Legge 17 luglio 2015, n. 109

Legge 17 luglio 2015, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00123)

(GU Serie Generale n.166 del 20-7-2015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 21 maggio 2015,  n.  65,  recante  disposizioni
urgenti in materia  di  pensioni,  di  ammortizzatori  sociali  e  di
garanzie TFR, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate
in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 116 del 21 maggio 2015), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.». (15A05655)

(GU n.166 del 20-7-2015 )

Capo I

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                          Misure in materia 
             di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. La rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
    a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento  minimo  INPS.
Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il  trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    e)  non  e'  riconosciuta   per   i   trattamenti   pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»; 
    2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: 
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e  2013  come
determinata dal comma 25, con riguardo ai  trattamenti  pensionistici
di importo complessivo superiore a tre volte  il  trattamento  minimo
INPS e' riconosciuta: 
    a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
    b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento; 
  25-ter. Resta fermo che gli importi di cui  al  comma  25-bis  sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa
vigente.». 
  2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione
del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi'  dell'importo
degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.». 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo. 

Capo II

                               Art. 2 
 
                  Rifinanziamento del Fondo sociale 
                    per occupazione e formazione 
 
  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 3 
 
            Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali 
                in deroga per il settore della pesca 
 
  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa
integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono
incrementate di 5 milioni di euro. 
                               Art. 4 
 
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,
  commi  5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  e
  all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,  nonche'
  rifinanziamento della proroga dei trattamenti di  cui  all'articolo
  1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 
 
  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 140 milioni di euro a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente
decreto. 
  1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
quale, a tal fine, e' incrementato di 150  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo  fa
riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e
presentate prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
attuativo dell'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183. 
  1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies,
del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2015  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal presente decreto. 
                               Art. 5 
 
       Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente 
            di capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da
effettuare sulle rivalutazioni successive.». 
  1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  terzo
periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge  8  agosto  1995,  n.
335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al
recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo. 
  2. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  commi  1  e  1-bis,
valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di  euro
per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017,  6  milioni  di
euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019,  10  milioni
di euro per l'anno 2020, 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  22
milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno  2023,
37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026,  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni  di  euro
per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6  milioni  di
euro per l'anno 2016, 0,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,1
milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019,
1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro  per  l'anno
2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022,  5,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni  di  euro
per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10  milioni  di
euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  11,3
milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030
e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante  le
maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis; 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3  milioni
di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro  per  l'anno  2019,  6,3
milioni di euro per l'anno 2020, 10,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024,  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2025, 39  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  43,1
milioni di euro per l'anno 2027, 46,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e  1,9  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2016  e  2017,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 5-bis 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge  23
  dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali  per  i
  lavoratori esposti all'amianto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  112,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  per  «lavoratori  attualmente  in
servizio» si intendono i lavoratori che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge, non  erano  beneficiari  di  trattamenti
pensionistici. 
                               Art. 6 
 
                  Razionalizzazione delle procedure 
                       di pagamento dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma
302 e' sostituito dal seguente: 
  «302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di  razionalizzare  e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
bancabile di ciascun mese.». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546
milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno
2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018
attraverso i  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla  riduzione  delle
commissioni corrisposte agli istituti di credito e a  Poste  Italiane
Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche; 
    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto
maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie
spese. 
  3. L'INPS provvede  annualmente  al  riversamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti
a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a). 
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2  del  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma  2,  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  provvede  con  proprio  decreto  a
rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla
lettera b)  del  predetto  comma  2,  nella  misura  necessaria  alla
copertura   del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'    di
monitoraggio. 
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                               Art. 7 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.». 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle  seguenti:
«nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.». 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.