Sentenza Consiglio di Stato 18 febbraio 2015, n. 834

N. 00834/2015REG.PROV.COLL.

N. 00363/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2015, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Angiolini, Isetta Barsanti Mauceri, Luca Formilan, Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco (Studio Aiello) Americo in Roma, Via Cosseria N. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 11712/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n. 8843/2013 Tar Lazio sezione III bis – sul silenzio-rifiuto sull’obbligo di emanazione dell’ordinanza con la quale sono stabiliti i termini e le modalita’ per le elezioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – mcp

 

Vista la misura cautelare di sospensione di esecutività della sentenza sopra indicata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Andrea Fedeli, Vittorio Angiolini e Barsanti Mauceri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a. la Federazione Lavoratori della conoscenza agiva chiedendo la esecuzione della precedente sentenza n. 8843 del 2013 confermata in appello (con sentenza n. 866 del 24 febbraio 2014) con cui il Tar Lazio sezione III bis aveva accolto il ricorso avverso il silenzio proposto con il rito ai sensi dell’art. 117, dichiarando la inerzia del Ministero della istruzione, università e ricerca che, in violazione dell’art. 2, comma 9 del d.lgs. 233 del 1999, non aveva provveduto alla emanazione delle misure necessarie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministero non aveva provveduto, seppure sollecitato all’adempimento dei suoi doveri, alla emanazione della ordinanza ministeriale prevista dalla norma citata, avente ad oggetto la fissazione dei termini e delle modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori della scuola in seno al detto organismo nonché per le designazioni e le nomine degli altri componenti non elettivi.

Conseguentemente, la sentenza su indicata ordinava al Ministero di emanare la suddetta ordinanza (prevista dall’art. 2 comma 9 del d.lgs.233 del 1999) entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della decisione e, per la ipotesi di inerzia, nominava commissario ad acta il Prefetto di Roma con facoltà di delega. Con successivo ricorso la Federazione istante faceva presente che, nonostante solleciti e diffide ripetuti, successivi alla sentenza da eseguire, l’amministrazione non aveva ottemperato; in data 21 luglio 2014 il dott. Antonio Tedeschi, viceprefetto delegato dal Prefetto di Roma, aveva comunicato che erano in corso approfondimenti per individuare la procedura necessaria per ottemperare alla decisione; nel frattempo l’art. 23 quinquies del d.l. 90 del 2014, convertito in legge n.114 del 2014 aveva stabilito che le elezioni dell’organo “sono bandite entro il 31 dicembre 2014”.

Il giudice di primo grado, dopo avere specificato che si era in sede di ottemperanza del giudizio sul silenzio qualificandolo ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., e dopo avere ritenuto che, anche dopo la sopravvenienza normativa richiamata, non poteva ulteriormente tollerarsi la inadempienza dell’amministrazione, ordinava al Delegato dal Prefetto di provvedere entro il termine di trenta giorni.

Avverso tale sentenza propone appello, chiedendo la misura cautelare anche monocratica di sospensione della esecutività dell’appellata sentenza, il Ministero deducendo che: a) la sentenza è errata e in contraddizione con altra decisione della stessa sezione che, due giorni dopo la udienza (decisione del 26 novembre n.11766 del 2014), riteneva conclusa l’attività del commissario “atteso che nelle more” era intervenuta la nuova normativa su richiamata; b) l’art. 23 quinquies del d.l. 90 del 2014, convertito in legge n.114 del 2014 ha stabilito che le elezioni dell’organo “sono bandite entro il 31 dicembre 2014”; tale posposizione dei termini sarebbe statuita in deroga alla normativa precedente, che risulta pertanto superata; il decreto cosiddetto mille-proroghe n. 192 del 31 dicembre 2014 all’art. 1 comma 6 ha disposto la proroga dei termini per indire le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

In data 23 gennaio 2015 in sede monocratica dinanzi a questo Consesso si rinviava al 26 gennaio 2015 al fine di accertare l’avvenuta emanazione della ordinanza ministeriale da parte del commissario ad acta; alla audizione del 26 gennaio 2015 l’avvocato dello Stato dichiarava che gli era stato riferito dal Ministero che, negli ultimi giorni del 2014, il commissario aveva emanato l’ordinanza con la quale erano state definite modalità e tempistiche per la elezione del Consiglio Superiore; le parti convenivano sulla necessità di prendere visione della ordinanza emanata dal commissario impegnandosi nelle more a non intraprendere iniziative.

In data 29 gennaio 2014 il Ministero ha depositato atto del commissario ad acta del 23 dicembre 2013 relativo a: “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti-Indizione delle elezioni”, indicendo, tra l’altro, le elezioni alla data del 2 marzo 2015.

Si è costituita l’appellata federazione che chiede rigettarsi l’appello perché infondato, in quanto il termine per eventualmente costituire il Consiglio (prorogato dalla legge) è cosa diversa dal dovere di emanare ordinanza che si occupi di termini e modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio (art. 2 comma 9 su citato).

Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio in forma immediata.

DIRITTO

Il Ministero appellante ha chiesto la misura cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata, resa in sede di ottemperanza del silenzio dal primo giudice ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm..

Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la immediata decisione della causa, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm., essendo integro il contraddittorio e essendo matura la causa per la decisione, anche in relazione al giudizio in questione.

In data 29 gennaio 2014 il Ministero ha depositato atto del commissario ad acta del 23 dicembre 2013 relativo a: “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti-Indizione delle elezioni”, che indice, tra l’altro, le elezioni alla data del 2 marzo 2015.

Il Commissario ad acta ha adottato, in esecuzione della sentenza del primo giudice, gli atti previsti dall’art. 2 comma 9 del d.lgs.233 del 1999, che prevede che con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al di là della avvenuta esecuzione della sentenza sul silenzio, il Collegio ritiene che, a differenza di quanto sostiene il Ministero:

le sentenze menzionate non sono tra loro in contrasto, in quanto il secondo provvedimento si limitava a liquidare il compenso al commissario ad acta e solo incidenter tantum menzionava la nuova normativa;

la nuova normativa invocata, tesa a posticipare il termine per l’obbligo di indire le suddette elezioni, non incide sull’obbligo dell’amministrazione statale di emanare la ordinanza prevista dal decreto legislativo sopra indicato;

è evidente, tra l’altro, che una cosa è l’obbligo di costituire e nominare il Consiglio e altra cosa è l’obbligo propedeutico e procedimentale rispetto al primo di emanare la ordinanza che stabilisca i termini e le modalità per le elezioni del detto Consiglio, che deriva dalla normativa primaria su indicata e ribadito dai provvedimenti giurisdizionali menzionati.

L’ordinanza del commissario ad acta, adottata in data 23 dicembre 2014, ha, oltre che fissato la data delle elezioni al 2 marzo 2015, stabilito una serie di incombenti procedimentali (per esempio, art. 4 sui tempi e modalità di designazione delle nomine entro i dieci giorni successivi alla data della ordinanza) che, in disparte le difficoltà lamentate dalla amministrazione per rispettarle medio tempore, sono oramai state eluse di fatto.

Il Collegio, ritenendo indubbio l’obbligo ministeriale pur in presenza della normativa invocata, ritiene di ordinare al Ministero:

di fissare la data delle elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015;

di depositare entro e non oltre la data del 10 marzo 2015 l’ordinanza prevista dall’art. 2 del d.lgs.233 del 30 giugno 1999, che contenga quanto previsto già dalla ordinanza commissariale, scadenzando gli adempimenti in modi e termini tali da poterli rispettare entro la data della indizione delle elezioni;

fissa per il prosieguo, per la verifica degli adempimenti e per le ulteriori indicazioni, la camera di consiglio alla data del 28 aprile 2015.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso sopra indicato, ordina quanto sopra indicato e nei termini sopra indicati al Ministero e rinvia alla camera di consiglio del 28 aprile 2015.

Spese compensate della presente fase.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)