Nota 10 luglio 2015, AOODGPER 20299

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell’ art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).

Con il D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 in corso di registrazione, è assegnato un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità, da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015/2016.
Si allegano, alla presente nota, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ ambito delle province per le singole classi di concorso e, relativamente ai posti di sostegno, la ripartizione tra i diversi ordini di scuola nonché, per la scuola secondaria di secondo grado, tra le diverse aree disciplinari del personale docente.
Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2015/16, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta, comunque, subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’ organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2016/2017.
Si rammenta la prioritaria utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’ oggetto, in applicazione dei criteri di cui al Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare di quanto disposto dall’ ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.
In linea con quanto previsto nel D.M., anche nelle istruzioni operative non è piu contemplata la possibilità di effettuare eventuali compensazioni tra le classi di concorso, in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi.
Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle operazioni soprarichiamate.
Relativamente alle nomine in ruolo per il personale educativo, con successiva nota saranno fomite apposite istruzioni operative.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni ed adeguata informativa alle OO.SS.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli


 

Allegati:
– Allegato A (Istruzioni operative – Personale docente)
Tabella analitica dei contingenti del personale docente
Decreto Ministeriale 7 luglio 2015, n. 470


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).

 

PERSONALE DOCENTE

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed aree disciplinari, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili.
Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e, per le classi di concorso non bandite, quelle relative alle graduatorie dei concorsi precedenti, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.

A.3 Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo.
Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.

A.4      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2014/2015, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.

A.5 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.6      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.7      La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.8      Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.9      Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine . Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.

A.10    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.13 e A.14, 2° cpv..

A.11    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82.

A.12    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media – dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.13    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.10 e dal successivo A.14, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.14    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero in altra provincia anche per lo stesso insegnamento per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia)
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.13, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A. 15    Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.16    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.17    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

A.18    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8 aprile 2009).

A.19    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.20    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2015/16.