Certificazione sperimentale delle competenze nel primo ciclo d’istruzione

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Certificazione sperimentale delle competenze nel primo ciclo d’istruzione (CM 3/15)

di Salvatore Nocera

In attuazione di norme europee e ministeriali e di una sperimentazione selezionata avviata nel 2014, il MIUR ha emanato la C.M. n° 3/15 che generalizza la sperimentazione della certificazione delle competenze nella scuola del primo ciclo in vista di collegarla con quella relativa all’adempimento dell’obbligo scolastico, prevista alla fine del 2° anno delle scuole secondaria di secondo grado, e alla conclusione degli studi in modo da poter renderla obbligatoria a partire dall’a.s. 2016-2017.

La certificazione delle competenze si aggiunge alla valutazione delle conoscenze e delle abilità di cui al DPR n° 122/09, che è l’unica valutazione avente valore legale, e serve a verificare la capacità degli alunni nel saper applicare nei contesti di vita le conoscenze e le abilità acquisite durante i vari cicli di studio. Tale certificazione assume un’importante valore ai fini della spendibilità delle stesse a livello europeo potendo valere per l’inserimento lavorativo a parità di condizioni in ciascuno Stato; infatti lo schema di certificazione ha gli stessi contenuti in ogni paese dell’UE e quindi indica situazioni equivalenti di capacità indifferentemente mente su tutto il territorio dell’UE.

Le caratteristiche del sistema sperimentale della certificazione delle competenze indicate dalla C.M. n° 3/15 sono le seguenti:

“- ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali vigenti (DM n. 254/2012);

– riferimento esplicito alle “competenze chiave” individuate dall’Unione Europea, così come recepite nell’ordinamento italiano;

– presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo (classe quinta primaria, classe terza secondaria I grado);

– connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l’apporto specifico di più discipline alla costruzione di ogni competenza;

– definizione di 4 livelli, di cui quello “iniziale” predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione);

– mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress delle competenze che, nell’arco dell’obbligo, sono in fase di acquisizione;

– presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione);

– sottoscrizione e validazione del documento da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con procedimento separato rispetto alla conclusione dell’esame di Stato;

– presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori.”

 

Importantissimi sono inoltre gli allegati alla Circolare costituiti dai modelli di certificazione per la scuola primaria e secondaria di I grado e le linee guida per la loro compilazione di cui si suggerisce un’attenta lettura.

 

I modelli di certificazione sono costituiti da 4 colonne:

 

  1. la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente previsto dalla Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. Sono previste 12 competenze specifiche, più una 13° riga dove indicare eventuali altre competenze dell’alunno.

 

  1. La seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave definite dalla Raccomandazione del Quadro Europeo per le Qualifiche (EQF) emanata nel 2008 dal Parlamento europeo.

 

  1. La terza colonna indica le discipline che prevalentemente concorrono a sviluppare e a raggiungere le competenze del Profilo.

 

  1. La quarta colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza.

 

I livelli possibili per ciascuna competenza sono:

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

 

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

 

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

 

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

 

Agli alunni con disabilità la Linee guida dedicano una particolare attenzione, in quanto stabiliscono che:

“Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).”

 


OSSERVAZIONI

1.

Il criterio adottato per la formulazione delle certificazioni delle competenze per gli alunni con disabilità è perfettamente coerente con la sentenza n° 215/87 della Corte Costituzionale secondo la quale capacità e merito degli alunni con disabilità non sono valutabili secondo criteri standard, ma sulla base delle loro personali peculiarità.

In pratica quindi chi dovrà compilare le certificazioni per questi alunni dovrà verificare in concreto quali profili disciplinari della prima colonna della scheda poter segnare, in quanto previsti dal PEI dell’alunno e quali no.

Rimane comunque il tredicesimo campo libero in cui posso essere indicate delle specifiche competenze di ciascun alunno.

Quanto ai livelli di competenza da indicare nella quarta colonna, sicuramente il livello “D – Iniziale” deve poter essere compilato, perché sulla base del PEI, sia pure a livelli minimali, tenuto conto del contesto conosciuto, ogni alunno, anche con disabilità molto grave, riesce ad esprimere le proprie competenze raggiunte.

 

2.

A tal proposito, sia pure rispettando la logica sperimentale dell’attuale certificazione, sembra eccessivamente prudenziale la annotazione di non individuare l’ipotesi di non raggiungimento neppure del livello “D – Iniziale”, anche perchè ciò non descrive l’effettiva realtà di singoli alunni, con o senza disabilità, che in quel momento non raggiungono in certi profili le competenze minimali.

 

3.

Come espressamente detto in questo complesso normativo risulta determinante la formazione dei docenti, sia curricolari che per il sostegno, sull’acquisizione delle capacità valutative delle competenze. Questo aspetto probabilmente potrebbe essere risolto quando verrà approvato il DDL sulla “Buona Scuola” che espressamente prevede l’obbligo di formazione in servizio per tutti i docenti.