Avviso 6 ottobre 2015, AOODGPER 32361

Ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 che non possano invocare un provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto

Sono pervenute e pervengono, da parte di numerosi tra i soggetti in epigrafe ìndicati, richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015 come delle omologhe pronunce successivamente rese.
A tale proposito ed in riscontro alle predette comunicazioni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. n. 241/90, non può che ribadirsi quanto precedentemente rappresentato da questa Direzione.
La suddetta pronuncia, giusta quanto confermato dal tenore stesso della sentenza in parola nonché dal parere dell’Avvocatura Generale di Stato sollecitato sulla tematica, non ha efficacia erga omnes, ma esplica i suoi effetti solamente nei confronti delle parti in causa, atteso che il dispositivo recita: “annulla il decreto nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”.
Ne discende che, laddove non figurino tra quelli proponenti il ricorso definito con la pronuncia richiamata o altre di pari grado, i soggetti istanti, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non possono ritenersi beneficiari dell’annullamento giudiziale disposto, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse.
Né potrebbe essere altrimenti, laddove, peraltro, si consideri che il contenzioso relativo all’inserimento in GAE dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non vede l’Amministrazione soccombente in tutti i giudizi promossi dagli aspiranti, registrandosi, viceversa, numerose pronunce favorevoli alla stessa, rese sia dal Giudice Amministrativo che da quello Ordinario.
Pertanto, l’inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse non potrà essere disposta in favore di coloro che non possano invocare un provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il D.M. n. 235/14 in sede giurisdizionale.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Laura Franca Lidia Pocci