Nessuna penalizzazione per le pensioni anticipate

da La Tecnica della Scuola

Nessuna penalizzazione per le pensioni anticipate

L’Inps conferma quanto già disposto dalla legge di Stabilità 2015 e spiega nel dettaglio come si potrà andare in pensione prima dei 62 anni di età senza incorrere nelle penalizzazioni previste dalla cd. Legge Fornero

Qualche giorno fa l’Inps ha pubblicato la circolare n. 74 del 10 aprile contenete chiarimenti su due importanti questioni previdenziali contenute nella legge di stabilità 2015: l’importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto e la riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

La circolare, in realtà, non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto si sapeva già.

Per quanto riguarda il primo punto, la circolare ribadisce che l’importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa.

Sul secondo punto, l’Inps chiarisce che, come disposto dall’art. 1, comma 113, della medesima Legge, alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di  anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni (le penalizzazioni introdotte dalla Legge Fornero).

Tale disposizione si applica alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

Invece, per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015, continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., secondo il quale è esclusa l’applicazione delle penalizzazioni, fino al 31 dicembre 2017, solo nelle ipotesi in cui l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro. Al riguardo la circolare precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.