Raccolta aggiornata delle norme sull’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione

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Raccolta aggiornata delle norme sull’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione

a cura di Giuseppe Guastini

In questa raccolta sono riunite in modo organico la maggior parte delle disposizioni in materia di ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE.

Anticipo che – in omaggio alla semplificazione normativa – questo esame è disciplinato da almeno 18 tra leggi, regi decreti, decreti legislativi, DPR, decreti ministeriali, ordinanze ministeriali, circolari etc.

Trattandosi di disposizioni sovrapposte lungo un arco temporale di quasi un secolo, il “copia-incolla” non è sufficiente a comporre un testo normativo coerente e soprattutto aggiornato.

Nella maggior parte dei casi è bastato non riportare le disposizioni non più in vigore o sostituite da altre più recenti. In altri casi si è reso necessario un aggiornamento terminologico (es.: “scuola media”, “provveditore agli studi” etc); in altre circostanze – limitate — si sono dovute introdurre, nel testo storico, integrazioni sostanziali, come ad esempio nel caso di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” nell’ambito delle “materie d’esame” o del rilascio dei “certificati provvisori sostitutivi” del diploma, per i quali sono intervenute le restrizioni della legge 183/2011.

Giuseppe Guastini


 

PARTE PRIMA: NORME GENERALI E DI SFONDO

 

1- ASPETTI ORDINAMENTALI

  1. a) È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [dall’art. 33 della costituzione].
  2. b) Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l’esame di Stato [dall’art. 4, comma 5 del D.L.vo 59/2004].
  3. c) Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato,

al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis dell’art. 11 del D.L.vo 59/2004 [vedere anche successivo punto 7 lettere “c” e “d” ].

  1. d) Il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado [dall’art.186, comma 2 del D.L.vo 297/1994].

 

2- SEDI, SESSIONI E COMMISSIONE ESAMINATRICE

  1. a) Sono sedi di esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione le scuole secondarie di 1° grado statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, quelle legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall’articolo 362, comma 3, del D.L.vo 297/1994 per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità ecclesiastica [dall’art.184, comma 1 del D.L.vo 297/1994].
    b) L’esame si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi; le prove suppletive si svolgono in tempi coerenti con i calendari delle prove nazionali INVALSI definiti dalle relative ordinanze o disposizioni del MIUR e devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo [dall’art.184 del D.L.vo 297/1994].
  2. c) La Commissione esaminatrice é composta, oltre che dal presidente, da tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al successivo punto 4, nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni in situazione di disabilità [dal DPR 362/1966].
  3. d) Nelle scuole funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d’esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale [dall’OM 90/2001].
  4. e) Nelle scuole aventi più di una terza classe la Commissione si articola in tante sottocommissio_ ni quante sono le terze classi: di ogni sottocommissione fanno parte i professori che insegnano materie d’esame nella rispettiva terza classe [dal DPR 362/1966].

 

3- ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE [interamente dal DPR 362/1966]

  1. a) Il presidente della commissione é nominato dal dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il quale lo sceglie dalle categorie di personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 362 del 14/05/1966 .
  2. b) I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
  3. c) Il presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare le operazioni di esame, di assicurarne la regolarità e di curare ogni altro adempimento a lui affidato dalle disposizioni in vigore.
  4. d) Al presidente della Commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della Commissione di altra scuola, del medesimo o diverso Comune vicino, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
  5. e) Il presidente può avvalersi presso ciascuna sottocommissione dell’opera di un vice presidente scegliendolo tra i componenti della sottocommissione e, preferibilmente, tra i professori di ruolo.
  6. f) Il presidente della Commissione provvede, altresì, ove occorra, alla nomina dei commissari aggregati per i candidati privatisti che chiedano di sostenere l’esame di una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.
  7. g) Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della Commissione provvede, se necessario, il presidente, che affiderà l’incarico, per tutta la durata della sessione, preferibilmente ad un professore della materia in servizio nella scuola.

 

4- MATERIE D’ESAME

  1. a) Sono materie di esame: Italiano; Storia; Geografia; Matematica; Scienze; Inglese e seconda lingua straniera; Arte e immagine; Tecnologia; Musica; Scienze motorie e sportive [dall’art. 185 D.L.vo 297/1994 con le modifiche del DPR 89/2009].
  2. b) Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. [dall’art. 2 comma 3 del DPR 122/2009];

in sede di esame viene verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico [dall’art. 8 DM 201/1999; si veda anche successivo punto 15, lettera “c”].

  1. c) Nell’ambito delle discipline di cui alla lettera “a” è ricompresa anche “Cittadinanza e Costitu_ zione” che costituisce un insegnamento dotato di propri specifici contenuti, integrato nelle discipline dell’area storico-geografica e, nello stesso tempo, di carattere trasversale alle materie d’esame sopra richiamate [dalla CM 86/2010].

 

PARTE SECONDA: ASPETTI PEDAGOGICI E VALUTATIVI

 

5- ASPETTI PEDAGOGICI FONDAMENTALI

  1. a) L’aspetto fondamentale di questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione del primo ciclo, deve essere offerta all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive [dal DM 26/8/1981: “Criteri orientativi per gli esami di licenza media”].
  2. b) L’esame di stato avrà, pertanto, il carattere di un bilancio sia dell’attività svolta dall’alunno sia dell’azione educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una convalida del giudizio sull’orientamento [dal DM 26/8/1981].

 

6- IL RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

  1. a) Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri

e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa [dall’art. 1, comma 5 del DPR 122/2009].

 

7- IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

  1. a) I docenti della classe procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale saranno presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica [dalla CM 32/2008].
    b) In questo quadro viene rafforzata la funzione coordinatrice del consiglio di classe che dovrà indicare, nella fase immediatamente preparatoria all’esame, in piena coerenza con i fini della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio, anche i criteri essenziali del colloquio [dal DM 26/8/1981].
  2. c) Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione

all’esame medesimo [dall’art. 11, comma 4 bis del D.L.vo 59/2004 ].

  1. d) Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del D.L.vo n. 59/2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado [dall’art. 3, comma 2 del DPR 122/2009].
  2. e) In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto [dalla CM 48/2012].

 

 

 

8- VALUTAZIONE CONCLUSIVA

  1. a) Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del D.L.vo n. 59/2004, e successive modificazioni [dall’art. 3, comma 4 del DPR 122/2009].
  2. b) Il voto finale è costituito dalla media aritmetica semplice dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 c). Per i candidati esterni all’attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale [dall’art. 3, commi 6 e 7del DPR 122/2009 come interpretato dalla CM 48/2012].
  3. c) Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità [dall’art. 3, comma 8 del DPR 122/2009].

 

9- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

  1. a) Al termine dell’anno conclusivo della scuola secondaria di 1° grado la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire l’orientamento [dall’art.1, comma 6 del DPR 122/2009].
  2. b) La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009. Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all’eccellenza. Possono costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale [dalla CM 48/2012].
  3. c) SCUOLE CHE PARTECIPANO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CERTIFICATO DELLE COMPETENZE EX CM 3/2015:

Relativamente alla secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione..

 

 

PARTE TERZA: PROVE D’ESAME

 

10- PROVE D’ESAME
a) L’esame di stato consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie [dall’art.183 del D.L.vo 297/1994].

  1. b) L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro dell’IUR tra quelli predisposti annualmente dall’INVALSI, conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle

istituzioni scolastiche competenti [dall’art. 11, comma 4 ter del D.L.vo 59/2004 ].

  1. c) Le prove scritte si svolgono in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola (esclusa la prova nazionale). Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica. [dalla CM 32/2008].
  2. d) Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due

prove scritte per le lingue straniere comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti [dalla CM 48/2012].

 

11- PROVA SCRITTA DI ITALIANO
a) La prova scritta di italiano viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.
b) Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

  • esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
  • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali;
  • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.                                                                                                                               [Dalla CM 32/2008]

 

12- PROVE SCRITTE DI INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

  1. a) Le prove scritte di lingua straniera avranno carattere nettamente produttivo nel senso di dare agli allievi la possibilità di dimostrare le competenze acquisite secondo tracce che consentano loro una certa libertà di espressione. Essa si articolerà su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che potranno essere elaborate dagli insegnanti sulla base delle seguenti indicazioni di massima:
  • riassunto di un brano basato essenzialmente su una sequenza di eventi, sia pure frammista ad

elementi descrittivi, che permetta all’allievo di cogliere i nessi temporali e di causa-effetto in esso

rilevanti;

  • composizione di lettere personali su tracce date e riguardanti argomenti di carattere familiare o di

vita quotidiana ;

  • composizione di un dialogo su tracce che indichino chiaramente la situazione, i personaggi e lo

sviluppo degli argomenti;

  • completamento di un dialogo in cui siano state cancellate alcune battute le quali siano però

inequivocabilmente ricavabili da quanto detto, in precedenza o in seguito, nel dialogo stesso;

  • risposta a domande relative ad un brano che viene proposto per la lettura. Le domande dovranno

riferirsi non soltanto alle informazioni esplicitamente date nel testo ma anche a quanto è da esso

implicitamente ricavabile al fine di saggiare più ampiamente le capacità di lettura da parte

dell’allievo.

E’ appena il caso di ricordare che ogni prova comporta che l’alunno si esprima nella lingua straniera. I criteri di valutazione terranno in debito conto, a seconda delle prove, le capacità sia di comprensione che di produzione [dal DM 26/8/1981]

  1. b) L’insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generaliz_

zato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l’effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due

prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando

l’opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si

avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il

potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è

oggetto di prova di esame [dalla CM 48/2012].

 

13- PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti,(NB: è superato il precedente vincolo di tre o quattro quesiti. ndr) che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati [dalla CM 32/2008].

 

14- PROVA SCRITTA A CARATTERE NAZIONALE

  1. a) La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti nell’intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI [dalla CM 48/2012]

15- IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

  1. a) Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno [dalla CM 32/2008].
  2. b) La commissione imposterà il colloquio evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento, così come impedirà che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l’azione della scuola. Pertanto il colloquio non deve consistere in una somma di colloquio distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina possono essere offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari.

Ad esempio, le capacità di osservazione e di visualizzazione relative all’educazione artistica possono essere accertate anche nel corso di una conversazione su un tema di carattere letterario o scientifico. Come pure la capacità di collocazione storica può essere accertata anche in una conversazione relativa agli sviluppi della tecnica. In altri termini, il colloquio, dovrà svolgersi con la maggior possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, escludendo però ogni artificiosa connessione. Sarà proprio dal modo e dalla misura con cui l’alunno saprà inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni che scaturirà il giudizio globale sul colloquio stesso [dal DM 26/8/1981].

  1. c) Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica [dalla CM 32/2008].
    d) Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell’intera sottocommissione [Dall’OM 90/2001].
  2. e) Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi [CM 48/2012].

16- DIVIETI

  1. a) Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. [dall’OM 90/2001].
  2. b) Durante le prove d’esame è tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari e dispositivi di ripresa foto/video e trasmissione dati.

PARTE QUARTA: ASPETTI PROCEDURALI

 

17- ASPETTI TECNICO-PROCEDURALI [interamente ripreso dall’OM 90/2001]

  1. a) La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte.
  2. b) In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell’eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.
  3. c) Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
  4. d) Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell’art.85 del Regio Decreto 4 maggio1925, n. 653 (vedere successiva lettera “e”). Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell’inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
  5. e) Per le prove scritte degli esami ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi [Dall’Art. 85 RD 653 1925].
    f) E’ data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere riprodotti in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
  6. g) Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del voto finale è necessario che nei verbali risulti il voto della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.
  7. h) La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l’idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
  8. i) La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
  9. l) Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
  10. m) A coloro i quali superano l’esame deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione” .
  11. n) Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

 

   18 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

  1. a) L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo della scuola sede della commissione [dalla CM 48/2012].
  2. b) L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di

comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene

pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.

  1. c) Contestualmente alla pubblicazione degli esiti occorre indicare preventivamente le modalità con cui verrà data notizia di “quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati[dalla CM 51/2010; vedere anche successivo punto 24 lettera “q”].

 

19 – CUSTODIA DEGLI ATTI D’ESAME E DIRITTO D’ACCESSO [interamente ripreso dall’OM 90/2001]

  1. a) Al termine delle operazioni gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
  2. b) Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n.241, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
  3. c) Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. .
  4. d) Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell’Adunanza Plenaria del 25-11-1996 )
  5. e) Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’istituto.
  6. f) A richiesta, le copie possono essere autenticate.
  7. g) L‘imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
  8. h) L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

 

 

PARTE QUINTA: CANDIDATI CON PROFILI PARTICOLARI

 

20- CANDIDATI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’

  1. a) Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del D.L.vo n. 59/2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali [dall’Art. 9 DPR 122/2009].
  2. b) Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza [Art. 9 DPR 122/2009].
  3. c) Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, previsti

dall’articolo 315, comma 1, lettera “b”, del testo unico di cui al D.L.vo n. 297/1994. [art. 9 DPR 122/2009].

  1. d) Sui diplomi di licenza é riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di

svolgimento e di differenziazione delle prove [art. 9 DPR 122/2009].

  1. e) Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso all’esame, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione [testo integrato fra l’art. 9 DPR 122/2009 e l’OM 90/2001].
  2. f) Per l’esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale [dalla CM 32/2008].
  3. g) Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale) [dalla CM 32/2008].

 

21- CANDIDATI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

  1. a) I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono

utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizza_

to (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5669 del12 luglio 2011.

[dalla CM 48/2012].

  1. b) È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali

candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3” [dalla CM 48/2012].

  1. c) Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in

conformità con quanto indicato dal citato DM, di individuare un proprio componente che possa

leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione

può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala

l’opportu­nità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte,

con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare

criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma [dalla CM 48/2012].

  1. d) Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informati_

     ci nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti

utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove [dalla CM

48/2012].

  1. e) Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
  • certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa

dalle prove scritte;

  • richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo

se maggiorenne;

  • approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea

o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli

interventi di natura pedagogico-didattica [dall’Art. 6, comma 5 del DM 5669/2011].

  1. f) Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio pluridisciplinare….” [nota MIUR Prot.n.3587 del 3 giugno 2014]

 

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali [dalla CM 48/2012].

 

 

22- CANDIDATI ESTERNI

  1. a) All’esame di Stato sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età [dall’art. 11, comma 6 del D.L.vo 59/2004].
    b) Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, hanno frequentato scuole non statali non paritarie oppure si sono avvalsi di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, di norma entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di licenza presso una scuola statale o paritaria [dalla CM 48/2012].
  2. c) I candidati esterni, per essere ammessi a sostenere l’esame di stato devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

I candidati esterni possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l’annullamento delle prove [dall’OM 90/2001].

  1. d) La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l’applicazione del disposto di cui alla successiva lettera “g” [dall’OM 90/2001].
  2. e) Nelle città sedi di più scuole secondarie di 1° grado, i candidati esterni devono chiedere di sostenere l’esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua [dall’OM 90/2001].
  3. f) I candidati esterni che hanno compiuto o compiano nell’anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all’estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all’esame. A tal fine essi devono presentare una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l’anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale [dall’OM 90/2001].
  4. g) In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati e delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni.

Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati [dall’OM 90/2001].

  1. h) Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all’abitazione dei candidati medesimi [dall’OM 90/2001].
  2. i) Nella riunione preliminare vengono esaminati i programmi presentati dai candidati esterni e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione [dall’OM 90/2001].
  3. l) Il candidato esterno che non superi l’esame e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola secondaria di 1° grado, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe [dall’OM 90/2001].
  4. m) Per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame) [Dalla CM 51/2010]

 

 

PARTE SESTA: I DIPLOMI

(interamente ripresa dalla CM 51/2010)

 

23- IL FORMATO

  1. a) Il diploma rilasciato in esito all’esame di stato è denominato “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
  2. b) il formato del diploma è determinato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009.
  3. c) I diplomi continuano ad essere stampati dall’Istituto Poligrafico dello Stato e consegnati alle scuole secondo i consueti canali (Uffici territoriali).
  4. d) Ciascun diploma reca, in basso a sinistra, un numero progressivo e l’anno di stampa (i diplomi con anno di stampa ad esempio 2009 eccedenti il fabbisogno sono, prioritariamente, utilizzati anche per i licenziati dell’anno ovvero, nel caso, degli anni scolastici successivi);

sul retro del diploma è presente unicamente un riquadro ove occorre indicare la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”.

 

24- ASPETTI PROCEDURALI

  1. a) Ove la consegna sia fatta prima della conclusione degli esami, i diplomi verranno forniti in base ad un fabbisogno presunto, avendo a riferimento il numero dei candidati (interni/esterni).

Se la consegna, invece, viene fatta dopo la conclusione degli esami, i diplomi, allo scopo di non produrre giacenze presso le scuole, verranno forniti in base al fabbisogno reale (numero dei diplomati meno il numero dei diplomi, di nuovo modello, non utilizzati negli anni precedenti e, quindi, giacenti presso ciascuna scuola), come da tempestiva comunicazione da effettuare da parte dalle medesime scuole.

In questo secondo caso resta fermo che le scuole dovranno, come sotto indicato, successivamente inviare, all’Ufficio territoriale, “un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa”.

  1. b) La fornitura dei diplomi ai Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti),  per gli studenti iscritti e frequentanti che abbiano superato l’esame di Stato in corso d’anno (sessione speciale), viene effettuata unicamente in base al fabbisogno reale (numero diplomati).
  2. c) L’istituzione scolastica cura la gestione e compilazione del “Registro di carico e scarico dei diplomi”. Sul detto Registro dei diplomi figurano:
  • le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);

  • se studente interno ovvero esterno;

  • la data di conferimento del diploma;

  • la data di firma del diploma da parte del Presidente della commissione o del Dirigente scolastico

delegato (poiché tale data non figura sul diploma occorre farne oggetto, allo scopo, di preventiva

annotazione su distinto, apposito documento di riferimento);

  • la votazione complessiva espressa in decimi (con indicazione della eventuale lode);

  • il numero progressivo (preferibilmente su base annua: es. n. 18/2010) assegnato al diploma;

  • il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di

stampa devono figurare anche sui “Registri di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole

che dagli Uffici territoriali);

  • le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma;

  • la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);

  • gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento del ricevente (art. 35 D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445);

  • la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);

  • la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

  1. d) Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, da tenere costantemente aggiornati, hanno un tempo di conservazione illimitato. I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili della custodia dei diplomi e della tenuta dei detti registri.
  2. e) La compilazione del diploma è facilitata dall’indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Si sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome (si consiglia, in particolare, per generalità non italiane ed ove il nome e/o il cognome siano composti da più parole staccate, di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome o gruppo di cognomi) e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’esame) devono essere riportate in lettere.
  3. f) Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome.
  4. g) occorre indicare “sei” e non “sex”. Si consiglia di scrivere il voto (in particolare il “sei”, per evitare alterazioni), nello spazio disponibile, accanto alla barra obliqua (esempio: sei/ decimi), oppure di tracciare una doppia riga orizzontale, dopo il voto, fino alla barra obliqua (esempio: sei=====/ decimi). E’ da preferire la prima soluzione;
  5. h) Occorre scrivere in lettere l’intera data di chiusura della sessione d’esame (ove necessario anche oltre lo spazio punteggiato, ma senza entrare sulla cornice del diploma);
  6. i) se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data di nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es.: Jugoslavia), occorre indicare l’attuale Stato che comprende il territorio di nascita (es.: Slovenia) e, tra parentesi, quello precedente (es.: ex Jugoslavia);
  7. l) Per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame);
  8. m) Sul retro del diploma, accanto al riquadro ove viene indicata la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”, è apposto il timbro della scuola;
  9. n) La compilazione può essere fatta a mano (in buona calligrafia) ovvero a stampa (da preferire). In ogni caso occorre far uso di inchiostro indelebile.
  10. o) In caso di attribuzione della lode, sul diploma verrà scritto: dieci/ decimi, con lode.
  11. p) Ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente alla firma dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

In questa evenienza:

  • il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i

licenziati, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame;

  • la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da

un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico

delegato” e, tra parentesi, il suo nome e cognome.

  1. q) Quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati se ne darà loro notizianei modi opportuni quali fatti conoscere, in precedenza, agli interessati medesimi all’atto della pubblicazione dei risultati degli esami.
  2. r) La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all’atto della consegna, l’esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo.
  3. s) Ai candidati che superano l’esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all’esame o alla prosecuzione dell’esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa.
  4. t) Nel caso in cui l’esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato con le modalità sotto indicate.

 

25- RILASCIO

  1. a) Il rilascio dei diplomi di licenza, é gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).
  2. b) I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) e alle condizioni di cui all’art. 13 della L.183/2011, relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Si suggerisce di utilizzare il modello riportato in calce alla CM 51/2010, recante indicazione: delle lingue straniere oggetto di prove d’esame (atteso che tale informazione non è più presente sul retro del diploma) ovvero della lingua straniera in caso di inglese o di lingua italiana potenziate; dello strumento musicale oggetto di prova d’esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).
  3. c) Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).

 

26- ANNULLAMENTO DEI DIPLOMI

  1. a) Ove in sede di compilazione del diploma vengano compiuti degli errori di trascrizione di dati e ciò emerga prima della sua consegna, il diploma medesimo deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta “ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo, questo, opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l’altro angolo inferiore ove è presente il numero del diploma e l’anno di stampa).
  2. b) Il diploma può essere annullato unicamente nel caso in cui non sia stato già rilasciato all’interessato; diversamente è consentita, a cura degli Uffici territoriali, solo la rettifica dei dati errati.
  3. c) Non possono essere rilasciati duplicati dei diplomi.
  4. d) Si procede, altresì, all’annullamento dei diplomi (con le dette modalità):
  • in bianco  e non più utilizzabili per deterioramento;

  • intestati a candidati il cui esame è stato annullato;

  • di vecchio modello non utilizzati.

 

27- ATTI DA INVIARE AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

  1. a) Al termine di ciascuna sessione d’esame, dopo la predisposizione e firma di tutti i diplomi, viene inviato all’Ufficio territoriale, con apposita nota a firma dei dirigenti scolastici:
  • un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma

predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa;

  • un unico elenco dei diplomi non compilati (con indicazione del loro numero ed anno di

stampa) in quanto eccedenti il fabbisogno. Questi diplomi sono conservati dalle scuole e utilizzati

per l’anno scolastico successivo;

  • segnalazione del fabbisogno presunto per il nuovo anno scolastico; a tal fine si terrà conto del

numero dei diplomi, di nuovo modello, non utilizzati giacenti presso la scuola;

  • un unico elenco dei diplomi eventualmente annullati, come sopra detto, con apposita distinta

recante indicazione del numero di ciascun diploma e del relativo anno di stampa. I diplomi

annullati vengono uniti a tale distinta e consegnati a mano; della avvenuta ricezione farà fede un

verbale, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito

conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.