Nota 21 marzo 2011, Prot. N. AOODGPER.2287

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio IX

 

Ai Direttori degli UUSSRR

LORO SEDI

 

Oggetto: CONTENZIOSO SERIALE AVVERSO D.M. 42/2009.

 

Con riferimento ad eventuali richieste del commissario ad acta relative all’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio di cui al contenzioso in oggetto, si ritiene di non doversi procedere ai richiesti inserimenti in graduatoria.

Si fa, infatti, presente che le cause innanzi al TAR Lazio in cui è stato disposto il commissariamento sono state sospese e quindi, si rende necessario attendere le determinazioni dell’autorità nuovamente adita dai diretti interessati.

In particolare, il TAR Lazio che, ad avviso della scrivente, dichiarerà il proprio difetto di giurisdizione, uniformandosi ad analoghe sentenze, considerato che il medesimo non possiede più il potere di amministrare la giustizia in materia di graduatorie, secondo il recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, ovvero il giudice ordinario, in virtù dell’istituto della translatio iudicii, previsto dalla legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69.

 

Il Direttore Generale

F.to Luciano Chiappetta