Esami di Stato 2015 conclusivi del Secondo Ciclo (OM 11/15)

Esami di Stato 2015 conclusivi del Secondo Ciclo (OM 11/15)

di Salvatore Nocera

 

Il MIUR ha emanato l’O.M. n° 11/15 concernente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione.

Sono da evidenziare gli artt. 22 e 23 concernenti rispettivamente gli esami degli alunni con disabilità e quelli con DSA e altri BES.

L’art. 22 sugli alunni con disabilità conferma la normativa relativa a quanti svolgono un PEI normale o semplificato; presenta invece delle novità per quanto riguarda gli alunni con PEI differenziato. Come di consueto, detti alunni svolgono prove differenziate ai fini del conseguimento di un attestato e non del diploma. E’ consentito che possano non svolgere una o più prove scritte. Ciò non impedisce l’ammissione agli orali dal momento che viene indicata la loro assenza sui tabelloni, come avviene per gli altri alunni eventualmente assenti alle prove scritte, con la pubblicazione dei risultati prima dell’inizio delle prove orali. Il punteggio conclusivo verrà proporzionalmente ridotto in base al numero delle prove scritte non effettuate.

L’art. 23 per gli alunni con DSA conferma il loro diritto ad avvalersi delle misure compensative presenti nel loro PDP (che deve essere allegato alla relazione del 15 maggio); viene confermato il divieto di misure dispensative ad eccezione della dispensa dalle prove scritte di lingua straniera che debbono essere compensate con una prova orale. Anche per la terza prova è consentita la sostituzione delle prove scritte di lingua straniera con l’orale.

Per gli alunni con ulteriori BES sono consentiti solo strumenti compensativi e non è ammessa nessuna misura dispensativa, ivi compresa quella relativa alle lingue straniere.

Per gli alunni con DSA e ulteriori BES che chiedano ed ottengano l‘esonero dal sostenere qualunque prova di lingua straniera è ribadito il divieto di ottenere il diploma essendo consentito solo il rilascio di un attestato con i crediti formativi.


OSSERVAZIONI

E’ certamente degna di rilevo la norma che consente agli alunni con disabilità con PEI differenziato l’ammissione agli orali anche se non hanno svolto una o più prove scritte. Ciò supera un problema tecnico dovuto al fatto che, con l’introduzione delle procedure informatiche, i percorsi di tali alunni venivano bloccati anche con l’assenza del risultato di una sola prova scritta.

Dalla dizione letterale dell’O.M. “qualora non svolgano una o più prove scritte” non è dato comprendere se l’assenza possa riguardare tutte e tre le prove scritte d’esame. In ogni caso il punteggio finale sarebbe decurtato dei punti relativi alle prove scritte non svolte. Ciò pone anche dei problemi relativi alla privacy in quanto i risultati dei tabelloni, limitati alle sole prove svolte, risulterebbero inferiori al 60 che è il punteggio minimo per ottenere la dichiarazione di “esito positivo” che compare sui tabelloni per quanti superano l’esame, ivi compresi gli alunni con PEI differenziato che ricevono l’attestato.

 

Per evitare problemi di tutela della privacy, la soluzione più logica sembrerebbe quella di attribuire a tali alunni, qualunque sia il numero delle prove svolto, un punteggio minimo di 60, qualora l’esito dell’esame sia positivo.

Ciò d’altra parte corrisponde alla verità sostanziale dell’esito delle prove. Infatti se l’alunno effettua gli esami sul suo PEI differenziato e lo svolge positivamente, qualunque sia il numero delle prove sostenute, il giudizio non può essere che positivo e quindi almeno di 60.

Queste osservazioni portano a ritenere che gli alunni con PEI differenziato abbiano diritto ad una valutazione conclusiva a partire da 60, anche se non svolgono tutte e tre le prove scritte, qualora il loro PEI differenziato non abbia previsto tale modalità di valutazione.

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