Spese scolastiche per le paritarie, detraibilità ambigua

da Il Sole 24 Ore 

Spese scolastiche per le paritarie, detraibilità ambigua

di Luca De Stefani

Le spese di frequenza dell’asilo e delle scuole elementari saranno detraibili al 19% dall’Irpef, con uno sconto massimo annuale di 76 euro per studente.

Lo prevede il disegno di legge di riforma della scuola, approvato mercoledì scorso alla Camera e ora in discussione al Senato, che introduce una nuova agevolazione per gli asili e le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. A differenza di quella già in vigore da anni per le medie, le superiori e l’università (anche in questo caso pubbliche o private) non prevede il consueto limite di spesa pari all’importo delle tasse e dei contributi degli «istituti statali» (che penalizzava le scuole private), ma introduce un tetto annuale di spesa di «400 euro per alunno o studente».

La nuova detrazione, però, non è stata coordinata con quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari. Quindi, se questa probabile svista non sarà modificata, i genitori non potranno pagare e detrarre il 19% dei costi scolastici dei propri figli, in quanto il bonus fiscale spetterà solo a questi ultimi, sempre che abbiano sostenuto la spesa. Cosa difficile per uno studente, che di rado ha un Irpef da pagare e da ridurre con nuove detrazioni.

Le persone fisiche, dunque, potranno detrarre dall’Irpef il 19% delle «spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione», previste dall’articolo 1 della legge 62/2000.

La spesa agevolata (non la detrazione) non potrà superare annualmente i «400 euro per alunno o studente», quindi la detrazione massima sarà pari a 76 euro (400 per 19%). Una grande differenza è che la nuova detrazione non prevede che gli oneri agevolati non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, e quindi elimina lo svantaggio per chi frequenta scuole paritarie, dove spesso si pagano rette superiori.

Nella nuova detrazione questo limite non è più presente, anche se è previsto quello della spesa detraibile di 400 euro annui «per alunno o studente».

La normativa fiscale italiana dice che solo alcune spese possano essere detratte al 19% dall’Irpef del soggetto che le ha effettivamente pagate, anche nell’interesse di familiari “fiscalmente a carico”. Sono i contributi per il riscatto del corso di laurea e le spese elencate dall’articolo 15, comma 2, del Tuir (e riportate a pagina 47 del modello Unico PF 2015), cioè quelle sanitarie, per lo sport dei ragazzi, per l’assicurazione vita e infortuni, per gli affitti degli universitari e per le spese scolastiche alle medie, alle superiori e all’università (solo quelle della lettera e, dell’articolo 15, comma 1, Tuir e non quelle introdotte dalla riforma sulla scuola alla nuova lettere e-bis).

Il carico fiscale del familiare addirittura non è necessario per determinate spese sanitarie o per le rette degli asili nido dei figli.

Un elenco mai ampliato in via interpretativa dalle Entrate o dalle istruzioni di Unico. Neanche la riforma della scuola l’ha ampliato, in quanto non ha aggiunto al comma 2 la nuova detrazione, inserita invecenella lettera e-bis, articolo 15, comma 1, del Tuir. Il che significa, qindi, che per essere detratte (al 19%) tali spese di frequenza dell’asilo, della scuola elementare, delle medie o delle superiori dovranno essere pagate solo dal soggetto che effettivamente fruirà dell’istruzione cui si riferiscono.