“Sostegno, non un’ora di meno!”

Successo dell’iniziativa ANIEF “Sostegno, non un’ora di meno!”. MIUR condannato al risarcimento del danno per violazione dei diritti fondamentali degli alunni disabili.

 

Proseguono i successi dell’iniziativa “Sostegno, non un’ora di meno!”, promossa per il secondo anno consecutivo dal sindacato ANIEF e volta alla tutela dei diritti degli alunni con disabilità cui il MIUR ha negato il giusto monte ore di sostegno settimanale. Il nostro sindacato ha offerto alle famiglie degli alunni disabili il patrocinio gratuito dei propri legali su tutto il territorio nazionale per veder riconosciuta in tribunale l’assegnazione all’alunno in situazione di gravità di un insegnante di sostegno per un numero di ore pari al massimo possibile (rapporto 1:1) e continua a ottenere successi in tribunale. Il TAR Sicilia, infatti, accoglie i ricorsi patrocinati dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro a tutela di altre 8 famiglie e riconosce il diritto al corretto monte ore di sostegno condannando il MIUR al risarcimento del danno pari a 1.000 Euro per ogni mese in cui il singolo alunno non ha beneficiato del giusto apporto di ore con l’insegnante specializzato e per aver violato, così, i loro diritti fondamentali.

 

Il TAR Sicilia, infatti, non fa sconti al MIUR e cita anche la recente decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 5317 del 27 ottobre 2014, in cui è espressamente evidenziato come “il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost. (v. Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 80)”. Pertanto, valutato che “la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1:1 contenuta nel PEI costituiva indice univoco della colpa della pubblica amministrazione” il TAR ha, in particolare, ritenuto che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduceva “nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore, con la conseguenza che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ.”.

 

La garanzia della effettività della istruzione scolastica ai minori disabili costituisce, come da sempre sostenuto dall’ANIEF, “obbligo primario dello Stato, rispetto al quale i noti problemi della finanza pubblica hanno carattere assolutamente recessivo”. Le sentenze ottenute dai nostri legali evidenziano, inoltre, come “l’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti di questo TAR sfavorevoli al Ministero resistente, che, ciononostante, continua, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili” e, per tale motivo, “risulta adeguatamente dimostrata la sussistenza della colpa”. In mancanza di dimostrazione fornita dall’Amministrazione resistente in merito all’adeguatezza delle ore effettivamente assegnate rispetto ai bisogni educativi come individuati dal GLH d’istituto, dunque, il Tribunale Amministrativo siciliano ritiene “raggiunta la prova per presunzione che la diminuzione delle ore di sostegno ha provocato un danno alla personalità dei discenti, che sono stati privati del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.

 

Il danno arrecato dal Ministero dell’Istruzione, dunque, viene “quantificato equitativamente (con riferimento a ciascun ricorrente) tenuto conto del numero di ore non assegnate in € 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1” sino all’effettiva assegnazione. L’obbligo di corrispondere ai ricorrenti tale somma viene posto dal TAR “a carico del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi effettuate dalle articolazioni periferiche dell’Amministrazione”.

 

Piena soddisfazione per il sindacato ANIEF che ha fatto della tutela degli alunni con disabilità un punto fermo della propria politica sindacale. I nostri legali sono a disposizione di tutte le famiglie che si sono viste negare l’assegnazione del giusto monte ore di sostegno al proprio figlio in spregio ai diritti costituzionalmente garantiti. Ricordiamo, infatti, che è ancora possibile richiedere le istruzioni operative e l’elenco dei documenti necessari per far valere i propri diritti in tribunale scrivendo all’indirizzo e-mail sostegno@anief.net.