Legge 18 agosto 2015, n. 141

Legge 18 agosto 2015, n. 141

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155) 

(GU n.208 del 8-9-2015)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  presente  legge,  nel  rispetto   dei   principi   previsti
dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
delle competenze regionali,  promuove  l'agricoltura  sociale,  quale
aspetto della multifunzionalita' delle imprese  agricole  finalizzato
allo sviluppo di interventi e  di  servizi  sociali,  socio-sanitari,
educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare
l'accesso  adeguato  e  uniforme  alle  prestazioni   essenziali   da
garantire alle persone, alle famiglie  e  alle  comunita'  locali  in
tutto il territorio nazionale e in particolare nelle  zone  rurali  o
svantaggiate. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  agricoltura  sociale  si
intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata,  e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
nei limiti fissati dal comma  4  del  presente  articolo,  dirette  a
realizzare: 
    a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con  disabilita'  e
di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri
3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, di persone svantaggiate  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 novembre 1991, n.  381,  e  successive  modificazioni,  e  di
minori in eta' lavorativa inseriti in progetti  di  riabilitazione  e
sostegno sociale; 
    b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere,  accompagnare  e  realizzare  azioni
volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e  lavorativa,  di  ricreazione  e  di  servizi  utili  per  la  vita
quotidiana; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie
mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e
la coltivazione delle piante; 
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale  e  alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla  diffusione  della
conoscenza del territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie
sociali  e  didattiche  riconosciute  a  livello   regionale,   quali
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e
di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi
e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Le attivita' di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del  comma  1,
esercitate  dall'imprenditore   agricolo,   costituiscono   attivita'
connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1 sono  esercitate  altresi'  dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle  attivita'  agricole  svolte
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato  sia  superiore
al 30 per  cento  di  quello  complessivo,  le  medesime  cooperative
sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai  fini
della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
  5. Le attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte  in
associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre
1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006,  n.  155,  con  le  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme  restando  la  disciplina  e  le
agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati  in  base
alla normativa vigente. 
  6. Le attivita' di cui al comma 1  sono  realizzate,  ove  previsto
dalla  normativa  di  settore,  in  collaborazione  con   i   servizi
socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli
enti  pubblici  competenti   per   territorio,   nel   quadro   della
programmazione  delle  proprie  funzioni  inerenti   alle   attivita'
agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  politiche  integrate  tra   imprese,   produttori
agricoli e istituzioni locali al  fine  di  sviluppare  l'agricoltura
sociale. 
                               Art. 3 
 
 
                   Riconoscimento degli operatori 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione   delle   attivita'   di
agricoltura sociale nella  programmazione  della  rete  locale  delle
prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le  regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  adeguano,  qualora  necessario,  le  proprie
disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli
operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti  alla
gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo  articolo
2, comma 1, e  di  rendere  pubblici  i  nominativi  degli  operatori
riconosciuti. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano stabiliscono altresi'  le  modalita'  per  il  riconoscimento
provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore  della
presente legge gia' svolgono  attivita'  di  agricoltura  sociale  da
almeno due anni, fissando un termine non  inferiore  a  un  anno  per
l'adeguamento  ai  prescritti  requisiti.  Il   monitoraggio   e   la
valutazione dei servizi e  delle  prestazioni  avvengono  secondo  le
disposizioni previste dal soggetto competente per il  riconoscimento,
in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal
riconoscimento degli operatori di cui al primo e al  secondo  periodo
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
                               Art. 4 
 
 
       Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori 
 
  1.  Gli  operatori  dell'agricoltura  sociale  possono   costituire
organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27  maggio
2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza  con
il regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  e  con  le  norme  nazionali  di
applicazione. 
                               Art. 5 
 
 
    Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale 
 
  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali  gia'  esistenti
nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il  riconoscimento  della
ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto  delle  previsioni  degli
strumenti urbanistici. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli
imprenditori  agricoli  ai  fini  dell'esercizio  di   attivita'   di
agricoltura sociale, nel rispetto  delle  specifiche  caratteristiche
tipologiche  e   architettoniche,   nonche'   delle   caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi. 
                               Art. 6 
 
 
                       Interventi di sostegno 
 
  1. Le istituzioni pubbliche  che  gestiscono  mense  scolastiche  e
ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle  gare  concernenti  i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori  dell'agricoltura
sociale. 
  2.  I  comuni  definiscono  modalita'  idonee  di  presenza  e   di
valorizzazione  dei  prodotti  provenienti  dall'agricoltura  sociale
nelle  aree  pubbliche  ai  sensi  dell'articolo   28   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 
  3. Nell'ambito delle operazioni  di  alienazione  e  locazione  dei
terreni  demaniali  agricoli  e  di  quelli  appartenenti  agli  enti
pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  successive  modificazioni,  sono
previsti criteri  di  priorita'  per  favorire  l'insediamento  e  lo
sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, anche utilizzando  i
beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c),  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge  8
luglio 1986, n. 349, e successive  modificazioni»  sono  inserite  le
seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura  sociale  riconosciuti
ai sensi delle disposizioni vigenti». 
  5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni
e interventi di sostegno per le  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
nell'ambito delle  risorse  previste  dalla  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le
regioni possono promuovere la realizzazione di programmi  finalizzati
allo sviluppo  della  multifunzionalita'  delle  imprese  agricole  e
basati su pratiche  di  progettazione  integrata  territoriale  e  di
sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni  promuovono
tavoli regionali  e  distrettuali  di  partenariato  tra  i  soggetti
interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. 
                               Art. 7 
 
 
       Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale 
 
  1. Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito l'Osservatorio  sull'agricoltura  sociale,  di
seguito  denominato  «Osservatorio»,  al  quale  sono  attribuiti   i
seguenti compiti: 
    a) definizione di linee guida per l'attivita'  delle  istituzioni
pubbliche  in  materia  di  agricoltura  sociale,   con   particolare
riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese  e
per il monitoraggio e la valutazione delle attivita'  di  agricoltura
sociale, alla semplificazione delle  procedure  amministrative,  alla
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di  formazione  e
di sostegno per le imprese, alla definizione  di  percorsi  formativi
riconosciuti, all'inquadramento di modelli  efficaci,  alla  messa  a
punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione; 
    b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza
e  sullo  sviluppo  delle  attivita'  di  agricoltura   sociale   nel
territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle
buone pratiche; 
    c) raccolta e valutazione coordinata delle  ricerche  concernenti
l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro  inserimento
nella rete dei servizi territoriali; 
    d) proposta di iniziative finalizzate  al  coordinamento  e  alla
migliore integrazione dell'agricoltura  sociale  nelle  politiche  di
coesione e di sviluppo rurale; 
    e)  proposta  di  azioni  di  comunicazione   e   di   animazione
territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e
degli enti locali. 
  2. L'Osservatorio cura il coordinamento  della  sua  attivita'  con
quella degli analoghi organismi istituiti  presso  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in  materia  di  agricoltura
sociale. 
  3. L'Osservatorio  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da: 
    a)  cinque  rappresentanti  delle  amministrazioni  dello  Stato,
designati  rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia; 
    b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  designati  dalle
organizzazioni medesime; 
    d)  due  rappresentanti  delle  reti  nazionali  di   agricoltura
sociale, designati dalle reti medesime; 
    e) due rappresentanti  delle  organizzazioni  del  terzo  settore
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  individuati  nell'ambito
degli   operatori   gia'   attivi   nel   territorio   nel    settore
dell'agricoltura sociale; 
    f) due rappresentanti delle associazioni  di  promozione  sociale
con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte  nel  registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui  all'articolo
11 della medesima legge n. 383 del 2000; 
    g) due rappresentanti delle organizzazioni della 
    cooperazione,   designati   dalle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del   movimento   cooperativo
maggiormente rappresentative. 
  4. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede, con  proprio  decreto  da  adottare  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alla definizione delle  modalita'  di  organizzazione  e  di
funzionamento dell'Osservatorio. Al  funzionamento  dell'Osservatorio
si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri  a   carico   della   finanza   pubblica.   La   partecipazione
all'Osservatorio non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
denominati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando