il testo dell'art. 1, comma 54, della citata  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note al comma 167: 
          Comma 167: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  54,  quarto
          periodo, della citata legge n. 549 del 1995: 
              "54. Al fine di razionalizzare e  accelerare  la  spesa
          per investimenti pubblici, con  particolare  riguardo  alla
          realizzazione degli interventi ammessi  al  cofinanziamento
          comunitario, di  competenza  dello  Stato,  delle  regioni,
          degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
          presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo  rotativo  per
          la progettualita'. Il Fondo anticipa  le  spese  necessarie
          per la  redazione  degli  studi  per  l'individuazione  del
          quadro  dei  bisogni  e  delle  esigenze,  degli  studi  di
          fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,  dei
          documenti componenti i progetti preliminari, definitivi  ed
          esecutivi previsti dalla normativa  vigente.  La  dotazione
          del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa  depositi
          e  prestiti,  che  provvede  alla  sua  alimentazione,   in
          relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso  delle
          somme concesse in anticipazione, e  comunque  nel  rispetto
          dei limiti  annuali  di  spesa  sul  bilancio  dello  Stato
          fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e'  riservata,
          per un biennio ed entro il limite del 30  per  cento,  alle
          esigenze   progettuali   degli   interventi   di   edilizia
          scolastica  e  puo'  essere  alimentato  anche  da  risorse
          finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo
          e' riservata, per almeno il 60 per cento, in  favore  delle
          aree  depresse  del  territorio   nazionale   nonche'   per
          l'attuazione di progetti comunitari da parte  di  strutture
          specialistiche universitarie e di alta  formazione  europea
          localizzati in tali aree, ed entro il  limite  del  10  per
          cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e
          successive modificazioni, non  localizzate  nelle  predette
          aree depresse.". 
          Comma 168: 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  come  modificato
          dalla presente legge: 
 
              "Art. 9. Interventi di estrema urgenza  in  materia  di
          vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di  messa
          in  sicurezza  degli   edifici   scolastici   e   dell'Alta
          formazione artistica, musicale e coreutica - AFAMIn  vigore
          dal 12 novembre 2014 
              1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 57,  comma  2,
          lettera c) e  dall'art.  221,  comma  1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di
          importo compreso fino alla soglia comunitaria,  costituisce
          "estrema urgenza", la situazione  conseguente  ad  apposita
          ricognizione da parte dell'Ente interessato  che  certifica
          come  indifferibili  gli  interventi,  anche  su  impianti,
          arredi e dotazioni, funzionali: 
              a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici  di
          ogni ordine  e  grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica  (AFAM),  comprensivi  di
          nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti
          ai requisiti di  salvaguardia  della  incolumita'  e  della
          salute della popolazione studentesca e docente; 
              b)   alla   mitigazione   dei   rischi   idraulici    e
          geomorfologici del territorio; 
              c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
              d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
              2. Agli interventi di cui al comma 1, si  applicano  le
          seguenti disposizioni di semplificazione  amministrativa  e
          accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa
          europea a tutela della concorrenza: 
              a) per  i  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria,   ad   eccezione   dei    servizi    attinenti
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli
          appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art.  53,
          comma 2, lettere b) e c), del medesimo  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  163  del   2006,   e   successive
          modificazioni,  non  si  applicano  i  commi  10  e  10-ter
          dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
              b) i bandi di cui al comma 5 dell'art. 122 del  decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  ad  eccezione  di  quelli
          relativi   ai   servizi   attinenti   all'architettura    e
          all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del
          citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del
          2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad
          oggetto le attivita' di cui all'art. 53, comma  2,  lettere
          b) e c), del medesimo codice di cui al decreto  legislativo
          n.  163  del  2006,  e   successive   modificazioni,   sono
          pubblicati unicamente sul sito informatico  della  stazione
          appaltante; 
              c) i termini di  cui  al  comma  6  dell'art.  122  del
          decreto legislativo n. 163  del  2006  sono  dimezzati,  ad
          eccezione  di  quelli   relativi   ai   servizi   attinenti
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV, del citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  e
          agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art.
          53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del   2006,   e   successive
          modificazioni; 
              d)  i  lavori  di   importo   inferiore   alla   soglia
          comunitaria  possono   essere   affidati   dalle   stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione e secondo la  procedura  prevista  dall'art.  57,
          comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
          163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci  operatori
          economici; e) per i lavori  di  messa  in  sicurezza  degli
          edifici scolastici di ogni  ordine  e  grado  e  di  quelli
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica
          (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto  da  parte  del
          responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
          nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
          rotazione, con invito rivolto ad  almeno  cinque  operatori
          economici. 
              2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2  del  presente
          articolo  sono  in  ogni  caso   soggetti   agli   obblighi
          informativi di cui all'art. 7, comma 8, del codice  di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni, e agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui
          all'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33.
          L'Autorita'   nazionale   anticorruzione   puo'    disporre
          controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai  sensi
          dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
              2-ter.   All'art.   20,   comma   10-quinquies.1,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  la
          parola:  «investimenti»  sono  inserite  le  seguenti:   «,
          direttamente o tramite intermediari bancari a cui  fornisca
          la relativa provvista,». 
              2-quater. All'art. 10, comma 1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,  dopo  le  parole:
          «all'istruzione scolastica e» sono  inserite  le  seguenti:
          «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e». 
              2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.
          1, comma 131, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          incrementata di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  3
          del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
              2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse  a
          un interesse generale ai sensi dell'art. 121, comma 2,  del
          codice del processo amministrativo, di cui  all'allegato  1
          al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  quelle
          funzionali alla tutela dell'incolumita' pubblica. Nei  casi
          di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in
          quelli conseguenti  alla  redazione  di  verbale  di  somma
          urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello
          stato di emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1  del
          presente articolo, il tribunale  amministrativo  regionale,
          nel  valutare   l'istanza   cautelare,   puo'   accoglierla
          unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema  gravita'
          e urgenza previsti  dall'art.  119,  comma  4,  del  citato
          codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n.  104
          del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto  alle  esigenze
          di  incolumita'   pubblica   evidenziate   dalla   stazione
          appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale
          amministrativo regionale fissa la data di  discussione  del
          merito del giudizio ai sensi del medesimo art.  119,  comma
          3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto  legislativo
          n. 104 del 2010. 
              2-septies. Ai lavori  urgenti  di  realizzazione  degli
          interventi  di  mitigazione   del   rischio   idrogeologico
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri tra quelli previsti  negli  accordi  di  programma
          sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e le regioni ai  sensi  dell'art.
          2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non  si
          applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11  del  codice  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. 
              2-octies.I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli
          interventi  di   cui   al   comma   1   sono   resi   dalle
          amministrazioni  competenti  entro  quarantacinque   giorni
          dalla richiesta, anche tramite conferenza  di  servizi,  e,
          decorso inutilmente tale termine,  si  intendono  acquisiti
          con esito positivo.". 
          Comma 169: 
              Si riporta il testo  dell'art.  23-ter,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 23-ter.  Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli  enti
          pubblici 
              1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis  dell'art.  33
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, modificato da ultimo  dall'art.  23-bis  del  presente
          decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono  fatte
          salve le procedure avviate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.". 
 
          Comma 170: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 239, della legge
          23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2010),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2009,  n.
          302, S.O.: 
              "Art. 2. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              239.Al  fine  di  garantire   condizioni   di   massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'   previste   ai   sensi   dell'art.   7-bis   del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo.". 
          Comma 171: 
 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
 
          Comma 172: 
              Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio  nelle   diocesi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.: 
              "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
          Comma 173: 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1o settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. (45) 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo.". 
          Comma 174: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma  1,  del  citato
          decreto-legge  n.  58  del  2014,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   urgenti   per   il   regolare
          svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
              1. Al fine di consentire la regolare conclusione  delle
          attivita'  didattiche  nell'anno  scolastico  2015/2016  in
          ambienti  in  cui  siano  garantite  le  idonee  condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
          ovvero sia stata sospesa, la convenzione-quadro Consip  per
          l'affidamento  dei  servizi  di  pulizia  e  altri  servizi
          ausiliari, dal  1°  aprile  2014  alla  data  di  effettiva
          attivazione della citata convenzione e comunque fino a  non
          oltre il 31 luglio  2016,  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed
          ausiliari dai medesimi  raggruppamenti  e  imprese  che  li
          assicurano alla data del 31 marzo 2014.". 
          Comma 175: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 58, comma 5,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "Art. 58. Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  i  servizi   esternalizzati   per   le   funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal
          medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non
          e' inferiore a quello dell'anno  scolastico  2012/2013.  In
          relazione a quanto previsto dal presente comma, le  risorse
          destinate alle convenzioni  per  i  servizi  esternalizzati
          sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e  di  euro
          49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              (Omissis).". 
          Comma 176: 
              Per il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 104 del
          2013, modificato dalla presente legge, si veda  nelle  note
          al comma 173. 

          Comma 181: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge  15
          marzo 1997, n. 59: 
              "Art. 20. 1. Il Governo, sulla base di un programma  di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.". 
              Il  decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4  della  citata
          legge n. 104 del 1992: 
              "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) 
              In  vigore  dal  18  febbraio  1992   1.   E'   persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. 
              Art. 4. (Accertamento dell'handicap) 
              In vigore dal 18  febbraio  1992  1.  Gli  accertamenti
          relativi   alla   minorazione,   alle   difficolta',   alla
          necessita' dell'intervento assistenziale permanente e  alla
          capacita' complessiva individuale residua, di cui  all'art.
          3, sono effettuati dalle unita' sanitarie  locali  mediante
          le commissioni mediche di cui all'art.  1  della  legge  15
          ottobre 1990, n. 295, che sono integrate  da  un  operatore
          sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in  servizio
          presso le unita' sanitarie locali.". 
              La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia
          di  disturbi   specifici   di   apprendimento   in   ambito
          scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre
          2010, n. 244. 
              Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della citata
          legge n. 104 del 1992: 
              Art. 12.(Diritto all'educazione e all'istruzione) 
              (Omissis). 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              (Omissis).". 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno. ". 
              Il    Decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012,  n.  254
          (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo  d'istruzione,
          a norma dell'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n.  89),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
              Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15
          marzo  2010,  n.  88  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
          Comma 182: 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 183: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1  e  3,  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
          Comma 185: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).". 
          Comma 187: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
          n.  670  (Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301: 
              "Art. 19. Nella  provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.". 
          Comma 188: 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato  di
          cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89
          del 1983: 
              "Art. 9.  1.  La  provincia  adotta  le  modifiche  dei
          programmi e degli orari di insegnamento  e  di  esame,  ivi
          compresa  l'introduzione  di  nuovi  insegnamenti,  per  le
          scuole di ciascun gruppo linguistico. I  relativi  progetti
          sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione  per
          il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
          come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto.  A
          tal  fine  il   consiglio   nazionale   e'   integrato   da
          rappresentanti  della  provincia  appartenenti  al   gruppo
          linguistico interessato. Per  l'acquisizione  del  predetto
          parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              2. La provincia adotta le modifiche di cui al  comma  1
          con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto  con
          propria legge. Ove le  predette  modifiche  non  riguardino
          disposizioni recate da normative statali  aventi  forza  di
          legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con  proprio
          provvedimento,  sentito   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal comma 1. 
              3. La provincia individua, sentito il sovrintendente  o
          l'intendente competente  per  ciascun  gruppo  linguistico,
          sulla base delle ricerche di settore, i percorsi  didattici
          piu'  idonei  e  rispondenti  alle  esigenze  culturali   e
          linguistiche  dei  gruppi  medesimi,   nel   quadro   della
          unitarieta'   dell'ordinamento    scolastico    provinciale
          definito dall'art. 19 dello statuto. 
              4. La provincia dispone idonei interventi per  adeguare
          la   preparazione   scolastica,   secondo    i    programmi
          d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti  cittadini
          italiani provenienti  da  scuole  funzionanti  fuori  della
          provincia di Bolzano. ". 
          Comma 189: 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui
          al citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670
          del 1972: 
              "Art. 19. Nella  provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.". 
          Comma 190: 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 427 del testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
          come modificato dalla presente legge: 
              Art. 427. Reclutamento del personale docente 
              (Omissis). 
              4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua  di
          insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai  posti
          di insegnamento delle classi di concorso di  tedesco  nella
          scuola media in lingua italiana della Provincia di  Bolzano
          e  di  tedesco  negli  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore in lingua italiana della  Provincia  di  Bolzano,
          possono accedere anche coloro che siano in possesso  di  un
          titolo  di   studio   conseguito   all'estero,   dichiarato
          equipollente  dal  Ministero  della  pubblica   istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai
          soli fini dell'insegnamento. 
              (Omissis).". 
          Comma 191: 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   10   della   legge
          Costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. 
              "Art.  10.  1.  Sino  all'adeguamento  dei   rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.". 
          Comma 193: 
              Si riporta il testo del comma 4, lettera a),  dell'art.
          64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti 
              (Omissis).". 
 
          Comma 194: 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  22  della
          citata legge 28 dicembre 2001, n. 448: 
              "Art. 22. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica. 
              (Omissis). 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca definisce con  proprio  decreto,  emanato  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede alla determinazione della consistenza  complessiva
          degli  organici  del  personale   docente   ed   alla   sua
          ripartizione su base regionale. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 195: 
 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 639 del testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art.  639.  Contingenti  del  personale  da  destinare
          all'estero 
              (Omissis). 
              3. Il contingente del personale  di  ruolo  di  cui  al
          presente articolo, escluso quello da destinare senza  oneri
          a carico dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di  624
          unita'. 
              (Omissis).". 
          Comma 199: 
 
              Il testo dell'art.  50  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo.",  abrogato  dalla  presente
          legge  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O 
              Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 19 del decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), abrogati dalla presente legge
          a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155. 
 
          Comma 200: 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              Art.  19.  Razionalizzazione   della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica 
              (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          assicurando in ogni caso, in  ragione  di  anno,  la  quota
          delle economie lorde di spesa che devono  derivare  per  il
          bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai  sensi
          del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9  dell'art.  64
          citato. 
              (Omissis).". 
          Comma 201: 
              Per il testo  del  comma  7  dell'art.  19  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note  al  comma
          200. 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  2-bis  dell'art.  15
          del citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 15. Personale scolastico 
              (Omissis). 
              2. Al fine di assicurare continuita' al  sostegno  agli
          alunni con disabilita', all'art. 2, comma 414, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' inserito
          il seguente: "La  predetta  percentuale  e'  rideterminata,
          negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari
          rispettivamente al 75 per cento e al 90  per  cento  ed  e'
          pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui
          al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale,  in
          modo da determinare una situazione di organico  di  diritto
          dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori.
          Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del  primo
          periodo  non  puo'  comunque   risultare   complessivamente
          superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2. 
              (Omissis).". 
 
 
          Comma 203: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              (Omissis). 
              3. Le risorse iscritte nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          per il reclutamento e la formazione iniziale dei  dirigenti
          scolastici   sono   trasferite   alla   Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e costituiscono limite  di  spesa  per
          l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
              (Omissis).". 
 
 
          Comma 204: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4,  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              (Omissis). 
              4.  Al  fine  di  dotare  il  Paese   di   un   sistema
          d'istruzione  scolastica  che  si   caratterizzi   per   un
          rafforzamento dell'offerta formativa  e  della  continuita'
          didattica, per la valorizzazione  dei  docenti  e  per  una
          sostanziale  attuazione  dell'autonomia  scolastica,  anche
          attraverso la valutazione, nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"»,
          con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e
          di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
          decreto-legge n. 282 del 2004: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma. 
              (Omissis). 
 
 
              Si riporta il testo del comma  601  dell'art.  1  della
          citata legge . 296 del 2006: 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
 
          Comma 205: 
              Si riporta il testo del comma  2  art.  6  del  decreto
          legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti  per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7   ottobre   2008,   n.   235,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n.  189,  e  successive  modificazioni,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286: 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350 , introdotto dall' art. 1, comma 512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per le
          finalita'  previste  dall'  art.  5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148  ,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all' art. 4  del  decreto  legislativo  31
          maggio  2011,  n.  88  .  All'utilizzo  del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. ". 
 
 
          Comma 207: 
              Si riporta il testo del comma  13  dell'art.  17  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.. 
              (Omissis).". 

TABELLA 1

(Articolo 1, comma 95)

POSTI DI POTENZIAMENTO POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
Primaria
Secondaria di primo grado
Secondaria di secondo grado (**)
TOTALE
Abruzzo
449
176
607
1.232
182
Basilicata
264
109
394
767
50
Calabria
664
268
967
1.899
193
Campania
1.815
810
2.689
5.314
691
Emilia-Romagna
1.307
487
1.581
3.375
433
Friuli Venezia G. (*)
421
164
529
1.114
91
Lazio
1.653
647
2.112
4.412
788
Liguria
478
193
649
1.320
164
Lombardia
2.852
1.065
3.091
7.008
1.023
Marche
517
198
698
1.413
189
Molise
188
76
271
535
34
Piemonte
1.250
488
1.506
3.244
416
Puglia
1.236
513
1.820
3.569
468
Sardegna
530
215
769
1.514
162
Sicilia
1.595
668
2.131
4.394
649
Toscana
1.078
427
1.432
2.937
354
Umbria
363
139
460
962
94
Veneto
1.473
563
1.767
3.803
465
TOTALE
18.133
7.206
23.473
48.812
6.446

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.
(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90 per cento dell’organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.