La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la proposta d’assunzione

da La Tecnica della Scuola

La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la proposta d’assunzione

Accettare una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto 2016 permette di terminare l’anno in quella sede: anche qualora la proposta d’assunzione del Miur sia giunta qualche giorno prima.

L’importante conferma – riguardante la fase B) del piano straordinario di assunzioni della riforma – è giunta dal ministero dell’Istruzione attraverso una risposta ai quesiti posti dal nostro lettore Arturo Frasca, il quale ci ha prontamente chiesto di divulgare la “graditissima risposta” giunta appunto dal dicastero di Viale Trastevere.

ESEMPIO PRATICO:
Supponiamo che il giorno 1° settembre arrivi la proposta di immissione in ruolo a Milano. Avrei 10 giorni per accettare, quindi entro il giorno 11. Nel frattempo, il giorno 7 settembre mi arriva la proposta di un incarico annuale fino al 30 giugno 2015, nella mia città. Ovviamente, preferirei optare per questa seconda possibilità.

QUESITI POSTI AL MIUR:

1. Posso accettare l’incarico di supplenza annuale? O no, visto che la proposta di immissione in ruolo è precedente?

2. Nel caso sia possibile accettare l’incarico annuale, devo comunque comunicare l’accettazione della sede di immissione in ruolo, presso cui prenderei servizio il prossimo anno?

3. L’incarico annuale mi conterebbe come anno di prova?

 

RISPOSTA DEL MIUR:
1) Nell’ipotesi da lei formulata, lei può prendere la supplenza del giorno 7 e SUCCESSIVAMENTE accettare la proposta di assunzione a tempo indeterminato arrivata giorno 1 (ovviamente entro il termine dei 10 giorni previsti per accettare) pertanto lei potrà prendere il ruolo ma terminare l’anno sulla sede di supplenza.

Abbiamo stabilito il termine per conferire le supplenze entro il giorno 8 sia per dare alle scuole i 32.000 supplenti di organico di fatto prima dell’inizio della scuola (e non a ottobre come accaduto in passato), sia per favorire le situazioni da lei prospettate. Le modalità di comunicazione alla sede a tempo indeterminato circa la supplenza ottenuta saranno oggetto di istruzioni operative di prossima diffusione (punto 2 delle sue domande).

3) circa il valore dell’anno di prova, rimane valido quanto stabilito in passato, quindi possibile purché su stesso tipo di posto e classe di concorso, 180 giorni di effettivo servizio di cui 120 di attività didattica.

In conclusione, tutti i docenti attualmente precari che nei primi giorni di settembre riceveranno dal Miur via e-mail la proposta di assunzione a tempo indeterminato (tramite posta certificata, corrispondente ad una vera a propria convocazione), possono comunque sperare di posticipare la presa di servizio di un anno. Come da noi evidenziato qualche giorno fa attraverso un articolo, se sottoscriveranno una supplenza annuale (come previsto dalla direzione generale del Miur entro l’8 settembre 2015) potranno infatti svolgere l’anno scolastico 2015/16 nella provincia dove sono attualmente collocati nelle GaE o nelle graduatorie di merito.

L’a.s. varrà anche come anno di prova, sempre che la disciplina d’insegnamento sia la medesima o “affine” (pure su sostegno), e potranno anche presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (2016/17) per tentare di essere immediatamente trasferiti nella propria provincia. A breve, in ogni caso, il Miur fornirà ulteriori adeguate informazioni.