Proposta di legge n. 4207

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 4207

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 marzo 2011 (v. stampati Senato nn. 37-831-948-1344-1354-1391)

d’iniziativa dei senatori

PETERLINI, COSSIGA, D’ALIA, PINZGER; PICCIONI; SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI, GRAMAZIO, AMORUSO, BONFRISCO; BIANCHI; ZANETTA, BUTTI, D’AMBROSIO LETTIERI, CICOLANI, PALMIZIO, ASCIUTTI, TOMASSINI, FLUTTERO, MUSSO, MALAN; INCOSTANTE

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 marzo 2011

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, promuovendo altresì l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l’impiego delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione. Nella provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta

anche nell’uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l’uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti).

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell’autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

c) promuovono, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nell’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegnamento, e l’uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l’uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l’uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall’articolo 38 della medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull’attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.