Del dirigente scolastico che formula gli indirizzi ma non approva il pof

Del dirigente scolastico che formula gli indirizzi ma non approva il pof
Ovvero: dell’illusione di rinnovare la scuola attraverso gli indirizzi

di Mario D’Adamo

La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, approvata durante la scorsa estate con la legge n. 107, non so quanto possa assicurare l’innovazione e il progresso che tanti anche su questa rivista auspicano nella progettazione di una buona scuola; sono certo, però, che non appartenga alla categoria delle innovazioni significative il trasferimento della competenza dal consiglio di circolo/istituto al dirigente scolastico di definizione degli indirizzi per la redazione del piano dell’offerta formativa, sulla base dei quali prima il collegio dei docenti lo elabora poi il consiglio di circolo/istituto lo approva. Devo anzi dire che mi preoccupa non tanto che sia ora un dirigente scolastico a definire gli indirizzi (i dirigenti, si sa, sono volenterosi e pieni di buone intenzioni) ma che l’atto formale di approvazione del piano dell’offerta formativa rimanga in capo al consiglio di circolo/istituto, poiché ciò equivale a porre le premesse di conflitti tra organi. Prima della riforma il sistema aveva una sua coerenza: il consiglio emanava gli indirizzi e il collegio elaborava il testo. Se il consiglio accertava la rispondenza del piano con i propri indirizzi, lo adottava; se non lo adottava, lo rispediva al mittente. Ora da un lato il dirigente emana gli indirizzi, dall’altro non è poi lui ad approvare il piano; la competenza resta radicata nel consiglio, anche con la metamorfosi del verbo (da “adottato” ad “approvato”). Di quali mezzi dispone il dirigente per cambiare i contenuti del piano che non rispettano i suoi indirizzi? Dirlo nel consiglio, ma quest’organo, nel quale il dirigente ha solo il suo voto, può approvare lo stesso il Pof. Lo stesso dicasi della fase elaborativa a cura del collegio, che può declinare gli indirizzi nei più svariati modi, non tutti coerenti con le idee che il dirigente aveva al momento di formularli (gli indirizzi). È vero che il ds può sospendere l’esecuzione delle delibere, segnalando il caso all’Ufficio scolastico regionale, ma è una strada tutta in salita, soprattutto se si tiene conto del fatto che gli indirizzi non sono una puntuale definizione di istituti giuridici e di prassi pedagogico – organizzative ed educativo – didattiche ma indicazione di percorsi; e attenzione a non urtare la libertà di insegnamento o le competenze di merito del collegio. Se poi gli indirizzi non sono di cristallina evidenza, come emerge dalla lettura di alcuni lacerti, il gioco è fatto.

La buona scuola non verrà dunque dal trasferimento di competenze dai consigli ai dirigenti, ci vuole altro. E poi, come pensare che gli indirizzi, che prima il consiglio d’istituto adottava spesso accogliendo senza modifiche le proposte del dirigente, possano cambiare ora che il dirigente li elabora in prima persona? I dirigenti non sono mica dei dott. Jekyll e mr. Hide.

Tre piccole notazioni. Nessuna proroga è alle viste della scadenza del 31 ottobre per l’approvazione del pof: un’autorità amministrativa, il ministero, non può spostare una scadenza decisa dal legislatore. Sarebbe un’indebita invasione di campo. In ogni caso, la nuova norma non interessa l’anno scolastico in corso. Il piano da adottare entro il prossimo mese di ottobre riguarda il triennio successivo 2016/2019 (art. 1, comma 12, della l. 107). Il pof di quest’anno dovrebbe già essere stato adottato, con gli indirizzi del consiglio e non del dirigente.

È vero che richiami e rimandi rendono non chiaro il testo di disposizioni che nuove leggi modificano ma parlamento e presidenza del consiglio hanno provveduto a rimediare all’inconveniente e hanno da tempo aperto un portale (www.normattiva.it), che consente di consultare le norme nel loro testo originario e nel testo vigente, facendo così risparmiare agli operatori del diritto un faticoso lavoro di ricostruzione.

La disposizione, infine, che tratta del Pof è contenuta nel comma 14 dell’articolo 1, che è anche l’unico della legge 107. Nell’articolo del collega Stefanel “gli indirizzi del dirigente” e negli allegati a esso la parola “articolo”, che precede i numeri 14, 28, 29, 30, 33 e 35, andrebbe quindi sostituita con “comma”.