Diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina

Corte d’Appello di L’Aquila: anche in secondo grado il MIUR soccombe contro l’ANIEF

 

Respinto l’appello proposto dal MIUR e volto a sovvertire la precedente sentenza ottenuta in primo grado dall’ANIEF in favore di un docente precario cui il MIUR si ostinava a negare il diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina nelle Graduatorie a Esaurimento. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Manuela Pirolozzi, dando nuovamente prova della fondatezza delle ragioni addotte dal nostro sindacato, ottengono piena ragione contro il MIUR con la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite anche per il secondo grado di giudizio.

 

La Corte d’Appello di L’Aquila, con una sentenza chiara e precisa nelle motivazioni, rigetta l’appello MIUR dichiarando “sufficiente richiamare la pronuncia del giudice amministrativo di tenore analogo a quello della sentenza impugnata, confermata dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 4028 e n. 4031 del 31 luglio 2009, con le quali il Supremo Collegio amministrativo ha confermato l’ illegittimità dell’ analogo DM del 31.03.2005 – in forza del quale non era stata riconosciuta al docente la valutazione del servizio militare prestato – nella parte in cui, all’ art. 3 comma 7, aveva previsto che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina”. La giurisprudenza in materia, infatti, risulta aver “costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’ art. 485 comma 7 del D.lgs 297/94 …..(il quale) prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” riconoscendo espressamente “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’ art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta” con la conseguenza che essa “comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”.

 

Nessun dubbio, quindi, sulla fondatezza delle tesi patrocinate dal nostro sindacato che ha nuovamente dimostrato di saper tutelare le ragioni dei propri iscritti anche quando il MIUR, proponendo appello, si ostina a non accettare le decisioni dei Giudici. La Giustizia è lenta ma inesorabile e contro i legali ANIEF, che con estrema perizia sanno porre in essere tutte le corrette azioni legali per difendere i diritti dei lavoratori della scuola, il MIUR non può far altro che soccombere e pagarne le spese di lite.