Ordinanza Ministeriale 27 marzo 2015, n. 197

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante  “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente “Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”;

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente “Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

VISTA la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante “Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali”;

VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”;

VISTA la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante “Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista  e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”;

VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio, adottato con il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;

VISTO l’art. 9, comma 6, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n.137;

VISTA la convenzione quadro, adottata con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, trasmessa da quest’ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 9 comma 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 28 gennaio 2015;

 

O R D I N A:

 

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

ART. 2

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. -per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56  (scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S  o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali)  ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

-per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale),  nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

c)   certificato di compimento del tirocinio, da attestare con una dichiarazione sostitutiva ai        sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

 

ART. 4

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede di Trento.

ART. 5

Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 24 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 25 novembre 2015.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 27 marzo 2015

IL MINISTRO
f.to Stefania Giannini