Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65

Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081)

(GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015)

Capo I

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
materia di rivalutazione automatica delle pensioni al  fine  di  dare
attuazione  ai  principi  enunciati  nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 70 del 2015; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori  sociali  in
deroga e dei  contratti  di  solidarieta'  al  fine  di  sostenere  e
assistere   la   prosecuzione   e   il   rilancio   delle   attivita'
imprenditoriali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  il
valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare
le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali al fine di sostenere i redditi dei  cittadini  e  delle
famiglie; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  sul
sistema delle garanzie connesse al finanziamento per  l'anticipazione
del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli
accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da  parte  dei
lavoratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
      "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della
quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto
previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
        d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi."; 
    2) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
      "25-bis.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni
2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai
trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre
volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
        b) a  decorrere  dall'anno  2016  nella  misura  del  50  per
cento.". 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  riferiscono  a
ogni singolo beneficiario in  funzione  dell'importo  complessivo  di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi  gli  assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi. 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo. 

Capo II

                               Art. 2 
 
 
   Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione 
 
  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 3 
 
 
Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore
                             della pesca 
 
  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa
integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono
incrementate di 5 milioni di euro. 
                               Art. 4 
 
 
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,
        commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 
 
  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro  a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente
decreto. 
                               Art. 5 
 
 
Modifiche  ai  criteri  di   determinazione   del   coefficiente   di
             capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e'
inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da
effettuare sulle rivalutazioni successive." 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro  per  l'anno
2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro
per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021,  0,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  0,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4  milioni  di
euro per l'anno 2016, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  0,3
milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019,
0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro  per  l'anno
2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per
l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,4
milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019,
1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 6 
 
 
      Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma
302 e' sostituito dal seguente: 
    "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
bancabile di ciascun mese.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546
milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno
2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018
attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte  agli  istituti
di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi  di  pagamento  delle
prestazioni pensionistiche; 
    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto
maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie
spese. 
  3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente  alle  riduzioni  di
spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2. 
                               Art. 7 
 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.". 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle  seguenti:
"nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.". 
                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando