Legge 12 novembre 2015, n. 182

Legge 12 novembre 2015, n. 182

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. (15G00194)

(GU Serie Generale n.269 del 18-11-2015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 20  settembre  2015,  n.  146,  recante  misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente  legge,
munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita  nella  Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana.  E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali   e   del
                                turismo 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo del decreto-legge  20  settembre  2015,  n.  146  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  219  del  21  settembre  2015),
coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2015, n.  182  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale  -  alla  pag.  1),  recante:"Misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione.". (15A08639) 

(GU n.269 del 18-11-2015)

Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                             (( Art. 01 
 
 
         Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura  
 
   1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attivita'
che rientrano tra i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,  nel
rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle  relative  norme  di
attuazione. )) 
 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla legge n. 146 del  1990  in  materia  di  sciopero  nei
                    servizi pubblici essenziali  
 
   1. All'articolo 1, comma 2, lettera  a),  della  legge  12  giugno
1990, n.  146,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «di
vigilanza sui beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura
al pubblico regolamentata di musei e altri istituti  e  luoghi  della
cultura, di cui all'articolo 101, (( comma 3,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42». )) 
                            (( Art. 1-bis 
 
 
                Clausola di neutralita' finanziaria  
 
   1. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                               Art. 2 
 
 
                         Entrata in vigore   
 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.