Il blocco dei contratti ha leso le libertà sindacali

da tuttoscuola.com

Pubblicato su Cisl-scuola
Il blocco dei contratti ha leso le libertà sindacali
Commento del prof. Carmine Russo alla sentenza della Consulta (seconda parte)

Dopo avere motivato le ragioni della non retroattività degli effetti della sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti, il prof. Carmine Russo rileva ulteriori conseguenze di quella pronuncia.

È importante evidenziare quale sia il parametro di illegittimità utilizzato dalla Corte, considerando che i giudici che hanno rimesso la questione alla Corte (Tribunale di Roma e Tribunale di Ravenna) avevano ipotizzato il contrasto con diversi articoli della Costituzione. Ma la Corte non ha ritenuto legittimo il riferimento: – all’art. 2 e all’art. 3 (presunta disparità di trattamento tra comparti del pubblico impiego e tra questi e il settore privato) perché sia tra i settori che tra i comparti pubblici sussistono differenze di status che giustificano differenze di trattamento anche da parte del legislatore; – all’art. 35 (tutela del lavoro) perché valgono le valutazioni svolte sui precedenti due articoli – all’art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) perché singoli provvedimenti eccezionali possono giustificare la sospensione del parametro della retribuzione proporzionale.

Al contrario la Corte ha ritenuto che il prolungamento del blocco contrasti con l’art. 39 Cost. (libertà sindacale) per diverse ragioni: – perché il principio di libertà sindacale non può essere scisso da quello di attività e se si blocca la contrattazione di fatto si impedisce l’espressione della libertà; – perché i due principi sono tutelati sia da norme internazionali (Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro che l’Italia ha recepito) che comunitarie cui l’Italia aderisce (giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Carta di Nizza, Carta sociale europea) – perché nel sistema delle fonti del lavoro pubblico italiano, la contrattazione ha un ruolo fondamentale non solo per la contrattazione della retribuzione ma anche per quella del merito e delle altre condizioni di lavoro che finiscono per incidere anche su aspetti organizzativi dei servizi.

La Corte conclude affermando che “il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.

L’importanza di questa sentenza è quella di travalicare la sola dimensione retributiva della contrattazione per affermare la sua importanza anche sotto il profilo più generale degli effetti positivi che essa può avere sull’organizzazione e, seppure indirettamente, la Corte finisce per criticare provvedimenti legislativi che possano irrimediabilmente compromettere il ruolo di rappresentanza e tutela svolto dai sindacati a favore dei lavoratori.