Legge 6 agosto 2015, n. 125

Legge 6 agosto 2015, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135)

(GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  recante  disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in  legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n.  85,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 85 del 2015. 
  3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92,  sono
abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno  di
  Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli  anni  2015-2018  e
  ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  dei  comuni  sono  quelli  approvati  con  intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento  a  ciascun  comune,  nella
tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018,  con  riferimento  alle  spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti  ai  comuni  i
seguenti spazi finanziari: 
  a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato  deliberato  e
risulti vigente alla data di pubblicazione del  presente  decreto  lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza  del  territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per  10
milioni di euro; 
  b) spese  per  interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro; 
  c) spese per l'esercizio della funzione  di  ente  capofila:  spazi
finanziari per 30 milioni di euro; 
  d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi
connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di
esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 
  3. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, con riferimento  all'anno  2015,  ed  entro  il
termine perentorio del 10 maggio, con  riferimento  agli  anni  2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante  il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli   spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le  spese  relative  alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi  4  e  5.  Nell'anno  2015,  ai  comuni  che  richiedono  spazi
finanziari per spese finanziate con entrate  conseguenti  ad  accordi
transattivi stipulati  entro  il  31  dicembre  2012,  connessi  alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un  importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui  alla  lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi  finanziari  per  sostenere  le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati  dall'amianto  sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della  quota  di  cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al  periodo
precedente. Nel caso  in  cui  tali  richieste  superino  l'ammontare
complessivo  di  20  milioni  di  euro,  le  quote   riguardanti   le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono  ridotte
in  misura  proporzionale  al  fine  di  assicurare  che  agli  altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo  pari
a 20 milioni  di  euro.  Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti
superiore  agli  spazi  finanziari  disponibili  per  ciascuna  delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,  fermo  restando
quanto previsto dai periodi precedenti,  sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in  cui  la  richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi  finanziari  disponibili  in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni  con
le procedure di cui al comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione  da  parte  dei  comuni  delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici,
di cui al comma 2,  lettera  b),  e'  effettuata,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso  per  gli
interventi di edilizia scolastica, secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  la  Struttura  di  missione  comunica   alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun comune  per  sostenere  spese  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici.  Gli  spazi  finanziari   sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015  attraverso  stanziamenti  di  bilancio  o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per  gli  interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera  CIPE  n.  22  del  30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli spazi  finanziari  disponibili  sono  attribuiti  in
misura proporzionale alle singole richieste, nel  caso  la  richiesta
complessiva risulti superiore  alla  disponibilita'  di  detti  spazi
finanziari. 
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi  finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a  sterilizzare  gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute  dagli  enti
capofila nel periodo assunto  a  riferimento  per  la  determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno,  puo'
essere effettuata, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della  riduzione  dell'obiettivo
in attuazione  del  comma  6-bis  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 6-bis e' inserito il  seguente:  «6-ter.  Per  l'anno  2015  la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui
al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base  delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non  oltre  il  quindicesimo
giorno  precedente  la  predetta   scadenza,   relative   alle   sole
rimodulazioni  degli   obiettivi   in   ragione   di   contributi   o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti  direttamente  dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente  trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare  l'invarianza  finanziaria
di  cui  al  comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al  punto  2.1.3  della  nota
metodologica   condivisa   nell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19  febbraio  2015,
resi  noti  agli  enti   dall'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani.». 
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.  Alle  province  e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica  in  misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito  nello  stesso  anno  e  comunque  in
misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo  disponibile.  Alle  province  e  alle  citta'
metropolitane  e'  altresi'  consentito,  a  condizione   che   venga
garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato  dai
contratti  stessi,  di  stipulare  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre
2015,  di  cui  all'articolo  4,  comma   9,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di  mancato  rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2014. 
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno  2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente  beneficiario
gli importi relativi: 
  a) all'esclusione, dai saldi di  cui  al  comma  463,  delle  spese
relative  al  cofinanziamento   nazionale   dei   fondi   strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
  b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni  sede
delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie  del
programma  delle  infrastrutture  strategiche  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali; 
  c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni  sede
delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi
cofinanziati  dai  Fondi   strutturali   europei   ricompresi   nella
Programmazione "2007-2013"  e  nella  Programmazione  "2014-2020",  a
valere sulla quota di cofinanziamento  a  carico  dei  predetti  enti
locali. 
  Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 10 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.». 
  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  «3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto  dei  vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti non trovano applicazione,  e  qualora  gia'  applicate  ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la   dichiarazione   di   dissesto   finanziario   sia    intervenuta
nell'esercizio  finanziario  2012  e  la  violazione  del  patto   di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data  del
31 dicembre 2013». 
  10. Per  l'anno  2015,  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
  10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' inserito il seguente: 
  «122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai  danni  causati  dalla
tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i  comuni  di  Dolo,
Pianiga e Mira,  l'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno  di
ciascuno dei  predetti  comuni  e'  ridotto,  a  valere  sugli  spazi
finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli
stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni  di  euro,
1,1 milioni di  euro  e  1,2  milioni  di  euro.  Qualora  gli  spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5  milioni
di  euro,  la   riduzione   dell'obiettivo   di   ciascun   ente   e'
proporzionalmente rideterminata. Nel  2015  sono  corrispondentemente
ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122,  la
riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  degli  enti
locali.  La   riduzione   dei   predetti   spazi   finanziari   opera
prioritariamente con riferimento ai comuni.». 
                             Art. 1 bis 
 
 
          Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015 
 
  1. Anche per  l'anno  2015,  ai  fini  del  concorso  regionale  al
risanamento dei conti pubblici, per le  sole  regioni  che  nell'anno
2014 abbiano  registrato  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2014,
tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
presente decreto, con  un  valore  inferiore  rispetto  ai  tempi  di
pagamento di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo  di
competenza di cui  al  comma  463  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, gli impegni per  investimenti  diretti  e  per
contributi in conto capitale. 
                             Art. 1 ter 
 
 
Predisposizione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015   delle
                province e delle citta' metropolitane 
 
  1.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province   e   le   citta'
metropolitane predispongono il bilancio di  previsione  per  la  sola
annualita' 2015. 
  2.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province   e   le   citta'
metropolitane, al fine di garantire il mantenimento  degli  equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di  previsione,  sin  dalla
previsione iniziale, l'avanzo destinato. 
  3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti
di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  entro  e  non  oltre  il
termine di approvazione del  bilancio  di  previsione.  Nel  caso  di
esercizio provvisorio o gestione  provvisoria  per  l'anno  2016,  le
province e le  citta'  metropolitane  applicano  l'articolo  163  del
citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  con  riferimento  al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015. 
                            Art. 1 quater 
 
 
                Spese per investimenti delle regioni 
 
  1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese  per  investimenti
la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non  contratti
imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento  ordinario,
nel rispetto del principio applicato della  contabilita'  finanziaria
di  cui  al  paragrafo  9.1  dell'allegato  4/2  annesso  al  decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nell'ambito  della  verifica
dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla  reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e'
costituita da debiti autorizzati  e  non  contratti  esigibili  negli
esercizi  successivi,  alla  costituzione   del   fondo   pluriennale
vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del  fondo
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016. 
                          Art. 1 quinquies 
 
 
 Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza 
 
  1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di
interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione  a
titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di  Monza  tra
enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale. 
                               Art. 2 
 
 
Disposizioni finalizzate  alla  sostenibilita'  dell'avvio  a  regime
                    dell'armonizzazione contabile 
 
  1. Gli enti locali che non hanno provveduto  nei  termini,  possono
effettuare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data, le quote libere e destinate del  risultato  di  amministrazione
risultanti dal  rendiconto  2014  non  possono  essere  applicate  al
bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3,
comma 8, del decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  e  successive
modificazioni, la procedura prevista  dal  comma  2,  primo  periodo,
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
eventualmente gia' avviata, cessa di avere  efficacia  nei  confronti
degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario  dei
residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 7, primo periodo, le parole:  «escluse  quelle  che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse; 
      b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
      «17-bis. Gli enti che hanno  partecipato  alla  sperimentazione
hanno  la  facolta'  di  procedere   ad   un   nuovo   riaccertamento
straordinario al 1° gennaio 2015 di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non
corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando  il  prospetto
di  cui  all'allegato  n.  5/2  riguardante  la  determinazione   del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con  il  decreto  di
cui  al  comma  16  e'   disciplinata   la   modalita'   di   ripiano
dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote
costanti,  compreso  l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'.». 
  3.  Nell'esercizio  2015,  gli  enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione  possono  utilizzare  i  proventi   derivanti   dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un  importo  non  superiore  alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo  e
quello che avrebbero  stanziato  se  non  avessero  partecipato  alla
sperimentazione. 
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni.» 
  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno  presentato  la  richiesta  di  adesione  alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare  la
quota  di  disavanzo  derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei
residui effettuata ai sensi del comma 8,  lettera  e),  del  medesimo
articolo 243-bis, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del  2011  e,  a  tal  fine,
hanno facolta' di rimodulare il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui al  comma  5  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000  eventualmente  gia'   presentato   e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti. 
  5-bis. Gli  enti  locali  che  hanno  deliberato  la  procedura  di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che  non  abbiano  ancora
presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del
medesimo articolo 243-bis,  possono  procedere  entro  i  termini  di
approvazione del bilancio di previsione 2015. 
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di  liquidita'  a  valere
sul fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione. 
                               Art. 3 
 
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni  concernenti
  il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno,  entro  il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei  comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione  Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento  delle
risorse  di  riferimento  per  ciascun  comune  risultanti  dai  dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo  di  spesa  1365  del
bilancio dello Stato e  da  contabilizzare  nei  bilanci  comunali  a
titolo di riscossione di imposta municipale propria. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di  ciascun  anno
il  Ministero  dell'interno  comunica   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in  misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  dall'imposta
municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del   versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione  per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «delle  capacita'  fiscali  nonche'
dei»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «della  differenza  tra   le
capacita' fiscali e i» 
    b) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Per  l'anno  2015,
l'ammontare complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  e'   determinata   in   misura   pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti  ai  predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e'  pari  al  45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.» 
  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo: 
    «La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  e'
determinata  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
      a)  gettito  relativo  all'anno  2014  dell'imposta  municipale
propria di  competenza  comunale  ad  aliquota  base  comunicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  netto  della  quota  di
alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
      b) gettito relativo all'anno 2014 del  tributo  per  i  servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
      c) importo relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  1º  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al  netto
della  riduzione  di  risorse  applicata  per  l'anno  2014  in  base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». 
  4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  1º  dicembre  2014  «Fondo  di  solidarieta'  comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno  2014»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  21
del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di
cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni
al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma
380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive  modificazioni,  effettuato  nel  2015,  con   particolare
riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti
e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa  comporti  una
riduzione percentuale delle risorse, come definite  al  comma  4  del
presente articolo, superiore all'1,3  per  cento,  in  modo  comunque
coerente con l'andamento  della  riduzione  determinata  per  effetto
dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di  cui  al
periodo  precedente  e'  disposto   con   decreto   di   natura   non
regolamentare  del  Ministero  dell'interno,  di  concerto   con   il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  10
settembre 2015, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali. 
                               Art. 4 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore  dei
tempi medi nei pagamenti, del  patto  di  stabilita'  interno  e  dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al  solo  fine  di
consentire  la  ricollocazione  del  personale  delle  province,   in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56, e  successive  modificazioni,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  non
si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma  462,
lettera d), della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  2. Il personale delle province che alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto si trova in posizione di comando  o  distacco  o
altri   istituti   comunque   denominati   presso   altra    pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa. 
  2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E'  fatta  salva
la  possibilita'  di   indire,   nel   rispetto   delle   limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali  per  il
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli
di  studio  specifici  abilitanti  o  in  possesso  di   abilitazioni
professionali  necessarie   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
fondamentali  relative  all'organizzazione  e  gestione  dei  servizi
educativi e scolastici, con esclusione del personale  amministrativo,
in caso di esaurimento delle  graduatorie  vigenti  e  di  dimostrata
assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente  periodo,
di  figure  professionali  in  grado  di  assolvere   alle   predette
funzioni.». 
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «;  e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al  triennio
precedente». 
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64.» 
  4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra  comune
e provincia e tra province.». 
  4-ter. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  89  dell'articolo  1
della legge 7 aprile 2014, n.  56,  ove  le  regioni  prevedano,  con
propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti  di
area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata  tra  loro  di
funzioni conferite  alle  province,  gli  enti  interessati  possono,
tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le  modalita'  di
detto esercizio anche tramite organi comuni. 
                             Art. 4 bis 
 
 
  Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali 
 
  1. Ai fini della sollecita copertura  delle  vacanze  nell'organico
dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate  ad  annullare  le
procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali  bandite
e  non  ancora  concluse  e  a  indire  concorsi  pubblici,  per   un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il
31 dicembre 2016. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso  e  le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di  cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi  di  cui  al
primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle  procedure  di
mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo  30,  comma
2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i
concorsi stessi. Al personale dipendente  dalle  Agenzie  fiscali  e'
riservata una percentuale non superiore al 30  per  cento  dei  posti
messi a concorso.  E'  autorizzata  l'assunzione  dei  vincitori  nei
limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. 
  2. In relazione all'esigenza di garantire il buon  andamento  e  la
continuita' dell'azione amministrativa,  i  dirigenti  delle  Agenzie
fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa,  possono  delegare,
previa procedura selettiva con criteri  oggettivi  e  trasparenti,  a
funzionari della  terza  area,  con  un'esperienza  professionale  di
almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette  ai  sensi  del
comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
funzioni relative agli uffici  di  cui  hanno  assunto  la  direzione
interinale e i connessi  poteri  di  adozione  di  atti,  escluse  le
attribuzioni  riservate  ad  essi  per  legge,  tenendo  conto  della
specificita'  della  preparazione,  dell'esperienza  professionale  e
delle capacita'  richieste  a  seconda  delle  diverse  tipologie  di
compiti, nonche' della  complessita'  gestionale  e  della  rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per  una  durata
non eccedente l'espletamento dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  e,
comunque,  non  oltre  il  31   dicembre   2016.   A   fronte   delle
responsabilita'  gestionali  connesse  all'esercizio  delle   deleghe
affidate ai sensi del presente comma,  ai  funzionari  delegati  sono
attribuite,  temporaneamente  e  al  solo   scopo   di   fronteggiare
l'eccezionalita'  della  situazione  in   essere,   nuove   posizioni
organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma  2,  senza
alcun nocumento al benessere organizzativo delle  Agenzie  fiscali  e
all'attuazione  dei  previsti  istituti   di   valorizzazione   della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto  sino
all'espletamento dei concorsi banditi  per  la  copertura  dei  posti
dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del  15  per  cento
del risparmio stesso deve comunque essere destinato  ad  economia  di
bilancio, sono utilizzate per finanziare le  posizioni  organizzative
temporaneamente istituite. 
                               Art. 5 
 
 
              Misure in materia di polizia provinciale 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria
competenza, nonche' quanto previsto dai commi  2  e  3  del  presente
articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia
provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986,  n.  65,
transita nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalita'  e  procedure
definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano  il
personale di polizia provinciale  necessario  per  l'esercizio  delle
loro  funzioni   fondamentali,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3.  Le  leggi  regionali  riallocano   le   funzioni   di   polizia
amministrativa  locale  e  il  relativo  personale  nell'ambito   dei
processi di riordino delle  funzioni  provinciali  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. 
  4. Il personale non individuato  o  non  riallocato,  entro  il  31
ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e  3,  e'  trasferito  ai  comuni,
singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1.  Nelle  more
dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli  enti  di
area vasta e le citta' metropolitane  concordano  con  i  comuni  del
territorio,  singoli  o  associati,  le  modalita'   di   avvalimento
immediato  del  personale  da  trasferire  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la  sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 
  6. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  a   tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore  della
relativa legge di conversione, per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi
nell'anno solare, non prorogabili. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
                             Art. 5 bis 
 
 
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente  alle  Forze
                               armate 
 
  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di  sicurezza
che rendono  necessaria  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
anche in relazione  alle  straordinarie  esigenze  di  prevenzione  e
contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  puo'  essere
prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente
di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo
periodo  del  medesimo  articolo  5,  comma  1.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego   del   predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2 del presente articolo. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
42.446.841  euro  per  l'anno  2015  con  specifica  destinazione  di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1  milioni
di euro per il personale di cui al  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Al  relativo  onere,  pari  a
2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego  della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  ai
pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   del   Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa. 
                               Art. 6 
 
 
Misure  per  emergenza  liquidita'  di  enti  locali   impegnati   in
                        ripristino legalita' 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
risultano  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla  medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non  piu'  di
diciotto mesi, e'  attribuita  un'anticipazione  di  liquidita'  fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanarsi  entro  i  15
giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di
40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita'  saranno  concesse
in misura proporzionale alle predette istanze. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di  trenta  anni  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei  versamenti  relativi  alla
quota capitale sono  riassegnati  al  fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a  5  anni  in  corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. 
  4. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzato  l'  utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di  euro
per l'anno 2015, della «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 
  5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',  maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a  valere  sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in  ragione  delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a  decorrere  dall'anno  2019  fino  alla  scadenza  di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso  della
stessa. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciale»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  7. Per fronteggiare le esigenze  di  riorganizzazione  strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo  e
di recupero della  legalita',  gli  enti  locali  che  versino  nella
condizione di cui al comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono autorizzati ad assumere,  anche  in  deroga  ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli  90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267;
per tali enti non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il  periodo  di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque  anni
immediatamente successivi alla  scadenza  del  predetto  periodo.  Ai
relativi oneri si  fa  fronte  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione  di
altre spese correnti. 
                               Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  2.  Per  l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni   di
rinegoziazione  di  mutui   nonche'   dal   riacquisto   dei   titoli
obbligazionari  emessi   possono   essere   utilizzate   dagli   enti
territoriali senza vincoli di destinazione. 
  2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo  e'
inserito il seguente: «Negli  enti  locali  il  predetto  termine  e'
esteso a quattro anni.». 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES». 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per  gli
enti  territoriali  la  predetta   quota   del   10%   e'   destinata
prioritariamente  all'estinzione  anticipata  dei  mutui  e  per   la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
termine del 31 dicembre 2014». 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
«allo scioglimento  della  societa'»  e'  inserita  la  seguente:  «,
consorzio». 
  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 569 e' inserito il seguente: 
  «569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569,  relativamente  alla
cessazione della partecipazione  societaria  non  alienata  entro  il
termine ivi indicato, si interpretano  nel  senso  che  esse  non  si
applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611  e  612,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano  mantenuto  la  propria
partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo  di
razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per  oggetto
attivita'  di  produzione  di  beni  e  servizi   indispensabili   al
perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali,  anche  solo
limitatamente  ad  alcune  attivita'  o  rami  d'impresa,  e  che  la
competenza relativa all'approvazione del provvedimento di  cessazione
della   partecipazione   societaria   appartiene,   in   ogni   caso,
all'assemblea   dei   soci.   Qualunque   delibera    degli    organi
amministrativi e  di  controllo  interni  alle  societa'  oggetto  di
partecipazione che  si  ponga  in  contrasto  con  le  determinazioni
assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla
ed inefficace.». 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  «654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES).». 
  9-bis. Nell'esercizio delle  funzioni  amministrative  delegate  ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i  fini  di
cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  per  portare  a  conoscenza  degli
intestatari  catastali  le  nuove  rendite  di  particelle  catastali
coinvolte  in  interventi  di  miglioramento   della   rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono
utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio  di  cui
e' data notizia nel Bollettino ufficiale  della  regione  e  mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi
quelli telematici. 
  9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione  dei  Centri  di
raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti
di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei  rifiuti,  nelle
more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di  specifici
criteri  per  l'attribuzione  ai  rifiuti  della  caratteristica   di
pericolo HP 14 «ecotossico»,  tale  caratteristica  viene  attribuita
secondo le  modalita'  dell'Accordo  europeo  relativo  al  trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9
- M6 e M7. 
  9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite  nell'Allegato
1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio  2013,
per  far  fronte  a  particolari  esigenze  impreviste  e  variazioni
venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione  delle  opere,  e'
autorizzato  ad  utilizzare  l'importo  complessivo  dei   contributi
ministeriali assegnati,  comprese  le  economie  di  gara.  Le  somme
assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233» dall'Allegato 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013  e  quelle  destinate  al  lotto  1B  del  medesimo   intervento
dall'articolo  13  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014
sono  da  intendersi  integralmente   e   indistintamente   assegnate
all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233.». 
  9-quinquies. Al fine di dare compiuta  attuazione  al  processo  di
riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7  aprile
2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  95,
della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato
ovvero non provvedano entro il 31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
all'accordo sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede  di  Conferenza
unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre
per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile  per  gli  anni  successivi,  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo  territorio,
le somme corrispondenti  alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali,  come  quantificate,  su
base annuale, con decreto del Ministro per gli affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento  da  parte  delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di  effettivo  esercizio  della
funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. 
  9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.». 
  9-septies.  Il  Fondo   integrativo   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  superstiti  a  favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas  (Fondo  Gas),
di  cui  alla  legge  6  dicembre  1971,  n.   1084,   e   successive
modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale
data cessa ogni contribuzione al Fondo  Gas  e  non  viene  liquidata
nessuna nuova prestazione. 
  9-octies. Dal 1° dicembre  2015,  e'  istituita  presso  l'INPS  la
Gestione ad esaurimento del  Fondo  Gas  che  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas.  Il  patrimonio
della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies
e mediante la riserva di legge accertata alla data  del  30  novembre
2015. 
  9-novies.  Gli  oneri  riguardanti  i   trattamenti   pensionistici
integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai
superstiti derivanti dai  predetti  trattamenti  integrativi  sono  a
carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 
  9-decies. Per la copertura  degli  oneri  relativi  ai  trattamenti
pensionistici integrativi in essere all'atto della  soppressione  del
Fondo Gas e' stabilito un contributo  straordinario  pari  a  351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro  per  il
2017, 3.037.071 euro per il  2018,  1.831.941  euro  per  il  2019  e
110.145 euro per il 2020 a carico dei datori  di  lavoro  di  cui  al
comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  per
la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri  relativi
al contributo straordinario,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
corresponsione del contributo all'INPS. 
  9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o  in  prosecuzione
volontaria della contribuzione, che alla data del  30  novembre  2015
non maturano il diritto al trattamento pensionistico  integrativo  da
parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro
un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al  Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato  alla
frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo
al medesimo Fondo integrativo di cui al comma  9-septies  per  l'anno
2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare.  In  quest'ultimo  caso,  ai  fini  della
determinazione dell'anzianita'  necessaria  per  la  richiesta  delle
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' considerata utile la data  di  iscrizione  al  Fondo
Gas. 
  9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono  destinati
con le seguenti modalita': 
  a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero  decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, mediante il sistema del  silenzio  assenso,  al
fondo di previdenza complementare di riferimento  del  settore  o  ad
altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi,  a  decorrere
dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i  datori
di lavoro versano al fondo di riferimento  del  settore  o  ad  altro
fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura,  che
vengono accreditate nelle posizioni individuali  degli  iscritti.  In
caso di cessazione del rapporto di lavoro,  l'importo  residuo  sara'
conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione.
Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di  lavoro  con
passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico  dell'azienda
cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda,  di  sua
trasformazione, di  altre  operazioni  sulla  struttura  dell'assetto
societario che comunque comportino la prosecuzione  del  rapporto  di
lavoro e nel caso  di  passaggio  diretto  nell'ambito  dello  stesso
gruppo,  l'importo  residuo  e'  versato  al  fondo   di   previdenza
complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla
presente lettera. Sugli importi  di  cui  alla  presente  lettera  si
applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo  16,  comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad  un  fondo
di previdenza complementare. In  tale  ipotesi  i  datori  di  lavoro
accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla
lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto  di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le  modalita'
previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo
aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a  quel  momento
sono  liquidate  secondo  le  modalita'  previste  alla  lettera  a),
comunque all'atto di  risoluzione del rapporto di  lavoro;  dal  mese
successivo a detta adesione  il  datore  di  lavoro  versa  la  quota
rimanente  nella  posizione  individuale  del  fondo  di   previdenza
complementare, secondo quanto indicato alla lettera a). 
  9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e  quindicesimo  anno
dall'inizio della  rateizzazione,  gli  importi  residui  non  ancora
conferiti al fondo o accantonati presso le  aziende  sono  maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo  forfetario  di  interessi  e
rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento  durante  i  primi  cinque   anni   dall'inizio   della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella  misura  del  30
per cento. Alle predette  rivalutazioni  si  applica  il  trattamento
fiscale  previsto  per  le  rivalutazioni  del  trattamento  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 
  9-quaterdecies.  Dall'attuazione   dei   commi   da   9-septies   a
9-terdecies, tenuto conto del  contributo  straordinario  di  cui  al
comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  9-quinquiesdecies. L'INPS provvede  al  monitoraggio  delle  minori
entrate  contributive  e   delle   minori   spese   per   prestazioni
pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da  9-septies  a
9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza
del  contributo  straordinario  di  cui  al  comma  9-decies  per  la
copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dello sviluppo economico e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  si  provvede   alla   rideterminazione   dell'entita'   del
contributo straordinario, dei criteri di  ripartizione  dello  stesso
tra i datori di lavoro,  nonche'  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 
  9-sexiesdecies.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni
geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a  seguito  degli
effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio  dei  franchi
svizzeri, per l'anno  2015,  e'  attribuito  al  medesimo  comune  un
contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 8  non  richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  alla  data  del  30  giugno
2015, ai sensi del comma 2  dell'articolo  8.  Le  somme  di  cui  al
periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e
successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'
interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a  109.120
euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9-septiesdecies.  In  previsione  dell'adozione  della   disciplina
relativa alle concessioni  demaniali  marittime,  le  regioni,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle
rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta   di
revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  nei
propri territori.  La  proposta  di  delimitazione  e'  inoltrata  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia
del demanio, che nei  centoventi  giorni  successivi  al  ricevimento
della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza,  i
procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 
  9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' diverse da quelle  turistico-ricreative,  di  cantieristica
navale, pesca e acquacoltura, in essere al  31  dicembre  2013,  sono
prorogate fino alla definizione del  procedimento  di  cui  al  comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. 
                             Art. 7 bis 
 
 
Assicurazione degli amministratori  locali  e  rimborso  delle  spese
                               legali 
 
  1. All'articolo 86 del testo unico di cui  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico,
senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  possono
assicurare  i  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per
gli amministratori locali e'  ammissibile,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  nel  limite  massimo  dei  parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del  procedimento  con
sentenza di assoluzione  o  di  emanazione  di  un  provvedimento  di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 
  a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 
  b) presenza di  nesso  causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti
giuridicamente rilevanti; 
  c) assenza di dolo o colpa grave.». 
                               Art. 8 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
  debiti certi, liquidi ed esigibili e  contributi  in  favore  degli
  enti territoriali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della «Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari»  del  «Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali»  e  per  1.892
milioni di euro della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale». 
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  proporzionalmente  alle  richieste  trasmesse,  a
firma del Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province  autonome  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15  luglio  2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal  criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad  anticipazioni  di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche'  le  eventuali  somme  conseguenti   a   verifiche   negative
effettuate  dal  Tavolo  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  fatte  salve  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle  finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori  eventuali  risorse  resesi  disponibili  nella
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale»  di
cui al terzo periodo del comma 1. 
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al  comma  2  a  ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte  del  competente
Tavolo di cui al comma 2. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al  comma  2,  in  merito  agli
adempimenti di cui all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da  parte  delle  regioni  con
riferimento    alle    anticipazioni    di    liquidita'     ricevute
precedentemente. 
  4-bis. L'ente di cui all'articolo 1,  comma  381,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza
di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento  di  debiti
certi,  liquidi  ed  esigibili  al  31   dicembre   2014,   derivanti
dall'incorporazione  dell'Istituto  nazionale  di  economia   agraria
(INEA). Per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  autorizzato,
per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte  in  conto  residui,
per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali del  Fondo  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede
a seguito: 
  a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis  di
un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  al  31
dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
verificate da apposito  tavolo  tecnico  cui  partecipano  l'ente,  i
Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) della sottoscrizione di un apposito contratto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro,  nel  quale
sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso  delle  somme,
comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta  anni,
prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti
al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia l'applicazione di interessi moratori. Il  tasso  di  interesse  a
carico  dell'ente  e'  pari  al  rendimento  di  mercato  dei   buoni
poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 
  4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata
degli interessi,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  trattenere  la  relativa   quota   parte   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni  caso,  sulle
somme  a  qualunque  titolo  dovute  dallo  Stato  all'ente,  fino  a
concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente  destinati
al rimborso dell'anticipazione. 
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1,  comma  463,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  una
quota  delle  somme  disponibili  sul  conto  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»  del  Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di  euro,
per la concessione di anticipazioni di  liquidita'  al  fine  di  far
fronte ai pagamenti da parte degli  enti  locali  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei  conti.
Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  periodo  precedente   sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  i  criteri,  i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti  locali  che
non hanno precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
liquidita'. 
  8. Le somme di cui  al  comma  7  saranno  erogate  previa  formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle
relative  registrazioni  contabili  da  parte   degli   enti   locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  10. Per l'anno 2015  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi 530 milioni di euro,  di  cui  una  quota  pari  a  472,5
milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite  ai
sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
novembre 2014, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  271  del  21  novembre   2014,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
la restante quota e'  ripartita  tenendo  conto  della  verifica  del
gettito  per  l'anno  2014  derivante  dalle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 10  luglio  2015,  e'  stabilita,
secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, la quota di  tale  contributo  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per  l'anno  2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al  periodo  precedente  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno. 
  11. Ai fini di cui al comma 10, per  l'anno  2015,  e'  autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,  per  l'importo  di
530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari  a  5.671.000  euro  per
l'anno 2016, a 5.509.686  euro  per  l'anno  2017  e  a  5.346.645  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciale»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle  parole:
«30 giugno 2015». 
  13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata  dell'imposta
municipale  propria  sui  terreni  agricoli  di  cui   al   comma   5
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro  il
termine del 30 ottobre 2015. 
  13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire  alle  specifiche
straordinarie esigenze  finanziarie  della  citta'  metropolitana  di
Milano e delle province, nel 2015  e'  attribuito  alle  medesime  un
contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati
alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non  sono  considerate
tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai  fini
del patto di  stabilita'  interno.  Il  Ministero  dell'interno,  con
proprio  decreto,  distribuisce  entro  il  30  settembre   2015   il
contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole  province  che
nel 2015 utilizzano integralmente  la  quota  libera  dell'avanzo  di
amministrazione e  che  hanno  massimizzato  tutte  le  aliquote.  Il
contributo  e'  distribuito  in  misura  proporzionale  alle  risorse
necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015  l'equilibrio
di parte corrente. A tal fine le  province  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse  di
cui  necessitano  per  conseguire  l'equilibrio  di  parte  corrente,
considerando l'integrale utilizzo della quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote. 
  13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale  degli  alunni  con  handicap  fisici  o
sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e per le esigenze di cui  all'articolo  139,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e'
attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di
30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma  2.  Il  contributo  di  cui  al  periodo  precedente  non   e'
considerato tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le  citta'
metropolitane. 
  13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi  13-ter  e  13-quater,
pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588  euro  per  l'anno
2017 e a 1.418.219 euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «La causa di ineleggibilita'  prevista  nel  numero
12) non ha effetto nei confronti del  sindaco  in  caso  di  elezioni
contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in
quello nel quale intende candidarsi.». 
  13-septies.  Le  risorse  di  cui  al   comma   16,   lettera   c),
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio
pubblico  relativi  al  contratto  di  servizio  stipulato  all'esito
dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di
gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali
ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i
costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio
pubblico individuati dallo stesso contratto. 
  13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del  minor
gettito  derivante  alla  Regione  siciliana  dalle  modifiche  della
disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla  medesima
Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo
comma 2. 
  13-novies.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13-octies,  pari  a
2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e  a
2.578.580 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  13-decies. Al fine di consentire  l'attuazione  delle  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  per  le
annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta
ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione  siciliana,  di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e'  effettuata,
fermo restando quanto disposto dal  comma  13-undecies  del  presente
articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte  della
struttura di gestione individuata dal regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze  22  maggio  1998,  n.  183,  nell'importo
indicato, al fine della copertura per il bilancio  dello  Stato,  dal
comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite  alla
Regione  siciliana  con  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24  dicembre  2013.  Per  l'anno  2014,
l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili
sulla contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  Entrate  -  fondi  di
bilancio». 
  13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta  fermo  l'accertamento
del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine
di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da  parte
della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte  in  bilancio
al capitolo 2862 di cui  al  programma  «Federalismo»  relativo  alla
missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015  e  a
384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e'  attribuita,  mediante
iscrizione su apposito  capitolo  di  spesa  del  medesimo  stato  di
previsione,  alle  regioni  e  alle  province  autonome  al  fine  di
compensare  le  minori  entrate  per  effetto  della   manovrabilita'
disposta  dalle  stesse,  applicata  alla  minore   base   imponibile
derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni  e
le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
e' approvato entro  il  30  settembre  2015  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 8 bis 
 
 
          Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta 
 
  1. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'accordo
sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno della regione Valle  d'Aosta  di  cui  al
comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni  di  euro
per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno
2015  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi
e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia  S.p.A.  dei
servizi  di  trasporto  ferroviari  locali   nell'ambito   regionale,
assumendosene integralmente gli oneri  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2011,  al  netto  di  quanto  gia'  erogato  dallo  Stato  ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita'
di cui al periodo precedente  e  a  compensazione  della  perdita  di
gettito subita  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione  e'  attribuito
un trasferimento di 120 milioni di euro per  l'anno  2015  aggiuntivo
rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1,  comma  525,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8
del presente decreto non richieste dalle  regioni  e  dalle  province
autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2. 
  3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi  derivanti  dal
comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro  per
l'anno 2017 e  a  1.547.148  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
                               Art. 9 
 
 
Disposizioni  concernenti  le  regioni  e  in  tema  di  sanita'   ed
                             universita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: «2.005» e' sostituita dalla seguente: «1.720». 
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 488 e' aggiunto il seguente: 
      «488-bis. In applicazione  dell'intesa  sancita  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26  febbraio  2015,  le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  ai  fini   delle
riduzioni di cui all'articolo  46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  398  del  presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano  ceduto  effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  ai
comuni, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  ricadenti  nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e  provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare  le  somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata  del  bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano  tempestivamente  le  necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri  rendiconti
di  tali  operazioni  a  salvaguardia  degli  equilibri  di   finanza
pubblica.». 
  3. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  484  le  parole:  «previste  dal  comma  481»  sono
sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole:
«esclusivamente per pagare i» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
sostenere pagamenti  in  conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli
relativi ai», le parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il  75  per  cento  ai
comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per  il  75  per  cento  ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.». 
    b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le
seguenti: «e del 30 settembre 2015». 
  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 478 e' aggiunto il seguente: 
    «478-bis. Le disposizioni recate dai  commi  da  460  a  478,  ad
esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.». 
  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche,  il  disavanzo  al  31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito  autorizzato  e  non
contratto, puo' essere ripianato  nei  sette  esercizi  successivi  a
quote  costanti,  contestualmente  all'adozione   di   una   delibera
consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo,  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  e  al  rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno  semestrale  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole:  «Per  le  finalita'  del
presente comma»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compreso  il
contributo al riacquisto anche da  parte  del  medesimo  ministero  a
valere sulle relative  disponibilita',  fino  a  un  importo  massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,». 
  7. All'articolo 1, comma  431,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»; 
      b) dopo le  parole:  «e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,»  sono  inserite  le  seguenti:
«previa intesa in sede di Conferenza unificata,». 
  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, secondo  periodo,  la  parola:  «sentite»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «d'intesa con». 
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      a) all'articolo 2, al  comma  1,  la  parola:  «2013»,  ovunque
ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  «2017»  e  le  parole:  «da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»; 
      b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011  e
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016»
e le parole: «A  decorrere  dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma  3,  le  parole:  «A
decorrere  dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «A
decorrere dall'anno 2017»; 
      c)  all'articolo  7,  al  comma  1,  le  parole:  «A  decorrere
dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «A   decorrere
dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31  dicembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»; 
      d) all'articolo 15, ai commi  1  e  5,  la  parola:  «2013»  e'
sostituita dalla seguente: «2017». 
  9-bis. L'articolo 5,  ventinovesimo  comma,  del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di
locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria. 
  9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. La competenza ed il gettito della  tassa  automobilistica  sono
determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.». 
  9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo  7  della
legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma  9-ter  del  presente
articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza  del  termine
utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche
alle universita' non statali che gestiscono policlinici  universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di  diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla  stessa
universita' attraverso la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo amministrativo.». 
  11. All'articolo 1, comma 377, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «La   presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le  strutture  indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei  termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di  ogni
anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi
377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle
erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione  e  sullo  stato  di
eventuali contenziosi pregressi e in essere.». 
  11-bis. Fanno parte del Consorzio  interuniversitario  CINECA,  che
opera senza scopo di  lucro  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  persone
giuridiche pubbliche o private che  svolgono  attivita'  nel  settore
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  secondo  quanto
previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo. 
  11-ter. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e   le   altre   amministrazioni   consorziate   esercitano,
congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi,  previo  adeguamento,
ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. 
  11-quater. I servizi informativi strumentali al  funzionamento  dei
soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti  direttamente
o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati,  purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente  e'  effettuata
nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'amministrazione
controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa; 
  b)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di
partecipazione di capitali privati che  non  comportano  controllo  o
potere di veto e che non esercitano un'influenza  determinante  sulla
persona giuridica controllata; 
  c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali  enti,  anche
in  maniera  congiunta,  un  controllo  analogo  a  quello  da   esse
esercitato sui propri servizi. 
                             Art. 9 bis 
 
 
Razionalizzazione  ed  efficientamento  della  spesa   del   Servizio
sanitario  nazionale,  in  attuazione  delle  intese  sancite   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1.  In  attuazione  della  lettera  E.  dell'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio  2015  e
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 9-ter a 9-octies. 
                             Art. 9 ter 
 
 
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi  medici
                              e farmaci 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,  comma  13,
lettere a), b), ed f),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia
di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica  di  cui,
rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.   64   e   al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto  della  progressiva
attuazione  del  regolamento  recante  definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  del  5  agosto  2014,  al  fine  di
garantire   la   realizzazione    di    ulteriori    interventi    di
razionalizzazione della spesa: 
  a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata
al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono
tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari  di  fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti  nei  contratti
in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto, al fine di conseguire una riduzione su base  annua  del  5
per cento del valore complessivo dei contratti in essere; 
  b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto
di spesa regionale per  l'acquisto  di  dispositivi  medici  fissato,
coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta,  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro il 15 settembre 2015 e  da  aggiornare  con  cadenza  biennale,
fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per  cento,
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a  proporre  ai
fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei  contratti  in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari  di  fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti  nei  contratti
in  essere,  senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto stesso. 
  2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano
anche ai contratti per acquisti  dei  beni  e  servizi  di  cui  alla
tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di
lavori  pubblici,  dalla  finanza  di   progetto,   dalla   locazione
finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita',  di
cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti,  153,  160-bis  e
l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163. In deroga  all'articolo  143,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   rinegoziazione   delle
condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico
finanziario  dell'opera,  fatta  salva   la   possibilita'   per   il
concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica
quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
b) del comma 1,  e  nelle  more  dell'individuazione  dei  prezzi  di
riferimento da  parte  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  il
Ministero della salute mette a disposizione delle  regioni  i  prezzi
unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario ai sensi del decreto del Ministro della  salute  11  giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
  4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui
al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni  dalla
trasmissione della proposta in ordine ai  prezzi  o  ai  volumi  come
individuati ai sensi del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,  in   deroga
all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta'  del  fornitore  di  recedere  dal
contratto   entro   trenta   giorni   dalla    comunicazione    della
manifestazione di volonta' di  operare  la  riduzione,  senza  alcuna
penalita'  da  recesso  verso  l'amministrazione.   Il   recesso   e'
comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. 
  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale che  abbiano  risolto  il  contratto  ai
sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per
garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre  regioni,  o
tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in
ampliamento di  contratto  stipulato,  mediante  gare  di  appalto  o
forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o  da
altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi,
previo consenso del nuovo esecutore. 
  6.  Ferma  restando  la  trasmissione,  da  parte   delle   aziende
fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture  elettroniche  al
Sistema di interscambio (SDI), ai  fini  del  successivo  invio  alle
amministrazioni  destinatarie  secondo  le  regole  definite  con  il
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  le  informazioni
concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi
medici acquistati dalle strutture pubbliche  del  Servizio  sanitario
nazionale sono trasmesse mensilmente dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al Ministero della salute. Le predette  fatture  devono
riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2010. Con successivo  protocollo  d'intesa  tra  il
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il
Ministero della salute sono definiti: 
  a)  i  criteri  di  individuazione   delle   fatture   elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle  strutture  pubbliche
del Servizio sanitario nazionale; 
  b) le modalita' operative di  trasmissione  mensile  dei  dati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute; 
  c) la data a partire dalla quale  sara'  attivato  il  servizio  di
trasmissione mensile. 
  7. Presso il Ministero della salute e'  istituito,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di  supportare
e monitorare le stazioni appaltanti  e  verificare  la  coerenza  dei
prezzi a base d'asta  rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti
dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione   o   ai   prezzi   unitari
disponibili  nel  flusso  consumi  del  nuovo   sistema   informativo
sanitario. 
  8. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui
al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi  medici,  sulla
base dei dati di consuntivo relativi  all'anno  precedente,  rilevati
dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli  di  rilevazione
economica consolidati regionali CE, di cui al  decreto  del  Ministro
della salute 15 giugno 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  salvo  conguaglio
da certificare con il decreto  da  adottare  entro  il  30  settembre
dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno  di
riferimento. 
  9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di  cui  al
comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi  previsto,  e'
posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una
quota complessiva pari al 40 per cento  nell'anno  2015,  al  45  per
cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a  decorrere  dall'anno  2017.
Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote  di  ripiano
in misura pari all'incidenza percentuale del  proprio  fatturato  sul
totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico  del
Servizio sanitario regionale. Le modalita'  procedurali  del  ripiano
sono definite, su proposta del Ministero della salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a
favorire  l'impiego  razionale  ed  economicamente  compatibile   dei
medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA  conclude  le  procedure  di
rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione  del
prezzo di rimborso dei medicinali a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,    nell'ambito    di    raggruppamenti    di    medicinali
terapeuticamente  assimilabili,  individuati  sulla  base  dei   dati
relativi  al  2014  dell'Osservatorio  nazionale   sull'impiego   dei
medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto  scaduto  da
quelli  ancora  soggetti  a  tutela  brevettuale,   autorizzati   con
indicazioni comprese  nella  medesima  area  terapeutica,  aventi  il
medesimo regime di rimborsabilita'  nonche'  il  medesimo  regime  di
fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite  l'accordo  negoziale  con
l'AIFA, potra'  ripartire,  tra  i  propri  medicinali  inseriti  nei
raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico  del   Servizio   sanitario   nazionale   attesa,   attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni  del  prezzo  di  rimborso.  Il
risparmio  atteso  in  favore  del   Servizio   sanitario   nazionale
attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica e' dato dalla
sommatoria del valore  differenziale  tra  il  prezzo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di  cui  l'azienda
e' titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili
e il  prezzo  piu'  basso  tra  tutte  le  confezioni  autorizzate  e
commercializzate che consentono la medesima intensita' di trattamento
a parita' di dosi  definite  giornaliere  (DDD)  moltiplicato  per  i
corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di  mancato
accordo, totale o  parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare
con le modalita' di versamento gia' consentite ai sensi dell'articolo
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  fino
a concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione  attesa  dall'azienda
stessa, ovvero la riclassificazione dei  medicinali  terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare  con  l'attribuzione  della
fascia C di cui all'articolo 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione
attesa dall'azienda stessa. 
  1-bis.  In  sede  di   periodico   aggiornamento   del   prontuario
farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai  sensi  di  legge
non possono essere classificati come farmaci a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla  data  di  scadenza
del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare,
pubblicata dal Ministero dello  sviluppo  economico  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge.». 
  11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  33  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «33-bis. Alla scadenza del brevetto  sul  principio  attivo  di  un
medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante
procedura di contrattazione del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale
biosimilare o  terapeuticamente  assimilabile,  l'Agenzia  avvia  una
nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma  33,
con  il  titolare  dell'autorizzazione  in  commercio  del   medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale. 
  33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da  parte  del
Servizio   sanitario   nazionale   dei    medicinali    soggetti    a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
presso l'Agenzia, i cui  benefici  rilevati,  decorsi  due  anni  dal
rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,   siano
risultati  inferiori  rispetto  a  quelli   individuati   nell'ambito
dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova  procedura
di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai
sensi del comma 33.». 
                            Art. 9 quater 
 
 
              Riduzione delle prestazioni inappropriate 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono individuate le condizioni  di  erogabilita'  e  le
indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale,  di  cui  al  decreto   del
Ministro della sanita' 22  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. 
  2.  Le  prestazioni  erogate  al  di  fuori  delle  condizioni   di
erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
a totale carico dell'assistito. 
  3. Il medico deve specificare nella prescrizione le  condizioni  di
erogabilita' della prestazione o  le  indicazioni  di  appropriatezza
prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1. 
  4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano  l'informazione
e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano  i  controlli
necessari ad assicurare che la  prescrizione  delle  prestazioni  sia
conforme alle  condizioni  e  alle  indicazioni  di  cui  al  decreto
ministeriale previsto dal comma 1. 
  5. In caso di  un  comportamento  prescrittivo  non  conforme  alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni  della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In  caso
di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta
i provvedimenti di  competenza,  applicando  al  medico  prescrittore
dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale  una  riduzione   del
trattamento  economico  accessorio,  nel  rispetto  delle   procedure
previste dal  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, una riduzione,  mediante  le  procedure
previste dall'accordo  collettivo  nazionale  di  riferimento,  delle
quote  variabili  dell'accordo  collettivo  nazionale  di  lavoro   e
dell'accordo integrativo regionale. 
  6. La mancata adozione da parte dell'ente  del  Servizio  sanitario
nazionale dei provvedimenti di competenza nei  confronti  del  medico
prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e'
valutata  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli   obiettivi
assegnati al medesimo dalla regione. 
  7.  Le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
ridefiniscono  i  tetti  di  spesa  annui  degli  erogatori   privati
accreditati  delle   prestazioni   di   specialistica   ambulatoriale
interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni  di  cui
al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi  contratti.
Per l'anno  2015  le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in  modo  da
ridurre  la  spesa  per  l'assistenza   specialistica   ambulatoriale
complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014. 
  8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1,  dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  data  2
luglio 2015, con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati   i   criteri   di   appropriatezza   dei   ricoveri   di
riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione  clinica
del ricovero  con  la  tipologia  di  evento  acuto,  della  distanza
temporale tra il ricovero  e  l'evento  acuto  e,  nei  ricoveri  non
conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica. 
  9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non
conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto  ministeriale
previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e'  applicata
una riduzione pari al 50 per cento  della  relativa  tariffa  fissata
dalla regione ovvero, se di minor importo, e'  applicata  la  tariffa
fissata dalla medesima  regione  per  i  ricoveri  di  riabilitazione
estensiva  presso   strutture   riabilitative   extraospedaliere.   A
decorrere  dall'anno  2015,  per  tutti  i   ricoveri   ordinari   di
riabilitazione,   clinicamente    appropriati,    la    remunerazione
tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2  al  decreto
del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  23  del  28  gennaio  2013,  e'
ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia. 
                          Art. 9 quinquies 
 
 
Rideterminazione dei fondi  per  la  contrattazione  integrativa  del
        personale dipendente del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni
finalizzate  al  rispetto  degli  standard  ospedalieri,  l'ammontare
complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al   trattamento
accessorio del personale e' permanentemente  ridotto  di  un  importo
pari  ai  risparmi  di   trattamento   accessorio   derivanti   dalla
diminuzione delle strutture operata in attuazione di  detti  processi
di riorganizzazione. 
                            Art. 9 sexies 
 
 
Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di  beni  e  servizi  da
               parte del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole:  «Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Autorita' nazionale anticorruzione» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano  mettono  a  disposizione  della  CONSIP   e   dell'Autorita'
nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'  condivise,  tutte  le
informazioni necessarie alla verifica del predetto  adempimento,  sia
con  riferimento  alla  rispondenza  delle  centrali  di  committenza
regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  455,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle  convenzioni
e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime  centrali
regionali»; 
  b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) con la procedura di cui al quarto e  quinto  periodo  della
lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di
cui all'articolo 12  dell'intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005
effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale  del  rispetto
dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).». 
                           Art. 9 septies 
 
 
Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio  sanitario
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di
cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla
lettera E. dell'intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 26  febbraio  2015  e  dall'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  in  data  2  luglio  2015,
nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente  decreto,  il
livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma  556,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  ridotto  dell'importo  di  2.352
milioni di euro a decorrere dal 2015. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al
fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza,  possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma
1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario. 
  3. Al fine di tener  conto  della  riduzione  del  Fondo  sanitario
nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2015, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
commi 400, 401 e 403, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
rideterminato, per la Regione siciliana, in  174.361,73  migliaia  di
euro. 
  4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti  dall'applicazione
dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
successive modificazioni,  sul  patto  di  stabilita'  della  regione
Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400
e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la
regione Friuli Venezia Giulia,  in  38.168,24  migliaia  di  euro  in
termini di indebitamento netto. 
                            Art. 9 octies 
 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi  di  cui  agli
articoli da  9-bis  a  9-septies  del  presente  decreto  secondo  le
procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative  norme  di
attuazione. 
                            Art. 9 novies 
 
 
Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei  controlli
       di profilassi internazionale del Ministero della salute 
 
  1. Per le medesime finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  599,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  ferme   restando   le
autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche
allo  scopo  di  fronteggiare   le   emergenze   sanitarie   relative
all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto  in
area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza  di
cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di  Expo
2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016,  e'  autorizzato  ad
effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e  di
2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria  e
di  monitoraggio  del  Ministero   della   salute,   e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791,
e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º  febbraio  1989,  n.
37. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  3.500.000
euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a  decorrere  dall'anno
2016,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
                            Art. 9 decies 
 
 
          Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016 
 
  1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma
per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e,  in  particolare,  per
fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza  di
persone,  e'  autorizzato,  a  favore  della  medesima  regione,   un
contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni. A tali fini, la regione Lazio  presenta  al  Ministero
della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito
su di esso  il  parere  favorevole  del  Ministero  della  salute  di
concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  richiede
l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel
programma approvato. Per  gli  interventi  da  eseguire  l'erogazione
delle risorse e' effettuata per stati di avanzamento lavori. 
  2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze  di  carattere
sanitario connesse al Giubileo straordinario del  2015-2016,  per  il
biennio 2015-2016, e' sospesa per gli  enti  del  Servizio  sanitario
della  regione  Lazio  l'applicazione  delle   limitazioni   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato. 
  3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per  il
Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente,
previo  versamento  di  un  contributo  volontario  pari  a  50  euro
comprovato da  idoneo  titolo,  di  eventuali  prestazioni  sanitarie
erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
e  successive  modificazioni.  In  caso  di  mancato  versamento  del
predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per  le  prestazioni
ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove
insiste la struttura ospedaliera. 
  4. Sono esclusi dal versamento previsto al  comma  3  i  pellegrini
provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria. 
  5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al  comma  3
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero della salute destinato al  rimborso
alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3. 
  6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al  Ministero
della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei  servizi  di
cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul  capitolo  di  spesa
destinato a tali rimborsi, ai maggiori  oneri  si  provvede  mediante
specifico vincolo a valere sulle risorse  finalizzate  all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, per il biennio 2015-2016. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le modalita' di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite  con
successivi provvedimenti del Ministero della salute. 
                           Art. 9 undecies 
 
 
Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la  tempestivita'
                            dei pagamenti 
 
  1. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more  dell'espressione
dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre  lo  Stato,  nonche'  del
recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere su livello del  finanziamento
del Servizio sanitario a cui concorre  lo  Stato,  e'  autorizzato  a
concedere anticipazioni: 
  a) alle regioni,  relativamente  al  finanziamento  destinato  agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e  al  finanziamento  destinato
alla medicina penitenziaria ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso  al  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo  Stato  e
per  i  quali  non  sia  gia'  previsto  uno  specifico   regime   di
anticipazione, ovvero non siano  stabiliti  specifici  adempimenti  o
atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse. 
  2. L'anticipazione di cui al comma  1  e'  erogata  in  misura  non
superiore  all'80  per  cento  del   valore   stabilito   nell'ultima
ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che  ripartisce  ed
assegna alle universita' le risorse  previste  per  il  finanziamento
della formazione dei medici specialisti, ai  sensi  dell'articolo  39
del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e  successive
modificazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere  sul
livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non
superiore all'80 per cento del valore stabilito  nell'ultimo  riparto
disponibile approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono  autorizzati
in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi,  anche  a  carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. 
                          Art. 9 duodecies 
 
 
  Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. Al fine di consentire il  corretto  svolgimento  delle  funzioni
attribuite  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA),   anche   in
relazione a quanto previsto dalla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche' di adeguare il numero  dei  dipendenti  agli  standard  delle
altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia
e' determinata nel numero di 630 unita'. 
  2.  Nel  triennio  2016-2018,  nel  rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore  e
piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'  acquisita   dal
personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  stipulato  ai
sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  di  ogni  altra
procedura  per  l'assorbimento  del  personale   in   esubero   dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei  posti  disponibili  nella
propria dotazione organica,  procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  personale,  con  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il  personale  non
di ruolo che, alla data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,  presso  la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80  unita'  per  ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al  comma
1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al presente comma  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017, in relazione  al  proprio  effettivo  fabbisogno,  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente,  i
contratti di lavoro a  tempo  determinato  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
2.750.000 euro per il  2016,  in  8.250.000  euro  per  il  2017,  in
13.750.000 euro per il 2018 e in  16.500.000  euro  a  decorrere  dal
2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti  di
cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera  b),  10-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e  all'articolo
17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.
Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio  dell'Agenzia
e non potranno superare annualmente la  somma  necessaria  a  coprire
l'onere annuale derivante dall'assunzione del  personale  di  cui  al
comma  2.  A  copertura  dell'onere  relativo  a  ciascun   anno   di
riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura  pari  al  64,57
per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera  b),
e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura
pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10,
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, assicura il  monitoraggio  dell'onere  effettivo  derivante
dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al
comma 3. Nel caso in cui si  verifichino,  o  siano  in  procinto  di
verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere  e
le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,
e' autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi  delle
tariffe e dei diritti di cui alla  tabella  B  allegata  al  presente
decreto. 
  5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti  alla  data
del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto  del  Ministro  della
salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto  sono  individuate,  in
misura che tiene conto delle affinita' tra le  prestazioni  rese,  le
tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonche'  tariffe
ridotte per le piccole e medie imprese, in  analogia  a  quanto  gia'
previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC  di
carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del  sito
di produzione.». 
  6. Il decreto  del  Ministro  della  salute  di  cui  al  comma  12
dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  ed  e'  applicabile   dal   mese
successivo a quello della sua entrata in vigore. 
                               Art. 10 
 
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
  Residente e di carta d'identita' elettronica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018.»; 
      b) i  primi  due  periodi  del  comma  3  sono  sostituiti  dai
seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni  la  disponibilita'  dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle  funzioni
di competenza statale attribuite al sindaco  ai  sensi  dell'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette
a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e
interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni
necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo
fino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'
utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.». 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell'interno,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attivita'  di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono
curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale. 
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione  della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero  dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di
carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli
standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante  per  la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'  autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalita'  di
produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato.» 
  4. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di  62,5  milioni  di
euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall'anno  2020  e,  per  le
attivita' di gestione, di 2,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede,  quanto  a  59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e  a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse,  anche  in  conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno  2016
e a  0,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di
  emissioni industriali 
 
  1.  I  contratti  tra  privati  stipulati  ai  sensi  dell'articolo
67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
devono contenere, a pena di nullita', le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione
SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione  del
contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del
contratto, per il mancato rispetto dei tempi  di  cui  alla  predetta
lettera  e),  e  per   ulteriori   inadempimenti.   Ai   fini   della
certificazione antimafia di  cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,
lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  consentito  il
ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I  contributi
sono  corrisposti  sotto  condizione   risolutiva.   Il   committente
garantisce la  regolarita'  formale  dei  contratti  e  a  tale  fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione  ai  comuni  interessati  per  gli  idonei
controlli, fermi restando i controlli antimafia di  competenza  delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si  applica  l'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica  limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica  nella  misura  del  50  per  cento
limitatamente alla lettera c).». 
  2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne' avere  avuto
negli ultimi tre  anni  rapporti  diretti  di  natura  professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati,  con  l'impresa
affidataria dei lavori  di  riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto ne' rapporti di  parentela  con  il  titolare  o  con  chi
riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei
lavori   produce   apposita   autocertificazione   al    committente,
trasmettendone, altresi', copia ai comuni interessati per gli  idonei
controlli anche a campione. 
  3.  I  contratti  gia'  stipulati,   ivi   compresi   i   contratti
preliminari,   sono   adeguati    prima    dell'approvazione    della
progettazione  esecutiva.  In  caso   di   mancata   conferma   della
sussistenza dei  requisiti  accertati  da  parte  del  direttore  dei
lavori, il committente effettuera' una nuova procedura  di  selezione
dell'operatore economico e l'eventuale  obbligazione  precedentemente
assunta e' risolta automaticamente senza produrre  alcun  obbligo  di
risarcimento   a   carico   del    committente.    Le    obbligazioni
precedentemente  assunte  si  considerano  non  confermate  anche  in
mancanza della suddetta verifica  nei  tempi  previsti  dal  presente
decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5. Le certificazioni di conclusione lavori e  di  ripristino  della
agibilita' sismica con redazione e consegna dello stato finale devono
essere consegnate entro 30 giorni dalla  chiusura  dei  cantieri.  In
caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai  rappresentanti
di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si  applica  la
riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50%
per i mesi successivi. 
  5-bis.  Il  termine  per  l'inizio  dei  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle  penali,
inizia  a  decorrere,  indipendentemente  dal  reale  avviamento  del
cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui  si  concede  il
contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori
di condominio, rappresentanti  dei  consorzi,  procuratori  speciali,
rappresentanti  delle  parti   comuni   sono   sanzionati   con   una
decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e  frazione  di  mese  di
ritardo, del compenso complessivo loro spettante.  Il  direttore  dei
lavori,  entro  quindici  giorni   dall'avvenuta   comunicazione   di
maturazione dello stato di avanzamento dei  lavori  (SAL),  trasmette
gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro
sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello  degli  uffici
comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per  ogni  mese  e
frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori  una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in  rapporto
all'entita' del SAL consegnato con  ritardo;  per  ogni  settimana  e
frazione di settimana di ritardo e'  applicata  al  beneficiario  una
decurtazione  del  2  per  cento  sulle  competenze  complessive.  Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni,  previa
verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di
quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli
ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.  A  conclusione  dei
lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi  sono  stati
eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o
altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore
di condominio, il  rappresentante  del  consorzio  o  il  commissario
certificano che i  lavori  relativi  alle  parti  comuni  sono  stati
contrattualizzati dal  committente  ed  accludono  le  quietanze  dei
pagamenti  effettuati  dagli  stessi.  Analoga  certificazione  viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie  o  interventi
difformi apportati sull'immobile  isolato  o  sulle  parti  esclusive
dello stesso se ricompreso in aggregato. 
  Quattro mesi prima  della  data  presunta  della  fine  dei  lavori
l'amministratore di condominio, il  presidente  del  consorzio  o  il
commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio  ai
servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2
per cento per ogni mese e frazione di mese del  compenso  complessivo
loro spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro mesi
di tempo per provvedere. In caso di ritardo si  applica  alle  stesse
una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune.  Tutta
la documentazione  relativa  ai  pagamenti  effettuati,  a  qualunque
titolo, con la provvista derivante dal  contributo  concesso  per  la
ristrutturazione o ricostruzione degli  edifici  colpiti  dal  sisma,
deve essere conservata per cinque anni. 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione  coatta  dello  stesso,  nonche'   nei   casi   previsti
dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione  s'intende  risolto  di  diritto.  La  disposizione  si
applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero
di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del  contratto
a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del  soggetto
esecutore dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
del committente. 
  7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici  diruti  possa
rallentare o pregiudicare il rientro della  popolazione  negli  altri
edifici e per favorire la  valorizzazione  urbanistica  e  funzionale
degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni  di  cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
si applicano anche  ai  centri  storici  delle  frazioni  del  comune
dell'Aquila e degli altri  comuni  del  cratere,  limitatamente  agli
immobili che in sede di  istruttoria  non  risultino,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la
ricostruzione o riparazione dello stesso immobile. 
  7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei  limiti  degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la
richiesta di eseguire i lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati dal sisma, in  regime  di  anticipazione
finanziaria da parte dei proprietari o  aventi  titolo.  L'esecuzione
degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di  priorita'
definito dai comuni per l'erogazione del contributo che  e'  concesso
nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il
credito maturato nei confronti dell'ente  locale,  a  nessun  titolo,
puo' essere ceduto od offerto in garanzia,  pena  la  nullita'  della
relativa clausola. 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi edifici. 
  10. (Soppresso). 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate  con
risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli  edifici  destinati  alle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge  20  maggio
1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della  parte  seconda
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice  di
cui al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  La  scelta
dell'impresa affidataria dei lavori di  ricostruzione  o  riparazione
delle chiese o degli altri edifici di cui al  periodo  precedente  e'
effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la  veste  di
«stazione appaltante» di cui all'articolo 3,  comma  33,  del  citato
codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  con  le
modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine  della
redazione del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei
lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di  cui
al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006.  In  ogni   caso,   nel
procedimento di approvazione del  progetto,  e'  assunto  il  parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La  stazione
appaltante puo'  acquisire  i  progetti  preliminari,  definitivi  ed
esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  depositati  presso
gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  90  e  91  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e  valutarne  la  compatibilita'  con  i
principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 21 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza  con  le  caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al  comma  9
del  presente  articolo,  e  l'idoneita',  anche  finanziaria,   alla
ristrutturazione  e  ricostruzione  degli  edifici.  Ogni   eventuale
ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse  necessaria  dovra'
avvenire senza maggiori oneri a  carico  della  stazione  appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «Tale modalita'  di  riparto  puo'  essere  utilizzata  dai
comuni  fino  al  31  marzo  2016.  Dal  1°  aprile  2016,  i  comuni
ripartiscono i consumi rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per  il
riscaldamento, l'energia elettrica e la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati  dai  contatori
installati o da installare negli edifici  del  progetto  CASE  e  nei
MAP.». 
  11-quater. Dalle disposizioni di cui al  comma  11-ter  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a
legislazione vigente. 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  come  rifinanziata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  una  quota
fissa, fino a un valore massimo del 4 per  cento  degli  stanziamenti
annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi'  determinati
in ciascun anno, nel quadro di un  programma  di  sviluppo  volto  ad
assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo   in   termini   di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e programmi di  promozione  turistica  e  culturale;  c)
attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta  formazione;  d)
azioni di sostegno  alle  attivita'  imprenditoriali;  e)  azioni  di
sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro  e
piccole imprese; f) interventi  e  servizi  di  connettivita',  anche
attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.  Tali  interventi
sono realizzati all'interno di un programma di  sviluppo  predisposto
dalla Struttura di missione di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1º  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,  amministrazioni
attuatrici, disciplina  del  monitoraggio,  della  valutazione  degli
interventi  in  itinere  ed  ex  post,  della  eventuale   revoca   o
rimodulazione delle risorse per la piu'  efficace  allocazione  delle
medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «sui
restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.» 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  «titolari»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri». 
  14-bis.  All'articolo  67-ter,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati»
sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli  indirizzi
formulati dai comuni.». 
  14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti:
«nonche' per gli anni 2016 e 2017.». 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite
le seguenti: «e il soggetto al quale  sia  giuridicamente  riferibile
detta produzione»; 
  b) alla lettera o), dopo la parola:  «deposito»  sono  inserite  le
seguenti: «preliminare alla raccolta»; 
  c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e'  sostituita
dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini  del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»
e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le  seguenti:  «,  da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha
determinato la produzione dei rifiuti.». 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,
nelle more  della  conclusione  dei  procedimenti,  le  installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni». 
  16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
interessata»; 
  b) al comma 12, primo periodo,  le  parole  da:  «Bagnoli-Coroglio»
fino a: «di cui al comma  6»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Soggetto  Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,»; 
  c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
  «13.  Al  fine   di   definire   gli   indirizzi   strategici   per
l'elaborazione   del   programma   di   risanamento   ambientale    e
rigenerazione urbana del comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  assicurando
il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il  coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio,
anche  con  riferimento  alla  sua  dotazione  infrastrutturale,   e'
istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un'apposita
cabina  di  regia,  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo  delegato  e  composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania  e  del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  connessi  al   predetto
programma. 
  13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di  cui  al
comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle  procedure
di definizione del programma di rigenerazione urbana  e  di  bonifica
ambientale,    al    fine    di    garantirne    la    sostenibilita'
economico-finanziaria. 
  13.2.  Ai  fini  della  puntuale  definizione  della  proposta   di
programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione  urbana,  il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui  al  comma  13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con
le modalita' e nei termini stabiliti dal  Commissario  straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina  le  proposte  del  comune  di  Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui al comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai  sensi
del terzo periodo del comma 9; 
  d) il comma 13-ter e' abrogato. 
                             Art. 11 bis 
 
 
             Disposizioni in materia di economia legale 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  29,   comma   2,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  continuano  ad  applicarsi  fino
all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma  2-bis,  del
codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 12 
 
 
                    Zone franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o  centri
abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto,  Medolla,  San
Prospero, San Felice sul Panaro,  Finale  Emilia,  comune  di  Modena
limitatamente ai centri abitati  delle  frazioni  di  la  Rocca,  San
Matteo, Navicello  e  Albareto,  Cavezzo,  Concordia  sulla  Secchia,
Mirandola,  Novi  di  Modena,  S.  Possidonio,   Crevalcore,   Poggio
Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di cui  al  comma  1  con  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi  di  quanto
stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita'  produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
  b) appartenere ai seguenti settori di attivita',  come  individuati
dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96; 
  c) essere gia' costituite alla data di  presentazione  dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma  8,
purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31
dicembre 2014; 
  d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,  ai
sensi di quanto previsto dal comma 4; 
  e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   Stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  2  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7,  delle  seguenti
agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I  comuni  di
Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per  cento
delle risorse stanziate per ogni annualita'. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                               Art. 13 
 
 
Rimodulazione interventi a favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
               eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  01. Il termine di scadenza dello  stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2016. 
  1.  Il  Presidente  della  regione  Lombardia,   in   qualita'   di
commissario delegato per  la  ricostruzione,  puo'  destinare,  nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205  milioni  di  euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b)  ed
f),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  fa  fronte  quanto  a  140
milioni   di   euro    mediante    riduzione    per    l'anno    2015
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.  Le  predette  risorse  sono  versate  sulla   contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
  3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  dei  comuni  e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale,  secondo  quanto  previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati  dagli  enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al  finanziamento  di  interventi  di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti  nei
piani attuativi del Commissario delegato per  la  ricostruzione,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. 
  4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole  «e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2015»  sono
sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». 
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo  le  parole:  «la  continuita'  produttiva,»  sono  inserite  le
seguenti: «e dei danni subiti da prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio,  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari,». 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  33,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  si
provvede mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
delle  risorse  relative   all'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
                             Art. 13 bis 
 
 
        Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna 
 
  1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel  territorio  dei
comuni  della  regione  Sardegna  colpiti  dall'alluvione  del  18-19
novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri del  19  novembre  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre  2013,  e'
autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  nell'anno  2016.  La
definizione  della  perimetrazione  della   zona   franca   e   delle
agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della  medesima  e'
stabilita con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  la
regione Sardegna e il CIPE, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Ai fini di cui  al  presente  articolo  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  nell'anno
2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                             Art. 13 ter 
 
 
                   Misure per la citta' di Venezia 
 
  1. Per garantire l'effettiva attuazione  degli  interventi  per  la
salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge  29
novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite
le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio  1998,  n.  19,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 7, comma  3,  le  parole:  «una  sola  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»; 
  b) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
durata dell'incarico dei direttori di settore non  puo'  eccedere  la
durata dei  programmi  previsti  per  i  dodici  mesi  immediatamente
successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che  li  ha
nominati»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  c) all'articolo 17, comma 2,  le  parole:  «una  sola  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.». 
                           Art. 13 quater 
 
 
                Proroga di termine di cantierabilita' 
 
  1. Il termine di cantierabilita' di cui all'articolo  3,  comma  2,
lettere b) e  c),  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' prorogato al 31 ottobre 2015. 
                               Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. All'articolo 1, comma  632,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole «30  giugno  2015»  sono  sostituite
dalle parole «30 settembre 2015». 
                               Art. 15 
 
 
                        Servizi per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome,
definiscono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e  con  le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata  a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla  gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche  attive  del  lavoro  nel
territorio della regione o provincia autonoma. 
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti   possono   prevedere   la
possibilita'  di  partecipazione  del   Ministero   agli   oneri   di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 90 milioni di euro annui, ed  in  misura  proporzionale  al
numero di lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. 
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al  comma
2 e nei limiti temporali e di  spesa  stabiliti  dalle  medesime,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  ad
utilizzare una somma non superiore a 90  milioni  di  euro  annui,  a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3. 
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per  l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  di  mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula
della convenzione di cui al  comma  2,  all'assegnazione  a  ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo  di  rotazione
di cui al comma 4.  Laddove  con  la  medesima  regione  destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla  stipula  della  convenzione
entro il 30 settembre 2015,  e'  operata  una  riduzione  di  importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della  regione  stessa,
nella misura non utilizzata per la copertura di  spese  di  personale
dei centri per l'impiego. Le predette  risorse  sono  riassegnate  al
Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma. 
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da «Allo scopo di consentire  il  temporaneo  finanziamento
dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate. 
  6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo  di  riordino  delle
funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine  di
consentire  la  continuita'  dei  servizi  erogati  dai  centri   per
l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio  di  parte  corrente  nel
periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma  9,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime  finalita'  e  condizioni,  per  l'esercizio  dei   predetti
servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2014. 
                               Art. 16 
 
 
Misure urgenti  per  il  gli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di
                        appartenenza pubblica 
 
  1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento  delle  procedure
di  gara  per  l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della  cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo  scopo  di  razionalizzare  la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza,  per
lo svolgimento delle relative procedure. 
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5: 
  1)  le  parole:  «12  mesi»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«ventiquattro mesi»; 
  2) le parole: «, di cui 400.000  per  l'anno  2014  e  500.000  per
l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»; 
  b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Al fine di assicurare la tutela  e  la  valorizzazione  del
sito archeologico di Pompei e  delle  aree  limitrofe  attraverso  le
modalita'  operative  adottate  in  attuazione  del  Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo  svolgimento  delle  funzioni  del
Direttore  generale  di  progetto   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e  successive  modificazioni,  e'
assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa  pari
a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017,  2018  e  2019,  a
valere sulle risorse disponibili sul  bilancio  della  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal  1°  gennaio  2016,  allo
scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria  del
sito, il Direttore generale di  progetto  e  le  competenze  ad  esso
attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, e successive modificazioni,  confluiscono  nella  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume  la  denominazione
di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo  30,
comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure  di  carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente  comma,  nonche'
sono  definite  le  modalita'  del  progressivo  trasferimento   alla
Soprintendenza Pompei delle funzioni e  delle  strutture  di  cui  al
periodo precedente.»; 
  c) al comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000  euro  annui,
si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sul   bilancio   della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.». 
  1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguente modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con»  sono  inserite
le seguenti: «la regione e»; 
  b) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  Ministero»  sono
inserite le seguenti: «, la regione». 
  1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela  del  patrimonio
culturale  e  garantire  la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il
31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per  gli  affari
regionali e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata,  e'
adottato un piano di razionalizzazione degli archivi  e  degli  altri
istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il  versamento  agli
archivi di  Stato  competenti  per  territorio  dei  documenti  degli
archivi storici delle province, con esclusione di quelle  trasformate
in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e
l'eventuale trasferimento al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta'  delle
province adibiti a sede o deposito degli  archivi  medesimi.  Con  il
medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti
e luoghi della cultura delle province da trasferire,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e  del  turismo,  mediante  stipula  di  appositi
accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti. 
  1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1-quater,
entro il  31  ottobre  2015,  le  unita'  di  personale  nei  profili
professionali di funzionario archivista,  funzionario  bibliotecario,
funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio  a
tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle
dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  attraverso  apposita  procedura  di  mobilita'   ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  anche  in  soprannumero   rispetto   alla
dotazione organica di cui alla tabella B allegata al  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  impegnate  per
l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il
medesimo Ministero e comunque per  un  importo  pari  ad  almeno  2,5
milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della  procedura
di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo  non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  le  assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 
  1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui  ai  commi
1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri  e  condizioni
uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  la  tutela   del
patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 6»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) il comma 2 e' abrogato; 
  2) al comma 3,  dopo  le  parole:  «funzioni  di  tutela  su»  sono
inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi,  incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»; 
  3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»; 
  c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.». 
                             Art. 16 bis 
 
Misure per favorire la rappresentanza territoriale  negli  organi  di
  amministrazione di  associazioni  e  fondazioni  con  finalita'  di
  gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' 
 
  1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dal seguente: 
  «420. Al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle associazioni e  alle  fondazioni  costituite  con  finalita'  di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO),  che
ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita'
dei relativi incarichi». 
                             Art. 16 ter 
 
 
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica
connessi anche all'imminente svolgimento del  Giubileo  straordinario
del 2015-2016,  e'  autorizzata,  in  via  eccezionale,  l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050  unita'  nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri,  di  400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per  ciascuno  degli  anni
2015  e  2016  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali   relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e  2017  previste  dall'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al
comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo
1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  con  decorrenza
non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo  in
via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera  b),  e  all'articolo  2201,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del  2010,  approvate
in data non anteriore al  1°  gennaio  2011,  nonche',  per  i  posti
residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non
vincitori  dei  medesimi  concorsi.   L'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata,   altresi',   per   gli   ulteriori    posti    residui,
all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del  medesimo
articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. 
  2. Con provvedimenti dei Ministeri  della  difesa,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' attuative del  comma  1,  tenendo
conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria  di  cui  al
presente articolo, anche ai fini della definizione  delle  rispettive
graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del  concorso  piu'
risalente nel tempo  e  della  migliore  posizione  nelle  rispettive
graduatorie. 
  3.  Per  le  esigenze  di   soccorso   pubblico,   connesse   anche
all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario  del  2015-2016,
e' autorizzata, in via eccezionale,  l'assunzione  straordinaria  nei
ruoli iniziali del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  250
unita', per l'anno 2015 a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  del
2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10  del  medesimo  articolo
66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015,  attingendo,
in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui  all'articolo  8   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo  1,  comma
264, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  con  decorrenza  non
anteriore  al  1°  ottobre  2015  limitatamente  ai  ruoli   iniziali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e  2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi  1
e   3,   possono   essere   effettuate   in   data   non   anteriore,
rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al  1º  dicembre  2017,  fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1º dicembre 2016. 
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa  complessiva  di  16.655.427  euro  e   di   11.217.902   euro,
rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere
si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per  i
rispettivi anni 2015 e 2016, per  essere  riassegnata  ai  pertinenti
programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 
                           Art. 16 quater 
 
 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di  comuni
                       della Regione Calabria 
 
  1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i  comuni
della  regione  Calabria  per  le  categorie  di  lavoratori  di  cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207
anche nel  caso  di  utilizzazione  di  finanziamenti  regionali.  Le
predette  procedure  sono  definite,   altresi',   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  fermo  restando  il
rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei  tempi
medi nei pagamenti. La regione Calabria  dispone  con  propria  legge
regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale  e
assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento  dei
propri obiettivi di finanza pubblica. In caso  di  mancato  rispetto,
per l'anno 2014, del patto di stabilita' interno, al  solo  scopo  di
consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, gia'  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
gia' finanziati con le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si  applica
la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge
12 novembre 2011, n. 183. 
                               Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    

Tabella 2

=====================================================================
|                                        |    Riduzione di spesa    |
|                                        |corrente che ciascun ente |
|                                        |deve conseguire per l'anno|
|                  Ente                  |           2015           |
+========================================+==========================+
|Alessandria                             |              7.266.270,59|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Asti                                    |              8.171.435,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Biella                                  |                      0,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cuneo                                   |              9.678.708,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Novara                                  |              3.349.452,29|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Torino                                  |             27.941.102,33|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Verbano-Cusio-Ossola                    |              1.033.082,08|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vercelli                                |              1.742.357,29|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bergamo                                 |             18.567.478,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Brescia                                 |             23.484.851,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Como                                    |              9.894.858,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cremona                                 |              8.737.569,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lecco                                   |              3.790.831,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lodi                                    |              3.354.605,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Mantova                                 |             11.225.246,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Milano                                  |             27.698.486,99|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Monza e della Brianza                   |             19.386.463,83|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pavia                                   |             13.297.294,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Sondrio                                 |              1.957.636,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Varese                                  |              5.074.177,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Belluno                                 |              5.136.578,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Padova                                  |             17.016.892,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rovigo                                  |              6.020.885,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Treviso                                 |             19.072.705,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Venezia                                 |             10.494.060,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Verona                                  |             23.554.339,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vicenza                                 |             15.933.204,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Genova                                  |              8.351.526,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Imperia                                 |              5.122.130,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|La Spezia                               |              7.494.780,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Savona                                  |              8.763.264,30|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bologna                                 |              8.671.168,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ferrara                                 |              6.595.382,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Forli-Cesena                            |              9.389.816,74|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Modena                                  |             13.870.843,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Parma                                   |              5.457.061,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Piacenza                                |              2.075.484,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ravenna                                 |             10.120.100,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Reggio nell'Emilia                      |              8.745.675,72|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rimini                                  |              9.352.456,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Arezzo                                  |              6.457.649,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Firenze                                 |             21.830.174,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Grosseto                                |              7.211.853,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Livorno                                 |              7.043.883,31|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lucca                                   |              7.790.412,91|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Massa-Carrara                           |              2.691.725,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pisa                                    |              3.623.447,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pistoia                                 |              8.756.973,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Prato                                   |              6.939.390,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Siena                                   |              3.525.398,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Perugia                                 |             11.705.006,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Terni                                   |              6.893.853,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ancona                                  |              7.162.900,60|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ascoli Piceno                           |              2.223.554,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Fermo                                   |              4.088.136,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Macerata                                |              8.990.586,61|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pesaro e Urbino                         |              6.109.241,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Frosinone                               |              5.548.852,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Latina                                  |             17.662.843,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rieti                                   |              2.345.294,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Roma                                    |             79.132.973,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Viterbo                                 |              7.952.793,66|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Chieti                                  |              3.036.947,86|
+----------------------------------------+--------------------------+
|L'Aquila                                |              4.270.062,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pescara                                 |              6.247.517,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Teramo                                  |              6.643.227,67|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Campobasso                              |              3.185.975,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Isernia                                 |              1.192.365,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Avellino                                |             12.479.516,16|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Benevento                               |              6.935.005,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Caserta                                 |             31.273.307,73|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Napoli                                  |             46.413.945,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Salerno                                 |             24.920.650,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bari                                    |             14.440.633,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Barletta-Andria-Trani                   |              6.633.100,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Brindisi                                |              6.740.723,94|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Foggia                                  |              8.232.163,81|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lecce                                   |             23.515.735,94|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Taranto                                 |             14.377.155,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Matera                                  |              6.233.761,81|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Potenza                                 |              3.521.959,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Catanzaro                               |              5.955.145,22|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cosenza                                 |              8.295.704,40|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Crotone                                 |              3.758.372,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Reggio di Calabria                      |              9.119.811,30|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vibo Valentia                           |                      0,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE                                  |            900.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|                                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|Agrigento                               |              5.879.747,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Caltanissetta                           |              4.067.281,61|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Catania                                 |             13.378.928,97|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Enna                                    |              3.335.391,58|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Messina                                 |              8.562.113,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Palermo                                 |             14.578.061,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ragusa                                  |              4.573.970,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Siracusa                                |              5.888.490,64|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Trapani                                 |              5.555.330,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cagliari                                |              9.952.899,41|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Nuoro                                   |              4.047.440,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Sassari                                 |              6.686.698,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Oristano                                |              4.319.661,02|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Carbonia-Iglesias                       |              1.854.156,89|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Medio Campidano                         |              2.381.907,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ogliastra                               |              1.773.186,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Olbia-Tempio                            |              3.164.734,60|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Totale Sicilia e Sardegna               |            100.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+

    
 
                                                           «Tabella A 
                                (articolo 9-ter, comma 1, lettera a)) 
      
 
=====================================================================
|   BA0250   |        B.1.A.4)         |     Prodotti dietetici     |
+============+=========================+============================+
|BA0270      |B.1.A.6)                 |Prodotti chimici            |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Materiali e prodotti per uso|
|BA0280      |B.1.A.7)                 |veterinario                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri beni e prodotti       |
|BA0290      |B.1.A.8)                 |sanitari                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA0320      |B.1.B.1)                 |Prodotti alimentari         |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Materiali di guardaroba, di |
|            |                         |pulizia e di convivenza in  |
|BA0330      |B.1.B.2)                 |genere                      |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Combustibili, carburanti e  |
|BA0340      |B.1.B.3)                 |lubrificanti                |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Supporti informatici e      |
|BA0350      |B.1.B.4)                 |cancelleria                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Materiale per la            |
|BA0360      |B.1.B.5)                 |manutenzione                |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri beni e prodotti non   |
|BA0370      |B.1.B.6)                 |sanitari                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Acquisto prestazioni di     |
|            |                         |trasporto sanitario da      |
|BA1130      |B.2.A.11.4)              |privato                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Contributi a societa'       |
|            |                         |partecipate e/o enti        |
|BA1310      |B.2.A.14.3)              |dipendenti della Regione    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze sanitarie e      |
|            |                         |sociosanit. da terzi - Altri|
|BA1370      |B.2.A.15.2)              |soggetti pubblici           |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze sanitarie da     |
|            |                         |privato - articolo 55, comma|
|BA1390      |B.2.A.15.3.A)            |2, CCNL 8 giugno 2000       |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre consulenze sanitarie e|
|BA1400      |B.2.A.15.3.B)            |sociosanitarie da privato   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Collaborazioni coordinate e |
|            |                         |continuative sanitarie e    |
|BA1410      |B.2.A.15.3.C)            |socios. da privato          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Lavoro interinale - area    |
|BA1430      |B.2.A.15.3.E)            |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre collaborazioni e      |
|            |                         |prestazioni di lavoro - area|
|BA1440      |B.2.A.15.3.F)            |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi sanitari e    |
|            |                         |sociosanitari a rilevanza   |
|            |                         |sanitaria da pubblico -     |
|            |                         |Altri soggetti pubblici     |
|BA1510      |B.2.A.16.2)              |della Regione               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi sanitari da   |
|BA1530      |B.2.A.16.4)              |privato                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1580      |B.2.B.1.1)               |Lavanderia                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1590      |B.2.B.1.2)               |Pulizia                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1600      |B.2.B.1.3)               |Mensa                       |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1610      |B.2.B.1.4)               |Riscaldamento               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Servizi di assistenza       |
|BA1620      |B.2.B.1.5)               |informatica                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Servizi trasporti (non      |
|BA1630      |B.2.B.1.6)               |sanitari)                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1640      |B.2.B.1.7)               |Smaltimento rifiuti         |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1650      |B.2.B.1.8)               |Utenze telefoniche          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1660      |B.2.B.1.9)               |Utenze elettricita'         |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1670      |B.2.B.1.10)              |Altre utenze                |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Premi di assicurazione -    |
|BA1690      |B.2.B.1.11.A)            |R.C. Professionale          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Premi di assicurazione -    |
|BA 1700     |B.2.B.1.11.B)            |Altri premi assicurativi    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi non sanitari  |
|BA1730      |B.2.B.1.12.B)            |da altri soggetti pubblici  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi non sanitari  |
|BA1740      |B.2.B.1.12.C)            |da privato                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze non sanitarie da |
|            |                         |Terzi - Altri soggetti      |
|BA1770      |B.2.B.2.2)               |pubblici                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze non sanitarie da |
|BA1790      |B.2.B.2.3.A)             |privato                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Collaborazioni coordinate e |
|            |                         |continuative non sanitarie  |
|BA1800      |B.2.B.2.3.B)             |da privato                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Lavoro interinale - area non|
|BA1820      |B.2.B.2.3.D)             |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre collaborazioni e      |
|            |                         |prestazioni di lavoro - area|
|BA1830      |B.2.B.2.3.E)             |non sanitaria               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Formazione (esternalizzata e|
|BA1890      |B.2.B.3.1)               |non) da pubblico            |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Formazione (esternalizzata e|
|BA1900      |B.2.B.3.2)               |non) da privato             |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|            |                         |ai fabbricati e loro        |
|BA1920      |B.3.A)                   |pertinenze                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|BA1930      |B.3.B)                   |agli impianti e macchinari  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|            |                         |alle attrezzature sanitarie |
|BA1940      |B.3.C)                   |e scientifiche              |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|BA1950      |B.3.D)                   |ai mobili e arredi          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|BA1960      |B.3.E)                   |agli automezzi              |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre manutenzioni e        |
|BA1970      |B.3.F)                   |riparazioni                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA2000      |B.4.A)                   |Fitti passivi               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di noleggio - area   |
|BA2020      |B.4.B.1)                 |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di noleggio - area   |
|BA2030      |B.4.B.2)                 |non sanitaria               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di leasing - area    |
|BA2050      |B.4.C.1)                 |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di leasing - area non|
|BA2060      |B.4.C.2)                 |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Indennita', rimborso spese e|
|            |                         |oneri sociali per gli Organi|
|            |                         |Direttivi e Collegio        |
|BA2540      |B.9.C.1)                 |Sindacale                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri oneri diversi di      |
|BA2550      |B.9.C.2)                 |gestione                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
 
 
 
                                                            Tabella B 
                                      (articolo 9-duodecies, comma 3) 
      
 
=====================================================================
|Aumento % tariffe per|         |        |          |  A decorrere  |
|        anno         |  2016   |  2017  |  2018    |     2019      |
+=====================+=========+========+==========+===============+
|5% su informazione   |         |        |          |               |
|scientifica          |     0,0%|    0,0%|     0,0% |          0,0% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Tariffe              |     9,1%|   18,2%|    18,2% |          9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Convegni e Congressi |     9,1%|   18,2%|    18,2% |          9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Ispezioni            |    6,25%|   12,5%|    11,5% |          4,7% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Diritto annuale      |     9,1%|   18,2%|    18,2% |          9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Totale               |     3,9%|    7,8%|     8,5% |         4,65% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
 
 
                                                                   ».