Proposta di Legge AC 4121

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CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 4121

 

d’iniziativa dei deputati

LARATTA, CESARE MARINI

 

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti

 

Presentata il 25 febbraio 2011

 

Capo I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Art. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

 

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei loro organi di governo secondo i criteri di cui all’articolo 2.

4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.

 

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

 

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

 

a) il preside;

 

b) il collegio dei docenti;

 

c) la direzione;

 

d) il consiglio d’istituto.

 

2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti criteri:

 

a) attribuzione al preside della rappresentanza legale e della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’istituzione scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d’istituto e secondo le linee programmatiche definite dal collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all’articolo 4, iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 5 da parte del consiglio d’istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un’altra istituzione scolastica, l’elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall’insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al quale, a sua richiesta, può essere concesso l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento;

 

b) attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all’attuazione del piano formativo, all’organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie

nonché a istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti superiori dell’istituzione scolastica, all’elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 6 dell’articolo 4, alla definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all’assegnazione dei docenti alle classi;

 

c) attribuzione al consiglio d’istituto di compiti di indirizzo generale dell’attività dell’istituzione scolastica; di approvazione del piano formativo e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e per il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del preside dell’istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi componenti tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale, la nomina dei docenti esperti, di cui all’articolo 4, e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

 

d) durata in carica del consiglio d’istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell’istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d’istituto in carica.

Decorsi tre mesi dall’approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di circolo o d’istituto decade e si procede a nuova elezione;

 

e) composizione del consiglio d’istituto nel numero massimo di undici componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una rappresentanza dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al consiglio d’istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d’istituto;

 

f) scioglimento del consiglio d’istituto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d’impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina;

 

g) attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell’istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d’istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d’istituto e del collegio; composizione della direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dai docenti, dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio

d’istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

h) istituzione di un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle attività;

 

i) attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, del principio di accessibilità delle informazioni relative all’istituzione scolastica.

 

Capo II

STATO GIURIDICO E ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

Art. 3.

(Finalità).

 

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione docente, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e di retribuzione per merito.

2. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L’assolvimento di tali compiti e i relativi risultati educativi

costituiscono l’oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

3. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale, quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l’efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare è assicurata a ogni docente la libertà di scelta dei contenuti di insegnamento e delle metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano formativo elaborato dal collegio dei docenti.

4. Ai docenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche in Paesi esteri ad attività di ricerca o di formazione.

5. Ai docenti trasferiti d’ufficio in un altro comune, per riduzione dell’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è corrisposta all’effettiva assunzione in servizio nella nuova sede un’indennità corrispondente all’importo di una mensilità della retribuzione in godimento.

6. Ai docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi spetta il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.

 

Art. 4.

(Articolazione della professione docente).

 

1. La professione docente è articolata nelle tre distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. All’interno di ciascuna fascia professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale e secondo parametri nazionali recepiti nei regolamenti di amministrazione

e contabilità dell’istituzione scolastica.

3. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all’attuazione del piano formativo.

4. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d’istituto.

5. I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono iscritti all’albo di cui all’articolo 5.

6. L’attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all’interno dell’istituzione scolastica. La valutazione attiene per i docenti associati all’efficacia dell’azione didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.

7. Il comitato di valutazione di cui al comma 6 è composto da due docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti eletti dal consiglio d’istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7, che svolge funzione di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

8. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale.

9. L’accesso alla fascia di docente superiore avviene, a domanda, mediante concorsi espletati a livello nazionale.

10. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuna delle fasce di docente esperto e di docente superiore.

11. In attuazione dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il Consiglio superiore della docenza, provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento di fascia previsto ai commi 8 e 9, i criteri e le procedure di valutazione, i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni adottate ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 5.

(Albi regionali).

 

1. Sono istituiti presso gli uffici scolastici regionali albi regionali della docenza alla cui tenuta provvedono le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7.

2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, si articolano in:

 

a) albo dei docenti abilitati, al quale sono iscritti coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento;

 

b) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato

in servizio presso un’istituzione scolastica statale;

 

c) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione di cui al comma 8 dell’articolo 4;

 

d) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 9 dell’articolo 4.

 

Art. 6.

(Associazionismo professionale).

 

1. La Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, quali libera espressione della professionalità docente. Esse possono svolgere la loro attività anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative che ne favoriscono la presenza e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e sono valorizzate nelle loro funzioni propositive.

 

Art. 7.

(Consiglio superiore della docenza).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione è istituito il Consiglio superiore della docenza, organismo tecnico rappresentativo della funzione docente, articolato in sezioni regionali.

2. Il Consiglio superiore della docenza e le sezioni regionali sono composti, rispettivamente, da quindici e da nove componenti,

equamente ripartiti tra le tre fasce della docenza di cui all’articolo 4, e durano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali per la durata del mandato sono collocati in aspettativa e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.

3. I componenti del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni del personale docente per ciascuna fascia della docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Gli eletti sono nominati in proporzione alle tre fasce della docenza con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Ai candidati alle elezioni è riconosciuto il diritto a convocare assemblee durante l’orario di servizio e a un periodo di aspettativa retribuita non superiore a quindici giorni per lo svolgimento della campagna elettorale.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l’elezione, e le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali.

6. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e finanziaria.

 

Art. 8.

(Funzioni del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali).

 

1. Il Consiglio superiore della docenza esercita le seguenti funzioni:

 

a) raccolta e conservazione dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 5;

 

b) redazione e aggiornamento del codice deontologico della professione docente;

 

c) definizione e aggiornamento degli standard professionali dei docenti;

 

d) esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado sugli iscritti agli albi regionali.

 

2. Il Consiglio superiore della docenza formula, inoltre, proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché sulle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per il reclutamento dei docenti e per la formazione iniziale.

3. Le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza provvedono alla tenuta degli albi regionali, alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite al medesimo Consiglio per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza e alla designazione di un componente dei comitati di valutazione di cui al comma 7 dell’articolo 4.

4. Nell’ambito delle sezioni regionali sono istituite distinte commissioni disciplinari di primo grado per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.

 

Art. 9.

(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l’area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta

esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all’accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.

 

Art. 10.

(Norme finanziarie, transitorie e finali).

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.

3. Fino all’avvio delle procedure di selezione e di quelle concorsuali cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti aventi dieci anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti aventi quindici anni di

servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.