Decreto Ministero Ambiente 14 aprile 2015

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Decreto 14 aprile 2015

Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. (15A03601)

(GU Serie Generale n.109 del 13-5-2015)

Capo I

Norme generali

 
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  che,  nelle
successive modificazioni, recepisce  la  direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che  recepisce
la direttiva dell'11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla  promozione  della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante
«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»); 
  Visto    il    decreto    interministeriale    5    luglio     2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici; 
  Visto    il    decreto    interministeriale    6    luglio     2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che  all'art.  1,
comma  1110,  ha  istituito  un  apposito  Fondo  rotativo   per   il
finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del  Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti; 
  Visto il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge  n.  91  del
2014,  che  dispone   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici; 
  Visto che al comma 8 dell'art. 9 citato e' prevista  l'adozione  di
un  decreto  interministeriale  con  cui  definire  i  criteri  e  le
modalita' di concessione, di erogazione e rimborso dei  finanziamenti
a tasso agevolato nonche' le caratteristiche  di  strutturazione  dei
fondi di investimento immobiliare e dei progetti di  investimento  da
questi presentati; 
  Visto l'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009 che ha definito il tasso di interesse da  applicare  ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente
ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9  del
decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
che, nell'istituire  il  Fondo  Kyoto  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.  (nel  seguito:  CDP  S.p.A.),  rimanda  ad  apposita
convenzione per la definizione delle  modalita'  di  gestione,  dando
facolta' alla stessa  CDP  S.p.A.  di  avvalersi  per  l'istruttoria,
l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla  gestione  dei
finanziamenti concessi di uno o  piu'  istituti  di  credito,  scelti
sulla base di gare pubbliche in modo da  assicurare  una  omogenea  e
diffusa copertura territoriale; 
  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto
di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.A.,  registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio
108; 
  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del
Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.A.  il  10  aprile  2014,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.
n. 1 - Foglio 3429; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e  dal
regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre  2010,  n.
207 e s.m.i.; 
  Visto il Testo Unico Bancario approvato con il decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58,  Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  e
s.m.i.; 
  Visto l'art. 33  del  decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazione dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111
(Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3
«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed
utilizzazione degli immobili»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  s.m.i.,  Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142,  Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua  e  disciplina  i  criteri,  e  le
modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei  finanziamenti  a
tasso agevolato, in  attuazione  dell'art.  9  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei
fondi  di  investimento  immobiliare  e  dei  correlati  progetti  di
investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9. 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo  per  l'attuazione
del Protocollo  alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre  1997,  istituito
dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  come
modificato dall'art. 57 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  (per
brevita' di seguito denominato «Fondo Kyoto»). 
                               Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. I finanziamenti a  tasso  agevolato  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  9,  del  citato  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116  sono
concessi nel limite massimo di Euro  350.000.000,00  a  valere  sulle
somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto,  nel
conto corrente infruttifero  n.  25036  intestato  «M.RO  AMB.  ART.1
C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello  Stato
ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
  2. Le  rate  di  rimborso  dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato,
concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e
sono destinate alle medesime finalita' di cui all'art. 1 del presente
decreto. 
  3. Nell'ambito del citato  conto  corrente  infruttifero  n.  25036
intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP  S.p.a.  gestisce  le
risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad
assicurare la separata rendicontazione delle stesse. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
    a) nella misura di € 250.000.000,  ai  progetti  di  investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3; 
    b) nella misura di € 100.000.000,  ai  progetti  di  investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 
  5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai
sensi del successivo art. 10,  comma  2,  del  presente  decreto,  le
eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti  a)  e  b)  del
precedente   comma,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione, possono essere destinate, con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  alla
copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti  di
cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a  causa
del superamento delle risorse finanziarie individuate dal  precedente
comma. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere a) e  b)
del comma 4, dopo la conclusione  delle  procedure  di  al  comma  5,
possono  essere  riprogrammate  per  i  medesimi  fini  del  presente
decreto. 

Capo II
Soggetti pubblici competenti ai sensi dell’art. 9, comma 1 del
decreto-legge n. 91/2014

                               Art. 3 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal  presente
decreto  i  soggetti  pubblici  proprietari  di   immobili   pubblici
destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli  asili  nido,  e
all'istruzione universitaria, nonche' di edifici  pubblici  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui  alla  legge
21 dicembre 1999, n. 508. 
  2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati  dal
presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso,
hanno in uso gli immobili di cui al  comma  1,  e  in  particolare  i
soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma  1
della legge n. 23/96 e s.m.i. 
                               Art. 4 
 
                   Criteri minimi degli interventi 
 
  1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato  tutti  i
soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: 
    a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza
energetica e degli usi finali  dell'energia  dovranno  conseguire  un
miglioramento del parametro dell'efficienza energetica  dell'edificio
oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo  massimo  di
tre  anni  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  di  riqualificazione
energetica; 
    b) i progetti  di  intervento  dovranno  rispettare  i  requisiti
tecnici minimi e i costi  unitari  massimi  di  cui  al  decreto  del
Ministero per lo sviluppo economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  28
dicembre 2012 (Conto Termico); 
    c) i  progetti  di  intervento,  qualora  reso  necessario  dalle
condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme
sulla sicurezza dei luoghi e  degli  impianti  nonche'  le  norme  in
materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora  strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate  nel
limite  dell'importo  massimo  finanziabile  previsto   per   singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5; 
    d) i progetti  di  intervento  dovranno  altresi'  assicurare  la
bonifica  o  messa  in  sicurezza  delle  parti  di  immobile  o  sue
pertinenze contaminate da amianto. Tali opere,  qualora  strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate  nel
limite  dell'importo  massimo  finanziabile  previsto   per   singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5. 
                               Art. 5 
 
            Importo massimo finanziabile e durata massima 
                          del finanziamento 
 
  1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art.
3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto  dei  limiti
indicati nella sottostante tabella: 
    
 
=====================================================================
|                          |   Durata massima   |  Importo massimo  |
|                          |   finanziamento    | finanziabile per  |
|   Tipologia intervento   |     agevolato      | singolo edificio  |
+==========================+====================+===================+
|Interventi che riguardano |                    |                   |
|esclusivamente l'analisi, |                    |                   |
|il monitoraggio, l'audit e|                    | Per Edificio Euro |
|  la diagnosi energetica  |  Massimo 10 anni   |     30.000,00     |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
| Interventi relativi alla |                    |                   |
|  sostituzione dei soli   |                    |                   |
|impianti, incluse le opere|                    |                   |
|   necessarie alla loro   |                    |                   |
| installazione e posa in  |                    |                   |
| opera, comprensivi della |                    |                   |
|     progettazione e      |                    | Per edificio Euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|    ex ante ed ex post    |  Massimo 20 anni   |   1.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
|      Interventi di       |                    |                   |
|     riqualificazione     |                    |                   |
| energetica dell'edificio |                    |                   |
|  inclusi gli impianti e  |                    |                   |
| l'involucro comprese le  |                    |                   |
|  opere necessarie alla   |                    |                   |
| installazione e posa in  |                    |                   |
|  opera, oltre che della  |                    |                   |
|     progettazione e      |                    | Per edificio Euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|    ex ante ed ex post    |  Massimo 20 anni   |   2.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
 
  2. Potranno essere ammessi al  finanziamento  gli  interventi  come
descritti in tabella, i  cui  costi  sono  stati  sostenuti  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Qualora il costo complessivo  del  progetto  di  intervento  sia
superiore agli importi massimi  indicati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  comma  1,  il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  a:   i)
dichiarare, in sede di  richiesta  di  finanziamento  agevolato,  che
l'integrale copertura  dell'intervento  e'  assicurata  da  ulteriori
risorse finanziarie rientranti nella  propria  disponibilita'  e  ii)
presentare,  in  sede  di   stipula   del   relativo   contratto   di
finanziamento, la documentazione comprovante la  copertura  integrale
dell'intervento. 

Capo III
Fondi di investimento chiusi ai sensi dell’art. 9, comma 4,
decreto-legge n. 91/2014

                               Art. 6 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari  i  fondi
immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art.  33,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. 
  2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014,  la
struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 puo'
essere costituita, alternativamente nei seguenti modi: 
    a) da immobili di proprieta' pubblica  individuati  dall'art.  9,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, 
    b) da immobili di cui alla lettera a) nonche' da  altri  immobili
di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo). 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei  limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di  investimento
di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi,  anche
nel caso di fondi di cui alla  lettera  b),  comma  2,  soltanto  gli
edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici  destinati
alla istruzione universitaria. 
                               Art. 7 
 
               Progetti di investimento - Definizione 
 
  1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge  n.  91  del  2014,  si   intende   il   programma   di
valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento  energetico,
riguardante gli immobili di proprieta' pubblica,  quali  gli  edifici
scolastici,  gli  asili  nido,  gli  edifici   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici  destinati
alla  istruzione  universitaria,  ricompresi  nei  fondi  immobiliari
costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111. 
  2. I progetti di investimento  dovranno  garantire  la  convenienza
economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi
di  ritorno  dell'investimento.  Tale  dimostrazione  dovra'   essere
rappresentata in un separato documento riportante i costi  energetici
per singole  componenti  concorrenti  al  calcolo  della  prestazione
energetica complessiva  dell'edificio,  il  costo  energetico  totale
dell'edificio  nella  situazione   anteriore   all'intervento   e   i
corrispondenti costi energetici per singole  componenti  e  totale  a
realizzazione definitiva dell'intervento. 
  3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno,  per
ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: 
    a) la tipologia di intervento da attuare; 
    b) i costi  totali  dell'intervento,  compresi  quelli  derivanti
dalla   diagnosi   energetica,   dalla   certificazione    e    dalla
progettazione; 
    c)   i   costi   energetici   e   di   esercizio    dell'immobile
successivamente alla realizzazione dell'intervento; 
    d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento; 
    e) che l'importo del finanziamento agevolato  richiesto,  sommato
ad  eventuali  contributi  pubblici  a  fondo  perduto  o  ad   altri
finanziamenti pubblici gia' erogati al  Fondo  di  Investimento,  sia
inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso. 
  4. L'attuazione dei progetti di investimento non potra'  comportare
per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili  al
Fondo di Investimento un aumento degli oneri e  dei  canoni  rispetto
alla sommatoria  degli  oneri  e  dei  canoni  imputati  all'immobile
antecedentemente l'attuazione  degli  interventi  di  efficientamento
energetico. 
  5. Il progetto di investimento  non  puo'  comportare  ulteriori  e
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 8 
 
Criteri minimi  degli  interventi,  importo  massimo  finanziabile  e
                  durata massima del finanziamento 
 
  1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel  progetto
di investimento devono rispettare i criteri di  cui  all'art.  4  del
presente decreto. 
  2. Ai progetti di investimento  di  cui  all'art.  7  del  presente
decreto possono  essere  concessi,  nei  limiti  di  importo  massimo
finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma  1  e  nel
limite  massimo  del  20%  del  valore  del  Fondo  di   investimento
immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di
20 anni. L'importo massimo  complessivo  del  finanziamento  a  tasso
agevolato non puo', in ogni caso,  superare  Euro  20.000.000,00  per
singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento
agevolato non potra' comunque superare la durata massima del fondo di
investimento  immobiliare  chiuso  beneficiario   del   finanziamento
costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del  decreto-legge  n.  98
del 2011. 
  3. L'importo massimo  finanziabile,  comunque,  non  potra'  essere
superiore all'importo determinato ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,
lettera e) del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
               Fondi d'investimento immobiliari chiusi 
 
  1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare  chiusi
degli  immobili  ricompresi  nel  progetto  di  investimento  di  cui
all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto  compatibili,
le  norme  e  le  procedure  previste  all'art.  33,  comma  2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda
di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art.  10,
comma  1  e  si  impegnano  a  pagare  le  rate   di   rimborso   del
finanziamento. 
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori
oneri per  la  finanza  pubblica,  in  particolare  per  il  soggetto
pubblico che conferisce gli immobili. 

Capo IV
Disposizioni comuni relative alle modalita’ di finanziamento

                               Art. 10 
 
Modalita'  di   presentazione   delle   domande   e   ammissione   al
                            finanziamento 
 
  1. La richiesta di ammissione al  finanziamento  agevolato  avviene
sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena
di esclusione, secondo gli schemi allegati al presente  decreto,  che
ne costituiscono parte integrante. Le  domande  di  ammissione  e  la
relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP  S.p.A.
mediante  PEC   ai   seguenti   indirizzi   di   posta   elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it;    cdpspa@pec.cassaddpp.it.    Saranno
dichiarate irricevibili le istanze non trasmesse nel  rispetto  delle
modalita' di cui al presente comma. 
  2. Le  domande  di  ammissione  al  finanziamento  potranno  essere
presentate a decorrere dalla  data  di  pubblicazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
apposito  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana e fino alle ore 17,00  del  novantesimo  giorno  successivo:
fara' fede per l'ordine cronologico  la  data  e  l'orario  riportato
nella ricevuta di  accettazione  rilasciata  dal  provider  di  posta
certificata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Sono ammessi piu'  invii  purche'  nel  primo  invio  sia
specificato il numero degli stessi; in questo caso  fara'  fede,  per
l'ordine cronologico, la data della ricevuta  di  accettazione  della
PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno  avvenire
entro un termine massimo di 60 minuti dal primo. 
  3. Le  domande  di  ammissione  devono  essere  accompagnate  dalla
documentazione prevista.  Le  dichiarazioni  sono  rese  nelle  forme
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4.  L'ammissione  al  finanziamento  agevolato,  avverra'  fino  al
raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00
Euro. 
  5. L'istanza di accesso a finanziamento deve  essere  corredata,  a
pena di inammissibilita', della seguente documentazione: 
    a) diagnosi energetica degli immobili; 
    b) certificazione energetica  del  plesso  prima  dell'intervento
proposto. 
                               Art. 11 
 
          Forma tecnica e condizioni generali ed economiche 
                     dei finanziamenti agevolati 
 
  1. I finanziamenti agevolati  assumono  la  forma  di  prestiti  di
scopo, a rate semestrali, costanti  (metodo  francese),  posticipate,
con applicazione del tasso fisso determinato ai  sensi  dell'art.  9,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  2. L'ammortamento dei prestiti decorre  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo  al  perfezionamento  del   contratto   di   finanziamento
agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso  anno  per  i  contratti
conclusi nel primo semestre dell'anno. 
  3. Per le erogazioni, parziali  o  totali,  dei  prestiti  in  data
anteriore   all'inizio   dell'ammortamento,    gli    interessi    di
preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse  fisso
praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino  al
giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si  obbliga
ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di  capitale  ed
interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro
e non oltre la  data  di  scadenza  del  contratto  di  finanziamento
agevolato, in rate semestrali costanti  posticipate,  comprensive  di
quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al  31
dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento. 
  5.  Nel  caso  di  ritardo  da  parte  del  soggetto   beneficiario
nell'effettuazione  di  qualsivoglia  pagamento  dovuto  in  base  al
contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi  o  ad
altro  titolo,  a  qualsiasi   causa   attribuibile,   sono   dovuti,
sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di  interesse
legale. 
  6.  E'  consentita  l'estinzione   anticipata   del   finanziamento
agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto
beneficiario del finanziamento agevolato. 
                               Art. 12 
 
         Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati 
                      e documentazione di spesa 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle  domande,
verifica la completezza documentale delle  istanze  pervenute  e  dei
relativi allegati, nei limiti delle disponibilita'  delle  risorse  e
tenuto  conto  di  eventuali  domande  che  dovessero  risultare  non
ammissibili  per  carenza  documentale  o   non   sussistenza   delle
condizioni di procedibilita'  per  l'accesso  alle  agevolazioni.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
fare richiesta di chiarimenti  e/o  precisazioni  necessari  ai  fini
dell'istruttoria stessa, a mezzo  PEC.  Le  risposte  ai  chiarimenti
devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine  di  15  giorni
solari dalla data di ricezione della richiesta. In  caso  di  mancato
invio delle risposte, entro il citato termine di  15  giorni  solari,
l'istruttoria si conclude  con  la  decadenza  della  domanda.  Resta
inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono
integrabili in momenti successivi a  quello  di  presentazione  della
stessa. 
  2. A conclusione delle verifiche, e comunque non  oltre  90  giorni
dalla data di ricezione delle  domande  ovvero  dalla  ricezione  dei
chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, Direzione generale per il Clima  e  l'Energia,
adotta il relativo provvedimento di  concessione  o  di  diniego  del
finanziamento agevolato. Le  verifiche  ai  sensi  dell'art.  71  del
D.P.R.  n.  445/2000  volte  ad   appurare   la   veridicita'   delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente  sono  effettuate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Il provvedimento  di  concessione  determina  l'ammontare  e  la
durata del finanziamento  agevolato.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  Direzione  generale  per  il
Clima  e  l'Energia  notifica  il  provvedimento  di  ammissione   al
finanziamento agevolato ai  soggetti  beneficiari  ed  a  CDP  S.p.A.
Successivamente CDP S.p.A. procede  alla  stipula  del  contratto  di
finanziamento  e  alla  successiva  erogazione   sulla   base   della
documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28  dicembre
2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto  di
finanziamento allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui
al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a  fornire,  via  PEC,
entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione  della  notifica
del provvedimento di ammissione, tutta la  documentazione  necessaria
alla stipula  del  contratto  di  finanziamento  agevolato,  pena  la
decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari
si trovino impossibilitati a trasmettere  la  documentazione  per  la
stipula  nel  predetto  termine  di  120  giorni,  potranno  avanzare
richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  la
relativa autorizzazione, e in copia  a  CDP  S.p.A.,  illustrando  le
ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la
durata della proroga stessa. 
  4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel  contratto  di
finanziamento, e previo nulla  osta  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  procede  all'erogazione  dei
finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro  5  giorni
lavorativi   da'   comunicazione   dell'avvenuta    erogazione    del
finanziamento  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca. 
  5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato,  a
titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo,
viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario,
previo avvenuto  rilascio  del  relativo  nulla  osta  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di
cui all'art. 13  comma  1,  per  il  restante  75%  dell'importo  del
finanziamento agevolato e' disposta sulla base degli schemi  allegati
ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al successivo comma 6,
per stati di avanzamento, sottoscritti dal  direttore  dei  lavori  o
figura  analoga,  ciascuno  di  importo  non  inferiore  al  25%  del
finanziamento  stesso,  compresa   l'erogazione   a   saldo,   previa
acquisizione  del  relativo  nulla  osta  da  parte   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  L'erogazione
del saldo finale non potra' avvenire in assenza della  certificazione
di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014. 
  6. La CDP S.p.A. nello svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente decreto  opera  sulla  base  di  un  secondo  addendum  alla
convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare in data 15  novembre  2011  e  all'addendum
alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, che dovra'  essere
sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione  del  presente  decreto.
Laddove applicabili, verranno utilizzati gli  schemi  e  le  garanzie
adottate da CDP  S.p.A.  per  la  concessione  e  il  perfezionamento
contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate
nel secondo addendum alla  convenzione  stipulata  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  15
novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato  in  data  10
aprile 2014, di cui al presente comma. 
                               Art. 13 
 
                 Tempi e modalita' di realizzazione 
                     degli investimenti ammessi 
 
  1. I soggetti beneficiari, in relazione a  ciascuno  degli  edifici
destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A.
per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto  di
finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
  fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it,  l'avvenuto
inizio dei lavori  specificandone  la  data  e  allegando  copia  del
verbale di consegna lavori nonche' il  quadro  economico  definitivo,
redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del
quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4  e
5. Eventuali richieste motivate di  proroga  dei  termini  di  inizio
lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione. 
  2. I lavori di realizzazione dell'intervento per  singolo  edificio
devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi  a  decorrere
dalla  data  di  perfezionamento  del  contratto   di   finanziamento
agevolato. Per  giustificati  motivi  e  previa  istanza  debitamente
motivata da parte del soggetto beneficiario, puo' essere concessa una
proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data
di scadenza. 
                               Art. 14 
 
             Casi di decadenza e revoca. Recupero somme 
 
  1.  La  mancata  produzione  della  certificazione  attestante   la
riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito  con  modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta  la  revoca  dell'intero
finanziamento concesso.  Tale  certificazione  deve  essere  prodotta
insieme all'atto di collaudo. 
  2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti  di  cui
all'art. 9, gli stessi  dovranno,  a  pena  di  revoca,  produrre  la
certificazione  sulla  riduzione  dei  consumi  insieme  all'atto  di
collaudo  di  ogni  singolo  immobile  ricompreso  nel  progetto   di
investimento con le modalita' previste dal richiamato art.  9,  comma
6, del decreto-legge n. 91 del 2014. 
  3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono: 
    a) mancato rispetto degli adempimenti di legge; 
    b) mancata realizzazione,  anche  parziale,  dell'intervento  nei
termini previsti dall'art. 13, comma 2; 
    c) sostanziale difformita' tra il progetto  presentato  e  quello
effettivamente realizzato; 
    d)  istanza  basata  su  dati,  notizie  o  dichiarazioni  false,
inesatte o reticenti; 
    e)  revoca  o  mancato   ottenimento   delle   autorizzazioni   e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; 
    f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati
fanno ritenere l'intervento non realizzabile; 
    g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento  allegato  al
secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12,  comma  6,  del
presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. 
  4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato: 
    a) il mancato avvio di lavori entro  180  giorni  dalla  data  di
firma del contratto di finanziamento, in  assenza  di  autorizzazione
alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine; 
    b) l'esecuzione di varianti  in  corso  d'opera  non  conformi  a
quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. e dal  regolamento  di  esecuzione  adottato  con  il
D.P.R. 5 ottobre 2010, 207. 
  5.  La  revoca  o  la  decadenza  dal  finanziamento  agevolato  e'
dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche  ad  esito  di  eventuali  comunicazioni
della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi
del successivo art. 16. Il  decreto  viene  trasmesso  dal  Ministero
dell'ambiente e del tutela del territorio  e  del  mare  al  soggetto
beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC. 
  6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1,  comma  1115,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sottoscritta  il  15  novembre
2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare
e CDP S.p.A. 
  7. Il soggetto beneficiario in caso di  revoca  o  decadenza,  come
disciplinata  dal  presente  articolo,  dovra'  restituire  le  somme
ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo  da
restituire  dovra'  essere  aumentato  degli  interessi   legali   da
computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di
CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme. 
                               Art. 15 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e
in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50%  del  valore
del progetto. 
                               Art. 16 
 
                        Verifiche, controlli 
 
  1. La Direzione generale per il Clima  e  l'Energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  verifica  a
campione la regolare esecuzione degli interventi  finanziati  nonche'
la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda
e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera  autorizzate
dalla Stazione appaltante. 
  2. In caso di difformita' la Direzione  generale  per  il  Clima  e
l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare potra' revocare il finanziamento concesso nei modi  previsti
dall'art. 14. 
  3. La Direzione generale per il Clima  e  l'Energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  nei  casi
previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art.  14  dara'
comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti
e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
                               Art. 17 
 
        Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' 
                           di informazione 
 
  1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle risorse  del  Fondo  Kyoto,  nonche'  degli  effetti  aggregati
conseguiti a seguito della realizzazione degli  investimenti  con  le
stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare   e   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio
finanziario dei finanziamenti agevolati, che  possa  essere  inserito
nelle visualizzazioni dei rispettivi  siti  web  o  nelle  forme  che
ciascuna Amministrazione riterra' piu' utili. 
  2. Il monitoraggio dei risparmi energetici  annualmente  conseguiti
attraverso le misure del presente  decreto  e'  assicurato  da  ENEA,
anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della
prestazione  energetica  prodotte  rispettivamente   prima   e   dopo
l'esecuzione degli interventi. I risparmi  energetici  suddetti,  che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'art.  3  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al
Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno,
per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  17  dello  stesso   decreto
legislativo. Dall'attivita' di  cui  al  presente  comma  non  devono
derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. I soggetti beneficiari si impegnano  ad  aggiornare  in  maniera
tempestiva  e   sistematica   l'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica
regionale,  quale  strumento  di  programmazione  che  favorisce   la
conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei  progetti  presentati,
cosi' come previsto dall'art. 7, comma  1,  della  legge  11  gennaio
1996, n. 23. 
  4. Le procedure di monitoraggio degli interventi  effettuati  sugli
edifici  scolastici  sono  effettuate  nel   rispetto   del   decreto
legislativo  n.  229/2011,  tramite  l'utilizzo  della   Banca   Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 
                               Art. 18 
 
                             Enti locali 
 
  1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso  agevolato  di  cui
all'art. 1, comma 1 del presente  decreto  sono  concessi  in  deroga
all'art. 204 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 19 
 
                            Norma finale 
 
  1. Gli edifici oggetto di intervento  possono  essere  solo  quelli
gia' esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per  i
quali non vi e' stato alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare potranno essere emanate  ulteriori  indicazioni
attuative  delle  procedure  definite  nel  secondo   addendum   alla
convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15  novembre  2011,
di cui all'art. 12, comma 6. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 aprile 2015 
 
                  Il Ministro dell'ambiente e della 
                  tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Giannini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1533 


Formulario candidatura allegato