Corte d’Appello di Venezia: il MIUR si contraddice da solo

Corte d’Appello di Venezia: il MIUR si contraddice da solo. Ribadito il diritto dei docenti precari a percepire gli scatti di anzianità.

 

Nuova vittoria dell’ANIEF in Corte d’Appello sul diritto dei docenti precari a percepire la medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Denis Rosa danno di nuovo scacco matto al Ministero dell’Istruzione con la conferma della sentenza ottenuta in primo grado che riconosce il diritto di una docente precaria alle progressioni stipendiali negate dal MIUR in base agli anni di servizio effettivamente prestati. Il Ministero aveva appellato la sentenza già negativa che lo condannava e la Corte d’Appello di Venezia gli dà nuovamente torto evidenziando in sentenza la palese contraddittorietà delle tesi sostenute.

 

La recente sentenza è chiara nell’accogliere tutti i motivi sostenuti dall’ANIEF in tribunale evidenziando come la Direttiva comunitaria 1999/70/CE “nel vietare disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e il punto 4, disponendo specificamente che i criteri di calcolo dei periodi di anzianità di servizio debbano essere gli stessi per le due categorie di lavoratori anche con riferimento a particolari condizioni di lavoro, presuppone che l’anzianità in generale maturi per le due categorie con le medesime modalità”. Il Ministero dell’istruzione, dal canto suo, ha sostenuto tesi contraddittorie valorizzando “la novità di ogni singolo rapporto rispetto al precedente, la necessità di garantire il servizio scolastico, l’imprevedibilità delle esigenze sostitutive, ossia ragioni miranti sì a giustificare le assunzioni a tempo determinato, ma non il differente trattamento economico fondato sulla negazione della progressione retributiva”.

 

La Corte d’Appello, infatti, valorizza i diritti dei lavoratori precari ribadendo che “neppure le modalità di reclutamento valgono a distinguere il lavoratore assunto a termine da quello a tempo indeterminato, perché la questione determinante è quella di accertare se le prestazioni svolte dal primo siano “identiche o analoghe” a quelle svolte dal secondo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale identità o analogia il dipendente a termine non si trova in una situazione comparabile a quella del dipendente di ruolo”. La sentenza conviene con quanto da sempre sostenuto dall’ANIEF, dunque, osservando come “nessuna disposizione normativa richieda al personale insegnante non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussiste neppure sotto questo profilo” e il MIUR, si arrampica sugli specchi sostenendo che “la ricostruzione della carriera, e perciò il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine, avverrà al momento dell’immissione in ruolo”. Tale argomento appare, però, palesemente contraddittorio e la Corte d’Appello non tarda a rilevare che “questo argomento, come prospettato dal Ministero, costituisce piuttosto argomento a sostegno della tesi della lavoratrice, perché dimostra l’equivalenza dell’attività svolta in forza di contratti a termine, tanto che del relativo periodo di lavoro si tiene conto dopo il passaggio in ruolo”.

 

Ministero nuovamente “bacchettato”, dunque, dall’ANIEF a tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola: professionalità e merito non si computano solo “a posteriori” dall’immissione in ruolo e i lavoratori con contratto a tempo determinato hanno diritto ad essere retribuiti secondo la propria esperienza e gli anni di servizio già maturati. Ad un MIUR ancora sordo a queste ragioni, l’ANIEF continua ad opporsi fermamente e ricorda ai tanti lavoratori precari della scuola senza diritto alla giusta retribuzione e alla progressione in base all’anzianità di servizio maturata che è sempre possibile agire in tribunale per la tutela dei propri diritti e per dire un fermo NO ai soprusi e alle discriminazioni.