Uscita autonoma degli alunni e responsabilità della Scuola

Uscita autonoma degli alunni e responsabilità della Scuola
Tentativi di risoluzione
Alessandro Basso
Piervincenzo Di Terlizzi
 
La materia dell’uscita autonoma degli alunni da scuola e, più in generale, il tema della responsabilità degli operatori della scuola, è un argomento  di delicata attualità, che va affrontato con opportuna corresponsabilità educativa tra gli adulti coinvolti nelle decisioni riguardanti i minori.
Non è un caso che, stagionalmente  (e qui rileviamo che queste nostre righe sono la risposta ad uno stimolo legato a recenti articoli di stampa del nostro territorio), si riverberi in ambiente scolastico una forte discussione che è contrapposta tra le legittime preoccupazioni dei docenti e l’altrettanto legittima aspirazione dei genitori di voler promuovere l’autonomia dei propri figliuoli; oltre ai casi logistici di comodità, per alcune famiglie, di veder i propri figli raggiungere autonomamente la propria abitazione senza doversene occupare.
Questa complessità richiede, pertanto, che il tema sia affrontato con molta lucidità e, allo stesso tempo, buon senso, magari con il coinvolgimento di esperti che possano apportare il proprio contributo professionale (avvocati, associazioni di studio del diritto) purché orientati al ripristino del dialogo e non all’esacerbazione delle posizioni che, finora, non hanno portato a nessun risultato posto che è molto improbabile che il legislatore possa trovare una soluzione ad hoc per liberare ciascuno dalle proprie responsabilità.
Al centro va il bambino/ragazzo. Anche senza voler tirare in ballo la Convenzione internazionale  per i diritti del fanciullo del 1989, il bambino/ ragazzo va posto al centro del focus di questa trattazione,  quasi come si trattasse di un bene “ indisponibile”.  La priorità assoluta sta nel compito della famiglia di  garantire la sicurezza nel rientro a casa del proprio figlio e, per la scuola, di assolvere ai propri doveri assieme al  mantenimento dell’incolumità dell’alunno.  Con il perfezionamento della domanda di iscrizione, infatti,  insorge da parte della scuola una responsabilità di tipo “contrattuale”: la scuola assume l’impegno di vigilare sull’alunno  fino al subentro della vigilanza reale o potenziale di un altro adulto. Ciò avviene anche in virtù del fatto che l’articolo 2048 del Codice Civile stabilisce che il precettore e coloro che insegnano siano responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza con l’ulteriore aggravante di dover dimostrare non tanto il fatto ma di non averlo potuto evitare (inversione dell’onere della prova).
Un altro fattore di estrema sensibilità, non secondario, che entra in campo è costituito dall’età dell’alunno: non esiste nessuna trattazione pedagogica nè giuridica che stabilisca  l’età giusta per attivare l’uscita autonoma da scuola. Volendo soffermarsi sul punto di vista prettamente giuridico, l’articolo 591 del codice penale stabilisce una soglia di discrimine tra coloro i quali hanno compiuto i 14 anni, età dopo la quale i ragazzi sono chiamati “grandi minori” ed età a partire dalla quale  i vincoli di vigilanza si affievoliscono.
Sempre per ragionare da un punto di vista anagrafico, non esistono norme che preservino gli adulti nel caso in cui lascino andare a casa da solo un bambino della prima infanzia e generalmente della scuola primaria, con l’eccezione,  eventualmente da valutare da parte delle istituzioni scolastiche autonome,  dell’ultimo anno della scuola primaria.
L’obbligo di vigilanza, pertanto, non si esaurisce con il suono della campanella di fine delle lezioni in quanto in qualche modo la scuola deve fare in modo che l’alunno sia affidato ad un adulto di riferimento anche solo per quanto riguarda la vigilanza “potenziale”.
E’ ormai acclarato, sia dal punto di vista esperienziale,  sia dal punto di vista giurisprudenziale che la liberatoria rilasciata da parte della famiglia che si assumerebbe in toto la responsabilità  per lasciare uscire il proprio figlio da solo da scuola non sia assolutamente esimente della responsabilità della scuola: anzi, è stato dimostrato, in sede di giudizio, che il fatto stesso che la scuola accetti questo tipo di liberatoria, la ponga  in una sorta di situazione di “complicità” con la famiglia.
Come si può ben capire, quindi, soluzioni preconfezionate non esistono. È di aiuto il confronto che la scuola deve attivare all’interno delle proprie operazioni educative e regolamentari per poter far sì che questa autonomia sia realmente promossa. La strada che sta aprendosi negli ultimi anni è riferita alle cosiddette liberatorie “potenziate” ovvero a soluzioni intermedie che possano, da un lato, garantire l’affievolimento della responsabilità della scuola e, dall’altro, far assumere ai genitori un ruolo più rilevante all’interno di questa scelta.Nello specifico, all’atto dell’iscrizione, il genitore può richiedere di sottoscrivere una formula  d’impegno nella quale dichiara le situazioni oggettive su come avviene il rientro a casa del proprio figliuolo. Gli aspetti che è  opportuno che questa liberatoria potenziata prenda in analisi sono  l’autonomia dell’alunno, il suo grado di maturazione, la sua vivacità: fattori che possono essere valutati prioritariamente dalla scuola. Quest’ultima,  quindi,  non fornisce un permesso di uscita erga omnes ma opera un’attenta valutazione caso per caso. L’altro fattore di valutazione è costituito dalla pericolosità del tragitto, eventuale presenza di vigili urbani, strisce pedonali,  piste ciclabili,  presenza di associazioni di supporto come il Pedibus.
La regia di tutte queste operazioni è affidata al dirigente scolastico, il quale sottoscrive l’atto  finale di autorizzazione all’uscita autonoma ed eventualmente lo potrà revocare. Allo stesso modo il dirigente scolastico è il  pro-attore politico di queste operazioni in quanto soggetto promotore di  collegamento con l’amministrazione comunale,  oltre che agente di cambiamento all’interno del consiglio d’istituto,  organo che ha,  tra le proprie competenze, la stesura del Regolamento d’Istituto.
La promozione di queste sinergie costituisce, senza ombra di dubbio, l’occasione per la crescita della comunità educante e per la responsabilizzazione delle coscienze civiche dei vari attori che la compongono.