9 luglio Riforma Sistema Nazionale Istruzione alla Camera

Il 9 luglio l’Aula della Camera approva definitivamente il Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione.

Il 7 e 8 luglio l’Aula della Camera esamina il Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione.

Il provvedimento intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative (art. 1, co. 1-4).
In particolare, prevede, nel testo come modificato nei due rami del Parlamento:
l’introduzione della programmazione triennale dell’offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest’ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l’espansione dell’offerta formativa. Obiettivi di quest’ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell’insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l’utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l’apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l’educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.

Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 1, co. 5-7, 12-17 e 19);

l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che, dall’a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016.

Sempre dall’a.s. 2016-2017, l’organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.

Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l’altro, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonchè di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.

ll personale della dotazione organica dell’autonomia sarà tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 63-77).

Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co. 85);

l’attribuzione al dirigente scolastico, dall’a.s. 2016-2017, del compito di conferire incarichi triennali ai docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l’assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. Gli incarichi riguardano prioritariamente posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili e sono rinnovati, purchè in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa.

Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l’ufficio scolastico regionale (art. 1, co. 78-82).

I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);

l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il piano è avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento ed è finalizzato, anzitutto, a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni. Inoltre, per lo stesso a.s., il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall’a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell’organico dell’autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.

La prima fase del piano straordinario si conclude con l’assunzione entro il 15 settembre 2015.

Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l’ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. La decorrenza giuridica delle assunzioni è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (art. 1, co. 95-104).

l’indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l’assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all’insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114);

la definizione di nuove regole per l’accesso ai ruoli del personale docente. In particolare: fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l’accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell’abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113);

l’avvio, per l’a.s. 2016/2017, di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Successivamente, i docenti assunti nella seconda e terza fase del piano straordinario potranno partecipare, sempre per l’a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Inoltre, limitatamente all’a.s. 2015/2016, i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale – sempre in deroga al vincolo triennale -, nel limite dei posti disponibili e autorizzati (art. 1, co. 108);

In tema di graduatorie, il testo prevede che:
le graduatorie di merito dei concorsi banditi prima del 2012 sono soppresse al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l’a.s. 2015/2016, propedeutiche all’avvio del piano straordinario;

la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario;

dall’a.s. 2016/2017, alle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione (art. 1, co. 95 e 105-107);

Con riferimento al termine di durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevede che il limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti che saranno stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016 (art. 1, co.131-132).
Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:
il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, a tal fine composto solo – oltre che dallo stesso dirigente – dai docenti, incluso il docente con funzione di tutor (art. 1, co. 115-120) (per altre funzioni, invece, al Comitato partecipano anche due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, nonchè un componente esterno – art. 1, co. 129);

la formazione in servizio, che sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – da adottare ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell’ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 1, co. 121-125);

l’istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione. Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali invieranno al MIUR una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione di linee guida valide a livello nazionale (art. 126-130).

Altre disposizioni riguardano i dirigenti scolastici. In particolare, il testo prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici da parte del Nucleo per la valutazione (art. 25 d.lgs. 165/2001) debba essere coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato (art. 1, co. 93-94).
Con riferimento agli studenti, il testo prevede, fra l’altro:
la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, insegnamenti opzionali, che sono parte del percorso dello studente (art. 1, co. 28);

il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l’introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) (art. 1, co. 33-44) e la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità (art. 1, co. 60);

la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 1, co. 22);

lo sviluppo delle competenze digitali (art. 1, co. 56-59).

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell’esame di maturità (art. 1, co. 28 e 30).

A livello di agevolazioni fiscali, il testo prevede:
un credito d’imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro, nel limite massimo di € 100.000 per ogni periodo di imposta, per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti (art. 1, co. 145-150);

una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonchè delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione (art. 1, co. 151).
Ulteriori disposizioni riguardano l’edilizia scolastica. In particolare, il testo prevede:
la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento (art. 1, co. 153-158);

il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate, l’accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica (art. 1, co. 159-176);

lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici (art. 1, co. 177-179).
Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il testo prevede una delega al Governo.
Gli ambiti della delega riguardano – oltre che la redazione di un nuovo testo unico – l’insegnamento nella scuola secondaria – per il quale si prevede l’accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell’accesso alla professione – l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, i percorsi dell’istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all’estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, la promozione della cultura umanistica.
I decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (art. 1, co. 180-185).

Il 30 giugno e il 2 luglio la 7a Commissione della Camera esamina il Disegno di Legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento.

Il 25 giugno l’Aula del Senato approva il maxiemendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo del Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione, già approvato dalla Camera, collegato alla legge di bilancio per l’anno 2015. Il testo torna ora all’esame della Camera.

L’Aula del Senato esamina nella seduta pomeridiana di mercoledì 24 giugno il Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione.

(Senato, 24.6.15) L’Assemblea ha avviato la discussione del ddl n. 1934 di riforma del sistema nazionale di istruzione, già approvato dalla Camera dei deputati.

Collegato alla legge di bilancio e composto di 26 articoli, il testo licenziato dalla Camera è diviso in otto capi riguardanti: finalità; autonomia scolastica e valorizzazione dell’offerta formativa; organico, assunzioni e assegnazione dei docenti; istituzioni scolastiche autonome; delega per il riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione; disposizioni finali e norme finanziarie. I punti principali e più discussi della riforma riguardano il piano dell’offerta formativa, i poteri decisionali del dirigente scolastico, il comitato per la valutazione dei docenti, i criteri di assunzione degli insegnanti precari, le agevolazioni fiscali per donazioni a favore delle scuole private.

La Commissione istruzione non ha concluso l’esame in sede referente. Il sen. Marcucci (PD), presidente della settima Commissione, ha riferito sull’iter dei lavori. Nella seduta del 23 giugno i relatori hanno presentato un maxiemendamento, sostitutivo dell’intero testo, che recepisce alcune proposte di modifica. Esso prevede che tra i 100.000 docenti assunti entro il mese di agosto ci siano anche gli idonei del concorso 2012 e che la nuova regola della chiamata diretta dei docenti da parte del preside sia valida da settembre 2016. Gli incarichi conferiti dal dirigente avranno durata triennale. Il piano dell’offerta formativa sarà elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal consiglio di istituto. Il numero dei componenti dei comitati scolastici per la valutazione dei docenti è aumentato: ai due rappresentanti dei genitori e ai tre rappresentanti dei docenti si aggiunge un membro esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. E’ prevista anche l’introduzione di criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che saranno esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e sulle competenze gestionali e organizzative, valorizzazione del merito professionale.

Sulla natura dell’intervento del Presidente della settima Commissione si è aperto un dibattito. Il sen. Paolo Romani (FI-PdL), richiamando il Regolamento, ha evidenziato che il presidente Marcucci non ha avuto il mandato di relatore: non avrebbe dovuto illustrare il maxiemendamento dei relatori, come se fosse il testo licenziato per l’Assemblea. Secondo il sen. Zanda (PD) il richiamo al Regolamento è privo di fondamento. La sen. Montevecchi (M5S) ha evidenziato che la Commissione non ha potuto concludere i lavori perché la maggioranza non aveva i numeri per approvare il testo. La sen. Petraglia (SEL) ha ricordato che le votazioni in Commissione avrebbero potuto iniziare il 3 giugno: l’ostruzionismo di maggioranza ha impedito un serio confronto. Il sen. Centinaio (LN) ha rilevato che il PD in Commissione ha presentato più emendamenti dell’opposizione: il Governo ricorrerà alla fiducia per non essere battuto nelle singole votazioni.

Le pregiudiziali di costituzionalità, illustrate dai sen. Loredana De Petris (SEL), Marin (FI-PdL), Morra (M5S), Candiani (LN) e Anna Bonfrisco (CR), sono state respinte. Le opposizioni hanno ricordato che il provvedimento è osteggiato dall’intero mondo della scuola: sarebbe stato opportuno esaminarlo in modo più approfondito. Hanno quindi richiamato la violazione degli articoli 3, 33, 97 e 76 della Costituzione: i poteri discrezionali del preside aprono la strada a comportamenti clientelari e contrastano con la libertà di insegnamento e con l’imparzialità della pubblica amministrazione; le norme sulle assunzioni prevedono disparità di trattamento e daranno luogo a inevitabili contenziosi; alcune disposizioni peccano di un eccesso di delega; il bonus scuola è in contrasto con il principio secondo cui possono essere istituite scuole private senza oneri per lo Stato. Secondo il sen. Pagliari (PD) la critica all’impianto verticistico del provvedimento ha natura politica e non costituzionale.

Nella discussione generale sono intervenuti i sen. Lucidi, Martelli, Morra, Paola Nugnes, Paola Taverna, Manuela Serra, Serenella Fucksia, Michela Montevecchi (M5S); Laura Fasiolo, Mineo, Elena Ferrara, Dalla Zuanna, Donella Mattesini, Josefa Idem, Gotor, Lucrezia Ricchiuti, Emilia De Biasi, Tocci, Rosa Di Giorgi, Martini (PD); D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio (CR); Consiglio, Candiani, Centinaio, Tosato, Arrigoni (LN); D’Anna, Paola De Pin, Mario Mauro (GAL); Sibilia, Liuzzi, D’Alì (FI-PdL); Alessia Petraglia, Barozzino, De Cristofaro (SEL); Bocchino, Maria Mussini, Laura Bignami (Misto); Di Biagio (AP).

Tutte le opposizioni, in particolare la Lega Nord, hanno criticato il metodo arrogante e mistificante del premier, che si è limitato a lanciare spot televisivi sulla buona scuola, promettendo un confronto con docenti e studenti che non c’è stato, tentando di scaricare sulle opposizioni la responsabilità della mancata stabilizzazione dei precari e impedendo al Senato di modificare il testo. Secondo M5S il ddl, dettato da Confindustria, incentiva il servilismo anziché il merito, smantella la scuola pubblica, sostituendola con piccole aziende dirette dai presidi, aumenta le diseguaglianze sociali e territoriali. Secondo SEL il filo conduttore dei provvedimenti del Governo – la modifica della Costituzione, il jobs act, il ddl scuola – è il modello dell’uomo solo al comando, in un quadro di erosione dei fondamenti democratici. Secondo Forza Italia e Conservatori Riformisti ad accomunare le presunte riforme del Governo è l’assenza di contenuti dietro titoli altisonanti. L’autonomia e la valorizzazione del merito sono già previsti dalla normativa vigente e la prevista invarianza delle risorse finanziarie è il segno tangibile dell’inconsistenza della riforma.

Al termine della discussione generale, è mancato il numero legale sulla votazione della proposta del sen. Crimi (M5S) di inserire in calendario un’informativa del Ministro Madia sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale in materia di pubblico impiego. Apprezzate le circostanze, il Presidente di turno ha tolto la seduta.

La seduta è terminata alle ore 23:53

Il 23 maggio i relatori presentano il maxiemendamento 1.1000 al Disegno di Legge.

Il 28 maggio, il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23 e 24 giugno la 7a Commissione del Senato esamina il Disegno di Legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il 9 maggio la 1a Commissione del Senato esamina il Disegno di Legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il parere sul testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, proposto dal relatore, non è accolto dalla Commissione.

Il 27 e 28 maggio si svolgono audizioni informali degli Uffici di Presidenza delle Commissioni Istruzione di Senato e Camera, in seduta congiunta, su questioni relative alla riforma del sistema nazionale di istruzione con i rappresentanti di Associazioni genitori, Associazioni dirigenti scolastici, Associazioni docenti, Forum studenti, Sindacati confederali e Sindacati di categoria

Il 20 maggio l’Aula della Camera approva  il Disegno di Legge (collegato alla manovra di finanza pubblica) concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il 14, 15, 18, 19 e 20 maggio l’Aula della Camera esamina il Disegno di Legge concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il 13 maggio la Camera respinge le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità (Giancarlo Giordano n. 1, Simonetti n. 2, Simone Valente n. 3 e Rampelli n. 4) riferite al Disegno di Legge recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Il 12 maggio l’Ufficio di presidenza integrato della 7a Commissione della Camera si riunisce per la conclusione dell’analisi del Disegno di Legge prima della presentazione all’Aula.

Il 13 maggio 2015 la VII Commissione ha concluso l’esame del disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo il 27 marzo 2015, conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Qui l’esame è stato avviato il 14 maggio 2015.

In particolare, dopo aver svolto un  ciclo di audizioni preliminari congiuntamente con la 7^ Commissione del Senato, la Commissione aveva avviato l’esame del provvedimento – abbinato ad altre proposte di legge il 10 aprile 2015.  Il 14 aprile 2015 aveva adottato il testo del Governo come testo base per il prosieguo dell’esame.

Nel corso dell’esame sono state apportate varie modifiche, con particolare riferimento all’espansione dell’offerta formativa, alle funzioni dei dirigenti scolastici, alle categorie di personale docente non incluso nel piano straordinario di assunzioni e al cinque per mille per le istituzioni scolastiche.

Il 13 maggio 2015 la VII Commissione ha concluso l’esame del disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo alla Camera il 27 marzo 2015 (A.C. 2994) – abbinato alle proposte di legge C. 416, C. 1595, C. 1835, C. 2043, C. 2045, C. 2067, C. 2291, C. 2524, C. 2630, C. 2860, C. 2875, C. 2975 e scelto  come testo base nella seduta del 14 aprile 2015 – conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come modificato (A.C. 2994 e abb.-A). Qui l’esame è stato avviato il 14 maggio 2015.

Il disegno di legge intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

In particolare, prevede, nel testo modificato:

  • l’introduzione della programmazione triennale dell’offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA, nonchè  le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l’espansione dell’offerta formativa. Obiettivi di quest’ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell’insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l’utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l’apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l’educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.
    Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 2);
  • l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che, dall’a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. I ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza dovrà essere definita entro il 31 marzo 2016 (per l’a.s. 2015/2016, gli ambiti  territoriali avranno estensione provinciale).
    L’organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.
    Entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale (art. 8);
  • l’attribuzione al dirigente scolastico del compito di conferire incarichi triennali, rinnovabili, ai docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessiNel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l’ufficio scolastico regionale (art. 9).
    I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 8);
  • l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che presentino domanda (art. 10);
  • l’assunzione, dal 1° settembre 2016, degli idonei del concorso del 2012 (art. 10);
  • l’indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per l’assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo di abilitazione all’insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
    A partire da questo concorso, cambieranno alcune regole: in particolare, conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi, le graduatorie avranno validità al massimo triennale (art. 10).

Prevede, altresì, che le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria continueranno ad essere usate per il 50% degli accessi, fino a totale scorrimento (art. 10). 

Con riferimento al termine di durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevede che il limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti che saranno stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Ulteriori previsioni relative ai docenti riguardano:

  •   il periodo di formazione e prova, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo sarà effettuata dal dirigente scolastico, sentendo il Comitato per la valutazione dei docenti, di cui entreranno a far parte anche genitori e studenti (artt. 11 e 13);
  • la formazione in servizio, che sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione – da adottare ogni tre anni – nonché in coerenza con i Piani di miglioramento adottati nell’ambito della fase di autovalutazione. Inoltre, è prevista l’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale (art. 12);
  • l’istituzione, dal 2016, di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Le risorse, ripartite su base territoriale, saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 13).

Con riferimento agli studenti, il testo modificato prevede, fra l’altro:

  • la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);
  • il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l’introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionale e almeno  200 ore nei licei) (art. 4) e la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità (art. 5);
  • la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 2).

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell’esame di maturità (art. 3).

A livello di agevolazioni fiscali, il testo modificato prevede (artt. 17-19):

  • la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016;
  • un credito d’imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti;
  • una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonchè delle scuole paritarie e statali del secondo ciclo di istruzione.

Ulteriori disposizioni riguardano l’edilizia scolastica (artt. 20-22). In particolare, il testo modificato prevede:

  • l’emanazione di un avviso pubblico per l’elaborazione di progetti per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;
  • il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate;
  • l’accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica;
  • lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il disegno di legge, come modificato, prevede una delega al Governo (art. 23).

Gli ambiti della delega riguardano – oltre che la redazione di un nuovo testo unico –  l’insegnamento nella scuola secondaria – per il quale si prevede  l’accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell’accesso alla professione –  l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali,  i percorsi dell’istruzione professionale, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, le scuole italiane all’estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.

I decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il 12 maggio il Disegno di Legge di Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti è all’esame della 1a Commissione della Camera.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abbinate, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia dell’istruzione che l’articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente alle norme generali, e che il medesimo articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni per ciò che attiene alle norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
osservato che altre disposizioni intervengono sulla disciplina del personale scolastico riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
sottolineato che alcune norme contenute nel provvedimento sono ascrivibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», anch’esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere e), e m), nonché alla materia «governo del territorio» di competenza concorrente ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;
evidenziato, in particolare, che l’articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l’offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
rilevato, al riguardo, che, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;
osservato, in proposito, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);
preso atto che, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale scuola digitale figurano, ai sensi dall’articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i) del disegno di legge, la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo, nonché la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
considerato, al riguardo, che occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
osservato, altresì, con riferimento all’articolo 23, comma 2, che sarebbe opportuno prevedere, alla luce dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni, un maggiore coinvolgimento di queste ultime, nella forma del parere sugli schemi di decreti legislativi ovvero di intesa in sede di Conferenza Unificata, in particolare per quanto riguarda la lettera d), in materia di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché di raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, e la lettera f), relativa alla garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
rilevato, in particolare, che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere trasversale della competenza in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nel senso che essa può incidere anche su ambiti materiali rimessi alla competenza concorrente o residuale delle regioni, dal momento che «si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali» (sentenze n. 371/2008 e n. 387/2007; nello stesso senso sentenza n. 50 del 2008). Peraltro, tale titolo di legittimazione «non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (sentenze n. 181/2006 e 285/2005; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 328/2006, n. 248/2006, n. 423/2004, n. 16/2004; n. 282/2002);
evidenziato che, in alcuni casi, i principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell’esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, ad esempio, il comma 2, lettera f), dell’articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l’individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera h) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero;
rilevato, poi, che in altri casi – come quello contemplato dal comma 2, lettera d), dell’articolo 23, sull’istruzione professionale – i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all’oggetto della delega,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all’articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i), valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
   b) all’articolo 23, comma 2, lettere d) ed f), valuti la Commissione di merito, per le ragioni indicate in premessa, l’opportunità di stabilire un maggiore coinvolgimento delle regioni;
   c) al medesimo articolo 23, comma 2, lettere f) ed h), valuti la Commissione di merito l’opportunità di definire maggiormente i principi e criteri direttivi della delega.


Il 14, 15, 16, 27 e 28 aprile, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 maggio la 7a Commissione della Camera esamina i Disegni di Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti – rel. Coscia)

Il 6 maggio la 7a Commissione approva l’accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 6 nonché di quelli riferiti agli articoli 7, 8 e 9.

Il 4 maggio l’Aula della Camera ha deliberato, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 3, del Regolamento, in ordine al termine per la conclusione dell’esame in Assemblea del disegno di legge n. 2994 ed abbinate, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, accogliendo la proposta della Presidenza di concluderne l’esame entro il 19 maggio.

Il 20 aprile è il termine ultimo per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al Disegno di Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb.)


 

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All’articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.
0. 1. 2000. 13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili
0. 1. 2000. 14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola
0. 1. 2000. 15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: ed educazione permanente per tutti i cittadini,.
0. 1. 2000. 7. (Nuova Formulazione) Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle
0. 1. 2000. 19. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all’alinea, sostituire le parole le competenze disciplinari e didattiche, con le seguenti: le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze,
0. 1. 2000. 21. (Nuova Formulazione). Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.
0. 1. 2000. 2. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole a tali fini la aggiungere le seguenti: partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e
0. 1. 2000. 3. (Nuova Formulazione). Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricoli coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo classe.
1. 2000. Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace e un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,
*2. 217. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace e un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,.
*2. 248. (Nuova formulazione). Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace e un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,
*2. 58. (Nuova formulazione). Vacca.

Al comma 1, dopo le parole È istituito aggiungere le seguenti sull’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attività d’insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.
2. 1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, all’alinea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi con le seguenti: per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.
2. 10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrate learning.
2. 1060. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, con le seguenti: pratica e nella cultura musicale.
2. 171 (Nuova formulazione). Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, inserire le seguenti nello spettacolo dal vivo e alla lettera f) dopo le parole alfabetizzazione all’arte aggiungere le seguenti al cinema.
2. 1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell’arte con le seguenti , nell’arte e nella storia dell’arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.
2. 1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
2. 170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all’arte, con le seguenti: alla storia dell’arte, all’arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
2. 169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.
2. 1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.
2. 162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e del possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.
2. 11. Centemero, Palmieri.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. L’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.
6. Per l’attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per le istituzioni scolastiche fra quelle di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
7. L’ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
2. 1037. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Piano triennale dell’offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.
3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d’istituto.
4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.
2. 2000. La Relatrice.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.
2. 41. (Nuova formulazione) Martelli, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malisani, D’Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes, Centemero, Carfagna, Molea. Carocci, Orfini, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Ventricelli.

Al comma 11, sostituire le parole: definito il con le seguenti: con riferimento al.
2. 314. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 11, sostituire la parola scelgono con la seguente: individuano.
2. 172. Carocci, Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Dopo le parole: abilitati all’insegnamento aggiungere le seguenti: per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento.
0. 2. 2003. 2. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:
14. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano Nazionale di cui all’articolo 10 comma 4.
2. 2003. Relatrice.

Dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l’eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. 1029. Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, D’Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

Conseguentemente, all’articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: 11.683.000 a: 33.923.000 con le seguenti: 4.683.000 euro per l’anno 2015, a 90.713.000 euro per l’anno 2016, a 127.663.000 euro per l’anno 2017, a 74.963.000 euro per l’anno 2018, a 40.863.000 euro per l’anno 2019, a 23.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 26.923.000.
2. 06. Malpezzi, Ghizzoni, Crimì, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostenere l’assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-finanziaria, di educazione all’autoimprenditorialità.
2. 288. (Nuova formulazione) Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: allo sport, aggiungere le seguenti: e attenzione alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
2. 273. (Nuova formulazione) Vezzali, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Anche ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
2. 1023. (Nuova riformulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo le parole: iniziative per aggiungere le seguenti: la prevenzione e.
0. 2. 2001. 3. Centemero, Palmieri.

Alla lettera i), sostituire le parole: in collaborazione con gli enti territoriali, con le seguenti: in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali.
0. 2. 2001. 8. (Nuova formulazione) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.
2. 2001. (Nuova formulazione) Relatrice.

Sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
0. 2. 2002. 7. Carocci, Rocchi.

Aggiungere infine le seguenti parole: con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
0. 2. 2002. 9. (Nuova formulazione) Santerini.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.
2. 2002. Relatrice.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici.
2. 282. (Nuova formulazione) Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Bianchi, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. 184. (Nuova formulazione) Blazina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Anche ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. 1023. (Nuova riformulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire: scegliendoli dal ruolo con le seguenti: con le modalità. Sopprimere l’ultimo periodo.
2. 161. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: istruzione sopprimere le parole da: nelle more fino a: successive modificazioni.

Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo le parole: livello generale aggiungere le seguenti: dei saperi e.
2. 2004. Relatrice.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. L’insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.246. (Nuova formulazione) Simonetti, Borghesi, Coccia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica e aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 212, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.3000. Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole da: introducono insegnamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali nel 2o biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.
3. 33. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: attivati dalle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: o da reti di istituzioni scolastiche.
3. 32. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: artistiche, di pratiche musicali,.
3. 30. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 1o febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
3. 27. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello Studente.
3. 1002. Ascani, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D’ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli, Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
3. 34. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
3. 29. (Nuova formulazione) Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouli, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D’Incecco, Capone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si attivano iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. 24. (Nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Valente, Brescia, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Manzi, Rampi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
3. 1. (Nuova formulazione) Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D’Alia, Gribaudo.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti: e le capacità di orientamento.
4. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti: con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.
4. 51. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche aggiungere le seguenti: secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.
4. 50. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero, per favorire contestualmente l’acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.
4. 72. Binetti, Santerini, Scopelliti, Centemero, Bossa, Capua.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.
4. 1012. Labriola, Carocci, Rocchi.

Sopprimere il comma 6.
*4. 5. Gelmini, Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 6.
*4. 32. Chimienti, Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.
*4. 53. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Miotto.

Sopprimere il comma 6.
*4. 65. Pisicchio, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 6.
*4. 77. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Sopprimere il comma 6.
*4. 81. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.
4. 52. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
4. 74. Binetti.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l’insegnamento presso gli istituti penitenziari).

All’articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l’insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell’articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d’istruzione per gli adulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».
c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:
«8. Nelle more dell’istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l’aver maturato almeno 3 anni».
4. 0. 1. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituti Tecnici Superiori).

3. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l’accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall’anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell’anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
4. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria superiore;
diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

4. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:
d) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
e) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
f) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
f) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
g) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all’area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d’esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;
11. All’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera «b) è aggiunta la seguente lettera: «b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011».
12. All’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell’area Efficienza energetica»,
13. All’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.».
14. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’l1 aprile 2008, definiti ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimila bili. L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
15. All’articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

Conseguentemente all’articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).
4. 0. 2. Relatrice.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. Il registro è costituito d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui imprese per l’alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
8-ter. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
4. 55. (Nuova formulazione) Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 7, dopo le parole: euro 100 milioni aggiungere la seguente: annui.
4.4000. Relatrice.

Al capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è sostenuta con le seguenti: è valorizzata.

Conseguentemente, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0.4.3000.100. Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione. L’offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.
4.3000. Relatrice.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,.
5. 4. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D’Alia, Gribaudo.

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: didattica, inserire le seguenti: e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006.
5. 48. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*5. 53. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*5. 9. Centemero, Russo, Squeri.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.
5. 38. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
g-bis: definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;
g-ter: definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
g-quater: definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;.

Conseguentemente all’articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).
5. 54. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Molea, Palmieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare una figura tecnica per il primo ciclo (ITP) nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
5. 1000. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Scanu, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con le seguenti: individuano.
5. 40. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell’ambito dell’organico il personale ATA per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al comma 2.
5. 39. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Palmieri.

Al comma 5, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti pubblici e locali.
5. 26. Vacca, Iannuzzi.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali, inserire le seguenti: Camere di commercio.
*5. 34. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: Camere di commercio.
*5. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: produttiva aggiungere le seguenti: , culturale e sociale.
5. 28. Vacca, Iannuzzi.

Al comma 5 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per effettuare attività di scuola sono responsabili in ordine alla sicurezza ed al mantenimento del decoro degli spazi.
5. 33. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 6, dopo le parole: euro 30 milioni aggiungere la seguente: annui.
5.4000. Relatrice.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all’articolo 1e gli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
1-bis. L’organico dell’autonomia è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa ed è impiegato per attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. È assegnato alle isitutizioni scolastiche sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
6. 1008. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28-08-1997 n. 281 e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 24, comma 1, della presente legge, è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale.

6. 1009. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per ciò che attiene i posti comuni, sulla base del numero degli alunni per quanto attiene i posti del potenziamento.
6. 1006. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Si tiene conto della presenza di aree montane o piccole isole, di aree. In terne a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
6. 1005. (Nuova formulazione) Pes, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis Il riparto dovrà altresì considerare il fabbisogno per progetti e conven zioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
6. 46. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato.

Al capoverso 3-octies, aggiungere il seguente:
3-novies. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.6.3000.100. Governo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:
d) la popolazione scolastica;
e) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
f) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

3-bis. Per l’anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
3-ter. Con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell’offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l’anno scolastico 2015-2016 l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto, l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2, nel limite massimo di cui all’articolo 24, comma 1, della presente legge.
3-quater. Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.
3-quinquies. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.
3-sexies. Gli accordi di rete individuano:
5. I criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
6. I piani di formazione del personale scolastico;
7. Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
8. Le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall’anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
all’articolo 7, sopprimere il comma 4.
6.3000. Relatrice.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nella ripartizione dell’organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e od o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall’organico regionale complessivo.
6.1004. (Nuova formulazione) Blazina.

Al comma 7 dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: hanno adottato e che.
6.63. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative.
7.108. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l’insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell’offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’istituzione scolastica. L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l’ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l’incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza.
7.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. I dirigenti scolastici possono individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
7.1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni nell’anno 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

Conseguentemente, all’articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 51.713.000 euro e le parole 134.663.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 120.663.000 euro.
7.1013. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Mazzoli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al successivo comma 7-ter, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

7-quater. Le graduatorie regionali, di cui all’articolo 17, comma 1-bis del del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 7-bis, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 7-bis.
7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 7-bis, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 7-ter, lettera a) che, nell’anno scolastico 2014-2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d’esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
7-sexies. All’attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.0.1000. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell’Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l’accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis, i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.
7.139. (Nuova formulazione) Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Carloni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, Iannuzzi, Paris, Impegno, Bossa, Chaouki, Di Lello.

All’emendamento 7.2000, sostituire il quarto periodo con il seguente:
Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell’ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
07.2000.100. Governo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente
8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell’articolo 25, comma l del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, possono essere attribuiti incarichi temporanei per le funzioni ispettive. La percentuale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è rideterminata, nell’ambito della corrispondente dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Conseguentemente:
all’articolo
24, comma 2, le parole: 97.713.000 euro per l’anno 2016, a 134.663.000 euro per l’anno 2017, a 81.963.000 euro per l’anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: 90.713.000 euro per l’anno 2016, a 127.663.000 euro per l’anno 2017, a 74.963.000 euro per l’anno 2018.
7.2000. (Nuova formulazione) Relatrice.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini del piano straordinario di assunzioni, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, è determinato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, commi 4 e 5.
8.1045. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di scadenza prevista fino a: comma 3 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
8.3000. Relatrice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’attribuzione di incarichi su albi territoriali per i soggetti di cui al comma 5 avrà carattere annuale.
8.184. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Giovanna Sanna, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sopprimere il comma 6.
*8.65. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Sopprimere il comma 6.
*8.121. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 6.
*8.317. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 6.
*8.242. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere i comma 6.
*8.216. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 6.
*8.203. Rampelli.

Sopprimere il comma 6.
*8.1042. Malpezzi, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Rigoni.

Sopprimere il comma 6.
*8.1059. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.
8.158. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1047. (Nuova Formulazione) Blazina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.292. (Nuova Formulazione) Santerini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1052. (Nuova Formulazione) Di Lello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1081. (Nuova Formulazione) Minardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.182. (Nuova Formulazione) Bossa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1. (Nuova Formulazione) Centemero.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.1048. (Nuova Formulazione) Malpezzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.321. (Nuova Formulazione) Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
*8.314. (Nuova Formulazione) Pannarale.

Al capoverso 12-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e per gli insegnanti tecnico pratici.
0.8.3001.100. Rocchi.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: primaria e.

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con i seguenti:
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
12-bis. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 12-quinquies, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali.
12-ter. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.
12-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 dell’articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;
b) al secondo periodo del comma 01 dell’articolo 400, dopo le parole «di un’effettiva» sono aggiunte le seguenti parole: «vacanza e»;
c) al secondo periodo del comma 02 dell’articolo 400, le parole «in ragione dell’esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili»;
d) all’ultimo periodo del comma 02 dell’articolo 400, la parola «disponibili» è sostituita dalle seguenti parole: «messi a concorso»;
e) al comma 1 dell’articolo 400 le parole «e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto», sono soppresse;
f) al comma 19 dell’articolo 400, le parole «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
g) al comma 21, dell’articolo 400, le parole «in ruolo» sono soppresse;
12-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:
c) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
d) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
8.3001. (Nuova formulazione) Relatrice.

Al comma 11-bis ovunque ricorra la parola albi sostituire con la parola: ambiti. E all’ultimo periodo, sostituire le parole territoriale, anche interprovinciale, con le seguenti: alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.
8.1046. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Rosato.

ART. 9.

  Al comma 3, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del Testo Unico, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente:
al medesimo comma sopprimere le parole da:
sentiti il collegio fino alla fine del periodo;
al comma 4 sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.
9.1003. (Nuova formulazione) Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: qualificazione delle competenze professionali, inserire le seguenti:, per iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, e/o specialistica, e/o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, iscrizione a corsi post lauream e/o master inerenti il profilo professionale.
10. 11. Pilozzi, Malpezzi.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.
10. 35. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, dopo le parole: euro 381,137 milioni aggiungere la seguente: annui.
10.4001. Relatrice.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica dei docenti aggiungere le seguenti: considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo.
11.45. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
*11.6. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
*11.44. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell’Istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell’articolo 9.
6. Il Comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’articolo 501».
11.3000. Relatrice.

ART. 12.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
12.22. (Nuova formulazione) Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Centemero, Palmieri, Lainati, Di Lello, Santerini, Scopelliti, Adornato.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è confermato per l’anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente all’articolo 24:
al comma 2, sostituire le parole:
a 11.683.000 euro per l’anno 2015, a 97.713.000 euro per l’anno 2016 con le seguenti: a 9.983.000 euro per l’anno 2015, a 94.313.000 euro per l’anno 2016;
al comma 3, alinea, dopo le parole: 12, comma 2, aggiungere le seguenti: 13, comma 1-bis;.
13.14. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

ART. 14.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con l’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 62/2000, i dati dell’Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all’articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico, e d’innovazione del sistema scolastico.
14. 1000. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Pes, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Molea, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, aggiungere le seguenti:, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti.
*14. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

Al comma 2, dopo le parole: l’Anagrafe dell’edilizia scolastica aggiungere le seguenti: i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti.
*14. 2. Centemero, Russo, Squeri, Altieri.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca non potranno più essere fatti oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
14. 10. Carocci, Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati.
14. 11. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai fini di incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera b).
14. 0. 1000. Carocci, Rocchi, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 5, dopo le parole: euro 100.000 aggiungere la seguente: annui.
14.4000. Relatrice.

ART. 15.

  Al capoverso 4-terdecies, secondo periodo, dopo parole: con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2016 e al terzo periodo, dopo le parole: Con ulteriore decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2016.
0.15.3000.2. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:
«4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall’anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell’80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l’attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un’assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Conseguentemente, all’articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «134.663.000 euro per l’anno 2017, a 81.963.000 euro per l’anno 2018,» sono sostituite dalle seguenti «84.663.000 euro per l’anno 2017, a 51.963.000 euro per l’anno 2018,»;
b) al comma 3, dopo le parole «14, comma 5», inserire le seguenti «15, comma 1, lettera c)»;
c) al comma 3, alinea, le parole «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l’anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l’anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l’anno 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l’anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l’anno 2024, a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025»;
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole «quanto a» inserire le seguenti «20.000.000 di euro per l’anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l’anno 2019,» e sostituire le parole «36.367.000 euro per l’anno 2020, 76.137.000 euro per l’anno 2021, a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a 55.487.000 euro per l’anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025» con le seguenti «86.367.000 euro per l’anno 2020, a 126.137.000 euro per l’anno 2021, a 50 milioni di euro per l’anno 2022, a 62.267.000 euro per l’anno 2023, a 105.487.000 euro per l’anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025».
15.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti con le seguenti: di tutti gli istituti.
16. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

ART. 17.

  Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.

Conseguentemente, all’articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole a 97.713.000 euro per l’anno 2016, a 134.663.000 euro per l’anno 2017, a 81.963.000 euro per l’anno 2018, a 47.863.000 euro per l’anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti a 81.713.000 euro per l’anno 2016, a 125.563.000 euro per l’anno 2017, a 72.863.000 euro per l’anno 2018, a 38.763.000 euro per l’anno 2019, a 20.900.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) Al comma 3:
1) All’alinea, sostituire le parole
a 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.009,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.021,367 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.064,587 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.104,337 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede;
2) Alla lettera b) sostituire le parole a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a 55.487.000 euro per l’anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall’anno 2025 con le seguenti a 9.100.000 euro per l’anno 2022, a 21.367.000 euro per l’anno 2023, a 64.587.000 euro per l’anno 2024 e a 104.337.000 euro a decorrere dall’anno 2025.
17.1009. (Nuova formulazione) Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali, Centemero, Palmieri, Lainati.

All’articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l’illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.3000. Relatrice.

ART. 18.

  Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l’elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni, da sottoporre ad una Commissione di esperti, cui partecipa anche la struttura dei Missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esamina e coordina, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni, le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l’uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell’attività didattica almeno una per Regione, che individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
18. 1000. (Nuova formulazione) Malisani.

Al comma 3, dopo le parole: euro 9 milioni aggiungere la seguente: annui.
18.4000. Relatrice.

ART. 19.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l’estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti e prevedendo l’istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
19. 1002. D’Ottavio, Malisani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: triennio 2015-2017 aggiungere le seguenti:, è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento sostituisce i piani di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
19. 24. Malisani, D’Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 3, dopo le parole: Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: fatte salve quelle risorse relative ad interventi di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori di realizzazione o di cui sia stato approvato da parte della stazione appaltante il progetto definitivo, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011.
19. 1004. (Nuova formulazione) Malisani, D’Ottavio, Carocci, Rocchi, Malepezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 6 sostituire le parole: entro il 31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 30 giugno 2015.
19. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 7, sesto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
19. 29. Malisani, Malpezzi, D’Ottavio, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le risorse della quota a gestione statale relativa all’edilizia scolastica dell’otto per mille, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
19. 21. Malisani, D’Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
“2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno 2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n.  311. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede quanto ad euro 5 milioni per l’anno 2017, a euro 15 milioni per l’anno 2018, a euro 30 milioni per l’anno 2019 e ad euro 30 milioni per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”».
19.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente all’articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: a 97.713.000 euro per l’anno 2016, a 134.663.000 euro per l’anno 2017, a 81.963.000 euro per l’anno 2018, a 47.863.000 euro per l’anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l’anno 2022; con le seguenti: a 87.713.000 euro per l’anno 2016, a 124.663.000 euro per l’anno 2017, a 71.963.000 euro per l’anno 2018, a 37.863.000 per l’anno 2019, a 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e al 23.923.000 per l’anno 2022;
b) al comma 3, dopo le parole: 18, comma 3, inserire le seguenti: 19, comma 13-bis.
c) al comma 3, sostituire le parole: a 3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.022,267 milioni di euro per l’anno 2023 a 3.065,487 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.105,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede;
d) al comma 3 lettera b) sostituire le parole: a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a 55.487.000 euro per l’anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 con le seguenti: a 22.267.000 euro per l’anno 2023, a 65.487.000 euro per l’anno 2024 e a 105.237.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025;
e) al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 384.869.000 euro per l’anno 2018, a 389.693.000 per l’anno 2019, a 379.753.950 euro per l’anno 2020 con le seguenti:, a 404.869.000 euro per l’anno 2018, a 449.693.000 per l’anno 2019, a 459.753.950 euro per l’anno 2020.
19.23. (Nuova formulazione) D’Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

ART. 20.

  Al comma 3, dopo le parole: indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all’articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscritta Stato Regioni Enti locali il 28 gennaio 2009).

Aggiungere in fine le seguenti parole: , previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
20. 5. (Nuova formulazione) Malisani, D’ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

ART. 21.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
21. 222. Centemero, Palmieri, Rocchi.

Al comma 2, lettera e) sostituire l’alinea con la seguente:
   e) favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e attraverso:.

Conseguentemente, sostituire il punto 5) con il seguente:
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e della legge 8 ottobre 20110, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali.
21. 173. (Nuova formulazione) Coccia, Scopelliti, Centemero.

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;.
21. 179. (Nuova formulazione) Coccia Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;.
*21. 180. Coccia, Centemero, Molea Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;.
**21. 172. Coccia, Centemero, Molea, Ascani, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. La previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
**21. 244. Cristian Iannuzzi, Molea.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
**21. 190. Fassina, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 24. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 186. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Rubinato, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 212. Falcone, Molea, Pinna.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 268. Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 276. Santerini, Gigli, Lo Monte.

Al comma 2, lettera o), al punto 1) dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: per il primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Conseguentemente, al punto 2) lettera o), comma 2, dopo le parole: di Stato aggiungere le seguenti: dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010.
21. 1123. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Malpezzi, Blazina, Ascani, D’Ottavio, Bossa, Pes, Mazzoli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali.
21. 182. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica e, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale; l’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso; i vincitori sono assegnati ad un’istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche;
2.1) la previsione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il limite minimo di 36 crediti;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al n. 2) tramite:
i. nel corso del primo anno di contratto, il conseguimento di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
i.1. la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
ii. nei due anni successivi, successivamente al conseguimento del diploma, l’effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 6 e 7;
5) la previsione che il percorso di cui al punto 2 divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi ed abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e delle professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione entro l’entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurare la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione d’insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie.
21.303. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, alla lettera l), aggiungere, in fine le seguenti parole: delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali.
21.187.  (Nuova formulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:
1-bis) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l’accesso, nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1. l’implementazione della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2 l’attivazione da parte di scuole, o reti di scuole, di ogni ordine e grado di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3 il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle SMIM e l’aggiornamento dell’offerta formativa a anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di I grado e l’avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici ed artistici implementando progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’Alta Formazione artistica e Musicale (AFAM) e all’Università;
6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’Estero.
21.1121. Crimì, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, D’Ottavio, Malisani, Narduolo, Pes, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 22.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di adeguare le disposizione della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:
a) la formazione iniziale e l’aggiornamento, l’abilitazione ed il reclutamento del personale docente;
b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.

5-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al precedente comma, per quanto riguarda le scuole con lingua d’insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13.
22.14. Blazina.

  Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
23.01. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: euro 2.233,60 milioni aggiungere la seguente: annui.
24.4000. Relatrice.

Al comma 3, dopo le parole: 3.095,237 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
24.4001. Relatrice.

Al comma 3, sostituire l’alinea con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.918.6 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l’anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l’anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro per l’anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l’anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l’anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l’anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede:.

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere la lettera c);
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall’alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l’anno 2015, 362.650.250 euro per l’anno 2016, 376.160.500 euro per l’anno 2017, 384.869.000 euro per l’anno 2018, 389.693.000 euro per l’anno 2019, 379.753.950 euro per l’anno 2020, 357.652.500 euro per l’anno 2021, 335.371.600 euro per l’anno 2022, 312.969.450 euro per l’anno 2023, 292.007.750 euro per l’anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
24.4002. Relatrice.

Al comma 6, sostituire le parole: alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
24.4003. Relatrice.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Entrata in vigore).

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
24.0.1000. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.


 

 (7a Camera, 16.4.15) La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gianluca VACCA (M5S) contesta l’impianto complessivo della riforma, che la maggioranza vuole approvata in tempi strettissimi e sulla quale è stata fatta propaganda, probabilmente in mala fede. Essa è caotica e confusa, tanto da sembrare redatta da persone che non conoscono il mondo della scuola. Che diverse parti del testo in esame siano incongruenti e di difficile interpretazione è dimostrato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale non sempre sono sciolti i dubbi sulla portata normativa delle varie disposizioni. Osserva che molte disposizioni, «spacciate» come novità, sono in realtà già presenti nell’ordinamento scolastico. Si riferisce, in particolare, ai seguenti aspetti: la valutazione dei docenti, che è stata solo trasferita dai nuclei di valutazione al dirigente scolastico, con la conseguente attribuzione delle premialità; il team di cui si avvale il dirigente scolastico, in realtà già esistente; l’apertura pomeridiana delle scuole, già prevista ma per la quale non sono state destinate risorse aggiuntive. Dopo aver ricordato che anche l’attuale Governo, per mezzo della legge di stabilità, ha operato delle riduzioni degli stanziamenti destinati all’istruzione, prevedendosi, in base al DEF, una loro riduzione, precisa che i dati attuali dimostrano che il livello della spesa per istruzione è inferiore alla media europea sotto qualsiasi aspetto la si consideri (rapporto percentuale tra spesa per istruzione e PIL, rapporto tra spesa per istruzione e spesa pubblica e spesa pro capite per ciascun alunno). Rileva che la tanto proclamata autonomia, propinata come pilastro del presente provvedimento (che, tra l’altro, non ha riguardato il fondamentale segmento del personale ATA), non è realizzabile con l’attuale livello di finanziamento del settore dell’istruzione. Ricorda, poi, che, in occasione dell’esame del cosiddetto disegno di legge Aprea della scorsa legislatura, la Commissione cultura condusse una battaglia per ottenere tempi di esame congrui del provvedimento, protrattisi per diversi mesi. Considerato meramente propagandistico il metodo della consultazione, in quanto le proposte prevalenti emerse non sono state trasfuse nel testo in esame, ne elenca alcuni punti critici di merito. Per esempio, giudica negative le ulteriori funzioni conferite ai dirigenti, i quali, già oberati di lavoro, non possono sostituirsi ai nuclei di valutazione per dare compiuti giudizi sulla didattica svolta da ciascun docente. Dopo aver ricordato che già nel 1982 erano state previste le dotazioni organiche aggiuntive dei docenti per 85.000 unità, le quali, gradualmente, sono state assorbite dalle normali esigenze di servizio, senza poter sviluppare il potenziamento dell’offerta formativa, ritiene che l’organico funzionale si possa realizzare tramite il sistema di reclutamento vigente, senza dover ricorrere agli albi territoriali e alla chiamata diretta dei docenti, sistema che lascerà sicuramente scoperti alcuni ambiti disciplinari prettamente scientifici. Non è ancora in possesso dei necessari dati integrativi richiesti al Governo ma segnala che occorre coordinare il piano triennale dell’offerta formativa con quello annuale e realizzare una vera alternanza scuola-lavoro, basata non sul raddoppio delle ore ad essa dedicate, bensì sulla qualità.
Esprime un giudizio negativo circa l’assenza di disposizioni che valorizzino realmente il merito dei docenti, considerando un espediente elettoralistico la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con un valore nominale di 500 euro annui, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, a fronte dei soli 40 milioni di euro (pari a circa 50 euro a docente) a decorrere dal 2016, per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative. Considerato che la scuola italiana assolve il compito di emancipare culturalmente e socialmente i nostri giovani, non va perseguito un modello anglosassone di finanziamento, basato, come propone il presente provvedimento, su istituti come lo school bonus, una nuova declinazione del 5 per mille e le sponsorizzazioni. Preannuncia, infine, che il suo gruppo presenterà emendamenti su alcune specifiche disposizioni del provvedimento: si riferisce, innanzitutto, alle agevolazioni fiscali, contenute nel capo V, che favoriscono l’accentuazione delle differenze tra scuola di «serie A» e scuole di «serie B»; in secondo luogo, al sistema di finanziamenti previsto per le scuole paritarie, in merito al quale riterrebbe opportuno eliminarlo o, qualora ciò non fosse possibile, quantomeno limitarlo all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia. Segnala, comunque, che l’importo effettivamente detraibile da parte delle famiglie sarà solo il 19 per cento di 400 euro.

Annalisa PANNARALE (SEL) non è pregiudizialmente contraria a una riforma del sistema scolastico. Questa però deve essere il frutto di un reale esercizio di ascolto, intelligenza e prudenza: il gruppo SEL è contrario, quindi, a una riforma dettata dalla fretta. La narrazione della scuola che ha udito in diversi interventi di colleghe della maggioranza la trova d’accordo ma rimarca che quel racconto non corrisponde al contenuto del testo all’attenzione della Commissione. Per esempio, all’esaltazione ripetuta dell’autonomia non si accompagna un’adeguata dotazione di risorse ma solo l’ipertrofia dei poteri assegnati al dirigente scolastico a scapito degli organi collegiali, secondo una logica di compressione degli spazi democratici, in analogia con quanto osservato a proposito di altre recenti riforme promosse dal Governo. Viceversa la responsabilità del dirigente deve essere esercitata all’interno di un contesto di collegialità e condivisione, bandendo il concetto di gerarchizzazione, che invece occhieggia in ogni articolo del presente disegno di legge. Quest’ultimo peraltro non contempla la funzione essenziale svolta dal personale ATA, il quale ogni giorno permette l’apertura degli istituti scolastici. Teme che la chiamata diretta dei docenti ne pregiudicherà la libertà di insegnamento e li assoggetterà a quell’impostazione gerarchica che ha appena richiamato, incentivando deleteri meccanismi di competizione. Il piano assunzionale non risolverà la precarietà di moltissimi docenti, che non portano la colpa di trovarsi in condizioni di incertezza economica e giuridica. Si dovrebbe invece dare applicazione puntuale alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e scorse pertanto tutte le graduatorie in essere, prima di indire nuove procedure concorsuali.
Ricordata la scarsezza dei finanziamenti rappresentata dalle previsioni del DEF, che indicano una diminuzione delle risorse disponibili per i prossimi anni da destinare al settore dell’istruzione, ravvisa nella trama effettiva del provvedimento un percorso che rischia di minare il senso stesso della scuola universale come servizio e come risorsa della collettività. Prendendo a esempio il tema dell’alternanza scuola-lavoro, intravede l’idea per cui la scuola sarebbe, in definitiva, una scelta individuale come tante altre, fungibile e dotata della stessa dignità del lavoro a 15 anni. Si tratta di un’impostazione profondamente sbagliata e per nulla innovativa. Non si può lavorare con dignità e consapevolezza se non si ha cultura dei propri diritti che si tramuta in cultura del lavoro. Rispetto al XIX secolo e ai tempi antecedenti alla Costituzione repubblicana, l’Italia ha imparato che una scuola di qualità è l’unico strumento generalizzato di emancipazione sociale. Su questo crinale si colloca l’obbligo scolastico fissato a 16 anni che tenta di rendere uguali ai più abbienti i ceti che lo sono meno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11.05, e ripresa alle 14,35.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Annunzia che – non appena pervenuti – saranno inviati in formato elettronico ai rappresentanti dei gruppi i dati forniti dal Governo su richiesta del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, R. C, in riferimento all’istruttoria dell’A.C. 2994. Essi resteranno a disposizione in formato cartaceo per ogni evenienza. Coglie l’occasione per ricordare che, come comunicato ai medesimi rappresentanti dei gruppi, il termine di scadenza degli emendamenti resta fissato per lunedì 20 aprile 2015, alle ore 12. Al riguardo, segnala che – come si evince chiaramente dal Documento di economia e finanza – il Governo intende collegarlo alla manovra finanziaria e di bilancio. La natura di provvedimento collegato alla manovra finanziaria determina l’applicazione della disciplina regolamentare specifica di cui all’articolo 123-bis del Regolamento della Camera, con particolare riferimento ai criteri di presentazione e di ammissibilità degli emendamenti. Tale disciplina sarà concretamente applicata a partire dalla formale dichiarazione di collegamento alla manovra finanziaria che sarà sancita dalla risoluzione di approvazione del DEF che interverrà presumibilmente nella seduta di giovedì 23 aprile. Peraltro, per evidenti ragioni di economia organizzativa e buon andamento dei lavori, invita i gruppi a tenere in adeguata considerazione tali speciali criteri in sede di formulazione e predisposizione degli emendamenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), escluso ogni atteggiamento ostruzionistico del suo gruppo, preannunzia la presentazione di emendamenti finalizzati a un miglioramento del testo, con riferimento ai seguenti aspetti: la puntualizzazione dei principi e criteri direttivi riferiti ad alcune deleghe di cui all’articolo 21; l’estensione alle scuole superiori e l’aumento del contributo per le famiglie – che risulta simbolico – che iscrivono figli alle scuole paritarie; il rafforzamento delle disposizioni sulla digitalizzazione della scuola e la realizzazione di una due diligence sulle iniziative che a tal fine sono state avviate in Italia negli ultimi anni e di cui bisogna monitorare l’attuazione.

Ferdinando ADORNATO (AP) crede che i cicli socio-politici (come le generazioni degli uomini) seguano un arco di circa 30 anni. Se il trentennio 1960-1990 ha conosciuto la riforma meritoria di un ampliamento del diritto all’istruzione in Italia, intesa come rivoluzione democratica che ha permesso a tutti i ceti sociali di accedere all’emancipazione tramite l’esercizio di quel diritto, dagli anni 90 dello scorso secolo invece il Paese attende una riforma che ha perso il treno del cambiamento. Quest’ultimo era ed è ancora reso necessario per trovare nuovi modi di conciliare scuola di massa e servizio di qualità. Difficile di per sé, questa conciliazione inciampa in Italia anche in taluni peculiari connotati della cultura amministrativa e dei meccanismi del consenso. Ha ascoltato con interesse la collega Pannarale ma pensa che l’alternativa alla gerarchizzazione sia fatalmente la burocratizzazione. L’unica strada per garantire qualità ai livelli dimensionali della nostra collettività è l’introduzione di meccanismi di competizione. Le diverse scuole devono essere indotte a superare approcci di standard uniformi e imposti burocraticamente. Fu Luigi Berlinguer a comprendere per primo come questo egualitarismo tradisse – in fondo – la missione stessa della scuola pubblica, ragione per la quale introdusse l’autonomia. Il disegno di legge in esame fa un secondo passo, concependo l’albo territoriale degli insegnanti e la possibilità del dirigente scolastico di avvalersi di una propria squadra. In questa sfida Matteo Renzi ripercorre il sentiero di Tony Blair, il quale chiamò la scuola pubblica a un rinnovamento profondo. Se ne compiace ma ritiene necessario che si compia il terzo passo, quello più coraggioso della scuola libera, in cui le scuole stanno sul mercato e le famiglie sono messe in condizioni economiche paritarie, in modo da poter scegliere la scuola che preferiscono, pubblica o privata, cattolica o non. Sotto questo aspetto, bisognerà prevedere agevolazioni fiscali e altri strumenti, in ipotesi imponendo a coloro che hanno redditi più elevati rette più onerose per usufruire del servizio scolastico statale.

Trifone ALTIERI (FI-PdL), prende atto del cappello ideologico brillantemente esibito dai colleghi Palmieri e Adornato e giudica positivamente il tentativo in atto di realizzare una buona scuola, che eviti non tanto la fuga dalla scuola pubblica verso la privata ma ormai dalla scuola italiana verso quella straniera. Condivide l’esigenza di valorizzare la figura del dirigente scolastico ma non crede opportuno attribuirgli il ruolo di decisore solitario, quale neppure un amministratore delegato è nelle società per azioni, dove pure è presente un consiglio d’amministrazione. Potrebbe persino essere opportuna la rotazione periodica dei dirigenti scolastici, con la previsione di un limite alla loro permanenza nel medesimo istituto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) puntualizza che un simile limite esiste già a legislazione vigente, essendo il contratto dei dirigenti scolastici di durata triennale.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) riprendendo il suo dire, auspica che sia consentito, in attuazione dell’autonomia scolastica e in deroga alle ordinarie procedure, ammettere all’insegnamento, anche per periodi limitati, artisti, musicisti e sportivi di chiara fama, per elevare il livello qualitativo della docenza. Esprime perplessità, poi, sulla introduzione della Carta di 500 euro annui a disposizione dei docenti per attività di tipo culturale, la quale, pur rappresentando un valido ausilio, costituisce una sperequazione nei confronti di altre categorie ugualmente meritevoli di analoghi benefici: non vorrebbe, quindi, che questa operazioni rappresentasse prevalentemente un’iniziativa di tipo elettorale, come avvenuto in passato per altre iniziative promosse dal Governo. Con riferimento al piano di assunzioni e alla connessa valutazione dei docenti, ritiene utile valutare l’opportunità di applicare le tutele crescenti previste dalla nuova riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) anche ai docenti, con un contratto iniziale triennale, trasformabile successivamente in contratto a tempo indeterminato, non dovendosi fare distinzioni, a suo avviso, tra rapporto di lavoro pubblico e privato. Auspica, infine, che non vi siano barricate di tipo ideologico, né di merito né di tipo procedurale, nel prosieguo dell’esame del provvedimento.

Maria COSCIA (PD), relatrice, apprezzato il contributo di tutti i colleghi al dibattito, auspica che si crei una convergenza, in sinergia con il Governo, per la ricerca di miglioramenti del testo nell’imminente fase emendativa, fermo restando l’impianto della riforma. Ha ascoltato con attenzione le ricostruzioni d’ordine critico e storico fatte dai colleghi sulla funzione dell’istruzione nell’Italia del secondo dopoguerra e condivide sia la visione per cui il protagonismo della scuola pubblica è stato un fattore di rilancio delle classi meno abbienti sia la diagnosi per cui occorre pur sempre ridarvi lustro, in un quadro di collegamento con i territori e con le famiglie. Invitati i colleghi a non disprezzare istituti come il nuovo 5 per mille a favore delle scuole, il cosiddetto «school bonus» e le sponsorizzazioni, che possono determinare uno sviluppo dell’economia scolastica, guarda con fiducia alla prossima fase di discussione degli emendamenti.

Il sottosegretario Davide FARAONE, si compiace del lavoro svolto dalla Commissione, che ha svolto una discussione di livello notevole, dopo aver condotto un numero considerevole di audizioni nella scorsa settimana Ricordato che il problema del precariato nella scuola riguarda circa 550.000 persone e che tali dimensioni interrogano la politica nel suo complesso e non solo il Governo, auspica che il dibattito prosegua attenendosi al merito delle singole questioni senza attardarsi su suggestioni ideologiche. Ritiene non fondati i timori relativi ai poteri assegnati al dirigente scolastico, il quale, naturalmente, si avvarrà di tutti i contributi utili nel mondo della scuola. Ricorda, infine, che è già disponibile online il monitoraggio sull’utilizzo dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e che a breve saranno disponibili i dati inerenti allo stato degli edifici scolastici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento, il cui seguito è rinviato.

La seduta termina alle 15.50.


(7a Camera, 15.4.15) La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 14 aprile 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Roberto SIMONETTI (LNA) svolgerà alcune considerazioni sul piano assunzionale, sull’autonomia scolastica collegata al potere dei dirigenti degli istituti e sulle deleghe attribuite dall’articolo 21.
In primo luogo, rileva che le assunzioni cui si darà realmente luogo saranno solo 55.000, ossia molte di meno rispetto a quelle che erano state inizialmente annunziate. Esprime preoccupazione per le disposizioni di cui all’articolo 12, che prevedono la non rinnovabilità dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili che superino la durata complessiva di 36 mesi, con una opinabile interpretazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Osserva, poi, che di fatto il piano di assunzioni risulta annuale e che coloro che ne restano al di fuori dovranno superare un concorso pubblico, nonostante le esperienze acquisite anche a seguito di corsi di formazione a pagamento, che sono stati finora richiesti e incentivati dallo Stato. Reputa opportuno rendere almeno triennali le graduatorie che verranno predisposte, prorogando tutte le graduatorie attualmente aperte, permettendo così una valorizzazione delle competenze acquisite dai docenti. Ritiene, inoltre, singolare che si attribuiscano 500 euro annui agli insegnanti anche per poter accedere a musei, cinema o teatri invece che con una formazione professionale qualificante.
Con riferimento all’articolo 21, osserva che diverse materie contenute nelle 13 deleghe sono oggetto della disciplina degli articoli precedenti, quasi che si voglia dettare con questi un assetto fissato dal Parlamento che, però, sarà superato dall’attività normativa del Governo. Il provvedimento in esame declina l’autonomia scolastica esclusivamente come potenziamento delle prerogative del dirigente scolastico, scartando l’ipotesi del federalismo scolastico – che creerebbe, viceversa, sinergie tra le scuole, con la valorizzazione delle loro articolazioni collegiali, enti locali e realtà lavorative territoriali per favorire l’alternanza scuola-lavoro, studenti e famiglie – e tornando a una sorta di centralismo statale, che vede il dirigente scolastico dipendere solamente dal MIUR, con un rapporto che assomiglia a quello tra prefetto ed Esecutivo.
Segnala, infine, che sarebbe opportuno inserire nell’articolato disposizioni specifiche per l’inclusione scolastica degli studenti non udenti.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) rileva che il piano della «Buona scuola» non si esaurisce nel piano di assunzioni di oltre 100.000 docenti, ponendosi come scopo il raggiungimento della serenità e della soddisfazione degli studenti. Precisa che la rideterminazione al ribasso del numero delle assunzioni rispetto alla previsione iniziale è dovuta alla verifica effettuata dal MIUR, che ha evitato di includere più di una volta docenti inseriti in più graduatorie. Segnala, inoltre, i seguenti aspetti positivi del provvedimento, che esaltano l’autonomia, la libertà didattica e la programmazione nelle scuole: assunzione di docenti, che costituisce una chiara inversione di tendenza rispetto agli ingenti tagli di organico operati a seguito della riforma Gelmini; organico funzionale, che consente a ciascuna istituzione scolastica di disporre di un numero adeguato di docenti per tutte le proprie attività; programmazione delle attività, con la conoscenza delle risorse sia umane sia finanziarie, per mezzo di piani triennali che garantiscono anche la continuità didattica, senza sminuire il ruolo degli organi collegiali della scuola, anche con il coinvolgimento degli enti territoriali, delle famiglie e degli studenti; introduzione di un bonus di 500 euro per l’arricchimento culturale degli insegnanti; digitalizzazione del mondo della scuola. Segnala, poi, che, nel corso delle audizioni informali, la gran parte delle associazioni degli studenti ha valutato favorevolmente diversi aspetti della riforma, come il metodo di consultazione adottato, la flessibilità del curriculum, le disposizioni sull’alternanza scuola-lavoro, auspicando una sempre maggiore partecipazione attiva degli studenti agli organi collegiali.

Simone VALENTE (M5S) reitera la richiesta, avanzata ieri dal collega Gallo, di assicurare la pubblicità dei lavori delle sedute in sede referente dedicate al presente provvedimento anche tramite la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, deve chiarire che la Giunta per il Regolamento e la Presidente della Camera, rispettivamente in un parere del 14 luglio 2004 e in una lettera del dicembre 2014, hanno escluso la possibilità di trasmettere in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati le sedute in sede referente.

Luigi GALLO (M5S) considera tale risposta improntata a burocratismo.

Giancarlo GIORDANO (SEL) evidenzia la necessità di intervenire nel settore della scuola con un provvedimento organico e ben strutturato, anche alla luce del fatto che nel Documento di economia e finanza 2015, recentemente licenziato dal Consiglio dei ministri, si colloca il provvedimento all’esame.
Secondo le previsioni del Governo, tale riforma comporterà un aumento del 2,4 per cento del PIL nel corso dei prossimi dieci anni. Nondimeno, ritiene tale previsione molto ottimistica e torna a criticare la tempistica frettolosa impressa dal Governo all’iter del provvedimento in esame, del quale teme sarà compromessa la qualità. Questo aspetto è particolarmente preoccupante data la connotazione costituzionale della discussione sulla scuola, che gli pare, però, mortificata da elementi quali il verticismo che si evince dalle norme sul dirigente scolastico e sul depotenziamento degli organi collegiali. In questo senso, gli pare che la Buona scuola sia legata da un filo rosso alla riforma del Senato, al nuovo assetto delle Province, alla legge elettorale e alla riforma del mercato del lavoro. In tutti questi segmenti di lavoro parlamentare, si è assistito alla restrizione degli spazi democratici.
Dopo aver espresso perplessità sulle disposizioni relative all’edilizia scolastica, all’attuazione del 5 per mille destinato alle scuole e allo school bonus, esprime la preoccupazione che le offerte di apertura fatte da esponenti della maggioranza sia riveleranno meramente di cortesia, laddove in realtà la maggioranza medesima intende il testo come quasi immodificabile nel contesto di una discussione strozzata.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.55.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) osserva che il gruppo di Forza Italia intende individuare alcune criticità e punti positivi, alla luce delle numerose audizioni dei giorni scorsi e del serrato confronto e dialogo di questi mesi con i principali attori del mondo della scuola e con i territori. Vi sono punti di contatto, che riprendono le principali battaglie di sempre di Forza Italia-PDL. Ritiene di poter dividere il provvedimento in due macro aree: il piano straordinario di assunzioni e gli interventi sull’autonomia. La grande assente dal provvedimento è la valutazione, con riferimento sia ai docenti sia ai dirigenti. Considera con favore la rivitalizzazione e il rafforzamento dell’autonomia scolastica, dopo il percorso di questi anni, dalla legge Bassanini del 1997 ad oggi: si è trattato di una vicenda di autonomia incompiuta per mancanza di un effettivo ruolo gestionale del Dirigente scolastico, che non ha potuto gestire a pieno le risorse umane e finanziarie. Valuta positivamente anche il piano triennale dell’offerta formativa. Sarebbe bene chiarire se il POF di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 venga assorbito dal nuovo piano triennale.
Circa il senso e la funzione del POF triennale, crede che questo serva – similmente a quanto avviene nei sistemi di gestione della qualità – a individuare, calibrare e monitorare i fabbisogni della scuola e le necessità di organico. Si tratta di una responsabilità che il disegno di legge intesta al Dirigente scolastico, il quale verrà su questo verrà valutato. Il nuovo piano potrebbe essere rivisto annualmente e, comunque, deve contenere anche il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica. Il Piano di aggiornamento, contenuto nel Piano Triennale, deve riguardare tutto il personale scolastico: docenti, dirigente e personale amministrativo. Per quanto riguarda il potenziamento dell’Offerta Formativa, reputa positiva l’implementazione dello studio della lingua inglese – una delle tre i del Governo Berlusconi – ma crede necessaria l’aggiunta di ulteriori obiettivi: l’insegnamento obbligatorio di diritto e di economia in tutte le scuole superiori, il potenziamento del latino e l’ampliamento delle iniziative di orientamento. Giudica con favore il curriculum dello studente, che era già previsto dalla Riforma Gelmini (decreto del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010).
Dichiaratasi d’accordo con il rafforzamento delle competenze gestionali del Dirigente scolastico, puntualizza che tale figura non può essere elettiva perché richiede notevoli conoscenze e competenze, che solo un concorso selettivo e una formazione approfondita sono in grado di garantire. Bisogna certamente rendere esplicito quanto avviene già nelle scuole: il Dirigente scolastico non opera da solo, ma in collaborazione con i docenti e il personale. Per questo crede necessario che sia affiancato in modo esplicito da uno staff e coadiuvato nella scelta dei docenti. Va armonizzata, inoltre, la normativa vigente degli organi collegiali. È necessario, inoltre, rafforzare la valutazione del dirigente e prevedere contratti che indichino in modo chiaro obiettivi relativi all’istituzione scolastica che questi dirige e su cui valutarlo.
Il piano straordinario di assunzioni è reso altresì necessario dal pronunciamento della Corte di Giustizia Europea. Tuttavia, come anche è emerso a più riprese nelle audizioni conclusesi la settimana scorsa, le decisioni amministrative al riguardo devono tener presente che nel nostro ordinamento la distinzione tra vincitori di concorsi e idonei, in definitiva, non è contemplata. Per questo, il gruppo di Forza Italia chiede che gli idonei siano inseriti a pieno titolo nel Piano assunzionale. Per il resto, va bandito al più presto un concorso per le classi di concorso esaurite e che tenga conto di percorsi seri di abilitazione (TFA). L’articolo 12 va stralciato o modificato, assegnando a contratti a tempo indeterminato tutti i posti vacanti e disponibili. Conclude il suo intervento, sottolineando come occorra precisare meglio i criteri di scelta da parte dei dirigenti dei docenti inseriti negli albi territoriali, in modo tra l’altro da tutelare con pienezza i diritti delle persone in maternità o con disabilità.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ha ascoltato con attenzione i numerosi interventi dei parlamentari dell’opposizione, sia durante le audizioni della settimana scorsa, sia durante la discussione generale avviata in questa. Non crede, però, che il provvedimento in esame porterà a una dilatazione delle disuguaglianze che già esistono nel contesto scolastico italiano. In passato si è creduto di poter perseguire l’uguaglianza sostanziale dei bambini e dei ragazzi attraverso la somministrazione di modelli standardizzati di prestazione didattica e pedagogica: ma l’uguaglianza non si raggiunge sulla base di parametri rigidi e preconfezionati. Le realtà di riferimento sono infatti spesso assai diverse, anche all’interno delle singole scuole. Le classi sono ormai caratterizzate da pluralità di lingue, di provenienze geografiche, di talenti e di bisogni educativi differenziati.
L’autonomia scolastica, in questo panorama, non si è quindi potuta sviluppare, sia per mancanza di risorse, sia per l’insufficiente flessibilità dei modelli gestionali della scuola. Al riguardo, porta l’esempio della determinazione dell’organico di una scuola, che sinora è dettato da un’implacabile equazione: numero di alunni iscritti all’istituto diviso 26 o 27 e moltiplicato per il numero di materie. Questo è un sistema di calcolo, non è uno strumento per offrire un reale servizio e far funzionare le scuole. Né esso dà garanzie di stabilità agli insegnanti, dato che produce i cosiddetti «perdenti posto» e i trasferimento d’ufficio. Venendo poi alle marcate censure che ha ascoltato in ordine all’articolo 7, si sente di poter tranquillizzare i colleghi sulla circostanza che i dirigenti scolastici ben conoscono il valore della collegialità e molto difficilmente si trasformeranno in despoti. Crede che essi comprenderanno bene come l’insieme dei poteri loro attribuiti, uniti a certezze finanziarie e ad altre risorse strumentali, siano funzionali a un ruolo di registi dell’autonomia scolastica, più che di dittatori.

Mara CAROCCI (PD) osserva che – a sentire molti di quanti l’hanno preceduta – il provvedimento all’ordine del giorno sarebbe quasi come un colpo di maglio su una realtà se non proprio idilliaca, certamente serena e positiva. Purtroppo non è così. La scuola attende da molti anni una vera riforma, che investa non più i profili finanziari in chiave di taglio ma l’organizzazione effettiva del servizio educativo. Toccherà pertanto alcuni punti che le derivano dalla sua esperienza di dirigente scolastica che condivide, peraltro, con le ultime due oratrici che l’hanno preceduta.
Circa il termine del mese di maggio entro cui le scuole dovranno presentare il POF triennale, constata che oggi il POF annuale deve essere presentato entro giugno. Alle scuole, pertanto, si richiede, l’anticipazione di un solo mese a fronte, però, della garanzia di avere risorse umane, strumentali e finanziarie certe e utili per l’attuazione del POF medesimo. Le pare pertanto che lo scambio sia vantaggioso.
Circa poi il preteso caos che si determinerebbe con l’attribuzione ai dirigenti scolastici di competenze sull’utilizzo dei docenti in classi di concorso di cui non possiedono l’abilitazione, deve rimarcare che il timore per cui, per esempio, un docente di matematica potrebbe finire per insegnare italiano non è fondato. Restano, infatti, fermi i requisiti di possesso del titolo di studio. Viceversa, per quanto riguarda le materie affini, il disegno di legge consente un margine di flessibilità che potrebbe giovare sia alle scuole e agli studenti, sia agli stessi docenti.
Le responsabilità del dirigente scolastico, rafforzate dal provvedimento in esame, sono in realtà già definite dal decreto legislativo n. 59 del 1998. A queste i dirigenti scolastici già fanno fronte e vi sono, pertanto, preparati a motivo del superamento di concorsi duri e selettivi. La formazione continua dei docenti è attualmente un diritto-dovere non meglio specificato, ma rappresenta un’esigenza imprescindibile che verrà finalmente «normata» e soddisfatta. La «carta per i docenti» costituisce in questo senso un riconoscimento della docenza come professione culturale, ma non esaurisce né sostanzia di per sé la formazione in servizio. Per quel che concerne i finanziamenti di privati, fermo restando che lo Stato non può e non deve abdicare alla sua funzione, la necessità evidente di perequare fra scuola e territorio più e meno abbienti deve tener conto di un equilibrio che non faccia perdere del tutto le erogazioni che più volentieri si fanno per la propria scuola e molto meno per un calderone indifferenziato.
Si riserva, comunque, di svolgere ulteriori rilievi al momento dell’esame degli emendamenti che saranno presentati al testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani alle ore 10.

La seduta termina alle 16.10.


(7a Camera, 14.4.15)  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dato conto delle sostituzioni, ricorda che, nella seduta del 10 aprile 2015, si è svolta la relazione della collega Coscia e che alla Commissione spettano ora due passaggi procedurali: in primo luogo, occorre adottare il testo base; in secondo luogo, occorre deliberare su due richieste di stralcio presentate dal gruppo SEL e dal gruppo Movimento 5 Stelle. Le predette richieste di stralcio ineriscono agli articoli 8 e 21.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede che d’ora innanzi la pubblicità dei lavori delle sedute in sede referente dedicate al presente provvedimento sia assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ne verificherà la possibilità.

Simone VALENTE (M5S) chiede che, ai sensi dell’articolo 16-bis del Regolamento, la Commissione acquisisca il parere del Comitato per la legislazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, fa presente che tale parere sarà richiesto a prescindere dall’istanza di componenti la Commissione. Chiede quindi alla relatrice di indicare quale intenda proporre come testo base per il seguito della discussione.

Maria COSCIA (PD), relatrice, dopo aver ricordato che la relazione introduttiva è stata strutturata in base al testo del disegno di legge governativo A.C. 2994, propone quest’ultimo come testo base.

Simone VALENTE (M5S) sottolinea che le diverse proposte di legge inerenti alla materia trattata dall’A.C. 2994 presentano un contenuto talvolta ampiamente divergente da quest’ultimo. Ritiene, quindi, necessario procedere alla costituzione di un comitato ristretto che predisponga un testo unificato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, preso atto di questa insistenza, darà la parola ad un oratore a favore e a uno contro sulla proposta della relatrice.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) interviene a favore.

Giancarlo GIORDANO (SEL) interviene contro.

La Commissione approva la proposta della relatrice e adotta quello del Governo come testo base.

Maria MARZANA (M5S) chiede che sia abbinata a quelle in discussione anche la sua proposta di legge A.C. 2504, recante disposizioni per il potenziamento dell’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole secondarie di secondo grado.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, assicura che le ulteriori richieste di abbinamento saranno attentamente valutate nel prosieguo della discussione. Passando quindi all’esame delle richieste di stralcio, ricorda che, sebbene questo sia – nella sostanza – non dissimile da un emendamento soppressivo, la prassi vuole che su di esso non si deliberi al momento in cui si perviene all’articolo cui lo stralcio si riferisce (in questo caso gli articoli 8 e 21), bensì in via preliminare, onde rendere la discussione più chiara e ordinata. La deliberazione sullo stralcio assume dunque un significato essenzialmente procedurale e su di essa – di norma – avrebbe la parola un oratore a favore e uno contro. Ritiene, comunque, di estendere la facoltà di parola, su una questione che assume una particolare rilevanza, a un membro per gruppo su entrambe le richieste di stralcio, acquisendo inoltre il parere della relatrice e del Governo. Dà quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire sulla richiesta di stralcio dell’articolo 8.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che la richiesta di stralcio dell’articolo 8 sia coerente con la posizione già espressa dal Movimento 5 Stelle, il quale sin dal 10 marzo aveva chiesto di procedere all’emanazione di due distinti provvedimenti, relativi, rispettivamente, alle assunzioni del personale e alle restanti questioni concernenti la riforma organica della scuola. Stigmatizza quindi l’accelerazione impressa dal Governo e dalla sua maggioranza all’esame del presente provvedimento, che non permette al Parlamento di esercitare le proprie prerogative: dopo aver affermato che non è stato prescelto lo strumento del decreto-legge per permettere al Parlamento di svolgere pienamente l’attività legislativa, ma si è poi, di fatto, imposto un procedimento di esame del provvedimento altrettanto accelerato, che non permette un compiuto esame di tutte le questioni che ineriscono al complesso mondo della scuola. Ricorda poi che, essendo solo da pochi giorni disponibile il testo, risulta molto ristretto il tempo a disposizione per l’entrata in vigore del provvedimento e degli atti attuativi, nonostante il Governo abbia cominciato a parlare del piano della «Buona scuola» sin dal settembre scorso. Evidenzia, in particolare, che entro il 31 maggio dovrebbero essere redatti i piani triennali per l’offerta formativa, in base ai quali deve essere determinato l’organico necessario per procedere al reclutamento. A sostegno della richiesta di stralcio dell’articolo 8, ritiene che sia possibile procedere alle assunzioni tramite il sistema di reclutamento vigente, indipendentemente dalle nuove disposizioni concernenti gli albi territoriali dei docenti e la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Auspica, infine, che il presente provvedimento non arrivi «blindato» all’esame dell’altro ramo del Parlamento, al fine di procedere alle modifiche migliorative necessarie.

Giancarlo GIORDANO (SEL), ricordato che nel corso delle audizioni informali era stato sollecitato da più parti lo stralcio sia delle disposizioni di cui all’articolo 8, sia delle disposizioni di cui all’articolo 21, interviene preliminarmente a favore dello stralcio dell’articolo 8. Segnala, quindi, che nella prima seduta in sede referente del provvedimento erano presenti pochissimi deputati, osservando che ciò che caratterizza lo stesso è «la fretta». Aggiunge che il Governo – dopo aver utilizzato abbondantemente, in passato, lo strumento del decreto-legge – nella presente occasione, ove parrebbe opportuno adottare un provvedimento d’urgenza per permettere in tempo utile almeno l’assunzione dei necessari docenti, non ha proceduto in questo senso. Ha comunque il sentore che, a un certo punto, lo stralcio si farà. Anticipando la discussione sulla richiesta di stralcio dell’articolo 21, inoltre, ritiene eccessivo il numero di deleghe conferite da tale articolo, in maniera cieca, al Governo, che in tal modo offusca la centralità del Parlamento.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) interviene contro la richiesta di stralcio dell’articolo 8. Tale articolo è indivisibile dal resto delle disposizioni che rappresentano un’organica riforma del settore scolastico. Sottolinea, in particolare, che le disposizioni sulle assunzioni sono parte integrante di tutto l’impianto, non volendosi realizzare una sanatoria e permettendo al dirigente scolastico di scegliere i docenti più adatti per la propria scuola. Dopo aver ricordato che ciascuna istituzione scolastica, in futuro, potrà contare su 5-6 docenti in più, grazie al presente provvedimento, ritiene che lo stesso sia comunque migliorabile, anche in base a quanto emerso nel corso delle audizioni informali.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda, al di là della questione relativa allo stralcio, che il provvedimento in esame costituisce una riforma fondamentale del Paese, che segue a una consultazione di massima e alla famosa sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, in merito al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola. Chiede quindi al Governo di assicurare che sarà in grado, tramite il MIUR, di attuare la presente riforma, evitando che si crei un contenzioso analogo a quello verificatosi in passato con riferimento all’accesso alle facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione. Manifesta poi perplessità per l’eccessivo numero di deleghe indicate nell’articolo 21 e sulla possibilità che gli attuali dirigenti scolastici possano svolgere tutte le nuove funzioni che il provvedimento conferisce loro.

Maria COSCIA (PD), relatrice, conferma la sua contrarietà, già espressa in sede di relazione, allo stralcio dell’articolo 8, in quanto paventa, tra l’altro, che, a legislazione vigente, non sia possibile procedere all’assunzione di nuovi docenti, se non in maniera limitata.

Il sottosegretario Davide FARAONE ricorda che il provvedimento in esame assume la veste di disegno di legge per assicurare un maggior coinvolgimento del Parlamento nel processo decisinale. Esso rappresenta anche il frutto di una consultazione pubblica, che ha portato a una modifica del piano della «Buona scuola» originariamente presentato. Auspicando che la discussione si svolga senza atteggiamenti pregiudiziali, frutto di valutazioni ideologiche, ritiene che le assunzioni, in quanto funzionali all’esercizio di attività indispensabili per la migliore riuscita della cosiddetta «Buona scuola», siano un argomento non separabile dal resto del progetto di riforma. Esprime quindi parere contrario sullo stralcio dell’articolo 8.

La Commissione respinge le richieste di stralcio dell’articolo 8, avanzate, rispettivamente, dai deputati Giordano e Pannarale e Simone Valente.

Annalisa PANNARALE (SEL), intervenendo a favore della richiesta di stralcio dell’articolo 21, presentata dal suo gruppo, osserva che lo stesso presenta ben 13 deleghe in bianco al Governo, concernenti aspetti essenziali della scuola, e in particolare del sistema pubblico dell’istruzione, nei suoi diversi profili. Ritenendo, quindi, che il presente disegno di legge contrasti con le disposizioni di cui all’articolo 76 della Carta costituzionali, in quanto nello stesso non sono indicati precisi criteri e principi direttivi di delega, preannuncia la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge in esame. Dopo aver ricordato che le criticità principali evidenziate nel corso delle audizioni informali concernevano la tempistica assai stringente dei tempi di esame e l’eccesso di materie delegate al Governo, ritiene infine che il disegno di legge, nell’attuale testo, possa determinare un peggioramento del sistema scolastico.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ricordato che quelle contenute nell’articolo 21 non costituiscono deleghe in bianco, essendo invece funzionali all’attuazione della riforma, ritiene comunque utile procedere a un’ulteriore riflessione sull’opportunità di stralciare l’articolo 21 dal resto della riforma. Non si scandalizzerebbe se la decisione sullo stralcio dell’articolo 21 fosse accantonata.

Gianluca VACCA (M5S), dichiarandosi favorevole in via di principio appoggiando allo stralcio dell’articolo 21, saluta con soddisfazione l’apertura fatta dalla collega Malpezzi.

Maria COSCIA (PD), relatrice, pur ritenendo che le deleghe indicate nell’articolo 21 non siano in bianco, condivide la posizione della collega Malpezzi.

Il sottosegretario Davide FARAONE si dichiara favorevole ad accantonare la decisione sullo stralcio dell’articolo 21, anche con riferimento a singole deleghe. Invita, comunque, a valutare il fatto che stralciando, in questa occasione, alcune questioni concernenti il settore dell’istruzione, si potrebbe correre il rischio di non affrontare più, in futuro, tali aspetti.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda che il Parlamento è sovrano, non dovendo essere il Governo ad indicargli quali materie esso possa affrontare.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver precisato che le posizioni del suo gruppo non prendono spunto da valutazioni di natura ideologica, apprezza l’apertura verso un eventuale accantonamento di tutto o parte del contenuto dell’articolo 21, espressa da parte sia del sottosegretario Faraone, sia della relatrice, sia dell’onorevole Malpezzi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, alla luce del dibattito svolto, non essendovi obiezioni, dispone l’accantonamento della richiesta di stralcio dell’articolo 21 presentata dagli onorevoli Giordano e Pannarale.

Gianluca VACCA (M5S), chiede che la Commissione deliberi di acquisire dal Governo, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Regolamento, dati e informazioni, anche con la predisposizione di un’integrazione della relazione tecnica, concernente il provvedimento in esame. In particolare, reputa necessario, per valutare l’impianto complessivo della riforma, acquisire ulteriori dati in merito alla consistenza delle graduatorie in essere, con una suddivisione per classi di concorso, mettendo in rilievo il fabbisogno di diritto e di fatto di docenti da assumere, nonché dati relativi ai contratti a tempo determinato stipulati nell’ultimo anno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, suggerisce al collega Vacca di formulare la richiesta per iscritto.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime la disponibilità del Governo a fornire i dati richiesti in tempi rapidi.

Umberto D’OTTAVIO (PD), osserva preliminarmente che la nostra scuola non produce i risultati che ci si dovrebbe aspettare e il crollo di ieri di un soffitto di una scuola di Ostuni dimostra quanto ci sia ancora da fare per la scuola. Apprezza l’intento del presente provvedimento di sviluppare il sistema di autonomia della scuola, basato sulla libertà di insegnamento e sulla responsabilità, superando l’attuale modello, la cui cifra sembrano essere le circolari ministeriali. Criticato il criterio del massimo ribasso nell’aggiudicazione degli appalti, che ha permesso che si realizzassero edifici scolastici scadenti. Ritiene molto positivo che il provvedimento dedichi diverse norme al tema dell’edilizia scolastica e, in particolare, alla sua sicurezza. Con riferimento all’articolo 15 del provvedimento, concernente la destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, osserva – pur constatando che il testo appare non sufficientemente chiaro – che questo nuovo strumento deve intendersi aggiuntivo rispetto all’istituto del 5 per mille attualmente vigente. Aggiunge che si dovrebbe valutare una diversa modalità di assegnazione delle risorse rivenienti da tale destinazione, in quanto la disciplina ora presente nel testo potrebbe favorire ulteriori discriminazioni nei diversi ambiti territoriali del Paese. Rileva, inoltre, che non è preso in adeguata considerazione il tema dell’educazione degli adulti, con una valorizzazione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Dopo aver osservato che i circa 300.000 precari non possono essere tutti assunti nell’immediato futuro, considera non di meno molto consistente la prossima immissione in ruolo di oltre 100.000 docenti. Simili dimensioni non trovano attualmente riscontri in altri settori del pubblico impiego, altrettanto importanti quale, ad esempio, quello della sanità.

Luigi GALLO (M5S) osserva come l’esito complessivo del presente disegno di legge sarà tale da determinare la fine della scuola pubblica, in quanto vengono poste in competizione le varie istituzioni scolastiche. Rileva, inoltre, che al dirigente vengono attribuite diverse nuove funzioni, pedagogiche, didattiche e valutative. Lo si stimola alla ricerca di sponsorizzazioni e di erogazioni liberali a favore della scuola. Considerata favorevolmente la posizione dell’onorevole D’Ottavio in merito alla modifica delle disposizioni di cui all’articolo 15, affinché non si determinino eccessivi squilibri tra scuole di eccellenza e «ghetti», denunzia però la minore disponibilità di risorse del sistema scolastico italiano in confronto alla media europea, avvertendo, comunque, che la scuola non deve realizzare la propria autonomia collocando un prodotto sul mercato. Il provvedimento limita fortemente la collegialità degli organi scolastici, scoraggiando la realizzazione di reti tra le scuole che, anzi, vengono messe in competizione l’una contro l’altra. Ribadita la necessità di porre fine alla precarietà e non quella di «eliminare» i precari, osserva che il prospettato sistema di reclutamento tramite le graduatorie ad esaurimento, con la possibilità di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, determinerà probabilmente una carenza degli insegnanti nelle materie scientifiche, stante l’improponibile percorso di destinare a tali materie docenti di discipline umanistiche. Leggere che un obiettivo della «Buona scuola» è il potenziamento di discipline quali musica, informatica e inglese appare, dunque, un’utopia.

Silvia CHIMIENTI (M5S) osserva che un progetto complesso di riforma, che ridisegna il mondo della scuola, non può essere esaminato in pochi giorni, come è stato invece imposto dal Governo. Dopo aver espresso amarezza per la reiezione della richiesta di stralcio dell’articolo 8, pensa che occorra svolgere una discussione serena e aperta a interventi migliorativi, ritenendo impossibile procedere entro il 31 maggio agli adempimenti previsti dall’articolo 8 per le assunzioni. Richiama la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dall’onorevole Vacca in merito al numero di posti vacanti e disponibili, nonché ai contratti a tempo determinato stipulati nell’ultimo anno e considera vaghe e fumose, altresì, le disposizioni concernenti la consistenza delle graduatorie di istituto in essere, chiedendo che siano ricompresi nelle stesse anche i docenti di seconda fascia. Osserva, poi, che la portata normativa di varie parti del testo risulta non comprensibile e di difficile interpretazione, come emerge anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, che non riesce a sciogliere tutti i nodi contenuti nel provvedimento, soprattutto con riferimento al POF triennale e alle graduatorie. Ritiene poi che il modello di scuola che emerge dal provvedimento stravolga l’attuale assetto, incentivando la competizione tra scuole, docenti e studenti. Osserva, inoltre, che le cattedre vacanti e disponibili sono ben oltre 30.000, come prospettato nella relazione annessa al provvedimento, ricordando che negli ultimi 10 anni sono stati stipulati 1,5 milioni di contratti a termine. Si domanda, infine, se il sistema degli albi territoriali valga solo in questa fase iniziale, per poi essere sostituito dal sistema dei concorsi.

Milena SANTERINI (PI-CD), dopo aver ricordato che la VII Commissione ha recentemente approvato una risoluzione in merito ai contenuti che avrebbe dovuto presentare l’emanando disegno di legge attuativo della «Buona scuola», osserva che la stabilizzazione dei docenti – che non deve rappresentare una misura clientelare, come avvenuto in passato – costituisce una misura necessaria, ma non sufficiente, per favorire lo sviluppo degli apprendimenti degli studenti italiani. Elenca una serie di aspetti critici che, tuttavia, permangono nel testo presentato: si tratta essenzialmente delle disposizioni relative ai dirigenti scolastici, alla valutazione e alla formazione dei docenti e alla disciplina del 5 per mille, profili che dovrebbero essere inseriti in un ampio contesto di scuola intesa come comunità. Esprime quindi perplessità sull’istituzione del voucher per i docenti e sottolineata l’importanza del problema della dispersione scolastica e, fatto cenno alla bocciatura degli alunni nelle primissime classi, ritiene che tale fenomeno sia il sintomo di un fallimento del sistema scolastico ed educativo e non dell’individuo. Giudica infine positivo l’accantonamento della richiesta di stralcio dell’articolo 21.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.35.

Ilaria CAPUA, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Anna ASCANI (PD) non condivide i toni apocalittici con cui si descrive questo provvedimento, che non manda a morte la scuola pubblica. Con il presente disegno di legge si può realizzare davvero l’autonomia di cui tanto si parla dai tempi del Ministro Berlinguer. Sottolinea l’importanza dei seguenti interventi: la realizzazione dell’organico funzionale dell’autonomia, che attribuisce un maggior numero di docenti alle istituzioni scolastiche; l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021; l’attuazione della didattica per competenze; la valorizzazione della funzione dei dirigenti scolastici – i quali non assumono le caratteristiche di dittatori, come si è voluto, in maniera strumentale, sostenere da parte di taluni, mortificando in tal modo la loro attività – attribuendo loro maggiori strumenti; la destinazione del 5 per mille come istituto parallelo all’istituto del 5 per mille attualmente esistente, con un eventuale riformulazione del testo ai fini di una maggiore comprensione; l’istituzione dello school bonus di cui all’articolo 16, con un’eventuale chiarificazione del testo. Osserva, quindi, che si tende, in particolare con le norme di cui all’articolo 5, concernente il 5 per mille, a superare l’attuale sistema di contribuzione volontaria a carico delle famiglie, che attualmente differisce notevolmente a seconda degli ambiti territoriali e delle diverse istituzioni scolastiche. Aggiunge che la formazione degli insegnanti viene migliorata, essendo destinati ad essa 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e che tale misura deve essere tenuta distinta dall’istituzione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente di cui all’articolo 10. Valuta, inoltre, positivamente lo stanziamento di 90 milioni di euro, di cui all’articolo 5, comma 6, a favore dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale. Dopo aver ricordato che, in passato, il settore della scuola ha subito i tagli conseguenti alla riforma Gelmini-Tremonti, ritiene che l’attuale testo possa essere migliorato senza che il suo impianto sia demolito.

Maria MARZANA (M5S) rimarca gli aspetti lacunosi e critici che emergono dal testo del provvedimento: l’organico non è realmente funzionale e non permette la realizzazione della cosiddetta «scuola aperta», tesa a ridurre la dispersione scolastica, anche perche nel testo non si fa menzione del personale ATA; gli educatori, pur svolgendo un’importantissima funzione, non sono stati equiparati ai docenti; la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici favorirà il fenomeno clientelare e la subordinazione del docente rispetto al dirigente. Lamenta in questa chiave che i docenti scelti dai dirigenti scolastici, dopo tre anni, potrebbero perdere il posto di lavoro per mancata riconferma.

Manuela GHIZZONI (PD) e Mara CAROCCI (PD) obiettano che quanto appena affermato dalla collega Marzana non risponde al vero.

Maria MARZANA (M5S), dopo aver ribadito che quest’ultimo aspetto dovrà essere chiarito, ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che dopo 36 mesi di contratti a termie debba seguire l’assunzione a tempo indeterminato e non la disoccupazione dei docenti, come invece viene disposto dal presente provvedimento. Con riferimento, poi, alla «didattica delle competenze» teme che, dato il clima di fretta e d’improvvisazione in cui la riforma sarà partorita, potrà avvenire, ad esempio, che un docente della scuola superiore svolga attività di supplenza nella scuola primaria.

Luisa BOSSA (PD) deve precisare che con l’espressione «didattica delle competenze» ci si riferisce agli alunni e non a coloro che svolgono la funzione docente.

Ilaria CAPUA, presidente, constatata anche la disponibilità del Governo, propone che la Commissione fissi alle ore 18 di giovedì 16 aprile il termine per la trasmissione, da parte dello stesso, dei dati e delle informazioni richiesti dai colleghi del Movimento 5 Stelle.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

Il 7, 8, 9 e 10 aprile gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni Istruzione di Senato e Camera svolgono audizioni informali sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione