25 novembre Classi di Concorso nelle 7e Commissioni

Il 25 novembre la 7a Commissione del Senato esamina lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

PARERE APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE SENATO
(25 novembre 2015)

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;
considerato che nel corso della seduta della 7a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all’atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell’elenco degli auditi, formulate dai commissari;
preso atto che in data 19 novembre è stata inviata una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l’invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;
considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda le classi di concorso:

1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
2. sia disciplinata, nel provvedimento, l’ipotesi di consentire ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso,di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell’accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati su una delle singole classi di concorso accorpate;
3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
5. sia rimodulata la tabella ” indirizzi di Studi” per la classe di concorso A18 ( Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo “fino ad esaurimento” inserendo il relativo asterisco “*” stante la specificità dell’insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;
6. sia rimodulata la tabella “indirizzi di Studi” per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:
a) Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
b) Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitabilità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
7. sia modificata la tabella ” note” relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata ” classe di concorso ad esaurimento” in quanto, al contrario, è ancora previsto l’insegnamento presso l’Istituto Professionale, Settore Servizi-indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)
8. siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.
Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:
a. per le discipline della tabella A: A66 storia della danza;
b. rinominare la classe di concorso A59 in Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza , rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l’insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; ( nuova)
c. per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento
9. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi A68, A69;

ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

1. Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005.
2. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell’AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
3. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 16 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
4. a) per la classe di concorso A18 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;
b) per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);
c) per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);
d) per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);
e) per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell’informazione);
f) per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);
g) per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura);
h) per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari).
5. per le classi di concorso dell’ambito artistico, del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;
6. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
7. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
8. siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di decreto, degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l’insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.
Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento della “lingua italiana per discenti di lingua straniera” nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all’interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell’offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:
a. sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento;
b. siano riconosciuti, quali titoli specifici, percorsi abilitanti autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c. siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22
9. quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE che ha come finalità primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione, è necessario intervenire per rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:
· tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
· là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);
10. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per la scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
11. circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l’insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all’insegnamento di dette discipline alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge 268/2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il “possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado” per “l’accesso ai pubblici concorsi” è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
“3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”. Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai “diplomi di secondo livello”. Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
· una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;
· limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
· riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’ accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

iii) sia corretto – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

e le seguenti osservazioni:

a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente,
b) appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un’attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall’aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di Laurea.
In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio della Laurea in Architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.
In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 ( Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: ” LM qualsiasi” pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all’interno dell’AFAM esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello –Indirizzo arti multimediali e tecnologiche- Indirizzo cinema e televisione.
c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali;
d) appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedis e Dils rilasciate dalle università italiane;
e) in alternativa al punto i)3 si valuti l’opportunità di accorpare le classi di concorso A26 e A47.

Il 17 e 18 novembre le 7e Commissioni di Camera e Senato esaminano lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

PARERE APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE CAMERA
(18 novembre 2015)

La VII Commissione,
esaminato l’atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l’ampio e ricco dibattito;
letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;
valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall’imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;
considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un’ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata anche ai seguenti principi di fondo:
    a) l’aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all’acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;
    b) l’impiego efficace ed efficiente dell’organico dell’autonomia, secondo l’impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;
ritenuto quindi che, in esito a tale revisione, potrà aversi l’accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:
    i) matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
    ii) l’ambito matematico, fisico e chimico;
    iii) l’ambito storico;
    iv) l’ambito filosofico e psico-pedagogico;
premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l’evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   i) per quanto riguarda le classi di concorso:
1) sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 Pag. 120del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
2) sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall’accorpamento;
3) siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
4) siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
5) siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali a integrazione di quelle previste:
a) una nuova classe di concorso per la storia della danza e «teoria e pratica della danza»;
b) un’apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista dagli ordinamenti, di «tecniche di accompagnamento alla danza» A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
c) per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia, a esaurimento.
6) si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
   ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
1) sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
2) per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
3) per le classi di concorso A18 e A19 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni), la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), nonché le LM e LS afferenti all’antropologia culturale, allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
4) per le classi di concorso dell’ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;Pag. 121
5) per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
6) i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
7) siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l’ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)». Viste le linee guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l’impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L’altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell’area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell’insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l’affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d’interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all’insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente di italiano come L2 nell’area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell’offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:
a) sia esplicitato con precisione l’ambito di insegnamento all’interno del potenziamento;
b) siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca’ Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;
8) quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE – e richiede agli stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:
tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico – settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);
9) circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed Pag. 122a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
a) per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
b) le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
10) circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all’insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di accesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando – con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l’accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
«3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti Pag. 123ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56. La conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;
limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63 e A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e od o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;
    iii) sia corretta – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.
e le seguenti osservazioni:
   a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente, all’interno di corsi di dottorato o master;
   b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l’insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;
   c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali e i diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS.


 

(7a Senato, 17.11.15) Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD) sul provvedimento in titolo, la quale osserva preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.

Con riferimento all’attuale quadro normativo rileva che in base all’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale. Da ultimo, si fa riferimento alle classi di concorso determinate con decreto ministeriale n. 39 del 1998 e decreto ministeriale n. 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2009.

Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all’articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a), decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell’articolo 1 della stessa legge.

Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, “tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l’attuazione del piano, che prevede l’assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l’anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. Ed infatti, l’applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti (“vecchie”) classi di concorso. L’espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l’applicazione della norma di portata generale – che prevede l’emanazione di un regolamento per l’accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro l’anno 2015″.

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.

In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.

Sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 “non appare superata dagli interventi” previsti dalla legge n. 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici. La citata legge, infatti, “attua l’obiettivo già proprio dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 di dare maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, anche in attuazione del piano programmatico ivi previsto”. Anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali “ponendosi in collegamento funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015”.

Quanto ai criteri per l’accorpamento delle classi di concorso e ai suoi effetti, rileva che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si “provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Tale misura risulta funzionale al processo di essenzializzazione dei curricoli previsti dal piano, nonché alla revisione dei quadri orario delle discipline d’insegnamento”.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la ratio più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una “maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”.

In particolare, rispetto alle classi di concorso contemplate dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede: il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso; il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti; l’introduzione di 11 nuove classi di concorso.

La relatrice pone l’accento sui licei musicali, rispetto ai quali non sono stati banditi concorsi nelle specifiche classi di insegnamento.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche consentire l’avvio del prossimo concorso per l’assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89; le stesse classi si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni ’90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell’assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.

In base alla relazione tecnica, inoltre, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberi.

Nel dettaglio, le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate nella Tabella A e 33 comprese nella Tabella B). La riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione.

Per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza poi una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l’istruzione secondaria. Infatti per l’anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso.

Passando all’illustrazione del contenuto degli articoli dello schema di regolamento, si evidenzia preliminarmente che lo stesso si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 precisa cheil regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell’attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

L’articolo 2, al comma 1, rinvia alla Tabella A allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per 1’accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 39 del 30 gennaio 1998,n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 22 del 9 febbraio 2005, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al citato decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Nel comma 2 si rimanda alla Tabella B allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui al citato decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto ministeriale del 30 gennaio 1998.

Il comma 3, attraverso il riferimento alla Tabella A/l allegata allo schema di regolamento, individua la corrispondenza tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli del vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.

L’articolo 3 prevede, al comma 1, che i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B allegate allo schema di regolamento.

Il comma 2 qualifica il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 come titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata allo schema di regolamento in esame. Allo stesso modo, il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata allo schema di regolamento.

Il comma 3 prevede che sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire – secondo la relazione illustrativa – “le economie recate dalle richiamate disposizioni”.

In base all’articolo 4, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorsoal fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami e alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010.

L’articolo 5 ammette a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010 coloro i quali, all’entrata in vigore del regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B dello schema di regolamento in esame, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti (comma 1).

Il comma 2 abroga – dall’entrata in vigore del regolamento in esame – il decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Il comma 3 dispone che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del regolamento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento alle Tabelle allegate allo schema di regolamento, si sottolinea che la Tabella A – richiamata dal comma 1 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne, citate singolarmente dalla relatrice.

La Tabella B – richiamata dal comma 2 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne, sulle quali si sofferma specificamente la relatrice.

La Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell’articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso.

Il 10, 11, e 12 novembre la 7a Commissione della Camera esamina lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

(7a Camera, 12.11.15) Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Con riferimento allo schema di regolamento in esame, comunica che, come concordato nell’Ufficio di presidenza svoltosi ieri, ha scritto alla Conferenza dei Rettori e alle sigle sindacali indicatele dal gruppo Movimento Cinque Stelle, invitandoli, ove lo ritengano opportuno, a inviare memorie alla Commissione entro la giornata di domani.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che la nota esplicativa del MIUR sul provvedimento in esame, allegata al resoconto della seduta di ieri, appare consistere nella risposta del Ministero ai rilievi e alle richieste di chiarimento da parte del Consiglio di Stato. Entrando nel merito delle classi di concorso e dei titoli richiesti per potervi accedere, rileva – in via generale – che nelle tabelle dello schema di regolamento vi sono degli asterischi cui non fa riferimento alcuna spiegazione, per cui la ricostruzione del dato normativo risulta complessa e talvolta incerta. Analogo discorso si può fare per la dicitura «ad esaurimento» o per la preferenza attribuita ai docenti «in utilizzazione». Espone poi singole problematiche, relative, in particolare, alle ex classi di concorso 50 e 51, relative alle materie letterarie e al latino, con riferimento alla possibilità o meno di insegnare in futuro talune discipline in alcune tipologie di liceo. Ricorda poi le problematiche relative alla Tabella A/1, con riferimento in particolare alla glottologia e quelle riguardanti i licei musicali. Ritiene inoltre singolare che sia permesso l’accesso alla classe di concorso A-45 relativa alle scienze economico-aziendali anche a coloro che sono in possesso della laurea in scienze statistiche LM 82, senza che siano richiesti in questo caso crediti formativi universitari in talune discipline caratterizzanti la classe di concorso. Rileva, inoltre, che i 96 crediti richiesti in taluni settori scientifico-disciplinari per l’accesso alla classe A-46, afferente alle scienze giuridico-economiche, non trovano riscontro, probabilmente, negli attuali corsi di laurea. Un discorso analogo si può fare per la classe di concorso A-26 (matematica) per la quale sono richiesti almeno 80 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari. Ricorda poi che la laurea dell’ingegneria dell’automazione LM 29/S non è contemplata dal presente provvedimento; che la laurea in ingegneria gestionale LM 31 non permette l’accesso alla classe di concorso A-36 (scienze e tecnologia della logistica); che le lauree LM 1 e LS 1 (antropologia culturale ed etnologia) non permettono l’accesso alla classe di concorso A-18 (filosofia e scienze umane). Rileva poi delle problematiche concernenti la distinzione tra matematica e fisica, del cui accorpamento si discute da anni. Si riserva infine di integrare quanto sopra con ulteriori osservazioni e proposte.

Luisa BOSSA (PD) ringrazia la relatrice e l’onorevole Carocci per le puntuali osservazioni che da loro ha udito. Si sofferma quindi sulle problematiche attinenti ai licei musicali, rilevando che vi sono decine di giovani musicisti che non si sono potuti abilitare finora per l’insufficienza di corsi biennali e di tirocini formativi attivi per coloro che sono usciti dai conservatori. Dovrebbe essere data la possibilità per costoro di abilitarsi a seguito del conseguimento di un corso specialistico di secondo livello di durata biennale. Dubita poi che i possessori della laurea specialistica LS 51 (musicologia e beni musicali), abbiano i requisiti per insegnare, in particolare nei licei musicali, materie assai diverse tra le quali storia e geografia.

Manuela GHIZZONI (PD), dopo aver ringraziato i colleghi per l’approfondito dibattito che si sta svolgendo, deve rimarcare che due mondi si vanno distinguendo, al punto tale da entrare ormai in aperta reciproca contraddizione: da un lato, il settore universitario si spinge sul crinale di specializzazioni molto marcate, quasi a parcellizzarsi e isolarsi su ciascun insegnamento; dall’altro, nel settore scolastico, emerge la necessità di perseguire il carattere interdisciplinare e trasversale dei saperi. Una prima risposta a tale conflitto potrebbe venire dall’intelligente esercizio delle deleghe in materia di formazione iniziale e di reclutamento degli insegnanti, contenute nella legge n. 107 del 2015. In questa visione, la definizione delle classi di concorso non può essere ridotta a viatico per risparmiare risorse umane, bensì al contrario per qualificare meglio gli insegnamenti. Pensa, pertanto, che nelle premesse del parere, che la relatrice si appresta a redigere, debba essere contenuto un passaggio sui connotati epistemologici cui ha appena fatto riferimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, concorda con la collega Ghizzoni, ritenendo fondamentale che la Commissione si impegni intensamente sul tema delle competenze, oltre che sulle conoscenze.

Luigi GALLO (M5S) chiede una valorizzazione dei laureati in scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76) che, in particolare, non possono accedere all’area disciplinare A-45 relativa alle scienze economico-aziendali. Pur dichiarandosi disponibile a ragionare nei termini indicati dalla collega Ghizzoni, nel senso di superare l’attuale parcellizzazione delle discipline – analogamente a quanto accade in altri paesi europei come la Finlandia – paventa che in quest’epoca «Renzi» si affrontino delle tematiche non per offrire maggiori opportunità agli studenti, bensì in un’ottica contraria agli interessi dei lavoratori.

Gianluca VACCA (M5S) chiede e auspica che nelle prossime sedute sul provvedimento in esame sia presente un rappresentante del Governo, il quale fornisca i chiarimenti richiesti nel corso della discussione.


(7a Camera, 11.11.15) Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, dopo aver ripreso sinteticamente l’illustrazione della seduta di ieri, ne conclude l’esposizione rilevando, in particolare, con riferimento alle 11 nuove classi di concorso richiamate nella seduta di ieri, che queste si sono rese necessarie vista la recente introduzione dei licei musicali e coreutici nonché degli indirizzi di Calzature e Moda e Grafica e Comunicazione. Precisa che solo nel caso della classe «A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera», l’introduzione di una nuova classe di concorso si giustifica non per l’esigenza di adeguamento ai nuovi ordinamenti, bensì alla luce di una presenza sempre più rilevante di alunni alloglotti. Aggiunge che secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche «consentire l’avvio del prossimo concorso per l’assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Aggiunge che, infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: a) le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; b) le attuali classi di concorso si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni ’90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; c) le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell’assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione».
Rileva inoltre che, in base alla relazione tecnica, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberi.
Precisa, nel dettaglio, che le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate della Tabella A e 33 comprese nella Tabella B).
Osserva quindi che la riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione. Evidenzia poi che, per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l’istruzione secondaria. Infatti per l’anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso. Tale situazione è riconducibile – secondo la relazione tecnica – al fatto che la «frammentazione degli insegnamenti su molte classi di concorso nonché, soprattutto, la presenza di numerose classi di concorso che caratterizzano pochi posti d’organico, determina un ridotto tasso di sostituibilità dei docenti. Precisa altresì che il tasso di sostituibilità è limitato anche dall’ambito unicamente provinciale per la mobilità a richiesta dell’Amministrazione e che tra le conseguenze di tale stato di cose, si ha che una diminuzione del fabbisogno di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia può determinare un eccesso di disponibilità di docenti di ruolo, col conseguente esubero dei relativi docenti. Tale evenienza diviene tanto più probabile quanto più aumenta la percentuale di docenti di ruolo rispetto al totale costituito dal ruolo e dai supplenti». Con riferimento alle tabelle allegate allo schema di regolamento, ricorda che le stesse sono tre. La Tabella A – richiamata dal comma 1 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne. In particolare: la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura «nuova», se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso; la terza colonna elenca i titoli di accesso di vecchio ordinamento; nella quarta colonna sono individuate le lauree specialistiche; nella quinta colonna sono indicate le lauree magistrali nonché i diplomi accademici di secondo livello; la sesta colonna elenca, laddove previsti, specifici esami per lauree di vecchio ordinamento o specifici crediti formativi universitari per lauree specialistiche o magistrali, nonché, la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare verticale, come previsto dal decreto ministeriale n. 354 del 1998 e, ancora, con apposito asterisco, l’insegnamento eventualmente assegnato in via transitoria ad esaurimento.
Aggiunge che la Tabella B – richiamata dal comma 2 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne. Più specificamente: la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura «nuova» se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione «Classe di concorso ad esaurimento»; la terza colonna indica i titoli di accesso previsti dalla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 1998 e la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la quarta colonna elenca i titoli di accesso previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010; la quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso, assegnati a ciascuna classe di concorso.
Ricorda, infine, che la Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell’articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso. Resta quindi in attesa di ascoltare i contributi che i colleghi e il Governo vorranno apportare al dibattito sull’importante provvedimento oggi in discussione.

Milena SANTERINI (PI-CD) deve dare atto al Governo del lavoro «archeologico» realizzato, che ha preso in considerazione una stratificazione amministrativa di molti anni. La razionalizzazione intrapresa con il presente schema di regolamento ha dovuto fare i conti con lo scadimento delle competenze e si è sviluppato su un arco di tempo assai lungo. Rileva, dunque, che forse si sarebbe dovuta svolgere un’attività conoscitiva più estesa, al fine di comprendere in maniera più approfondita i presupposti scientifici che hanno portato all’accorpamento del precedente numero eccessivo di classi di concorso, ascoltando la comunità scientifica. D’altronde, l’emanazione del regolamento de quo in tempi rapidi è necessaria alla luce del prossimo bando di concorso per l’assunzione di docenti. Entrando poi nel merito delle classi di concorso e dei titoli per l’accesso a queste, rileva che emergono alcune incongruenze e inesattezze, le quali andrebbero sanate. Si riferisce, in particolare, alla mancanza della previsione per la classe di concorso 18 della laurea magistrale 50 e per la classe di concorso 19 delle lauree magistrali 50 e 85. Con riferimento, poi, alla nuova classe di concorso A-23 relativa alla lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), sottolinea che tale innovazione non dovrà portare a suddividere in classi separate coloro che apprendono la lingua italiana, a seconda che siano madrelingua o meno.

Gianluca VACCA (M5S) contesta il metodo di lavoro prescelto che rischia di essere ancora una volta condizionato dalla fretta. Rileva quindi che un ulteriore approfondimento sul provvedimento in esame si rileva necessario, alla luce di dimenticanze, errori e omissioni che lo caratterizzano, per cui risulta necessario previamente ascoltare soggetti qualificati prima di esprimere un parere. Ricorda che lo stesso MIUR, nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), rileva che non si è proceduto a svolgere le prescritte consultazioni dei molteplici soggetti interessati. Osserva poi che lo stesso Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero di integrare elementi i dati forniti con ulteriori elementi informativi, in quanto non erano ben chiari i presupposti che hanno portato alla predisposizione dello schema. Entrando nel merito, rileva preliminarmente che non appare comprensibile a che cosa servano le nuove classi di concorso, considerato che la prossima procedura è riservata a coloro che sono già abilitati con riferimento alle vecchie. Rileva poi che emergono rilevanti aspetti critici sulla classi di concorso di matematica e scienze, come risulta dalle tantissime segnalazioni pervenute dagli interessati, rendendosi problematico l’inserimento di docenti cui si applicano le vecchie classi di concorso insieme a coloro che saranno assunti in base alle nuove classi. Dopo aver ricordato che, tra l’altro, analoghe criticità caratterizzano i titoli per l’accesso ai licei musicali, evidenzia una serie di classi di concorso per le quali non sono previste adeguate equipollenze, sottolineando, in particolare, che nella Tabella A/1 manca la classe di concorso A-25.

Mara CAROCCI (PD) evidenzia come la revisione delle classi di concorso dovrebbe avere come obiettivo la predisposizione di un modello didattico che non si esaurisce nella lezione frontale e volto – come sostenne Edgar Morin – a costruire teste ben fatte. Nel riconoscersi in diverse delle osservazioni sostenute dalla collega Santerini, rileva come sia necessario tenere conto dell’elaborazione pluridecennale sui saperi fondamentali, sui nuclei epistemologici irrinunciabili che gli studenti devono possedere e che i docenti devono essere in grado di trasmettere, attraverso l’interdisciplinarietà, la contaminazione dei saperi, la didattica cooperativa e laboratoriale. Evidenzia altresì che i tre criteri di fondo su cui lavorare sono la competenza disciplinare dei docenti; l’ampia possibilità di utilizzazione nelle scuole, a salvaguardia delle possibilità lavorative e dell’utilizzazione in meno sedi possibili; e l’ottimizzazione dell’organizzazione scolastica. Osserva inoltre che si deve operare per salvaguardare chi è già abilitato, guardando all’interesse generale della scuola e a quello complessivo dei docenti delle varie classi di concorso, senza favorire l’uno o penalizzare l’altro, possibilmente sanando situazioni sperequative che si sono create nel passato, in particolare a seguito della scuola secondaria di secondo grado. Ritiene quindi che in questo senso si debbano inserire alcuni titoli di accesso mancanti, ad esempio: per la classe di concorso A-05 il diploma di tecnico dell’abbigliamento della moda; per la classe di concorso A-09 il diploma di maturità artistica a indirizzo figurativo; per la classe di concorso A-19 la laurea LM85 in scienze pedagogiche. Aggiunge che si dovrebbe cercare, quindi, di semplificare, contemperando le tre esigenze precedentemente espresse con riferimento, in particolare, alle classi di concorso A-11, concernente le discipline letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale e A-12 relativo alle discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Osserva a quest’ultimo proposito che si potrebbe rafforzare la preparazione disciplinare con la richiesta di un corso annuale di latino, che sarebbe opportuno anche per la classe di concorso A-22, relativo a italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, che appare necessario all’insegnante di italiano anche se non insegna latino. Sarebbe opportuno ripensare l’unità d’insegnamento delle scienze e della matematica nella scuola secondaria di primo grado, a meno che non si richiedano crediti formativi universitari specifici e consistenti per entrambe le discipline. Cita poi la classe di concorso A-43, relativa alle scienze e tecnologie nautiche per la quale c’è una forte carenza di docenti: bisognerebbe quindi superare in questo ambito la sperequazione fra personale militare e personale civile nell’accesso della predetta classe di concorso. Evidenzia inoltre il rischio che l’istituzione della classe di concorso A-23 relativa alla lingua italiana per discenti di lingua straniera possa diventare il presupposto per la nascita di classi «differenziate» da soli alunni stranieri: l’unico utilizzo didatticamente proficuo per tale classe di concorso può essere quello sul potenziamento. Un discorso a parte deve essere fatto con riferimento alle classi di concorso del liceo musicale: essendo classi di nuova istituzione, per esse non esiste l’abilitazione e paradossalmente potrebbe essere impossibile partecipare ai prossimi concorsi. Il problema si potrebbe superare riconoscendo come valida l’abilitazione alle classi ex A-31, A-32, A-77, a determinate e appropriate condizioni, da specificare in relazione alla classe di concorso e abilitazione posseduta, al fine di un’adeguata competenza disciplinare e preparazione culturale. Ritiene inoltre che occorre aggiungere la classe di concorso di storia della danza. La soluzione che ha appena offerto corrispondono anche a quanto rappresentato in decine di e-mail che le sono pervenute.

Tamara BLAZINA (PD) ricorda che il provvedimento in esame è atteso da tempo e che bisogna tener conto, tra l’altro, della specificità dell’insegnamento nei confronti delle minoranze linguistiche. Ricorda previamente che la provincia di Bolzano ha emanato proprie norme sulle classi di concorso, dovendosi quindi il presente decreto coordinare con le predette disposizioni della provincia autonoma. Ritiene inoltre che sia sbagliato mettere insieme la lingua slovena e l’italiano, in quanto la specificità della lingua slovena nelle aree in cui questa è riconosciuta e garantita da norme di rango costituzionale, in particolare nel Friuli-Venezia Giulia, deve essere tutelata.

Luisa BOSSA (PD) chiede se siano stati effettuati degli studi sul rapporto tra il riordino e l’abolizione di alcune classi di concorso e il numero di insegnanti eventualmente in esubero.

Luigi GALLO (M5S) evidenzia alcune criticità, tra le quali, quella già ricordata della classe di concorso A-43 in scienze e tecnologie nautiche, osservando che vi sono tipologie di accesso per questa classe assai diverse che vanno dal diploma di istituto superiore nautico a quello di ingegnere nautico. Rileva quindi che non essendo favorita una formazione tecnica e culturale adeguata dei docenti abilitati per questa classe di concorso permarrebbero i rilievi formulati dagli armatori in merito alla scarsa preparazione dimostrata da molti studenti che studiano scienze e tecnologie nautiche.

Silvia CHIMIENTI (M5S) chiede al sottosegretario Faraone di non affrettare i tempi, in modo da consentire l’approfondimento gli aspetti critici evidenziati nella discussione. Ritiene inoltre che il prossimo concorso per l’assunzione di docenti si dovrebbe svolgere ancora con le vecchie classi di concorso, al fine di correggere in un periodo di tempo adeguato gli errori e le imperfezioni che stanno emergendo sul testo sottoposto alla Commissione. Ritiene infine, con riferimento a quanto affermato dalla collega Carocci, che non si debba uniformare la formazione degli insegnanti di discipline umanistiche nella scuola secondaria di primo grado a quella richiesta per i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

Maria Grazia ROCCHI (PD), rispondendo alla collega Bossa, ricorda che non sussistono problemi per coloro che hanno conseguito le «vecchie abilitazioni» che automaticamente confluiscono nelle nuove.

Davide FARAONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.


(7a Camera, 10.11.15) Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, sottolinea l’importanza della nuova disciplina che anche in questa legislatura è stata più volte sollecitata con interrogazioni ed atti d’indirizzo, evidenziando che sarebbe stato auspicabile disporre di un tempo maggiore per la discussione. Precisa che la necessità di pervenire in tempi ristretti al previsto parere delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato è attribuibile all’esigenza di perfezionamento dell’atto in esame in tempi antecedenti alla prossima pubblicazione del bando di concorso che la legge 107 del 2015 prevede entro la fine del 2015. Segnala inoltre che l’atto è pervenuto alle Camere solo da pochi giorni per effetto dei tempi prolungati per l’acquisizione dei previsti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Ricorda quindi che la relazione illustrativa al provvedimento si sviluppa nelle seguenti tre parti: la base normativa dell’intervento regolamentare; i criteri per l’accorpamento delle classi di concorso ed i suoi effetti; il contenuto dello schema di regolamento e delle tabelle allegate.
Rileva dunque che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Aggiunge poi che, in base all’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale e che si fa riferimento alle classi di concorso determinate con DM 39 del 1998 e DM 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al DM 37 del 2009. Più nel dettaglio, il DM 30 gennaio 1998, n. 39 ha individuato le classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria fissando in numero di 94 le classi di concorso a cattedre (annessa Tabella A), in numero di 52 le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (annessa Tabella C) e in numero di 22 le classi di concorso a posti di insegnamento d’arte applicata (annessa Tabella D). Il decreto ha, altresì, fissato per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nelle medesime classi di concorso, specificando, peraltro, se si tratta di insegnamenti impartiti in istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado.
Con il DM 9 febbraio 2005, n. 22, e relativo Allegato A, ad integrazione del DM 39 del 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza. Aggiunge che con DM 26 marzo 2009, n. 37, le classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del DM 39 del 1998, relativamente alla scuola secondaria di I grado, sono state ridefinite in classi di abilitazione e che in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura, il 12 giugno 2009, uno schema di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle Camere.
Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all’articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell’articolo 1 della stessa legge. Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, «tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l’attuazione del piano, che prevede l’assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l’anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. E, infatti, l’applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti («vecchie») classi di concorso. Precisa che l’espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l’applicazione della norma di portata generale – che prevede l’emanazione di un regolamento per l’accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal MIUR entro l’anno 2015». Ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lettera b), tra i vari princìpi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.
Rileva che sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 «non appare superata dagli interventi» previsti dalla legge 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici e che la citata legge segna un’importante discontinuità in quanto, istituendo l’organico dell’autonomia, esige il superamento di eccessi di parcellizzazione nelle classi disciplinari e l’assunzione di margini di flessibilità che permettano di dare al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza.
Aggiunge che anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali «ponendosi in collegamento funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015».
Rileva poi che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si «provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti». Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la ratio più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una «maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico». Porta, quindi, ad esempio, il fatto che lo schema di regolamento accorpa le attuali classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; che la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ne accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore (che invece sono suddivise in funzione del mezzo di riproduzione); che le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo (ceramica, carta, libro, moda e così via). In particolare, rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso. Lo schema di regolamento prevede inoltre il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti e l’introduzione delle seguenti 11 nuove classi di concorso: A-23 «Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)»; A-35 «Scienze e tecnologie della calzatura e della moda»; A-36 «Scienze e tecnologia della logistica»; A-53 «Storia della musica»; A-55 «Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado»; A-57 «Tecnica della danza classica»; A-58 «Tecnica della danza contemporanea»; A-59 «Tecniche di accompagnamento alla danza»; A-63 «Tecnologie musicali»; A-64 ’Teoria, analisi e composizione»; A-65 «Teoria e tecnica della comunicazione». Rimanda quindi alla lettura integrale della relazione da lei predisposta, riservandosi di intervenire successivamente per eventuali integrazioni.