Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71

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Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)

(GU n.133 del 11-6-2015 )

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 ottobre 2003, n. 305; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  108,  concernente
l'attuazione  della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST); 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  119,  concernente
l'attuazione della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21  al
25 giugno 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del  23
dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero  ed  i  compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti  8  marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del  28  marzo  2007,
recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo  svolgimento
dei corsi di addestramento per il personale marittimo; 
  Considerato che il Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti  -
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne  e'  Focal  Point  presso   l'Organizzazione   Internazionale
Marittima (IMO)  e  presso  l'Agenzia  Marittima  Europea  (EMSA)  in
materia di formazione ed addestramento del personale marittimo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati  membri  dell'Unione  europea  ed  a
quelli di Paesi terzi titolari di un certificato  rilasciato  da  uno
Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio  a  bordo  di
navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad
eccezione: 
  a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di  proprieta'  o  gestite   dagli   Stati   che   siano   utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali; 
  b) delle navi da pesca; 
  c) delle unita'  da  diporto  che  non  effettuano  alcun  traffico
commerciale; 
  d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti:  la  Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -  cosi'
come  disciplinata  dall'articolo  6,  comma  8,  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  agosto
2014; 
  b) Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di  porto:  cosi'
come disciplinato dall'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72,  e  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; 
  c) direzione marittima: l'ufficio della zona  marittima,  ai  sensi
del combinato disposto dell'articolo 16, secondo  comma,  del  codice
della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328; 
  d) autorita' marittima: gli  uffici  di  cui  all'articolo  17  del
codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente  di
mare; 
  e) lavoratore marittimo:  ogni  persona  che  svolge,  a  qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una  nave  che  ha
ricevuto una formazione ed  e'  in  possesso  di  un  certificato  di
competenza o di un  certificato  di  addestramento  o  di  una  prova
documentale; 
  f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave; 
  g) ufficiale: un membro dell'equipaggio,  diverso  dal  comandante,
nominato in  tale  funzione  in  forza  di  leggi  o  di  regolamenti
nazionali  o,  in  mancanza  di  questi,  in  forza   dei   contratti
collettivi; 
  h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia  di
navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I; 
  i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il
comandante in linea gerarchica, al quale  compete  il  comando  della
nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo; 
  l) allievo ufficiale di coperta: una persona  che  sta  effettuando
l'addestramento per diventare ufficiale di  coperta,  designata  come
tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 
  m) direttore di  macchina:  l'ufficiale  di  macchina  responsabile
della propulsione meccanica, del funzionamento e  della  manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici della nave; 
  n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in
macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I; 
  o)  primo  ufficiale  di   macchina:   l'ufficiale   di   macchina,
immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al
quale compete la responsabilita'  della  propulsione  meccanica,  del
funzionamento  e  della  manutenzione  degli  impianti  meccanici  ed
elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado  di
esercitarla; 
  p) allievo ufficiale di macchina: una persona che  sta  effettuando
l'addestramento per diventare ufficiale di macchina,  designata  come
tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 
  q) radio operatore: un membro dell'equipaggio  in  possesso  di  un
certificato    di    competenza     rilasciato     o     riconosciuto
dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma  6,  del
presente  decreto,  che  abilita  all'esercizio   di   una   stazione
radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; 
  r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita'  delle
disposizioni di cui all'allegato I, capo IV; 
  s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio  di  una
nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta; 
  t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di  una
nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina; 
  u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo  di
una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione; 
  v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato  in  conformita'
dell'allegato I, capo III; 
  z)  marittimo  abilitato  di   coperta:   comune   qualificato   in
conformita' dell'allegato I, capo II; 
  aa)  marittimo  abilitato  di  macchina:  comune   qualificato   in
conformita' dell'allegato I, capo III; 
  bb)  comune  elettrotecnico:  comune  qualificato  in   conformita'
dell'allegato I, capo III; 
  cc) nave adibita alla navigazione marittima: una  nave  diversa  da
quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne,  nelle  acque
protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone  in
cui si applicano i regolamenti portuali; 
  dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata
in uno Stato membro  dell'Unione  europea  e  battente  bandiera  del
medesimo   Stato   membro   conformemente   alla   legislazione    di
quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono
equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; 
  ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il  trasporto
alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; 
  ff) nave chimichiera: la nave, costruita  o  adattata,  adibita  al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi  dei  prodotti  chimici  allo
stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale  dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); 
  gg) nave gasiera:  la  nave,  costruita  od  adattata,  adibita  al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi  dei  prodotti  gassosi  allo
stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti  elencati  nel
capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di  gas  (IBC
code), di volta in volta vigente; 
  hh)  nave  da  passeggeri:  la  nave  definita  nella   convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita  umana  in  mare,  1974
(SOLAS 74), nella versione modificata; 
  ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce  od  altre
risorse vive del mare; 
  ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da  passeggeri  avente  spazi
per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali  come
definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; 
  mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa
come definiti dall'articolo 1, comma  1,  punti  37,  39  e  40,  del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435; 
  nn) potenza di propulsione: la potenza  di  uscita  totale  massima
nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti  gli  apparati  di
propulsione principali della  nave  che  appare  sul  certificato  di
iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; 
  oo) norme radio: le norme radio allegate, o  considerate  allegate,
alla  convenzione  internazionale  delle   telecomunicazioni,   nella
versione modificata; 
  pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della
guardia, di radiocomunicazione,  di  manutenzione  e  di  riparazione
tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della  Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
a  discrezione  dei  singoli  Stati   membri   e   delle   pertinenti
raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); 
  qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione  marittima
internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto
applicabile alle materie in oggetto tenuto conto  delle  disposizioni
transitorie  di  cui  all'articolo  VII  e  alla  regola  I/15  della
convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili  del
codice STCW, adottata a Londra il 7  luglio  1978  e  ratificata  con
legge  21  novembre  1985,  n.  739,  entrambi  nella  loro  versione
aggiornata; 
  rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di  mare,  del
rilascio dei brevetti e  della  guardia,  adottato  dalla  conferenza
delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del  1995,
nella versione aggiornata; 
  ss)  Convenzione  SOLAS:  la  Convenzione  internazionale  per   la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra  nel  1974  e
resa esecutiva con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  successivi
emendamenti; 
  tt)  compagnia  di  navigazione:  la  persona  fisica  o  giuridica
proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica,
quale l'armatore od il noleggiatore a  scafo  nudo  della  nave,  che
abbia  rilevato  dal   proprietario   responsabilita'   inerenti   la
conduzione della stessa,  assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le
responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle  disposizioni
del presente decreto; 
  uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato
relativo a comandanti, ufficiali e  radio  operatori  del  GMDSS,  in
conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che  abilita  il
legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e  a  svolgere
le  funzioni  previste  al  livello  di   responsabilita'   in   esso
specificato; 
  vv)  certificato  di  addestramento:  certificato  diverso  da   un
certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante  che
i  pertinenti  requisiti  in  materia  di  formazione,  competenza  o
servizio in navigazione previsti  dal  presente  decreto  legislativo
sono soddisfatti; 
  zz) prova documentale: documentazione diversa  dal  certificato  di
competenza  o  dal  certificato  di  addestramento  utilizzata  quale
evidenza che i pertinenti requisiti  previsti  dal  presente  decreto
legislativo sono soddisfatti; 
  aaa) attestato di addestramento  conseguito:  documento  rilasciato
dall'Amministrazione competente  che  riporta  tutto  l'addestramento
conseguito; 
  bbb) funzioni: una serie di  compiti,  servizi  e  responsabilita',
come specificatamente indicati dal  codice  STCW,  necessari  per  la
conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e  la
tutela dell'ambiente marino; 
  ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto  a  bordo  di  una
nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di  un  certificato
di competenza o di un certificato di addestramento  o  di  una  prova
documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; 
  ddd)  riconosciuto:  riconosciuto   dall'amministrazione   italiana
competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto; 
  eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro  dell'Unione
europea; 
  fff)   convalida   di   riconoscimento:   il   documento,    emesso
dall'autorita'  marittima  italiana  competente,  che  convalida   il
riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di
addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da  un
Paese terzo; 
  ggg)  riconoscimento:  l'accettazione   da   parte   dell'autorita'
italiana competente del certificato di competenza o  del  certificato
di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione
STCW; 
  hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in  cui  un  marittimo
chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza  o  di  un
certificato di addestramento; 
  iii) ispettore: soggetto appartenente  unicamente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; 
  lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante
dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese; 
  mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la  sicurezza  degli
impianti portuali e delle navi (International Ship and Port  Facility
Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2  della
conferenza degli Stati  contraenti  alla  SOLAS  74,  nella  versione
aggiornata; 
  nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a  bordo  della
nave che risponde al comandante ed e' designata dalla  societa'  come
responsabile  della  protezione  della  nave   e,   in   particolare,
dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della  nave  e
come collegamento con l'agente di protezione  della  societa'  e  con
l'agente di protezione dell'impianto portuale; 
  ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le  mansioni  per  la
protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS  74,
nella versione modificata, e dal codice ISPS; 
  ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002; 
  qqq)  agenzia:  l'Agenzia  europea  per  la  sicurezza   marittima,
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 27 giugno 2002. 
                               Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente  per  l'attuazione
della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di
personale marittimo. 
  2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b),  e'  competente  in  materia  di
personale  marittimo  e  delle  relative  qualifiche   professionali,
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di  formazione  e  di  addestramento  del  personale  marittimo,
gestione del sistema informativo della  gente  di  mare.  Il  Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso
l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli  di  intesa,
attuano i raccordi necessari  ai  fini  della  semplificazione  delle
procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 
  3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
d), secondo il riparto di cui all'articolo 219  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, sono competenti per  il  rilascio  dei  certificati  di
competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali  prove
documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito,  con
le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 
  4.  Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'   e   ricerca   e'
competente,   nel   rispetto   dell'autonomia    delle    istituzioni
scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi  generali  per
garantire livelli di prestazioni  uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale, di controllo  e  monitoraggio  delle  attivita'  svolte  e
verifica  dell'attuazione  della  disciplina  nazionale  inerente   i
percorsi  di  istruzione  concernenti  il   settore   del   trasporto
marittimo. 
  5.  Il  Ministero  della   salute   rilascia   i   certificati   di
addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa
definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  e
i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati  di
competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 
  7. Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo  127  del
codice della navigazione, rilasciano la convalida  di  riconoscimento
di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2,  II/3,
III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW  o  di
un certificato di addestramento di cui alle  Regole  V/1-1,  V/1-2  e
VI/4 della Convenzione STCW redatta su  carta  valori,  con  oneri  a
carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei  certificati
emessi da Stati membri dell'Unione  europea  o  di  altri  Stati  non
facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato  un
accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1. 
  8. Le autorita' competenti di cui  ai  commi  3,  5,  6  provvedono
altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di
addestramento e delle prove documentali. 
                               Art. 4 
 
                     Formazione ed abilitazione 
 
  1. Le autorita'  competenti,  ciascuna  per  le  parti  di  propria
competenza, assicurano che i lavoratori  marittimi  che  svolgono  le
proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo  1  ricevano
una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW,  di  cui
all'allegato I. 
  2.  Le  autorita'  marittime,  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
assicurano  che  i  lavoratori  marittimi  che  svolgono  le  proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in  possesso
di un certificato di competenza o di un certificato di  addestramento
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  uu)  e  vv)  e  delle  prove
documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 
  3.  Le  autorita'  marittime,  di  cui  all'articolo  3,  comma   3
assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere  abilitati
in conformita' alla regola III/10.4 della  Convenzione  SOLAS,  siano
formati ed in possesso delle  prescritte  certificazioni  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alla
Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione
ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti. 
                               Art. 5 
 
 
          Disposizioni generali in materia di addestramento 
 
  1. L'addestramento dei  lavoratori  marittimi  e'  disciplinato  ai
sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed
e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato
a istituti, enti  e  societa'  ritenuti  idonei  ed  autorizzati  con
provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3,  comma
2. 
  2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti,  enti  e
societa' le  qualifiche  e  l'esperienza  degli  insegnanti  e  degli
esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 
  3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3  con  uno  o  piu'
decreti, disciplinano, in conformita'  con  requisiti  e  le  opzioni
previste dalla Convenzione STCW: 
  a)  i  programmi,  le  procedure  e  le  commissioni  d'esame   per
l'ottenimento del  certificato  di  competenza,  del  certificato  di
addestramento e delle prove documentali; 
  b)  i  programmi,  le  procedure  e  le  commissioni  d'esame   per
l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 
  4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi': 
  a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del
lavoro, e le modalita' di svolgimento  dei  corsi,  che  includono  i
metodi di insegnamento,  le  procedure  ed  il  materiale  scolastico
occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti  secondo
quanto  previsto  dall'annesso  alla   Convenzione   STCW   e   delle
corrispondenti sezioni del codice STCW; 
  b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo  istruttori
che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche
e  di  esperienza  professionale  pratica  ritenute   adeguate   agli
specifici tipi e livelli dell'attivita'  di  addestramento.  In  ogni
caso, ogni istruttore deve conoscere il  programma  e  gli  obiettivi
specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto,  se
l'addestramento  e'  effettuato  con  l'ausilio  di  simulatori,  una
formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che  comportano
l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente  esperienza  pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; 
  c) la composizione quantitativa  e  qualitativa  delle  commissioni
innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da  persone
in  grado  di  valutare  il  possesso  da  parte  dell'allievo  delle
conoscenze teoriche e delle abilita'  pratiche  richieste.  Prima  di
assumere  le  relative  funzioni,  ogni  esaminatore  deve   ricevere
un'istruzione adeguata sui metodi e le  pratiche  di  valutazione,  e
deve maturare,  se  l'attivita'  di  valutazione  e'  effettuata  con
l'ausilio di un simulatore, una sufficiente  esperienza  pratica  del
simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 
  5. Gli istituti, gli  enti  e  le  societa'  di  cui  al  comma  1,
rilasciano la prova documentale  a  coloro  i  quali  hanno  superato
l'esame di cui al comma 4, lettera c). 
  6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo  alle
normali operazioni della nave. 
  7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo  3,
le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed
addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al  comma
1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi  definiti,  inclusi
quelli riguardanti le qualifiche  e  l'esperienza  di  istruttori  ed
esaminatori. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal  comma  1,
per ogni corso e programma di  addestramento,  sono  stabilite  anche
norme di qualita' che identificano gli  obiettivi  dell'addestramento
ed  i  livelli  di  cognizione,  di  apprendimento  e  di   capacita'
professionale da conseguire. 
  9. Le spese  derivanti  dalle  attivita'  espletate  dall'autorita'
competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti
e societa'  di  addestramento  sono  a  carico  dei  richiedenti,  ad
eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo  effettivo  della
prestazione resa. Sono altresi' a carico  dei  richiedenti  le  spese
connesse con l'attivita' di controllo. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, ed aggiornate, almeno ogni due  anni,  le  tariffe  per  le
attivita' autorizzative e di controllo e  le  relative  modalita'  di
versamento. 
  11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie  di  cui
alla  regola  VI/4  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW   e   della
corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di  appositi  corsi
gestiti  da  strutture  sanitarie  pubbliche  disciplinati  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei
richiedenti. 
                               Art. 6 
 
 
 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide 
 
  1. Il comandante,  il  direttore  di  macchina,  gli  ufficiali  di
coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e
di macchina, i marittimi abilitati  di  coperta  e  di  macchina,  il
comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi
contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono  in
possesso di un certificato di  competenza  o  di  un  certificato  di
addestramento  ovvero  della  convalida  di  riconoscimento   di   un
certificato di competenza rilasciati  da  una  delle  amministrazioni
indicate all'articolo 3,  che  abilita  il  titolare  a  svolgere  le
competenze menzionate nel certificato stesso. 
  2. I  radio  operatori  sono  in  possesso  di  un  certificato  di
competenza separato,  rilasciato  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), nel quale e' indicato  che
il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti
norme. 
  3. Il certificato di competenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e' rilasciato  al  lavoratore  marittimo  che  e'  stato
addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 
  4. Il certificato di competenza riporta la sola  indicazione  della
regola  di  cui  alla  Convenzione  STCW  posseduta  dal   lavoratore
marittimo. 
  5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di  cui  all'articolo
13,  al   lavoratore   marittimo   e'   rilasciato   l'attestato   di
addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato  VII
al presente decreto. 
  6. L'attestato di addestramento conseguito di cui  all'articolo  2,
comma 1,  lettera  aaa),  e'  parte  integrante  del  certificato  di
competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento  specifico
richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato  di  cui
al comma 3. 
  7. L'attestato di addestramento conseguito e'  altresi'  rilasciato
al lavoratore marittimo al quale non e'  richiesto  il  possesso  del
certificato di competenza o il certificato di addestramento. 
  8. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di  riconoscimento  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  fff),  sono  annotati,  previa
attribuzione di un numero  progressivo,  nel  registro  istituito  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6. 
  9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante  ed
il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo  svolge  funzioni  del
comandante, devono essere cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo  sullo  Spazio
economico  europeo.  L'accesso  a  tali  funzioni   e'   disciplinato
dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. 
  10. I certificati di competenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), abilitanti alle funzioni  di  comandante,  direttore  di
macchina,   ufficiali   di   coperta   e   di   macchina,   ufficiale
elettrotecnico ed i certificati  di  addestramento  emessi  ai  sensi
delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro
versione  aggiornata  ed  il  relativo  rinnovo  hanno  validita'  di
sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono  revocati,  sospesi  od
annullati. 
  11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta
e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di  macchina,  comune
elettrotecnico non sono soggetti a scadenza. 
  12. Alla convalida di  riconoscimento  rilasciata  dalle  autorita'
consolari di cui all'articolo 3, comma 7,  e'  attribuito  un  numero
unico ed hanno la validita'  del  certificato  di  competenza  o  del
certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli  stessi
non sono revocati, sospesi od annullati e comunque  non  superiore  a
sessanta mesi. 
  13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica  in  cui  il
titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in  termini
identici  a  quelli  usati  dalle   norme   sulla   sicurezza   della
composizione degli  equipaggi  delle  navi  applicabili  alle  unita'
battenti bandiera italiana. 
  14.  Il  comandante  della  nave  custodisce,   in   originale,   i
certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori
marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le
prove dell'avvenuta presentazione  alle  competenti  autorita'  della
domanda di convalida  dei  certificati  rilasciati  da  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  da  Paesi  terzi  non   ancora   convalidati
dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7. 
  15.  Avverso  il  provvedimento  di  diniego   del   rilascio   del
certificato di  competenza  o  della  convalida  e'  ammesso  ricorso
gerarchico. 
  16. I certificati di competenza, i certificati di  addestramento  e
le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese. 
  17. Le autorita' di cui  all'articolo  3,  comma  3,  procedono  al
rilascio  del  certificato  di   competenza,   del   certificato   di
addestramento  ovvero  dell'attestato  di  addestramento   conseguito
previa verifica dell'autenticita'  e  validita'  di  qualsiasi  prova
documentale  necessaria  all'ottenimento   del   certificato   stesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  18.  Le  convalide  attestanti  il  rilascio  di   certificati   di
competenza e le convalide di  riconoscimento  di  un  certificato  di
competenza  emesso  da  un  Paese  parte  della   Convenzione   STCW,
rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi  delle  Regole  V/1-1  e
V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti  tutti
i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
                     Requisiti della formazione 
 
  1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita  in  forma
adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste
nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei  dispositivi  di
salvataggio e per la lotta antincendio. 
  2.  La  formazione  di  cui  al  comma  1   e'   disciplinata   con
provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle  materie  di
rispettiva attribuzione. 
                               Art. 8 
 
 
                           Viaggi costieri 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di  navi  battenti
bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera. 
  2. Con provvedimenti dell'autorita' competente di cui  all'articolo
3, comma 1, possono essere determinate disposizioni piu'  favorevoli,
che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice  STCW,  in
materia di istruzione e formazione per  i  lavoratori  marittimi  che
prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente  a
viaggi costieri. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che  prestano
servizio a bordo di  navi  battenti  bandiera  italiana  regolarmente
adibite a viaggi costieri al largo della  costa  di  un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  o  di  un  altro  Stato   parte   della
Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o  di
abilitazione  equivalenti  a  quelli  stabiliti  dallo  Stato  membro
dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW. 
  4. I  lavoratori  marittimi  che  prestano  servizio  su  nave  che
effettua viaggi non rientrati nella definizione di  viaggi  costieri,
di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  mm),  devono  soddisfare
requisiti previsti dalla Convenzione  STCW  per  la  navigazione  non
costiera. 
  5. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma  1,  per  le
navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle  norme  sui  viaggi
costieri della convenzione STCW, che  comprende  i  viaggi  al  largo
delle coste di altri Stati membri  dell'Unione  europea  o  di  parti
della convenzione STCW nei limiti della loro definizione  di  viaggio
costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea
o le parti in questione, nel quale  sono  precisati  sia  i  dettagli
delle  aree  commerciali  interessate,  sia  le  altre   disposizioni
pertinenti. 
  6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un  certificato
di competenza rilasciato da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio  costiero
puo'  essere  effettuato  qualora  l'autorita'  competente   di   cui
all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato  membro
dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati  i
dettagli delle aree commerciali interessate  e  le  altre  condizioni
pertinenti. 
  7. Il certificato di competenza e la  convalida  di  riconoscimento
del certificato di competenza nonche' i certificati di addestramento,
rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la  limitazione
ai viaggi costieri. 
  8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1,  comunica
alla Commissione  europea  in  maniera  dettagliata  le  disposizioni
relative ai viaggi costieri adottate. 
                               Art. 9 
 
 
         Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 
 
  1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente
di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento  dei
certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli  di
cui agli allegati V e VI al presente  decreto  e  sono  stampati  con
materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dello  sviluppo  economico,  ciascuno  per  le  materie  di   propria
competenza: 
  a) individuano e comunicano alla Commissione  europea,  agli  Stati
membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i  quali  sia  stato
concluso un accordo di  riconoscimento  ai  sensi  dell'articolo  20,
eventuali pratiche fraudolente riscontrate; 
  b)  forniscono  la  conferma  per  iscritto  dell'autenticita'  dei
certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione  rilasciato,  a
richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o  del  Paese  terzo
con il quale hanno concluso un accordo  di  riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 20. 
  3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano,
anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti,  istituti  o
societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare  la
corretta  applicazione  delle  procedure  previste  in   materia   di
formazione e addestramento del personale marittimo. 
                               Art. 10 
 
 
                          Norme di qualita' 
 
  1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5,  6
e 7, garantiscono che le  attivita'  di  formazione,  di  valutazione
delle competenze,  di  certificazione,  incluse  quelle  mediche,  di
convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse  quelle  svolte  da
enti, istituti o societa', sono costantemente controllate  attraverso
un sistema di gestione della qualita' che assicuri  il  conseguimento
degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche  e
l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione
A-I/8 del codice STCW. 
  2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2,  5  e
6, garantiscono che gli obiettivi di  istruzione  e  formazione  e  i
relativi  livelli  qualitativi  di  competenza  da  conseguire   sono
chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza,  di
apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle
valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 
  3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
il Comitato di valutazione indipendente, composto  da  rappresentanti
delle  amministrazioni  competenti,  il  quale,  ad  intervalli   non
superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita'  di
cui all'articolo 3, relativamente al sistema di  valutazione  e  alla
gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: 
  a) le misure interne di verifica e controllo della  gestione  e  le
attivita' conseguenti sono conformi  alle  disposizioni  previste  ed
alle procedure formali e sono idonee ad assicurare  il  conseguimento
degli obiettivi definiti; 
  b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati  e
sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto  della
valutazione; 
  c) sono intraprese azioni tempestive  per  rimediare  alle  carenze
riscontrate. 
  4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  coordina  e  trasmette  alla
Commissione  europea  una  relazione  sull'esito  della   valutazione
stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati. 
                               Art. 11 
 
 
              Rilascio e registrazione dei certificati 
 
  1. Per il rilascio di uno  dei  certificati  di  competenza  e  dei
certificati di addestramento da parte  dell'autorita'  competente  di
cui all'articolo 3, comma 3, i  lavoratori  marittimi,  ivi  compresi
quelli appartenenti agli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
devono: 
  a) possedere eta' non  inferiore  a  quella  prevista  per  ciascun
certificato di competenza e dei certificati  di  addestramento  nelle
regole dell'annesso alla Convenzione STCW; 
  b) possedere i requisiti di idoneita' fisica,  in  particolare  per
quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed  accertati  ai  sensi
del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,  convertito  dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni; 
  c) aver effettuato  servizio  di  navigazione  e  le  attivita'  di
formazione e di addestramento prescritte  dalle  regole  dell'annesso
alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW,
come rese attuative con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  ai  sensi  dell'articolo   123   del   codice   della
navigazione; 
  d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a  dimostrare
il possesso delle competenze  del  livello  prescritte  dalle  regole
dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del
codice STCW. 
  2. Per il  rilascio  dei  certificati  di  addestramento  da  parte
dell'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,  comma   5,   i
lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b),  sostengono  l'esame  teorico-pratico,  dopo   la
frequenza di corsi definiti con decreto  del  Ministro  della  salute
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il  decreto
disciplina: 
  a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; 
  b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; 
  c)  le  procedure  di  accreditamento  delle   strutture   di   cui
all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita'; 
  d) l'istituzione di  appositi  registri  dei  certificati,  atti  a
prevenire pratiche fraudolente; 
  e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza
quinquennale, prevedendo validita'  quinquennale  per  i  certificati
rilasciati. 
  3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al  comma  2,  i
certificati di addestramento rilasciati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro della sanita'  7  agosto  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del  decreto  del  Ministro
della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono  rinnovati  entro  8
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il decreto  di  cui  al  comma  2  stabilisce  le  modalita'  di
conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi  del
comma 3. 
  5.  Per  il  rilascio  dei  certificati  da  parte   dell'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma  6,  i  lavoratori  marittimi
possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e  b),  e  le
conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 
  6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
il  registro,  anche  elettronico,  dei  certificati  di   competenza
rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3,
commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati: 
  a) il numero progressivo; 
  b) le generalita' del titolare; 
  c) il codice fiscale del titolare; 
  d) la data del rilascio; 
  e) l'abilitazione; 
  f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW; 
  g) la scadenza, se prevista; 
  h) il rinnovo, se previsto; 
  i) eventuali limitazioni; 
  l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di  sospensione  o  di
annullamento; 
  m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento; 
  n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 
  7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  opera
il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri
dello sviluppo economico e della salute  comunicano  le  informazioni
concernenti i certificati di competenza, le convalide e  le  dispense
agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri  Stati  parti
della Convenzione STCW ed alle  compagnie  che  intendono  verificare
l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti  dai  marittimi
che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero  l'imbarco
a bordo di una nave. 
  9. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  annualmente
comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo
24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati  di
competenza, sulle  convalide  che  attestano  il  riconoscimento  dei
certificati  di  competenza  nonche',   su   base   volontaria,   sui
certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III
e VII dell'allegato della Convenzione  STCW,  unicamente  a  fini  di
analisi statistica  ed  esclusivamente  ad  uso  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione
delle politiche strategiche. 
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
proprio  decreto  determina,  secondo  criteri  di   semplificazione,
efficacia  e  funzionalita',  le  procedure   e   le   modalita'   di
autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera
estera. 
                               Art. 12 
 
 
                           Norme sanitarie 
 
  1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza
o di un  certificato  di  addestramento,  rilasciato  a  norma  delle
disposizioni  della  Convenzione  STCW,  che  prestano   la   propria
attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato  redatto  in
conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli  altri  lavoratori
marittimi che prestano la propria  attivita'  a  bordo  di  una  nave
possiedono  un  certificato  che  ne  attesti,  tenendo  conto  delle
prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita'  ad
esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 
  2. I certificati di cui al comma 1 sono  rilasciati  dal  Ministero
della salute, ai sensi della  legge  28  ottobre  1962,  n.  1602,  e
successive modificazioni.  Ai  lavoratori  marittimi  che  non  hanno
diritto alle prestazioni medico  legali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si  applicano  le
seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le  prestazioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.
620,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e   sono
assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 407: 
  a) visita di medicina generale: si applicano  le  tariffe  previste
per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni
o iscrizioni in elenchi o albi professionali di  cui  all'allegato  1
del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio  1991,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  63  del  15  marzo  1991,  e  successive
modificazioni; 
  b) visite specialistiche: se  effettuate  direttamente  presso  gli
ambulatori del  Ministero  della  salute,  si  applicano  le  tariffe
previste dal decreto del  Ministro  della  salute  18  ottobre  2012,
pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale  del  28  gennaio  2013,  e
successive  modificazioni,  se  effettuate  presso   gli   ambulatori
convenzionati,  si  applicano  le  tariffe  determinate   a   livello
Regionale. 
  3. Avverso il giudizio di  idoneita'  ed  avverso  il  giudizio  di
limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1
puo' essere proposto ricorso alla Commissione  medica  permanente  di
primo  grado  costituita,  ai  sensi  dell'articolo   4   del   regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive  modificazioni,
presso la Capitaneria di porto sede di compartimento  marittimo,  che
decide tenendo conto di quanto  prescritto  dalla  regola  A-I/9  del
codice STCW. 
  4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole  della
gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, e' effettuata  ai  sensi  del  regio  decreto-legge  14
dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,  n.
244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola  I/9  del
codice STCW. 
  5. Se il periodo  di  validita'  di  un  certificato  medico  scade
durante il viaggio,  il  certificato  medico  continuera'  ad  essere
valido fino al prossimo scalo  dove  un  medico  ivi  autorizzato  e'
disponibile. 
  6. In casi urgenti l'autorita' marittima  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, puo' permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido
certificato  medico,  fino  al  prossimo  porto  di  scalo  dove  sia
disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni: 
  a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi; 
  b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico
scaduto da non piu' di 60 giorni. 
                               Art. 13 
 
 
Rinnovo  dei  certificati  di  competenza  e   dei   certificati   di
                            addestramento 
 
  1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettere  uu),  vv)  e  zz),  rilasciato  o
riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione  di
quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio  in  mare  ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo  un  periodo  trascorso  a
terra, ad intervalli non  superiori  ai  cinque  anni,  rinnovano  il
certificato dimostrando la permanenza: 
  a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b); 
  b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato di competenza o  al  certificato  di
addestramento da rinnovare. 
  2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di
navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma
1,  a  intervalli  non  superiori  a  cinque  anni,  dimostrando   di
continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi
cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo  3  del  codice
STCW. 
  3. I radio operatori, titolari  di  un  certificato  di  competenza
rilasciato dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  prestano
servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un
periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio  in
mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il  rinnovo
del loro certificato dimostrando la permanenza: 
  a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b); 
  b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 
  4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di  coperta
e di macchina ed i radio operatori,  per  proseguire  il  servizio  a
bordo di navi per le quali sono stabiliti  a  livello  internazionale
ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la
relativa formazione. 
  5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria  competenza,
sono disciplinati: 
  a) le modalita' e  le  procedure  di  rinnovo  dei  certificati  di
competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettere uu) e vv); 
  b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e
del  rilascio  dell'attestato  di  addestramento  conseguito  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa); 
  c) i corsi di aggiornamento e di  adeguamento  che  comprendono  le
modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria
in materia di  sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e  di  tutela
dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento  dei  livelli
di competenza richiesti dalle predette normative; 
  d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola
I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW. 
                               Art. 14 
 
 
                          Uso di simulatori 
 
  1. Le prescrizioni minime e  le  altre  disposizioni  di  cui  alla
sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte
A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano: 
  a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio  da  attuarsi
mediante simulatori; 
  b) alla valutazione delle competenze previste  dalla  parte  A  del
codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori; 
  c) a qualsiasi dimostrazione  di  perdurante  idoneita'  prescritta
dalla parte A del codice STCW. 
                               Art. 15 
 
 
           Responsabilita' delle compagnie di navigazione 
 
  1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie
navi: 
  a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato  rilasciato  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto; 
  b) l'equipaggio sia formato in  conformita'  alle  disposizioni  in
materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16,  commi
4 e 5, del presente decreto; 
  c) la documentazione ed i dati  relativi  ai  lavoratori  marittimi
siano conservati, ai sensi dell'articolo 6,  comma  14,  e  tenuti  a
disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi  alla
loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e  competenza  ai  fini
dei compiti loro assegnati; 
  d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in  servizio  a
bordo di una nave, familiarizzino con i propri  compiti  specifici  e
con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure  e
le caratteristiche della nave, rilevanti ai  fini  dei  loro  compiti
abituali e di emergenza; 
  e) l'equipaggio sia in grado di  coordinare  le  proprie  attivita'
nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini
della   sicurezza   e   della   prevenzione   o   del    contenimento
dell'inquinamento. 
  f) il personale marittimo abbia seguito  corsi  per  il  ripasso  e
l'aggiornamento dell'addestramento come  previsto  dalla  Convenzione
STCW; 
  g) la comunicazione orale sia  efficace  e  conforme  del  capo  V,
regola 14, paragrafi  3  e  4,  della  Convenzione  SOLAS  74,  nella
versione modificata; 
  2.  La  compagnia  di  navigazione,  il  comandante  ed  i   membri
dell'equipaggio sono individualmente responsabili,  ciascuno  per  la
parte di competenza, del corretto adempimento delle  disposizioni  di
cui  al  comma  1,  nonche'  dell'adozione  di  ogni   altra   misura
eventualmente  necessaria   per   assicurare   che   ciascun   membro
dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e  capacita',
alla sicurezza della nave. 
  3. La compagnia di navigazione fornisce al  comandante  della  nave
istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della
Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano: 
  a) le strategie e le procedure da seguire per  garantire  che  ogni
membro  dell'equipaggio  appena  imbarcato   abbia   la   ragionevole
possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento  della  nave  e
con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per  il
corretto assolvimento dei propri compiti, prima che  essi  gli  siano
stati demandati. Tali strategie e procedure includono  la  previsione
di un ragionevole lasso di  tempo  durante  il  quale  il  lavoratore
marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere: 
  1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare; 
  2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e
di emergenza specifiche della nave e le disposizioni  necessarie  per
il corretto adempimento dei compiti assegnatigli; 
  b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio  che  avra'
la   responsabilita'   di   assicurargli   la   comunicazione   delle
informazioni essenziali in una lingua comprensibile. 
  4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i  comandanti,  gli
ufficiali e il personale in servizio con funzioni  e  responsabilita'
specifiche a  bordo  delle  proprie  navi  ro-ro  passeggeri  abbiano
completato  la  formazione  necessaria  per  acquisire  le  capacita'
adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita'  da
assumere, tenendo  conto  degli  orientamenti  forniti  alla  sezione
B-I/14 del codice STCW. 
  5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie
navi  siano  disponibili  i  testi  delle   normative   nazionali   e
internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana
in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono  messi
a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di
tenerne aggiornate le conoscenze. 
                               Art. 16 
 
 
            Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia 
 
  1. Il personale avente  compiti  di  ufficiale  responsabile  della
guardia ed i comuni  facenti  parte  di  una  guardia  e  coloro  che
svolgono  compiti  attinenti   alla   sicurezza,   alla   prevenzione
dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo  di
riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di
due periodi, uno dei quali ha una  durata  di  almeno  sei  ore,  con
intervalli tra i  periodi  di  riposo  consecutivi  non  superiori  a
quattordici ore. 
  2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo
di riposo e' riducibile a non meno di sei  ore  consecutive,  purche'
tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi  e
siano fruite almeno settantasette  ore  complessive  di  riposo  ogni
sette giorni. 
  3. Il servizio di guardia di navigazione e,  laddove  attivato,  il
servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non
compromettere l'efficienza di coloro  che  disimpegnano  il  servizio
stesso, sono organizzati in turni di guardia  alternati  a  turni  di
riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto  nei
commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia  all'inizio  del
viaggio e quello addetto alle guardie successive e'  sufficientemente
riposato e comunque idoneo al servizio. 
  4. L'organizzazione del servizio di guardia di  navigazione  e  del
servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave  nel
rispetto  della  tabella  minima  di  sicurezza  stabilita  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.
108. Il comandante puo' delegare  l'organizzazione  del  servizio  di
guardia in macchina al direttore di macchina. 
  5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al  comma  4,  e'
effettuata nel rispetto degli articoli  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni. 
  6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un  formato  standard  in
lingua italiana e in  inglese  ed  affissi  in  un  luogo  facilmente
accessibile. 
  7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che  sono
chiamati a disimpegnare il servizio di guardia  nei  vari  turni  che
compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative
e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 
  8.  Nelle  situazioni  di  emergenza   ovvero   in   occasione   di
esercitazioni  volte  a  preparare  l'equipaggio  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza ovvero in presenza  di  situazioni  operative
eccezionali in occasione delle quali attivita'  essenziali  non  sono
rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale  e  non
e'  stato  possibile  eseguire  tali  attivita'  in  precedenza,   il
comandante puo' disporre diversamente rispetto  a  quanto  prescritto
nel presente articolo. 
  9. Quando il marittimo e' reperibile  ha  diritto  ad  un  adeguato
periodo di riposo compensativo se il normale  periodo  di  riposo  e'
interrotto da chiamate di lavoro. 
  10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei  marittimi
sono tenute in un  formato  standard,  nella  lingua  italiana  e  in
inglese  per  consentire  il  monitoraggio  e   la   verifica   della
conformita' al presente articolo. I marittimi  ricevono  copia  delle
registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da  persona
da lui autorizzata, e dal marittimo stesso. 
  11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e
10, il comandante puo' esigere lo svolgimento  delle  ore  di  lavoro
necessarie per l'immediata sicurezza  della  nave,  delle  persone  a
bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o  persone
che si trovano in  difficolta'  in  mare  e,  quindi,  sospendere  il
programma delle ore di riposo ed esigere che  il  marittimo  effettui
tutte le ore di  lavoro  necessarie  fino  a  quando  non  sia  stata
ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata  la
normalita'  il  comandante  provvede  affinche'  tutti  i   marittimi
coinvolti, nei loro periodi di  riposo,  nelle  anzidette  operazioni
ricevano un periodo di riposo adeguato. 
  12. I comandanti, gli  ufficiali  e  gli  altri  marittimi,  mentre
svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela
dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso  alcolemico  non
superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un
quantitativo  di  alcol  che  conduca  alla   stessa   concentrazione
alcolica. 
  13. Nel rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della
salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  le  autorita'
competenti, di cui allo stesso  decreto  legislativo,  autorizzano  o
registrano  contratti  collettivi  che  consentono  deroghe,  per  il
personale di guardia e per il personale che svolge compiti  attinenti
alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento,
alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che  il  periodo
di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di  sette
giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14  e  15.  Tali
deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma
possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu'  lunghi
o della concessione di ferie compensative  per  i  marittimi  addetti
alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi.
Le  deroghe  tengono  conto,  nella  misura  del   possibile,   degli
orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla
sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle  ore
di riposo minimo di cui al comma 1. 
  14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo  27  maggio
2005, n. 108, per il personale di guardia  e  per  il  personale  che
svolge compiti attinenti  alla  sicurezza,  alla  protezione  e  alla
prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste  al  comma  13  in
relazione al periodo di riposo settimanale di cui  al  comma  1,  non
possono superare due settimane consecutive. Gli  intervalli  tra  due
periodi di deroghe a bordo non possono  essere  inferiori  al  doppio
della durata della deroga. 
  15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore  di
riposo minimo nell'arco di ventiquattro  ore  previste  al  comma  1,
possono essere suddivise in non piu' di tre periodi  di  riposo,  uno
dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi  dura
meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo  non
superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre  due  periodi
di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni. 
                               Art. 17 
 
 
                              Dispensa 
 
  1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta  ad  accertata
indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del  certificato
che  abilita  allo  svolgimento  di  una  determinata  funzione,   il
comandante  del  porto  ove  staziona  la  nave  ovvero   l'autorita'
consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone,  ai  beni  o
all'ambiente, rilascia, su richiesta della  compagnia,  una  dispensa
che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore
a  sei  mesi,  ad  altro  lavoratore  marittimo  in  possesso  di  un
certificato che lo abilita ad esercitare la  funzione  immediatamente
inferiore. 
  2. Qualora, per  la  funzione  inferiore,  non  sia  prescritto  il
possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata  al  lavoratore
marittimo la  cui  competenza  ed  esperienza  siano  equivalenti  ai
requisiti prescritti per la funzione da esercitare. 
  3. Se il  lavoratore  marittimo  destinatario  della  dispensa  non
possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una  prova  disciplinata
con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa  puo'
essere rilasciata mantenendo livelli di  sicurezza  adeguati  per  le
mansioni  assegnate.  In  tal  caso,  il  comandante  del   porto   o
l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della  nave,  non
appena possibile, attribuisca la  funzione  al  lavoratore  marittimo
titolare della prescritta certificazione. 
  4. La dispensa non puo' essere concessa per  lo  svolgimento  delle
funzioni di  radio  operatore,  se  non  con  l'eccezione  di  quanto
previsto  dalle   pertinenti   norme   che   regolano   il   servizio
radioelettrico di bordo. 
  5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di
comandante o di  direttore  di  macchina,  salvo  in  caso  di  forza
maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile. 
                               Art. 18 
 
 
                        Comunicazioni a bordo 
 
  1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana  sono  disponibili
strumenti idonei  ad  assicurare  in  qualsiasi  momento  un'efficace
comunicazione verbale di sicurezza tra i membri  dell'equipaggio,  ai
fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle
disposizioni impartite. 
  2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad  un
porto di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  e'  stabilita  e
riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per  garantire
prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo
delle navi da passeggeri battenti  bandiera  italiana  la  lingua  di
lavoro stabilita e' riportata  nel  giornale  nautico.  La  compagnia
ovvero il comandante determinano la  lingua  di  lavoro  appropriata.
Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere
e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche'  riferire  in
tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e  gli
elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro. 
  3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base
al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri  in  situazioni
di emergenza, e' facilmente individuabile  e  dotato  di  sufficienti
capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: 
  a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai
passeggeri delle principali nazionalita'  trasportati  su  una  rotta
determinata; 
  b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese  per
impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un
passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro
dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; 
  c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza  con  sistemi
non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile; 
  d) conoscenze del  livello  di  informazione  delle  istruzioni  di
sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua; 
  e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza  vengono
trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per  fornire
accurate   direttive   ai   passeggeri   e   facilitare   ai   membri
dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. 
  4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere  e  gasiere  battenti
bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i  comuni  sono  in
grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. 
  5. A bordo delle navi  battenti  bandiera  italiana  sono  previsti
adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di
terra in conformita' al capitolo V, regola  14,  paragrafo  4,  della
Convenzione SOLAS. 
  6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di  Stato
d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli
ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese
membro dell'Unione europea osservino il presente articolo. 
                               Art. 19 
 
 
Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione
                               europea 
 
  1. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e
VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione  europea
a cittadini di Stati membri  dell'Unione  europea,  sono  soggetti  a
riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui  all'articolo  3
del presente decreto, competenti per materia. Il  riconoscimento  dei
certificati   di   cui   al   periodo   precedente   e'   subordinato
esclusivamente alla verifica di conformita'  dei  certificati  stessi
alla Convenzione STCW. 
  2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
  3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e'  limitato
alle qualifiche, alle  funzioni  ed  ai  livelli  di  competenza  ivi
specificati ed  e'  corredato  da  una  convalida  che  attesti  tale
riconoscimento. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con  provvedimento  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  possono   essere
stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di
competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo  8,  o
certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato  I,  regola
VII/I. 
                               Art. 20 
 
 
      Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi 
 
  1. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2
e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della  Convenzione
STCW'78, nella  versione  aggiornata,  relativi  all'espletamento  di
funzioni diverse da quelle di comandante  e  di  primo  ufficiale  di
coperta,  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  svolga  le  funzioni   di
comandante,  sono  soggetti   a   riconoscimento   da   parte   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  competenti  per  materia,
secondo la procedura di cui all'allegato II. 
  2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati  emessi
da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   per
riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza  ovvero
un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da  un
Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione  STCW,  per
prestare servizio a bordo di una  nave  battente  bandiera  italiana,
presenta  alla  Commissione   europea   una   domanda   motivata   di
riconoscimento. 
  4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di  un
Paese  terzo,  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  di   cui
all'allegato III, entro diciotto mesi  dalla  data  di  presentazione
della domanda di riconoscimento. 
  5. Una volta concesso, il  riconoscimento  e'  valido  fatto  salvo
l'allegato III, lettera B). 
  6. Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  6,  comma  13,  i
lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita'
rilasciati e convalidati da un Paese terzo,  non  ancora  convalidati
dai soggetti competenti di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  possono
essere autorizzati, in caso di  necessita',  a  prestare  servizio  a
bordo  di  navi  battenti  bandiera  italiana,  per  un  periodo  non
superiore a tre mesi,  per  l'espletamento  di  funzioni  diverse  da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui
quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da  quelle  di
radio operatore, ad eccezione dei casi previsti  dalla  normativa  in
materia di servizio radioelettrico di bordo. 
  7. Ai sensi dell'articolo  6,  comma  14,  la  prova  dell'avvenuta
presentazione alle competenti autorita' della  domanda  di  convalida
dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed
ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per  un  periodo
non superiore a tre mesi. 
  8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma  9,  a  tutela
della sicurezza della navigazione  e  ai  sensi  della  regola  I/10,
paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi
non  membri  dell'Unione  europea  che  chiedono  la   convalida   di
riconoscimento di certificati per le  mansioni  a  livello  direttivo
devono  possedere  un'appropriata   conoscenza   della   legislazione
marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo,  riguardante  le
mansioni che sono autorizzati a svolgere. 
  9. La conoscenza richiesta ai sensi  del  comma  8  e'  certificata
dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75  e  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
al momento della richiesta della convalida di  riconoscimento  ovvero
al momento dell'imbarco. 
                               Art. 21 
 
 
      Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo 
 
  1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto
i tipi di nave esclusi  dall'articolo  1  sono  soggette,  mentre  si
trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  iii),  per  verificare  che  i
lavoratori  marittimi  che  prestano  servizio  a  bordo   hanno   un
certificato di competenza o un certificato  di  addestramento  o  una
prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne  sono
stati debitamente dispensati. 
  2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che  siano
applicate tutte  le  disposizioni  e  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che: 
  a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a  bordo  siano  in
possesso di un  certificato  di  competenza,  di  un  certificato  di
addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai  sensi  della
Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero  che
siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di
un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di
addestramento oppure forniscano prova documentale di aver  presentato
domanda  di  riconoscimento  del  certificato  all'autorita'  di  cui
all'articolo 3, comma 7; 
  b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che  prestano
servizio a bordo siano conformi alle norme in  materia  di  sicurezza
previste dallo Stato di bandiera della nave. 
  3. Gli ispettori valutano, in conformita' con  le  norme  stabilite
nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei  lavoratori  marittimi
in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci  sono
fondati motivi per ritenere che tali norme non sono  state  osservate
in una delle seguenti situazioni: 
  a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in  un  arenamento
od in un incaglio; 
  b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre  la  nave  era
alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito  di  sostanze  dalla
nave in violazione di convenzioni internazionali; 
  c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per
la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di  manovra
adottate  dall'Organizzazione  marittima   internazionale   od   alle
disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e  la  tutela
dell'ambiente marino; 
  d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un
pericolo per le persone, le cose, l'ambiente  o  un  rischio  per  la
protezione; 
  e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od  il  possessore
di  un  certificato  non  e'  la  persona  a  cui  questo  e'   stato
originariamente rilasciato; 
  f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha  ratificato  la
Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono  in
possesso di certificati rilasciati da  un  Paese  terzo  che  non  ha
ratificato la Convenzione STCW. 
  4. Oltre a verificare  il  possesso  dei  certificati,  l'ispettore
valuta se richiedere ai lavoratori marittimi,  anche  ai  fini  della
valutazione di cui al comma  3,  la  dimostrazione  delle  rispettive
competenze in relazione alle  funzioni  assegnate  a  ciascuno.  Tale
dimostrazione  puo'  includere  la  verifica  dell'osservanza   delle
prescrizioni operative in  materia  di  guardia  e  di  capacita'  di
ciascun lavoratore marittimo di reagire  adeguatamente  nei  casi  di
emergenza a livello  delle  proprie  competenze  o  di  adempiere  le
funzioni vitali ai fini della sicurezza e  della  prevenzione  o  del
contenimento  dell'inquinamento.  L'ispettore  procede  a  norma  del
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port
State Control, Paris MOU. 
  5. Gli  ispettori  verificano  che  a  bordo  delle  navi  siano  a
disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori  i
testi aggiornati  delle  normative  nazionali  ed  internazionali  in
materia  di  sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e   di   tutela
dell'ambiente marino. 
                               Art. 22 
 
 
                                Fermo 
 
  1. Ferma restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo  dello
Stato di approdo le autorita' competenti decidono il  fermo  nave  se
riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le
persone, le cose o l'ambiente: 
  a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati,  ovvero  non
fornisce prova documentale di aver presentato  domanda  di  convalida
attestante il riconoscimento del proprio  certificato  di  competenza
alle autorita' di cui  all'articolo  3,  comma  7,  o  non  e'  stato
validamente dispensato; 
  b) non sono state rispettate le norme  applicabili  in  materia  di
sicurezza; 
  c) non sono state rispettate le norme  in  materia  di  guardia  in
navigazione od in macchina prescritte alla nave; 
  d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento
di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per  la
sicurezza   delle   radiocomunicazioni   o   per    la    prevenzione
dell'inquinamento marino; 
  e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i  compiti
imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della  nave  ed
alla prevenzione dell'inquinamento; 
  f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio
del  viaggio   ed   ai   turni   di   guardia   successivi,   persone
sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio. 
                               Art. 23 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave  che
ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore  marittimo  non  in
possesso  dei  certificati  prescritti  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a  euro  70.000  per  ciascun
lavoratore marittimo. 
  2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare  tenuta
dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa  di  cui  al
comma 1, ridotta della meta'. 
  3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave  che
consente l'esercizio di una funzione per la  quale  e'  richiesto  il
certificato ad un lavoratore  marittimo  privo  dello  stesso  ovvero
privo della  dispensa  di  cui  all'articolo  17,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a  euro  40.000  per
ciascun lavoratore marittimo. 
  4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di  cui  all'articolo  21,
comma 4, il lavoratore marittimo non  possiede  i  certificati  o  ha
riportato un giudizio negativo, la compagnia di  navigazione  che  lo
aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e'  soggetta,  per  ciascun
lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio
se  la  compagnia  di  navigazione  aveva   ammesso   a   far   parte
dell'equipaggio  un  lavoratore  marittimo   che,   all'esito   delle
dimostrazioni, non e' in grado di  coordinare  le  proprie  attivita'
nelle situazioni di  emergenza  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza
e della prevenzione o del contenimento  dell'inquinamento.  Nel  caso
previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24  marzo
2011, n. 53, e  fermo  quanto  disposto  dal  predetto  articolo,  la
compagnia  di  navigazione  e'  altresi'   soggetta   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il  giudizio
negativo di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  formulato
qualora, nelle  esercitazioni  a  cui  e'  sottoposto  il  lavoratore
marittimo, questi non dimostra di essere in possesso  degli  standard
previsti  dalla  Convenzione  STCW  o  della   preparazione   tecnica
necessaria  a  garantire  la  sicurezza  della  navigazione  o  delle
funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di
inquinamento. 
  5. Quando l'ispettore rileva che un  lavoratore  marittimo  non  ha
seguito i corsi per il ripasso e  l'aggiornamento  dell'addestramento
previsti dall'articolo  15,  comma  1,  lettera  f),  ovvero  che  il
comandante, l'ufficiale e il personale in  servizio  con  funzioni  e
responsabilita'  specifiche  non  hanno  completato   la   formazione
prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia  di  navigazione  e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
10.000 per ciascun lavoratore. 
  6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della
nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma  3,  lettere
a) e b), e' soggetta ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa
un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di  assicurare  la
comunicazione   delle   informazioni   essenziali   in   una   lingua
comprensibile a norma dell'articolo  15,  comma  3,  lettera  b),  e'
soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 
  7. La compagnia di navigazione che  non  conserva  o  non  tiene  a
disposizione la documentazione ed i dati previsti  dall'articolo  15,
comma  1,  lettera  c),  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  1.000  a  euro  5.000  per  ciascun  lavoratore
marittimo. 
  8. Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o  non  e'
conforme,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  g),  la
compagnia di navigazione e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 
  9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi
delle normative previste dall'articolo 15, comma 5,  e'  soggetta  ad
una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 
  10. L'istituto, l'ente o la  societa'  che  viola  le  disposizioni
contenute nei decreti di cui all'articolo 5,  commi  3  e  4,  emessi
dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000  a  euro  5.000  per
ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai  sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita'
marittima  ne  da'  comunicazione  all'autorita'  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di  addestramento,  che
procede alla revoca dell'autorizzazione. 
  11. Quando l'autorita' di cui  al  comma  13  accerta  una  o  piu'
violazioni di lieve entita', tenendo conto delle  concrete  modalita'
della condotta e dell'esiguita' del danno  o  del  pericolo,  procede
alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge  24  novembre
1981, n. 689, diffidando il trasgressore  alla  regolarizzazione,  ad
adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al  pagamento  di  una
somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista  e  fornisce
al trasgressore  le  prescrizioni  necessarie  per  ottemperare  alla
diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della  legge  24  novembre
1981, n. 689, decorre  da  quando  l'autorita'  verifica  la  mancata
ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza  alla  diffida,  verificata
dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti,  limitatamente
alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza
alla diffida, si procede a norma della legge  24  novembre  1981,  n.
689. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  alle
violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
  12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella  banca  dati
delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo  24
marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta  banca  dati  non  sara'
realizzata, l'esito negativo e' comunicato  all'autorita'  competente
di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita'  idonee
a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta
che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi,
ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5,
comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma
del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato  le  dimostrazioni
di cui all'articolo  21,  comma  4,  l'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma  2,  sospende  l'efficacia  dell'autorizzazione
allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori  marittimi
per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e,
nei  casi  piu'   gravi,   procede   alla   revoca   della   predetta
autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente  non  si
applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni
da  parte  dei  lavoratori  marittimi  non  dipende   da   deficienze
imputabili all'istituto, ente o societa'. 
  13.   Per   l'accertamento   e   l'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo  e'  competente
il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
novembre 1981,  n.  689.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione in un  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 24 
 
 
                   Informazioni a fini statistici 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla
Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente
a fini di analisi statistica. Tali informazioni  non  possono  essere
utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e  il  loro
impiego  e'  limitato  esclusivamente  agli  Stati  membri   e   alla
Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche. 
                               Art. 25 
 
 
                       Disposizioni abrogative 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
  a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136; 
  b) le lettere a), b)  e  d),  del  numero  2.  del  secondo  comma,
dell'articolo 270-bis, del regolamento per  l'esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione marittima) approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.  328,  nonche'  le
lettere a) e c) del numero 2. del secondo  comma,  dell'articolo  271
del medesimo regolamento; 
  c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n.  1602,  e
successive modificazioni; 
  d) il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  3
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio  1997,
n. 175. 
                               Art. 26 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,
si puo' procedere ad integrare il presente decreto con  le  modifiche
delle convenzioni, dei protocolli, dei  codici  e  delle  risoluzioni
internazionali che nel frattempo siano  entrate  in  vigore  e  siano
state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE
e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione  con  controllo
prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 
                               Art. 27 
 
 
                        Clausola d'invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le autorita' competenti provvedono  all'esecuzione  dei  compiti
affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 28 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di
navigazione riconosciuto, un programma  di  istruzione  e  formazione
riconosciuto o un corso  di  formazione  riconosciuto  prima  del  1°
luglio 2013, le autorita' competenti possono continuare a rilasciare,
riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio  2017,  certificati  di
competenza  conformemente   ai   requisiti   previsti   dal   decreto
legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 
  2. Fino  al  1°  gennaio  2017,  le  autorita'  competenti  possono
continuare a  rinnovare  e  prorogare  certificati  di  competenza  e
convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo
7 luglio 2011, n. 136. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi  la  disciplina  di
cui all'articolo 233 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione  marittima)  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  continua  ad  applicarsi  la
disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30  novembre
2007 e al decreto direttoriale 17  dicembre  2007,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. 
  5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Delrio, Ministro delle  infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando