Decreto Ministeriale 29 maggio 2015, n. 321

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante “Nuovo Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”,  che ha sostituito il Regolamento emanato con DM n. 105/2014;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 4 del citato DM n.48/2015  in cui si prevede che “Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché’ i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato“;

VISTA la nota prot. n. 5246 del 3 aprile 2015 con la quale il MIUR, a seguito della intervenuta emanazione del Decreto  di riordino n. 68/2015, ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medico specialistica che intendono finanziare per l’A.A. 2014/2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;

VISTI i dati comunicati dagli Atenei con riferimento alla  nota  23 aprile 2015 prot. n. 7124 con la quale, stante le previsioni di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento n. 48/2015, il MIUR ha chiesto alle Università di caricare in banca dati,  entro il 28 aprile 2015,  gli eventuali contratti aggiuntivi  – rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali – derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, da attivare per l’A.A. 2014-2015;

VISTO il Decreto 21 maggio 2015 prot. n. 307 con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del comma 2, dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della Salute,  ha ripartito per l’A.A. 2014/2015   5.000  più 1.000 (6.000) contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei ed ha, altresì, chiesto alle Regioni e alla Province autonome di comunicare entro il 25 maggio 2015 i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie;

VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito entro il 25 maggio 2015, come richiesto dal Decreto n.307/2015, le indicazioni in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 maggio 2015, n.315 relativo al bando per l’accesso dei Medici alle scuole universitarie di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2014/2015 ed in particolare Il comma 3 dell’art.2 , il comma 2 dell’art. 4, il comma 5 dell’art.5, nonché la tabella riportata all’allegato 2, recante il totale dei posti disponibili per le Scuole stesse e sostitutiva della tabella di cui al Decreto n.307/2015;

RAVVISATA la necessità, sentite le Università, di apportare delle modifiche all’art.5, comma 5, del decreto MIUR 26 maggio 2015, n. 315 volte anche a semplificare ulteriormente al candidato le procedure di iscrizione al concorso;

RAVVISATA altresì la necessità, con riferimento  ai contratti aggiuntivi, di apportare delle rettifiche all’art. 2, comma 3, all’art. 4,   comma 2, e alla correlata tabella di cui all’allegato 2 del decreto MIUR 26 maggio 2015, n.315, emendandola altresì degli errori materiali in essa riscontrati, e inserendo i contratti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano comunicati con nota ufficiale prot. 32.37.03/246563 pervenuta al MIUR con protocollo di ingresso n.8316 del 15.05.2015;

VISTE, altresì, le segnalazioni pervenute da parte di alcune Regioni e Province autonome in merito al numero di  contratti aggiuntivi regionali che il MIUR, in occasione dell’emanazione del D.M. n.315/2015 non ha potuto attribuire alle Scuole indicate dalle stesse Regioni stante la saturazione, mediante i contratti coperti con risorse statali, della relativa capacità recettiva;

RAVVISATA la necessità di apportare, sentite le Regioni interessate, tutte le necessarie rettifiche all’allegato 2 del decreto n.315/2015 per consentire, nel pubblico interesse, il massimo utilizzo possibile, di tutti contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica messi a disposizione dalle Regioni, ciò al fine di incrementare il numero complessivo dei posti disponibili per l’A.A. 2014-2015 per i medici in formazione;

RITENUTO necessario procedere alle rettifiche di cui sopra in tempo utile per la presentazione da parte degli interessati della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria nel rispetto dei termini indicati dal decreto n. 315/2015;

D E C R E T A

Articolo 1

  1. L’art. 2, comma 3, del decreto MIUR n. 315 del 26 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

“3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Puglia, Veneto e Regione autonoma Valle d’Aosta che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria,  ai candidati  in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative regionali e richiamati al successivo art. 4, comma 2.”

 

  1. L’art. 4, comma 2, del decreto MIUR n.315 del 26 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

“2. Per l’assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalle Regioni Puglia, Veneto e Regione autonoma Valle d’Aosta  sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle Regioni o delle Province autonome interessate:

a) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle Università di Padova, Pavia, Udine e Verona e riportati nell’Allegato 2, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis della Legge Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico”;

b) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona  e riportati nell’Allegato 2, il possesso dell’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm., o di un attestato equipollente;

c) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole delle Università di Bari e Foggia e riportati nell’Allegato 2, l’iscrizione presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e residenza in Puglia da almeno tre anni, all’atto della firma del contratto di formazione;

d) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona riportati nell’Allegato 2, il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto, l’impegno dello specializzando a svolgere  la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Veneto e dalle Università e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali, nonché l’impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni, entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario nonché presso università o istituzioni di livello internazionale veneti,  nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1438 del 5 agosto 2014;

e) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d’Aosta a favore delle Scuole dell’Università di Torino e riportati nell’Allegato 2, il possesso della residenza presso il territorio della  Regione.”

 

  1. All’art. 5, comma 5, del decreto MIUR n.315 del 26 maggio 2015 il secondo capoverso, è sostituito dal seguente:

Con riferimento ai candidati iscritti al concorso e laureatisi in Italia, non appena terminate le procedure di iscrizione da parte del candidato  e  comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi,  gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti – una sola volta, indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quali il candidato concorre – al caricamento on line, nell’apposita  sezione informatica riservata all’Ateneo presente alla pagina https://ateneo.cineca.it/ssm e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell’Ateneo  stesso nella quale sia riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato – media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel rilasciare l’attestazione, l’Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30  e  deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5). L’Ateneo dovrà  riportare la media indicata nell’attestato anche nell’apposita sezione della procedura informatica. L’Ateneo dovrà altresì caricare nell’apposita finestra la certificazione della laurea con relativo voto  e degli esami di profitto sostenuti dal candidato,  completa  di tutte le necessarie informazioni per ogni singolo esame (voto ottenuto, CFU totali di ogni esame, i settore/settori scientifico disciplinari che compongono il corso di insegnamento cui l’esame si riferisce con di fianco ad ogni ssd i relativi CFU)“.

Articolo 2

La Tabella riportata nell’allegato 2 del Decreto ministeriale n. 315 del 26 maggio 2015  è  sostituita dalla tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 maggio 2015

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


Allegato 2