Organico dell’autonomia: organico di diritto unico?

da tuttoscuola.com

Organico dell’autonomia: organico di diritto unico?

La lettura del testo del ddl C. 2994 uscito dalla Commissione Cultura e ora all’esame dell’Aula a Montecitorio non scioglie un interrogativo già posto (senza risposta) a settembre 2014 con l’iniziale testo della Buona Scuola.

Relativamente alla titolarità degli insegnanti quale rapporto c’è, all’interno dell’organico dell’autonomia, tra posti comuni e posti aggiuntivi?

Nel nuovo articolo 6 si prevede “l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa…”

Si tratta di un unico organico di diritto oppure di due organici separati?

Più avanti si dice che “Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall’anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

Di quale personale in esubero si parla? Degli attuali titolari? Un perdente posto dovrebbe andarsene in provincia mentre i nuovi assunti con il piano di stabilizzazione possono rimanere in quella sede? Ma i due organici sono tra loro impermeabili o no? Un perdente posto su cattedra non potrebbe chiedere di transitare nell’organico aggiuntivo della sua scuola scalzando il docente aggiunto appena arrivato?

Può sembrare una questione di poco conto, ma nella logica della stabilità del posto può invece avere molta importanza, per una questione di equità e una ragione di buon servizio. Si fa ancora in tempo a chiarire.