Mobilità docenti di religione: domande dal 7 aprile al 6 maggio 2015

da La Tecnica della Scuola

Mobilità docenti di religione: domande dal 7 aprile al 6 maggio 2015

Trasmessa l’Ordinanza ministeriale con le indicazioni per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio e la modulistica da utilizzare. Tutte le scadenze sull’Agenda Scuola

È stata trasmessa con nota prot. n. 9314 del 23 marzo 2015 la O.M. n. 8 del 20 marzo 2015, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 23 febbraio 2015.

Le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, devono essere presentate dal personale interessato dal 7 aprile al 6 maggio 2015 e devono essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.

Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

Modulistica

I modelli che gli insegnanti dovranno utilizzare sono:

  • scuole dell’infanzia e primarie Allegato TRI (trasferimenti) e Allegato PRI (passaggi)
  • scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Chi può presentare domanda

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2014-2015 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2014-2015 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.

Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’ infanzia.

Altre date

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2015, mentre la scadenza per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale è il 30 giugno 2015.